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Legge 341/90 (detta "Ruberti")
Art. 1. Titoli
universitari.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR). Art. 2. Diploma
universitario.
1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore
a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella
eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea
per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire
agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali
e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo
richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti
nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma
universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento
degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle
lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità
dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento. Art. 3. Diploma
di laurea.
1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore
a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire
agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali,
scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi,
è preordinato
alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,
rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare,
in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma
di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma
di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale
degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì
titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso
a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative
dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi
del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati;
per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture
e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte
le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma
3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione
pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati
i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo
valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea
costituisce titolo per l'accesso.
7. (Omissis) (1).
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento,
anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola
materna ed elementare in servizio.
(1) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997,
n. 127. Art. 4. Diploma
di specializzazione.
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente
alla laurea,
al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni
finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi,
cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati,
ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università
provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista
dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento
del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento
per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione
costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi
a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
8 (1).
3. (Omissis) (2).
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma
3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione
pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al
comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno
titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio
delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso
alla dirigenza nel pubblico impiego.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 315.
(2) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997,
n. 127. Art. 5. Dottorato
di ricerca.
1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche
in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito
delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse
ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani
di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero,
fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative
in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi
quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché,
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori,
ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti
dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività
formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma
1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche,
secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11. Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali.
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette
a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto
a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali
presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle
tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo
dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera
b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo
le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento
dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti. Art. 8. Collaborazioni
esterne.
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali
e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi,
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione
di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere
la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione
di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione
di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico
riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni,
province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria,
attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto
privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano
la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione. Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la
regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai
corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda una limitazione nelle iscrizioni (2).
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo
4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati
i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali
per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti
dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi
universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto
il possesso.
(1) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997,
n. 127.
(2) Comma così modificato dall'art. 17, comma 116, l. 15 maggio 1997, n. 127. Art. 10. Consiglio
universitario nazionale.
1.-8. (Omissis) (1).
9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori,
il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta
dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due
professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria
di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono
i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente,
in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore
più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale
il più anziano di età.
La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari
nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari;
con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si
procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione
dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si
procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella
stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio
giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta
per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate.
Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante
dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo
2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.
(1) Commi abrogati dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997,
n. 127.
Art. 11. Autonomia
didattica.
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché
dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma
2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato <<regolamento didattico di ateneo>>.
Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta
delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro
180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro
si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento
è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento,
in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto
della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali
obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme
didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme
di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli
studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità
degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione
ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore,
gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi,
nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività
di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema
di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi
seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto
delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti,
può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma
consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché
a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 12. Attività
di docenza.
[1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli
1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono
ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della
presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto
dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti
i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità
di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo (1).
2. é altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare
il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto
previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica
di un corso
relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze
della programmazione didattica, attribuiscono ai professori
e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato,
l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli
che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione
nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori
e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme
di stato giuridico (1).
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame
di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
e relatori di tesi di laurea (1).
5. (Omissis) (2).
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati
ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente,
moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso
e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti
sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori
per supplenza o per affidamento (1).
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti
dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per
i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito.
Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti
possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli
ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva
la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma
universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni] (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4.
(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 114, d.p.r. 11 luglio 1980,
n. 382.
(3) Articolo da ritenersi in vigore sino all'entrata in vigore
di una legge
sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (art. 6, l. 3 luglio 1998, n. 210). Art. 13. Tutorato.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato,
sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo
formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza
dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità,
alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto
allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo
alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti
e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie. Art. 14. Settori
scientifico-disciplinari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997, n. 127. Art. 15.
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori.
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini
delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti
ai sensi dell'articolo 14. 2.
L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati,
nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro
specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui
sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità
di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà. Art.
16.
Norme finali.
1. Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>>
o <<ricercatori
confermati>> si intendono comprese anche quelle di <<assistenti
di ruolo ad esaurimento>> e di <<tecnici laureati in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata
in vigore del predetto decreto>>; nella dizione <<corsi di diploma>>
si intende compresa anche quella di <<corsi delle scuole dirette
a fini speciali>> fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario,
di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca,
saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure
inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti
del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto
conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento,
quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici,
con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze
per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati;
eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti
del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una
più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione
finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti
già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le università
che attivino
un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno,
provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti
aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire
il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare
anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi
valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione
sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello
di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono
essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato
dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme
le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale. Art.
16.
Norme finali.
1. Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>>
o <<ricercatori
confermati>> si intendono comprese anche quelle di <<assistenti
di ruolo ad esaurimento>> e di <<tecnici laureati in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata
in vigore del predetto decreto>>; nella dizione <<corsi di diploma>>
si intende compresa anche quella di <<corsi delle scuole dirette
a fini speciali>> fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario,
di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca,
saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure
inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti
del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto
conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento,
quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici,
con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze
per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati;
eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti
del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una
più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione
finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti
già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le università
che attivino
un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno,
provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti
aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire
il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare
anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi
valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione
sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello
di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono
essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato
dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme
le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale. Art. 17. Abrogazione
di norme.
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