L. 20 maggio 1982, n. 270 .
Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale
precario esistente
TITOLO I
Esami di abilitazione e concorsi
Art. 1. Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del
personale docente ed educativo. Ä Lo accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria,
dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale
educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante
concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di
studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali nonch‚, per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli
artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di
concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
all'insegnamento, ove gi posseduto. Qualora sia richiesto tale
titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche
funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano
sprovvisti. Tale funzione č mantenuta sino al secondo anno
successivo alla scadenza del quadrienni previto dall'articolo
10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , ai
fini della valutazione dei risultati della sperimentazione
organizzativa e didattica nelle universit, termine entro il
quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo,
nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento presso le predette universit.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e
sono ammessi ad un anno di formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini
dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti
anche quando non vi sia disponibilit di cattedre o posti. Ai
medesimi fini l'ammissione ai concorsi č disposta a prescindere
dal limite di et.
Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia
prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi,
oltre ai candidati gi forniti del predetto titolo, anche quelli
forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione
agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di
abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del
titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento
cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali č prevista l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si
tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto
comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di
studio.
L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora
non sia gi avvenuto, č operato dalla medesima commissione
giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di
esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati,
sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente
presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio
scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per
cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e
disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal
quale sono, da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 , e si svolgono in sede regionale o
provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso
riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di
istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in
cui, per le classi di concorso relative a discipline di
particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di
candidati, il concorso pu• essere svolto a livello
interregionale affidandone l'organizzazione ad un
sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale
docente della scuola materna e della scuola elementare, nonch‚
del personale educativo delle istituzioni educative statali,
sono svolti sempre in sede provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si
avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi.
Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i
concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare,
nonch‚ per quelli relativi al reclutamento del personale
educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio
dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei
vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli
istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni
organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai
bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra
regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili
nell'ambito regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione
impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative
graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I
conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di
abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente
scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione č autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni
ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento
secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e
a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte
applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od
insegnamenti precedentemente non esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini
dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento
dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati
finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di
studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di
musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, i programmi di detti corsi
straordinari debbono essere approvati dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 2. Prove e modalit di svolgimento dei concorsi. Ä I concorsi
constano di una o pi— prove scritte, grafiche o pratiche e di
una prova orale.
Sar stabilita pi— di una prova scritta, grafica o pratica
soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda pi—
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata
di argomenti culturali e professionali. La prova orale č
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle
problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli
specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416
, 417 e 419 .
Per il personale educativo le prove vertono su argomenti
attinenti ai compiti di istituto.
Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonch‚
i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono
stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40
per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale
a 20 per i titoli.
Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova
orale i candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a ventotto quarantesimi.
Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo
1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte,
grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione
all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano
sprovvisti. I candidati che siano gi abilitati possono
avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle
predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini
consentiti dalla legge.
Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e
la prova orale si d luogo alla valutazione dei titoli nei
riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
La graduatoria di merito č compilata sulla base della somma
dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte,
grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei
titoli.
Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una
posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti
messi a concorso nonch‚ delle cattedre o posti che risultino
eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno
scolastico cui si riferiscono le nomine.
L'assegnazione della sede č disposta, con riferimento sia alle
cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai
posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine
della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
La graduatoria conserva validit per due anni, ai fini della
copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano
disponibili.
L'anno di formazione č svolto, anche per i docenti nominati in
relazione a disponibilit risultanti dalle dotazioni organiche
aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di
quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti
sono addetti all'espletamento delle attivit istituzionali, ivi
comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro
della pubblica istruzione assicura, promuovedo opportune intese
a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi e le universit e
tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di
specifiche iniziative di formazione.
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale
decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la
sua valilit č richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
In relazione al periodo di validit della graduatoria di
merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine
da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con
l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
L'anno di formazione č valido come periodo di prova.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine
dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la
valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle
attivit svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di
valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la
valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui
all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 . Restano ferme le restanti
disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 .
Il disposto di cui al precedente comma non si applica al
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
Art. 3. Composizione delle commissioni giudicatrici. Ä Le
commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda
delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal
Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente
scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli
studi, sono presiedute da un professore universitario o da un
preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono
composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di
anzianit nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si
riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti
per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al
comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a
componente le predette commissioni giudicatrici non pu• essere,
di regola, conferita al medesimo docente per pi— di due volte
immediatamente successive nella medesima sede (3) .
Per le classi di concorso relative a particolari discipline,
in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la
nomina pu• essere conferita a docenti di ruolo titolari
dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ci• non sia
possibile, a persone esperte estranee alla scuola (3) .
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della
pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od
interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali
siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori
universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il
personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (3) .
Modalit analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse
sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti
nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello
Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal
preside di un istituto tecnico o professionale con annesso
convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o
assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianit nel
ruolo.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono
integrate, seguendo le medesime modalit di scelta, con altri
tre componenti, di cui uno pu• essere scelto tra i presidi e i
direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazioni di 300
concorrenti.
ln tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle
quali č preposto il presidente della commissione originaria che
a sua volta č integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosŤ costituite.
Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto
allo svolgimento delle procedure concorsuali (4) .
Art. 4. Norme ulteriori per la nomina delle commissioni
giudicatrici dei concorsi. Ä Il Ministro della pubblica
istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni
necessarie per la presentazione delle domande da parte dei
docenti che aspirano ad essere nominati componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi (5) .
In caso di impossibilit di procedere ai sensi del precedente
articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 .
Art. 5. Esoneri e compensi. Ä I presidenti ed i componenti le
commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono
esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di
svolgimento del concorso.
ln sede di prima applicazione della presente legge e comunque
sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri
delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei
concorsi di cui al presente titolo nonch‚ dei concorsi di
reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 , e successive modificazioni, vengono
corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e
successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al
presidente č determinato con riferimento ad una sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art. 6. Commissione sindacale presso gli uffici scolastici
regionali ed interregionali. Ä Presso ciascun ufficio scolastico
regionale ed interregionale si costituisce una commissione
sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento
previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ,
in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti
scolastici dalla presente legge.
