Il ricorso
del sig. Ricciotti Puliè...
ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
PIEVE DI CADORE
Oggetto: ricorso amministrativo avverso Ordinanza del 27.03.2012 n.13/2012
emanata dal Comune di San Pietro di Cadore notificata in data 3 Aprile
2012
__________________________________________________________________
RICORRE
Il sottoscritto Puliè Ricciotti nato il 06.03.1940 a S. Stefano
di Cadore ed ivi residente in via Dante Alighieri 6, C.F. PLURCT40C06C919P
, tel. 348 2683317 , e-MAIL rplofar74@gmail.com , ai fini del presente
ricorso domiciliato in Vittorio Veneto, via Del Maniero 18, quale proprietario
e conducente dell’autoveicolo Golf Volkswagen con targa AY624KY,
CONTRO
Il Comune di San Pietro di Cadore, nella persona del Sindaco pro-tempore,
con sede in Via Roma, 1
AVVERSO
l’ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981 - n. 13/2012 del 27.02.2012
a firma del Sindaco di S. Pietro di Cadore (notificata con Raccomandata
AG in data 3 Aprile 2012 allegata in originale) con la quale si ordina
il pagamento della somma di €. 206,60 (€ 200,00 per la sanzione
ed € 6,60 per spese postali) per la asserita violazione alle norme
sulla disciplina della viabilità silvo-pastorale contenute nella
legge regionale Veneto 14/1992, accertata dalla Polizia Municipale al
bivio Ciadon in Val Visdende in data 31.07.2011 con VERBALE DI ACCERTAMENTO
DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (allegato in originale)
nel quale si contestava indebitamente la sosta su area silvo-pastorale
senza per altro indicare, nella parte riservata, né l’importo
della sanzione ridotta né il n. del c/c postale né il
n. del c/c bancario e le relative coordinate bancarie per permettere,
eventualmente, di effettuare il versamento
FATTO
In data 31 luglio dello scorso anno 2011 il sottoscritto si recava con
i propri famigliari in Val Visdende per un’escursione fino a Forcella
Dignas e al sottostante rifugio austriaco Porzehutte.
Come fatto molte altre volte nel corso degli anni, parcheggiava la propria
auto, dopo aver esposto all’interno della stessa in maniera ben
visibile il “Permesso permanente di accesso” rilasciato
dal Comune di Santo Stefano di Cadore dove il ricorrente è residente,
in prossimità del bivio Ciadon da dove poi si prosegue per molte
possibili escursioni: per la strada delle malghe, per l’Agriturismo
ricavato nella vecchia e ora restaurata Malga Dignas, per la cresta
di confine, per il Monte Palombino ecc.
In quel luogo è presente un ampio piazzale a fondo ghiaioso-
erboso generalmente utilizzato come piazzale di deposito del legname
e, quando libero, dagli escursionisti e dai clienti della Malga - agriturismo
Dignas come area di parcheggio. Nel piazzale, situato lungo la viabilità
ordinaria, immediatamente accessibile, senza segnali o sbarramenti di
sorta che ne impedissero l’accesso sostavano già altre
auto di turisti-escursionisti. Al rientro dall’escursione l’amara
sorpresa: una contravvenzione di €. 200,00 per sosta su area silvo-pastorale.
Il ricorrente conoscendo, a motivo della sua professione di architetto
che ha operato anche all’interno della Val Visdende, la normativa
relativa alla Viabilità silvo-pastorale, di cui alla L.R. 14/1992,
e la definizione di Strada silvo-pastorale cui all’art. 2 della
L.R. sopra citata e di seguito integralmente riportata
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali
le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati
lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi. 3. Sono escluse dall'applicazione
della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle
a servizio delle abitazioni. (2
sapendo, per esperienza diretta, che l’area nella quale aveva
parcheggiato, immediatamente accessibile dalla viabilità ordinaria,
non era una strada silvo-pastorale ma un piazzale per il deposito del
legname così come chiaramente definito al Comma 4 dell’art.
2 della L.R. 14/1992, ha pensato ad un malinteso del vigile accertatore,
non del luogo, se non erro il Signor Cunial distaccato durante l’estate
presso il Comune di Santo Stefano di Cadore da un Comune del Trevigiano
( probabilmente Asolo).
Il ricorrente decideva, pertanto, di recarsi presso il Municipio di
San Pietro di Cadore per avere spiegazioni e presentare il suo punto
di vista.
Nel colloquio con il Sindaco Pontil Scala questi confermava l’addebito
invitando il ricorrente, in maniera anche sarcastica, a “ considerare
quei pochi Euro quale contributo per la manutenzione della valle”.
Anche a causa dell’atteggiamento del Sindaco il sottoscritto decideva
di ricorrere nelle dovute forme non appena gli fosse stata notificata,
entro i 90 giorni dall’accertamento, l’ordinanza con l’ingiunzione
di pagamento.
