L. 20 maggio 1982, n. 270 .
    Revisione della  disciplina  del  reclutamento
    del personale docente  della  scuola  materna,
    elementare,    secondaria    ed     artistica,
    ristrutturazione degli organici,  adozione  di
    misure idonee  ad  evitare  la  formazione  di
    precariato  e   sistemazione   del   personale
    precario esistente 
                                TITOLO I
                    Esami di abilitazione e concorsi
Art.    1. Abilitazione all'insegnamento ed  accesso  ai  ruoli  del
    personale docente ed  educativo.  Ä  Lo  accesso  ai  ruoli  del
    personale docente della scuola materna, elementare,  secondaria,
    dei licei artistici  e  degli  istituti  d'arte,  del  personale
    educativo delle istituzioni educative statali, avviene  mediante
    concorsi per esami, integrati dalla valutazione  dei  titoli  di
    studio  e  degli  eventuali  titoli  accademici,  scientifici  e
    professionali   nonch‚,   per   gli   insegnamenti   di   natura
    artistico-professionale,        anche         dei         titoli
    artistico-professionali e, per le scuole  e  per  le  classi  di
    concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
    all'insegnamento, ove gi posseduto. Qualora sia richiesto  tale
    titolo, le prove  scritte  e  orali  dei  concorsi  hanno  anche
    funzione di esame di abilitazione per i candidati che  ne  siano
    sprovvisti. Tale funzione  č  mantenuta  sino  al  secondo  anno
    successivo alla scadenza del  quadrienni  previto  dall'articolo
    10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.  28     ,  ai
    fini  della  valutazione  dei  risultati  della  sperimentazione
    organizzativa e didattica nelle  universit,  termine  entro  il
    quale saranno definite, con apposito provvedimento  legislativo,
    nuove   procedure   per   il   conseguimento   dell'abilitazione
    all'insegnamento presso le predette universit.
      Coloro i quali superano il concorso sono nominati in  ruolo  e
    sono ammessi ad un anno di formazione.
      I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai  soli  fini
    dell'abilitazione  all'insegnamento,  i  concorsi  sono  indetti
    anche quando non vi sia disponibilit di cattedre  o  posti.  Ai
    medesimi fini l'ammissione ai concorsi č disposta a  prescindere
    dal limite di et.
      Sino al termine di cui al  precedente  primo  comma,  ove  sia
    prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai  concorsi,
    oltre ai candidati gi forniti del predetto titolo, anche quelli
    forniti soltanto del titolo di studio  valido  per  l'ammissione
    agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo  di
    abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati  forniti  del
    titolo di studio valido per l'accesso  diretto  all'insegnamento
    cui si riferisce il concorso.
      Per le classi di concorso per le quali č prevista l'ammissione
    sulla base dei titoli artistico-professionali  e  artistici,  si
    tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto
    comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo  di
    studio.
      L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente,  qualora
    non sia gi  avvenuto,  č  operato  dalla  medesima  commissione
    giudicatrice del concorso,  prima  dell'inizio  delle  prove  di
    esame.
      Le cattedre o posti da mettere a  concorso  sono  determinati,
    sentita  la  commissione  sindacale  costituita  rispettivamente
    presso  il  Provveditorato  agli  studi   o   presso   l'ufficio
    scolastico regionale o interregionale, in relazione  al  50  per
    cento delle cattedre o posti che  si  preveda  siano  vacanti  e
    disponibili all'inizio  dell'anno  scolastico  a  decorrere  dal
    quale sono, da effettuare le nomine.
      I concorsi sono  indetti  dagli  organi  competenti  ai  sensi
    dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  31
    maggio 1974, n. 417    , e  si  svolgono  in  sede  regionale  o
    provinciale  a  seconda  che  trattisi  di  classi  di  concorso
    riguardanti,  rispettivamente,  gli  istituti  e  le  scuole  di
    istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel  caso  in
    cui,  per  le  classi  di  concorso  relative  a  discipline  di
    particolare specializzazione, si abbia  un  numero  limitato  di
    candidati,   il   concorso   pu•   essere   svolto   a   livello
    interregionale    affidandone     l'organizzazione     ad     un
    sovrintendente. I concorsi per  il  reclutamento  del  personale
    docente della scuola materna e della scuola  elementare,  nonch‚
    del personale educativo  delle  istituzioni  educative  statali,
    sono svolti sempre in sede provinciale.
      I sovrintendenti scolastici  regionali  od  interregionali  si
    avvalgono della  collaborazione  dei  provveditori  agli  studi.
    Resta ferma comunque  la  competenza  di  questi  ultimi  per  i
    concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola  elementare,
    nonch‚  per  quelli  relativi  al  reclutamento  del   personale
    educativo.
      I concorsi sono  indetti  almeno  18  mesi  prima  dell'inizio
    dell'anno  scolastico,  da  cui  decorreranno  le   nomine   dei
    vincitori,  sia  per  le  cattedre  o  posti  disponibili  negli
    istituti e scuole sia per i posti  disponibili  nelle  dotazioni
    organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.
      In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai
    bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra
    regione o provincia altrettante  cattedre  o  posti  disponibili
    nell'ambito regionale o provinciale.
      Con propria ordinanza, il Ministro della  pubblica  istruzione
    impartisce le disposizioni  generali  per  l'organizzazione  dei
    concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
    concorsuali  provvede  anche  all'approvazione  delle   relative
    graduatorie  e  all'assegnazione  della  sede  ai  vincitori.  I
    conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque  adottati  dal
    provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
    abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal   sovrintendente
    scolastico regionale.
      Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  č   autorizzato   a
    provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio  nazionale
    della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche,  integrazioni
    ed accorpamenti delle classi  di  abilitazione  all'insegnamento
    secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre  e
    a posti di insegnante tecnico-pratico e di  insegnante  di  arte
    applicata, anche allo scopo di prevedere  titoli  di  studio  od
    insegnamenti precedentemente non esistenti.
      Tra  i  titoli  di  studio   riconosciuti   validi   ai   fini
    dell'ammissione  agli  esami  di  abilitazione  all'insegnamento
    dell'educazione musicale saranno previsti  anche  gli  attestati
    finali di corsi musicali straordinari di durata  complessiva  di
    studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di
    musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno
    scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata  in
    vigore  della  presente  legge,  i  programmi  di  detti   corsi
    straordinari  debbono  essere  approvati  dal   Ministro   della
    pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale   della
    pubblica istruzione.
    
Art.  2. Prove e modalit di svolgimento dei concorsi. Ä I  concorsi
    constano di una o pi— prove scritte, grafiche o  pratiche  e  di
    una prova orale.
      Sar stabilita pi— di una prova  scritta,  grafica  o  pratica
    soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del
    personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
    degli istituti d'arte e la  classe  di  concorso  comprenda  pi—
    insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
      Ciascuna prova scritta consiste nella  trattazione  articolata
    di  argomenti  culturali  e  professionali.  La  prova  orale  č
    finalizzata   all'accertamento    della    preparazione    sulle
    problematiche  educative  e  didattiche,  sui  contenuti   degli
    specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai
    decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn.  416
       , 417       e 419    .
      Per il personale  educativo  le  prove  vertono  su  argomenti
    attinenti ai compiti di istituto.
      Le prove di esame del concorso e i relativi programmi,  nonch‚
    i  criteri  di  ripartizione  del  punteggio  dei  titoli,  sono
    stabiliti  con  proprio  decreto  dal  Ministro  della  pubblica
    istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della   pubblica
    istruzione.
      Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui  40
    per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale
    a 20 per i titoli.
      Superano le prove scritte, grafiche  o  pratiche  e  la  prova
    orale i  candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  non
    inferiore a ventotto quarantesimi.
      Sino al termine di cui al primo comma del precedente  articolo
    1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte,
    grafiche o pratiche e la prova orale  conseguono  l'abilitazione
    all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano
    sprovvisti.  I  candidati  che  siano  gi   abilitati   possono
    avvalersi dell'eventuale  migliore  punteggio  conseguito  nelle
    predette prove per i concorsi successivi e per  gli  altri  fini
    consentiti dalla legge.
      Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o  pratiche  e
    la prova orale si d  luogo  alla  valutazione  dei  titoli  nei
    riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
      La graduatoria di merito č compilata sulla  base  della  somma
    dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle  prove  scritte,
    grafiche o pratiche, nella prova orale e nella  valutazione  dei
    titoli.
      Conseguono la nomina i  candidati  che  si  collocano  in  una
    posizione utile in relazione al numero delle  cattedre  o  posti
    messi a concorso nonch‚ delle cattedre  o  posti  che  risultino
    eventualmente  disponibili  dopo   i   trasferimenti   nell'anno
    scolastico cui si riferiscono le nomine.
      L'assegnazione della sede č disposta, con riferimento sia alle
    cattedre o posti disponibili negli  istituti  o  scuole  sia  ai
    posti delle dotazioni  organiche  aggiuntive,  secondo  l'ordine
    della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
      La graduatoria conserva validit per due anni, ai  fini  della
    copertura  dei  posti  che,  entro  tale  termine,  si   rendano
    disponibili.
      L'anno di formazione č svolto, anche per i docenti nominati in
    relazione a disponibilit risultanti dalle  dotazioni  organiche
    aggiuntive, in una scuola o istituzione  dello  stesso  tipo  di
    quelle cui si riferiscono i posti messi a  concorso.  I  docenti
    sono addetti all'espletamento delle attivit istituzionali,  ivi
    comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
      Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il  Ministro
    della pubblica istruzione assicura, promuovedo opportune  intese
    a carattere nazionale con gli  Istituti  regionali  di  ricerca,
    sperimentazione e aggiornamento  educativi  e  le  universit  e
    tramite  i  provveditorati  agli  studi,  la  realizzazione   di
    specifiche iniziative di formazione.
      L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale
    decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per  la
    sua valilit č richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
      In relazione al  periodo  di  validit  della  graduatoria  di
    merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed  alle  nomine
    da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio  con
    l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
      L'anno di formazione č valido come periodo di prova.
      Ai  fini  della  conferma  in  ruolo  i  docenti,  al  termine
    dell'anno di  formazione,  discutono  con  il  comitato  per  la
    valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e  sulle
    attivit svolte. Sulla base di essa e degli  altri  elementi  di
    valutazione forniti dal capo  d'istituto,  il  comitato  per  la
    valutazione del servizio  esprime  il  parere  ai  fini  di  cui
    all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente  della
    Repubblica 31 maggio 1974, n. 417    . Restano ferme le restanti
    disposizioni di cui all'articolo 58 e  quelle  dell'articolo  59
    del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  n.
    417    .
      Il disposto di cui al  precedente  comma  non  si  applica  al
    personale educativo dei  convitti  nazionali,  degli  educandati
    femminili  dello  Stato,  dei  convitti  annessi  agli  istituti
    tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
    
Art.    3.  Composizione  delle  commissioni  giudicatrici.   Ä   Le
    commissioni giudicatrici, nominate  rispettivamente,  a  seconda
    delle  competenze  stabilite  dal  precedente  articolo  1,  dal
    Ministro   della   pubblica   istruzione,   dal   sovrintendente
    scolastico regionale od interregionale e dal  provveditore  agli
    studi, sono presiedute da un professore universitario  o  da  un
    preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico  e  sono
    composte da due docenti di  ruolo  con  almeno  cinque  anni  di
    anzianit  nel  ruolo,  titolari  degli  insegnamenti   cui   si
    riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal
    Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione.
      I docenti componenti le commissioni giudicatrici  sono  scelti
    per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui  al
    comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina  a
    componente le predette commissioni giudicatrici non pu•  essere,
    di regola, conferita al medesimo docente per pi—  di  due  volte
    immediatamente successive nella medesima sede (3)  .
      Per le classi di concorso relative a  particolari  discipline,
    in caso di mancanza di docenti  titolari  dell'insegnamento,  la
    nomina  pu•  essere  conferita  a  docenti  di  ruolo   titolari
    dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ci• non  sia
    possibile, a persone esperte estranee alla scuola (3)  .
      I presidenti sono scelti  per  sorteggio  dal  Ministro  della
    pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali  od
    interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i  quali
    siano compresi in appositi elenchi compilati, per  i  professori
    universitari, dal Consiglio universitario nazionale  e,  per  il
    personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio  nazionale  della
    pubblica istruzione (3)  .
      Modalit analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
    commissioni giudicatrici dei concorsi per  il  reclutamento  del
    personale educativo delle istituzioni  educative  statali.  Esse
    sono presiedute  preferibilmente  da  un  rettore  dei  convitti
    nazionali, da una direttrice degli  educandati  femminili  dello
    Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal
    preside di un  istituto  tecnico  o  professionale  con  annesso
    convitto, e sono composte da  due  istitutori  o  istitutrici  o
    assistenti educatori con almeno cinque  anni  di  anzianit  nel
    ruolo.
      Qualora il numero dei concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
    commissioni, di cui ai precedenti primo  e  quarto  comma,  sono
    integrate, seguendo le medesime modalit di  scelta,  con  altri
    tre componenti, di cui uno pu• essere scelto tra i presidi  e  i
    direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o  frazioni  di  300
    concorrenti.
      ln tal caso esse si costituiscono  in  sottocommissioni,  alle
    quali č preposto il presidente della commissione originaria  che
    a sua volta č integrata da un altro componente e si trasforma in
    sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare  il
    coordinamento di tutte le sottocommissioni cosŤ costituite.
      Alla  sostituzione  dei  presidenti  e   dei   componenti   le
    commissioni e le sottocommissioni giudicatrici,  rinunciatari  o
    decaduti dalla nomina, provvede  l'ufficio  scolastico  preposto
    allo svolgimento delle procedure concorsuali (4)  .
    
Art.  4.  Norme  ulteriori   per   la   nomina   delle   commissioni
    giudicatrici  dei  concorsi.  Ä  Il  Ministro   della   pubblica
    istruzione,  con  propria  ordinanza,  emana   le   disposizioni
    necessarie per la  presentazione  delle  domande  da  parte  dei
    docenti  che  aspirano  ad   essere   nominati   componenti   le
    commissioni giudicatrici dei concorsi (5)  .
      In caso di impossibilit di procedere ai sensi del  precedente
    articolo  si  applica  il  disposto  di  cui  all'ultimo   comma
    dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica  31
    maggio 1974, n. 417    .
    