Art. 7. Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte
drammatica e di danza e dei Conservatori di musica. Ä L'accesso
ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti
educatrici di cui all'articolo 56 della presente legge, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle
Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei
Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami,
integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto,
e dei titoli artistico-professionali.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati
in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione
didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalit sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
L'anno di formazione č valido come periodo di prova.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati
in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei
precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al
numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o
disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal
quale sono da effettuarsi le nomine.
I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della
pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata,
di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei
posti da mettere a concorso.
Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero
della pubblica istruzione provvede valendosi della
collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni
interessate, estratto a sorte.
I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio
dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei
vincitori.
Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione
impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi.
Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al
personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge,
entro i 90 giorni successivi č indetto il primo concorso secondo
le modalit di cui ai precedenti commi. Per i posti del
personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad
insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali
non si debba provvedere all'immissione in ruolo o
all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge.
Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale
contemplato dal presente articolo sono abrogate.
Art. 8. Prove e modalit di svolgimento dei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte
drammatica, di danza e dei Conservatori di musica. Ä I concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del
precedente articolo constano di una o pi— prove scritte,
scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica č
finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e
delle capacit professionali.
La prova orale č finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche,
sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonch‚
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale
cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , e successive disposizioni
applicative.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai
commi dal quinto al ventesimo dell'articolo 2 della presente
legge.
I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei
conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una
prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e
l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione
direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.
Per quanto riguarda le modalit di svolgimento dei concorsi,
gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo
secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 .
Art. 9. Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente,
assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di
belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di
musica. Ä Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7
della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica
istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in
mancanza, da un docente di ruooli del medesimo istituto,
incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due
docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianit nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma
precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica
istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi
compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti,
in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che
ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette
commissioni giudicatrici non pu• essere, di regola, conferita al
medesimo docente per pi— di due volte immediatamente successive
nella medesima sede.
Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle
dell'articolo 5 della presente legge.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono
presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline
afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico
centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette
istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un
funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il presidente č scelto per sorteggio dal Ministro della
pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal
Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo
ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono
scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito
elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Ai fini di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.
Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina pu•
essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento
di discipline affini, ovvero, ove ci• non sia possibile, a
persone esperte estranee alla scuola (6) .
Art. 10. Personale assistente delle Accademie di belle arti non di
ruolo. Ä Per il personale assistente delle Accademie di belle
arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste
dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178 . Ad esso si applicano
le medesime disposizioni previste per il personale docente.
Art. 11. Norma di rinvio. Ä Per il reclutamento del personale
docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi
particolari finalit si applicano le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 .
TITOLO II
Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il
precariato
Art. 12. Dotazioni organiche. Ä Le dotazioni organiche dei ruoli
provinciali della scuola materna e della scuola elementare,
nonch‚ le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli
istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei
artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le
disposizioni vigenti.
Ciascuna sezione di scuola materna č costituita con un numero
massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini,
ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che
accolgono bambini portatori di handicaps.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli
provinciali della scuola materna č calcolata aggiungendo anche i
posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un
posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
elementare e della scuola media comprendono anche i posti di
sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo
pieno, di attivit integrative, di libere attivit complementari
e di attivit di istruzione degli adulti finalizzate al
conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attivit
complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di
insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio
sussidiario e delle libere attivit complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono
rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di
rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del
numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni
portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media,
in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un
insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori
di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente
comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di
handicaps, non pu• comportare, in ciascuna provincia, un aumento
del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a
favore degli alunni portatori di handicaps, č effettuata secondo
la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del
successivo articolo 13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 13. Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico. Ä
Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente
articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva
risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio
del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle
predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in
cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la
prima applicazione della presente legge (7) .
La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del
precedente comma č ripartita dal Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di
scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline
artistiche e artistico-professionali di arte applicata č
effettuata per classe di concorso su base regionale.
La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione
del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica
unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione
della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo
articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio
percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento
al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla
determinazione degli organici del personale docente.
Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una
consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella
risultante dal successivo articolo 20 si proceder al preventivo
assorbimento delle unit di organico eccedenti, in
corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e
delle disponibilit di posti che si venissero comunque a
determinare.
Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
insegnamenti č effettuata dai provveditori agli studi secondo
modalit stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla
base anche delle consistenze di personale in servizio.
E' abrogata la legge 27 novembre 1954, numero 1170 ,
relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri
delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei
ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo
soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti
disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia
ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del
successivo articolo 20.
Art. 14. Utilizzazione del personale docente di ruolo. Ä La
utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve
contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto
compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una
programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4
agosto 1977, n. 517 , assicurando peraltro il
soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti
esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e
disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito
del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al
successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione
delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento
dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento
dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono
comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente
su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in
relazione alle esigenze, un contingente di docenti della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovr essere utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello
stesso distretto o del distretto viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione
aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per
coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo
comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal
circolo didattico o dalle scuole in cui č stato assegnato
all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso Ä nel rispetto delle
priorit indicate nel primo comma del presente articolo Ä quello
delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici
requisiti, pu• essere utilizzato anche per periodi di tempo
determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio,
in attivit didatticoeducative e psico-pedagogiche previste
dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola,
secondo criteri e modalit da definirsi mediante apposita
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare
riferimento alle attivit di sostegno, di recupero e di
integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che
presentano specifiche difficolt di apprendimento nonch‚ per
insegnamenti speciali e attivit integrative o complementari
previsti dalle leggi vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al
secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517
, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di
sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli
adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto
nei commi sesto e ottavo del presente articolo č disposta dal
direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti
numerici risultanti dalla disponibilit di personale di ruolo
assegnato al circolo o alla scuola, purch‚ il personale docente
cosŤ utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo
assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle
disponibilit di cui al presente comma, č possibile concedere
esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo
che siano impegnati in attivit di aggiornamento o che
frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli
di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro
utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti
scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, numero
970 , purch‚ organizzati, nell'ambito delle disponibilit
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione,
o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla
base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti
universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si
applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 .
