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C.P.L. - OPERAI AGRICOLI DI FERRARA


Il giorno 29 luglio 2004, presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,

T R A

- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente dott. Mario Guidi, dai Vice Presidenti geom. Alberto Cavallini e Gianluigi Zucchi e dal membro di Giunta Esecutiva dott. Eugenio Bolognesi e dal signor Riccardo Volpin, assistiti dal dott. Tiziano Artioli, Direttore, dall’avv. Massimo Mazzanti, dal dott. Carlo Ruggeri, Responsabile del Servizio Sindacale e Previdenziale e dal rag. Paolo Cavalcoli, Responsabile dell'Ufficio Paghe;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente signor Mauro Tonello, assistito dal signor Gian Luca Mantovani, Responsabile dell'Ufficio Sindacale, dal signor Silvano Mantovani, Direttore, dal dott. Sandro Magagna, membro del Consiglio Provinciale e dal dott. Valeriano Tagliati, Responsabile Ufficio Libri Paga;

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente, dott. Mauro Ferrari, assistito dai membri di Presidenza Provinciale signori Nino Cattin e Orazio Fiorentini, dal geom. Daniele Vecchiattini, Direttore, dal Responsabile Economico signor Leonardo Bentivoglio e dalla signora Mariarita Fogli, Responsabile dell’Ufficio Paghe;

E

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (F.L.A.I. - C.G.I.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Generale Provinciale signor Aurelio Ricci, dai Segretari signori: Veronica Tagliati, Fabrizio Tassinati, Davide Fiorini, Daniele Baccarini, Giuliana Colussi; dai Funzionari signori: Lorenzo Bruciaferri, Massimo Rondina, Antonella Zambonati e dai Delegati aziendali signori: Giuliano Orlandi, Daniele Amadori, Ermano Ferracin, Valerio Taddia e Maurizio Scalambra;

- la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI AGRICOLI (F.A.I.-C.I.S.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Provinciale dott. Davide Bergonzini, dai Segretari signori: Gabriele D'Amico, Paolo Fabbiani e dai Delegati aziendali signori: Aldo Nola, , Raffaello Zago, Iride Gardi;

- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI (U.I.L.A.-U.I.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente sig. Ugo Meneghini e dai membri di Segreteria signori: Vittorio Botti, Erik Salmi, Gianni Merli e dai Delegati aziendali signori: Renato Castellani, Leandro Crivellino e Franco Mari;

si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara, visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.

TITOLO I

PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/2002, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, nonchè le imprese che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli.

Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2004 e scadrà col 31/12/2007.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a mente dell’art. 88 del vigente C.C.N.L.-
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/2002.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Art. 3 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.


TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura

Le parti convengono di fornire nuovo impulso al fine di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro, (di cui all’Accordo nazionale 18 dicembre 1996 e all’Accordo provinciale 19/07/1999) nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Sulla base di quanto previsto all’art. 4 del presente C.P.L., e visto quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del vigente C.C.N.L. ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell’art. 7 del C.C.N.L., nonché in relazione all’attività dell’ente bilaterale regionale, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di riqualificare l’operatività dell’Osservatorio Provinciale in agricoltura, con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio, I.N.P.S., U.S.L., Prefettura, INAIL, Questura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:

• le problematiche connesse alla gestione del Mercato del Lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente, anche in relazione alle nuove normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia provinciale, alla luce delle politiche di riforma della PAC di medio periodo;
L’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità formative in ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali le opportune iniziative per il raccordo “lavoro-formazione”.
L’Osservatorio dovrà esaminare, previo monitoraggio delle varie ipotesi di misurazione del salario variabile di cui all’art. 2, commi 14, 15 e 16 del C.C.N.L. 10/07/2002, la possibilità di individuare orientamenti tecnici utili ai fini della concreta predisposizione degli strumenti normativi previsti all’art. ______ del presente C.P.L.-
In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonchè sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di programma;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulare proposte o istanze all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 85 del vigente C.C.N.L.;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi migratori interprovinciali, nonché i flussi immigratori di personale straniero.
In particolare all’Osservatorio saranno fornite informazioni riguardanti le quantità di lavoratori stranieri stagionali richieste dalle aziende agli organi competenti per l’anno successivo. Saranno poi successivamente fornite informazioni riguardanti le quote assegnate alla Provincia di Ferrara.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare ed adeguare tecnicamente, a supporto dell’Assessorato Provinciale alla formazione e Politiche attive del lavoro, il sistema ex Agriwork per favorire un efficiente servizio pubblico per la gestione del mercato del lavoro agricolo, con particolare riguardo all’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, attraverso il consolidamento della programmazione preventiva dei fabbisogni, con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, qualificando il servizio ai lavoratori ed alle imprese snellendo tutte le procedure relative all’incrocio domanda/offerta e dei bisogni formativi.
Le Parti convengono pertanto che il progetto ex Agriwork continui ad assolvere, sia pure nell’ambito dell’Assessorato Provinciale alla Formazione e Politiche Attive del Lavoro, la funzione essenziale a supporto dell’agricoltura ferrarese, anche alla luce della necessità di acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro dai servizi per l’impiego che dovranno fornire i dati riguardanti:
• flussi migratori;
• esercizio del diritto di riassunzione di cui all’art. 18 del C.C.N.L.;
• convenzioni art. 25 C.C.N.L. 10 luglio 2002;
• le nuove forme di rapporto di lavoro come previsto dall’art. 27 del C.C.N.L. se demandate alla contrattazione integrativa;
• forme di lavoro flessibile;
• collocamento obbligatorio;

In relazione alle opportunità dell’Obiettivo 3 ed in raccordo con l’Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro, saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali, inerenti:
• la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento con il sistema scolastico;
• il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro attraverso la formazione permanente;
• valorizzazione delle pari opportunità;
• integrazione del lavoro extracomunitario nell’agroalimentare ferrarese.
L’Osservatorio potrà predisporre lo snellimento delle procedure inerenti l’istituto delle “Convenzioni” di cui all’art. 25 del vigente C.C.N.L., informando tempestivamente la sottocommissione agricola provinciale (Legge 448/98 e L.R. 25/98) degli accordi raggiunti fra le Parti. Tale informazione dovrà principalmente essere finalizzata ad una più efficace organizzazione dei servizi per l’impiego per quanto riguarda l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro..-

Art. 6 - Costituzione dell’Osservatorio
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A. n. 1 F.A.I-C.I.S.L.
n. 1 Fed. Prov.le Coltivatori Diretti n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.
L’Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., ecc.)
Le parti , al fine di assicurare l’immediata operatività dell’Osservatorio, concordano sulla sua costituzione a decorrere dalla stipula del presente C.P.L. secondo le indicazioni contenute nell’allegato A relativamente alla designazione dei componenti, del Presidente e del Segretario.

Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio Provinciale di Ferrara.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al
rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni, come da allegato A.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, le rappresentanze delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente CPL.





ALLEGATO "A"
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno ________________________ presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara si sono incontrati i rappresentanti di: UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, F.L.A.I.-C.G.I.L., F.A.I.-C.I.S.L. e U.I.L.A.-U.I.L. per costituire, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L., l'Osservatorio Provinciale.
In relazione a quanto sopra esposto

D E S I G N A N O

i rispettivi rappresentanti di seguito indicati e concordano di convocare la riunione di insediamento dell'Osservatorio stesso entro 30 giorni dalla firma del C.P.L., di cui il presente verbale è parte integrante.

Unione Provinciale Agricoltori: 1 __________________, 2 __________________,
Confederazione Italiana Agricoltori: 1 __________________,
Federazione Coltivatori Diretti: 1 __________________,
F.L.A.I.-C.G.I.L.: 1 __________________, 2 __________________,
F.A.I.-C.I.S.L.: 1 __________________,
U.I.L.A.-U.I.L: 1 __________________,
Sulla base del regolamento stabilito nel C.P.L. 16.6.2000, concordano di indicare il signor _____________________________ a Presidente ed il Signor ________________________ a Segretario.



TITOLO III

MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
Preambolo
Le Parti, nel prendere atto delle innovazioni introdotte nell’ultimo quadriennio di vigenza contrattuale dalla nuova legislazione in materia di mercato del lavoro, con gli accordi interconfederali per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento e dei contratti di formazione lavoro e tenuto conto di quanto previsto all’art. 27 del vigente C.C.N.L. e dell’eventualità che intese nazionali stabiliscano rimandi negoziali alla contrattazione provinciale, si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla stipula delle suddette intese per avviare le eventuali fasi negoziali demandate.

