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LEGGE REGIONALE 18/08/1986, N.
035
Disciplina delle attività estrattive.
da Art. 1 ad Art. 25
***
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
da Art. 1 ad Art.
2
TITOLO II
PIANO REGIONALE DELLE
ATTIVITà ESTRATTIVE
E PROGRAMMI
REGIONALI DI SETTORE
da Art. 3 ad Art.
10
TITOLO III
PROCESSO AUTORIZZATIVO PER l'APERTURA, l'AMPLIAMENTO E l'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DEI
MATERIALI DI CAVA
da Art. 11 ad Art.
18 bis
TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO
da Art. 19 ad Art.
23
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
da Art. 24 ad Art.
25
Note:
1. Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 13/1991
2. Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L.R.
25/1992
3. Articolo 12 ter aggiunto da art. 7,
comma 1, L.R. 10/1994
4. Articolo 18 bis aggiunto
da art. 10, comma 1, L.R. 10/1994
5. Integrata
la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 21/1997
6.
Articolo 20 bis aggiunto da art. 18, comma 16, L.R. 13/2002
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina l'esercizio
dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze
minerarie previste dall'articolo 2, categoria seconda, del RD
29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi comprese le cave cosiddette "di prestito".
Art. 2
Processo autorizzativo
l'apertura, l'ampliamento
di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione
delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati
ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria, previa
acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento
estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal
Sindaco.
TITOLO
II
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
E PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE
Art. 3
Piano regionale delle attività
estrattive - PRAE
1. Coerentemente con il Piano urbanistico regionale
generale (PURG) e con le linee della programmazione economica
nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale
delle attività estrattive (PRAE), il quale:
a)
individua i bacini estrattivi, nei quali sviluppare l'attività
estrattiva dei materiali di cava, compresa l'attività
estrattiva delle pietre ornamentali, nonché le aree, nelle
quali sviluppare la ricerca di queste ultime, in maniera da consentire
la copertura dei fabbisogni prevedibili in coerenza con l'ordinato
assetto del territorio e con la tutela dell'ambiente, tenuto
conto delle esigenze della produzione agricola, zootecnica e
forestale;
b) stabilisce le prescrizioni e le
direttive per assicurare la piu' razionale coltivazione dei materiali
di cava con riguardo sia ai risultati economico - produttivi
che alle esigenze di tutela ecologica ed ambientale.
Note:
1. Articolo
sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 25/1992
Art. 4
Elementi del PRAE
Il PRAE è costituito
dai seguenti elaborati:
1) una carta delle risorse potenziali;
2) una
carta dei vincoli presenti;
3) una carta dell'uso
del suolo;
4) una carta di classificazione delle
aree agricole redatta tenendo conto della pedologia dell'uso
del suolo e della infrastrutturazione agricola;
5)
una tabella dei fabbisogni prevedibili nell'arco di 10 anni per
ogni tipo di materiale;
6) una carta di individuazione
dei bacini estrattivi su cui sviluppare l'attività estrattiva
dei materiali di cava;
7) norme e valutazione
dell'impatto ambientale per la razionale coltivazione delle cave
e per la risistemazione ambientale dei terreni;
8)
una relazione illustrativa della metodologia e dei relativi risultati,
nonchè delle proposte conseguenti;
9) una
relazione indicativa delle possibilità di uso di materiali
diversi da quelli provenienti da cava.
Le rappresentazioni
grafiche di cui al comma precedente vengono redatte in scala
non inferiore a 1: 50.000.
Art. 5
Procedure di approvazione
Il progetto del PRAE
è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente,
d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale,
sentite le Direzioni regionali interessate.
Il
progetto è adottato con deliberazione della Giunta regionale
sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
Nei 30 giorni successivi la deliberazione di adozione
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e
copia del progetto viene inviata, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 9 aprile
1968, n. 23, come modificata ed integrata dalla legge regionale
17 luglio 1972, n. 30, al Ministero dei lavori pubblici, nonchè
alle Province ed ai Comuni interessati al progetto.
I
Comuni nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR, formulano
con deliberazione consiliare un proprio parere sul progetto e
lo trasmettono alla Provincia di appartenenza. Nello stesso termine
chiunque può far pervenire alle Province osservazioni
in merito al progetto del PRAE.