Art.  5. Esoneri e compensi. Ä  I  presidenti  ed  i  componenti  le
    commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3,  sono
    esonerati  dagli  obblighi  di  servizio  per  il   periodo   di
    svolgimento del concorso.
      ln sede di prima applicazione della presente legge e  comunque
    sino a quando non saranno modificate le norme di cui al  decreto
    del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri
    delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei
    concorsi di cui  al  presente  titolo  nonch‚  dei  concorsi  di
    reclutamento del personale  ispettivo  e  direttivo  di  cui  al
    titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio
    1974,  n.  417     ,   e   successive   modificazioni,   vengono
    corrisposti  i  compensi  previsti  dal   citato   decreto   del
    Presidente della  Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  5     ,  e
    successive modificazioni, in misura triplicata. Il  compenso  al
    presidente  č  determinato   con   riferimento   ad   una   sola
    sottocommissione con il maggior numero di candidati.
    
Art.  6.  Commissione  sindacale  presso   gli   uffici   scolastici
    regionali ed interregionali. Ä Presso ciascun ufficio scolastico
    regionale  ed  interregionale  si  costituisce  una  commissione
    sindacale con i  criteri  di  composizione  e  di  funzionamento
    previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463    ,
    in  relazione  alle  attribuzioni  conferite  ai  sovrintendenti
    scolastici dalla presente legge.
    
Art.  7. Accesso ai ruoli del personale docente,  assistente,  delle
    assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e  dei
    pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti,  di  arte
    drammatica e di danza e dei Conservatori di musica. Ä  L'accesso
    ai ruoli del personale  docente,  assistente,  delle  assistenti
    educatrici di cui all'articolo 56 della  presente  legge,  degli
    accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
    Accademie di belle arti, di arte drammatica e  di  danza  e  dei
    Conservatori di musica  avviene  mediante  concorsi  per  esami,
    integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto,
    e dei titoli artistico-professionali.
      Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
    in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono  nominati
    in  ruolo  e   sono   ammessi   ad   un   anno   di   formazione
    didattico-musicale o didattico-artistica, le cui  modalit  sono
    stabilite con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,
    sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      L'anno di formazione č valido come periodo di prova.
      L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
    musica e delle accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di
    danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
      Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
    in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono  nominati
    in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
      I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
      Le cattedre o  posti  da  mettere  a  concorso  ai  sensi  dei
    precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al
    numero delle cattedre o posti che si  prevede  siano  vacanti  o
    disponibili all'inizio  dell'anno  scolastico  a  decorrere  dal
    quale sono da effettuarsi le nomine.
      I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della
    pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata,
    di norma a livello interregionale,  a  seconda  del  numero  dei
    posti da mettere a concorso.
      Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il  Ministero
    della   pubblica    istruzione    provvede    valendosi    della
    collaborazione di un  sovrintendente  scolastico  delle  regioni
    interessate, estratto a sorte.
      I concorsi sono  indetti  almeno  12  mesi  prima  dell'inizio
    dell'anno  scolastico  da  cui  decorreranno   le   nomine   dei
    vincitori.
      Con propria ordinanza il Ministro  della  pubblica  istruzione
    impartisce le disposizioni  generali  per  l'organizzazione  dei
    concorsi.
      Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede  al
    personale immesso in ruolo agli effetti  della  presente  legge,
    entro i 90 giorni successivi č indetto il primo concorso secondo
    le modalit  di  cui  ai  precedenti  commi.  Per  i  posti  del
    personale direttivo e per le cattedre  e  i  posti  relativi  ad
    insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i  quali
    non   si   debba   provvedere   all'immissione   in   ruolo    o
    all'assegnazione definitiva di sede, il concorso  viene  indetto
    entro 90 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
    legge.
      Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale
    contemplato dal presente articolo sono abrogate.
    
Art.  8. Prove e modalit di svolgimento dei concorsi per  l'accesso
    ai ruoli del personale  direttivo,  docente,  assistente,  delle
    assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e  dei
    pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti,  di  arte
    drammatica, di danza e dei Conservatori di musica. Ä I  concorsi
    per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo  comma  del
    precedente  articolo  constano  di  una  o  pi—  prove  scritte,
    scritto-grafiche  o  pratiche,  in  relazione   agli   specifici
    insegnamenti e di una prova orale.
      Ciascuna  prova   scritta,   scritto-grafica   o   pratica   č
    finalizzata  all'accertamento  della  preparazione  culturale  e
    delle capacit professionali.
      La  prova   orale   č   finalizzata   all'accertamento   della
    preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,
    sui contenuti degli specifici  programmi  d'insegnamento  nonch‚
    sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del  personale
    cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso  e
    sull'ordinamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica 31 maggio 1974, n. 419    , e successive disposizioni
    applicative.
      Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di  cui  ai
    commi dal quinto al ventesimo  dell'articolo  2  della  presente
    legge.
      I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo  dei
    conservatori di musica  e  delle  Accademie  nazionali  di  arte
    drammatica e di danza constano di una prova  scritta  e  di  una
    prova orale dirette ad accertare  la  preparazione  culturale  e
    l'attitudine  del   candidato   all'esercizio   della   funzione
    direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.
      Per quanto riguarda le modalit di svolgimento  dei  concorsi,
    gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i  titoli
    valutabili si applicano le  disposizioni  contenute  nel  titolo
    secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
    31 maggio 1974, n. 417      .
    
Art.    9. Composizione delle commissioni giudicatrici dei  concorsi
    per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  direttivo,   docente,
    assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al
    pianoforte e dei  pianisti  accompagnatori  delle  Accademie  di
    belle arti, di arte drammatica, di danza e dei  Conservatori  di
    musica. Ä Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso
    ai ruoli del personale di cui al  primo  comma  dell'articolo  7
    della presente  legge,  nominate  dal  Ministro  della  pubblica
    istruzione, sono presiedute da  un  direttore  di  ruolo  o,  in
    mancanza,  da  un  docente  di  ruooli  del  medesimo  istituto,
    incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due
    docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianit nel  ruolo,
    titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
      I presidenti delle commissioni giudicatrici di  cui  al  comma
    precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica
    istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi
    compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i  docenti,
    in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma,  che
    ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle  predette
    commissioni giudicatrici non pu• essere, di regola, conferita al
    medesimo docente per pi— di due volte immediatamente  successive
    nella medesima sede.
      Ai  fini  di  cui  ai  precedenti  commi   si   applicano   le
    disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3  e  quelle
    dell'articolo 5 della presente legge.
      Le commissioni giudicatrici  dei  concorsi  per  l'accesso  ai
    ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle
    Accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di   danza   sono
    presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline
    afferenti alle prove  concorsuali  o  da  un  ispettore  tecnico
    centrale  ovvero  da  un  direttore  di  ruolo  delle   predette
    istituzioni e composte  da  due  direttori  di  ruolo  e  da  un
    funzionario dell'Amministrazione della pubblica  istruzione  con
    qualifica non inferiore a primo dirigente.
      Il presidente  č  scelto  per  sorteggio  dal  Ministro  della
    pubblica  istruzione  tra  coloro  i  quali  siano  compresi  in
    appositi elenchi compilati, per i professori  universitari,  dal
    Consiglio universitario nazionale e, per il personale  direttivo
    ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    I due direttori di ruolo,  componenti  della  commissione,  sono
    scelti per sorteggio tra coloro che siano  inclusi  in  apposito
    elenco  compilato  dal  Consiglio   nazionale   della   pubblica
    istruzione.
      Ai  fini  di  cui  al  precedente  comma   si   applicano   le
    disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.
      Per i concorsi relativi a particolari discipline, in  caso  di
    mancanza di docenti titolari dell'insegnamento,  la  nomina  pu•
    essere conferita a docenti di ruolo  titolari  dell'insegnamento
    di discipline affini, ovvero,  ove  ci•  non  sia  possibile,  a
    persone esperte estranee alla scuola (6)  .
    
Art.  10. Personale assistente delle Accademie di belle arti non  di
    ruolo. Ä Per il personale assistente delle  Accademie  di  belle
    arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione  previste
    dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178     . Ad esso si  applicano
    le medesime disposizioni previste per il personale docente.
    
Art.  11. Norma di rinvio.  Ä  Per  il  reclutamento  del  personale
    docente  ed  assistente  delle  istituzioni  scolastiche  aventi
    particolari finalit si applicano le norme di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970     .
                               TITOLO II
    Dotazioni organiche del personale docente della scuola  materna,
    elementare, secondaria, dei licei  artistici  e  degli  istituti
    d'arte  e  modifiche  di  disposizioni  varie  connesse  con  il
                               precariato
Art.    12. Dotazioni organiche. Ä Le dotazioni organiche dei  ruoli
    provinciali della scuola  materna  e  della  scuola  elementare,
    nonch‚ le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
    media  e  le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  nazionali  degli
    istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei  licei
    artistici e degli  istituti  d'arte  sono  definite  secondo  le
    disposizioni vigenti.
      Ciascuna sezione di scuola materna č costituita con un  numero
    massimo di 30  bambini  ed  un  numero  minimo  di  13  bambini,
    ridotti, rispettivamente, a 20  e  a  10,  per  le  sezioni  che
    accolgono bambini portatori di handicaps.
      La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli
    provinciali della scuola materna č calcolata aggiungendo anche i
    posti di sostegno da istituire in  ragione,  di  regola,  di  un
    posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.
      Le dotazioni organiche  dei  ruoli  provinciali  della  scuola
    elementare e della scuola media comprendono  anche  i  posti  di
    sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di  tempo
    pieno, di attivit integrative, di libere attivit complementari
    e  di  attivit  di  istruzione  degli  adulti  finalizzate   al
    conseguimento del titolo di studio. I posti di  libere  attivit
    complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
      Nelle scuole medie integrate a  tempo  pieno  sono  istituite,
    sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro  della
    pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale   della
    pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive  delle  ore  di
    insegnamento delle discipline curriculari, delle ore  di  studio
    sussidiario e delle libere attivit complementari.
      Le dotazioni  organiche  di  cui  al  presente  articolo  sono
    rideterminate  annualmente  entro  il  31  marzo.  In  sede   di
    rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del
    numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni
    portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media,
    in modo  da  assicurare  di  regola  un  rapporto  medio  di  un
    insegnante di sostegno ogni quattro bambini o  alunni  portatori
    di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui  al  presente
    comma,  esclusi  quelli  relativi  agli  alunni   portatori   di
    handicaps, non pu• comportare, in ciascuna provincia, un aumento
    del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata  in
    vigore della presente legge.
      Per la scuola media la ripartizione dei posti  di  sostegno  a
    favore degli alunni portatori di handicaps, č effettuata secondo
    la  procedura  ed  i  criteri  previsti  dall'ottavo  comma  del
    successivo articolo 13.
      Le disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
    con riferimento al 31 marzo dell'anno  scolastico  successivo  a
    quello in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente
    legge.
    
Art.    13. Determinazione di dotazioni aggiuntive  all'organico.  Ä
    Le dotazioni  organiche  determinate  ai  sensi  del  precedente
    articolo  12  sono  aumentate  di   una   dotazione   aggiuntiva
    risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio
    del 5 per cento, calcolato sulla consistenza  complessiva  delle
    predette dotazioni organiche, fatta salva la  determinazione  in
    cifra assoluta, stabilita dal successivo  articolo  20,  per  la
    prima applicazione della presente legge (7)   .
      La  dotazione  aggiuntiva  risultante  dall'applicazione   del
    precedente  comma  č  ripartita  dal  Ministro  della   pubblica
    istruzione, sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
    rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di
    scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.
      La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per  le  discipline
    artistiche  e  artistico-professionali  di  arte   applicata   č
    effettuata per classe di concorso su base regionale.
      La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione
    del precedente secondo comma costituisce una dotazione  organica
    unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
      Le dotazioni  aggiuntive  determinate  in  prima  applicazione
    della presente legge, secondo  quanto  disposto  dal  successivo
    articolo 20, vanno riferite al  31  marzo  dell'anno  scolastico
    successivo a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge.
      Le  dotazioni  vanno  rideterminate  in   base   al   criterio
    percentuale previsto dal precedente primo comma con  riferimento
    al  31  marzo  degli  anni  successivi,   contestualmente   alla
    determinazione degli organici del personale docente.
      Qualora l'applicazione  del  presente  articolo  comporti  una
    consistenza  delle  dotazioni  aggiuntive  inferiore  a   quella
    risultante dal successivo articolo 20 si proceder al preventivo
    assorbimento   delle   unit   di   organico    eccedenti,    in
    corrispondenza delle cessazioni  del  personale  in  servizio  e
    delle  disponibilit  di  posti  che  si  venissero  comunque  a
    determinare.
      Per la scuola media e per gli istituti e scuole di  istruzione
    secondaria superiore, per i licei artistici e per  gli  istituti
    d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
    insegnamenti č effettuata dai provveditori  agli  studi  secondo
    modalit stabilite dal Ministro della  pubblica  istruzione  con
    proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
    personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla
    base anche delle consistenze di personale in servizio.
      E' abrogata la legge  27  novembre  1954,  numero  1170      ,
    relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero  dei  maestri
    delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti  dei
    ruoli  in  soprannumero  nelle  dotazioni  aggiuntive  ha  luogo
    soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti
    disponibili  nelle  dotazioni  organiche  previste  dalle  norme
    vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge  sia
    ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai  sensi  del
    successivo articolo 20.
    
