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Legge 341/90

(detta "Ruberti")

 

Art. 1.

  Titoli universitari.

 

    1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

      a) diploma universitario (DU);

      b) diploma di laurea (DL);

      c) diploma di specializzazione (DS);

      d) dottorato di ricerca (DR).                 

 

Art. 2.

  Diploma universitario.

 

    1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non

  inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente

  a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica

  europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di

  fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti

  culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello

  formativo richiesto da specifiche aree professionali.

    2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi

  compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di

  diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del

  proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente,

  delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e

  modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo

  restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.  

 

Art. 3.

  Diploma di laurea.

 

    1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non

  inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di

  fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti

  culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

    2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è

  preordinato alla formazione culturale e professionale degli

  insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola

  elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il

  diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda

  dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti

  di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il

  diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e

  professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce

  altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per

  l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni

  educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due

  indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti

  interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati

  le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori

  di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono

  disponibili.

    3. (Omissis) (1).

    4. (Omissis) (1).

    5. (Omissis) (1).

    6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al

  comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di

  concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la

  funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono

  individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e

  opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è

  titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché

  le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma

  di laurea costituisce titolo per l'accesso.

    7. (Omissis) (1).

    8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di

  concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro

  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

  stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo

  ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di

  scuola materna ed elementare in servizio.

    (1) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997, n.

  127.                                                                 

 

Art. 4.

  Diploma di specializzazione.

 

    1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla

  laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due

  anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori

  professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di

  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

    2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in

  indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti

  interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le

  università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di

  tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,

  prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per

  il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita

  all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i

  relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di

  specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti

  concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

    2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8

  (1).

    3. (Omissis) (2).

    4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al

  comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di

  concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la

  funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di

  cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali

  danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per

  l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per

  l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

    (1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 315.

    (2) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997, n.

  127.                                                              

 

Art. 5.

  Dottorato di ricerca.

 

    1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche

  disposizioni di legge.                                

 

Art. 6.

 

         Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

    1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

      a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università

  anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori

  nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della

  ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,

  espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

  per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei

  piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

      b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e

  amministrativo;

      c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori

  della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo

  libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni

  legislative in materia.

    2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse

  finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di

  qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

      a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione

  all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

      b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne,

  ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti,

  nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i

  lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle

  province autonome di Trento e di Bolzano;

      c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

    3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi

  previsti dal presente articolo.

    4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle

  attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c)

  del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e

  scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui

  all'articolo 11. 

 

Art. 7.

 

           Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali.

    1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui

  all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole

  dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

      a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

      b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

    2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia

  provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini

  speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

    3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata

  alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di

  sviluppo dell'università 1986-1990.

    4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma

  1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione

  secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo

  1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge

  sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

    5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il

  graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il

  completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

 

Art. 8.

  Collaborazioni esterne.

 

    1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività

  culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono

  avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della

  collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di

  prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la

  stipulazione di apposite convenzioni.

    2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla

  realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi,

  con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate

  da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione

  secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di

  diritto privato.

    3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate

  assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme

  di collaborazione e partecipazione.

 

Art. 9.

 

     Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di

                            specializzazione.

    1. (Omissis) (1).

    2. (Omissis) (1).

    3. (Omissis) (1).

    4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

  tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali

  per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione

  ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato

  dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni (2).

    5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e

  dall'articolo 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati

  su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica

  e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere

  individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività

  professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio

  previsti dalla presente legge.

    6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su

  proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

  tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro

  per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i

  diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine

  esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle

  qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è

  prescritto il possesso.

    (1) Comma abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997, n.

  127.

    (2) Comma così modificato dall'art. 17, comma 116, l. 15 maggio

  1997, n. 127.

 

Art. 10.

  Consiglio universitario nazionale.

 

    1.-8. (Omissis) (1).

    9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei

  ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina,

  composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari,

  da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna

  categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che

  sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il

  presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal

  professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo

  prevale il più anziano di età.

    La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori

  ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori

  ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati

  se si procede nei confronti di professori associati; con la

  partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori

  se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso

  nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il

  collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è

  richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie

  interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un

  rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

  L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

    (1) Commi abrogati dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997, n.

  127. 

 

Art. 11.

  Autonomia didattica.

