MODIFICHE CODICE DELLA STRADA

Per le violazioni commesse entro i primi 5 anni dal rilascio della patente di guida, i punti di decurtazione riportati nella seguente tabella, sono raddoppiate

 

Art.

modifica

sanzione €

punti patente

Sanz. access.

72

COMMA 2 BIS - MANCATO EQUIPAGGIAMENTO STRISCE POSTERIORI E LATERALI RETRORIFRANGENTI PER VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE, NONCHE’ PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, SUPERIORI A 3,5 t.

68.25

   

125

COMMA 3- CHIUNQUE MUNITO DI PATENTE DI CATEGORIA A, A LIMITATA (125 cc 11KW), B,C o D GUIDA UN VEICOLO PER LA QUALE E’ RICHIESTA UNA PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA. ( NON APPLICARE PIU’ ART.116 PER GUIDA DI MOTOCICLI CON PATENTE B,C,D) )

137.55

.

RITIRO PATENTE PER SOSP

126

COMMA 7 – GUIDA CON PATENTE SCADUTA DI VALIDITA’ NON E’ PIU’ PREVISTO IL FERMO DEL VEICOLO

137.55

 

RITIRO PATENTE

126-bis

PATENTE A PUNTI – L’INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’INFRAZIONE DEVE RISULTARE SUL V.D.C.

     

141

COMMA 8 – NON REGOLARE LA VELOCITA’ NEI TRATTI DI STRADA A VISIBILITA’ LIMITATA, NELLE CURVE E ECC.

68.25

2

 

141

COMMA 9 – 1° PERIODO- GAREGGIARE IN VELOCITA’ CON VEICOLI NON A MOTORE

137.55

4

 

141

COMMA 9 – 3° PERIODO – GAREGGIARE IN VELOCITA’ CON VEICOLI A MOTORE

NOTIZIA DI REATO

SEQ. VEIC. Art. 321 c.p.p

10

RITIRO PATENTE PER SOSP

142

COMMA 8 – SUPERARE IL LIMITE DI VELOCITA DI OLTRE 10 km/h E NON OLTRE I 40 km/h

137.55

2

 

142

COMMA 9 – SUPERARE DI OLTRE 40 km/h IL LIMITE DI VELOCITA’

343.35

10

RITIRO PATENTE PER SOSP

143

COMMA 11 - CIRCOLARE CONTROMANO

137.55

4

 

143

COMMA 12 – CIRCOLARE CONTROMANO IN CORRISPONDENZA: CURVE, RACCORDI CONVESSI, STRADE DIVISE IN PIU’ CARREGGIATE SEPARATE

270.90

10

RITIRO PATENTE PER SOSP

143

COMMA 13 CON RIF. COMMA 15 – NON PERCORRERE LA CORSIA PIU’ LIBERA A DESTRA IN CARREGGIATA A 2 O PIU’ CORSIE PER SENSO DI MARCIA

33.60

4

 

145

VIOLAZIONI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PRECEDENZA

137.55

5

 

146

COMMA 2 – NON OSSERVARE I COMPORTAMENTO IMPOSTI DELLA SEGNALETICA STRADALE OVVERO DAGLI AGENTI DEL TRAFFICO

33.60

2

 

146

COMMA 3 – PROSEGUIRE LA MARCIA NONOSTANTE LE SEGNALAZIONI DEL SEMAFORO O DELL’AGENTE VIETINO LA MARCIA STESSA

137.55

5

 

 

 

147

VIOLAZIONI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI INERENTI IL COPORTAMENTO AI PASSAGGI A LIVELLO

68.25

5

 

148

COMMA 15 CON RIFERIMENTO AI COMMI 2 e 8 – SORPASSO A DESTRA QUANDO VIETATO O SENZA OSSERVARE I COMMI 2, 8

68.25

2

 

148

COMMA 15 CON RIFERIMENTO AL COMMA 3 -

68.25

5

 

148

COMMA 16 3° PERIODO – INOSSERVANZA DIVIETO DI SORPASSO PREVISTO DAI COMMI 9,10,11,12 e 13

137.55

10

RITIRO PATENTE PER SOSP

148

COMMA 16 – INOSSERVANZA DI DIVIETO DI SORPASSO DI CUI AL COMMA 14 (VEICOLI SUPERIORI A 3,5 t )

270.90

10

RITIRO PATENTE PER SOSP

149

COMMA 4 – VIOLAZIONI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTANZA DI SICUREZZA

33.60

3

 

149

COMMA 5 – COLLISIONE CON GRAVE DANNO AI VEICOLI

68.25

5

 

149

COMMA 6 – COLLISIONE CON LESIONI GRAVI ALLE PERSONE

-

343.35

4

 

150

COMMA 5 – CON RIFERIMENTO ALL’ART.149 COMMA 5,

INCROCIO NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA

68.25

5

 

150

COMMA 5 CON RIFERIMENTO ALL’ART.149 COMMA 6 -

343.35

4

 

152

COMMA 1 OBBLIGO FUORI DAI CENTRI ABITATI DELL’USO DELLE LUCI DI POSIZIONE E PROIETTORI ANABBAGLIANTI PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE.