Art.    14. Utilizzazione del  personale  docente  di  ruolo.  Ä  La
    utilizzazione  dei  docenti  delle  dotazioni  aggiuntive   deve
    contribuire nella  scuola  elementare  e  media,  e  per  quanto
    compatibile  anche  nella  scuola  materna,  a  realizzare   una
    programmazione educativa secondo quanto previsto dalla  legge  4
    agosto   1977,   n.   517       ,   assicurando   peraltro    il
    soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle  seguenti
    esigenze:
          a) copertura dei posti di  insegnamento  che  non  possono
    concorrere a costituire cattedre o posti orario;
          b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti  e
    disponibili per un periodo non inferiore a  5  mesi  nell'ambito
    del distretto o dei distretti viciniori;
          c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al
    successivo sesto comma;
          d) sostituzione dei docenti impegnati nella  realizzazione
    delle scuole a tempo pieno;
          e) sostituzione dei docenti  impegnati  nello  svolgimento
    dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al  conseguimento
    dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali
    di scuola media per lavoratori;
          f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi  del  nono
    comma, secondo periodo del presente articolo.
      A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente
    su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o  scuola,  in
    relazione  alle  esigenze,  un  contingente  di  docenti   della
    dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
      In caso di eccedenza detto personale dovr  essere  utilizzato
    prioritariamente presso circoli didattici o scuole  medie  dello
    stesso distretto o del distretto viciniore.
      Nelle scuole secondarie superiori i  docenti  della  dotazione
    aggiuntiva  sono  assegnati  dal  provveditore  agli  studi  per
    coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e  f)  del  primo
    comma.
      Il personale docente della dotazione  aggiuntiva  dipende  dal
    circolo didattico o  dalle  scuole  in  cui  č  stato  assegnato
    all'inizio dell'anno scolastico.
      Il personale docente di ruolo, incluso Ä  nel  rispetto  delle
    priorit indicate nel primo comma del presente articolo Ä quello
    delle dotazioni aggiuntive, che sia  in  possesso  di  specifici
    requisiti, pu• essere utilizzato  anche  per  periodi  di  tempo
    determinati, per tutto o parte del normale orario  di  servizio,
    in  attivit  didatticoeducative  e  psico-pedagogiche  previste
    dalla programmazione di  ciascun  circolo  didattico  o  scuola,
    secondo  criteri  e  modalit  da  definirsi  mediante  apposita
    ordinanza del Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  con  particolare
    riferimento  alle  attivit  di  sostegno,  di  recupero  e   di
    integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che
    presentano specifiche difficolt  di  apprendimento  nonch‚  per
    insegnamenti speciali e  attivit  integrative  o  complementari
    previsti dalle leggi vigenti.
      E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media,  al
    secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n.  517
          ,  che  stabilisce  la  utilizzazione  dell'insegnante  di
    sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
      I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,  possono
    essere utilizzati per corsi ed iniziative  di  istruzione  degli
    adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
      L'utilizzazione del personale docente secondo quanto  previsto
    nei commi sesto e ottavo del presente articolo  č  disposta  dal
    direttore  didattico  o  dal  capo  dell'istituto,  nei   limiti
    numerici risultanti dalla disponibilit di  personale  di  ruolo
    assegnato al circolo o alla scuola, purch‚ il personale  docente
    cosŤ  utilizzato  sia  sostituibile  con  personale   di   ruolo
    assegnato al circolo o  alla  scuola  media.  Nei  limiti  delle
    disponibilit di cui al presente comma,  č  possibile  concedere
    esoneri parziali o totali dal servizio per i  docenti  di  ruolo
    che  siano  impegnati  in  attivit  di  aggiornamento   o   che
    frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di  titoli
    di specializzazione  e  di  perfezionamento  attinenti  la  loro
    utilizzazione  e  richiesti  dalle  leggi  e  dagli  ordinamenti
    scolastici, ivi compresi i  corsi  di  cui  all'articolo  8  del
    decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,  numero
    970     , purch‚ organizzati,  nell'ambito  delle  disponibilit
    finanziarie  previste  dall'apposito  capitolo  dello  stato  di
    previsione della spesa del Ministero della pubblica  istruzione,
    o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o  sulla
    base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da  istituti
    universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari  si
    applicano le disposizioni di  cui  all'art.  66  del  D.P.R.  11
    luglio 1980, n. 382     .
      Il Ministro della pubblica istruzione pu• disporre, a  partire
    dll'anno scolastico  1983-1984,  l'utilizzazione  di  personale
    ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia  superato  il
    periodo  di  prova,  in  numero  non  superiore  a  1.000  unit
    ripartite tra i diversi ordini  e  gradi  della  scuola,  presso
    organi centrali e  periferici  dell'amministrazione  scolastica,
    presso  istituti  universitari,  istituzioni  culturali   o   di
    ricerca, nonch‚ presso enti e  associazioni  aventi  personalit
    giuridica  che,  per  finalit  statutaria,  operino  nel  campo
    formativo e scolastico (8)   .
      L'utilizzazione pu• essere disposta per programmi di ricerca o
    per iniziative, nel  campo  educativo  scolastico,  ritenuti  di
    rilevante  interesse  per  la   scuola,   da   concordarsi   con
    l'istituzione  interessata  e  secondo  le  modalit  e  criteri
    stabiliti dal Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      Il  periodo  di  utilizzazione  nelle  attivit  di   cui   al
    precedente quartultimo  comma  non  pu•  superare  un  sessennio
    continuativo e l'utilizzazione non pu• essere disposta  per  pi—
    di due volte nel corso della carriera  dello  stesso  insegnante
    per una durata complessiva non superiore a nove anni (9)   .
      Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole  di  ogni
    ordine e grado,  nonch‚  quello  che  risulti  eventualmente  in
    soprannumero, sar in ogni caso utilizzato,  anche  mediante  lo
    svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore  a
    cinque mesi o di attivit inerenti al funzionamento degli organi
    collegiali.
    
Art.    15. Conferimento di supplenze annuali. Ä  Per  la  copertura
    delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro  il  31
    dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non
    sia possibile provvedere mediante il personale docente di  ruolo
    delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14,
    il provveditore agli studi conferisce  supplenze  annuali  sulla
    base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi  dell'art.
    2 della legge 9 agosto 1978, n. 463     .
      Per la copertura dei posti di personale  non  docente  vacanti
    entro  il  31  dicembre  e  per  la  intera   durata   dell'anno
    scolastico, il  provveditore  agli  studi  conferisce  supplenze
    annuali  sulla  base  delle  graduatorie  compilate   ai   sensi
    dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463     .
      Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo
    e secondo comma,  dal  provveditore  agli  studi  per  supplenza
    annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre,  per
    rinuncia o decadenza del personale  cui  č  stata  conferita  la
    nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o  preside  in
    base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto (10)  .
      E' abrogato l'articolo 1 della legge 9  agosto  1978,  n.  463
        .
      Ai docenti supplenti annuali  si  applica  la  disciplina  dei
    congedi e delle assenze prevista dagli artt. da 8 a  15,  L.  19
    marzo 1955, n. 160     .
      Al personale non  docente  supplente  annuale  si  applica  la
    disciplina dei congedi e delle assenze attualmente  vigente  per
    il personale non docente non di ruolo.
      I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti,
    in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
      Per  l'insegnamento  di  strumento  musicale  negli   istituti
    magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non
    di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie  in  possesso
    del diploma specifico.
      Per l'insegnamento delle libere attivit complementari  e  nei
    corsi per adulti  finalizzati  al  conseguimento  di  titoli  di
    studio, ivi compresi i corsi sperimentali di  scuola  media  per
    lavoratori,  si  provvede  esclusivamente   mediante   personale
    docente di ruolo (11)  .
      I provvedimenti  di  conferimento  di  supplenze  adottati  in
    difformit delle disposizioni  contenute  nei  precedenti  commi
    sono privi di effetti, ferma restando la responsabilit  diretta
    di coloro che li abbiano disposti.
    
Art.  16. Competenze in materia di assunzione di  personale  non  di
    ruolo per gli insegnamenti di arte applicata. Ä  L'articolo  17,
    L. 9 agosto 1978, n. 463       , č modificato nel senso che  per
    gli insegnamenti  di  arte  applicata,  per  i  quali  non  sono
    previsti titoli di studio, tutte le  competenze  in  materia  di
    assunzione di  personale  non  di  ruolo,  ivi  compresa  quella
    relativa al contenzioso,  sono  devolute  al  provveditore  agli
    studi.
      L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali  sono
    affidati  dal  provveditore  agli  studi   competente   ad   una
    commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto
    a sorte e composta da due insegnanti, di  cui  uno  titolare  di
    cattedra  artistico-professionale,  relativa  al  corrispondente
    posto di insegnamento di arte applicata.
    
Art.  17. Supplenze brevi. Ä Negli istituti e scuole  di  istruzione
    secondaria, nei licei  artistici  e  negli  istituti  d'arte,  i
    docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti
    che si assentino per non pi— di sei giorni, anche  in  eccedenza
    all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di  18  ore,
    previsto dall'articolo 88 del D.P.R.  31  maggio  1974,  n.  417
        , e sino ad un massimo di tre  ore  aggiuntive  al  predetto
    orario.
      Le  ore  eccedenti  l'orario  settimanale  obbligatorio   sono
    retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.
      Il  preside  designa  il  docente,  chiamato  ai   sensi   del
    precedente primo comma a  sostituire  il  collega  assente,  ove
    possibile, tra i docenti della medesima classe o della  medesima
    disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformit
    di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
    
Art.    18. Modifiche alla normativa in  materia  di  comandi.  Ä  A
    partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono  soppressi
    i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto  del  Presidente
    della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417     , con esclusione dei
    comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono
    fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.
      L'articolo 79, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
    si deve intendere nel senso che, per i comandi  disposti  presso
    enti o associazioni aventi personalit giuridica, la  spesa  per
    le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico
    del bilancio dello Stato (12)  .
      Sono abrogate altresŤ  tutte  le  disposizioni  che  prevedono
    comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole
    di  grado  od  ordine  diverso  da  quello   delle   scuole   di
    appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per
    l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'art.  3,
    D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419     .
      Salvo quanto disposto dai successivi  articoli  63  e  64,  il
    personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate  dal
    presente articolo č restituito ai compiti di istituto.
      Per gli incarichi, di cui all'art. 65  del  citato  D.P.R.  31
    maggio 1974, n. 417      ,  svolti  presso  enti  diversi  dallo
    Stato,  l'esonero  dall'insegnamento  non  pu•  superare  l'anno
    scolastico e gli assegni sono  a  carico  dell'ente  presso  cui
    vengono svolti gli incarichi stessi.
      Per gli incarichi ispettivi di cui  all'articolo  119,  ultimo
    comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  maggio
    1974, n. 417     , l'esonero dal servizio č limitato  ai  giorni
    effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.
    
Art.    19.  Trasferimenti   e   assegnazioni   provvisorie.   Ä   I
    trasferimenti nell'ambito  della  provincia  sono  disposti  con
    precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
      I trasferimenti da altra provincia sono disposti  sia  sul  50
    per  cento  dei  posti  che  risultano  annualmente  vacanti   e
    disponibili, sia per compensazione.
      Nella  tabella  di  valutazione  di  cui  all'art.  68,  comma
    secondo, del D.P.R. 31 maggio  1974,  n.  417      ,  modificato
    dall'art. 58, L. 11 luglio 1980, n.  312      ,  l'anzianit  di
    servizio di ruolo č valutata in modo che  il  servizio  prestato
    dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura
    doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto  o  valutato.  E'
    altresŤ attribuito un punteggio per il superamento  delle  prove
    di esame di concorsi, per titoli  ed  esami,  per  l'accesso  al
    ruolo di appartenenza o a ruoli di pari  livello  o  di  livello
    superiore.
      Ai fini della scelta del personale da trasferire  in  caso  di
    soppressione di posto o di cattedra,  da  effettuarsi  ai  sensi
    dell'articolo 70, comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417       , si tiene conto di
    tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui
    all'articolo   68,   secondo   comma,   del   medesimo   decreto
    legislativo, cosŤ come modificato dal  disposto  del  precedente
    comma. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  60
    della legge 11 luglio 1980, n. 312       .
      I trasferimenti di ufficio per  soppressione  di  posto  o  di
    cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai  trasferimenti
    a domanda del  personale  proveniente  da  altro  comune  o,  in
    mancanza, da altro distretto.
      Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi  del  presente
    articolo non si applicano ai tra sferimenti e passaggi  relativi
    all'anno  scolastico  1982-1983,  mentre   si   applicano   alle
    utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.
      Non possono comunque essere disposti i trasferimenti da  altra
    provincia per un numero di posti corrispondente  al  numero  dei
    docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi  della
    presente legge, i quali, in servizio nella provincia,  siano  in
    attesa della sede definitiva.
      I docenti di cui  al  precedente  comma  possono  chiedere  di
    essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilit di
    posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti  del  personale  di
    ruolo.
      Le assegnazioni provvisorie possono essere  disposte  soltanto
    per posti ai quali non  sia  possibile  destinare  n‚  personale
    docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, n‚ eventuale
    personale docente non di  ruolo  non  licenziabile  in  servizio
    nella provincia.
      Ad  integrazione  di   quanto   previsto   dal   primo   comma
    dell'articolo 59 della legge 11  luglio  1980,  n.  312        ,
    hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche
    gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressio ne di posto.
    
Art.    20. Prima applicazione  delle  dotazioni  aggiuntive.  Ä  In
    prima applicazione della presente legge le dotazioni  aggiuntive
    della scuola materna sono determinate in numero di  5.500  unit
    complessive; le dotazioni aggiunive della scuola elementare sono
    determinate in numero di 36.000 unit complessive; le  dotazioni
    aggiuntive della scuola media  sono  determinate  in  numero  di
    47.000 unit complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti
    e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici
    e   degli   istituti   d'arte   sono   determinate   in   numero
    corrispondente  a   quello   delle   unit   di   personale   in
    soprannumero, risultante anche per effetto delle  immissioni  in
    ruolo previste dalla presente legge.
      Per la scuola materna ed elemenare, il Ministro della pubblica
    istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei  dati
    forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive  di
    cui al precedente comma, in  dotazioni  aggiuntive  provinciali,
    tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche  delle
    scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna  provincia,
    della popolazione scolastica relativa, della situazione di  ogni
    singola provincia anche con riferimento al personale docente  di
    ruolo privo di sede di titolarit, del numero degli aspiranti al
    trasferimento dalle altre  province  e  dei  docenti  che  hanno
    ottenuto  l'assegnazione  provvisoria  nel  movimento   relativo
    all'anno scolastico precedente.
      Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con
    proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le  dotazioni
    aggiuntive, di cui al precedente  primo  comma,  tra  i  singoli
    insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione  del
    personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla
    base  anche  della  consistenza  del   personale   in   servizio
    risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.
      Effettuata la ripartizione  tra  i  singoli  insegnamenti,  ai
    sensi  del  precedente  comma,  il   Ministro   della   pubblica
    istruzione, con  il  medesimo  decreto  per  detta  ripartizione
    previsto, procede a ripartire su base provinciale  le  dotazioni
    aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per
    ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni
    organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo
    di  sede  di  titolarit,  del   numero   degli   aspiranti   al
    trasferimento dalle altre  province  e  dei  docenti  che  hanno
    ottenuto  l'assegnazione  provvisoria  nel  movimento   relativo
    all'anno scolastico precedente.
      Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni  aggiuntive
    della scuola materna, elementare e  media  di  cui  al  presente
    articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria
    superiore ed artistica, č assegnato al  concorso  ordinario  che
    sar indetto in prima applicazione della presente  legge,  entro
    novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la  costituzione
    delle relative commissioni di concorso  non  si  d  luogo  alla
    scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo
    e terzo comma.
      Il bando č disposto per tutti gli ordini e i gradi di  scuola,
    ancorch‚ al relativo concorso  non  siano  attribuiti  posti  in
    conformit ai criteri di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  del
    presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilit
    agli aventi titoli di conseguire la prescritta abilitazione.  Le
    nomine possono essere disposte ai sensi  del  tredicesimo  comma
    del precedente articolo  2,  anche  per  i  posti  eventualmente
    disponibili dopo l'accantonamento di quelli  occorrenti  per  le
    immissioni in ruolo nelle  dotazioni  organiche  previste  dalle
    norme vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
    legge.
      Il restante 50 per cento dei posti  compresi  nelle  dotazioni
    aggiuntive della scuola materna, elementare  e  media  di  primo
    grado  č  utilizzato  per  il  riassorbimento  degli   eventuali
    soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.
                               TITOLO III
                Norme transitorie di immissione in ruolo
      Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale.
Art.  21. Insegnanti abilitati non di  ruolo  della  scuola  materna
    statale   con   proroga   dell'incarico   nell'anno   scolastico
    1979-1980. Ä Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole  materne
    statali, gi forniti  della  prescritta  abilitazione,  i  quali
    abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale  per  effetto
    del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434     , convertito, con
    modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi
    in ruolo con decorrenza giuridica dal 1ř settembre 1981.
      Agli  insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto  del  comma
    precedente  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  nell'ambito
    provinciale, secondo  la  loro  collocazione  nella  graduatoria
    provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico,  a
    partire dall'anno scolastico 1983-1984.
    