 

    1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1,

  nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6,

  comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli

  ordinamenti didattici, denominato <<regolamento didattico di

  ateneo>>. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su

  proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero

  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per

  l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento

  entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il

  Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il

  regolamento è emanato con decreto del rettore.

    2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito

  regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel

  rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di

  diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di

  dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti

  fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle

  forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza,

  le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione

  degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le

  modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla

  condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di

  iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente

  lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di

  diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le

  attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di

  un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei

  corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di

  quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

    3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche

  conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi

  competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative

  di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche

  in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,

  nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al

  medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con

  decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

  tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 12.

  Attività di docenza.

 

    [1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli

  articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11

  luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4

  del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

  adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e

  nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,

  della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto

  previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della

  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in

  tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le

  modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo (1).

    2. é altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori

  guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo

  quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

    3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di

  un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo

  le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai

  professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del

  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso

  dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o

  moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti

  nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena

  utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei

  ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive

  norme di stato giuridico (1).

    4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di

  esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di

  specializzazione e relatori di tesi di laurea (1).

    5. (Omissis) (2).

    6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma

  sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno

  precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno

  in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli

  insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai

  ricercatori per supplenza o per affidamento (1).

    7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino

  nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori

  e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo

  gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti

  limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico

  degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero

  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta

  salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma

  dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

  1980, n. 382.

    8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente

  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente

  della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di

  diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate

  le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente

  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni]

  (3).

    (1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4.

    (2) Sostituisce il primo comma dell'art. 114, d.p.r. 11 luglio

  1980, n. 382.

    (3) Articolo da ritenersi in vigore sino all'entrata in vigore di

  una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori

  universitari (art. 6, l. 3 luglio 1998, n. 210).

 

Art. 13.

  Tutorato.

 

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

  legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il

  tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture

  didattiche.

    2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti

  lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi

  del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua

  frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle

  necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

    3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno

  al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti,

  concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli

  studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività

  universitarie.  

 

Art. 14.

  Settori scientifico-disciplinari.

 

    (Omissis) (1).

    (1) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 119, l. 15 maggio 1997,

  n. 127.

 

Art. 15.

 

        Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori.

    1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai

  fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari

  definiti ai sensi dell'articolo 14.

    2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli

  interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle

  loro specifiche competenze scientifiche.

    3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore

  della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso

  di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la

  responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di

  facoltà.

 

Art. 16.

  Norme finali.

 

    1. Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>> o

  <<ricercatori confermati>> si intendono comprese anche quelle di

  <<assistenti di ruolo ad esaurimento>> e di <<tecnici laureati in

  possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del

  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di

  entrata in vigore del predetto decreto>>; nella dizione <<corsi di

  diploma>> si intende compresa anche quella di <<corsi delle scuole

  dirette a fini speciali>> fino alla loro trasformazione o

  soppressione.

    2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma

  universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di

  ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano

  le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei

  limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto

  dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e

  tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di

  finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti

  pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle

  competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti

  privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;

  trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti

  con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una

  utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo

  vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in

  vigore della presente legge.

    3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che

  attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo

  anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2

  dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per

  studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per

  consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì

  attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del

  corso.

    4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in

  vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli

  aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria

  costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso

  livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali,

  possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo

  adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata

  in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero

  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano

  ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad

  ordinamento speciale.

 

Art. 16.

  Norme finali.

 

    1. Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>> o

  <<ricercatori confermati>> si intendono comprese anche quelle di

  <<assistenti di ruolo ad esaurimento>> e di <<tecnici laureati in

  possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del

  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di

  entrata in vigore del predetto decreto>>; nella dizione <<corsi di

  diploma>> si intende compresa anche quella di <<corsi delle scuole

  dirette a fini speciali>> fino alla loro trasformazione o

  soppressione.

    2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma

  universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di

  ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano

  le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei

  limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto

  dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e

  tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di

  finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti

  pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle

  competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti

  privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;

  trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti

  con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una

  utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo

  vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in

  vigore della presente legge.

    3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che

  attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo

  anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2

  dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per

  studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per

  consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì

  attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del

  corso.

    4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in

  vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli

  aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria

  costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso

  livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali,

  possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo

  adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata

  in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero

  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano

  ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad

  ordinamento speciale.

 

Art. 17.

  Abrogazione di norme.

 

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.