Le Province, sulla
base dei pareri e delle osservazioni così acquisite, nei
60 giorni successivi, formulano, con deliberazione consiliare,
un proprio motivato parere di sintesi e lo trasmettono alla Direzione
regionale della pianificazione territoriale.
Il
progetto definitivo del PRAE, eventualmente rielaborato sulla
base delle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici e dei
pareri delle Province, ed acquisito quindi ulteriore parere del
Comitato tecnico regionale a sezioni riunite, è approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione
della Giunta medesima.
Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul
BUR ed il PRAE si considera vigente dalla data di tale pubblicazione.
Il PRAE, una volta approvato e pubblicato sul BUR,
costituisce parte integrante del Piano urbanistico regionale
ed, altresì, variante dello stesso.
Note:
1. Sostituito
il primo comma da art. 7, comma 1, L.R. 25/1992
Art. 6
Vigenza e modifiche del PRAE
Il Piano ha vigore a
tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo
quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità
o la convenienza di integrarlo o di migliorarlo. Il Piano viene
sottoposto a verifica entro la scadenza del periodo di riferimento
dei fabbisogni ai quali il Piano è dimensionato.
La
procedura di modifica del PRAE è quella prevista per l'approvazione
del Piano stesso, limitando l'intervento procedurale degli Enti
locali a quelli direttamente interessati delle modifiche.
l'apertura di nuove cave al di fuori dei bacini estrattivi
previsti dal PRAE vigente, nel corso della procedura di modifica
del PRAE stesso, potrà essere autorizzata previa deliberazione
della Giunta regionale, a seguito di parere favorevole dei Comuni
interessati alla procedura di modifica del PRAE medesimo.
Art. 6 bis
Sezioni del PRAE
1. Con i contenuti e
la procedura di cui ai precedenti articoli il piano può
venir predisposto, adottato ed approvato anche per sezioni.
2. Possono formare oggetto di singola sezione del
PRAE le attività estrattive relative ai seguenti materiali:
a) argilla per laterizi;
b) pietre
ornamentali;
c) calcari, materie prime per cementi
artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
d) sabbia e ghiaia.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L.R. 25/1992
Art. 7
Adempimenti comunali
Entro il termine di 180
giorni dall'entrata in vigore del PRAE, i Comuni, i cui territori
risultano interessati dai bacini estrattivi di cui al precedente
art. 4, primo comma, punto 6), sono tenuti ad adottare le necessarie
varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine
di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto.
In
caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede
in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge
regionale 17 luglio 1972, n. 30.
Art. 8
Norme di salvaguardia
A far tempo dalla data
di adozione del progetto del PRAE e sino alla data di adozione
della variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente
prevista dal precedente art. 7, nelle zone individuate come D4
dal PRAE, non possono essere consentite attività diverse
da quelle previste dall'articolo 37 delle norme di attuazione
del Piano urbanistico regionale per la zona omogenea D4, eccezione
fatta per le attività in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9
Disposizioni transitorie
A partire dall'entrata
in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del
PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà
del rilascio di autorizzazioni, semprechè non contrastanti
con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per:
a) l'ampliamento di cave esistenti, per un periodo
massimo di un anno e per l'area escavabile nel periodo autorizzato;
b) le cave di prestito, per un periodo non superiore
a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;
c) le cave di pietra ornamentale;
d) le cave di
materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere
b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale
e/o di pubblica utilità.
Le autorizzazioni
per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono
rilasciate previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito
del parere favorevole del Comune interessato. Detto parere, qualora
non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso
favorevolmente.
Il rilascio della autorizzazione
prevista nel presente articolo non necessita della previa acquisizione
dell'attestazione comunale di cui all'articolo 2 della presente
legge.
A partire dalla data di adozione del PRAE
e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi
del precedente articolo 7, le autorizzazioni potranno essere
rilasciate solo se in conformità con le previsioni del
PRAE adottato e/o approvato.
Note:
1. Integrata
la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L.R. 25/1992
2. Interpretato il primo comma da art. 9, comma 1,
L.R. 25/1992
3. Aggiunte parole al secondo comma
da art. 5, comma 1, L.R. 10/1994
4. Sostituite
parole al secondo comma da art. 3, comma 1, L.R. 13/1994
5. Integrata la disciplina del primo comma da art.
7, comma 1, L.R. 16/1996
Art. 10
Programmi di settore
Con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
stessa, sono approvati i programmi triennali di settore per le
attività estrattive e per le pietre ornamentali.
