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alcuni riferimenti legislativi la cava di
Cedarmas
 
le cave del nostro territorio: l'iter autorizzativo gli importi riscossi
dai Comuni

 

--

LEGGE REGIONALE 18/08/1986, N. 035
Disciplina delle attività estrattive.
da Art. 1 ad Art. 25

***

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

da Art. 1 ad Art. 2

TITOLO II
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITà ESTRATTIVE
E PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE

da Art. 3 ad Art. 10

TITOLO III

PROCESSO AUTORIZZATIVO PER l'APERTURA, l'AMPLIAMENTO E l'ESERCIZIO

DELLE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

da Art. 11 ad Art. 18 bis

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO

da Art. 19 ad Art. 23

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

da Art. 24 ad Art. 25

Note:
1. Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 13/1991
2. Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L.R. 25/1992
3. Articolo 12 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 10/1994
4. Articolo 18 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L.R. 10/1994
5. Integrata la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 21/1997
6. Articolo 20 bis aggiunto da art. 18, comma 16, L.R. 13/2002

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto
La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall'articolo 2, categoria seconda, del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette "di prestito".

Art. 2

Processo autorizzativo
l'apertura, l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.

TITOLO II
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
E PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE

Art. 3

Piano regionale delle attività estrattive - PRAE
1. Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale (PURG) e con le linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), il quale:
a) individua i bacini estrattivi, nei quali sviluppare l'attività estrattiva dei materiali di cava, compresa l'attività estrattiva delle pietre ornamentali, nonché le aree, nelle quali sviluppare la ricerca di queste ultime, in maniera da consentire la copertura dei fabbisogni prevedibili in coerenza con l'ordinato assetto del territorio e con la tutela dell'ambiente, tenuto conto delle esigenze della produzione agricola, zootecnica e forestale;
b) stabilisce le prescrizioni e le direttive per assicurare la piu' razionale coltivazione dei materiali di cava con riguardo sia ai risultati economico - produttivi che alle esigenze di tutela ecologica ed ambientale.

Note:
1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 25/1992

Art. 4

Elementi del PRAE
Il PRAE è costituito dai seguenti elaborati:

1) una carta delle risorse potenziali;
2) una carta dei vincoli presenti;
3) una carta dell'uso del suolo;
4) una carta di classificazione delle aree agricole redatta tenendo conto della pedologia dell'uso del suolo e della infrastrutturazione agricola;
5) una tabella dei fabbisogni prevedibili nell'arco di 10 anni per ogni tipo di materiale;
6) una carta di individuazione dei bacini estrattivi su cui sviluppare l'attività estrattiva dei materiali di cava;
7) norme e valutazione dell'impatto ambientale per la razionale coltivazione delle cave e per la risistemazione ambientale dei terreni;
8) una relazione illustrativa della metodologia e dei relativi risultati, nonchè delle proposte conseguenti;
9) una relazione indicativa delle possibilità di uso di materiali diversi da quelli provenienti da cava.
Le rappresentazioni grafiche di cui al comma precedente vengono redatte in scala non inferiore a 1: 50.000.

Art. 5

Procedure di approvazione
Il progetto del PRAE è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni regionali interessate.
Il progetto è adottato con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
Nei 30 giorni successivi la deliberazione di adozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e copia del progetto viene inviata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, al Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle Province ed ai Comuni interessati al progetto.
I Comuni nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR, formulano con deliberazione consiliare un proprio parere sul progetto e lo trasmettono alla Provincia di appartenenza. Nello stesso termine chiunque può far pervenire alle Province osservazioni in merito al progetto del PRAE.
Le Province, sulla base dei pareri e delle osservazioni così acquisite, nei 60 giorni successivi, formulano, con deliberazione consiliare, un proprio motivato parere di sintesi e lo trasmettono alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Il progetto definitivo del PRAE, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici e dei pareri delle Province, ed acquisito quindi ulteriore parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.
Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul BUR ed il PRAE si considera vigente dalla data di tale pubblicazione.
Il PRAE, una volta approvato e pubblicato sul BUR, costituisce parte integrante del Piano urbanistico regionale ed, altresì, variante dello stesso.

