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 FORLI' CESENA RIMINI

C.P.L. di Forli-Cesena e Rimini
Rinnovato in data 30 luglio 2004.



Art. 2 OSSERVATORIO.

Oltre ai punti previsti nella piattaforma sindacale aggiungere:

* verifica delle nuove professionalità che stanno scaturendo dall’entrata in azione della Legge d’Orientamento in agricoltura che sollecita e riconosce come agricole una serie d’attività integrative e connesse all’attività agricola pura e semplice, in questa logica occorre attivare una riverifica e precisazione sulla tipologia delle operazioni di raccolta.


Art. 4 OCCUPAZIONE.

Il testo dell’articolo del precedente accordo (pagina 7 punto e ) è così integrato:

“ Attraverso l’utilizzo dei giovani e delle donne impegnate nel settore cooperativo ortofrutticolo, durante la fase di diradamento, raccolta e confezionamento dei prodotti agricoli, ove sussistano le condizioni, anche attraverso l’attivazione di nulla-osta plurimi.

ASSUNZIONE.

L’assunzione della manodopera agricola e regolata dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente C.C.N.L.

L’assunzione degli operai a tempo determinato può essere effettuata anche per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell’art. 11 della Legge 83/1970, successive modificazioni ed integrazioni e Legge 608/96.

Per fase lavorativa s’intende il periodo limitato all’esecuzione delle singole operazioni colturali fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della Provincia di Forlì-Cesena e di Rimini.

Le fasi lavorative più rilevanti, individuate nelle colture agrarie della Provincia, sono quelle di cui all’allegato 1:

Per le fasi di lavorazioni individuali, l’assunzione degli operai agricoli a tempo determinato –braccianti avventizi- è effettuata con la garanzia d’occupazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa.

La garanzia d’occupazione, di cui al comma precedente, dell’operaio agricolo assunto per fase lavorativa, viene meno o potrà essere sospesa, qualora il normale svolgimento dell’operazione produttiva stessa, a causa d’avversità atmosferiche e particolari condizioni negative di mercato, ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi e/o interrompersi.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.

Art. 12 ORARIO DI LAVORO.

Al settimo comma:

Qualora l’orario di lavoro si protragga per necessità aziendale, ininterrottamente oltre le quattro ore, il dipendente avrà diritto e potrà godere di almeno quindici minuti di riposo retribuito.

Qualora l’orario di lavoro si protragga per necessità aziendale e di produzione ininterrottamente oltre le sei ore, il dipendente avrà diritto e potrà godere di un riposo retribuito di almeno trenta minuti complessivi.

Nelle aziende agricole che hanno in forza almeno 150 dipendenti al giorno, e che per esigenze produttive effettuino l’orario di lavoro continuativo, (almeno sette ore consecutive), è concesso ai lavoratori di consumare il pasto sul luogo di lavoro stesso in locale idoneo.

Art. 35 COMMISSIONE INTERSINDACALE PARITETICA.

(Inserire nuovo capitolo)

Le parti di dovranno incontrare entro trenta (30) giorni dalla segnalazione effettuata da una delle parti datoriali o sindacali, per esaminare, discutere e comporre la vertenza sorta, per la giusta applicazione e/o l’interpretazione di norme di leggi, del C.C.N.L. ed eventualmente del C.P.L.


CLASSIFICAZIONE

Livello 3 Vivai e foreste.
• Addetto alla manutenzione semplice di parchi e giardini.


Livello 4 Vivai e foreste.

• Aiuto innestatore e/o in grado di provvedere autonomamente alla preparazione di marze.
• Commessa con compiti di cassa e anche di preparazione di confezioni ornamentali( con esperienza inferiore di sei mesi).

Aziende agrituristiche.

• Aiuto cuoco
• Accompagnatore in percorsi agrituristici e ippoturistici.
• Cameriera di sala.

Livello 7 Allevamenti zootecnici.

• Addetti agli allevamenti zootecnici in stalle specializzate e meccanizzate.

Incubatoio.
• Addetti alla manutenzione dell’incubatrice, selezionatura e speratura, incubazione e schiusa, addetto alla manutenzione in genere e coloro con compiti di preparazione e/o coordinamento d’altri lavoratori.
Livello 8 . Vivai e foreste.

• Giardiniere: operaio in grado di provvedere in autonomia alla cura dei giardini, individuando le operazioni necessarie alla sistemazione degli stessi ed in grado di provvedere alla cura delle piante.



SALARIO.


IL salario contrattuale sarà aumentato del:
5.9% per gli operai comuni
6.1% per gli operai qualificati
6.3 % per gli operai specializzati.

L’aumento sarà erogato in due tranche, la prima pari al 50% , nella paga di competenza del mese di luglio, l’ulteriore 50% , con la paga di competenza di gennaio 2005, da applicarsi al salario in vigore al 1 giugno 2004.