COMMA 3 VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART.152

 

 

33.60

 

 

2

 

153

COMMA 10 – USO IMPROPRIO DEI PROIETTORI DI PROFONDITA’

68.25

3

 

153

COMMA 11- INOSSERVANZA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

33.60

1

 

154

COMMA 7 – INOSSERVANZA DIVIETO D’INVERSIONE

68.25

4

 

154

COMMA 8 – VIOLAZIONI ALLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

33.60

2

 

157

COMMA 2 – DURANTE LA SOSTA IL VEICOLO DEVE AVERE IL MOTORE SPENTO

33.60

   

161

COMMA 2 – DISPERSIONE MATERIE VISCIDE E INFIAMMABILI

33.60

4

 

161

COMMA 4 – INGOMBRO DELLA CARREGGIATA PER AVARIA DEL VEICOLO O PER CADUTA CARICO

33.60

2

 

162

COMMA 4 BIS – OBBLIGO DURANTE LE PRESEGNALAZIONI DI VEICOLO FERMO CON SEGNALE MOBILE DI PERICOLO DELL’USO DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI O LUMINOSI - COMMA 5 VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

 

 

33.60

 

 

2

 

164

COMMA 8 – SISTEMAZIONE CARICO SUL VEICOLO - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

68.25

3

 

165

COMMA 3 – VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL TRAINO VEICOLI

68.25

2

 

167

TRASPORTO DI COSE SUI VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

COMMI 2,5 e 6 (CON MASSA SUP. A 10t)CON RIFERIMENTO A:

  1. ECCEDENZA NON SUP. A 1 t.
  2. ECCEDENZA NON SUPERIORE A 2t.
  3. ECCEDENZA NON SUPERIORE A 3t.
  4. ECCEDENZA SUPERIORE A 3t.

 

 

33.60

68.25

137.55

343.35

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

167

TRASPORTO DI COSE SUI VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

COMMI 3, 5 e 6 (CON MASSA NON SUP.A 10 t.)CON RIFERIMENTO A:

  1. ECCEDENZA NON SUPERIORE AL 10%
  2. ECCEDENZA NON SUPERIORE AL 20%
  3. ECCEDENZA NON SUPERIORE AL 30 %
  4. ECCEDENZA SUPERIORE AL 30 %

 

 

 

33.60

68.25

137.55

343.35

 

 

 

1

2

3

4

 

167

COMMA 7 – INOSSERVANZA AI PERCORSI STABILITI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI

137.55

3

 

168

TRASPORTO DEI MATERIALI PERICOLOSI

  • COMMA 7 - CON MASSA SUP. A QUELLA INDICATA SU CDC IL DOPPIO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART.167 COMMA 2
  • COMMA 8 - SENZA AUTORIZ. O NON RISPET. LE CONDIZIONI
  • COMMA 9 - TRASP. IN VIOLAZIONE DELLE PRESC. CONTENUTE NEI DECRETI

 

 

 

1626.45

343.35

 

4

10

10

 

 

 

SP. CDC e PAT

169

TRASPORTO DI PERSONE , ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE

  • COMMA 7 VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, ESCL. LE AUTOV., IN NUMERO SUP. A QUELLO INDICATO SULLA CDC
  • COMMA 8 -VIOLAZIONE AL COMMA 7 ADIBENDO ABUSIVAMENTE IL VEICOLO AD USO DI TERZI
  • COMMA 9 VIOLAZIONE AL COMMA 7 COMMESSA CON AUTOVET.
  • COMMA 10 VIOLAZIONI DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

137.55

 

343.35

33.60

68.25

3

 

4

2

1

 

170

COMMA 6 TRASPORTO DI COSE E PERSONE SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE

68.25

1

 

171

USO DEL CASCO

COMMA 1° BIS SONO ESENTATI DELL’USO DEL CASCO I CONDUCENTI E PASSEGGERI :

  1. DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI A 3 O 4 RUOTE DOTATI DI CARROZZERIA CHIUSA
  2. DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI A 2 O A 3 RUOTE DOTATI DI CELLULA DI SICUREZZA NONCHE’ DI SISTEMI DI RITENUTA

COMMA 2 VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART.

-COMMA 3 ALLA SANZIONE PECUN. CONSEGUE IL FERMO AMM. PER 30 GG (ANCHE PER MAGGIORENNI)

 

 

 

 

 

68.25

 

 

 

 

 

3

FERMO

172

COMMA 8 -NON FAR USO DELLE CINTURE DI SICUREZ.

