Informazioni generali 

L 30/4/99 n.120 art.9
GU 03/05/99 n. 101
Albo degli scrutatori
(Albo degli scrutatori)

1 L’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo di cui all’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’apposito albo istituito a norma dell’articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.
3. L’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Erogazione del servizio:
I cittadini residenti , iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli Scrutatori entro il mese di novembre di ciascun anno.

Requisiti:

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

2. titolo di studio: Scuola dell'obbligo;

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale:

a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;

c) i medici delle UU.SS.LL. incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.