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LO STATUTO |
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Art. 1) Il Comitato non persegue fini politici. E' ammesso al Comitato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, chiunque ne faccia esplicita richiesta senza distinzioni per razza, religione, sesso e credo politico.
Art. 2) Il Comitato si prefigge lo scopo, sensibilizzando le autorità competenti - siano esse comunali, provinciali, regionali o statali - di contribuire alla salvaguardia del territorio della Regione Piemonte, nonché di attivarsi affinché non sia messa in pericolo la vivibilità e la salubrità di tale zona. Art. 3) Organi del Comitato: - Presidente - due Vicepresidenti - Segretario - Tesoriere - Relatore responsabile delle relazioni pubbliche - Assemblea degli aderenti - Consiglio Direttivo - Responsabili di zona. Art. 4) Assemblea. L'Assemblea si riunisce dietro convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Essa nomina con votazione a maggioranza relativa gli organi rappresentativi del Comitato di cui al precedente articolo 3, con esclusione del Consiglio Direttivo e dei Vicepresidenti. L'Assemblea approva lo Statuto nella prima riunione, a maggioranza assoluta. L'Assemblea deve essere necessariamente convocata per le votazioni che comportano decisioni che incidono sulla forma, sulla esistenza e sulla cessazione del Comitato. Art. 5) Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede l'Assemblea degli aderenti, nonché il Consiglio Direttivo. In caso di votazione con parità di voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente. Il Presidente nomina i due Vicepresidenti nonché i membri del Consiglio Direttivo. Art. 6) Vicepresidenti. I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'attività di gestione del Comitato e, ove occorra, lo sostituiscono. Art. 7) Consiglio Direttivo. E' composto da nove membri nominati dall'Assemblea. Fanno necessariamente parte del Consiglio Direttivo il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere nonché il Relatore. Delibera a maggioranza relativa in merito alle scelte operative del Comitato. Delibera l'ammissione di nuovi soci. Si riunisce in seguito a convocazione richiesta dal Presidente o dai due Vicepresidenti congiuntamente o disgiuntamente. Art. 8) Segretario. Coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Viene eletto a maggioranza dall'Assemblea. Art. 9) Tesoriere. Tiene la Cassa, riscuote le quote di adesione, provvede ai pagamenti. Viene eletto a maggioranza dall'Assemblea. Art. 10) Relatore. Svolge funzioni di moderatore in sede di Assemblea e di Consiglio Direttivo, relaziona gli aderenti delle attività svolte dal Comitato, tiene i rapporti con la stampa e l'informazione. Viene eletto a maggioranza dall'Assemblea. Art. 11) Responsabili di Zona. I Responsabili di Zona si organizzano come enti autonomi nella gestione ed organizzazione della loro Zona ricevendo dal Comitato Direttivo Regionale indirizzi generali per la salvaguardia del territorio. Partecipano a manifestazioni organizzate a livello provinciale e regionale aderendovi con propri mezzi finanziari e non. Delegano due rappresentanti presso il Consiglio Direttivo Regionale. Art. 11 Bis) Alle organizzazione di Zona non competono Commissioni scientifiche, le quali saranno proposte in Consiglio Direttivo Regionale.I Responsabili di Zona potranno richiedere interventi tecnici/scientifici al Consiglio Direttivo; nel caso in cui il Comitato non disponga delle figure tecniche competenti nelle materie oggetto delle richieste dei Responsabili di Zona, gli stessi potranno accedere a fonti scientifiche e/o legali alternative. Art. 11 Ter) I fondi raccolti dagli aderenti nonché dalle libere contribuzioni di terzi simpatizzanti debbono rimanere presso i Responsabili di Zona, eccetto che per la quota di associazione dovuta dai Soci Fondatori al Consiglio Direttivo Regionale. Art. 12) I fondi necessari per il raggiungimento dei propri scopi verranno ottenuti dal Comitato a mezzo di autotassazione volontaria degli aderenti allo stesso, nonché dalle libere contribuzioni dei terzi simpatizzanti. Art. 13) Il Comitato avrà durata fino al 31/12/2011 e potrà essere tacitamente prorogato nel caso non intervenga - almeno tre mesi prima di tale scadenza - istanza di scioglimento presentata da almeno i due terzi degli aderenti allo stesso. |
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