Art.  22. Insegnanti abilitati non di  ruolo  della  scuola  materna
    statale con incarico annuale nell'anno scolastico  1979-1980.  Ä
    Gli insegnanti incaricati  nelle  scuole  materne  statali,  gi
    forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un
    incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980,
    sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1ř  settembre
    1982.
      Agli  insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto  del  comma
    precedente  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  a   partire
    dall'anno scolastico 19841985 dando precedenza  agli  insegnanti
    immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.
      L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
    a quelle previste dal medesimo articolo 21.
    
Art.  23.  Sessione  riservata  di  esami   per   il   conseguimento
    dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai  fini
    dell'immissione in ruolo.  Ä  Entro  90  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore della presente legge č  indetta  una  sessione
    riservata di esami per il conseguimento  nella  scuola  materna,
    con  una  prova  scritta   ed   una   prova   orale,   ai   fini
    dell'immissione in ruolo.
      La prova scritta consister nella trattazione di un  argomento
    relativo agli orientamenti dell'attivit educativa della  scuola
    materna,  con  particolare  riferimento  alla  sua  impostazione
    metodologica. La prova orale avr come  riferimento  iniziale  i
    contenuti  della  prova  scritta  e  tender  a  svilupparne  le
    connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche
    ai  fini  di  una  pi—  organica   valutazione   dell'esperienza
    professionale acquisita dal candidato.
      Per quanto non previsto dal presene articolo si  applicano  le
    disposizioni del  precedente  titolo  I,  con  esclusione  della
    scelta per sorteggio  dei  componenti  le  relative  commissioni
    d'esame. Ai candidati  che,  in  seguito  a  grave  malattia  da
    accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
    riconosciuti tali dalla  commissione  giudicatrice,  si  trovino
    nella assoluta impossibilit di partecipare alle prove  scritte,
    č data facolt di  sostenere  le  prove  stesse  in  un  periodo
    fissato dall'organo che  cura  lo  svolgimento  delle  procedure
    concorsuali prima della conclusione del concorso.
      Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui  al
    precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle  scuole
    materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in
    servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.
    
Art.  24. Insegnanti incaricati non abilitati della  scuola  materna
    statale   con   proroga   dell'incarico   nell'anno   scolastico
    1979-1980. Ä Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole  materne
    statali, i quali  abbiano  fruito  della  proroga  dell'incarico
    annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979,  n.  434
        , convertito, con  modificazioni,  nella  legge  8  novembre
    1979,   n.   566,   ed   abbiano    conseguito    l'abilitazione
    all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito
    dell'ultimo concorso ordinario espletato prima  dell'entrata  in
    vigore  della  presente  legge,  sono  immessi  in   ruolo   con
    decorrenza giuridica dal 1ř settembre 1983.
      Agli insegnanti immessi in ruolo per  effetto  del  precedente
    primo comma  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  a  partire
    dall'anno scolastico 1984-1985  dando  precedenza,  nell'ordine,
    agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente,  per  effetto
    del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22.
      L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
    a quelle previste dal precedente articolo  21.  A  tal  fine  la
    graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sar
    integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
      Gli insegnanti incaricati, di cui al presente  articolo,  sono
    mantenuti in servizio sino al termine  dell'anno  scolastico  in
    cui  viene  ultimata  la  sessione   riservata   di   esami   di
    abilitazione di cui al precedente articolo 23.
      Coloro  che  conseguono  l'abilitazione   sono   ulteriormente
    mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista  dal
    presente articolo.
    
Art.  25. Insegnanti incaricati non abilitati della  scuola  materna
    statale con incarico annuale nell'anno scolastico  1979-1980.  Ä
    Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i  quali
    abbiano svolto un incarico  annuale  di  insegnamento  nell'anno
    scolastico  1979-80   ed   abbiano   conseguito   l'abilitazione
    all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito
    dell'ultimo concorso ordinario espletato prima  dell'entrata  in
    vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza
    giuridica dal 1ř settembre 1984.
      L'assegnazione della  sede  č  disposta  a  partire  dall'anno
    scolastico  1985-1986,  secondo  modalit  analoghe   a   quelle
    previste  dal  precedente  articolo  24,  terzo   comma,   dando
    precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi  in  ruolo  per
    effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
      Gli insegnanti incaricati, di cui al presente  articolo,  sono
    mantenuti in servizio sino al termine  dell'anno  scolastico  in
    cui  viene  ultimata  la  sessione   riservata   di   esami   di
    abilitazione di cui al precedente articolo 23.
      Coloro  che  conseguono  l'abilitazione   sono   ulteriormente
    mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista  dal
    presente articolo.
    
Art.  26. Assistenti del ruolo ad esaurimento. Ä  Le  assistenti  di
    scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978,
    n. 463     , in possesso del prescritto titolo  di  studio,  che
    non  abbiano  conseguito  l'abilitazione  nell'ultimo   concorso
    ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della  presente
    legge, conseguono l'abilitazione  mediante  colloqui  da  indire
    negli anni 1982 e 1983.
      Il  colloquio  č  effettuato  secondo  le  medesime   modalit
    previste,  per  la  prova  orale  dei  concorsi  ordinari,   dal
    precedente articolo 2.
      Le  predette  assistenti  sono  nominate   nei   ruoli   degli
    insegnanti delle scuole materne statali secondo  le  modalit  e
    con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto
    1978, n. 463     .
      L'assegnazione della sede sar disposta, contestualmente  alla
    nomina, nell'ambito provinciale, con  precedenza  rispetto  agli
    insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza  per
    effetto della presente legge.
    
Art.    27. Insegnanti supplenti della scuola materna statale. Ä Gli
    insegnanti  che  abbiano  svolto  due  anni   di   servizio   di
    insegnamento non di  ruolo  nella  scuola  materna  statale  nel
    sessennio antecedente al l'settembre 1981, nonch‚ gli insegnanti
    che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai  ruoli  della
    scuola materna statale, una votazione  media  non  inferiore  al
    punteggio corrispondente a sette decimi  e  che  abbiano  svolto
    almeno 180 giorni  di  servizio,  anche  non  continuativi,  nel
    medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento
    dei posti da conferire con il primo concorso  ordinario  indetto
    dopo l'entrata in vigore della  presente  legge,  ai  sensi  del
    precedente articolo 20.
      Gli insegnanti,  gi  forniti  di  abilitazione,  che  abbiano
    svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981  o
    1981-1982, un anno di servizio in  qualit  di  supplente  nella
    scuola materna statale  ed  abbiano  svolto  un  altro  anno  di
    servizio  di  insegnamento  nella  scuola  materna  statale  nel
    settennio antecedente alla data del 1ř  settembre  1984,  e  gli
    insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi  di  accesso  ai
    ruoli della scuola materna  statale,  una  votazione  media  non
    inferiore al punteggio  corrispondente  a  sette  decimi  e  che
    abbiano  svolto  almeno  180  giorni  di  servizio,  anche   non
    continuativi, in  qualit  di  supplente  nella  scuola  materna
    statale, nel settennio antecedente alla data  del  1ř  settembre
    1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi  in  ruolo  in
    ambito provinciale, nei  limiti  del  50  per  cento  dei  posti
    disponibili,  a   partire   dall'inizio   dell'anno   scolastico
    1985-1986,  nell'ordine  in  cui  sono  collocati  in   apposite
    graduatorie  da  compilare  sulla  base  del  miglior  punteggio
    conseguito in  concorsi  di  accesso  ai  ruoli,  del  punteggio
    relativo al titolo di abilitazione  e  dei  titoli  di  servizio
    (13)  .
      Gli insegnanti, di cui al precedente comma,  sono  immessi  in
    ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.
      Gli anni di servizio, richiesti dal  presente  articolo,  sono
    computati sulla base di 180  giorni  di  servizio  effettivo  in
    ciascun anno.
      E' comunque computato come anno  di  servizio  quello  per  il
    quale l'interessato  abbia  maturato,  ai  sensi  delle  vigenti
    disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
    
Art.    28. Insegnanti assunti per il completamento di orario  nella
    scuola materna. Ä Agli insegnanti che abbiano prestato  servizio
    per almeno un anno  scolastico  nel  periodo  che  va  dall'anno
    scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di  assunzione  per  il
    completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale,
    nonch‚  per   un   ulteriore   anno   scolastico   nel   periodo
    intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno  scolastico
    1980-81  incluso,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   ai
    precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o
    non abilitati.
      Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui  al
    primo comma del successivo articolo 58.
      Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal
    precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.
    Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale.
Art.  29. Insegnanti non di ruolo della  scuola  elementare  statale
    con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980. Ä  Gli
    insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonch‚ gli
    insegnanti e gli assistenti  dell'istituto  Augusto  Romagnoli
    che abbiano  fruito  della  proroga  dell'incarico  annuale  per
    effetto del decreto-legge  6  settembre  1979,  n.  434        ,
    convertito, con modificazioni, nrlla legge 8 novembre  1979,  n.
    566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica  dalla  data
    del 10 settembre 1981.
      Agli insegnanti immessi in ruolo per  effetto  del  precedente
    comma,  la  sede  di   servizio   sar   assegnata   nell'ambito
    provinciale, secondo  la  loro  collocazione  nella  graduatoria
    provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico,  a
    partire dall'anno scolastico 1983-1984.
    
Art.  30. Insegnanti non di ruolo della  scuola  elementare  statale
    con  incarico  annuale  nell'anno  scolastico  1979-80.  Ä   Gli
    insegnanti  incaricati  nella  scuola  elementare  statale,  che
    abbiano svolto un incarico  annuale  di  insegnamento  nell'anno
    scolastico 1979-1980,  sono  immessi  in  ruolo  con  decorrenza
    giuridica dal 10 settembre 1982.
      Agli  insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto  del  comma
    precedente,  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  a  partire
    dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti
    immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.
      L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
    a quelle previste dal medesimo articolo 29.
    
Art.    31. Insegnanti supplenti della scuola elementare statale.  Ä
    Gli insegnanti che  abbiano  svolto  due  anni  di  servizio  di
    insegnamento non di ruolo nella scuola  elementare  statale  nel
    sessennio  antecedente  al  10  settembre  1981,   nonch‚:   gli
    insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi  di  accesso  ai
    ruoli della scuola elementare statale, una votazione  media  non
    inferiore al punteggio  corrispondente  a  sette  decimi  e  che
    abbiano  svolto  almeno  180  giorni  di  servizio,  anche   non
    continuativi,  nel  medesimo  sessennio,  hanno  titolo  ad  una
    riserva del 50 per cento dei posti da  conferire  con  il  primo
    concorso  ordinario  indetto  dopo  l'entrata  in  vigore  della
    presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
      Gli insegnanti  che  abbiano  svolto,  negli  anni  scolastici
    1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di  servizio
    in qualit di  supplente  nella  scuola  elementare  statale  ed
    abbiano svolto un altro anno di servizio di  insegnamento  nella
    scuola elementare statale nel sessennio  antecedente  alla  data
    del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano  conseguito,
    nei  concorsi  di  accesso  ai  ruoli  della  scuola  elementare
    statale,  una  votazione  media  non  inferiore   al   punteggio
    corrispondente a sette decimi e che abbiano  svolto  almeno  180
    giorni di  servizio,  anche  non  continuativi,  in  qualit  di
    supplente  nella  scuola  elementare  statale,   nel   settennio
    antecedente alla data del 10 settembre  1982,  hanno  titolo  ad
    essere gradualmente  immessi  in  ruolo  a  partire  dall'inizio
    dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento  dei
    posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui  sono  collocati
    in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base  del
    miglior punteggio conseguito in concorsi di  accesso  ai  ruoli,
    del punteggio relativo al titolo  di  studio  e  dei  titoli  di
    servizio (14)  .
      La disponibilit di posti va accertata  dopo  la  assegnazione
    della sede agli insegnanti immessi  in  ruolo  per  effetto  dei
    precedenti articoli 29 e 30.
      Gli anni di servizio, richiesti dal  presente  articolo,  sono
    computati sulla base di 180  giorni  di  servizio  effettivo  in
    ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello
    per il  quale  l'interessato  abbia  maturato,  ai  sensi  delle
    vigenti  disposizioni,  il  diritto  alla  retribuzione  per  il
    periodo estivo (15).
    