Note:
1. Sostituito il primo comma da art. 7, comma 1, L.R. 25/1992

Art. 6

Vigenza e modifiche del PRAE
Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di integrarlo o di migliorarlo. Il Piano viene sottoposto a verifica entro la scadenza del periodo di riferimento dei fabbisogni ai quali il Piano è dimensionato.
La procedura di modifica del PRAE è quella prevista per l'approvazione del Piano stesso, limitando l'intervento procedurale degli Enti locali a quelli direttamente interessati delle modifiche.
l'apertura di nuove cave al di fuori dei bacini estrattivi previsti dal PRAE vigente, nel corso della procedura di modifica del PRAE stesso, potrà essere autorizzata previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito di parere favorevole dei Comuni interessati alla procedura di modifica del PRAE medesimo.

Art. 6 bis

Sezioni del PRAE
1. Con i contenuti e la procedura di cui ai precedenti articoli il piano può venir predisposto, adottato ed approvato anche per sezioni.
2. Possono formare oggetto di singola sezione del PRAE le attività estrattive relative ai seguenti materiali:
a) argilla per laterizi;
b) pietre ornamentali;
c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
d) sabbia e ghiaia.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L.R. 25/1992

Art. 7

Adempimenti comunali
Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del PRAE, i Comuni, i cui territori risultano interessati dai bacini estrattivi di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 6), sono tenuti ad adottare le necessarie varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto.
In caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Art. 8

Norme di salvaguardia
A far tempo dalla data di adozione del progetto del PRAE e sino alla data di adozione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente prevista dal precedente art. 7, nelle zone individuate come D4 dal PRAE, non possono essere consentite attività diverse da quelle previste dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale per la zona omogenea D4, eccezione fatta per le attività in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Disposizioni transitorie
A partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, semprechè non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per:
a) l'ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l'area escavabile nel periodo autorizzato;
b) le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;
c) le cave di pietra ornamentale;
d) le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilità.
Le autorizzazioni per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono rilasciate previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere favorevole del Comune interessato. Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente.
Il rilascio della autorizzazione prevista nel presente articolo non necessita della previa acquisizione dell'attestazione comunale di cui all'articolo 2 della presente legge.
A partire dalla data di adozione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi del precedente articolo 7, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo se in conformità con le previsioni del PRAE adottato e/o approvato.

Note:
1. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L.R. 25/1992
2. Interpretato il primo comma da art. 9, comma 1, L.R. 25/1992
3. Aggiunte parole al secondo comma da art. 5, comma 1, L.R. 10/1994
4. Sostituite parole al secondo comma da art. 3, comma 1, L.R. 13/1994
5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 1, L.R. 16/1996

Art. 10

Programmi di settore
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sono approvati i programmi triennali di settore per le attività estrattive e per le pietre ornamentali.
Tali programmi sono elaborati dalla Direzione regionale dell'industria, d'intesa con la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, sentite le Direzioni regionali eventualmente interessate, ed individuano:
- gli obiettivi e le strategie di settore nel breve periodo;
- le quantità suddivise per unità territoriali di materiale escavabile divise per tipo, provincia, bacino estrattivo;
- le eventuali priorità nella concessione di autorizzazione allo scavo e negli interventi finanziari regionali;
- le piu' idonee modalità di coltivazione per la valorizzazione dei materiali.

