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VERBALE DI ACCORDO


L'anno 2002 il giorno 10 del mese di luglio, in Roma presso la sede della
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA), corso
Vittorio Emanuele II, 101

tra

- Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
- Confederazione Italiana Agricoltori

e

- FLAI-CGIL
- FAT-CISL
- UILA-UIL

si è convenuto di rinnovare il CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10
luglio 1998.

I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale
per complessive 31 pagine, riguardano le seguenti materie:

- oggetto del contratto (art. 1);
- struttura e assetto del contratto (art. 2);
- decorrenza, durata del CCNL e procedure di rinnovo (art. 3);
- sistemadi formazione professionale e continua (art. 7);
- mrcato del lavoro: azioni bilaterali (art. 9);
- assunzione (art. 10);
- contratto individuale (art. 11);
- contratto di apprendistato (art. 16);
- contratto di lavoro temporaneo (art. 17);
- categorie di operai agricoli (art. 19);
- categorie di operai florovivaisti (art. 20);
- trasformazione del rapporto (art. 20 bis);
- impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro (art. 25 bis);
- classificazione (art. 26);
- permessi per formazione continua (art. 32);
- permessi percorsi di recupero scolastico (art. 34);
- retribuzione (art. 44);
- rimborso spese (art. 50);
- Fondo nazionale di previdenza complementare (art. 55)
- riforma degli strumenti delle attività bilaterali (art. 89);
- allegato 1: tabelle - minimi salariali di area;
- allegato 2: Protocollo nazionale d'intesa per lavoro temporaneo nel
settore agricolo.

L'art. 88 (Accordi di riallineamento) è soppresso con effetto dalla data
di scadenza degli accordi provinciali di riallineamento retributivo ad
esso collegati.

È soppresso l'allegato 10 (Indennità di percorso nelle province
dell'Italia meridionale e delle isole).

Le parti s'impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL
entro il 31.12.02.



Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente CCNL regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di
lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque,
associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e
connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 e quelle di manutenzione
del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai
sensi dell'art. 2135 CC e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali
a titolo esemplificativo:

- aziende ortofrutticole;
- aziende oleicole;
- aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici
(acquacoltura);
- aziende vitivinicole;
- aziende funghicole;
- aziende casearie;
- aziende tabacchicole;
- aziende faunistico-venatorie;
- aziende agrituristiche;
- aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.

1 Sono florovivaistiche le aziende:

1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto,
ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per
fiori e piante ornamentali.



Art. 2 - Struttura e assetto del contratto.

La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e
provinciale.


Contratto nazionale.

Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le
parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse
prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello
provinciale di contrattazione.

La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area
nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di
validità e sarà coerente con i tassi d'inflazione programmata assunti come
obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica dei
redditi.

Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche
concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione,
dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle
retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del
lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore
agricolo.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo
sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione
denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione
programmata applicato sul minimi salariali di area vigenti, ove è inclusa
la ex indennità di contingenza (ved. art. 44 e tabelle 1 e 2 di cui
all'allegato 1).

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La data d'inizio della corresponsione della "indennità di vacanza
contrattuale" come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata
presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.


Contratto provinciale.

Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in
un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e ha durata
quadriennale.

La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può
trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del
CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà
riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti
dal livello nazionale.

La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell'ambito
del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al 1° biennio di validità dei
contratti provinciali medesimi e sarà coerente con i tassi d'inflazione
programmata secondo i principi e i criteri di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.

Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla
comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
1° biennio di validità del CCNL, da valutare anche alla luce delle
eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché
dall'andamento dell'economia territoriale del settore della realtà
provinciale.

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, le parti, in
sede di rinnovo del contratto provinciale, potranno inoltre prevedere
erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, insieme concordati, e aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di
competitività.

La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale
variabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve
avere le caratteristiche idonee per l'applicazione dello specifico regime
contributivo-previdenziale previsto dal succitato Protocollo.

