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Geom. Alberto Baccarini
Via Corsica 14/f - 25125 Brescia
Studio Tecnico Topografico
Tel. e Fax. 030 2422038

CERTificazione ENergetica degli EDifici
( in Lombardia )

Data ultimo aggiornamento
10/01/2010
CERTENED

CERTENED - il portale per la certificazione energetica degli edifici in Lombardia:
normativa di riferimento (regionale, nazionale, comunitaria), la procedura di calcolo del CENED, le date e le scadenze di Legge, come diventare Certificatore ............ questo e tanto altro .

La Regione Lombardia ha emanato alcune disposizioni al fine di regolamentare l'efficienza energetica degli edifici e la relativa certificazione; tali disposizioni valgono per tutti gli immobili ricadenti nel territorio della regione e sostituiscono le disposizione di carattere nazionale.

La Certificazione avviene tramite il software gratuito CENED.

Le News.





11/01/2010 - Certificazione Energetica degli Edifici.
Oggi, lunedì 11 gennaio, verrà rilasciata la versione 1.0.4 del software CENED+ aggiornata secondo le specifiche contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009.
Per maggiori informazioni consultate www.CENED.it.
20/12/2009 - Certificazione Energetica degli Edifici.
La Regione Lombardia ha emanato il Decreto n. 14006 del 15 dicemre 2009 con ogetto :
"Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 dell'11.06.2009"

La Regione Lombardia ha emanato il Decreto n. 14009 del 15 dicemre 2009 con ogetto :
"Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della DGR 5018/2007 e successive modifiche."

Per maggiori informazioni consultate www.CENED.it.
12/08/2009 - Decreto n. 8420 del 12 Agosto 2009
La Regione Lombardia ha emanato il Decreto n. 8420 del 12 agosto 2009 con il quale differisce al 26 ottobre 2009 il termine per l’entrata in vigore della procedura di calcolo di cui alla DGR n.5796 dell’11 giugno 2009 e del software Cened+.
04/08/2009 - Decreto n. 7148 del 13 Luglio 2009
Decreto n. 7538 del 22 Luglio 2009
Rettifica delle precisazioni approvate con Decreto 7148 del 13.07.2009, relative all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla DGR 8745 del 22.12.2008.
16/07/2009 - Decreto n. 7148 del 13 Luglio 2009
Con Decreto n. 7148 del 13 Luglio 2009 la Regione Lombardia fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia.
11/07/2009 - Legge Regionale n. 10 del 29 Giugno 2009
Con la Legge Regionale n. 10 del 29 Giugno 2009 la Regione Lombardia impartisce nuove disposizioni in materia di prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente'e in materia di certificazione energetica.
14/01/2009 - DGR VIII 8745 del 22 dicembre 2008
Con la DGR VIII 8745 del 22 dicembre 2009 la Regione Lombardia riscrive la normativa in materia di efficienza energetia in edilizia e certificazione energetica degli edifici.
24/05/2008 - Detrazioni Fiscali.
Con la Risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d’imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico."
24/05/2008 - La certificazione energetica degli edifici.
E' disponibile la nuova versione del software CENED (ver. 1.08.05.15) per la certificazione energetica degli edifici.

La certificazione energetica degli edifici.


Dalla Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009

17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.

17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.

17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.

17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

17 nonies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono all'ente locale di cui al comma 1 bis. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec s.p.a., in conformità all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.

17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.



Dalla Deliberazione della Giunta Regionale 31 otobre 2007 - n. 8/5773

6.1 - Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti termici ad essa dedicati;
b) all’edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.

6.2 - Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la vendita di tutte le unità immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Qualora l’edificio oggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’edificio o della singola unità immobiliare.

6.3 - Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso nei casi per i quali è posto l’obbligo di dotazione a partire dalle date di cui ai precedenti commi. L’obbligo di cui al presente comma si applica anche nel caso di vendite giudiziali conseguenti a procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008.

6.4 - Nel caso di locazione di edifici o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.

6.5 - Ai fini dell’applicazione del presente punto 6, anche in deroga alla definizione di cui al precedente articolo 2, lettera i), non si considera, in ogni caso, “intero edificio” l’ente edilizio a qualsiasi uso destinato, quando esso faccia parte di un più ampio organismo edilizio contraddistinto dalla condivisione di strutture edilizie portanti e portate (a tal fine essendo del tutto irrilevanti eventuali elementi decorativi) edificato sulla base di uno o più provvedimenti edilizi abilitativi che lo riguardino esclusivamente.

6.6 L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 6, è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione degli ambienti interni dell’edificio.

6.7 Nel caso in cui alcuni o tutti i dati, riferiti ai diversi sottosistemi dell’impianto termico non fossero più disponibili, l’attestato di certificazione dell’edificio è comunque richiesto. In tal caso il Soggetto certificatore nell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio dovrà attenersi a quanto indicato all’Allegato E della Deliberazione della Giunta regionale, del 26 giugno 2007, n. 8/5018 e successive modifiche ed integrazioni.

6.8 L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 6, è altresì esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali.

Attestato di certificazione energetica.


Dalla Deliberazione della Giunta Regionale 31 otobre 2007 - n. 8/5773

L’attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal Soggetto Certificatore.
L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di dotazione o allegazione dell’attestato di certificazione energetica questo sostituisce l’attestato di qualificazione energetica di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
L’attestato di certificazione energetica ha validità se compilato e asseverato da un Soggetto certificatore iscritto nell’apposito elenco regionale e timbrato per accettazione dal Comune.

Soggetto certificatore.


