CAPO II
IL PRESIDENTE

ART. 5
Presidenza delle adunanze

1.    Il sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del consiglio comunale .

2.    In caso di assenza od impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori , secondo l'ordine dato dall'età.