Nel caso in cui non si trovasse un'intesa per la definizione della
predetta erogazione, le parti potranno individuare, nella determinazione
della dinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico
finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà
riassorbita nell'erogazione strettamente correlata al risultati, di cui al
citato protocollo, in caso di successiva definizione di detta erogazione.

Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale ai lavoratori dipendenti al quali si
applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento
provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza
contrattuale provinciale".

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione
programmata applicato sul salari contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto la "indennità di vacanza contrattuale provinciale" cessa di
essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La data d'inizio della corresponsione della "indennità di vacanza
contrattuale provinciale" come sopra disciplinata slitta, in caso di
ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di
ritardo.



Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure
di rinnovo.

Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato
il 10.7.98 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti,
fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata
quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005.

Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 8 mesi
prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r., in caso di mancata
disdetta esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue
proposte 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione di
tale periodo comporterà, come conseguenza a carico della parte
responsabile, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine dal
quale far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore del nuovo.



Art. 7 - Sistema di formazione professionale e continua.

Le parti convengono un sistema di formazione professionale e continua
basato su 3 pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di
obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla
stabilizzazione dell'occupazione, all'impiego anche dei tempi di non
lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo
determinato:

1) Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2) AGRIFORM;
3) Centro di formazione agricola.

1. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in
agricoltura, di cui all'art. 118, legge n. 388/00, è alimentato dal
contributo integrativo pari allo 0,30, di cui all'art. 25, comma 4, legge
n. 845/78 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse
derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali
concordati tra le parti nelle misure previste (100% nelle aree
dell'obiettivo 1 e 50% nelle altre aree).
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per
il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla
promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come
studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi
diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare
rilevanza innovativa.
Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività
formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma
singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del
Fondo, così come nella distribuzione delle risorse dovranno essere
previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad AGRIFORM per le
attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per
quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.

2. AGRIFORM è l'Organismo bilaterale che svolge attività di ricerca,
rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi, e, parallelamente,
sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con
gli Organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli
istituzionali competenti in materia d'istruzione di livello superiore,
interagendo con gli Organismi bilaterali degli altri settori nella
costruzione della "rete" prevista presso ISFOL.
Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, AGRIFORM fa
riferimento alle sedi territoriali (Osservatori) previsti dal CCNL e ai
Centri di formazione agricola.

3. Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere
territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo
un modello "flessibile") in stretta relazione, da una parte, con le
istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica
e, dall'altra, con il mondo delle imprese all'interno del quale
opportunità e offerta formativa s'incontrano e si adattano alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione
agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro
locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle
esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche
in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell'occupazione in
connessione con l'attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per
l'impiego e in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma
degli ammortizzatori sociali.
Per la costituzione del Fondo per la formazione continua le parti
definiranno i relativi adempimenti (accordo istitutivo, statuto,
regolamento) entro il 31.12.02. Le modalità e i criteri di costituzione
dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel presente articolo, sono demandati ai contratti
provinciali.



Art. 9 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali.

Le parti,

- visto il D.lgs. n. 469/97, che trasferisce alle Regioni e agli Enti
locali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la
possibilità di gestione da parte di soggetti privati;
- ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione
del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le
peculiarità del settore agricolo

convengono:

- di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire,
indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere
gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
- di demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione
di Organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per
organizzare l'incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo
delle convenzioni previste dall'art. 25 del presente CCNL, dalla legge n.
608/96 e dal D.lgs. n. 146/97, favorire la soluzione dei problemi
derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i
suddetti Organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio
pubblico per l'impiego e con gli enti locali competenti.



Art. 10 - Assunzione.

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo
determinato, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le
comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all'atto di
instaurazione del rapporto di lavoro.

L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a
termine:

- per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere
saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti
per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lett.
a), artt. 19 e 20);
- per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative
nell'anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate
annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lett. b), artt.
19 e 20);
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi
nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lett. c), artt. 19 e
20).

Per "fase lavorativa" s'intende il periodo di tempo limitato
all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano
nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto
provinciale.

Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione
degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di
occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa" facendo
salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.

Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di
occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.

Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di
aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 CC. Altre eccezioni - riferite a
condizioni di mercato e ad esigenze tecniche - potranno essere previste
dal contratto provinciale.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il
lavoro effettivamente prestato.



Art. 11 - Contratto individuale.

Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato o determinato
con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lett. b) e c), artt. 19 e
20, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o
del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lett. a),
artt. 19 e 20, con le modalità previste dall'art. 20 bis, il contratto
individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.

In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data d'inizio
del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova e
il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal contratto provinciale di
lavoro.

Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella
stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive
OOSS.



Art. 16 - Contratto di apprendistato.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, legge n. 196/97, le
parti convengono quanto segue:

1) la durata dei contratti di apprendistato è fissata nelle misure
massime di 24 mesi per la seconda area professionale e di 48 mesi per la
prima area professionale.
2) La retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure del 70%,
80%, 90% del corrispondente salario contrattuale per le mansioni svolte,
in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto di
apprendistato.
3) Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli
apprendisti saranno corrisposti gli istituti contrattuali delle ferie, 13a
e 14a mensilità, festività, TFR e periodo di prova con le stesse modalità
previste per gli operai a tempo indeterminato.
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione
esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97.

Il datore di lavoro, in relazione alla professionalità che il lavoratore
con il contratto di apprendistato mira ad acquisire, individua l'idoneo
percorso formativo.

I contratti provinciali di lavoro possono individuare forme di intervento
della Cassa integrazione 'extra legem' a favore degli apprendisti in caso
di malattia e infortunio.



Art. 17 - Contratto di lavoro temporaneo.

L'applicazione del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai
agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini di cui
all'allegato Protocollo nazionale d'intesa per il lavoro temporaneo nel
settore agricolo, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (cfr.
allegato 2).



Art. 19 - Categorie di operai agricoli.

Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che
esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di
lavoro è disciplinato dal presente contratto nazionale.

Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono
in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.

Sono operai a tempo indeterminato:

i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine,
che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa agricola singola
o associata.

Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non
lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate
di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto e ottenuto dal
datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla
legge n. 457/72.

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio
e intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto
disposto dagli artt. 56 e 59.

Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati
fissi che all'1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende agricole in
virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 633/49 e dai
contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi)
mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione
collettiva provinciale.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli
istituti e le indennità annue.

Sono operai a tempo determinato:

a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a
tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per l'esecuzione di
lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per
fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali
sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di
più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali
l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di
occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale
di cui all'art. 11, o nelle convenzioni di cui all'art. 24, devono essere
indicati i periodi presumibili d'impiego, per i quali l'operaio garantisce
la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi
successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati
casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo
lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

A decorrere dall'1.1.03 gli operai di cui alle lett. b) e c) possono
essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo
indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità verranno proporzionati alle
giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.



Art. 20 - Categorie di operai florovivaisti.

I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della
natura del rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato e
operai a tempo determinato.

Sono operai a tempo indeterminato:

i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine
che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate
nell'art. 1, "Oggetto del contratto".

Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non
lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate
di sospensione del lavoro per le quali è stato chiesto e ottenuto dal
datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla
legge n. 457/72.

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio
e intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto
disposto dagli artt. 57 e 59.

Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori
fissi che all'1.9.72 si trovavano in servizio presso le aziende di cui
all'art. 1, "oggetto del contratto", in virtù di rapporto di lavoro già
disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende
florovivaistiche del 29.1.70.

Tali operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione
collettiva nazionale e alla contrattazione provinciale.

Ai lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le
indennità annue.

Sono operai a tempo determinato:

a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a
tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per l'esecuzione di
lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per
fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali
sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di
più lavori stagionali e per più fasi lavorative nell'anno, ai quali
l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di
occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale
di cui all'art. 11, o nelle convenzioni di cui all'art. 24, devono essere
indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio
garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle
fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo
comprovati casi d'impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo
lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

A decorrere dall'1.1.03 gli operai di cui alle lett. b) e c) possono
essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo
indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità verranno proporzionati alle
giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.