TITOLO III
PROCESSO AUTORIZZATIVO PER l'APERTURA, l'AMPLIAMENTO E l'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Art. 11

Istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 2 vanno presentate alla Direzione regionale dell'ambiente ed ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonchè l'indicazione:
a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonchè delle aree in disponibilità;
b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;
d) della durata presunta della coltivazione.
3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.
4. La risistemazione deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ed evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.
5. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici, rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato, in cui sia precisato che l'intervento medesimo ricade interamente in zona classificata "D4" dallo strumento urbanistico comunale vigente.
6. Qualora l'attestazione non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Note:
1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 10/1994
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo il 1° luglio 1994 ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 10/94.
3. Sostituito il comma 5 da art. 6, comma 1, L.R. 21/1997

Art. 12

Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della superficie forestale
1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico, o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) corografia della zona interessata dall'intervento;
b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell'intervento;
c) relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonchè delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;
d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle circostanti;
f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell'ambiente acquisisce d'ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con il parere di cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l'obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.
4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito l'Ispettorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra.
5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.
6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.
7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 11 che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:
1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 13/1991

Art. 12 bis

Attività in ambito di tutela
1. Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge ricadano nell'ambito applicativo della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui alla presente legge che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36.
3. l'autorizzazione assessorile di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

Note:
1. Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 13/1991

Art. 12 ter

Garanzia finanziaria
1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.
2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.
4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati.
5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.
6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.

Note:
1. Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 10/1994
2. Integrata la disciplina da art. 7, comma 8, L.R. 21/1997

Art. 13

Convenzione con il Comune
I richiedenti l'autorizzazione ed i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente articolo 11, una convenzione nella quale:
a) sono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale di cui all'articolo 15, lettera b);
b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter.
Copia della convenzione viene quindi trasmessa alla Direzione regionale dell'industria.
Nel caso che detta convenzione non sia stipulata nel termine di 60 giorni, l'autorizzazione può essere ugualmente rilasciata; nella medesima sono previste d'ufficio prescrizioni riguardanti i contenuti dei punti a) e b) del primo comma del presente articolo.

Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 8, comma 1, L.R. 10/1994

Art. 14

Convenzione - tipo
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, è approvato uno schema di convenzione - tipo, al quale i cavatori e i Comuni dovranno attenersi.

Note:
1. Abrogato il secondo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/1994
2. Abrogato il terzo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/1994

Art. 15

Contenuto dell'autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione:
a) dispone sui limiti di superficie e di profondità della coltivazione;
b) dispone sui modi e sui tempi di escavazione ed anche, ad eventuale integrazione della convenzione di cui all'articolo 13, sui modi e sui tempi di risistemazione ambientale;
c) fissa le modalità di controllo per la verifica della congruità dei lavori alle previsioni progettuali di cui all'autorizzazione;
d) indica i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumità;
e bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato.

Note:
1. Aggiunte parole al primo comma da art. 8, comma 1, L.R. 21/1997
2. Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 1, L.R. 13/1998
3. Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, terzo comma, L.R. 35/1986 nel testo modificato da art. 18, comma 15, L.R. 13/2002

Art. 16

Titolarità dell'autorizzazione
l'autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è strettamente personale e non può essere trasferita a terzi e non previo nulla - osta dell'Assessore regionale all'industria.
Qualora il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla - osta, l'autorizzazione deve intendersi decaduta di diritto.
l'autorizzazione può essere altresì revocata in qualsiasi tempo, previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.
L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo massimo di tre anni, anche in deroga all'articolo 15, primo comma, lettera e bis).

Note:
1. Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 18, comma 15, L.R. 13/2002

Art. 17

Ricerca
l'esercizio di attività di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali anche al di fuori delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE, è subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte dell'Assessore regionale all'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave, su presentazione di istanza corredata da una planimetria con l'indicazione dell'area interessata, da una relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo di spesa.
Il permesso di indagine dovrà essere comunicato al Sindaco prima dell'inizio dei lavori, avrà durata non superiore ad un anno e potrà essere prorogato per un uguale periodo.

Art. 18

Attività estrattive in esercizio
Le attività estrattive già in servizio e regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano, a tutti gli effetti, ad essere esercitate senza necessità di nuovo processo autorizzativo ai sensi del precedente articolo 2, purchè sia in atto il piano di ripristino e non siano state commesse infrazioni ai sensi della surrichiamata legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

Art. 18 bis

Inoltro stato di fatto
1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonchè informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.
2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata, nonchè eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.