Il Ministro della pubblica istruzione pu• disporre, a partire
dll'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il
periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unit
ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso
organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica,
presso istituti universitari, istituzioni culturali o di
ricerca, nonch‚ presso enti e associazioni aventi personalit
giuridica che, per finalit statutaria, operino nel campo
formativo e scolastico (8) .
L'utilizzazione pu• essere disposta per programmi di ricerca o
per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di
rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con
l'istituzione interessata e secondo le modalit e criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attivit di cui al
precedente quartultimo comma non pu• superare un sessennio
continuativo e l'utilizzazione non pu• essere disposta per pi—
di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante
per una durata complessiva non superiore a nove anni (9) .
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni
ordine e grado, nonch‚ quello che risulti eventualmente in
soprannumero, sar in ogni caso utilizzato, anche mediante lo
svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a
cinque mesi o di attivit inerenti al funzionamento degli organi
collegiali.
Art. 15. Conferimento di supplenze annuali. Ä Per la copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31
dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non
sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo
delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14,
il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla
base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'art.
2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti
entro il 31 dicembre e per la intera durata dell'anno
scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze
annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo
e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza
annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per
rinuncia o decadenza del personale cui č stata conferita la
nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in
base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto (10) .
E' abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463
.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei
congedi e delle assenze prevista dagli artt. da 8 a 15, L. 19
marzo 1955, n. 160 .
Al personale non docente supplente annuale si applica la
disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per
il personale non docente non di ruolo.
I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti,
in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti
magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non
di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso
del diploma specifico.
Per l'insegnamento delle libere attivit complementari e nei
corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di
studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale
docente di ruolo (11) .
I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in
difformit delle disposizioni contenute nei precedenti commi
sono privi di effetti, ferma restando la responsabilit diretta
di coloro che li abbiano disposti.
Art. 16. Competenze in materia di assunzione di personale non di
ruolo per gli insegnamenti di arte applicata. Ä L'articolo 17,
L. 9 agosto 1978, n. 463 , č modificato nel senso che per
gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono
previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di
assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella
relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli
studi.
L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono
affidati dal provveditore agli studi competente ad una
commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto
a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di
cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente
posto di insegnamento di arte applicata.
Art. 17. Supplenze brevi. Ä Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i
docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti
che si assentino per non pi— di sei giorni, anche in eccedenza
all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore,
previsto dall'articolo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417
, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto
orario.
Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono
retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del
precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove
possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima
disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformit
di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
Art. 18. Modifiche alla normativa in materia di comandi. Ä A
partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi
i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , con esclusione dei
comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono
fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.
L'articolo 79, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso
enti o associazioni aventi personalit giuridica, la spesa per
le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico
del bilancio dello Stato (12) .
Sono abrogate altresŤ tutte le disposizioni che prevedono
comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole
di grado od ordine diverso da quello delle scuole di
appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per
l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'art. 3,
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 .
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il
personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal
presente articolo č restituito ai compiti di istituto.
Per gli incarichi, di cui all'art. 65 del citato D.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 , svolti presso enti diversi dallo
Stato, l'esonero dall'insegnamento non pu• superare l'anno
scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui
vengono svolti gli incarichi stessi.
Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 , l'esonero dal servizio č limitato ai giorni
effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.
Art. 19. Trasferimenti e assegnazioni provvisorie. Ä I
trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50
per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e
disponibili, sia per compensazione.
Nella tabella di valutazione di cui all'art. 68, comma
secondo, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 , modificato
dall'art. 58, L. 11 luglio 1980, n. 312 , l'anzianit di
servizio di ruolo č valutata in modo che il servizio prestato
dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura
doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E'
altresŤ attribuito un punteggio per il superamento delle prove
di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al
ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello
superiore.
Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di
soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 , si tiene conto di
tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui
all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto
legislativo, cosŤ come modificato dal disposto del precedente
comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60
della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di
cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti
a domanda del personale proveniente da altro comune o, in
mancanza, da altro distretto.
Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente
articolo non si applicano ai tra sferimenti e passaggi relativi
all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle
utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.
Non possono comunque essere disposti i trasferimenti da altra
provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei
docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della
presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in
attesa della sede definitiva.
I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di
essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilit di
posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di
ruolo.
Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto
per posti ai quali non sia possibile destinare n‚ personale
docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, n‚ eventuale
personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio
nella provincia.
Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ,
hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche
gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressio ne di posto.
Art. 20. Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive. Ä In
prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive
della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unit
complessive; le dotazioni aggiunive della scuola elementare sono
determinate in numero di 36.000 unit complessive; le dotazioni
aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di
47.000 unit complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici
e degli istituti d'arte sono determinate in numero
corrispondente a quello delle unit di personale in
soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in
ruolo previste dalla presente legge.
Per la scuola materna ed elemenare, il Ministro della pubblica
istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati
forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di
cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali,
tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle
scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia,
della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni
singola provincia anche con riferimento al personale docente di
ruolo privo di sede di titolarit, del numero degli aspiranti al
trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno
ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo
all'anno scolastico precedente.
Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni
aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli
insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla
base anche della consistenza del personale in servizio
risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.
Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai
sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica
istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione
previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni
aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per
ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni
organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo
di sede di titolarit, del numero degli aspiranti al
trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno
ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo
all'anno scolastico precedente.
Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive
della scuola materna, elementare e media di cui al presente
articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica, č assegnato al concorso ordinario che
sar indetto in prima applicazione della presente legge, entro
novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione
delle relative commissioni di concorso non si d luogo alla
scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo
e terzo comma.
Il bando č disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola,
ancorch‚ al relativo concorso non siano attribuiti posti in
conformit ai criteri di cui al secondo e terzo comma del
presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilit
agli aventi titoli di conseguire la prescritta abilitazione. Le
nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma
del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente
disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le
immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle
norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni
aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo
grado č utilizzato per il riassorbimento degli eventuali
soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.
TITOLO III
Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale.
