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E' POSSIBILE VENDERE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTO CON UN IMPIANTO EOLICO ?
 
Stiamo parlando dell'energia elettrica prodotta da piccoli impianti eolici di potenza elettrica inferiore a 20 kW. Un impianto con una tale potenza, a pieno regime, riuscirebbe a soddisfare il fabbisogno energetico di un condominio di 15 famiglie.
Per una casa unifamiliare di dimensione media è sufficiente un impianto di 1,5 - 2,00 kW .

Vediamo un po' cosa dice la normativa vigente:

il D. Lgs. 79/99 (Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica) all'art. 3 prevede che sia l'Autorità per l'Energia e il gas a fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete elettrica nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni;


la legge 14 novembre 1995, n. 481 incarica la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;


l'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che sia ancora l'Autorità a stabilire le condizioni per lo scambio (vendere-comprare) dell'energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;


Lo stesso articolo prevede poi che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;


L'art. 53 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 cita "1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale"
;

Cosa ne viene fuori ?
In generale viene riconosciuto, a tutti i soggetti, il diritto di allacciarsi alla rete elettrica nazionale per vendere energia elettrica prodotta in proprio con impianti da fonti rinnovabili, di potenza elettrica non superiore a 20 kW compresa L'energia eolica .

Però le modalità di accesso e interconnessione devono essere definite, a priori, dalla l'Autorità per l'Energia e il gas .

Ma allora posso allacciare alla rete il mio piccolo impianto eolico e vendere l'energia che produce?

In teoria SI ma in pratica No - Perchè?

Perché l'Autorità per l'Energia e il gas ha definito le Le modalità di accesso e interconnessione solo per impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kW (Delibera n.224/2000 dell'Autorità per l'Energia e il gas - riporta anche il modello di contratto per la fornitura e la vendita di energia elettrica)

Dobbiamo aspettare che vengano definite anche per gli impianti eolici di potenza elettrica non superiore a 20 kW .

L'Enel e le società elettriche potrebbero rifiutarsi di collegare l'impianto a causa di questo vuoto normativo.

Comunque gli operatori del settore confidano che nei prossimi mesi avremo finalmente questa delibera, anche perché le modalità di accesso e interconnessione dovrebbero essere praticamente uguali a quelle previste per gli impianti fotovoltaici.

Pazientate ancora un pò !
LEGGE 13 maggio 1999, n.133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
Delibera n. 224/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
18 Settembre 2002