Note:
1. Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L.R. 10/1994
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 10, comma 1, L.R. 21/1997
3. Sostituito il comma 3 da art. 10, comma 1, L.R. 21/1997
4. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 11, L.R. 21/1997

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 19

Sanzioni per violazioni alla legge
l'esercizio di attività di estrazione e di coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:
a) al doppio del valore venale del materiale escavato con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;
b) ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, all'interno dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 138 bis, comma 3, L.R. 52/1991
2. Integrata la disciplina da art. 5 L.R. 25/1992
3. Sostituito il primo comma da art. 10, comma 1, L.R. 25/1992
4. Sostituite parole al primo comma da art. 9, comma 1, L.R. 21/1997
5. Sostituite parole al primo comma da art. 9, comma 2, L.R. 21/1997
6. Abrogato il secondo comma da art. 9, comma 3, L.R. 21/1997
7. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 11, L.R. 21/1997

Art. 20

Sanzioni per violazione
delle prescrizioni dell'autorizzazione
1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;
b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Allorchè i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni
3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.
3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonchè a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.

Note:
1. Integrata la disciplina da art. 5 L.R. 25/1992
2. Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L.R. 25/1992
3. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L.R. 10/1994
4. Sostituite parole al comma 1 da art. 9, comma 4, L.R. 21/1997
5. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 11, L.R. 21/1997
6. Interpretato il comma 3 da art. 12, comma 1, L.R. 21/1997
7. Integrata la disciplina da art. 138 bis, comma 3, L.R. 52/1991 nel testo modificato da art. 64, comma 1, L.R. 34/1997
8. Aggiunto il comma 3 bis da art. 18, comma 6, L.R. 12/2003
9. Aggiunto il comma 3 ter da art. 16, comma 1, L.R. 25/2005

Art. 20 bis

(Destinazione delle somme introitate per sanzioni)
1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 19 e 20 sono destinate al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonchè agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive.

Note:
1. Articolo aggiunto da art. 18, comma 16, L.R. 13/2002

Art. 21

Infrazioni comportanti alterazioni ambientali
In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.
In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.
In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d'ufficio alla risistemazione ambientale.

Art. 22

Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla Direzione regionale dell'industria, la quale si avvale della cooperazione degli Uffici del distretto minerario di Trieste e dei Sindaci dei Comuni interessati nonchè, per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste.
I Sindaci dei Comuni interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all'adempimento delle disposizioni dell'autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 13.
Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla Direzione regionale dell'industria per l'eventuale accertamento di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 23

Applicazione delle sanzioni
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Disposizione finale

E' abrogato il Capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

Art. 25

Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

LEGGE REGIONALE 28/06/1994, N. 010
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.
da Art. 1 ad Art. 12

***

CAPO I
REGIME TRANSITORIO PER LE ATTIVITà ESTRATTIVE DI CUI AGLI
ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/92

da Art. 1 ad Art. 4

CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/86

da Art. 5 ad Art. 10

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

da Art. 11 ad Art. 12

CAPO I
REGIME TRANSITORIO PER LE ATTIVITà ESTRATTIVE DI CUI
AGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/92

Art. 1

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata, entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.
2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.
3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo.
4. La continuazione delle attività di cui al comma 1, da svolgersi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, è assentita a decorrere dall'1 luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita, nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi originari, la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno 1994, al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dall'1 luglio 1994 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali fissati dai provvedimenti originari.
2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 devono imporre termini di presentazione e modalità di predisposizione di idoneo progetto di risistemazione ambientale, da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo. La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 è sostituito dal seguente comma:
"3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, nè alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento."

Art. 3

1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale escavato alla data di entrata in vigore delle presente legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il vigente decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25/92.
2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.
3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
4. La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Note:
1. Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 13/1994, con effetto, ex articolo 2 della medesima legge, dal 30 luglio 1994.
2. Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 4

1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, sono comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonchè all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/86

Art. 5

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986 n. 35, è aggiunto il seguente periodo: "Detto parere, qualora non venga espresso entro centoventi giorni dalla richiesta, si intende reso favorevolmente.".