Dalla Deliberazione della Giunta Regionale 31 otobre 2007 - n. 8/5773

Presso l'organismo regionale di accreditamento è istituito l'elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale;
- diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
- diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata da:
- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul B.u.r.l. della Deliberazione della Giunta regionale, del 26 giugno 2007, n. VIII/5018 ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:
- progettazione dell'isolarnento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazioni e diagnosi energetiche;

Per i dipendenti di enti di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da organismi di accreditamento che hanno sottoscritto accordi multilaterali in ambito europeo, l'esperienza triennale potrà riguardare solo le certificazioni e le diagnosi energetiche, in quanto le altre attività sopra indicate sono loro precluse in virtù dell'incompatibilità dello svolgimento dell'attività di certificazione, secondo quanto previsto dagli enti di certificazione da cui dipendono.

oppure frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i., con superamento di un esame finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenuti all'accreditamento secondo quanto sancito dalla Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovrà essere composta anche da un docente universitario esperto in materia, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o Province Autonome, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento.

Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti alla Unione europea, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento.

I1 Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell'edificio;
d) fornitura di energia per l'edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
f ) connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

Attraverso l'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 44512000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Fino al 1° luglio 2010, possono essere accreditati e svolgere l'attività di certificazione energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuto e che abbiano frequentato con profitto uno dei corsi di formazione per certificatori energetici . Nel caso in cui un ente o società pubblica non abbia nel proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un Certificatore dipendente da un altro ente o società pubblica.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i Soggetti certificatori che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all'elenco regionale dei Soggetti certificatori sono tenuti a versare un contributo annuo all'Organismo di accreditamento pari a € 120, quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici.
Qualora l'iscrizione avvenga nel secondo semestre dell'anno solare, il contributo è ridotto della metà.
Tale contributo deve essere pagato all'Organismo di accreditamento secondo le disposizioni emanate dallo stesso.

Glossario e terminologia


Dalla Deliberazione della Giunta Regionale 31 otobre 2007 - n. 8/5773

a) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico volte ad accertare che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
b) ambienti a temperatura controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico;
c) attestato di certificazione energetica: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente dispositivo, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’attestato vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio;
d) certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
e) climatizzazione invernale o estiva: è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) contratto servizio energia: è l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
g) edificio adibito ad uso pubblico: è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
h) edificio di proprietà pubblica: è un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività od usi, compreso quello di abitazione privata;
i) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e dall’impianto termico e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
j) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
k) fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
l) fonti energetiche rinnovabili: sono quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
m) generatore di calore: è il complesso bruciatore-caldaia, che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
n) gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di una località, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
o) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW;
p) impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente sprovvisto di impianto termico;
q) indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale, EPH, alla climatizzazione estiva, EPC, alla produzione di acqua calda sanitaria, EPW), riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno;
r) interventi di manutenzione ordinaria: sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a solo titolo d’esempio, si cita il rifacimento dell’intonaco) e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
s) interventi di manutenzione straordinaria: sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono così considerati anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
t) interventi di ristrutturazione edilizia: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricomprese anche la demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
u) involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
v) ispezioni su edifici ed impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti sia dal professionista incaricato di redigere la certificazione energetica dell’edificio, sia da esperti qualificati incaricati dagli Enti predisposti al controllo, o da organismi da essi deputati, così da verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
w) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: nella definizione sono comprese le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
x) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono così definiti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
y) massa superficiale: è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti; l’unità di misura utilizzata è il kg/m2;
z) parete fittizia: è la parete schematizzata in figura;
aa) pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
bb) ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
cc) ponte termico corretto: si ha quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
dd) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
ee) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
ff) potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
gg) prestazione energetica di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degliimpianti, della progettazione e della posizione dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
hh) rendimento di combustione di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
ii) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1kWhe;
jj) rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1 kWhe;
kk) rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
ll) ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
mm) schermature solari esterne: sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
nn) soggetto certificatore: è il soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
oo) sostituzione di un generatore di calore: consiste nella rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un generatore nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
pp) superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio;
qq) targa energetica: è il documento, rilasciato dal Comune di competenza, in cui viene riportato il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, nonché la sua classificazione in riferimento alle classi di consumo;
rr) trasmittanza termica: è il flusso di calore che passa attraverso una parete per singolo m2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
ss) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Dal Decreto 13 dicembre 2007 - n. 15833

- Ambiente circostante: è qualsiasi ambiente contiguo a quello riscaldato oggetto di certificazione energetica, compreso l’ambiente esterno.
- Ambiente non riscaldato: è qualsiasi ambiente contiguo a quello riscaldato oggetto di certificazione energetica.
- Climatizzazione invernale o estiva: è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e della portata di rinnovo dell'aria.
- Spazi soleggiati: sono ambienti non riscaldati prossimi ad ambienti riscaldati, quali serre e verande, in cui esiste una parete divisoria tra il volume riscaldato e lo spazio soleggiato.
- Volume utile: è il volume netto riscaldato dell’ambiente oggetto di certificazione energetica.
- Stagione di riscaldamento: è il periodo di funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, così come definito dall’art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.
- Stagione di raffrescamento: è il periodo di funzionamento dell’impianto per la climatizzazione estiva, i cui limiti sono definiti dal valore positivo del fabbisogno energetico dell’involucro per la climatizzazione estiva, QNC.

Incentivi ed Agevolazioni fiscali


Dalla Decreto del 27 dicembre 2007 - n. 16381

Poiché l’art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che l’attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e solo in mancanza di quest’ultime sia sostituito dall’attestato di qualificazione, ne deriva che le domande di detrazione relative ad immobili situati in Lombardia devono essere corredate da certificazione energetica, in quanto qui vige una procedura e una metodologia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici.


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