Art.  32. Particolari  categorie  di  insegnanti  elementari.  Ä  Il
    servizio  prestato  dagli  insegnanti  di   scuola   elementare,
    nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai
    sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n.  68,  la
    cui  nomina  č  stata  poi  revocata  a  seguito  di   pronuncia
    giurisdizionale, č da  considerare  a  tutti  gli  effetti  come
    servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido  ai
    fini dell'applicazione dell'articolo  10,  ultimo  comma,  della
    legge 9 agosto 1978, n. 463       .
      Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di  scuola
    materna nominati in ruolo per effetto del  concorso  indetto  ai
    sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97,  la
    cui  nomina  č  stata  poi  revocata  a  seguito  di   pronuncia
    giurisdizionale, č da  considerare  a  tutti  gli  effetti  come
    servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido  ai
    fini dell'applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge
    9 agosto 1978, n. 463       .
      Restano ferme le nomine in ruolo e  le  assegnazioni  di  sede
    effettuate prima della data di entrata in vigore della  presente
    legge.
    Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e  degli
               istituti di istruzione artistica statali.
Art.    33. Insegnanti della scuola secondaria e degli  istituti  di
    istruzione  artistica   statali   iscritti   nelle   graduatorie
    provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a
    tempo  indeterminato  o  con  proroga  dell'incarico   nell'anno
    scolastico 1979-1980. Ä Gli insegnanti della scuola secondaria e
    degli istituti di istruzione artistica statali  ancora  iscritti
    nelle   graduatorie   provinciali   ad   esaurimento,   di   cui
    all'articolo 13, settimo comma, della legge 9  agosto  1978,  n.
    463       , sono immessi in ruolo ferma restando  la  decorrenza
    degli  effetti  giuridici   dall'inizio   dell'anno   scolastico
    1977-78.
      Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente
    comma sono soppresse.
      Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato  nella  scuola
    secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali,  di
    cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della  legge  9  agosto
    1978, n. 463       , sono immessi in ruolo, con decorrenza degli
    effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
      Gli insegnanti incaricati  nella  scuola  secondaria  e  negli
    istituti  di  istruzione  artistica  statale  gi   forniti   di
    abilitazione, ove prescritta, i  quali  abbiano  un  incarico  a
    tempo  indeterminato,  sono  immessi  in  ruolo  con  decorrenza
    giuridica dal 10 settembre 1981.
      Gli insegnanti incaricati  nella  scuola  secondaria  e  negli
    istituti  di  istruzione  artistica  statali,  gi  forniti   di
    abilitazione, ove  prescritta,  i  quali  abbiano  fruito  della
    proroga dell'incarico annuale per effetto  del  decreto-legge  6
    settembre 1979, n. 434       ,  convertito,  con  modificazioni,
    nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in  ruolo  con
    decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
      Agli insegnanti immessi in  ruolo  per  effetto  del  presente
    articolo,  la  sede  di  servizio  sar  assegnata   nell'ambito
    provinciale, secondo  la  loro  collocazione  nella  graduatoria
    provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a
    partire dall'anno scolastico  1983-1984,  con  esclusione  degli
    insegnanti di cui al precedente primo comma, ai  quali  la  sede
    pu• essere assegnata a partire dall'anno  scolastico  1982-1983,
    secondo la loro collocazione nella  graduatoria  provinciale  ad
    esaurimento.
      L'assegnazione della sede di servizio č disposta, nell'ordine,
    nei confronti degli insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto
    dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477     , ancora
    privi di  sede,  degli  insegnanti  iscritti  nelle  graduatorie
    provinciali ad esaurimento, di cui all'arcolo 13, settimo comma,
    della legge 9 agosto  1978,  n.  463        ,  degli  insegnanti
    immessi in ruolo per effetto del  medesimo  articolo  13,  comma
    tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti  incaricati  a  tempo
    indeterminato, di cui  al  medesimo  articolo  13,  quindicesimo
    comma, degli altri insegnanti incaricati a  tempo  indeterminato
    di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti  incaricati
    immessi in ruolo per effetto del  precedente  quinto  comma.  Le
    modalit previste dal presente articolo  per  l'assegnazione  di
    sede, sulla base delle apposite graduatorie  provinciali  a  suo
    tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti  immessi  in
    ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30  luglio  1973,
    n. 477     , e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo,
    della legge 9 agosto 1978, n. 463       .
      Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto  si
    applicano anche  agli  insegnanti  di  ruolo,  i  quali  abbiano
    prestato servizio di insegnamento  in  posizione  di  comando  a
    tempo  indeterminato  nell'anno  scolastico  1979-1980,  ovvero,
    rispettivamente, abbiano prestato servizio di  insegnamento  con
    comando annuale in entrambi  gli  anni  scolastici  1978-1979  e
    1979-1980.
      Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   articolo   sono
    considerati  insegnanti  abilitati  anche   coloro   che   siano
    provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25
    luglio 1966, n. 603     , possa  ritenersi  parzialmente  valido
    per l'insegnamento per il quale sono incaricati (16)   (25/d).
    
Art.    34.  Insegnanti  non  di  ruolo   abilitati   della   scuola
    secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con
    incarico  annuale  nell'anno   scolastico   1979-1980.   Ä   Gli
    insegnanti incaricati nella scuola secondaria e  negli  istituti
    di istruzione artistica statali, ivi compresi i  comandati,  gi
    forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano  svolto
    un  incarico  annuale  di  insegnamento   nell'anno   scolastico
    1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10
    settembre 1982.
      Agli  insegnanti  inmessi  in  ruolo  per  effetto  del  comma
    precedente  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  a   partire
    dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli  insegnanti
    immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.
      L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
    a quelle previste dal medesimo articolo 33.
      Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   articolo   sono
    considerati  insegnanti  abilitati  anche   coloro   che   siano
    provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25
    luglio 1966, n. 603     , possa  ritenersi  parzialmente  valido
    per l'insegnamento per il quale sono incaricati (16)   (17)  .
    
Art.    35.  Sessione  riservata  di  esami  per  il   conseguimento
    dell'abilitazione all'insegnamento nelle  scuole  secondarie  ai
    fini dell'immissione in ruolo. Ä Entro 90 giorni dalla  data  di
    entrata in vigore della presente legge č  indetta  una  sessione
    riservata  di  esami  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
    all'insegnamento  negli  istituti   e   scuole   di   istruzione
    secondaria e di istruzione artistica, con una prova  scritta  ed
    una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
      La prova scritta consister nella trattazione di un  argomento
    compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento
    relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con
    particolare   riferimento   alla    impostazione    metodologica
    necessaria al suo svolgimento in una  lezione.  La  prova  orale
    avr come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e
    tender a sviluppare le  connessioni  con  altri  argomenti  dei
    suddetti programmi di insegnamento, anche ai  fini  di  una  pi—
    organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
    candidato.
      Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano  le
    disposizioni del  precedente  titolo  I,  con  esclusione  della
    scelta per sorteggio dei componenti le relative  commissioni  di
    esame.  Ai  candidati  che,  in  seguito  a  grave  malattia  da
    accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
    riconosciuti tali dalla  commissione  giudicatrice,  si  trovino
    nella assoluta impossibilit di partecipare alle prove  scritte,
    č data facolt di  sostenere  le  prove  stesse  in  un  periodo
    fissato, dall'organo che cura  lo  svolgimento  delle  procedure
    concorsuali, prima della conclusione del concorso.
      Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui  al
    precedente  primo  comma  sono  ammessi  gli  insegnanti   negli
    istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali,
    non provvisti della prescritta  abilitazione,  in  servizio  con
    incarico nell'anno scolastico 1980-1981 (18)  .
    
Art.    36.  Insegnanti  incaricati  non  abilitati   della   scuola
    secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte  statali
    con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980. Ä  Gli
    insegnanti  incaricati  nella  scuola  secondaria,   nei   licei
    artistici e negli  istituti  d'arte  statali,  i  quali  abbiano
    fruito della  proroga  dell'incarico  annuale  per  effetto  del
    decreto-legge 6 settembre 1979, n.  434      ,  convertito,  con
    modificazioni, nella legge 8 novembre 1970, n. 566,  ed  abbiano
    conseguito  l'abilitazione   all'insegnamento   ai   sensi   del
    precedente articolo 35, sono immessi  in  ruolo  con  decorrenza
    giuridica dal 10 settembre 1983.
      Agli insegnanti immessi in ruolo per  effetto  del  precedente
    primo comma  la  sede  di  servizio  sar  assegnata  a  partire
    dall'anno scolastico 1984-1985, dando  precedenza,  nell'ordine,
    agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente,  per  effetto
    del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.
      L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
    a quelle previste dal precedente articolo  33.  A  tal  fine  la
    graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sar
    integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
      Gli insegnanti incaricati, di cui al presente  articolo,  sono
    matenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
    viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di
    cui al precedente articolo 35.
      Coloro  che  conseguono  l'abilitazione   sono   ulteriormente
    mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista  dal
    presente articolo.
      Il mantenimento in servizio č limitato al numero delle ore  di
    insegnamento per il quale gli insegnanti,  di  cui  al  presente
    articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico  1981-1982,
    fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario
    con priorit rispetto agli  aspiranti  a  supplenze  annuali  ai
    sensi del precedente articolo 15.
    
Art.    37.  Insegnanti  incaricati  non  abilitati   della   scuola
    secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali,
    con incarico  annuale  nell'anno  scolastico  1979-1980.  Ä  Gli
    insegnanti  incaricati  nella  scuola  secondaria,   nei   licei
    artistici e negli  istituti  d'arte  statali,  i  quali  abbiano
    svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno  scolastico
    1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione  all'insegnamento
    ai sensi del precededente articolo 35, sono immessi in ruolo con
    decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
      L'assegnazione della  sede  č  disposta  a  partire  dall'anno
    scolastico  1985-1986,  secondo  modalit  analoghe   a   quelle
    previste  dal  precedente  articolo  36,  terzo   comma,   dando
    precedenza,  nell'ordine,  agli  insegnanti  immessi  in  ruolo,
    rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli  33,  34  e
    36.
      Gli insegnanti incaricati, di cui al presente  articolo,  sono
    mantenuti in servizio sino al termine  dell'anno  scolastico  in
    cui  viene  ultimata  la  sessione   riservata   di   esami   di
    abilitazione di cui al precedente articolo 35.
      Coloro  che  conseguono  l'abilitazione   sono   ulteriormente
    mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista  dal
    presente articolo.
      Il mantenimento in servizio č limitato al numero delle ore  di
    insegnamento per il quale gli insegnanti,  di  cui  al  presente
    articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico  1981-1982,
    fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario
    con priorit rispetto agli  aspiranti  a  supplenze  annuali  ai
    sensi del precedente articolo 15 (18)  .
    
Art.    38. Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei  licei
    artistici e degli istituti d'arte statali. Ä Gli insegnanti  che
    abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo
    nelle scuole secondarie, nei licei artistici  e  negli  istituti
    d'arte statale nel sessennio antecedente al 10  settembre  1981,
    nonch‚ gli insegnanti che abbiano conseguito,  nei  concorsi  di
    accesso  ai  ruoli  delle  scuole  ed  istituti  predetti,   una
    votazione media non inferiore al punteggio corripondente a sette
    decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio  anche
    non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno  titolo  ad  una
    riserva del 50 per cento dei posti da  conferire  con  il  primo
    concorso  ordinario  indetto  dopo  l'entrata  in  vigore  della
    presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
      Gli insegnanti,  gi  forniti  di  abilitazione,  che  abbiano
    svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981  o
    1981-1982, un anno di servizio in  qualit  di  supplente  nelle
    scuole secondarie, nei licei artistici e negli  istituti  d'arte
    statali  ed  abbiano  svolto  un  altro  anno  di  servizio   di
    insegnamento nelle predette scuole  ed  istituti  nel  sessennio
    antecedente la data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti  che
    abbiano conseguito, nei  concorsi  di  accesso  ai  ruoli  delle
    predette scuole ed istituti, una votazione media  non  inferiore
    al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano  svolto
    almeno 180  giorni  di  servizio,  anche  non  continuativi,  in
    qualit di supplente nelle  scuole  ed  istituti  medesimi,  nel
    settennio antecedente alla data del  10  settembre  1982,  hanno
    titolo  ad  essere  gradualmente  immessi  in  ruolo  in  ambito
    provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti  disponibili,
    a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86,  nell'ordine
    in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla
    base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso  ai
    ruoli, del punteggio relativo al titolo di  abilitazione  e  dei
    titoli di servizio (19)  .
      Gli insegnanti di cui al  precedente  comma  sono  immessi  in
    ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37.
      Gli anni di servizio, richiesti dal  presente  articolo,  sono
    computati sulla base di 180  giorni  di  servizio  effettivo  in
    ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello
    per il  quale  l'interessato  abbia  maturato,  ai  sensi  delle
    vigenti  disposizioni,  il  diritto  alla  retribuzione  per  il
    periodo estivo (20)  .
    
Art.  39. Insegnanti di libere  attivit  complementari,  insegnanti
    nei  corsi  sperimentali  di  scuola   media   per   lavoratori,
    insegnanti di discipline  musicali  nei  corsi  sperimentali  ad
    indirizzo musicale e  insegnanti  nei  corsi  integrativi  degli
    istituti magistrali e dei licei artistici. Ä Agli insegnanti  di
    libere  attivit  complementari,  agli  insegnanti   nei   corsi
    sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti  di
    discipline musicali nei corsi sperimentali di  scuola  media  ad
    indirizzo  musicale,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
    pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti  dei  corsi
    integrativi per i diplomati  degli  istituti  magistrali  e  dei
    licei artistici, di cui alla legge  11  dicembre  1969,  n.  910
        , in servizio non di ruolo,  si  applicano  le  disposizioni
    contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36
    e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e  con  le
    medesime modalit da tali articoli previste.
    
Art.    40. Passaggi di ruolo. Ä Gli insegnanti elementari di ruolo,
    che  abbiano  ottenuto,  nell'anno  scolastico   1979-1980,   il
    passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'articolo 77
    del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  n.
    417     , e successive modificazioni, passaggio poi revocato per
    accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di  cui  al
    medesimo articolo 77, sono  immessi  nei  predetti  ruoli  della
    scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente articolo
    33, comma quarto, nel posto che č stato ad essi attribuito o che
    hanno occupato per successivi trasferimenti.
         Capo IV - Particolari categorie di personale docente.
Art.    41. Esperti negli istituti tecnici e professionali.  Ä  Agli
    esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per
    insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorsi  ai
    sensi del decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  22
    febbraio  1979  o  di  precedenti  disposizioni,  si  applicano,
    qualora abbiano fruito della proroga della  nomina  per  effetto
    del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434        ,  convertito,
    con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e  siano
    forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al
    precedente articolo 33, quinto comma.
      Gli  esperti   negli   istituti   tecnici,   professionali   e
    sperimentali  per  insegnamenti  non  ricondotti  in  classi  di
    concorso, ivi compresi  gli  insegnanti  di  attivit  pratiche,
    formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in  possesso  di
    abilitazione valida per altri insegnamenti, e  gli  esperti  per
    insegnamenti ricondotti in  classi  di  concorso  ai  sensi  del
    decreto  ministeriale  22  febbraio   1979   o   di   precedenti
    disposizioni,  i  quali   siano   in   possesso   di   qualsiasi
    abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi  in  ruolo,
    per la classe di concorso per  la  quale  sono  in  possesso  di
    abilitazione, secondo quanto previsto  dai  precedenti  articoli
    33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente,  abbiano
    fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6  settembre
    1979, n. 434       , ovvero abbiano avuto una  nomina  nell'anno
    scolastico 1979-1980.
      Agli esperti, di cui ai commi  precedenti,  ivi  compresi  gli
    insegnanti di attivit pratiche,  formative,  attitudinali  che,
    pur  essendo  sforniti  di  qualsiasi  abilitazione,  siano   in
    possesso di titolo di studio valido ai  fini  del  conseguimento
    dell'abilitazione  per  uno  degli  insegnamenti  previsti   dal
    vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni  di
    cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.
      Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma,
    che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per
    il conseguimento di  un'abilitazione,  sono  immessi,  anche  in
    soprannumero,  nei  ruoli  dell'amministrazione  centrale  della
    pubblica   istruzione    e    dell'amministrazione    scolastica
    periferica, ovvero nei ruoli del  personale  non  docente  della
    scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria,  a  seconda  del
    titolo di studio posseduto.
      Il precedente terzo comma si applica anche  agli  esperti  che
    siano in possesso di un titolo di studio conseguito  all'estero,
    dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica  istruzione,
    sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,  ai
    fini  dell'ammissione  alla  sessione  riservata   di   cui   al
    precedente articolo 35.
      L'immissione in ruolo di cui al  quarto  comma  decorre,  agli
    effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.
      Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo
    possono  continuare,  a  domanda,  ad  essere  utilizzati  nelle
    attivit che svolgevano in qualit di esperti.
    