Premessa
Le Parti si impegnano affinché le norme contrattuali previste dal presente C.P.L. in materia di Mercato del Lavoro siano recepite e rese operative nelle competenti sedi istituzionali ed in specie in ambito provinciale presso l’Assessorato Formazione Professionale Politiche e Servizio per il Lavoro.
Le Parti ritengono necessario potenziare e qualificare ulteriormente i sistemi informativi già in essere presso i Centri per l’Impiego di Ferrara, attivati con il concorso delle Parti.
In particolare l’utilizzo del sistema “ex Agriwork” dovrà essere finalizzato a favorire politiche attive del lavoro, in raccordo con l’Amministrazione Provinciale, onde ottenere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel modo più rapido ed efficace possibile qualificando l’intervento pubblico, anche in via sperimentale, attraverso un servizio di orientamento al lavoro (informazione, formazione, istruzione, preselezione, prenotazione).

Art. 8 - Programmazione preventiva dei fabbisogni

Le Parti, al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, si impegnano ad attuare un progetto di “programmazione preventiva” in agricoltura in seno all’Osservatorio Provinciale ed in collaborazione con i Servizi per l’Impiego provinciali che prevede quanto segue:
 entro il mese di novembre di ogni anno sarà predisposto un monitoraggio sull’utilizzo della manodopera nell’anno in corso, al fine addivenire alla previsione dei fabbisogni di manodopera per l’anno successivo che tenga conto anche delle richieste di manodopera straniera stagionale avanzate dalle aziende agricole come stabilito dalla vigente legislazione in materia;
 entro il mese di aprile dell’anno successivo, tenuto conto di quanto previsto all’articolo del presente C.P.L. (Riassunzioni), delle convenzioni già attivate, delle quote di lavoratori stranieri stagionali assegnate in provincia di Ferrara, le Parti si attiveranno affinchè i Servizi Integrati per l’Impiego e le Associazioni datoriali, interpellino le aziende per verificare le effettive ed eventuali ulteriori esigenze del fabbisogno di manodopera.

In tale ambito vanno promosse tutte le iniziative, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e gli Istituti delle scuole superiori ferraresi ed Università, rivolte agli studenti al fine di quantificare le disponibilità all’avviamento al lavoro per le operazioni di raccolta durante la campagna estiva.

Art. 9 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
Le Parti convengono sull’opportunità di definire un livello di concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al lavoro stagionale straniero e/o extraprovinciale.
L’esigenza da parte delle imprese agricole al ricorso di manodopera stagionale straniera ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare le frequenti fasi di stagionalità che si susseguono durante l’intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione all’esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità alle imprese stesse, ritengono utile adoperarsi nei confronti degli organi istituzionali preposti in materia di immigrazione, ancorchè nei confronti degli Enti locali per favorire una maggiore integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici.
Le Parti ritengono necessaria l’iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo agli Uffici per l’Impiego anche al fine di assicurare, nel caso di interruzione per qualunque causa del rapporto di lavoro, la possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro.
In modo particolare si conviene sull’opportunità di demandare all’Osservatorio Provinciale la predisposizione di azioni mirate alla formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed abilitate in materia di sicurezza (Legge 626/94) e formazione professionale.
Ulteriori azioni di informazione potranno essere attivate e riguarderanno anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori stranieri e/o extraprovinciali, il T.F.R. verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell’ultima retribuzione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica la normativa classificatoria prevista dal presente C.P.L.; il salario contrattuale compendia il valore dell’alloggio. Il trattamento afferente l’ospitalità è definito ex art. 38, D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
La stampa dei C.P.L., già prevista a carico del F.A.V.L.A.F., dovrà prevedere una quota di contratti, tradotta nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavoratori stranieri presenti sul territorio provinciale.

Art. 10 - Assunzione per fase lavorativa
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge ed in linea di principio è effettuata per fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale.
Al fine di consolidare l’occupazione e per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende agricole contermini, le Parti si impegnano alla promozione di convenzioni interaziendali, anche prevedendo opportuni piani di mobilità del personale.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato all’esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Per la raccolta dei prodotti, legati a contratti di conferimento con contingente giornaliero di consegna, l’eventuale diminuzione di tale contingente sarà notificato dal datore di lavoro alla propria Organizzazione al fine di un intervento congiunto delle Parti firmatarie del Contratto per la soluzione dei problemi connessi al conferimento dei prodotti e dei conseguenti problemi occupazionali, intervento che deve avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
La fase lavorativa può essere considerata anticipatamente conclusa quando l’attività alla quale il lavoratore è adibito risulti sospesa per più di tre giornate lavorative consecutive per cause non dipendenti da avversità atmosferiche e comunque non imputabili al datore di lavoro e/o al lavoratore.

Art. 11 - Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di
lavoro
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di assunzione ed al fine di ottimizzare in Provincia di Ferrara il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro nel settore agricolo, le Parti convengono di favorire dal punto di vista operativo, la definizione preventiva delle procedure condivise e consolidate in materia di assunzione, affinché la predisposizione degli atti, da parte delle aziende e dei servizi integrati per l'impiego, consenta lo snellimento delle procedure, onde favorire il tempestivo raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro, sviluppando il sistema ex AGRIWORK. In tale senso le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro ed al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, le Parti convengono sulla opportunità che le attuali procedure inerenti la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende, siano effettuate con tempestività a garanzia del reimpiego dei lavoratori e delle aziende che ricercano personale.

Art. 12 - Riassunzione
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 18 del vigente C.C.N.L. (Riassunzione), le Parti, anche al fine di stabilizzare e rendere più efficace l’organizzazione della programmazione preventiva dei fabbisogni occupazionali convengono, in sostituzione alla modulistica precedentemente in uso per l’esercizio della riassunzione, sull’utilizzo da parte del lavoratore del nuovo modello allegato (allegato B). A fronte della necessità di definire le modalità organizzative della riassunzione, si conviene di demandare all’Osservatorio di cui all’art. ____ del presente C.P.L. la predisposizione del relativo regolamento. Detto regolamento, di concerto con i Servizi Pubblici per l’Impiego, dovrà essere stabilito entro sei mesi dalla firma del presente C.P.L.- In modo particolare si dovrà prevedere, a richiesta del lavoratore, anche la compilazione automatizzata da parte degli Uffici del precitato modello.
Sino al perfezionamento della normativa di cui sopra, le Parti convengono di mantenere i essere quanto stabilito dall’art. 12 (Riassunzione) del del C.P.L. 16 giugno 2000.

ALLEGATO B

RICHIESTA DI RIASSUNZIONE

Spett.le Azienda agricola __________________________________
Spett.le Centro per l’impiego di ____________________________

Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ (___) il __________________ residente a _______________________________________________ in via __________________________________________ tel. ___________________________

D I C H I A R A

di avere svolto attività lavorativa presso codesta spett.le Azienda agricola in qualità di operaio/a a tempo determinato _________________________________________

dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
di aver svolte le seguenti mansioni ______________________________________________

C H I E D E

di usufruire del diritto di riassunzione di cui all’art. ___ del vigente C.P.L. Operai Agricoli della Provincia di Ferrara

Data ___________________________

_____________________________
(firma)

1) Copia per l’Azienda
2) Copia per il Centro per l’Impiego
3) Copia per ricevuta al lavoratore da parte dell’Azienda



Art. 13 - Convenzioni
Le Parti individuano nella convenzione di cui all’art. 25 del vigente C.C.N.L., uno strumento utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione agricola e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole.
Dette convenzioni potranno avere valenza pluriennale interaziendale, intersettoriale e di filiera.
Oltre l’individuazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da programmi formativi con particolare riguardo all’occupazione giovanile, femminile e straniera (neocomunitari ed extracomunitari). Dette convenzioni saranno presentate alla Sottocommissione Agricola Provinciale con le modalità previste all’art. ____ del presente C.P.L..
Qualora non sia raggiunto parere conforme di tutti i rappresentanti sindacali, è facoltà delle Parti interessate di adire all’Osservatorio Provinciale per la composizione della vertenza.
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l’utilizzo della manodopera ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere all’elaborazione ed attività presenti all’interno delle singole realtà produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per stagionalità, per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive caratteristiche produttive aziendali, interaziendali od intersettoriali e di filiera.
A tali lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, sono assicurate conformemente alle norme contrattuali di settore previste in caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la durata della fase e per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre ragioni non imputabili all’azienda.