Attesa vana… Sennonché il giorno 3 del mese di Aprile 2012,
a distanza di oltre otto mesi dalla contestazione, e con sorpresa del
ricorrente, dal Comune di S. Pietro di Cadore gli è stata recapitata
l’ordinanza di pagamento della sanzione.
Il 18 aprile lo scrivente è tornato in Municipio del Comune di
San Pietro per far presente che la notifica del verbale non era pervenuta
entro i termini di legge, tant’è che egli presumeva, visto
il lungo periodo trascorso, che la multa fosse stata annullata.
In quest’ultima occasione non c’era il Sindaco, ma la locale
vigilessa la quale, alle garbate osservazioni del ricorrente, invece
delle spiegazioni richieste rispondeva puntando il dito con fare accusatorio
e dicendo testualmente con voce anche un po’ alterata : “
Io mi ricordo di lei, lei è l’unico che non ha pagato e
quest’estate lei è stato molto acido con noi” .
Di fronte a tale atteggiamento e all’accusa di “acidità”,
dovuti probabilmente al fatto che sulla stampa locale durante la scorsa
estate c’era stato un dibattito vivace, al quale aveva partecipato
anche lo scrivente, innescato dalle segnalazioni e dai commenti da parte
di alcuni dei molti turisti colpiti da analogo provvedimento sanzionatorio,
stupefatto per la reazione inopinata, senza altro aggiungere e non avendo
avuta risposta alcuna lo scrivente si allontanava.
PER QUANTO ESPOSTO, ASSODATO CHE
la sosta dell’auto non è avvenuta su di una strada silvo-pastorale
ma in un’area esplicitamente esclusa dalle aree assimilate alla
viabilità silvo-pastorale
non si è formalizzata nei termini dovuti la notificazione di
rito
poiché si ritiene il procedimento amministrativo sanzionatorio
emanato dal Comune di San Pietro di Cadore adottato in violazione di
legge e con sottoscrizione di false attestazioni da parte dei Pubblici
Ufficial, intervenuti in ogni singola azione, di seguito indicati:
1 l’agente accertatore che ha sanzionato in veicolo in sosta su
un piazzale in terreno battuto – non erbato e naturalmente atto
alla sosta invocando una norma senza valutare il caso specifico di inapplicabilità
della stessa. Infatti, come già evidenziato, vale quanto esplicitamente
previsto all’art.2 comma II della L.R. 14/92 e cioè: “sono
assimilate alle strade silvo-pastorali …omissis ….c) i piazzali
di deposito di legname ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità
ordinaria… omissis
2 il personale amministrativo che non afferma il vero quando, nell’ordinanza
– ingiunzione, dice:
“ Rilevato che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione
delle violazioni …. omissis”. Tale affermazione non corrisponde
a verità poiché la notifica è stata fatta a distanza
di oltre otto mesi dall’accertamento e quindi ben oltre i termini
previsti dall’ art.14 – comma II della legge 689/81 che
così recita “ Se non è avvenuta la contestazione
immediata …..omissis ….., gli estremi della violazione debbono
essere notificati …entro il termine di novanta giorni” ,
per cui la notificazione non è stata correttamente perfezionata
3 Il Sindaco che ha sottoscritto il provvedimento ed è tenuto
a sapere che “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
….. deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni ….” Notificazioni in realtà mai avvenute
nei termini di legge.
Egli, quindi, non poteva affermare, come invece dichiarato nell’Ordinanza
- ingiunzione n. 13/2012 da Lui sottoscritta, di aver “…RILEVATO
che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione delle violazioni
suddette …omissis “ poiché le disposizioni sulla
contestazione non erano in effetti state osservate visto che gli estremi
della violazione non sono stati notificati entro il termine perentorio
di 90 (novanta) giorni ma a distanza di oltre otto mesi.
CONSIDERATO CHE
Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell’atto
impugnato, l’odierno ricorrente sarebbe costretto già da
subito a pagare l’intera sanzione con pregiudizio patrimoniale.
Inoltre in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi
per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di
dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della
Pubblica Amministrazione.
Sussistendo quindi il fumus boni juris e il periculum in mora si ritengono
integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell’atto
impugnato
il ricorrente
CHIEDE
All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di
Ordinanza di sospensione degli effetti dell’ atto impugnato, di
voler annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto impugnato,
ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione
del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare
la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal
ricorrente.
Con vittoria di spese di lite.
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo14 comma 2 dpr 115/2002 che il valore della
presente causa è di € 206,60 (EURO DUECENTOSEI E SESSANTA
CENTESIMI).
Si allega
-atto impugnato in originale
-verbale di accertamento della violazione in originale
-copia del documento di identità
-n. 5 copie del ricorso
S. Stefano di Cadore 21 aprile 2012
Ricciotti Puliè
|