Art.  42. Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica
    o del titolo di studio prescritto  ed  insegnanti  di  strumento
    musicale negli istituti magistrali. Ä Agli insegnanti incaricati
    nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli  i  stituti
    d'arte  statali,  ivi  compresi  quelli  delle  libere  attivit
    complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o
    del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono,
    si applicano le disposizioni di cui al precedente  articolo  41,
    commi secondo, terzo, quarto e quinto.
      Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche
    agli insegnanti di  libere  attivit  complementari  contemplati
    dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
      Le disposizioni  di  cui  al  precedente  articolo  41,  commi
    secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento
    musicale negli istituti magistrali.
    
Art.    43. Docenti di educazione fisica senza titolo. Ä  I  docenti
    di educazione fisica e di attivit ginnico-sportive,  sprovvisti
    del  titolo  di  studio  specifico,  nominati  dai  presidi   su
    designazione dei provveditori agli studi, di servizio  nell'anno
    scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre  anni  complessivi
    di  servizio,  hanno  titolo  ad  essere   riassunti   nell'anno
    scolastico 1982-1983, anche in soprannumero,  nei  limiti  delle
    ore di insegnamento svolte nel predetto  anno  1980-81  e  nella
    stessa provincia, salvo il diritto  al  completamento  d'orario.
    Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo
    di studio  e,  qualora  lo  conseguano,  sino  al  conseguimento
    dell'abilitazione all'insegnamento.
      Il titolo di studio deve essere conseguito in  appositi  corsi
    speciali Ä la cui frequenza č obbligatoria Ä  organizzati  dagli
    ISEF secondo modalit da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro
    della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della
    pubblica istruzione, entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della presente legge (21)  .
      L'abilitazione all'insegnamento  deve  essere  conseguita  nel
    primo concorso ordinario che sar indetto  dopo  la  conclusione
    dei corsi speciali di cui al precedente comma.
      I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito
    l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del  precedente  comma,
    sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione  in
    ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite
    graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo  di
    abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione  al  50  per
    cento dei posti disponibili ogni anno.
      I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi  in  ruolo
    dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
      Gli anni di servizi, richiesti  dal  presente  articolo,  sono
    computati sulla base di 180  giorni  di  servizio  effettivo  in
    ciascun anno.
      E' comunque computato come anno  di  servizio  quello  per  il
    quale l'interessato  abbia  maturato,  ai  sensi  delle  vigenti
    disposizioni,  il  diritto  alla  retribuzione  per  il  periodo
    estivo.
    
Art.    44. Norme particolari per docenti di educazione musicale.  Ä
    I  docenti  di  educazione  musicale,  in   servizio   nell'anno
    scolastico 1980-1981, i quali siano in  possesso  dell'attestato
    finale dei corsi musicali  straordinari  di  cui  al  precedente
    articolo 1,  ultimo  comma,  sono  ammessi  a  partecipare  alla
    sessione riservata di esami  di  abilitazione  all'insegnamento,
    prevista dal precedente articolo 35.
      Essi hanno titolo ad  essere  riassunti  nell'anno  scolastico
    1982-1983, anche  in  soprannumero,  nei  limiti  delle  ore  di
    insegnamento  svolte  nell'anno  scolastico  1980-1981  e  nella
    stessa provincia, salvo il diritto al completamento  di  orario.
    Essi sono  mantenuti  in  servizio  fino  al  termine  dell'anno
    scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di  esami
    di abilitazione.
      Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad  essere
    riassunti  i  docenti  di  educazione  musicale,   in   servizio
    nell'anno scolastico 19801981, sprovvisti di diploma. Essi  sono
    mantenuti in servizio  fino  al  conseguimento  del  diploma  e,
    qualora lo conseguano, sino al  conseguimento  dell'abilitazione
    all'insegnamento.
      Il diploma deve essere conseguito in appositi  corsi  speciali
    organizzati dai conservatori  di  musica,  secondo  modalit  da
    stabilirsi con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
    sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  entro
    un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      Detti corsi Ä la cui frequenza č obbligatoria Ä  riguarderanno
    la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto
    studi pianistici, anche  lo  studio  del  pianoforte  secondo  i
    programmi vigenti per il corso di pianoforte  complementare  per
    allievi di strumenti ad arco.
      I  docenti,  di  cui  al  precedente  terzo   comma,   debbono
    conseguire l'abilitazione all'insegnamento  nel  primo  concorso
    ordinario  che  sar  indetto  dopo  la  conclusione  dei  corsi
    speciali di cui al comma precedente.
      I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente,  al
    precedente primo comma ed al precedente  terzo  comma,  i  quali
    abbiano   conseguito   l'abilitazione   all'insegnamento,   sono
    ulteriormente mantenuti in  servizio  sino  alla  immissione  in
    ruolo,  da  disporre,  nell'ordine  in  cui  sono  collocati  in
    apposite distinte graduatorie provinciali,  da  compilare  sulla
    base del titolo di abilitazione e dei  titoli  di  servizio,  in
    relazione al 50 per cento dei posti  disponibili  ogni  anno.  I
    docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui  al
    precedente articolo 38, dando precedenza  a  quelli  di  cui  al
    precedente primo comma.
      Il servizio prestato nell'anno scolastico  19801981  non  deve
    essere inferiore a  180  giorni  o  deve,  comunque,  aver  dato
    diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
    
Art.  45. Disposizioni particolari per gli insegnanti  supplenti  di
    discipline comprese nella classe di concorso XXXVI  e  modifiche
    alla medesima  classe  di  concorso.  Ä  Agli  insegnanti  delle
    materie gi  comprese  nelle  classi  di  concorso  XII,  XXXVI,
    XXXVII, LXIX, LXX,  previste  dal  decreto  del  Ministro  della
    pubblica  istruzione   2   marzo   1972       ,   e   successive
    modificazioni e integrazioni, in servizio  nell'anno  scolastico
    1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate  a
    docenti di  ruolo  o  incaricati  e  che  abbiano  prestato  nel
    predetto anno almeno 180 giorni di  servizio,  si  applicano  le
    disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
      Per la partecipazione alla sessione riservata  prevista  dallo
    stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al  comma
    precedente, dal possesso dei titoli  di  studio  prescritti  dal
    successivo comma.
      Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
    legge, la sezione  di  abilitazione  31-a  e  la  corrispondente
    classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto  ministeriale
    e successive modificazioni e integrazioni, assumono la  seguente
    denominazione:  Igiene,  anatomia,   fisiologia   e   patologia
    dell'apparato  masticatorio.  A  tali  sezione  e  dasse  danno
    accesso  le  seguenti  lauree:  Medicina  e  chirurgia;  Scienze
    biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al  suddetto
    decreto ministeriale č modificata in:  Anatomia,  fisiologia  e
    patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica  masticatoria
    e  protesi  applicata   negli   istituti   professionali.   Per
    l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e  laboratorio  negli
    istituti  professionali  sono  istituite  l'apposita  classe  di
    abilitazione 60-bis  e  la  corrispondente  classe  di  concorso
    LXXXVIII-bis  denominate  Tecnologia  odontotecnica;  ad  esse
    danno  accesso  le  seguenti   lauree:   Ingegneria   meccanica;
    Ingegneria   navale   e   meccanica;   Ingegneria   aeronautica;
    Ingegneria  mineraria;   Ingegneria   industriale   sottosezione
    mcccanica   o   aeronautica;   Ingegneria    delle    tecnologie
    industriali;  Ingegneria  chimica;  Chimica   industriale.   Per
    l'insegnamento di  modellazione  e  disegno  professionale  sono
    istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe  di
    concorso   XXII-bis   denominate   Disegno    e    modellazione
    odontotecnica; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati
    per la classe di abilitazione 21 - Disegno.
      Gli elenchi delle classi di abilitazione  e  delle  classi  di
    concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2  marzo  1972
         e successive modificazioni e integrazioni  sono  modificati
    in conformit. Dopo la prima applicazione del presente  articolo
    le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo
    la procedura di cui al penultimo comma del  precedente  articolo
    1.
    
Art.    46. Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare.
    Ä Agli insegnanti che  abbiano  svolto,  negli  anni  scolastici
    1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola  popolare  di
    tipo A), B), C) e C) speciale ed  abbiano  svolto  un  ulteriore
    corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso  nel
    sessennio antecedente alla data del 10  settembre  1981,  ovvero
    abbiano prestato servizio quali  incaricati  o  supplenti  nelle
    scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto
    sessennio, per almeno 180  giorni,  nonch‚  agli  insegnanti  in
    servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei
    erntri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di
    educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o
    nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'intera durata
    di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i  quali  abbiano
    prestato servizio nelle  predette  istituzioni,  per  la  durata
    indicata, in un altro  anno  compreso  nel  predetto  sessennio,
    ovvero abbiano prestato servizio quali  incaricati  o  supplenti
    nelle scuole elementari statali in un altro  anno  compreso  nel
    sessennio  stesso  per  almeno  180  giorni,  si  applicano   le
    disposizioni di cui al precedente articolo 30 (22)  .
      Agli insegnanti  che  abbiano  svolto  negli  anni  scolastici
    1979-1980  o  1980-1981  un  corso  completo   CRACIS   o,   per
    insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non
    di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per
    l'intera durata del corso,  ai  corsi  di  istruzione  istituiti
    presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974,
    n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in
    un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un
    ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro  anno
    compreso nel sessennio antecedente alla data  del  10  settembre
    1981, ovvero  abbiano  prestato  servizio,  quali  incaricati  o
    supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e  negli
    istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel  sessennio
    stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le  disposizioni  di
    cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai  precedenti
    articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non  abilitati
    (22)  .
      Gli insegnanti contemplati nel  presente  articolo  non  hanno
    diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.
    
Art.  47.  Soppressione  della  scuola  popolare.   Ä   Il   decreto
    legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17  dicembre  1947,
    n. 1599     , ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326,  č
    abrogato. E' autorizzato il completamento dei corsi  programmati
    per l'anno scolastico 1981-1982.
           Capo V - Immissione nel ruolo personale educativo.
Art.  48. Personale educativo e personale assistente  non  di  ruolo
    nei ruoli delle istituzioni educative e  delle  scuole  speciali
    statali.  Ä  Al  personale  educativo  incaricato  nei  convitti
    nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti
    annessi  agli  istituti  tecnici   e   professionali   ed   agli
    assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i
    quali abbiano fruito della proroga di  cui  al  decreto-legge  6
    settembre 1979, n. 434     , convertito, con modificazioni nella
    legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico
    annuale   nell'anno   scolastico   1979-1980,   si    applicano,
    rispettivamente, le disposizioni di cui ai  precedenti  articoli
    29, primo comma, e 30.
      Al predetto personale educativo ed assistente, che negli  anni
    scolastici 1978-1979, 1979-1980,  1980-1981  o  1981-1982  abbia
    svolto servizio in qualit di istitutore od assistente supplente
    nelle istituzioni di cui al precedente  comma  ed  abbia  svolto
    almeno due anni di servizio  nel  sessennio  antecedente  al  10
    settembre  1981,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   al
    precedente art. 31 (23)  .
        Capo VI - Immissione in ruolo del personale non docente.
Art.    49. Personale  non  docente  non  di  ruolo  delle  carriere
    esecutive ed ausiliarie. Ä Il personale non  docente  incaricato
    delle carriere esecutive ed ausiliarie, in  servizio  alla  data
    del 9 settembre 1981, č immesso in ruolo, con effetto  giuridico
    dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10  settembre
    1982.
      L'assegnazione della sede di servizio sar disposta, a partire
    dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito  provinciale,  secondo
    modalit analoghe a quelle previste dalla presente legge per  il
    personale docente.
      Nei ruoli dei  magazzinieri,  degli  infermieri,  dei  cuochi,
    degli  aiutanti  cuochi,  degli  accudienti  di  convitto,   dei
    guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati,  a
    domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli,
    in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di  entrata  in
    vigore del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  maggio
    1974, n. 420     , che alla data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge abbiano  espletato  lodevolmente  per  almeno  un
    biennio, anche se non  continuativo,  le  mansioni  proprie  del
    ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi  coloro  che,
    in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del  decreto
    del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420     , non
    abbiano presentato domanda nei termini  stabiliti  dall'articolo
    stesso.
      Il  personale  non   docente   esecutivo   ed   ausiliario   o
    appartenente alle categorie assimilate  che  alla  data  del  10
    settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle
    scuole elementari speciali elencate ai  sensi  dell'articolo  95
    del  testo  unico  delle   norme   sull'istruzione   elementare,
    approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,  n.  577      ,  ed
    abbia cessato o cessi tale attivit presso le  dette  scuole  in
    data successiva all'anno  scolastico  1977-1978  in  conseguenza
    della soppressione del posto o della chiusura della  scuola,  ha
    titolo ad essere trasferito  a  domanda  alle  dipendenze  dello
    Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo  o
    ausiliario secondo le anzianit possedute.
    
Art.  50. Personale non docente  non  di  ruolo  della  carriera  di
    concetto di segreteria. Ä Il personale  non  docente  incaricato
    della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla  data
    del 9 settembre 1981, č immesso in ruolo, previo superamento  di
    un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti  giuridici,  dal
    10 settembre 1981 e, agli effetti economici,  dal  10  settembre
    1982.
      L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un  colloquio
    da svolgere, secondo le modalit previste per la prova orale dei
    concorsi ordinari, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della presente legge.
      Il  personale  non  docente  della  carriera  di  concetto  di
    segreteria, di cui al presente articolo, č mantenuto in servizio
    sino alla nomina in ruolo.
      L'assegnazione della sede di servizio sar disposta in  ambito
    provinciale, secondo modalit analoghe a quelle  previste  dalla
    presente legge per il personale docente.
      Il presente articolo  si  applica  altresŤ  al  personale  non
    docente che  ha  svolto  le  mansioni  di  segretario  ai  sensi
    dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960,  n.  1607      ,  e
    dell'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
    luglio 1964, n. 784     .
    