Art. 14 - O.T.D. Conv.
DEFINIZIONE
Si definisce operai a tempo determinato convenzionato (O.T.D. Conv.) quel lavoratore iscritto regolarmente presso il competente Centro per l’Impiego, al quale, tenuto conto della professionalità dello stesso e delle peculiarità produttive aziendali, sia garantito un numero di giornate non inferiori a 156 (fatte salve le cause non imputabili all’azienda).
Le Parti riconoscono la non sovrapponibilità e fungibilità della figura dell’O.T.D. convenzionato con la figura dell’operaio a tempo indeterminato.

GARANZIA OCCUPAZIONALE
Agli assunti come O.T.D. conv. il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata delle fasi lavorative individuate sulla base delle mansioni previste e ciò per il raggiungimento delle 156 giornate lavorative annue minime.
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente. Il lavoro prestato ad un livello superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro se ed in quanto esistente.
Sono peraltro applicabili tutte le norme di legge e di contratto previste per gli operai a tempo determinato (avventizi).
E’ applicato l’orario di lavoro contrattualmente previsto ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro.
Si richiama espressamente quanto previsto in materia di orario di lavoro e ciò con particolare riferimento alla possibilità dei recuperi connessi all’effettuazione dell’orario maggiorato così come risulta dalla normativa vigente di cui all’art. ____ del presente C.P.L.-


Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Le Parti si impegnano a perseguire l'obiettivo primario del ricambio generazionale attraverso l'inserimento d giovani con la predisposizione di progetti sperimentali finanziabili con l'"OB3" in collaborazione con l'Assessore Provinciale alla Formazione Professionale, Politiche e Servizio per il Lavoro.
A tal fine l'Osservatorio Provinciale dovrà predisporre iniziative, in relazione alla Commissione Tripartita Provinciale, dei Centri di formazione, degli istituti tecnici ed Università per qualificare e rendere operativa una programmazione degli interventi formativi rivolti a ricambio generazionale in relazione alla domanda delle esigenze di riconversione e d innovazione delle imprese del comparto agroalimentare.
Al fine di garantire, in prospettiva, alle aziende più dinamiche, figure altamente specializzate e di difficile reperimento nel mercato del lavoro le Parti valuteranno tutte le iniziative per ottenere anche incentivi per promuovere il lavoro "fisso" su tali figure.

Art. 16 - Pari Opportunità
Il C.P.L. recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l'accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Provinciale che potrà predisporre progetti sperimentali finanziati dall'Obiettivo 3.

Art. 17 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato nelle aziende agricole interessate alle innovazioni di processo e di prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle professionalità attraverso programmi di formazione permanente in raccordo con l'Assessorato Provinciale competente ed alle opportunità previste dall'OB3.
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di formazione permanente finanziabili anche con AGRIFORM.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento, nell'ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa riferimento al contenuto dell'art. 34 del vigente C.C.N.L., sempre comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.

Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Visto l’ultimo comma dell’art. 15 del CCNL 10/7/2002, le Parti convengono che per particolari e documentate esigenze dell’azienda o del lavoratore, per l’alimentazione degli animali negli allevamenti zootecnici, per lavori di pulizia in genere nei fabbricati rurali, per lavori di sala e cucina in aziende agrituristiche, per mansioni di artiere ippico in aziende agricole e agrituristiche, potranno essere stipulati contratti individuali con prestazioni di durata inferiore a quelle indicate dal CCNL.
Tali contratti dovranno essere preventivamente verificati e comunque sottoscritti con l’assistenza di almeno una delle rappresentanze sindacali provinciali firmatarie del presente C.P.L., ed in ogni caso notificati all’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente C.P.L. ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Nel contratto individuale devono essere indicate le mansioni, la distribuzione dell’orario, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonchè la spettanza degli istituti economici e normativi previsti, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.

Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Le Parti si danno atto che con decorrenza dal 24/10/2003, la disciplina dei C.F.L. non trova più applicazione nell’ambito del rapporto di lavoro privato.



TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 20 - Definizione degli operai agricoli
- Operai a tempo indeterminato
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola od associata.

1) i salariati fissi che alla data del 29 settembre 1971 si trovavano alle dipendenze dell'Azienda agricola in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalle leggi 15 agosto 1949 n. 533 e 26 novembre 1955 n. 1161;
2) gli operai che abbiano maturato dopo il 1º marzo 1973 e da questa data in avanti n. 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda nell'arco massimo di 12 mesi dalla data di assunzione;
3) gli operai richiesti ed assunti dal Datore di lavoro senza prefissione di termine e con la garanzia di un effettivo lavoro annuo che superi le 180 giornate, in base all'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Gli operai di cui ai punti 2) e 3) saranno retribuiti con salario orario e saranno loro garantite nell'annata agraria 206 giornate piene pari a 1339 ore ordinarie, con l'aggiunta del pagamento delle festività nazionali e delle infrasettimanali, di cui alle Leggi 27 maggio 1949 n. 260; 31 marzo 1954 n. 54.
Fermo restando la garanzia di cui sopra, le altre giornate lavorative per le quali non si possa ricorrere alla C.I.S.O.A., potranno essere retribuite parzialmente, in rapporto alle ore effettivamente prestate, nel caso di avversità atmosferiche od altre oggettive impossibilità.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate nel caso in cui il lavoratore, indipendentemente dalla
propria volontà - ad eccezione dei periodi di malattia ed infortunio - non abbia potuto svolgere l'effettiva prestazione per tutte le giornate garantite. In caso di messa in Cassa Integrazione, l'Azienda corrisponderà all'operaio agricolo a tempo indeterminato, di cui al punto 2) e 3), un'integrazione all'indennità di legge nella misura del 20% del salario stabilito per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riferito al livello di appartenenza; tale integrazione deve essere erogata in occasione del pagamento del salario del mese in cui è avvenuta la sospensione dal lavoro.
Agli stessi lavoratori saranno corrisposti gli “istituti” normativi propri degli ex salariati fissi (indennità compensativa per ferie non godute, 13ª e 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali) secondo le modalità previste dal presente Contratto.

- Operai a tempo determinato
Sono operai a tempo determinato (avventizi) coloro che sono assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata o stagionali od a carattere saltuario o per la sostituzione di operai assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Data la caratteristica di operai con rapporto di lavoro precario o saltuario, presso varie aziende agricole, gli stessi sono denominati dal presente Contratto “operai avventizi”.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Riguardante gli operai a tempo indeterminato di cui al punto 2).
Il lavoratore di cui al punto 2), manifesterà alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al Centro per l’Impiego di competenza, la volontà di accettazione dell'instaurarsi del rapporto a tempo indeterminato con dichiarazione scritta, ad avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio al lavoratore stesso ed all'Azienda interessata della maturazione del diritto.

DICHIARAZIONE A VERBALE 2

Le giornate di lavoro effettuate dai compartecipanti non si computano agli effetti dell'eventuale trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 21 - Aree di classificazione del personale
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
AREA 1 - comprende specializzato super (6º liv. paramet.)
specializzato (5º liv. paramet.)

AREA 2 - comprende qualificato super (4º liv. paramet.)
qualificato (3º liv. paramet.)

AREA 3 - comprende comune b (2º liv. paramet.)
comune a (1º liv. paramet.)

Ai sensi degli artt. 10, 28 e 29 del vigente C.C.N.L. le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge.

