Le multe in Val Visdende

Buongiorno,
sono Ricciotti Pulié di Santo Stefano, abito a Vittorio Veneto e sono un fedele del vostro sito. Come saprete l’anno scorso in Val Visdende sono state comminate un numero elevatissimo di multe per una supposta violazione del divieto di sosta in zona protetta.
Una di queste multe me la sono beccata anch’io il 31 luglio 2011. Il verbale con l’intimazione di pagamento mi è arrivato circa 8 mesi dopo e non dopo il termine di legge: 90 giorni dalla notifica!
Naturalmente ho fatto ricorso al Giudice sia per la sostanza che per la forma. Il Giudice ha riconosciuto le mie ragioni e il torto del Comune. Vi allego copia del ricorso e del parere del giudice. Fatene l’uso che volete ma soprattutto fate in modo che non vengano più sparate multe a raffica. Sono già pochi i turisti se poi li vogliamo far scappare a suon di multe di 200€ ( una bazzecola per il vostro Sindaco…) allora è meglio chiudere bottega.
Cordiali saluti
R. Puliè

4-7-2012


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Il ricorso del sig. Ricciotti Puliè...

ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
PIEVE DI CADORE

Oggetto: ricorso amministrativo avverso Ordinanza del 27.03.2012 n.13/2012 emanata dal Comune di San Pietro di Cadore notificata in data 3 Aprile 2012
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RICORRE

Il sottoscritto Puliè Ricciotti nato il 06.03.1940 a S. Stefano di Cadore ed ivi residente in via Dante Alighieri 6, C.F. PLURCT40C06C919P , tel. 348 2683317 , e-MAIL rplofar74@gmail.com , ai fini del presente ricorso domiciliato in Vittorio Veneto, via Del Maniero 18, quale proprietario e conducente dell’autoveicolo Golf Volkswagen con targa AY624KY,
CONTRO
Il Comune di San Pietro di Cadore, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Roma, 1
AVVERSO

l’ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981 - n. 13/2012 del 27.02.2012 a firma del Sindaco di S. Pietro di Cadore (notificata con Raccomandata AG in data 3 Aprile 2012 allegata in originale) con la quale si ordina il pagamento della somma di €. 206,60 (€ 200,00 per la sanzione ed € 6,60 per spese postali) per la asserita violazione alle norme sulla disciplina della viabilità silvo-pastorale contenute nella legge regionale Veneto 14/1992, accertata dalla Polizia Municipale al bivio Ciadon in Val Visdende in data 31.07.2011 con VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (allegato in originale) nel quale si contestava indebitamente la sosta su area silvo-pastorale senza per altro indicare, nella parte riservata, né l’importo della sanzione ridotta né il n. del c/c postale né il n. del c/c bancario e le relative coordinate bancarie per permettere, eventualmente, di effettuare il versamento

FATTO

In data 31 luglio dello scorso anno 2011 il sottoscritto si recava con i propri famigliari in Val Visdende per un’escursione fino a Forcella Dignas e al sottostante rifugio austriaco Porzehutte.
Come fatto molte altre volte nel corso degli anni, parcheggiava la propria auto, dopo aver esposto all’interno della stessa in maniera ben visibile il “Permesso permanente di accesso” rilasciato dal Comune di Santo Stefano di Cadore dove il ricorrente è residente, in prossimità del bivio Ciadon da dove poi si prosegue per molte possibili escursioni: per la strada delle malghe, per l’Agriturismo ricavato nella vecchia e ora restaurata Malga Dignas, per la cresta di confine, per il Monte Palombino ecc.
In quel luogo è presente un ampio piazzale a fondo ghiaioso- erboso generalmente utilizzato come piazzale di deposito del legname e, quando libero, dagli escursionisti e dai clienti della Malga - agriturismo Dignas come area di parcheggio. Nel piazzale, situato lungo la viabilità ordinaria, immediatamente accessibile, senza segnali o sbarramenti di sorta che ne impedissero l’accesso sostavano già altre auto di turisti-escursionisti. Al rientro dall’escursione l’amara sorpresa: una contravvenzione di €. 200,00 per sosta su area silvo-pastorale.
Il ricorrente conoscendo, a motivo della sua professione di architetto che ha operato anche all’interno della Val Visdende, la normativa relativa alla Viabilità silvo-pastorale, di cui alla L.R. 14/1992, e la definizione di Strada silvo-pastorale cui all’art. 2 della L.R. sopra citata e di seguito integralmente riportata
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive. 2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi. 3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. (2

sapendo, per esperienza diretta, che l’area nella quale aveva parcheggiato, immediatamente accessibile dalla viabilità ordinaria, non era una strada silvo-pastorale ma un piazzale per il deposito del legname così come chiaramente definito al Comma 4 dell’art. 2 della L.R. 14/1992, ha pensato ad un malinteso del vigile accertatore, non del luogo, se non erro il Signor Cunial distaccato durante l’estate presso il Comune di Santo Stefano di Cadore da un Comune del Trevigiano ( probabilmente Asolo).
Il ricorrente decideva, pertanto, di recarsi presso il Municipio di San Pietro di Cadore per avere spiegazioni e presentare il suo punto di vista.
Nel colloquio con il Sindaco Pontil Scala questi confermava l’addebito invitando il ricorrente, in maniera anche sarcastica, a “ considerare quei pochi Euro quale contributo per la manutenzione della valle”.

