Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

- Calendario per l'anno 2002 -

(GU n. 273 del 23-11-2001)

- DECRETO 14 novembre 2001 -

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 
 
Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni (codice 
della strada);
 
Visto  l'art.  238  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
 
Visto   il  regolamento  recante  norme  sulla  revisione  generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 
novembre 1998;
 
Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28  febbraio  2000, con il quale 
il Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
 
Ritenuto  di  dover  allineare  la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato 
decreto legislativo n. 285 del 1992;
 
Considerato   che   per  il  suddetto  allineamento  e'  necessario programmare  un  piano di richiamo compatibile con l'operatività 
dei soggetti  preposti  alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un numero di operazioni tecniche tendenzialmente costante 
negli anni;
 
Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20  dicembre 2000, con il quale 
il Ministro  dei  trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
 
Tenuto  conto  del  parere circostanziato della Commissione europea relativo  alla  notifica  italiana  2001/227/I  del  22  maggio 
2001, riguardante  norme  sull'omologazione  delle  apparecchiature  per il controllo  delle  emissioni  inquinanti  nel  corso  di  
prove per la revisione  periodica  dei  veicoli  a  motore  a due o tre ruote e le procedure di prova dei gas di scarico;
 
Ritenuto,  sulla  base del predetto parere circostanziato, di dover differire  i  termini per gli accertamenti sulle emissioni inquinanti 
previsti  dall'art.  2,  comma  3,  del citato decreto ministeriale 7 dicembre 2000;
 
 
Decreta:
 
 
Art. 1
 
1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del citato  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e' disposta per 
     l'anno 2002  la  revisione  generale  delle  ulteriori seguenti categorie di veicoli:
 
a)   ciclomotori  di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n.  285  del  1992,  compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto 
     ministeriale  5  aprile  1994,  per  i  quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore entro il 31 
     dicembre 1993,  con  esclusione  di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000,  siano stati sottoposti a visita e prova 
     per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo decreto legislativo n. 
     285 del 1992;
 
b) motocicli,    motocarrozzette,   motoveicoli   per   trasporto promiscuo,   motocarri,   mototrattori,   motoveicoli  per  trasporti 
    specifici  e  motoveicoli  per  uso  speciale  di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al 
    servizio  da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato  decreto  legislativo  n.  285  del 1992, immatricolati 
    per la prima  volta entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente  al 31 dicembre 2000, siano stati 
    sottoposti a visita e   prova   per   l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneità  alla circolazione  ai  sensi  degli  articoli 75 o 80 
    del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.
 
 
 
Art. 2
 
1.  La  revisione  e'  diretta  ad  accertare la sussistenza, nelle categorie  dei  veicoli  indicati  all'art.  1,  delle  condizioni di 
     sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.
 
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo   tecnico  deve  essere  effettuato,  avuto  riguardo  alla 
    particolarità  dei  veicoli  di  cui  al  precedente  art.  1, sugli elementi  previsti  dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 
    del Consiglio dell'Unione europea.
 
3.  Gli  accertamenti  relativi  alle  emissioni inquinanti saranno effettuati  con  decorrenza  1  gennaio  2003, sulla base delle 
    norme contenute  nelle  direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo  le  direttive emanate, in mancanza di 
    norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
 
4.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, sarà anche effettuata la prova di velocità dei ciclomotori, con le modalità definite dal 
    Dipartimento dei trasporti terrestri.
 
Art. 3
 
1.  Le  operazioni  di  revisione  di cui all'art. 1, devono essere effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente 
     calendario:
 
a) entro  il  mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.  1,  per  i  quali  il certificato di idoneità tecnica per 
    ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per i  veicoli  di  cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per 
    la prima volta tra il 1 gennaio e il 31 marzo;
 
b) entro  il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.  1,  per  i  quali  il certificato di idoneità tecnica per 
    ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30 giugno e per i  veicoli  di  cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per 
    la prima volta tra il 1 aprile e il 30 giugno;
 
c)  entro  il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a)  dell'art.  1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per 
    ciclomotore  sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre e per  i  veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per 
    la prima volta tra il 1 luglio e il 30 settembre;
 
d) entro  il  mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a)  dell'art.  1, per i quali il certificato di idoneità tecnica per 
    ciclomotore  sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e per  i  veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per 
    la prima volta tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.