Art. 22 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo indeterminato
6º Livello parametrale – Area 1 (ex lavoratori Specializzati Super)
Sono considerati di 6º livello parametrale quei lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate di quelle dell'operaio di 5º livello parametrale (ex specializzato).
Tali lavoratori si distinguono da quelli del 5º livello parametrale per la più elevata competenza professionale tecnico-pratica, in virtù della quale sono loro attribuite mansioni di particolari difficoltà, da svolgere con perizia e sicurezza e con responsabilità di decisioni autonome, di conseguenza sono da considerarsi lavoratori di 6º livello parametrale:
- MECCANICO: operaio in grado di “ripassare” un motore a scoppio e diesel;
- ELETTRICISTA: esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico, compresi gli apparati di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi motori elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio, frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;
- IDRAULICO: esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc., compresi loro scarichi; esecuzione di tutte le riparazioni necessarie ed in maniera definitiva;
- FALEGNAME: lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno in genere, svolti da operaio stabilmente addetto alla falegnameria aziendale;
- CASARO: lavorazione del latte in caseifici, con responsabilità da parte del "casaro" che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della lavorazione medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggio e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine ed attrezzature che gli sono affidate.
- FRIGORISTA: funzionamento di impianto frigorifero da parte
di operaio che, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità per il suo funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli attrezzi, utensili e macchine avute in consegna.
- CANTINIERE: operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che, per diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquistata, ne assume la responsabilità.
- MAGAZZINIERE: conservazione prodotti in magazzino, selezione e preparazione sementi e custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità diretta dell'operaio incaricato.
- CAPO OFFICINA. operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio, stabilmente addettovi, capace di “ripassare” e “serrare” motori a scoppio e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO “QUADRO COMANDI”: funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed essiccazione da parte di operaio che, addetto al “quadro comandi” ed assumendo la responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha particolare preparazione professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili inconvenienti negli impianti stessi.
- ACQUAIOLO: operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio “acquaiolo” in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla regolarità dei “compianamenti” dei bacini di semina, la tempestiva sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua e che sa programmare le “asciutte” in funzione dello sviluppo vegetativo, nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e quantità delle erbe infestanti.
- CAPO CUOCO di aziende agrituristiche;
- Istruttore con patentino F.I.S.E. nei maneggi di aziende agrituristiche;
- progettista/designer di giardini ed aree attrezzate a verde in aziende agrituristiche in possesso di pertinente diploma di specializzazione;
- Capo manutentore o manutentore unico in aziende agrituristiche polifunzionali;
- Operatore agroculturale.

5º livello parametrale – Area 1 (ex lavoratori Specializzati)

- ADDETTO AI FRUTTETI: intendendo per tale il personale assunto per impianto, allevamento e coltivazione di frutteti e della vite in colture specializzate e che, in possesso o meno di diploma professionale e conoscendo la vita delle piante, ha la necessaria competenza tecnica e pratica nonché l'esperienza per compiere con sicurezza e speditezza - nelle forme e nei modi più razionali - tutte le operazioni inerenti al frutteto, comprese le operazioni di innesto, potatura, trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici ed è, inoltre, in grado di coordinare le operazioni di raccolta, cernita e confezionamento dei prodotti. Fanno parte del 5º livello parametrale anche i “vivaisti”, intendendo per tali quegli operai capaci di eseguire l'impianto e la coltivazione del vivaio, nonché tutte le operazioni di moltiplicazione delle piante, compreso l'innesto.
- ADDETTO AL BESTIAME: si intendono di 5º livello parametrale quei lavoratori che, addetti con piena responsabilità alle stalle da latte ed alle stazioni “di monta” quali “capistalla” o salariato unico, sono in grado, con specifica capacità tecnica e
conoscenza pratica, di coordinare tutte quelle operazioni atte a conseguire la razionalità dell'allevamento. Devono essere capaci di effettuare a regola d'arte la mungitura a mano e con perizia la mungitura meccanica, assicurare il regolare funzionamento e la normale manutenzione degli impianti meccanici e delle attrezzature sia per la mungitura, per la raccolta del latte e per il governo in genere e dell'alimentazione, anche con preparazione ed impiego di mangimi concentrati e bilanciati, del bestiame loro affidato. Devono controllare i “calori” per la tempestiva “copertura”, le fecondazioni e lo stato di gravidanza delle vaccine assistendo validamente ai parti ed essere in grado di effettuare le usuali e ricorrenti prestazioni di carattere igienico-profilattico nonché di apprestare cure e le prime medicazioni nei casi di lieve entità.
- FRIGORISTA: il lavoratore avente le capacità e la responsabilità per il regolare funzionamento dell'impianto frigorifero, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso.
Il frigorista può essere chiamato a svolgere altre mansioni nell'ambito dell'azienda. Egli sarà il responsabile degli attrezzi, degli utensili e delle macchine che verranno consegnati.
- ADDETTO AI MEZZI MECCANICI ED ALLE OFFICINE AZIENDALI:
quel personale che è in possesso di patente per la guida su aree pubbliche di automezzi con rimorchio, nonché l'operaio, in possesso di patente, addetto alla guida di carrelli, macchine operatrici e che con capacità, perizia e razionalità sa effettuare con trattori e macchine operatrici - siano esse portate, trainate o semoventi - tutti i lavori agricoli eseguiti con le macchine stesse, ed inoltre sa provvedere alla relativa manutenzione ed alle piccole riparazioni effettuabili in azienda. Fanno parte di tale livello anche i conducenti di mietitrebbiatrici, ruspe e scavafossi, nonché i meccanici abili ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e riparazione di qualsiasi mezzo meccanico dell'azienda. Se l'operaio è addetto stabilmente ad officina meccanica, pur venendo utilizzato eventualmente con mezzi meccanici nei lavori di campagna, deve essere capace di essere tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO AGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: l'operaio che, adibito alle macchine incubatrici, selezionatrici e calibratrici, ha la responsabilità del regolare funzionamento delle stesse al fine di conseguire i migliori risultati, nonché l'operatore della fecondazione artificiale.
- ADDETTO ALLE CANTINE: l'operaio che, con o senza diploma professionale ma in possesso di particolare esperienza e capacità, è in grado di effettuare tutte le operazioni di vinificazione, nonché quelle susseguenti, per la preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione.
- ADDETTO ALLA FALEGNAMERIA AZIENDALE: l'operaio addetto alla falegnameria ma che può essere utilizzato eventualmente in lavori di campagna, capace di costruire porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno, in genere.
- CAPO SALA in aziende agrituristiche;
- Responsabile del maneggio in aziende agrituristiche;
- Manutentore in aziende agrituristiche
- Giardiniere in aziende agrituristiche in possesso di capacità ed autonomia nella realizzazione dei giardini;
- Animatore in aziende agrituristiche;
- cuoco in aziende agrituristiche.

4º Livello parametrale – Area 2 (ex lavoratori Qualificati Super)
Sono lavoratori di 4º livello parametrale coloro che sono in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio di 3º livello parametrale (ex qualificato), che siano in grado di svolgerle con particolare competenza professionale, superiore a quella degli operai di 3º livello parametrale, ma che necessitano nello svolgimento delle mansioni loro affidate di indirizzo e controllo.

Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco, imballaggio, ingabbiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico e trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto di indirizzo e controllo;
- potatura alberi da frutto e delle viti con necessità di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- Aiuto cuoco in aziende agrituristiche;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche;
- Addetto manutenzione verde in aziende agrituristiche;
- Istruttore accompagnatore nelle escursioni in aziende agrituristiche.


3º Livello parametrale – Area 2 (ex lavoratori Qualificati)

Sono di 3º livello parametrale quei lavoratori che sono in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa; in grado di svolgere mansioni di addetti ai frutteti, di addetti ai frigoriferi, di addetti ai mezzi meccanici, di addetti al bestiame - da riproduzione, da carne e da latte, boari, manzolari e cavallari - nonché gli addetti agli allevamenti avicoli, assumendo piena ed incondizionata responsabilità circa il buon esito della custodia e governo; sono altresì inseriti in questo livello gli operai addetti ad operazioni con mezzi meccanici connesse alle attività di raccolta (conduzione carro raccolta).
Fanno pure parte di tale livello gli addetti alle cantine, intendendo per tali quei lavoratori destinati prevalentemente a tutti i lavori di carattere manuale attinenti la preparazione e conservazione dei vini; gli addetti ai magazzini, intendendo per tale quel personale adibito prevalentemente ai lavori manuali attinenti la conservazione dei prodotti ed il loro carico e scarico, con compiti anche di prima registrazione dei movimenti dei prodotti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzature, pulizia, smontaggio, ecc., che lavorano sotto la sorveglianza di personale specializzato e di questi sono aiutanti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzi ed opere in legno in genere od addetti a lavori di piallatura, verniciatura, lucidatura, ecc.-
- Apertura e chiusura reti antigrandine;
- Aziende agrituristiche: personale d’ordine di cucina/sala, pulizia e riassetto camere, vendita prodotti, attività didattiche e di custodia;
- Addetto al banco bar in aziende agrituristiche;
- addetto al maneggio in aziende agrituristiche.