68.25

5

 

172

COMMA 9 – ALTERARE O OSTACOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLA CINTURA DI SICUREZ.

33.60

3

 

173

COMMA 3 – USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO

68.25

4

 

174

COMMA 4 – SUPERARE I PERIODI DI GUIDA O NON OSS. I PERIODI DI PAUSA

137.55

2

 

174

COMMA 5 – INOSSERVANZA DEI PERIODI DI RIPOSO

137.55

2

 

174

COMMA 7- NON AVERE O TENERE IN MODO INCOMPLETO L’ESTRATTO DEL REGISTRO O COPIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO

19.95

1

 

 

 

175

COMMA 13 – CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA DI MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI E VEICOLI A TENUTA NON STAGNA, CON MATERIALE SUSCETTIBILE A DISPERSIONE

343.35

4

 

175

COMMA 14 – TRAINARE IN AUTOSTRADA VEICOLI CHE NON SIANO RIMORCHI

33.60

2

 

175

COMMA 16 – VIOLAZIONI ALLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO

33.60

2

 

176

 

COMMA 19 INVERSIONE DI MARCIA IN AUTOSTRADA

 

 

1626.45

10

SOSP. PAT. FER. AMM 90 GG

176

COMMA 20 – EFFETTUARE LA RETROMARCIA IN AUTOSTRADA

343.35

4

 

176

COMMA 20 CON RIF. ALLE LETTERE C e D - CIRCOLAZIONE ABUSIVA SULLE CORSIE DI EMERGENZA E DI VARIAZIONE DI VELOCITA’

343.45

10

SOSP. PAT.

176

COMMA 21 – INOSSERVANZA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ART.

68.25

2

 

177

COMMA 5 – NON DARE PRECEDENZA, SEGUIRE O OSTACOLARE VEICOLI IN EMERGENZA

33.60

2

 

 

 

178

DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI DI VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

-COMMA 3 - CONDUCENTE CHE NON RISPETTA I PERIODI DI GUIDA E DI PAUSA

- COMMA 4 - MANCANZA O ALTERAZIONE LIBRETTO INDIVIDUALE O ESTRATTO DEL REGISTRO O COPIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO

 

 

137,55

137,55

 

 

2

1

 

179

COMMA 2 –CONDUCENTE CHE CIRCOLA CON VEICOLO SPROVVISTO DI CRONOTACHIGRAFO O CON FOGLIO DI REG. NON INSERITO

687.75

10

 

179

COMMA 2 BIS – CONDUCENTE CHE CIRCOLA CON VEICOLO SPROVVISTO DI LIMITATORE DI VELOCITA’

800.00

10

SOSP. PAT

179

COMMA 3 – TITOLARE DELLA LICENZA TRASPORTO COSE O PERSONE CHE METTE IN CIRCOLAZIONE VEICOLO SPROVVISTO DI DI LIMITATORE DI VELOCITA’ O DI CRONOTACHIGRAFO E DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE ..

687,75

 

SOSP. PAT

186

COMMI 2 e 7 -GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O RIFIUTO TEST

DENUCIA A.G.

10

SOSP. PAT

187

COMMI 7 e 8 - GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O RIFIUTO TEST.

DENUCIA A.G.

10

SOSP. PAT

189

COMMA 5 SE NON RICORRONO LE CONDIZIONI DEL 2° PERIODO – INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI FERMARSI CON DANNO ALLE SOLE COSE

250.00

4

 

189

COMMA 5 – SE RICORRONO LE CONDIZIONI DEL 2° PERIODO – INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI FERMARSI IN CASO D’INCIDENTE CON GRAVE DANNO AI VEICOLI COINVOLTI (ART.80)

250.00

10

 

189

COMMA 6 – INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI FERMARSI IN CASO D’ INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE

DENUNCIA

A.G.

10

SOSP. PAT

189

COMMA 9 – NON OTTEMPERARE ALLE ALTRE DISP. DELL’ARTICOLO

68.25

2

 

191

COMMA 4 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

137.55

3

 

192

COMMA 6 – INOSSERVANZA VERSO UFFICIALI FUNZIONARI E AGENTI

68.25

3

 

 

 

192

COMMA 6 – INOSSERVANZA VERSO UFFICIALI FUNZIONARI E AGENTI

68.25

3

 

192

COMMA 7- POSTI DI BLOCCO

1083.60

4

 
         

 

 

 

Art. 193 . La sanzione amministrativa di cui al comma 2 (€ 687.75) è altresì ridotta ad un quarto (€ 171.93) e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del1’articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sìa avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

 

 

 

 

 

 

Art. 201 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la deterrinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2002, n.168, come modificato dall’articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f), e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate

 

Art. 207 Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. [In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute SOPPRESSO]. Del

versamento della cauzione [o del rilascio del documento fideiussorio Soppresso] è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.