Tali
programmi sono elaborati dalla Direzione regionale dell'industria,
d'intesa con la Direzione regionale del bilancio e della programmazione,
sentite le Direzioni regionali eventualmente interessate, ed
individuano:
- gli obiettivi e le strategie di settore nel breve periodo;
- le quantità suddivise per unità territoriali
di materiale escavabile divise per tipo, provincia, bacino estrattivo;
- le eventuali priorità nella concessione
di autorizzazione allo scavo e negli interventi finanziari regionali;
- le piu' idonee modalità di coltivazione
per la valorizzazione dei materiali.
TITOLO
III
PROCESSO AUTORIZZATIVO PER l'APERTURA, l'AMPLIAMENTO E l'ESERCIZIO
DELLE
ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA
Art. 11
Istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione
di cui all'articolo 2 vanno presentate alla Direzione regionale
dell'ambiente ed ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2. Le istanze di autorizzazione devono contenere
l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati
la convenzione di cui all'articolo 13, nonchè l'indicazione:
a) delle generalità del richiedente e della
sua residenza e/o domicilio nonchè delle aree in disponibilità;
b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante
i limiti di superficie e di profondità della cava stessa
e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella
zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
c) del materiale oggetto della coltivazione e della
quantità di materiale di cui si preventiva annualmente,
e per il periodo richiesto, l'escavazione;
d)
della durata presunta della coltivazione.
3. L'istanza
deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione
ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato,
se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento,
compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame
della istanza.
4. La risistemazione deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la
modellazione del terreno atta ed evitare frane o ruscellamenti
e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la sistemazione paesaggistica, cioè la
ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici
dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante,
attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova
formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto
dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina
o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti,
anche commiste con altre a rapido accrescimento.
5.
All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione
di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti
urbanistici, rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente
interessato, in cui sia precisato che l'intervento medesimo ricade
interamente in zona classificata "D4" dallo strumento
urbanistico comunale vigente.
6. Qualora l'attestazione
non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda,
il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando
copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica
di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla
Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Note:
1. Articolo
sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 10/1994
2.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai progetti
di risistemazione ambientale presentati dopo il 1° luglio
1994 ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 10/94.
3.
Sostituito il comma 5 da art. 6, comma 1, L.R. 21/1997
Art. 12
Attività sui terreni
soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della
superficie forestale
1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui
agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni
soggetti a vincolo idrogeologico, o comunque ipotesi di riduzione
della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) corografia della zona
interessata dall'intervento;
b) estratto di mappa
catastale con indicato il perimetro dell'intervento;
c)
relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del
fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione
e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonchè
delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine
di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e
forestale;
d) relazione geologica e geotecnica
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e)
relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di
riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione
sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle
circostanti;
f) progetto di ripristino ambientale
secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto
ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1
la Direzione regionale dell'ambiente acquisisce d'ufficio il
parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso
dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per
territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria
dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli
7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Con il parere di
cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può
prevedere l'obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale
di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei
lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica
e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.
4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito
l'Ispettorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione
d'ufficio delle opere di cui sopra.
5. Il deposito
cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione
bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa
vigente.
6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora
il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del
costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile
1910, n. 639.
7. Il parere è obbligatorio
e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale
e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite
nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 11 che, nell'ipotesi,
costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o
18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche
ed integrazioni.
Note:
1. Articolo
sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 13/1991
Art. 12 bis
Attività in ambito
di tutela
1.
Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai
sensi della presente legge ricadano nell'ambito applicativo della
legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti
al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale,
il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i
beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio
1988, n. 29.
2. Il parere di cui al comma 1 è
obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso
contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di
cui alla presente legge che, nell'ipotesi, costituisce anche
autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge
regionale 13 dicembre 1989, n. 36.
3. l'autorizzazione
assessorile di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i
beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art.
82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto
dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
Note:
1. Articolo
aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 13/1991
Art. 12 ter
Garanzia finanziaria
1. L'efficacia dell'autorizzazione
all'esercizio di attività estrattiva è condizionata
alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione
stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni
interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari
per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.