2º Livello parametrale – Area 3 (Comune B)

Il personale limitato agli “ex” salariati fissi, non in possesso delle capacità richieste per gli ex “specializzati” e gli ex “qualificati” - in esso compresi i boaroli, manzolari e cavallarini - che, pur eseguendo i lavori di custodia e governo del bestiame, non ne assumono la responsabilità.
Fanno pure parte del presente livello: il custode, l'uomo di corte o “fatutto”, intendendo per tale quell'operaio che è adibito a qualsiasi lavoro comune inerente all'azienda agricola.

Art. 23 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo determinato
6º Livello parametrale – Area 1(ex Specializzato Super)

Declaratoria: appartengono a tale livello gli operai che si distinguono da quelli di cui al 5º livello parametrale per la più elevata competenza professionale tecnico pratica, in virtù della quale sono loro attribuite mansioni di particolare difficoltà, da svolgere con perizia e con responsabilità di decisioni autonome.


Profili:
- operaio in grado di “ripassare” un motore a scoppio e diesel;
- esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico compresi gli apparati di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi motori elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio, frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;
- esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc. compresi loro scarichi, da parte di operaio stabilmente ed in modo esclusivo addetto ad officina o laboratorio aziendale, capace di eseguire tutte le operazioni necessarie in maniera definitiva;
- lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai attrezzi ed opere in legno, in genere, svolti da operaio stabilmente addetto alla falegnameria aziendale;
- lavorazioni del latte in caseifici, con responsabilità da parte del “casaro”, che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della lavorazione medesima. In particolare il “casaro” dovrà: controllare le qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggi e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine ed attrezzature che gli sono state affidate;
- funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio che, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità per il suo funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli attrezzi, utensili e macchine avute in consegna;
- operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che, per diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquisita, ne assume la responsabilità;
- conservazione prodotti in magazzini, selezione e preparazione sementi e custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità diretta dell'operaio incaricato;
- operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio stabilmente addettovi, capace di “ripassare” e “serrare” motori a scoppio e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina;
- funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed essiccazione da parte di operaio che, addetto al “quadro comandi” ed assumendo le responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha particolare preparazione professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili inconvenienti negli impianti stessi;
- operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio “acquaiolo” in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla regolarità dei “compianamenti” dei bacini di semina, la tempestiva sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua e che sa programmare le “asciutte” in funzione dello sviluppo vegetativo, nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e quantità delle erbe infestanti;
- capo cuoco in aziende agrituristiche;
- istruttore con patentino F.I.S.E. nei maneggi di aziende agrituristiche;
- progettista/designer di giardini ed aree attrezzate a verde in aziende agrituristiche in possesso di pertinente diploma di specializzazione;;
- Capo manutentore o manutentore unico in aziende agrituristiche polifunzionali.

5º Livello parametrale – Area 1 (ex Specializzato)

Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richieda una specifica preparazione professionale, che svolgono le operazioni in condizione di autonomia esecutiva.

Profili:
- operai addetti a lavori di spondinaggio per campionamenti e sistemazione terreni, tracciamenti affossature;
- operai addetti alla semina con macchina operatrice trainata;
- operai addetti alle operazioni di innesto e vivaio;
- operai addetti alla potatura di qualsiasi fruttifero e delle viti, capaci di eseguire i lavori con autonomia sulla base delle disposizioni loro impartite dai diretti responsabili aziendali;
- operai addetti alle irrorazioni in genere con mezzi meccanici;
- operai addetti a lavori in frigorifero: campionatura complessa, ritiro frutta, “capobanco”, di carrello elevatore “muletto” per trasporto ed accatastamento, stivaggio, carico e scarico interni od esterni al magazzino;
- operai addetti ad operazioni con mezzi meccanici;
- operai addetti alla cura di allevamenti avicoli, delle incubatrici, selezionatrici, calibratrici, ecc. con responsabilità del regolare funzionamento delle medesime al fine di conseguire i migliori risultati;
- operai addetti alle operazioni di fecondazione artificiale;
- operai addetti al funzionamento degli impianti automatici di mescolazione mangimi, negli allevamenti zootecnici;
- operai addetti alle operazioni specializzate di cantina;
- operai addetti alla guida di automezzi leggeri su brevi percorrenze.
- operai addetti alla guida di autotreni (autoarticolati, autosnodati) con o senza rimorchio per trasporti internazionali e nazionali a lunga percorrenza;
- operai addetti alle operazioni di mietitrebbiatura, scavascollettatura e lavori di movimento terra, compreso escavafossi, con macchine cingolate superiori ai 60 C.V.;
- operai addetti alla motoaratura con aratro portato o trainato;
- operai addetti al funzionamento degli impianti di disidratazione con responsabilità del quadro comandi;
- operai addetti alla cura e funzionamento dell'impianto frigorifero con altre mansioni nell'ambito aziendale;
- operai addetti a lavori di officina il cui addetto è in grado di operare in maniera autonoma;
- Capo sala in aziende agrituristiche;
- Giardiniere in aziende agrituristiche in possesso di capacità ed autonomia nella realizzazione dei giardini;
- Animatore in aziende agrituristiche;
- Responsabile del maneggio nelle aziende agrituristiche;
- Manutentore in aziende agrituristiche;
- cuoco in aziende agrituristiche;


4º Livello parametrale – Area 2 (ex Qualificato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, capaci di eseguire i lavori loro affidati con necessità di indirizzo e controllo.

Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai che sostituiscono gli ex salariati fissi di stalla;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco, imballaggio, ingabiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico e trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti ai mezzi meccanici e/o macchine operatrici leggere, comprese irrorazioni viti e prodotti erbacei;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla potatura degli alberi da frutto e delle viti, capaci di eseguire i lavori sulla base delle disposizioni loro impartite dai diretti responsabili aziendali ma che necessitano di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche;
- Aiuto cuoco in aziende agrituristiche;
- Addetto manutenzione verde in aziende agrituristiche;
- Istruttore accompagnatore nelle escursioni in aziende agrituristiche;
- attività didattiche e culturali di promozione e valorizzazione ambientale del territorio, in possesso di attestati di professionalizzazione.

3º Livello parametrale – Area 2 (ex Qualificato)

Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che svolgono mansioni specifiche e sono in possesso di conoscenze acquisite per pratica o per titolo.
In tale livello sono inquadrati i lavoratori che effettuano il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole, potatura alberi non da frutto, messa a dimora alberi da frutto.

Profili:
- il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole;
- lavori di pulizia, riordino e manutenzioni varie;
- operazioni con mezzi meccanici connessi alle attività di raccolta (conduzione carro raccolta);
- apertura e chiusura reti antigrandine;
- lavori di vanga, sarchiatura, raschiatura scoline, escavafossi senza acqua e sgarbatura fossi;
- manipolazione prodotti orticoli raccolti meccanicamente;
- “succhionatura”;
- potatura alberi non da frutto;
- carico e scarico manuale paglia e foraggi pressati;
- lavori vari in presenza di acqua;
- svallamento, carico e scarico di tutti i prodotti ortofrutticoli;
- messa a dimora piantine portaseme;
- operazioni manuali inerenti l'irrigazione;
- messa a dimora alberi da frutto;
- “palarino” addetto alla alimentazione della coclea per caricamento e svuotamento essiccatoi in genere;
- lavori in serre e sotto tunnel, ad esclusione delle attività di zappatura, raccolta prodotti, e diradamento;
- operazioni generiche in cantina;
- custodia e guardia frigo e magazzini aziendali;
- custodia e governo di allevamenti intensivi;
- operai addetti alla custodia e governo di allevamenti compresi quelli avicoli con raccolta e confezionamento uova ed operazioni di fecondazione artificiale;
- lavorazioni piantine fragole.
- aziende agrituristiche: personale d’ordine di cucina/sala, pulizia e riassetto camere, vendita prodotti, attività didattiche e di custodia;
- addetto al banco bar in aziende agrituristiche;
- addetto al maneggio in aziende agrituristiche.


Ci si riserva di completare l’articolato sulla classificazione, per quanto attiene il 2° livello parametrale, area 3 comune B ed il 1° livello parametrale, area 3 comune A.