Art. 21. Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna
statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico
1979-1980. Ä Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne
statali, gi forniti della prescritta abilitazione, i quali
abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto
del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 , convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi
in ruolo con decorrenza giuridica dal 1ř settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma
precedente la sede di servizio sar assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria
provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 22. Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna
statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980. Ä
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gi
forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un
incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980,
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1ř settembre
1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma
precedente la sede di servizio sar assegnata a partire
dall'anno scolastico 19841985 dando precedenza agli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.
L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
a quelle previste dal medesimo articolo 21.
Art. 23. Sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini
dell'immissione in ruolo. Ä Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge č indetta una sessione
riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna,
con una prova scritta ed una prova orale, ai fini
dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consister nella trattazione di un argomento
relativo agli orientamenti dell'attivit educativa della scuola
materna, con particolare riferimento alla sua impostazione
metodologica. La prova orale avr come riferimento iniziale i
contenuti della prova scritta e tender a svilupparne le
connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche
ai fini di una pi— organica valutazione dell'esperienza
professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presene articolo si applicano le
disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della
scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni
d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da
accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino
nella assoluta impossibilit di partecipare alle prove scritte,
č data facolt di sostenere le prove stesse in un periodo
fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure
concorsuali prima della conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al
precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole
materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in
servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.
Art. 24. Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna
statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico
1979-1980. Ä Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne
statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico
annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre
1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito
dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 1ř settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente
primo comma la sede di servizio sar assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine,
agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto
del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22.
L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la
graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sar
integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono
mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in
cui viene ultimata la sessione riservata di esami di
abilitazione di cui al precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal
presente articolo.
Art. 25. Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna
statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980. Ä
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali
abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno
scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito
dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in
vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 1ř settembre 1984.
L'assegnazione della sede č disposta a partire dall'anno
scolastico 1985-1986, secondo modalit analoghe a quelle
previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando
precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per
effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono
mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in
cui viene ultimata la sessione riservata di esami di
abilitazione di cui al precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal
presente articolo.
Art. 26. Assistenti del ruolo ad esaurimento. Ä Le assistenti di
scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978,
n. 463 , in possesso del prescritto titolo di studio, che
non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso
ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente
legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire
negli anni 1982 e 1983.
Il colloquio č effettuato secondo le medesime modalit
previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal
precedente articolo 2.
Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli
insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalit e
con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto
1978, n. 463 .
L'assegnazione della sede sar disposta, contestualmente alla
nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli
insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per
effetto della presente legge.
Art. 27. Insegnanti supplenti della scuola materna statale. Ä Gli
insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di
insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel
sessennio antecedente al l'settembre 1981, nonch‚ gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della
scuola materna statale, una votazione media non inferiore al
punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel
medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento
dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto
dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
precedente articolo 20.
Gli insegnanti, gi forniti di abilitazione, che abbiano
svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o
1981-1982, un anno di servizio in qualit di supplente nella
scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di
servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel
settennio antecedente alla data del 1ř settembre 1984, e gli
insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai
ruoli della scuola materna statale, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che
abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non
continuativi, in qualit di supplente nella scuola materna
statale, nel settennio antecedente alla data del 1ř settembre
1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in
ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti
disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite
graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio
conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio
relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio
(13) .
Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in
ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in
ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti
disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 28. Insegnanti assunti per il completamento di orario nella
scuola materna. Ä Agli insegnanti che abbiano prestato servizio
per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno
scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il
completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale,
nonch‚ per un ulteriore anno scolastico nel periodo
intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico
1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o
non abilitati.
Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al
primo comma del successivo articolo 58.
Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal
precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.
Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare statale.
Art. 29. Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale
con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980. Ä Gli
insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonch‚ gli
insegnanti e gli assistenti dell'istituto Augusto Romagnoli
che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per
effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 ,
convertito, con modificazioni, nrlla legge 8 novembre 1979, n.
566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data
del 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente
comma, la sede di servizio sar assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria
provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 30. Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale
con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80. Ä Gli
insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che
abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno
scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma
precedente, la sede di servizio sar assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.
L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
a quelle previste dal medesimo articolo 29.
Art. 31. Insegnanti supplenti della scuola elementare statale. Ä
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di
insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel
sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonch‚: gli
insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai
ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che
abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non
continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una
riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo
concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della
presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici
1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio
in qualit di supplente nella scuola elementare statale ed
abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella
scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data
del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito,
nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare
statale, una votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180
giorni di servizio, anche non continuativi, in qualit di
supplente nella scuola elementare statale, nel settennio
antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad
essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio
dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei
posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati
in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del
miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli,
del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di
servizio (14) .
La disponibilit di posti va accertata dopo la assegnazione
della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei
precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in
ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello
per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle
vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il
periodo estivo (15).
Art. 32. Particolari categorie di insegnanti elementari. Ä Il
servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare,
nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai
sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la
cui nomina č stata poi revocata a seguito di pronuncia
giurisdizionale, č da considerare a tutti gli effetti come
servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai
fini dell'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della
legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola
materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai
sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la
cui nomina č stata poi revocata a seguito di pronuncia
giurisdizionale, č da considerare a tutti gli effetti come
servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai
fini dell'applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge
9 agosto 1978, n. 463 .
Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede
effettuate prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Capo III - Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali.
Art. 33. Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di
istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a
tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno
scolastico 1979-1980. Ä Gli insegnanti della scuola secondaria e
degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui
all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n.
463 , sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza
degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico
1977-78.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente
comma sono soppresse.
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola
secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di
cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto
1978, n. 463 , sono immessi in ruolo, con decorrenza degli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
istituti di istruzione artistica statale gi forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a
tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli
istituti di istruzione artistica statali, gi forniti di
abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della
proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6
settembre 1979, n. 434 , convertito, con modificazioni,
nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente
articolo, la sede di servizio sar assegnata nell'ambito
provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria
provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli
insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede
pu• essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983,
secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad
esaurimento.
