BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!!

GUATE BOINICHTN UN A SCHÜMMAS NAÜGES DJAR!!

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Statuto

Art.1

E' costituita la Corale Polifonica Cimbra di Luserna, quale associazione di promozione sociale, che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile nonché del presente Statuto
 

Art.2

La Corale persegue i seguenti scopi:

1. diffondere la cultura musicale in particolare fra i giovani;

2. ampliare la conoscenza della cultura musicale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

3. allargare gli orizzonti in campo musicale anche trasmettendo l'amore per la cultura musicale come un bene per la persona e un valore sociale;

4. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, civile e religiosa;

5. promuovere e valorizzare la specificità culturale cimbra nel campo della coralità

 

Art. 3

La Corale per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare,  attività culturale: concerti di musica sacra e serate di canto popolare
 

Art.4

L'attività è proposta, a titolo gratuito. Per il raggiungimento dei fini istituzionali pertanto ogni corista è tenuto a garantire la massima disponibilità ed il costante impegno sia nell'attività preparatoria che nelle esibizioni canore al fine di valorizzare il lavoro proprio e degli altri, favorire la reciproca intesa e facilitare l'insegnamento e l'apprendimento dei canti. Ogni corista è altresì responsabile della divisa che gli viene consegnata in dotazione entro un anno dall'adesione ed è tenuto a conservarla con cura per tutto il periodo di adesione alla Corale; in caso di dimissioni, di allontanamento o di prolungate assenze ingiustificate, lo stesso è tenuto a riconsegnarla in buono stato, salvo il normale logoramento derivante dall'uso.
 

Art.5

Può aderire all’associazione chiunque condivida gli scopi della stessa e si impegni ad osservare lo Statuto.

L'ammissione dei coristi è deliberata, su domanda del richiedente sostenuta da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’assemblea.

 

Art.6

Tutti i coristi sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Corale il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

I coristi espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni all’assemblea

 

Art.7

Tutti i coristi maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.  
 

Art.8

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

-  beni mobili;

-  contributi;

-  donazioni e lasciti;

-  rimborsi;

-  eventuali attività marginali di carattere commerciale;

-  ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti saranno utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Corale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  

 

Art.9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei coristi ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede della Corale entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni corista. 

 

Art.10

Gli organi della Associazione sono;

1.  l'assemblea dei coristi;

2.  il Consiglio direttivo;

3.  il Presidente;

4.  il revisore dei conti.

 

Art.11

L'assemblea dei coristi è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i coristi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei coristi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei coristi e delibera validamente con la maggioranza del presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei coristi e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni dalla data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

 

Art.12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1.  elegge il Consiglio direttivo e il revisore dei conti;

2.  approva il bilancio preventivo e consuntivo;

3.  approva l'eventuale regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Corale.

Ogni seduta l'assemblea è presieduta dal presidente e da un componente del direttivo che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art.13

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente della Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei coristi.

 

Art.14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato:

1.  dal Presidente;

2.  da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;

3.  su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1.     predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

2.     formalizzare le proposte per la gestione della Corale;

3.     elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

 

Art.15

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante della corale; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai coristi procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art.16

Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Collegio direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art.17

Lo scioglimento della Corale è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni o istituzioni locali con finalità analoghe o impegnate per il bene della comunità.
 

Art.18

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete il rimborso delle spese varie e di viaggio regolarmente documentate o certificate.

Per le spese inerenti viaggi effettuati con mezzi propri il Consiglio direttivo stabilisce l'importo chilometrico da liquidare.

 

Art.19

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.