MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 gennaio 2002
Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento
di organizzazione del Ministero delle attivita'
produttive, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 10 aprile 2001;
Visto l'art. 2543 del codice civile, come modificato dall'art. 17
della legge 31 gennaio
1992, n. 59;
Vista la legge
28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi
agrari);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15
febbraio 1993 (Determinazione dei compensi
spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi
dell'art. 2543 del codice civile);
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 26 maggio 1995 (Determinazione del compenso spettante
ai commissari governativi dei consorzi
agrari);
Atteso che i compensi determinati con
decreto ministeriale 15 febbraio 1993 non appaiono piu' adeguati alla realta'
odierna;
Riconosciuta la necessita' di dover rideterminare
i compensi previsti dai citati decreti;
Ritenuto di dover procedere alla riunificazione
dei predetti trattamenti economici;
Decreta:
Art. 1.
Il compenso spettante al commissario governativo e'
determinato, secondo il criterio a lui piu' favorevole, in base
all'ammontare dei ricavi od alla consistenza
dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di
esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, nelle misure seguenti:
a) fino a euro 260.000,00: Euro 775,00 lorde mensili;
b) oltre euro 260.000,00 fino a euro 1.550.000,00: Euro
1.290,00 lorde mensili;
c) oltre euro 1.550.000,00 fino
a euro 5.165.000,00: Euro 2.065,00 lorde mensili;
d) oltre euro 5.165.000,00: Euro 3.100,00 lorde mensili.
Art. 2.
Su proposta motivata del responsabile dell'ufficio ed autorizzazione del
direttore generale il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di
base nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato fino alla percentuale
massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in
considerazione dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata
dell'incarico. La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in
base ai criteri precedenti avverra' solo ad incarico concluso. Tuttavia, il
commissario, con richiesta motivata, puo' ottenere anticipazioni sul presunto
compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al
70% del maturato.
Art. 3.
Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso
spettera' un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario dal
precedente art. 1.
Art. 4.
Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente
commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attivita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 della legge
17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verra' liquidato in
relazione alla durata dell'incarico e comunque nella misura forfetaria massima
di sei mensilita', determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del
precedente art. 1.
Art. 5.
Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1 luglio 2001 e si applicano
anche alle procedure di gestione commissariale degli enti cooperativi in corso
alla suddetta data, comprese quelle riguardanti i consorzi
agrari di cui alla legge
28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di pubblicazione del presente
decreto sia stato gia' determinato l'ammontare del compenso finale. Le norme del
presente decreto sostituiscono qualsiasi altra precedente disposizione
ministeriale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 gennaio 2002
Il Ministro: Marzano