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ORIENTAMENTI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI PROVINCIALI DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

TEMPI E PROCEDURE

I contratti provinciali (CPL) degli operai agricoli e florovivaisti scadono, com’è noto, il 31 dicembre 2003. Gli articoli 88 e 89 del CCNL ne disciplinano tempi e procedure di rinnovo così articolati:
- disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, cioè entro il 30 giugno 2003;
- presentazione della piattaforma almeno quattro mesi prima della scadenza, cioè entro il 31 agosto 2003;
- avvio delle trattative entro due mesi dalla presentazione delle piattaforme.
E’ necessario, perciò, che le strutture sindacali territoriali avviino in tempo utile il lavoro unitario finalizzato al rispetto delle scadenze innanzi richiamate e a realizzare i rinnovi entro la scadenza in modo da evitare periodi di carenza contrattuale.
La presente nota ha lo scopo di fornire elementi utili alla predisposizione delle piattaforme fermo restando l’autonomia delle strutture sindacali territoriali.

SFERA DI APPLICAZIONE
Il CCNL rinnovato il 10 luglio 2002 ha, com’è noto, modificato la sfera di applicazione del contratto adeguandola alle modifiche legislative intervenute con la riforma dell’art. 2135 del codice civile.
Va innanzitutto precisato che tale modifica non si trasferisce automaticamente su eventuali diverse applicazioni contrattuali preesistenti.
Ogni modifica a preesistenti inquadramenti contrattuali, difatti, può essere praticata solo attraverso trattativa e accordo sindacale.
La materia, com’è noto, è di esclusiva pertinenza del CCNL ma i contenuti nuovi dell’art. 1, devono comunque essere oggetto di attenta valutazione da parte delle strutture territoriali al fine di individuare quelle regolamentazioni contrattuali che dovessero rivelarsi necessarie per dare piena e migliore tutela a figure professionali emergenti in settori nuovi e/o nelle attività connesse dell’imprenditore agricolo. Per tali figure, difatti, sono necessarie regolamentazioni specifiche quantomeno in materia di inquadramenti professionali e di collegati trattamenti economici.

ASPETTI RETRIBUTIVI
Il CCNL ha confermato il ruolo di regolazione retributiva e professionale dei C.P.L., ai quali restano perciò affidati gli importanti compiti di:
- stabilire gli incrementi economici da corrispondere ai lavoratori/lavoratrici nel primo biennio di validità degli stessi CPL (2004-2005), utilizzando a tale scopo lo scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente (2002-2003) e i tassi di inflazione per il biennio successivo (2004-2005);
- definire i salari contrattuali di qualifica;
- individuare ulteriori erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, oppure, in alternativa una specifica quota di trattamento economico, aggiuntiva rispetto al salario contrattuale di qualifica definito in base ai tassi di inflazione.
Per ciò che riguarda la rivendicazione degli aumenti economici, vi ricordiamo che i tassi di inflazione programmata per il biennio pregresso erano rispettivamente dell’1,7% per il 2002 e dell’1,3% per il 2003, mentre il tasso reale è stato del 2,5% nel 2002 e quello del 2003 in via tendenziale è attestato al 2,7%.
Di conseguenza lo scarto tra inflazione reale e programmata per il medesimo biennio, se dovessero permanere le attuali tendenze, è prevedibile nell’ordine del 2,2%.
Per ciò che riguarda il biennio 2004-2005, le Segreterie Nazionali ritengono opportuno il riferimento alla inflazione tendenziale e si riservano di dare in tempo utile precise indicazioni.
Particolare rilevanza assume la modifica apportata dal CCNL alla questione del “salario variabile”, in quanto si prevede che le parti, qualora non trovino un’intesa per l’istituzione del salario variabile per obiettivi, possano individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare i medesimi obiettivi.
In proposito, è opportuno innanzitutto precisare che la “quota” in questione non può che essere aggiuntiva rispetto al salario contrattuale di qualifica, determinato sulla base dei tassi inflazione. Altrimenti non avrebbe senso la successiva precisazione della norma del CCNL che prevede che la medesima “quota” debba essere riassorbita nel “salario variabile” in caso di successiva sua definizione.
In secondo luogo, si evidenzia come diventi ora possibile, per tutte quelle province che hanno riscontrato difficoltà nell’istituzione del “salario variabile”, individuare comunque una nuova erogazione salariale, aggiuntiva al salario di qualifica, motivata da incrementi di produttività e/o redditività, riscontrabili particolarmente a livello di settore merceologico.