2º Livello parametrale – Area 3 (Comune B)

In tale livello parametrale sono inquadrati i lavoratori che eseguono le seguenti mansioni: raccolta, zappatura, diradamento, trapianto delle orticole.

1º Livello parametrale – Area 3 (Comune A)

Al 1º livello parametrale, indipendentemente dalle mansioni di assunzione, sono inserite le seguenti figure:
- operai agricoli che alla data del 31/12/2004 non potevano vantare almeno 101 giornate di effettivo lavoro in agricoltura;
- operai agricoli assunti per la prima volta nel settore agricolo dal 1º gennaio 2005.
Tali lavoratori permangono nel presente livello parametrale sino al raggiungimento di n. 170 giornate d effettivo lavoro e ciò indipendentemente dal numero di aziende presso e quali è stata eseguita la prestazione lavorativa e dalle mansioni di avviamento.
La presente normativa non si applica ai lavoratori già occupati antecedentemente al 31/12/2004, stabilmente e con continuità lavorativa e relativa esperienza, nei settori agroindustriale e agroalimentare, quali a titolo esemplificativo: industria di trasformazione prodotti ortofrutticoli, settori commercio ortofrutta, consorzi di bonifica e contoterzismo.
La presente norma è applicabile a far tempo dal 1º gennaio 2005; fino alla data del 31 dicembre 2004 si applica quanto previsto dall’art. 23 del C.P.L. 16/06/2000.

TITOLO V

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

Art. 24 - Orario di Lavoro
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il periodo di cui al successivo punto 5), ai sensi del 5º comma dell'art. 31 del C.C.N.L. del 10 luglio 2002.

2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 2º comma dell'art. 31 del C.C.N.L. del 10 luglio 2002, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60 giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.

3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
Fatto salvo quanto sopra, a seguito di straordinarie necessità produttive, le Parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 31, 2º comma del vigente C.C.N.L.-
Le Parti potranno stabilire un utilizzo temporale diverso a fronte di necessità produttive specifiche e sempre nel limite massimo delle giornate stabilite.
In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. e/o all'Osservatorio di cui all'art 5 del presente C.P.L. l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
L'azienda inoltre dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al lavoratore le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).

4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60 giornate, l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario, come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell'anno sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell'ambito del calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all'art. 14 del C.P.L. vigente, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze, tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in costanza di rapporto, nell'ambito di un calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per quanto riguarda i lavoratori i cui al precedente punto 3), le modalità di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui sopra.

5) Settimana corta
Nel periodo dal 1º marzo al 30 giugno, l'orario di 39 ore settimanali potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto dalle vigenti norme di legge. La distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate potrà essere prevista anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende dovranno dare comunicazione al personale circa i periodi dell’anno in cui verrà adottata la settimana corta.

6) Attività zootecniche/agrituristiche
Ai sensi del 5º comma dell'art. 31 del vigente C.C.N.L., per le attività zootecniche e le attività agrituristiche, quali attività di cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali e sportive, l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.

7) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e 12 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all’art. 26 del presente C.P.L.-


Art. 25 - Ferie e riposi compensativi
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie e dei succitati permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di fruizione delle ferie e dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del calendario annuo; tale calendario sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 26 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 39 del vigente C.C.N.L., si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di lavoro previsto dall'art. 24 del presente C.P.L.;
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 35 del vigente C.C.N.L.-
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora esistenti.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto l’art. 37 CCNL, sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO ....................... 25%
- LAVORO FESTIVO ................................... 40%
- LAVORO NOTTURNO ............................... 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO ........ . 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO .................. 60%
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal “3º” elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie festive e notturne ma nella misura in atto per le ordinarie.

Art. 27 - Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all'art. 19 lett. b) e c) del vigente C.C.N.L. sarà istituita la “Banca ore”.
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel “prospetto paga”.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

DICHIARAZIONE A VERBALE
In ordine all’applicabilità del meccanismo previdenziale, contributivo e contrattuale della “Banca ore”, le Parti convengono di attivare congiuntamente gli opportuni percorsi, onde statuire l’applicabilità del meccanismo della “Banca ore” anche al personale O.T. det. di cui all’art. 19 lett. b) e c) del vigente C.C.N.L.-

Art. 28 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Si considera turno di lavoro, il lavoro prestato da più lavoratori i quali si avvicendano (singolarmente od in squadra) sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l’orario contrattuale.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, ovvero in loro assenza ai lavoratori, con preavviso di almeno 48 ore, le modalità di effettuazione del lavoro sui turni (n. lavoratori interessati, composizione delle eventuali squadre, giorni e ore di avvicendamento turno, periodo del turno).
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici, si farà luogo ad una maggiorazione del 20% sulla retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del “3º Elemento”, ma nella misura in atto per le ordinarie.
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali si procede alla riduzione dell'orario di mezz'ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiore ai 60 c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz'ora, che sarà effettuato durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 20% per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15 minuti retribuiti.

Art. 29 - Permessi straordinari
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di decesso di parenti di primo grado l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Agli operai a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1º grado, sarà concesso un permesso non retribuito di tre giorni, sempre salvo l'utilizzo eventuale dei permessi di cui all'art. 27.
E' fatta salva la normativa di cui al D.Lgs 151/2001.

Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Al riguardo si richiama espressamente quanto previsto all'art. 34 del vigente C.C.N.L. ed art. 15 del presente C.P.L.-

CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto dell'esigenza, per il personale che abbia frequentato corsi di addestramento professionale, di determinare la qualifica di appartenenza ed il relativo trattamento economico, le Parti stipulanti il presente C.P.L. convengono quanto segue:
a) il personale che ha frequentato corsi di addestramento professionale teorico-pratici, sarà assunto con inquadramento al 4º livello parametrale.
b) Per i lavoratori che hanno frequentato corsi di addestramento professionale esclusivamente teorici, l'assunzione sarà effettuata con inquadramento al 3º livello parametrale.
Superato il limite delle 40 ore di lavoro in azienda nelle mansioni corrispondenti ai corsi di cui sopra, a tale personale sarà riconosciuto l'inquadramento al 4º livello parametrale ed applicato il relativo trattamento economico.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Dalle imprese agricole, con riferimento all'art. 34 del vigente C.C.N.L., saranno concesse agli operai a tempo indeterminato fino a 150 ore di permesso annue per la partecipazione a corsi di recupero scolastico.
Il datore di lavoro potrà richiedere all'operaio un certificato di frequenza ai corsi.
Il numero degli operai di ogni singola azienda, che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai Corsi, non può superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai.
I permessi di cui sopra non sono da conteggiare nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastici è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto.

Art. 32 - Congedi parentali
Le Parti rinviano al disposto di cui al D.Lgs 151/2001.

TITOLO VI

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 33 - Aumenti retributivi
Si conviene un aumento del salario contrattuale vigente al 31 dicembre 2003 nella misura del 6% ed una ulteriore quota in aumento dello 0,1% per quanto riguarda il dettato di cui all’art. 35 del C.P.L. 16/6/2000.
L’aumento di cui sopra è così distribuito:
- in quanto al 60% pari al 3,66% dal 1º luglio 2004;
- in quanto al restante 40% pari al 2,44% alla data del 1º gennaio 2005.
L’E.D.R.P. di cui all’art. 34 del C.P.L. 16/6/2000 viene conglobato nel salario contrattuale.

Art. 34 - Salario per obiettivi
In ottemperanza al dettato di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 10/072002, le Parti riconfermano la validità di quanto previsto all'art. 30 del C.P.L. 19/07/1996, anche alla luce di quanto disposto all'art. 5 del presente C.P.L. (Osservatorio).

Art. 35 - Maggiorazione per il "Capo"
Al lavoratore, al quale il datore di lavoro conferisce l'incarico di “capo” sarà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione lorda.



Art. 36 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Fermo restando la disciplina in essere in caso di assenze volontarie, in costanza delle norme previdenziali vigenti, il pagamento della 13ª e 14ª mensilità avverrà in misura proporzionale al servizio prestato effettivamente; nel calcolo dei predetti emolumenti non si tiene pertanto conto dei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione salari.