Anche a causa dell’atteggiamento del Sindaco il sottoscritto decideva di ricorrere nelle dovute forme non appena gli fosse stata notificata, entro i 90 giorni dall’accertamento, l’ordinanza con l’ingiunzione di pagamento.

Attesa vana… Sennonché il giorno 3 del mese di Aprile 2012, a distanza di oltre otto mesi dalla contestazione, e con sorpresa del ricorrente, dal Comune di S. Pietro di Cadore gli è stata recapitata l’ordinanza di pagamento della sanzione.
Il 18 aprile lo scrivente è tornato in Municipio del Comune di San Pietro per far presente che la notifica del verbale non era pervenuta entro i termini di legge, tant’è che egli presumeva, visto il lungo periodo trascorso, che la multa fosse stata annullata.
In quest’ultima occasione non c’era il Sindaco, ma la locale vigilessa la quale, alle garbate osservazioni del ricorrente, invece delle spiegazioni richieste rispondeva puntando il dito con fare accusatorio e dicendo testualmente con voce anche un po’ alterata : “ Io mi ricordo di lei, lei è l’unico che non ha pagato e quest’estate lei è stato molto acido con noi” .

Di fronte a tale atteggiamento e all’accusa di “acidità”, dovuti probabilmente al fatto che sulla stampa locale durante la scorsa estate c’era stato un dibattito vivace, al quale aveva partecipato anche lo scrivente, innescato dalle segnalazioni e dai commenti da parte di alcuni dei molti turisti colpiti da analogo provvedimento sanzionatorio, stupefatto per la reazione inopinata, senza altro aggiungere e non avendo avuta risposta alcuna lo scrivente si allontanava.

PER QUANTO ESPOSTO, ASSODATO CHE

la sosta dell’auto non è avvenuta su di una strada silvo-pastorale ma in un’area esplicitamente esclusa dalle aree assimilate alla viabilità silvo-pastorale
non si è formalizzata nei termini dovuti la notificazione di rito

poiché si ritiene il procedimento amministrativo sanzionatorio emanato dal Comune di San Pietro di Cadore adottato in violazione di legge e con sottoscrizione di false attestazioni da parte dei Pubblici Ufficial, intervenuti in ogni singola azione, di seguito indicati:
1 l’agente accertatore che ha sanzionato in veicolo in sosta su un piazzale in terreno battuto – non erbato e naturalmente atto alla sosta invocando una norma senza valutare il caso specifico di inapplicabilità della stessa. Infatti, come già evidenziato, vale quanto esplicitamente previsto all’art.2 comma II della L.R. 14/92 e cioè: “sono assimilate alle strade silvo-pastorali …omissis ….c) i piazzali di deposito di legname ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria… omissis

2 il personale amministrativo che non afferma il vero quando, nell’ordinanza – ingiunzione, dice:
“ Rilevato che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione delle violazioni …. omissis”. Tale affermazione non corrisponde a verità poiché la notifica è stata fatta a distanza di oltre otto mesi dall’accertamento e quindi ben oltre i termini previsti dall’ art.14 – comma II della legge 689/81 che così recita “ Se non è avvenuta la contestazione immediata …..omissis ….., gli estremi della violazione debbono essere notificati …entro il termine di novanta giorni” , per cui la notificazione non è stata correttamente perfezionata

3 Il Sindaco che ha sottoscritto il provvedimento ed è tenuto a sapere che “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, ….. deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni ….” Notificazioni in realtà mai avvenute nei termini di legge.

Egli, quindi, non poteva affermare, come invece dichiarato nell’Ordinanza - ingiunzione n. 13/2012 da Lui sottoscritta, di aver “…RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione delle violazioni suddette …omissis “ poiché le disposizioni sulla contestazione non erano in effetti state osservate visto che gli estremi della violazione non sono stati notificati entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni ma a distanza di oltre otto mesi.
CONSIDERATO CHE

Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, l’odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare l’intera sanzione con pregiudizio patrimoniale. Inoltre in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione.
Sussistendo quindi il fumus boni juris e il periculum in mora si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
il ricorrente
CHIEDE

All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell’ atto impugnato, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.
Con vittoria di spese di lite.

DICHIARA

Ai sensi dell’articolo14 comma 2 dpr 115/2002 che il valore della presente causa è di € 206,60 (EURO DUECENTOSEI E SESSANTA CENTESIMI).

Si allega
-atto impugnato in originale
-verbale di accertamento della violazione in originale
-copia del documento di identità
-n. 5 copie del ricorso

S. Stefano di Cadore 21 aprile 2012
Ricciotti Puliè

Il parere del giudice...




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