2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve
essere costituita esclusivamente con le modalità previste
dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. La garanzia
finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata
per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma
1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da
parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale
come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve
intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto
autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria.
Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente
garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti
imputabili al soggetto autorizzato.
4. Qualora
il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato
in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le
modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento
dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in
misura proporzionale ai lotti risistemati.
5.
L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento
di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari
ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione,
come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla
competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere
adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute
nell'indice ISTAT del costo della vita.
6. L'ammontare
della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula
della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora
in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione
della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi
al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti
nel provvedimento autorizzativo.
Note:
1. Articolo
aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 10/1994
2. Integrata
la disciplina da art. 7, comma 8, L.R. 21/1997
Art. 13
Convenzione con il Comune
I richiedenti l'autorizzazione
ed i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro 60
giorni dalla richiesta di cui al precedente articolo 11, una
convenzione nella quale:
a) sono previsti i tempi
ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale
di cui all'articolo 15, lettera b);
b) viene individuato
l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo
12 ter.
Copia della convenzione viene quindi trasmessa
alla Direzione regionale dell'industria.
Nel caso
che detta convenzione non sia stipulata nel termine di 60 giorni,
l'autorizzazione può essere ugualmente rilasciata; nella
medesima sono previste d'ufficio prescrizioni riguardanti i contenuti
dei punti a) e b) del primo comma del presente articolo.
Note:
1. Sostituite
parole al primo comma da art. 8, comma 1, L.R. 10/1994
Art. 14
Convenzione - tipo
Entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'industria, è approvato uno schema di convenzione -
tipo, al quale i cavatori e i Comuni dovranno attenersi.
Note:
1. Abrogato
il secondo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/1994
2.
Abrogato il terzo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/1994
Art. 15
Contenuto dell'autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione:
a) dispone sui limiti di superficie e di profondità
della coltivazione;
b) dispone sui modi e sui
tempi di escavazione ed anche, ad eventuale integrazione della
convenzione di cui all'articolo 13, sui modi e sui tempi di risistemazione
ambientale;
c) fissa le modalità di controllo
per la verifica della congruità dei lavori alle previsioni
progettuali di cui all'autorizzazione;
d) indica
i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico
interesse e della pubblica incolumità;
e
bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui
mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari
quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente
autorizzato.
Note:
1. Aggiunte
parole al primo comma da art. 8, comma 1, L.R. 21/1997
2.
Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 1,
L.R. 13/1998
3. Derogata la disciplina del primo
comma da art. 16, terzo comma, L.R. 35/1986 nel testo modificato
da art. 18, comma 15, L.R. 13/2002
Art. 16
Titolarità dell'autorizzazione
l'autorizzazione di cui
al precedente articolo 11 è strettamente personale e non
può essere trasferita a terzi e non previo nulla - osta
dell'Assessore regionale all'industria.
Qualora
il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla - osta, l'autorizzazione
deve intendersi decaduta di diritto.
l'autorizzazione può essere altresì revocata in
qualsiasi tempo, previa contestazione dell'inosservanza delle
prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.
L'autorizzazione
può essere prorogata per una sola volta e per un periodo
massimo di tre anni, anche in deroga all'articolo 15, primo comma,
lettera e bis).
Note:
1. Aggiunto
dopo il terzo comma un comma da art. 18, comma 15, L.R. 13/2002
Art. 17
Ricerca
l'esercizio di attività
di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali anche al di fuori
delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE, è
subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte dell'Assessore
regionale all'industria, sentito il Comitato regionale delle
miniere e delle cave, su presentazione di istanza corredata da
una planimetria con l'indicazione dell'area interessata, da una
relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo
di spesa.
Il permesso di indagine dovrà
essere comunicato al Sindaco prima dell'inizio dei lavori, avrà
durata non superiore ad un anno e potrà essere prorogato
per un uguale periodo.
Art. 18
Attività estrattive
in esercizio
Le
attività estrattive già in servizio e regolarmente
autorizzate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n.
42, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano,
a tutti gli effetti, ad essere esercitate senza necessità
di nuovo processo autorizzativo ai sensi del precedente articolo
2, purchè sia in atto il piano di ripristino e non siano
state commesse infrazioni ai sensi della surrichiamata legge
regionale 16 agosto 1974, n. 42.