INQUADRAMENTI PROFESSIONALI
Il CCNL ha confermato la struttura della classificazione preesistente e il conseguente importante ruolo dei CPL nella definizione dei profili professionali con il relativo inquadramento nelle aree professionali corrispettive.
Al riguardo è opportuno un’attenta riflessione al fine di verificare l’esistenza di condizioni per superare alcuni limiti accusati nei rinnovi precedenti.
Ci si riferisce, da una parte a quei CPL che si sono limitati a trasporre nelle aree professionali i 5 livelli di inquadramento preesistenti, dove è quindi presumibile che alcune professionalità, in particolare quelle nuove ed emergenti, non siano adeguatamente valorizzate; dall’altra ad alcuni altri CPL in cui si è verificata una eccessiva proliferazione dei livelli di inquadramento che rischiano perciò di scadere in inquadramento per mansioni anziché per qualifica.
Va posta particolare attenzione alla necessità di alzare la scala parametrale.
Si richiama, poi, l’attenzione, delle strutture territoriali sul problema degli accordi di riallineamento.
Com’è noto il CCNL rinnovato il 10.07.02 ha superato gli accordi di riallineamento attraverso l’abrogazione dell’art. 88 del CCNL precedente. Pertanto, nelle province dove non sono stati stipulati in precedenza gli accordi medesimi, è esclusa la possibilità di farvi ricorso. Il nuovo CCNL prevede poi una “norma transitoria” all’art. 28 mirata a gestire le “code” degli accordi ancora in essere individuando i percorsi finalizzati a ricondurre gli attuali salari in riallineamento a quelli contrattuali di qualifica sulla base delle aree professionali dei relativi CPL, entro la vigenza degli stessi.
Un’attenta valutazione meritano i collegati effetti previdenziali. Poiché le norme legislative sugli accordi di riallineamento non sono più applicabili alle situazioni di cui trattasi, è d’obbligo applicare le norme generali, secondo le quali in caso di salari inferiori al SMC rilevato nel ’95 e congelato, contribuzione e prestazioni si calcolano sul medesimo SMC, e nel caso di salari superiori contribuzione e prestazioni si applicano sul salario contrattuale effettivamente corrisposto.
E’ da ritenere che nelle province dove gli accordi di riallineamento sono in scadenza il prossimo 31 dicembre si possa avere una insistente pressione da parte delle organizzazioni datoriali per una definizione anticipata della questione rispetto al rinnovo del CPL.
A tali iniziative occorrerà opporre la motivazione che la norma del CCNL sancisce che sono i contratti provinciali a definire la materia e che pertanto la stessa è parte integrante della trattativa di rinnovo. In caso contrario si potrebbe correre il pericolo, una volta raggiunta l’intesa per l’applicazione della “norma transitoria”, di incontrare notevoli difficoltà per il rinnovo dei CPL. Ovviamente nell’ambito della trattativa di rinnovo occorre tenere presente che “tutto si tiene” e che quindi ogni soluzione potrà entrare in vigore solo con la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CPL.

MERCATO DEL LAVORO
La materia è in corso di revisione legislativa, spesso indirizzata a rompere le attuali tutele del lavoro senza sostituirle con nuove tutele meglio rispondenti alla mutata realtà.
L’art. 27 del CCNL, com’è noto, impegna le Parti ad incontrarsi a livello nazionale entro 30 giorni dall’emanazione dei provvedimenti legislativi per concordarne gli aspetti applicativi in agricoltura.
Sarà perciò opportuno ritornare sull’argomento a quella data per affrontare gli aspetti che possono avere eventuale attinenza ai contenuti sia delle piattaforme che delle trattative di rinnovo.
Al momento riteniamo utile limitarci ad esaminare la problematica che il CCNL demanda ai contratti provinciali e cioè:
Contratti formativi. E’ necessario che le piattaforme per i CPL avanzino proposte di trattamento economico per i CFL, come previsto dall’art. 14 del CCNL.
Riassunzione. Nonostante l’abrogazione dell’art. 8/bis della legge n. 79/83 da parte del D.l. n. 368/01, la riassunzione continua ad essere un diritto applicabile in agricoltura ai sensi dell’art. 18 del CCNL, che ne demanda le modalità di esercizio ai CPL.
In piattaforma potranno perciò essere avanzate proposte relative alle modalità se ritenute necessarie.
Convenzioni. Nonostante che la legge-delega richiamata abbia abrogato la legge n. 56/87 e con essa l’art. 17 sulle convenzioni riteniamo che l’istituto della convenzione, possa continuare a essere applicato in agricoltura in virtù delle disposizioni contrattuali, nonché delle norme specifiche per l’agricoltura di cui alla legge n. 608/96 (art. 9ter, comma 6), e al decreto legislativo n. 146/97 (art. 3).
Vanno pertanto respinti eventuali tentativi della controparte di rimettere in discussione i contenuti dei numerosi accordi stipulati al riguardo.

RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO

. Il CCNL 10.07.98 ha introdotto novità rilevanti in materia di rapporti a termine con ricadute altrettanto importanti per i CPL.
Accanto all’assunzione per fase lavorativa o per la sostituzione di lavoratori assenti, difatti, l’art. 10 ha introdotto due nuove fattispecie di rapporti a tempo determinato, la prima per il lavoro che si potrebbe definire “intermittente” con garanzia occupazionale annua di almeno 101 giornate, la seconda per il lavoro continuativo con durata anche superiore a 180 giornate dall’atto dell’assunzione. Condizione fondamentale per l’applicazione delle nuove fattispecie è la stipula dell’atto scritto, anche con l’assistenza delle OO.SS.
Al fine di evitare eventuali abusi e/o aggiramenti delle norme contrattuali, riteniamo possa essere utile la definizione in sede di CPL del modello di contratto scritto sia per l’una che per l’altra fattispecie.
Le nuove norme contrattuali prevedono, poi, la possibilità, per le due fattispecie innanzi richiamate, di erogazione della retribuzione con le medesime modalità in vigore per gli operai a tempo indeterminato, senza la conseguente corresponsione del 3° elemento.
Riteniamo che, sebbene il CCNL non lo preveda esplicitamente, tale facoltà vada anch’essa ricompresa nel contratto scritto in quanto l’art. 11 prevede che il contratto individuale deve precisare il trattamento economico.
Conseguentemente il “modello” di contratto proposto è bene che contenga anche le modalità di corresponsione della retribuzione.

BILATERALITA’
Lo sviluppo della bilateralità è una delle condizioni principali per migliorare le relazioni sindacali, accrescere il rispetto della contrattazione collettiva e di conseguenza garantire la tutela dei lavoratori.
L’istituzione e il funzionamento degli Osservatori, regionali e provinciali, deve essere perciò un obiettivo permanente delle strutture sindacali territoriali e in piattaforma vanno avanzate le proposte ritenute utili a tale scopo.
Un’attenta riflessione unitaria richiedono poi l’applicazione dell’art. 7 (centri di formazione agricola) e dell’art. 9 (azioni bilaterali) al fine di avanzare in piattaforma proposte idonee a realizzare una politica attiva del lavoro, di cui la formazione permanente sia una componente essenziale.

LAVORATORI IMMIGRATI
La presenza di immigrati extra-UE nel lavoro agricolo è differenziata per paesi di provenienza, per etnie e per religioni. Fermo restando il principio dell’uguaglianza dei diritti e delle tutele rispetto alla manodopera della UE, andranno attentamente valutate le particolari esigenze indotte da usi, costumi e religioni diverse al fine di rinvenire le soluzioni più adeguate in materia di orario, riposi, festività e ferie, nonché di strutture di accoglienza e servizi in genere.

VARIE
Gli articoli 88 e 89 del CCNL evidenziano tutte le materie demandate ai CPL, sulle quali è utile una riflessione al fine di avanzare in piattaforma eventuali proposte.
Tra queste tendono ad esprimere sempre maggiore rilevanza le prestazioni di pertinenza delle Casse extra-legem, per le quali è opportuno avanzare proposte mirate al miglioramento della funzionalità e della qualità e quantità delle prestazioni medesime.
Si richiama inoltre l’attenzione sul grado di applicazione delle intese relative agli RLS e alle RSU, che a noi risulta essere ancora inadeguato e sulla conseguente necessità di avanzare richieste tese alla piena applicazione dei relativi protocolli allegati al CCNL.

CONCLUSIONI

E’ a tutti noto come piattaforme-trattative-rinnovi per province limitrofe siano di fatto interdipendenti, al di là delle scelte e volontà delle strutture sindacali.
E’ opportuno, perciò, che, ferma restando la titolarità e l’autonomia negoziale delle strutture provinciali, sin dalla fase di elaborazione delle piattaforme si predisponga un coordinamento a livello regionale traguardato, per le priorità comunemente individuate e condivise, i comportamenti unitariamente adottati, tempi delle trattative prescelti, a dare forza a ciascuna provincia e a raggiungere i migliori risultati possibili nel rinnovo dei CPL.