NORMA A LATERE - ISTITUTI CONTRATTUALI
Le parti convengono relativamente alla precedente norma (art. 32 C.P.L.) che in caso di CISOA, malattia, infortunio e maternità sarà corrisposta, con oneri a carico del FAVLAF, una integrazione salariale giornaliera calcolata sulla base del salario medio convenzionale vigente annualmente per qualifica professionale. Tale importo sarà anticipato dalle aziende le quali saranno rimborsate dal FAVLAF; in ogni caso il FAVLAF entro e non oltre il mese successivo l'inoltro della apposita istanza di rimborso effettuerà il pagamento.
Il computo della integrazione giornaliera e le modalità applicative di cui sopra saranno annualmente oggetto di apposito accordo provinciale.

Art. 37 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Il pagamento della retribuzione per le varie figure di operai avverrà nel seguente modo:
1) per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato (avventizi) la retribuzione per le ore di lavoro effettuate verrà erogata, con consegna all'operaio di regolare “prospetto paga", entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di acconti nella misura massima dell'80% della retribuzione lorda maturata.
2) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ex” salariati fissi ed “O.T. ind.”, la retribuzione verrà erogata, con consegna all'operaio di regolare “prospetto paga” entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
Per tutti gli operai a tempo indeterminato, di cui all'art. 19, gli “Istituti” previsti dai vigenti Contratti di lavoro sono erogati alle seguenti scadenze:

- la 13ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.

- La 14ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di aprile, deve essere corrisposta al 30 aprile di ogni anno.

- L'indennità compensativa ferie non godute, calcolata sul salario in vigore nel mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 10 gennaio di ogni anno.

- Le festività nazionali ed infrasettimanali debbono essere retribuite nel mese nel quale ricorrono.

Art. 38 - Mansioni e responsabilità degli "Ex" Salariati Fissi addetti al bestiame
Rientrano a titolo esemplificativo, nelle competenze degli addetti al bestiame:

a) custodia e governo del bestiame (comprese tutte le cure igieniche e sanitarie necessarie); preparazione e somministrazione dei mangimi concentrati e delle razioni bilanciate; sistemazione della lettiera ed abbeveramento degli animali: il tutto non meno di due volte al giorno, fermo restando che l'alimentazione del bestiame nel periodo caldo, e cioè normalmente dal 15 maggio al 15 settembre, dovrà essere eseguita tre volte al giorno;
b) sorveglianza nell'imminenza e durante il parto, nonchè

sorveglianza dei "calori" delle femmine, curando la tempestiva copertura delle stesse ed assistendole nei casi di malattia;

c) adempiere a tutti i servizi di stalla, quali la pulizia e la sistemazione quotidiana delle concimaie, con particolare riguardo anche a quei lavori che sono connessi alle finalità ed utilizzazione dell'allevamento, sempre compresi quelli di:

- un'accurata mungitura nelle ore stabilite dal datore di lavoro, o chi per esso, e consegna del latte all'accesso della corte;

- conservazione e pulizia scrupolosa dei recipienti che servono per la mungitura e trasporto latte;

- eventuale alimentazione artificiale dei vitelli con poppatoio od altro sistema indicato dal datore di lavoro.

- d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o, in caso di urgenza, direttamente il veterinario non appena un animale si ammali o sia sofferente per una ragione qualsiasi, provvedendo e somministrando le medicine e prestando tutte le cure secondo le prescrizioni del veterinario.

Art. 39 - Compensi sussidiari
La retribuzione dovuta ad ogni salariato è quella concordata periodicamente dalle Organizzazioni contraenti, secondo il "tabellario".
Agli "ex" salariati fissi addetti al bestiame, oltre al salario di cui sopra, competono:
a) per la mungitura del latte, consegnato all'Industria od al Commercio, due per cento del valore del latte medesimo.
b) un litro di latte giornaliero.

Art. 40 - Casa orto pollaio porcile
Tutti gli "ex" salariati fissi addetti al bestiame hanno diritto , per sè e conviventi, all'uso gratuito della casa di abitazione, del pollaio e del porcile; godranno pure gratuitamente di una particella di terreno di 500 metri quadrati da coltivare ad ortaggi per uso familiare.
Il salariato ha l'obbligo di tenere la casa che gli dovrà essere consegnata tinteggiata di fresco adiacenze ed orto in modo da evitare deterioramenti a quanto gli è stato consegnato; del pari si deve attenere alle buone regole e suggerimenti del conduttore dell'azienda, rendendosi responsabile, moralmente e materialmente, dei danni provocati.
In caso di concessione, da parte dell'azienda, della casa, dell'orto, del pollaio e del porcile, sarà trattenuta, dalla retribuzione mensile vigente per i salariati fissi, la somma di Euro 2,58 mensili, pari a 30,99 Euro annui, così ripartite:
- per la casa ................................. Euro 27,11
- per l'orto ................................... Euro 1,94
- per il pollaio ............................... Euro 0,97
- per il porcile ............................... Euro 0,97

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o dimissioni, il salariato fisso residente in azienda dovrà lasciare libera da persone e cose, anche interposte, l'abitazione ed annessi entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.
In caso di morte, di prolungata malattia oltre i 180 giorni o di risoluzione del rapporto per giustificato motivo, la casa ed annessi saranno lasciati liberi col 29 settembre più vicino.

Art. 41 - Allevamento animali di bassa corte
Gli "ex" salariati fissi, residenti in azienda, hanno diritto di allevare per esclusivo uso familiare, mantenendolo a proprie spese, un suino da ingrasso fino a cinque componenti la famiglia e due oltre i cinque componenti.
E' proibito tenere scrofe per allevamento, salvo accordi particolari con il Conduttore.
Potranno altresì allevare nel pollaio recintato, sempre per esclusivo uso familiare ed a proprie spese, polli e faraone fino ad un massimo di 35 capi adulti, curando comunque che tali animali non abbiano mai a danneggiare i raccolti.
Per il rinnovo del pollaio è ammesso l'allevamento di un numero doppio di pulcini.
Ogni altro allevamento - compresi colombi e conigli - è vietato, sempre salvo diversi accordi con l'azienda.



TITOLO VII

PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE

Art. 42 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Si conviene che in caso di invalidità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro - ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni successivi di “carenza”.
Al fine di garantire agli operai in caso di malattia e di infortunio un trattamento pari all'80% (ottanta per cento) del salario previsto dagli appositi Decreti Ministeriali, per quanto concerne gli operai avventizi, e del salario di qualifica per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fra indennità di Legge, nazionali e regionali ed integrazione, le Parti confermano l'Accordo per il “Fondo Assistenze Varie Lavoratori Agricoli Ferraresi-F.A.V.L.A.F.” secondo le norme in esso precisate, che del presente Contratto fanno parte integrante.
Per quanto riguarda l'integrazione di malattia ed infortunio le Parti concordano quanto segue:
a) a decorrere dall'anno 1980, in caso di malattia l'integrazione salariale corrisposta dal “F.A.V.L.A.F.” deve essere tale da assicurare tra indennità di Legge e integrazione un trattamento pari all'80% del salario “convenzionale” per gli operai a tempo determinato e salario di qualifica per gli operai a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dall'Accordo F.A.V.L.A.F.;
b) il medesimo trattamento è previsto in caso di infortunio sul lavoro e secondo la normativa vigente.
Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per i casi di infortunio dopo il 15º giorno, l'integrazione sarà pari alla differenza tra l'integrazione I.N.A.I.L. ed il 100% del salario.
Tale indennità non dovrà comunque essere inferiore al 90% del salario contrattuale, spettante al lavoratore per qualifica ed anzianità, per gli infortuni sul lavoro dopo il 15º giorno ed il 60º giorno. Quest'ultima indennità sarà erogata su domanda documentata dal lavoratore interessato.
c) L'operaio a tempo indeterminato posto in Cassa Integrazione, ammalato, infortunato sul lavoro e la lavoratrice madre, di cui alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 riceveranno, non appena comprovato ed accertato il diritto all'indennità integrativa di Legge, un'anticipazione di pari importo dal “F.A.V.L.A.F.”, il quale, tramite apposita delega per assegno “posizionato” presso i vari Enti erogatori, si sostituirà all'operaio nel suo credito nei confronti degli Enti medesimi.

Art. 43 - Cassa Integrazione Salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla Legge 8 agosto 1972 n. 457, nei casi previsti dalla Legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione, alla indennità di Legge, nella misura del 20% della somma del salario contrattuale provinciale, relativo al livello di appartenenza, in vigore al 1º febbraio dell'anno in corso.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la concessione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.