Art.  51. Norme particolari riguardanti il personale non docente.  Ä
    Le variazioni dei ruoli organici provinciali del  personale  non
    insegnante statale delle scuole ed  istituzioni  educative  sono
    disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le  modalit  di
    cui al penultimo comma dell'articolo  5  della  legge  9  agosto
    1978, n. 463     , e tenuto conto  del  numero  delle  classi  e
    corsi  che   funzioneranno   all'inizio   dell'anno   scolastico
    successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla  Tabella  B
    annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  maggio
    1974, n. 420     .
      Il personale non  insegnante  delle  scuole  statali  materne,
    elementari, secondarie ed artistiche, nonch‚  il  personale  non
    docente  delle  universit  e  degli  istituti   di   istruzione
    universitaria,  escluso  quello  delle  carriere  direttive,  in
    servizio alla data di entrata in vigore della presente legge  da
    almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
    dell'amministrazione scolastica periferica del  Ministero  della
    pubblica istruzione, pu• chiedere, entro 60  giorni  dalla  data
    anzidetta,   il   collocamento   nel   corrispondente    livello
    retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.
      Il predetto personale č inquadrato nelle rispettive qualifiche
    funzionali anche in soprannumero.
      Il soprannumero di cui al  comma  precedente  č  assorbito  in
    corrispondenza dei posti disponibili  nella  dotazione  organica
    cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980,  n.
    312     , fatte salve le riserve dei posti  necessarie  ai  fini
    dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e  65  della
    medesima legge 11 luglio 1980, n. 312     .
      Al personale  di  cui  al  presente  articolo  si  applica  la
    normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativo
    al personale appartenente al ruolo in cui viene  inquadrato.  Il
    servizio prestato nel ruolo di provenienza č valido a tutti  gli
    effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
    
Art.    52. Passaggio nei ruoli statali di personale non docente.  Ä
    Il  personale  di  concetto,  esecutivo  ed   ausiliario   della
    Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in  servizio
    alla data di entrata in vigore della presente  legge  presso  la
    predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito,  anche  in
    soprannumero,  a  domanda,  da  presentarsi  entro   60   giorni
    dall'entrata in vigore della  presente  legge,  alle  dipendenze
    dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo
    del personale non  insegnante.  Esso  č  destinato  all'istituto
    statale A. Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei
    minorati della vista.
      L'istituto statale A. Romagnoli di specializzazione per  gli
    educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti,
    anche quello di promuovere la ricerca e lo studio  di  materiale
    didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
      Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   pu•   disporre
    l'utilizzazione del personale non docente di cui  al  precedente
    primo  comma  presso  enti  e  associazioni  aventi  personalit
    giuridica, che svolgano  attivit  di  produzione  di  materiale
    didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
    Capo  VII  -  Personale  dei  Conservatori  di   musica,   delle
    Accademie di belle arti e  delle  Accademie  nazionali  di  arte
                         drammatica e di danza.
Art.    53. Docenti dei corsi speciali e  delle  scuole  libere  del
    nudo.  Ä  Gli  insegnanti  incaricati  negli   anni   scolastici
    1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di
    belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono  immes.  si
    nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie
    di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
      Analogamente sono immessi  nei  ruoli  del  personale  docente
    delle  Accademie  di  belle  arti  gli  insegnanti   incaricati,
    nell'anno scolastico 19801981, presso le scuole libere del  nudo
    e gli  insegnanti  che,  nel  medesimo  anno  scolastico,  hanno
    prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici  annesse
    alle predette Accademie.
      Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano  anche  ai
    docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o  tipo  di  scuola
    secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli  anni
    scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei  corsi  speciali  ai  sensi
    dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole  libere
    del nudo e nelle scuole superiori degli  artefici  annesse  alle
    Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31  del  R.D.  31
    dicembre 1923, n. 3123       .
      I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono
    assegnati alla sede presso la quale prestano servizio  nell'anno
    scolatico 1980-1981.
      Qualora negli anni successivi il corso speciale di  titolarit
    non venga istituito, il docente č utilizzato presso la  medesima
    Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente  o  affine
    in  base  a  tabelle  definite  dal  Ministro   della   pubblica
    istruzione, sentito il  parere  del  Consiglio  nazionale  della
    pubblica istruzione.
      Qualora parimenti negli anni scolastici successivi  la  scuola
    libera del nudo non venga  istituita,  il  docente  di  ruolo  č
    utilizzato in attivit didattiche integrative.
      Le  immissioni  in  ruolo  ai  sensi  del  presente   articolo
    decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.
      A  partire  dall'anno  scolastico  1982-1983  le  modalit  di
    istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e  integrativi
    sono stabilite dal Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
    il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.  Ai
    docenti immessi in ruolo  ai  sensi  del  presente  articolo  si
    applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie
    di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza (24).
    
Art.    54.  Assistenti  dei  licei  artistici.  Ä  I  ruoli   degli
    assistenti dei licei artistici sono soppressi.
      A partire dall'anno scolastico 1982-1984 gli  assistenti  sono
    gradualmente   immessi   nei   ruoli   del   personale   docente
    relativamente  alla  classe  di  concorso  per  la  quale   sono
    abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con
    decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.
      Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e  gli  assistenti
    che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti
    articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono  conseguire
    l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del  precedente
    articolo 35.
      Agli assistenti che passano nei ruoli  del  personale  docente
    per  effetto  dei  precedenti  commi,  la  sede   definitiva   č
    assegnata, sempre  in  ambito  provinciale,  contestualmente  ai
    docenti di cattedra incaricati  immessi  in  ruolo  per  effetto
    della  presente  legge,  fatte  salve  per  questi   ultimi   le
    precedenze previste dagli  articoli  33  e  34,  con  precedenza
    rispetto ai docenti incaricati non abilitati e  agli  assistenti
    incaricati immessi in ruolo dalla presente legge,  per  i  quali
    ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
      Il personale contemplato nei precedenti commi č  mantenuto  in
    servizio in qualit di assistente fino all'immissione nel  ruolo
    dei docenti.
      Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di  abilitazione
    n‚ la conseguano  per  effetto  del  terzo  comma  del  presente
    articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella
    scuola, secondo le modalit che saranno  stabilite  con  decreto
    del Ministro della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione.
    
Art.  55. Assistenti delle Accademie di belle arti. Ä E' indetto per
    una sola volta, entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
    presente legge, un concorso  nazionale  per  titoli  a  cattedre
    delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo
    delle Accademie stesse ed agli assistenti  delle  Accademie  che
    abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi  degli  articoli
    33 e 34 della presente legge.
      Il bando determina i titoli  valutabili,  fra  i  quali  hanno
    preminente  valore  quelli  relativi  all'attivit  artistica  e
    professionale, nonch‚ i relativi punteggi.
      Le graduatorie del concorso conservano validit fino a  quando
    non verr modificato l'attuale ordinamento  delle  Accademie  di
    belle arti; le nomine sono gradualmente conferite  in  relazione
    al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.
      La  partecipazione  al  concorso  riservato  č  limitata  alla
    materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del
    quale l'aspirante č titolare e a non pi— di un'altra materia.
    
Art.  56. Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale
    di danza. Ä E' istituito il ruolo  delle  assistenti  educatrici
    dell'Accademia nazionale di danza.
      L'organico del personale  appartenente  al  ruolo  di  cui  al
    precedente comma č fissato in una unit per ogni 100 allievi.
      Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti
    lo stato giuridico ed il  trattamento  economico  del  personale
    educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
      Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non  di  ruolo
    nell'Accademia nazionale di danza sono immesse in ruolo  di  cui
    al precedente primo comma.
      Il quarto comma dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  7
    maggio 1948, n. 1236        ,  come  modificato  dalla  legge  4
    gennaio 1951, n. 28, č soppresso; all'ultimo comma del  medesimo
    articolo sono soppresse, in fine, le parole:  e  l'incarico  di
    ispettrice disciplinare al grado decimo.
                               TITOLO IV
                         Norme comuni e finali
Art.    57.  Personale  incaricato  per  la  prima  volta  nell'anno
    scolastico 1980-1981. Ä Al personale docente e educativo, di cui
    ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per
    la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si  applicano  le
    disposizioni previste nella  presente  legge  per  il  personale
    incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
      L'assegnazione della sede al personale di  cui  al  precedente
    comma č disposta  dopo  che  sia  stata  assegnata  la  sede  al
    personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
      Il disposto del presente  articolo  si  applica  altresŤ  agli
    insegnanti di libere attivit complementari, agli insegnanti dei
    corsi  sperimentali  di  scuola  media  per   lavoratori,   agli
    insegnanti di discipline  musicali  nei  corsi  sperimentali  di
    scuola media ad  indirizzo  musicale,  di  cui  al  decreto  del
    Ministro della  pubblica  istruzione  3  agosto  1979,  ed  agli
    insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli  istituti
    magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente  articolo
    39,  nonch‚  agli  esperti  ed  agli  insegnanti  sprovvisti  di
    abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli
    insegnanti di strumento musicale negli istituti  magistrali,  di
    cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
      Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si  applicano
    anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio
    nell'anno scolastico 1980-1981, con  i  requisiti  nel  medesimo
    articolo indicati (25)   (26)   (27)  .
    
Art.    58.  Norma  comune  sulle  immissioni   in   ruolo.   Ä   Le
    disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24,  25,  29,
    30, 33, con esclusione del primo comma, 34, 36, 37, 39, 41,  42,
    45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonch‚ ai successivi articoli 69
    e 70,  si  applicano  soltanto  al  personale  in  possesso  dei
    requisiti  prescritti  dai  predetti   articoli,   in   servizio
    nell'anno scolastico in corso alla data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge.
      Il periodo di prova per il  personale  immesso  in  ruolo  con
    decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in  vigore
    della presente legge č svolto nell'anno scolastico successivo  a
    quello in corso alla predetta data.
      Le immissioni in ruolo di cui al precedente  titolo  III  sono
    disposte, nei posti o  cattedre  cui  si  riferisce  l'incarico,
    anche a prescindere dalla disponibilit nelle relative dotazioni
    organiche,  con  esclusione  per  quelle  per   le   quali   sia
    diversamente disposto dal medesimo titolo III.
      Tutte le nomine relative  alle  immissioni  in  ruolo  possono
    essere disposte anche  in  insegnamenti  dichiarati  affini  dal
    decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai  sensi
    del quart'ultimo comma dell'articolo 13  della  legge  9  agosto
    1978, n. 463     .
      Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente
    legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da
    quelli per i quali gli interessati hanno conseguito  la  nomina,
    purch‚ il  titolo  di  abilitazione  posseduto  possa  ritenersi
    parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n.  603
        .
    
Art.    59.  Modalit  per   l'assegnazione   della   sede   e   per
    l'utilizzazione del personale immesso in ruolo.  Ä  Il  Ministro
    della pubblica istruzione  stabilisce  con  proprio  decreto  le
    modalit per l'assegnazione della sede al personale  immesso  in
    ruolo per effetto delle disposizioni  contenute  nel  precedente
    titolo  III,  nonch‚  per  l'utilizzazione  del  personale   che
    risultasse eventualmente in soprannumero.
      L'assegnazione della sede  pu•  essere  disposta  anche  prima
    delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente
    legge, qualora venga a determinarsi disponibilit di posti  dopo
    aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la
    precedenza.
      Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata  la  sede  non
    siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi,
    essi saranno  inseriti  nelle  predette  graduatorie  secondo  i
    criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono
    state formate le graduatorie medesime.
      Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della
    sede al personale  immesso  in  ruolo  operano  tra  le  diverse
    graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.
      Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola  secondaria,
    dei licei artistici e degli istituti d'arte,  l'utilizzazione  č
    disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n.
    463       .
      Per il personale docente delle accademie di belle arti  e  dei
    conservatori di musica la  utilizzazione  č  disposta  anche  in
    cattedre  o  posti  di  materie   affini,   ivi   compresi   gli
    insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo  e
    dei corsi straordinari.
    
Art.  60. Competenze in materia di  nomina.  Ä  I  provvedimenti  di
    nomina e quelli conseguenti  di  assegnazione  della  sede  sono
    adottati dai provveditori agli studi anche nei  confronti  degli
    insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
      I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi
    presupposti, sono definitivi.
    
Art.  61. Categorie speciali. Ä Gli insegnanti non vedenti che siano
    immessi in ruolo ai sensi della presente legge o  a  seguito  di
    concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva,  hanno
    la precedenza assoluta nella scelta della sede.
      Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4  giugno  1962,
    n. 601     , e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n.
    946     , la presenza dell'assistente del docente non vedente  č
    facoltativa.
      Nei concorsi a cattedra il 2  per  cento  dei  posti  messi  a
    concorso Ä e comunque non meno di due posti  Ä  č  riservato  ai
    concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni  di  maggior
    favore previste da leggi speciali.
      Ai  fini  dell'applicazione  ai  docenti  non  vedenti   delle
    disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito  del
    servizio nel periodo in essi indicato, č ridotto  a  90  giorni,
    anche non continuativi.
      Sono da considerare non vedenti coloro che  si  trovano  nelle
    condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946     .
      Il beneficio di cui al  primo  comma  si  applica  anche  agli
    insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui  esiste  il
    servizio di emodialisi e per  i  comuni  viciniori  nonch‚  egli
    insegnanti  non  autosufficienti  o  con   protesi   agli   arti
    inferiori.
    
Art.  62. Modelli viventi. Ä  Ai  modelli  viventi  si  applica,  in
    quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente
    non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni  relative  al
    reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle  quali  si
    applicano  le  disposizioni  vigenti  per  tale   categoria   di
    personale. In materia di  assenza  e  congedi  si  applicano  le
    disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e
    non alla retribuzione oraria di servizio.
      L'adeguamento del trattamento economico  dei  modelli  viventi
    avviene in corrispondenza e  in  proporzione  dei  miglioramenti
    conseguiti dal personale non docente della  carriera  ausiliaria
    della scuola. La retribuzione č  corrisposta  in  tutti  i  mesi
    dell'anno, alle condizioni previste per  il  restante  personale
    non docente, per un importo mensile corrispondente al numero  di
    ore settimanali conferite per incarico.
    