L'assegnazione della sede di servizio č disposta, nell'ordine,
nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto
dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , ancora
privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento, di cui all'arcolo 13, settimo comma,
della legge 9 agosto 1978, n. 463 , degli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, comma
tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo
indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo
comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato
di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati
immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le
modalit previste dal presente articolo per l'assegnazione di
sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo
tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in
ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973,
n. 477 , e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo,
della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si
applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano
prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a
tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980, ovvero,
rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con
comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e
1979-1980.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano
provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25
luglio 1966, n. 603 , possa ritenersi parzialmente valido
per l'insegnamento per il quale sono incaricati (16) (25/d).
Art. 34. Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola
secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con
incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980. Ä Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti
di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, gi
forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto
un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico
1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10
settembre 1982.
Agli insegnanti inmessi in ruolo per effetto del comma
precedente la sede di servizio sar assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.
L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
a quelle previste dal medesimo articolo 33.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano
provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25
luglio 1966, n. 603 , possa ritenersi parzialmente valido
per l'insegnamento per il quale sono incaricati (16) (17) .
Art. 35. Sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai
fini dell'immissione in ruolo. Ä Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge č indetta una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed
una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
La prova scritta consister nella trattazione di un argomento
compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento
relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con
particolare riferimento alla impostazione metodologica
necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale
avr come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e
tender a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei
suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una pi—
organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della
scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di
esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da
accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino
nella assoluta impossibilit di partecipare alle prove scritte,
č data facolt di sostenere le prove stesse in un periodo
fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure
concorsuali, prima della conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al
precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali,
non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con
incarico nell'anno scolastico 1980-1981 (18) .
Art. 36. Insegnanti incaricati non abilitati della scuola
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali
con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980. Ä Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano
fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del
decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 , convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1970, n. 566, ed abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del
precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente
primo comma la sede di servizio sar assegnata a partire
dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine,
agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto
del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.
L'assegnazione della sede č disposta secondo modalit analoghe
a quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la
graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sar
integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono
matenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui
viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di
cui al precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal
presente articolo.
Il mantenimento in servizio č limitato al numero delle ore di
insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente
articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario
con priorit rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai
sensi del precedente articolo 15.
Art. 37. Insegnanti incaricati non abilitati della scuola
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali,
con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980. Ä Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano
svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico
1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento
ai sensi del precededente articolo 35, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L'assegnazione della sede č disposta a partire dall'anno
scolastico 1985-1986, secondo modalit analoghe a quelle
previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando
precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo,
rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e
36.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono
mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in
cui viene ultimata la sessione riservata di esami di
abilitazione di cui al precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal
presente articolo.
Il mantenimento in servizio č limitato al numero delle ore di
insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente
articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario
con priorit rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai
sensi del precedente articolo 15 (18) .
Art. 38. Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte statali. Ä Gli insegnanti che
abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo
nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti
d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981,
nonch‚ gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di
accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una
votazione media non inferiore al punteggio corripondente a sette
decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche
non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una
riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo
concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della
presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, gi forniti di abilitazione, che abbiano
svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o
1981-1982, un anno di servizio in qualit di supplente nelle
scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte
statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di
insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio
antecedente la data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che
abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle
predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore
al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in
qualit di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel
settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno
titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito
provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili,
a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine
in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla
base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai
ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei
titoli di servizio (19) .
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in
ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in
ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello
per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle
vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il
periodo estivo (20) .
Art. 39. Insegnanti di libere attivit complementari, insegnanti
nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori,
insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli
istituti magistrali e dei licei artistici. Ä Agli insegnanti di
libere attivit complementari, agli insegnanti nei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di
discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad
indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi
integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei
licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910
, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni
contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36
e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le
medesime modalit da tali articoli previste.
Art. 40. Passaggi di ruolo. Ä Gli insegnanti elementari di ruolo,
che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il
passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 , e successive modificazioni, passaggio poi revocato per
accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al
medesimo articolo 77, sono immessi nei predetti ruoli della
scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente articolo
33, comma quarto, nel posto che č stato ad essi attribuito o che
hanno occupato per successivi trasferimenti.
Capo IV - Particolari categorie di personale docente.
Art. 41. Esperti negli istituti tecnici e professionali. Ä Agli
esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per
insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorsi ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano,
qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto
del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 , convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano
forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al
precedente articolo 33, quinto comma.
Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e
sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di
concorso, ivi compresi gli insegnanti di attivit pratiche,
formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di
abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per
insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del
decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti
disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi
abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo,
per la classe di concorso per la quale sono in possesso di
abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli
33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano
fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre
1979, n. 434 , ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno
scolastico 1979-1980.
Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli
insegnanti di attivit pratiche, formative, attitudinali che,
pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in
possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento
dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal
vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.
Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma,
che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per
il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in
soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica
periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della
scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del
titolo di studio posseduto.
Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che
siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero,
dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai
fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al
precedente articolo 35.
L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli
effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.
Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo
possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle
attivit che svolgevano in qualit di esperti.
Art. 42. Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica
o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento
musicale negli istituti magistrali. Ä Agli insegnanti incaricati
nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli i stituti
d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attivit
complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o
del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono,
si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41,
commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
agli insegnanti di libere attivit complementari contemplati
dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi
secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento
musicale negli istituti magistrali.
Art. 43. Docenti di educazione fisica senza titolo. Ä I docenti
di educazione fisica e di attivit ginnico-sportive, sprovvisti
del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su
designazione dei provveditori agli studi, di servizio nell'anno
scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi
di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno
scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle
ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella
stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario.
Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo
di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi
speciali Ä la cui frequenza č obbligatoria Ä organizzati dagli
ISEF secondo modalit da stabilirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge (21) .
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel
primo concorso ordinario che sar indetto dopo la conclusione
dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito
l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma,
sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in
ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite
graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di
abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per
cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo
dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in
ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti
disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo
estivo.
Art. 44. Norme particolari per docenti di educazione musicale. Ä
I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato
finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente
articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla
sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento,
prevista dal precedente articolo 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico
1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di
insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella
stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario.
Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno
scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami
di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere
riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio
nell'anno scolastico 19801981, sprovvisti di diploma. Essi sono
mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e,
qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali
organizzati dai conservatori di musica, secondo modalit da
stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi Ä la cui frequenza č obbligatoria Ä riguarderanno
la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto
studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i
programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per
allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso
ordinario che sar indetto dopo la conclusione dei corsi
speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al
precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali
abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono
ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in
ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in
apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla
base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in
relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I
docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al
precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al
precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 19801981 non deve
essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato
diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 45. Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di
discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche
alla medesima classe di concorso. Ä Agli insegnanti delle
materie gi comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI,
XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 2 marzo 1972 , e successive
modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico
1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a
docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel
predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo
stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma
precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal
successivo comma.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente
classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale
e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente
denominazione: Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
dell'apparato masticatorio. A tali sezione e dasse danno
accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze
biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto
decreto ministeriale č modificata in: Anatomia, fisiologia e
patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria
e protesi applicata negli istituti professionali. Per
l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli
istituti professionali sono istituite l'apposita classe di
abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso
LXXXVIII-bis denominate Tecnologia odontotecnica; ad esse
danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica;
Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica;
Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione
mcccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie
industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per
l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono
istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di
concorso XXII-bis denominate Disegno e modellazione
odontotecnica; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati
per la classe di abilitazione 21 - Disegno.
Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di
concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972
e successive modificazioni e integrazioni sono modificati
in conformit. Dopo la prima applicazione del presente articolo
le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo
la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo
1.
Art. 46. Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare.
Ä Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di
tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore
corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel
sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero
abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle
scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto
sessennio, per almeno 180 giorni, nonch‚ agli insegnanti in
servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei
erntri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di
educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o
nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'intera durata
di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano
prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata
indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio,
ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti
nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel
sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 30 (22) .
Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per
insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non
di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per
l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti
presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974,
n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in
un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un
ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno
compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre
1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o
supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli
istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio
stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di
cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti
articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati
(22) .
Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno
diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.
Art. 47. Soppressione della scuola popolare. Ä Il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947,
n. 1599 , ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, č
abrogato. E' autorizzato il completamento dei corsi programmati
per l'anno scolastico 1981-1982.
Capo V - Immissione nel ruolo personale educativo.
Art. 48. Personale educativo e personale assistente non di ruolo
nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali
statali. Ä Al personale educativo incaricato nei convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli
assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i
quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6
settembre 1979, n. 434 , convertito, con modificazioni nella
legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico
annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli
29, primo comma, e 30.
Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni
scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 abbia
svolto servizio in qualit di istitutore od assistente supplente
nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto
almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 10
settembre 1981, si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 31 (23) .
Capo VI - Immissione in ruolo del personale non docente.
Art. 49. Personale non docente non di ruolo delle carriere
esecutive ed ausiliarie. Ä Il personale non docente incaricato
delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data
del 9 settembre 1981, č immesso in ruolo, con effetto giuridico
dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre
1982.
L'assegnazione della sede di servizio sar disposta, a partire
dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo
modalit analoghe a quelle previste dalla presente legge per il
personale docente.
Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi,
degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei
guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a
domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli,
in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420 , che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un
biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del
ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che,
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , non
abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo
stesso.
Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o
appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10
settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle
scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'articolo 95
del testo unico delle norme sull'istruzione elementare,
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , ed
abbia cessato o cessi tale attivit presso le dette scuole in
data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza
della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha
titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello
Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o
ausiliario secondo le anzianit possedute.
Art. 50. Personale non docente non di ruolo della carriera di
concetto di segreteria. Ä Il personale non docente incaricato
della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data
del 9 settembre 1981, č immesso in ruolo, previo superamento di
un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal
10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre
1982.
L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio
da svolgere, secondo le modalit previste per la prova orale dei
concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Il personale non docente della carriera di concetto di
segreteria, di cui al presente articolo, č mantenuto in servizio
sino alla nomina in ruolo.
L'assegnazione della sede di servizio sar disposta in ambito
provinciale, secondo modalit analoghe a quelle previste dalla
presente legge per il personale docente.
Il presente articolo si applica altresŤ al personale non
docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 , e
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1964, n. 784 .
Art. 51. Norme particolari riguardanti il personale non docente. Ä
Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non
insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono
disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalit di
cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto
1978, n. 463 , e tenuto conto del numero delle classi e
corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico
successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420 .
Il personale non insegnante delle scuole statali materne,
elementari, secondarie ed artistiche, nonch‚ il personale non
docente delle universit e degli istituti di istruzione
universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da
almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione, pu• chiedere, entro 60 giorni dalla data
anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello
retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.
Il predetto personale č inquadrato nelle rispettive qualifiche
funzionali anche in soprannumero.
Il soprannumero di cui al comma precedente č assorbito in
corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica
cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n.
312 , fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della
medesima legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Al personale di cui al presente articolo si applica la
normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativo
al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il
servizio prestato nel ruolo di provenienza č valido a tutti gli
effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art. 52. Passaggio nei ruoli statali di personale non docente. Ä
Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della
Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso la
predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in
soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze
dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo
del personale non insegnante. Esso č destinato all'istituto
statale A. Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista.
L'istituto statale A. Romagnoli di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti,
anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale
didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il Ministro della pubblica istruzione pu• disporre
l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente
primo comma presso enti e associazioni aventi personalit
giuridica, che svolgano attivit di produzione di materiale
didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
Capo VII - Personale dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
Art. 53. Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del
nudo. Ä Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici
1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di
belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immes. si
nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie
di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente
delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati,
nell'anno scolastico 19801981, presso le scuole libere del nudo
e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno
prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse
alle predette Accademie.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai
docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola
secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni
scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi
dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere
del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle
Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del R.D. 31
dicembre 1923, n. 3123 .
I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono
assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno
scolatico 1980-1981.
Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarit
non venga istituito, il docente č utilizzato presso la medesima
Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine
in base a tabelle definite dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola
libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo č
utilizzato in attivit didattiche integrative.
Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo
decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.
A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalit di
istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi
sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai
docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si
applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie
di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza (24).
Art. 54. Assistenti dei licei artistici. Ä I ruoli degli
assistenti dei licei artistici sono soppressi.
A partire dall'anno scolastico 1982-1984 gli assistenti sono
gradualmente immessi nei ruoli del personale docente
relativamente alla classe di concorso per la quale sono
abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con
decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.
Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti
che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti
articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente
articolo 35.
Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente
per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva č
assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai
docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto
della presente legge, fatte salve per questi ultimi le
precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza
rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti
incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali
ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
Il personale contemplato nei precedenti commi č mantenuto in
servizio in qualit di assistente fino all'immissione nel ruolo
dei docenti.
Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione
n‚ la conseguano per effetto del terzo comma del presente
articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella
scuola, secondo le modalit che saranno stabilite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art. 55. Assistenti delle Accademie di belle arti. Ä E' indetto per
una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre
delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo
delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che
abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli
33 e 34 della presente legge.
Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno
preminente valore quelli relativi all'attivit artistica e
professionale, nonch‚ i relativi punteggi.
Le graduatorie del concorso conservano validit fino a quando
non verr modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di
belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione
al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.
La partecipazione al concorso riservato č limitata alla
materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del
quale l'aspirante č titolare e a non pi— di un'altra materia.
Art. 56. Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale
di danza. Ä E' istituito il ruolo delle assistenti educatrici
dell'Accademia nazionale di danza.
L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al
precedente comma č fissato in una unit per ogni 100 allievi.
Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti
lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo
nell'Accademia nazionale di danza sono immesse in ruolo di cui
al precedente primo comma.
Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1236 , come modificato dalla legge 4
gennaio 1951, n. 28, č soppresso; all'ultimo comma del medesimo
articolo sono soppresse, in fine, le parole: e l'incarico di
ispettrice disciplinare al grado decimo.
TITOLO IV
Norme comuni e finali
Art. 57. Personale incaricato per la prima volta nell'anno
scolastico 1980-1981. Ä Al personale docente e educativo, di cui
ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per
la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le
disposizioni previste nella presente legge per il personale
incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente
comma č disposta dopo che sia stata assegnata la sede al
personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
Il disposto del presente articolo si applica altresŤ agli
insegnanti di libere attivit complementari, agli insegnanti dei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli
insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di
scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli
insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo
39, nonch‚ agli esperti ed agli insegnanti sprovvisti di
abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli
insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di
cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano
anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio
nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo
articolo indicati (25) (26) (27) .
Art. 58. Norma comune sulle immissioni in ruolo. Ä Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29,
30, 33, con esclusione del primo comma, 34, 36, 37, 39, 41, 42,
45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonch‚ ai successivi articoli 69
e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei
requisiti prescritti dai predetti articoli, in servizio
nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con
decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge č svolto nell'anno scolastico successivo a
quello in corso alla predetta data.
Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono
disposte, nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico,
anche a prescindere dalla disponibilit nelle relative dotazioni
organiche, con esclusione per quelle per le quali sia
diversamente disposto dal medesimo titolo III.
Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono
essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal
decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del quart'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto
1978, n. 463 .
Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente
legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da
quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina,
purch‚ il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi
parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603
.
Art. 59. Modalit per l'assegnazione della sede e per
l'utilizzazione del personale immesso in ruolo. Ä Il Ministro
della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le
modalit per l'assegnazione della sede al personale immesso in
ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente
titolo III, nonch‚ per l'utilizzazione del personale che
risultasse eventualmente in soprannumero.
L'assegnazione della sede pu• essere disposta anche prima
delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente
legge, qualora venga a determinarsi disponibilit di posti dopo
aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la
precedenza.
Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non
siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi,
essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i
criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono
state formate le graduatorie medesime.
Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della
sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse
graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.
Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria,
dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione č
disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n.
463 .
Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei
conservatori di musica la utilizzazione č disposta anche in
cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli
insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e
dei corsi straordinari.
Art. 60. Competenze in materia di nomina. Ä I provvedimenti di
nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono
adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli
insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi
presupposti, sono definitivi.
Art. 61. Categorie speciali. Ä Gli insegnanti non vedenti che siano
immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di
concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno
la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962,
n. 601 , e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n.
946 , la presenza dell'assistente del docente non vedente č
facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a
concorso Ä e comunque non meno di due posti Ä č riservato ai
concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior
favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle
disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del
servizio nel periodo in essi indicato, č ridotto a 90 giorni,
anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle
condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946 .
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli
insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il
servizio di emodialisi e per i comuni viciniori nonch‚ egli
insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti
inferiori.
Art. 62. Modelli viventi. Ä Ai modelli viventi si applica, in
quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente
non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al
reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si
applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di
personale. In materia di assenza e congedi si applicano le
disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e
non alla retribuzione oraria di servizio.
L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi
avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti
conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria
della scuola. La retribuzione č corrisposta in tutti i mesi
dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale
non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di
ore settimanali conferite per incarico.
Art. 63. Norme per il personale assegnato a particolari compiti.
Ä Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente
comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo
79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 , presso le Regioni o altri enti locali, nonch‚ il
personale medesimo gi in servizio nei soppressi patronati
scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non
abbiano gi provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, pu•
ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale
territoriale o della Regione che lo richieda.
Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonch‚ le
province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro
attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a
disciplinare i passaggi di cui al comma precedente,
salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche gi
acquisite.
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente
comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare
servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con
eclusione delle universit, o collocato fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 113 stesso decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 , pu• ottenere, a domanda, il
passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta
servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello
retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche
gi acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono
collocati nella classe di stipendio che, anche mediante
l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro
un trattamento economico pari o immediatamente superiore a
quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei
ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui
agli ultimi tre commi del precedente articolo 51 (28) .
Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare,
assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad attivit parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria,
ad attivit di servizio sociale scolastico e ad attivit
connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del
Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , č mantenuto ad esaurimento
nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente
si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico,
direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo e terzo,
qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli
degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre
che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.
Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi
del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo
comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 , dopo aver effettuato nei
riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli
retributivi del personale della scuola ai sensi e con le
modalit previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2
giugno 1981, n. 271 . Rimangono comunque fermi i criteri di
equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11
luglio 1980, n. 312 .
Art. 64. Norme transitorie sui comandi per attivit di studio, per
il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi. Ä
Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno
scolastico 1981-1982, relativamente alle attivit di cui al
sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista
dal primo comma del precedente articolo 18 avr luogo soltanto
dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso
ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni
organiche aggiuntive.
La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente
articolo 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i
vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico
periferico.
Art. 65. Validit dei titoli di specializzazione conseguiti in base
a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 . Ä La
validit dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 , č estesa anche ai fini delle
immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463
, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente
legge.
Sono ritenuti validi altresŤ quali titoli di specializzazione
i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 , anche se il loro conseguimento abbia
avuto luogo dopo tale data, purch‚ a seguito di corsi indetti
prima della data medesima.
Art. 66. Norme particolari per i concorsi direttivi. Ä I candidati
degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per
il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la
prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la
documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione
entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura nei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione, possono
integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i
requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza
indicata nei predetti decreti di riapertura.
Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati,
di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928 , attualmente in
corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di
concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla
conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine
decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio
dell'anno scolastico 1982-1983.
Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti
direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei
licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928 , č
esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo
comma.
La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo
5 si applica anche ai componenti le commissioni e
sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di
concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico,
direttivo e docente, indetti dal 1ř giugno 1978.
Art. 67. Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali
del personale docente ed assistente degli istituti statali per
sordomuti e dell'istituto statale Augusto Romagnoli di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. Ä I
ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente
degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30
luglio 1973, n. 488 , sono trasformati in ruoli speciali
provinciali.
I ruoli nazionali del personale docente e del personale
assistente dell'istituto statale Augusto Romagnoli di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di
cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734 , sono trasformati
in ruoli speciali provinciali.
Art. 68. Norma transitoria per gli insegnanti di educazione
tecnica. Ä I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito
del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e
femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed
utilizzati, nell'anno scolastico 19811982, nella provincia di
residenza, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 281 , convertito con modificazioni nella
legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei
limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982,
dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di
attuale titolarit a quello della provincia di residenza.
I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al
primo comma per indisponibilit di posti, sono utilizzati
annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392 (29),
anche su posti funzionanti di fatto.
Art. 69. Norme particolari per il personale docente delle scuole
in lingua tedesca e delle localit ladine. Ä Ai docenti delle
scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e
delle localit ladine, in possesso del prescritto titolo di
studio, che nell'anno scolastico 19801981 siano stati incaricati
annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180
giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 35 e 36.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai
docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico
1980-81 in qualit di incaricati a tempo indeterminato ai sensi
della legge 9 agosto 1973, n. 524 , a prescindere dal
possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della
sede ai predetti docenti č disposta dopo che sia stata assegnata
la sede al personale di cui al precedente comma.
Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma
in possesso del diploma di maturit o di titolo conseguito
all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste
dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , che
abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche
non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle
norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le
disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di
insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella
scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e
XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano)
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo
di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini
dell'insegnamento.
Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della
provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge
relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da
quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
insegnamento.
Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di
cui al precedente comma non č richiesto il requisito, previsto
dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in
un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il
concorso.
Art. 70. Norme particolari per il personale docente delle scuole
con lingua di insegnamento slovena. Ä Per i componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua
di insegnamento slovena non č richiesto il requisito, previsto
dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in
un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il
concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al
precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano
servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovcna o che
abbiano conoscenza della lingua slovena.
Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in
possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato
equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini
dell'ammissione ai predetti concorsi.
Ai fini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , il Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, pu• dichiarare equipollenti titoli di
specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza
di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei
contenuti dei corsi stessi.
Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in
servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto
titolo di studio ma in possesso di diploma di maturit, che
abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche
non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni,
si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli
35 e 37.
Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di
insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si
svolgono in lingua slovena.
Art. 71. Norme particolari per il personale delle scuole della
Valle d'Aosta. Ä Ai concorsi a posti di insegnamento in lingua
francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche
coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il
disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il
requisito del servizio in una sede compresa in un ambito
territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art. 72. Norma interpretativa. Ä L'articolo 13, comma
tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463 , č da
intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi
contemplata č effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici
ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche
in soprannumero riassorbibile dopo lo esaurimento delle
graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sar
effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo
articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie cui
si riferisce la nomina.
Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della
legge 9 agosto 1978, n. 463 , sono disposti dai provveditori
agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono
definitivi.
Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978- 79 sulla base
delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma
dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , prima
della loro soppressione e trasformazione in graduaturie
provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal
settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da
disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
Art. 73. Organici del personale educativo. Ä .
Art. 74. Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge 11
luglio 1980, n. 312 . Ä Il termine previsto dall'articolo
70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e
prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 (30) .
Art. 75. Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica. Ä Nei
confronti del personale che ha prestato servizi, comunque
denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 283 , non ancora istituito al momento
dell'assunzione in servizio e in cui detto personale č stato
successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la
ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di
cui all'articolo 16 Ä commi terzo, quarto, quinto e settimo Ä
della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti
dopo la data di assunzione in servizio.
Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di
carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge (31).
Art. 76. Sessioni riservate di esami di abilitazione. Ä Ai soli
fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono
ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
da svolgere con le stesse modalit previste rispettivamente dai
precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della
prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici
1980-81 e 1981-82, in qualit di supplenti nelle scuole materne
statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria
statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le
rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi
comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente,
negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente
riconosciuti.
Per la validit del servizio negli anni scolastici indicati
nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli
articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della
presente legge.
Art. 77. Norma abrogativa. Ä Sono abrogati il decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 817 , l'articolo 5, secondo comma, della
legge 24 settembre 1971, n. 820 , ed ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
Art. 78. Disposizioni finanziarie. Ä All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 31.200
milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante
riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 22 maggio
1982, n. 139.