osservazioni varie

 

 

 

 
 

MATERNITA'

Astensione obbligatoria

E’ vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione.
  • Durante i 3 mesi dopo il parto.

La disposizione è valida anche per le lavoratrici a domicilio e per le colf.

L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l’assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa (Sentenza della Corte Cost. n.1/1987). La nuova norma oltre a recepire detta sentenza, stabilisce il diritto all’astensione obbligatoria per il padre anche nel caso di affidamento esclusivo.

Tale disposizione è applicabile anche al padre lavoratore autonomo, per il quale si ipotizza la sostituzione in azienda con lavoratore a tempo determinato.

 

 Parto prematuro

La nuova legge n.53/2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n.270/99), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato attestante la data dell’evento.

 

Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri

Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono spostate a mansioni inferiori. Il DPR 1026/76 è il regolamento che indica i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri a cui la lavoratrice non deve essere adibita.

 

Copertura contributiva

 

Il periodo di astensione facoltativa è coperto da contribuzione figurativa valida sia per il diritto che per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, per il periodo di fruizione complessivo di 6 mesi tra i genitori, e se fruito entro il compimento del 3° anno del bambino. Per i periodi fruiti oltre il 6° mese e dai 3 anni all’8° anno del bambino, la copertura figurativa è determinata sulla base di una retribuzione pari al doppio dell’assegno sociale (per il 2000 £. 16.733.600) e compete anche se non si ha diritto all’indennità del 30%, per superamento dei limiti di reddito. Quest’ultima contribuzione è integrabile da parte dell’interessata/o con domanda di riscatto o autorizzazione ai versamenti volontari.

 

 

 

 

 

 
 


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