Art. 44 - Cassa Extra Legem
In relazione alla carenza di legge prevista in caso di malattia (attualmente 3 giorni), le Parti datoriali manifestano la disponibilità ad ipotizzare normative economiche nell’ambito delle compatibilità contrattuali: in particolare a tutti i dipendenti operai agricoli sarà corrisposta, in caso di malattia indennizzata dal Fondo, una quota forfettaria pari ad Euro 10,345, adeguabile annualmente in relazione all’aumento delle indennità di malattia giornaliera corrisposta dal Fondo medesimo, aggiuntiva alle ordinarie indennità F.A.V.L.A.F.-
Le Parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti in seno al F.A.V.L.A.F. , la concreta applicabilità della nuova normativa testé convenuta.
Art.. 45 - Tutela della salute Legge 626/94
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all'art. 64 del vigente C.C.N.L., nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicativo del D.Lvo 626/94 e del D.Lvo 242/96.
Al riguardo si riproduce il testo dell'Accordo provinciale 19/07/1999.

VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - AZIENDE AGRICOLE SETTORE PRIVATO

Il giorno 19 luglio 1999 presso la sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara tra:
l'unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara,
la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara,
e
la F.L.A.I.-C.G.I.L. di Ferrara,
la F.A.I.-C.I.S.L. di Ferrara,
la U.I.L.A.-U.I.L. di Ferrara
la CONFEDERDIA di Ferrara,
- visto il D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'art. 41 del Contratto Provinciale di Lavoro 19/07/1996 operai agricoli della provincia di Ferrara;
- visto l'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 in tema di rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

si conviene e si stipula quanto segue:
1) E' costituito il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 U.P.A.; 1 C.D.; 1 C.I.A.) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ( 1 F.L.A.I.-C.G.I.L.; 1 F.A.I.-C.I.S.L.; 1 U.I.L.A.-U.I.L.; 1 CONFEDERDIA);
2) Al Comitato paritetico provinciale, visto quanto disposto dall'art. 20, D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite funzioni generali di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di composizione in prima istanza delle controversie sorte sull'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza , la formazione e la informazione.
Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
a) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza;
b) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza con la formazione prevista;
c) promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti per la sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti;
d) eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la formazione.
1) I compiti di segreteria del Comitato sono assunti dalle Associazioni provinciali datoriali firmatarie del presente Accordo.
2) Il Segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati dall'Unione Provinciale Agricoltori e provvede a convocare le riunioni ed a redigere eventuali verbali delle riunioni.
3) Per il funzionamento del Comitato si stabilisce quanto segue:
a) il Comitato ha sede operativa presso l'Unione Provinciale Agricoltori in via Bologna n. 637/b - Chiesuol del Fosso (FE);
b) il Comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti;
c) le riunioni sono validamente tenute con la presenza di almeno cinque componenti del Comitato e le decisioni sono prese all'unanimità dei presenti;
d) i costi per il funzionamento del Comitato saranno valutati in base alle specifiche necessità;
e) copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere trasmessa al Comitato direttamente dal segretario della riunione o tramite i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali o sindacali entro 15 giorni dalla data dell'elezione o della designazione;
f) la cessazione dell'incarico di rappresentante per la sicurezza dovrà essere comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali o sindacali non appena questa si sia verificata;
g) per le controversie di cui al precedente punto 2), l'interessato dovrà inviare al Comitato paritetico provinciale ed alla controparte ricorso scritto a mezzo raccomandata A/R; la controparte dovrà inviare al Comitato entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso una propria memoria difensiva a mezzo raccomandata A/R; il Comitato entro i 30 giorni successivi esaminerà il ricorso e redigerà apposito verbale, salvo eventuale proroga definita dallo stesso.
1) Le Parti per tutto quanto non previsto dal presente Accordo fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 sopra citato.
Letto, confermato e sottoscritto

Art. 46 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L., le Parti convengono quanto segue:

STRUMENTI INFORMATIVI
Le Parti al fine della sempre più necessaria informazione del cittadino/lavoratore circa le problematiche ambientali e della salute convengono sull’opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende sia distribuito un apposito “vademecum” concernente le norme di legge vigenti in materia di tutela della salute, l'uso dei fitofarmaci, dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili, frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonchè i mezzi di protezione individuali, l'elenco delle lavorazioni nelle quali siano presenti “fattori di nocività” secondo le peculiarità del mondo produttivo ferrarese.
Tale “vademecum” sarà redatto in conformità al Protocollo d'intesa allegato al C.C.N.L.-
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a predisporre previa indagine campione da effettuarsi nell'ambito di un numero adeguato di aziende interessate, indicazioni utili circa l'uso dei fitofarmaci, anche diverse dal calendario dei trattamenti. Tali indicazioni dovranno concernere il tipo di prodotti e le combinazioni di questi.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti sia sulle modalità per il loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonchè sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri, le cabine pressurizzate, ecc.- Le Parti convengono sulla necessità della diffusione e dell'uso del Libretto Sindacale e Sanitario attualmente distribuito tra i lavoratori. Eventuali integrazioni alla modulistica di cui sopra verranno effettuate, sulla base dell'art. 66 del C.C.N.L. e del Protocollo d'intesa (allegato 8) al C.C.N.L. 19 luglio 1995.

INTERVENTI FORMATIVI
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati, affinchè nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l'informazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
La Commissione Sindacale Provinciale richiederà l'istituzione di corsi professionali di aggiornamento sull'uso di prodotti chimici.
Le Parti convengono sulla necessità (nell'arco di vigenza contrattuale) di consentire l'uso e l'impiego di prodotti e presidi sanitari (di 1ª e 2ª classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del patentino di cui al D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano adibiti a mansioni comportanti l'uso dei prodotti fitosanitari per la prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo determinato i quali abbiano superato, nell'arco dei dodici mesi, le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la propria opera e addetti a
lavorazioni nocive così come individuate dal “vademecum”.


MEDICINA PREVENTIVA
Per gli operai a tempo indeterminato ed “ex” salariati fissi e gli operai che nell'arco dei 12 mesi abbiano superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda, e che ivi continuano a prestare la propria opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite di medicina preveniva almeno ogni sei mesi, con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
In casi particolari, previa documentata richiesta della competente struttura sanitaria, l'azienda valuterà l'opportunità di concedere ulteriori permessi, al fine di consentire gli accertamenti preventivi.
Per l'iniezione antitetanica effettuata dalle “Unità Sanitarie Locali” l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario, con pagamento della retribuzione di mezz'ora.
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio, l'azienda dovrà fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le Parti convengono che l'operaio non dovrà essere addetto all'uso di sostanze a contenuto tossico o irritante senza che gli siano stati preventivamente forniti i mezzi protettivi su citati, della cui mancata fornitura e relative conseguenze è responsabile l'azienda.
Tenuto conto delle operazioni nocive, così come individuate e riportate sul “vademecum” di cui al presente articolo, le aziende determineranno gli interventi organizzativi per assicurare la rotazione dei lavoratori, consentire le visite periodiche e preventive nonchè gli interventi formativi.
Al fine di consentire la corretta gestione e la concreta effettuazione delle visite preventive, di cui al presente articolo, nonchè gli interventi formativi in materia di tutela infortunistica e della salute, le Parti convengono sulla necessità di stipulare con le strutture sanitarie pubbliche, apposita convenzione quadro per la prevenzione e la formazione in agricoltura.
In particolare le convenzioni dovranno prevedere calendari annui per le visite periodiche.
Le Parti qualora ciò non sia reso possibile si impegnano alla ricerca di soluzioni alternative.

COMMISSIONE TECNICA DI STUDIO SULL'AMBIENTE
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all'uso delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le problematiche relative all'impatto ambientale delle scelte produttive - di costituire, all'interno della Commissione Sindacale Provinciale, una apposita Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere allargata ad esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo e delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica, avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente C.P.L., definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende e lavoratori, in materia di tutela della salute.

Art. 47 - Lavori pesanti nocivi
L'orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione con i presidi sanitari di 1ª e 2ª classe tossicologica non dovrà superare le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione dell'intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l'obbligo da parte dell'operaio, della prestazione lavorativa per l'intera giornata.