Art. 18 bis
Inoltro stato di fatto
1. I soggetti autorizzati
sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente
entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato
di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti
planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del
mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto
il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie
e relative sezioni, nonchè informazioni relative alle
quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle
attività di risistemazione poste in essere.
2.
Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al
comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare
esplicitamente, qualora sussista tale circostanza, le quantità
escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata,
nonchè eventuali difformità fra escavazione attuata
e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
3.
La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo
comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire cinque milioni. Contestualmente all'avvio del
procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente
fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato
stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento
autorizzativo.
Note:
1. Articolo
aggiunto da art. 10, comma 1, L.R. 10/1994
2.
Aggiunte parole al comma 2 da art. 10, comma 1, L.R. 21/1997
3. Sostituito il comma 3 da art. 10, comma 1, L.R.
21/1997
4. Vedi anche il particolare regime transitorio
di cui all'art. 11, L.R. 21/1997
TITOLO
IV
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 19
Sanzioni per violazioni alla
legge
l'esercizio
di attività di estrazione e di coltivazione dei materiali
considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell'autorizzazione
di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre
sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto
dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa del pagamento di una somma pari:
a)
al doppio del valore venale del materiale escavato con il limite
minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi
di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell'approvazione
del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE
approvato;
b) ad una volta e mezza del valore
venale del materiale escavato, con il limite minimo di un quinto
del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati,
in assenza di autorizzazione, all'interno dei bacini estrattivi
delimitati dal PRAE approvato.
Note:
1. Integrata la disciplina da art. 138 bis, comma 3, L.R. 52/1991
2. Integrata la disciplina da art. 5 L.R. 25/1992
3. Sostituito il primo comma da art. 10, comma 1,
L.R. 25/1992
4. Sostituite parole al primo comma
da art. 9, comma 1, L.R. 21/1997
5. Sostituite
parole al primo comma da art. 9, comma 2, L.R. 21/1997
6.
Abrogato il secondo comma da art. 9, comma 3, L.R. 21/1997
7. Vedi anche il particolare regime transitorio di
cui all'art. 11, L.R. 21/1997
Art. 20
Sanzioni per violazione
delle prescrizioni dell'autorizzazione
1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione,
fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali
o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è
soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento
di una somma di denaro:
a) pari al valore venale
del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione,
con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;
b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato
rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione
alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.
2.
Allorchè i titolari delle autorizzazioni si sottraggono
all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli
o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di
vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni
3.
I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.
3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni
stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività
estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni
o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi
attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al
pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non
si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni
prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state
richieste prima della contestazione della sanzione, nonchè
a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative
sanzioni.
Note:
1. Integrata
la disciplina da art. 5 L.R. 25/1992
2. Articolo
sostituito da art. 11, comma 1, L.R. 25/1992
3.
Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L.R.
10/1994
4. Sostituite parole al comma 1 da art.
9, comma 4, L.R. 21/1997
5. Vedi anche il particolare
regime transitorio di cui all'art. 11, L.R. 21/1997
6.
Interpretato il comma 3 da art. 12, comma 1, L.R. 21/1997
7. Integrata la disciplina da art. 138 bis, comma
3, L.R. 52/1991 nel testo modificato da art. 64, comma 1, L.R.
34/1997
8. Aggiunto il comma 3 bis da art. 18,
comma 6, L.R. 12/2003
9. Aggiunto il comma 3 ter
da art. 16, comma 1, L.R. 25/2005
Art. 20 bis
(Destinazione delle somme introitate
per sanzioni)
1. Le somme introitate dalla Regione
ai sensi degli articoli 19 e 20 sono destinate al recupero e
alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva,
nonchè agli studi, alle ricerche e alla pianificazione
regionale delle attività estrattive.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 18, comma 16, L.R. 13/2002
Art. 21
Infrazioni comportanti alterazioni
ambientali
In
ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del
territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è
soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo
le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il
potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio,
con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.
In
ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano
provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione,
alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento
di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa
nei confronti dell'inadempiente.
In entrambi i
casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia
di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed
utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa
per procedere d'ufficio alla risistemazione ambientale.
Art. 22
Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze
di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla Direzione regionale
dell'industria, la quale si avvale della cooperazione degli Uffici
del distretto minerario di Trieste e dei Sindaci dei Comuni interessati
nonchè, per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati
ripartimentali delle foreste.