Art.    63. Norme per il personale assegnato a particolari  compiti.
    Ä Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente
    comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo
    79 del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,
    n. 417     , presso le Regioni o altri enti  locali,  nonch‚  il
    personale medesimo  gi  in  servizio  nei  soppressi  patronati
    scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale  che  non
    abbiano gi provveduto a farlo transitare nei propri ruoli,  pu•
    ottenere a domanda  il  passaggio  nei  ruoli  dell'ente  locale
    territoriale o della Regione che lo richieda.
      Le Regioni, comprese  quelle  a  statuto  speciale  nonch‚  le
    province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto  delle  loro
    attribuzioni  statutarie,  provvederanno  con  propria  legge  a
    disciplinare  i   passaggi   di   cui   al   comma   precedente,
    salvaguardando,  in  ogni  caso,  le  posizioni  economiche  gi
    acquisite.
      Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente
    comandato ai sensi del predetto decreto n. 417       a  prestare
    servizio  presso  amministrazioni  statali  o   pubbliche,   con
    eclusione delle universit, o collocato  fuori  ruolo  ai  sensi
    dell'articolo 113 stesso decreto del Presidente della Repubblica
    31 maggio 1974, n. 417        ,  pu•  ottenere,  a  domanda,  il
    passaggio  nei  ruoli  dell'amministrazione  presso  cui  presta
    servizio in una qualifica funzionale di  corrispondente  livello
    retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni  economiche
    gi  acquisite  dagli  interessati.  A  tal  fine  questi   sono
    collocati  nella  classe  di  stipendio  che,   anche   mediante
    l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro
    un trattamento  economico  pari  o  immediatamente  superiore  a
    quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio  nei
    ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni  di  cui
    agli ultimi tre commi del precedente articolo 51 (28)  .
      Il personale direttivo e insegnante della  scuola  elementare,
    assegnato, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
    ad attivit parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria,
    ad  attivit  di  servizio  sociale  scolastico  e  ad  attivit
    connesse alla rieducazione dei  minorenni  alle  dipendenze  del
    Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5  della
    legge 2 dicembre 1967, n. 1213     , č mantenuto ad  esaurimento
    nella assegnazione ai compiti attualmente  svolti.  Analogamente
    si provvede  per  il  personale  ispettivo  tecnico  periferico,
    direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo  e  terzo,
    qualora esso non chieda o non ottenga  il  passaggio  nei  ruoli
    degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre
    che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.
      Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi
    del personale civile dello Stato previsto nel  precedente  terzo
    comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della
    legge 11 luglio 1980, n. 312      ,  dopo  aver  effettuato  nei
    riguardi del  personale  medesimo  l'inquadramento  nei  livelli
    retributivi del  personale  della  scuola  ai  sensi  e  con  le
    modalit previste nel decreto del Presidente della Repubblica  2
    giugno 1981, n. 271     . Rimangono comunque fermi i criteri  di
    equiparazione previsti dal citato articolo  34  della  legge  11
    luglio 1980, n. 312     .
    
Art.  64. Norme transitorie sui comandi per attivit di studio,  per
    il servizio psico-pedagogico  e  sugli  incarichi  ispettivi.  Ä
    Limitatamente  al  numero   dei   comandi   disposti   nell'anno
    scolastico 1981-1982, relativamente  alle  attivit  di  cui  al
    sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista
    dal primo comma del precedente articolo 18 avr  luogo  soltanto
    dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso
    ordinario  indetto  per  la  prima  attuazione  delle  dotazioni
    organiche aggiuntive.
      La  disposizione  di  cui  all'ultimo  comma  del   precedente
    articolo 18 ha effetto dal momento in  cui  saranno  nominati  i
    vincitori dei concorsi in atto  a  posti  di  ispettore  tecnico
    periferico.
    
Art.  65. Validit dei titoli di specializzazione conseguiti in base
    a norme vigenti prima dell'entrata in  vigore  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970     .  Ä  La
    validit dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo  comma
    dell'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
    ottobre 1975,  n.  970      ,  č  estesa  anche  ai  fini  delle
    immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978,  n.  463
          , e delle immissioni  in  ruolo  previste  dalla  presente
    legge.
      Sono ritenuti validi altresŤ quali titoli di  specializzazione
    i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data  di
    entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
    ottobre 1975, n. 970     , anche se il loro conseguimento  abbia
    avuto luogo dopo tale data, purch‚ a seguito  di  corsi  indetti
    prima della data medesima.
    
Art.  66. Norme particolari per i concorsi direttivi. Ä I  candidati
    degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti  per
    il reclutamento del personale direttivo degli istituti e  scuole
    di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la
    prova scritta, siano stati esclusi per non  aver  completato  la
    documentazione circa il possesso  dei  requisiti  di  ammissione
    entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura nei  termini
    per la presentazione delle domande  di  partecipazione,  possono
    integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla  data
    di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che  i
    requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza
    indicata nei predetti decreti di riapertura.
      Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati,
    di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928     , attualmente  in
    corso  di  svolgimento,  sono  disposte,  per  ciascun  tipo  di
    concorso,  all'inizio  dell'anno  scolastico   successivo   alla
    conclusione del relativo concorso riservato. Le predette  nomine
    decorrono,  comunque,  agli   effetti   giuridici,   dall'inizio
    dell'anno scolastico 1982-1983.
      Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a  posti
    direttivi nella  scuola  materna,  elementare,  secondaria,  nei
    licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai  sensi
    dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980,  n.  928      ,  č
    esteso il disposto di  cui  al  precedente  articolo  3,  ultimo
    comma.
      La disciplina di cui al secondo comma del precedente  articolo
    5  si   applica   anche   ai   componenti   le   commissioni   e
    sottocommissioni giudicatrici di  esami  di  abilitazione  o  di
    concorsi per il reclutamento del  personale  ispettivo  tecnico,
    direttivo e docente, indetti dal 1ř giugno 1978.
    
Art.  67. Trasformazione in ruoli provinciali  dei  ruoli  nazionali
    del personale docente ed assistente degli istituti  statali  per
    sordomuti  e  dell'istituto  statale  Augusto   Romagnoli   di
    specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. Ä I
    ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente
    degli istituti statali per  sordomuti,  di  cui  alla  legge  30
    luglio 1973, n. 488     , sono  trasformati  in  ruoli  speciali
    provinciali.
      I ruoli  nazionali  del  personale  docente  e  del  personale
    assistente  dell'istituto   statale   Augusto   Romagnoli   di
    specializzazione per gli educatori dei minorati della vista,  di
    cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734     , sono  trasformati
    in ruoli speciali provinciali.
    
Art.  68.  Norma  transitoria  per  gli  insegnanti  di   educazione
    tecnica. Ä I docenti di educazione tecnica, nominati  a  seguito
    del concorso a cattedre  di  applicazioni  tecniche  maschili  e
    femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed
    utilizzati, nell'anno scolastico 19811982,  nella  provincia  di
    residenza, per  effetto  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6
    giugno 1981, n. 281     ,  convertito  con  modificazioni  nella
    legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a  domanda,  trasferiti  nei
    limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982,
    dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della  provincia  di
    attuale titolarit a quello della provincia di residenza.
      I docenti che non potranno usufruire del beneficio di  cui  al
    primo  comma  per  indisponibilit  di  posti,  sono  utilizzati
    annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981,  n.  392  (29),
    anche su posti funzionanti di fatto.
    
Art.    69. Norme particolari per il personale docente delle  scuole
    in lingua tedesca e delle localit ladine. Ä  Ai  docenti  delle
    scuole secondarie e degli istituti d'arte in  lingua  tedesca  e
    delle localit ladine, in  possesso  del  prescritto  titolo  di
    studio, che nell'anno scolastico 19801981 siano stati incaricati
    annuali o abbiano svolto servizio di supplenza  per  almeno  180
    giorni, si applicano le disposizioni  contenute  nei  precedenti
    articoli 35 e 36.
      Le disposizioni di cui al  precedente  comma  sono  estese  ai
    docenti delle scuole predette in servizio  nell'anno  scolastico
    1980-81 in qualit di incaricati a tempo indeterminato ai  sensi
    della legge 9 agosto  1973,  n.  524      ,  a  prescindere  dal
    possesso del prescritto titolo di studio.  L'assegnazione  della
    sede ai predetti docenti č disposta dopo che sia stata assegnata
    la sede al personale di cui al precedente comma.
      Ai  docenti  delle  predette  scuole,  in  servizio  nell'anno
    scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio,  ma
    in possesso del diploma  di  maturit  o  di  titolo  conseguito
    all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste
    dall'articolo 5 della legge 3  marzo  1971,  n.  153      ,  che
    abbiano svolto servizio di supplenza per almeno  12  anni  anche
    non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle
    norme vigenti al momento  della  prestazione,  si  applicano  le
    disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
      Ai  posti  di  insegnamento  nelle  scuole   con   lingua   di
    insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e  ai  posti  di
    insegnamento delle classi di concorso  XCII-bis  (tedesco  nella
    scuola media in lingua italiana della provincia  di  Bolzano)  e
    XCII-ter (tedesco negli istituti  di  istruzione  secondaria  di
    secondo grado in lingua italiana  della  provincia  di  Bolzano)
    possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo
    di studio conseguito  all'estero,  dichiarato  equipollente  dal
    Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Consiglio
    nazionale   della   pubblica   istruzione,    ai    soli    fini
    dell'insegnamento.
      Nelle  scuole  d'istruzione  primaria   e   secondaria   della
    provincia di Bolzano i  concorsi  di  cui  alla  presente  legge
    relativi alle discipline  da  impartire  in  lingua  diversa  da
    quella  italiana  si   svolgono   nella   predetta   lingua   di
    insegnamento.
      Per i componenti le commissioni giudicatrici dei  concorsi  di
    cui al precedente comma non č richiesto il  requisito,  previsto
    dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa  in
    un ambito territoriale diverso da quello  cui  si  riferisce  il
    concorso.
    
Art.  70. Norme particolari per il personale  docente  delle  scuole
    con lingua di  insegnamento  slovena.  Ä  Per  i  componenti  le
    commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole  con  lingua
    di insegnamento slovena non č richiesto il  requisito,  previsto
    dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa  in
    un ambito territoriale diverso da quello  cui  si  riferisce  il
    concorso.
      I  presidenti  delle  commissioni  giudicatrici,  di  cui   al
    precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che  prestano
    servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento  slovcna  o  che
    abbiano conoscenza della lingua slovena.
      Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
    insegnamento slovena sono ammessi  anche  coloro  che  siano  in
    possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato
    equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito  il
    Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  ai  soli  fini
    dell'ammissione ai predetti concorsi.
      Ai fini previsti dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970         ,  il  Ministro
    della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della
    pubblica  istruzione,  pu•  dichiarare  equipollenti  titoli  di
    specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza
    di corsi in lingua  slovena,  sulla  base  della  durata  e  dei
    contenuti dei corsi stessi.
      Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in
    servizio nell'anno scolastico 1980-1981,  privi  del  prescritto
    titolo di studio ma in possesso  di  diploma  di  maturit,  che
    abbiano svolto servizio di supplenza per almeno  12  anni  anche
    non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180  giorni,
    si applicano le disposizioni contenute nei  precedenti  articoli
    35 e 37.
      Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua  di
    insegnamento slovena i concorsi di cui alla  presente  legge  si
    svolgono in lingua slovena.
    
Art.  71. Norme particolari per  il  personale  delle  scuole  della
    Valle d'Aosta. Ä Ai concorsi a posti di insegnamento  in  lingua
    francese nelle scuole della Valle  d'Aosta  sono  ammessi  anche
    coloro che siano in possesso di un titolo di  studio  conseguito
    all'estero dichiarato equipollente dal Ministro  della  pubblica
    istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della   pubblica
    istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
      Per  la  composizione  delle  commissioni   giudicatrici   dei
    concorsi per le scuole della Valle d'Aosta  non  si  applica  il
    disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il
    requisito del  servizio  in  una  sede  compresa  in  un  ambito
    territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
    
Art.    72.   Norma   interpretativa.   Ä   L'articolo   13,   comma
    tredicesimo, della legge 9  agosto  1978,  n.  463      ,  č  da
    intendere nel senso che l'immissione in ruolo  dei  docenti  ivi
    contemplata č effettuata con decorrenza, agli effetti  giuridici
    ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed  anche
    in  soprannumero  riassorbibile  dopo   lo   esaurimento   delle
    graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
      L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti  sar
    effettuata, ai sensi  del  diciassettesimo  comma  del  medesimo
    articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle  graduatorie  cui
    si riferisce la nomina.
      Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo  13  della
    legge 9 agosto 1978, n. 463     , sono disposti dai provveditori
    agli studi. Detti provvedimenti  e  gli  atti  presupposti  sono
    definitivi.
      Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978- 79  sulla  base
    delle graduatorie ad esaurimento  contemplate  nel  primo  comma
    dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463      ,  prima
    della  loro  soppressione  e   trasformazione   in   graduaturie
    provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal
    settimo comma  dello  stesso  articolo  13,  per  le  nomine  da
    disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
    
Art.  73. Organici del personale educativo. Ä     .
    
Art.  74. Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge  11
    luglio 1980, n. 312     . Ä Il  termine  previsto  dall'articolo
    70, primo comma, della legge 11 luglio  1980,  n.  312      ,  e
    prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 (30)  .
    
Art.  75. Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica.  Ä  Nei
    confronti  del  personale  che  ha  prestato  servizi,  comunque
    denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo  di
    cui all'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica
    31 marzo 1971, n. 283     ,  non  ancora  istituito  al  momento
    dell'assunzione in servizio e in cui  detto  personale  č  stato
    successivamente inquadrato, si  valutano  tali  servizi  per  la
    ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di
    cui all'articolo 16 Ä commi terzo, quarto, quinto  e  settimo  Ä
    della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti
    dopo la data di assunzione in servizio.
      Gli  effetti  economici  derivanti  dalla   ricostruzione   di
    carriera di cui al precedente  comma  decorrono  dalla  data  di
    entrata in vigore della presente legge (31).
    
Art.    76. Sessioni riservate di esami di abilitazione. Ä  Ai  soli
    fini del conseguimento dell'abilitazione  all'insegnamento  sono
    ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro
    90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
    da svolgere con le stesse modalit previste rispettivamente  dai
    precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della
    prescritta abilitazione,  in  servizio,  negli  anni  scolastici
    1980-81 e 1981-82, in qualit di supplenti nelle scuole  materne
    statali o negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
    statale, ivi compresi i licei artistici e gli  istituti  d'arte,
    ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo  le
    rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi
    comprese le scuole della Regione siciliana, o,  rispettivamente,
    negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati  o  legalmente
    riconosciuti.
      Per la validit del servizio negli  anni  scolastici  indicati
    nel comma  precedente,  si  applica  il  disposto  di  cui  agli
    articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della
    presente legge.
    
Art.  77. Norma abrogativa. Ä Sono abrogati il decreto legislativo 7
    maggio 1948, n. 817     , l'articolo  5,  secondo  comma,  della
    legge 24 settembre 1971, n. 820     , ed ogni altra disposizione
    incompatibile con la presente legge.
    
Art.  78.   Disposizioni   finanziarie.   Ä   All'onere    derivante
    dall'attuazione della presente legge, valutato  in  lire  31.200
    milioni  per  l'anno  finanziario  1982,  si  provvede  mediante
    riduzione del fondo iscritto al capitolo  6856  dello  stato  di
    previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
      Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con  propri
    decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     Pubblicata nel Suppl.  Ord.  Gazz.  Uff.  22  maggio
    1982, n. 139.