Art. 20 bis - Trasformazione del rapporto.

Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa
azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di
effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in
quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli
operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla
trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza,
entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di
lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore
di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione
scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli Organi competenti
l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:

1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lett.
b), artt. 19 e 20 del presente CCNL;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto
di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo
lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui
alla lett. c), artt. 19 e 20 del presente CCNL;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.



Art. 25 bis - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro.

Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti
in Parlamento ma non ancora approvati disegni di legge per un'organica
riforma del mercato del lavoro, le parti s'impegnano ad incontrarsi, anche
su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti
provvedimenti di legge, per concordare gli aspetti demandati alla
contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le
modifiche e/o integrazioni necessarie.



Art. 26 - Classificazione.

A) Operai agricoli.

Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali"
per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.

L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il
loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei
relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale
per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto.

Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

Area 1a - Declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Area 2a - Declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.

Area 3a - Declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di
capo, i contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione
salariale.


Norma transitoria.

I contratti provinciali di lavoro, all'atto del loro rinnovo e comunque
almeno 2 mesi prima della scadenza degli accordi di cui all'art. 88, CCNL
10.7.98, provvederanno a definire, all'interno di ciascuna area
professionale, appositi livelli d'inquadramento e relativi parametri per
quel lavoratori che risultino avere retribuzioni pari o superiori ai
minimi di area di cui all'art. 44 del CCNL ma inferiori ai salari
contrattuali vigenti per i profili professionali corrispettivi.

Nelle province in cui, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento,
i livelli salariali dovessero risultare inferiori ai minimi di area di cui
all'art. 44 del CCNL, i contratti provinciali, prima di dare applicazione
a quanto disposto dal precedente comma, provvederanno a definire un
programma di riallineamento contrattuale che, nell'arco di vigenza del
contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari con le
modalità stabilite al precedente comma.


B) Operai florovivaisti.

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali",
comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed
essenziali, nonché i corrispondenti profili professionali.

Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così
stabilita:

Area 1a - Declaratoria:

- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello "a" - ex specializzato super:

- ibridatore-selezionatore:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci
varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando
un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con
responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
- conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole
operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla
manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolge
un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).
- conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di
autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a q. 75,
provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con
le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività
lavorativa polivalente.
- aiutante di laboratorio:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi
dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.
- potatore "artistico" di piante:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura
artistica figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto.
- giardiniere:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione
di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le
concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura
delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la
direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese
di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed
esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
- conduttore di caldaie a vapore:
colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di
1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il
funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e alle
necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa
polivalente.

Livello "b" - ex specializzati.

- vivaisti;
- potatore;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti
antiparassitari;
- selezionatori di piante innestate;
- conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;
- conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre.

Area 2a - Declaratoria:

appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.

Livello "c" - ex qualificati super:

- addetti agli impianti termici
- aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla
preparazione delle marze.

Livello "d" - ex qualificati:

- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
- preparatori di acqua da irrorazioni;
- irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

Area 3a - Declaratoria:

- appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello "e" - ex comuni.

L'individuazione di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a
quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali,
l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai
contratti provinciali.

Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie
dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo
professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere
specializzato super.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di
capo, i contratti provinciali stabiliranno un'apposita maggiorazione
salariale.


Norma transitoria.

I contratti provinciali di lavoro, all'atto del loro rinnovo e comunque
almeno 2 mesi prima della scadenza degli accordi di cui all'art. 88, CCNL
10.7.98, provvederanno a definire, all'interno di ciascuna area
professionale, appositi livelli d'inquadramento e relativi parametri per
quei lavoratori che risultino avere retribuzioni pari o superiori ai
minimi di area di cui all'art. 44 del CCNL ma inferiori ai salari
contrattuali vigenti per i profili professionali corrispettivi.