I Sindaci dei Comuni
interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte
di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di
propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all'adempimento
delle disposizioni dell'autorizzazione regionale e degli obblighi
derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 13.
Le
risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate
alla Direzione regionale dell'industria per l'eventuale accertamento
di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti
di competenza.
Art. 23
Applicazione delle sanzioni
l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo
IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale
17 gennaio 1984, n. 1.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Disposizione finale
E' abrogato il Capo II della legge regionale 16 agosto 1974,
n. 42.
Art. 25
Entrata in vigore della legge
La presente legge entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
LEGGE REGIONALE 28/06/1994, N.
010
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme
in materia di attività estrattive.
da Art. 1 ad Art. 12
***
CAPO I
REGIME TRANSITORIO
PER LE ATTIVITà ESTRATTIVE DI CUI AGLI
ARTICOLI
1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/92
da Art. 1 ad Art. 4
CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/86
da Art. 5 ad Art. 10
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
da Art. 11 ad Art. 12
CAPO
I
REGIME TRANSITORIO PER LE ATTIVITà ESTRATTIVE
DI CUI
AGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 25/92
Art. 1
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992,
n. 25, è consentita la continuazione delle attività
estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'articolo
2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata,
entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione
ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge regionale
n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11
della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.
2.
Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta,
la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni
dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà
di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.
3. La procedura di valutazione di impatto ambientale
di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della legge
regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'articolo
2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, non si applica
alle istanze regolamentate dal presente articolo.
4.
La continuazione delle attività di cui al comma 1, da
svolgersi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza,
è assentita a decorrere dall'1 luglio 1994 e sino all'ottenimento
dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della
stessa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza
di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione
originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato
rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.
Art. 2
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992,
n. 25, è consentita, nei limiti quantitativi e di superficie
e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi
originari, la continuazione delle attività estrattive
per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno
1994, al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della citata
legge regionale n. 25/92, a decorrere dall'1 luglio 1994 e fino
all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale
diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali
fissati dai provvedimenti originari.
2. Qualora
le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di
adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92
devono imporre termini di presentazione e modalità di
predisposizione di idoneo progetto di risistemazione ambientale,
da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico
regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo.
La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la
dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 25/92 è sostituito dal seguente comma:
"3.
Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche
rispetto all'ambito territoriale interessato, nè alle
modalità di escavazione, assume carattere confermativo
e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è
vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni
alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che
comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello
autorizzato superiore al quindici per cento."
Art. 3
1. Al fine di coprire i costi
di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero
dell'area interessata, la continuazione delle attività
estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento
o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria,
da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo
7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del
materiale escavato alla data di entrata in vigore delle presente
legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione
dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto
alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano
state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma
1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore
ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge
e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come
sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria
provvisoria è commisurata altresì al valore venale
del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento
è quello determinato con il vigente decreto del Presidente
della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma
3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo
11 della legge regionale n. 25/92.
2. Per le sole
cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1,
relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria,
è fissata al tre per cento.
3. Le garanzie
finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo
di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole
cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
4.
La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale
a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione
della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir
sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale
ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione
della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella
definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della garanzia
ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione
regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza
dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva.
Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione
sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale
complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
6. La
garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai
sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 35/86, in
sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero
in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole
del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
Note:
1. Articolo
sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 13/1994, con effetto, ex
articolo 2 della medesima legge, dal 30 luglio 1994.
2.
Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12
dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma
2, L.R. 18/1996.
Art. 4
1. Le attività estrattive
di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, sono
comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida,
sospensione o revoca, nonchè all'applicazione del sistema
sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto
1986, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO
II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
N. 35/86
Art. 5
1. All'articolo 9, secondo comma,
della legge regionale 18 agosto 1986 n. 35, è aggiunto
il seguente periodo: "Detto parere, qualora non venga espresso
entro centoventi giorni dalla richiesta, si intende reso favorevolmente.".
Art. 6
1. L'articolo 11 della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo
2 vanno presentate alla Direzione regionale dell'ambiente ed
ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2.
Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare
con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui
all'articolo 13, nonchè l'indicazione:
a)
delle generalità del richiedente e della sua residenza
e/o domicilio nonchè delle aree in disponibilità;
b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante
i limiti di superficie e di profondità della cava stessa
e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella
zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
c) del materiale oggetto della coltivazione e della
quantità di materiale di cui si preventiva annualmente,
e per il periodo richiesto, l'escavazione;
d)
della durata presunta della coltivazione.
3. L'istanza
deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione
ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato,
se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento,
compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame
della istanza.
4. La risistemazione deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la
modellazione del terreno atta ed evitare frane o ruscellamenti
e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la sistemazione paesaggistica, cioè la
ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici
dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante,
attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova
formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto
dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina
o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti,
anche commiste con altre a rapido accrescimento.
5.
All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione
di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti
urbanistici rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente
interessato.
6. Qualora l'attestazione non sia
stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente
l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della
domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità
urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale
della pianificazione territoriale.".
Art. 7
1. Dopo l'articolo 12 bis della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo
7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto
il seguente articolo:
"Art. 12 ter
Garanzia
finanziaria
1. L'efficacia dell'autorizzazione
all'esercizio di attività estrattiva è condizionata
alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione
stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni
interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari
per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.
2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve
essere costituita esclusivamente con le modalità previste
dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la
stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi
di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale
accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione
ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento
deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto
autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria.
Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente
garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti
imputabili al soggetto autorizzato.
4. Qualora
il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato
in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le
modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento
dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in
misura proporzionale ai lotti risistemati.
5.
L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento
di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari
ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione,
come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla
competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere
adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute
nell'indice ISTAT del costo della vita.
6. L'ammontare
della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula
della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora
in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione
della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi
al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti
nel provvedimento autorizzativo.".
Art. 8
1. All'articolo 13, primo comma,
della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria
prevista dall'articolo 12 ter.".
Art. 9
1. All'articolo 14 della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 35, sono abrogati il secondo ed
il terzo comma.
Art. 10
1. Dopo l'articolo 18 della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 18 bis
Inoltro
stato di fatto
1. I soggetti autorizzati sono
tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro
il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di
fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti
planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del
mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto
il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie
e relative sezioni, nonchè informazioni relative alle
quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle
attività di risistemazione poste in essere.
2.
Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al
comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare
esplicitamente eventuali difformità fra escavazione attuata
e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
3.
La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo
comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a lire
5 milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio
la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio
per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza
di diritto del provvedimento autorizzativo.".
CAPO
III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
1. Le disposizioni di cui all'articolo
11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35,
come sostituito dall'articolo 6, si applicano ai progetti di
risistemazione ambientale presentati dopo l'1 luglio 1994.
Art. 12
1. La presente legge entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
LEGGE REGIONALE 07/09/1994, N.
013
Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986,
n. 35, e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività
estrattive.
da
Art. 1 ad Art. 4
Art. 1
1. L'articolo 3 della legge regionale
28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente:
" Art. 3
1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari
per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione
delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è
subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia
finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o
Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986,
n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici
per cento del valore venale del materiale escavato alla data
di entrata in vigore delle presente legge, arrotondato alle centinaia
di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per
i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale.
Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni
all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n.
35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma
5, della presente legge e all'articolo 4, comma 3, della legge
regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3,
la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì
al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore
venale di riferimento è quello determinato con il vigente
decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come
sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25/92.
2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui
al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria
provvisoria, è fissata al tre per cento.
3. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500
milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra
ornamentale di cui al comma 2.
4. La continuazione dell'attività nelle
cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi
con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per
le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi
di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non
è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria,
mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore
del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della
garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire
alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994,
pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività
estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita
dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante
il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel
caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La garanzia di cui
al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo
12 ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del
formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione
dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione
ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.".
Art. 2
1. La disposizione di cui all'articolo
1 ha effetto dal 30 luglio 1994. Conseguentemente, dalla medesima
data, non opera la decadenza dalla facoltà di continuazione
dell'attività estrattiva, disposta dall'articolo 3, comma
3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. All'articolo 9, secondo comma,
della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, il secondo periodo,
come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 28 giugno
1994, n. 10, è sostituito dal seguente: "Detto parere,
qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende
reso favorevolmente.".
Art. 4
1. La presente legge entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.