Nelle province in cui, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento,
i livelli salariali dovessero risultare inferiori ai minimi di area di cui
all'art. 44 del CCNL, i contratti provinciali, prima di dare applicazione
a quanto disposto dal precedente comma, provvederanno a definire un
programma di riallineamento contrattuale, che nell'arco di vigenza del
contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari con le
modalità stabilite al precedente comma.



Art. 32 - Permessi per formazione continua.

Nell'ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del
presente contratto, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi
per formazione professionale d'interesse agrario, istituiti da Enti
qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il
periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.

Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco
del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.

In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le
parti sociali ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00, quali quelli approvati
dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118,
legge n. 388/00, l'operaio a tempo indeterminato potrà usufruire dei
relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma
precedente.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà
superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che
hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non
sono conteggiabili nelle ferie.

Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di
formazione professionale d'interesse agrario è esteso ad ogni effetto
anche agli operai a tempo determinato.

Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto
compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla
contrattazione provinciale.

Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per
i congedi per la formazione continua riconosciuti dall'art. 6, legge n.
53/00.



Art. 34 - Permessi per corsi di recupero scolastico.

All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero
scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un
triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà
superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che
hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende
che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.

Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo
determinato.

Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto
compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla
contrattazione provinciale.

Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per
i congedi per la formazione riconosciuti dall'art. 5, legge n. 53/00.



Art. 44 - Retribuzione.

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i
criteri di cui all'art. 26, e fissato per singole figure o per gruppi di
figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo
indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti
integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del presente CCNL,
è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale
e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.

Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto
provinciale, qualora ne preveda l'obbligo di concessione agli operai a
tempo indeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso di
mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo
della 13a e 14a mensilità e del TFR.

Il 3° elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo
dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e
calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali: 5,45%
- ferie: 8,33%
- 13a mensilità: 8,33%
- 14a mensilità: 8,33%

totale: 30,44%

La misura del 3° elemento, in percentuale, è calcolata sul salario
contrattuale così come definito dal contratto provinciale.

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato di cui agli artt. 19 e 20, gli operai acquisiscono il
diritto al trattamento economico e previsto dal presente contratto per gli
operai a tempo indeterminato.

Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto al predetti operai il 3°
elemento.

I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere
mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto1.

I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini
locali, le modalità e il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a
settimana, a quindicina, a mese.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga
giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si
ottiene dividendo la paga mensile per 169.


Aumenti salariali.

I salari contrattuali vigenti nelle singole province all'1.7.02 per
ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti
provinciali in applicazione del CCNL 10.7.98, sono incrementati:

- a decorrere dal 1.7.02 del 3%;
- a decorrere dal 1.1.03 del 2%.

(1) Resta fermo il concetto che il salario per gli operai florovivaisti
è riferito alla paga oraria.



MINIMI SALARIALI DI AREA

I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli
aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e
2 (allegato 1).

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna
area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo
quanto è previsto dagli artt. 16 e 26 (norma transitoria) del presente
CCNL.

I minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le province
dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del
CCNL 10.7.98, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non
oltre l'1.1.05; per le altre province dall'1.1.03.

In sede di rinnovo quadriennale, il contratto nazionale, sulla base dei
criteri di cui all'art. 2 e di una valutazione sull'andamento
dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi al minimi di cui
al comma 1, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari
contrattuali definiti dai contratti provinciali all'interno di ciascuna
area professionale. Per i contratti provinciali non rinnovati è fatta
salva "l'indennità di vacanza contrattuale provinciale".



Art. 50 - Rimborso spese.

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio
comunale dove si trova l'azienda, per i quali non è previsto il rientro
giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal
luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate
(viaggio, vitto e alloggio) previa presentazione di regolari
giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo
a tutti gli effetti.

I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il
rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché
disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.



Art. 55 - Fondo nazionale di previdenza complementare.

Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza
integrativa così come prevista dal D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche
e integrazioni, nonché dall'art. 4, D.lgs. 30.4.98 n. 173, le parti
convengono di istituire, con decorrenza 1.1.99, un Fondo di previdenza
complementare volontaria attraverso l'individuazione di strumenti adeguati
che tengono conto delle specifiche caratteristiche del settore.

Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti
sono costituite da:

- 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile
per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il
calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo
del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al
Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati al
28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo
all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato di 1a occupazione successiva al 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo
all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo
determinato.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore,
limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere
di versare un contributo più elevato fino ad un massimo del 2% da
calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare
deve essere effettuato a partire dall'1.6.99 a cura del datore di lavoro
con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e
comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva
approvazione del Fondo.

Le parti concordano di costituire, all'atto del rinnovo del presente CCNL,
una Commissione paritetica che, dopo aver esaminato tutti gli aspetti
inerenti alla concreta realizzazione del Fondo, elabori uno specifico
progetto di fattibilità entro il 31.12.02 da sottoporre alle parti.


Impegno a verbale.

Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi
opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i
lavoratori la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la
previdenza complementare.


Impegno a verbale.

Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e
di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese e ai
lavoratori dipendenti, la somma di £. 5.000 a carico dei datori di lavoro,
quale contributo 'una tantum' da versare entro 60 giorni dalla data di
costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla
Commissione.



Art. 89 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali.

Impegni delle parti.

Le parti, al fine di garantire un'organica, estesa e concreta applicazione
delle intese contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro,
di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale in
favore degli operai agricoli e florovivaisti, nonché per razionalizzare
gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali,
convengono di istituire, all'atto della stipula del CCNL, una Commissione
paritetica bilaterale con il compito di predisporre entro il 31.12.02, una
proposta organica sulle modalità di costituzione e di funzionamento di
Organismi bilaterali per lo svolgimento dei compiti sopra indicati.

A tale fine la Commissione definirà la proposta di Statuto e di
regolamento e la proposta di ristrutturazione della contribuzione per il
livello nazionale, ferme restando le quantità in vigore.

A livello territoriale le parti potranno convenire analoghe iniziative,
tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale.



Allegato 1

MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI
(in vigore dal 1° gennaio 2003)

Operai agricoli

tabella n. 1

aree professionali minimi

area 1a 990,87
area 2a 911,82
area 3a 589,61


MINIMI SALARIALI DI AREA
(orari in vigore dal 1° gennaio 2003)

Operai florovivaisti

tabella n. 2

aree professionali minimi

area 1a 5,94
area 2a 5,46
area 3a 4,88



Protocollo nazionale d'intesa per il lavoro temporaneo
nel settore agricolo.

Allegato 2.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, legge 24.6.97 n.
196 e dall'art. 64, comma 1, legge 23.12.99 n. 488, il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso per le attività
previste dall'art. 1 del presente CCNL nei seguenti casi:

a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi,
commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far
fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati
finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni a loro assegnate ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria
nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della
sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività
lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità,
all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse e ordinativi
straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in
organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non
previsti dai normali assetti produttivi aziendali.

Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato:

1) in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera durata
dell'assenza;
2) una sola volta e per non più della durata inizialmente convenuta
negli altri casi, qualora permangono le condizioni che hanno dato origine
all'utilizzo del lavoro temporaneo.

Ad ogni azienda spetta comunque una unità da utilizzare con contratto di
lavoro temporaneo con le modalità previste nel presente articolo.

In aggiunta a tale unità e in applicazione di quanto previsto al comma 8,
art. 1, legge n. 196/97, il numero dei lavoratori temporanei che possono
essere utilizzati è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il
totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e
l'unità equivalente1.

Il numero dei prestatori di lavoro, come sopra individuati, rappresenta la
misura massima di lavoratori temporanei che possono essere utilizzati
mediamente in ciascun trimestre dell'anno.

Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

L'azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne darà
comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro,
all'Osservatorio provinciale entro i 10 giorni successivi.

1 L'unità equivalente è pari a 270 giornate.

Le parti convengono - superato il periodo di sperimentazione previsto dal
"Protocollo nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo
del lavoro temporaneo" del 10.7.98 - di dare piena applicazione alla
disciplina del lavoro temporaneo così come stabilita dal presente accordo.