Art. 6

1. L'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 2 vanno presentate alla Direzione regionale dell'ambiente ed ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonchè l'indicazione:
a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonchè delle aree in disponibilità;
b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;
d) della durata presunta della coltivazione.
3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.
4. La risistemazione deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ed evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.
5. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato.
6. Qualora l'attestazione non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale.".

Art. 7

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12 ter
Garanzia finanziaria
1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.
2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.
4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati.
5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.
6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.".

Art. 8

1. All'articolo 13, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter.".

Art. 9

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sono abrogati il secondo ed il terzo comma.

Art. 10

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 18 bis
Inoltro stato di fatto
1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonchè informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.
2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a lire 5 milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.".

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'articolo 6, si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo l'1 luglio 1994.

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

LEGGE REGIONALE 07/09/1994, N. 013
Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive.
da Art. 1 ad Art. 4

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente:
" Art. 3
1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale escavato alla data di entrata in vigore delle presente legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il vigente decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25/92.


2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.

3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
4. La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.".

Art. 2

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto dal 30 luglio 1994. Conseguentemente, dalla medesima data, non opera la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva, disposta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, il secondo periodo, come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente: "Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente.".

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

-

Cosa è la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.)

Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedura che viene attuata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la vegetazione, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico-culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche al fine di individuare, eliminare o comunque ridurre entro limiti compatibili l'impatto ambientale degli interventi soggetti alla disciplina della LR 43/1990.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la valutazione di impatto ambientale, anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente, con l'apposita legge regionale 7 settembre 1990, n.43 ed un regolamento di attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 luglio 1996).

Il Servizio competente a ricevere le istanze per le pronunce di compatibilità ambientale, di competenza regionale, sui progetti delle opere sottoposte a procedura di VIA ed a svolgere le relative istruttorie tecnico-amministrative è il Servizio valutazione impatto ambientale. Il Servizio cura anche le istruttorie relative alla procedura di verifica (screening). Inoltre cura le istruttorie per i pareri della Regione nell'ambito delle procedure di V.I.A. statali. Per l'esame dei progetti di impianti di smaltimento rifiuti secondo quanto previsto dal DPGR n.1/Pres. del 2/1/1998 (c.d. "Sportello unico"), il Servizio partecipa, per le pronunce di V.I.A. (quando prescritte), alle Conferenze tecniche istituite presso le Province.

Per Valutazione di impatto ambientale si intende la procedura che verifica la compatibilità ambientale di un'opera. Per Studio di impatto ambientale si intende il documento tecnico che il committente di un'opera predispone per essere valutato all'interno della procedura di VIA. I contenuti dello Studio di impatto ambientale sono indicati dal D.Lgs. 152/2006 e dall'art.11 della legge regionale 7 settembre 1990, n.43.

Procedura VIA regionale

Sono sottoposti a procedura regionale di VIA:

- i progetti di opere elencate nell'Elenco A dell'Allegato III della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonchè quelli di cui all'Elenco B dell'Allegato III della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ricadenti in aree naturali protette
- i progetti di opere per le quali la procedura di verifica ha stabilito la necessità di espletare la procedura di V.I.A.;
- i progetti di opere di cui agli allegati al D.P.G.R. n.245/Pres. (formato PDF) dell'8 luglio 1996 qualora ricadano, anche parzialmente, in Aree sensibili come definite dall'art.7 della legge regionale 43/90 e dall'art.5 del suddetto D.P.G.R. n. 245/Pres.
Si tratta di opere aventi rilevanza regionale per le quali la procedura di VIA viene gestita dall'Amministrazione regionale.

Procedura VIA provinciale

Sono sottoposti a procedura provinciale di VIA, in base al D.P.G.R. n. 1/Pres. del 2 gennaio 1998 "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti" tutti i progetti di impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, come classificati dall'art.7 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e loro varianti, che rientrano nelle categorie e nelle soglie fissate per la procedura di VIA regionale. La procedura di VIA viene gestita dall'Amministrazione provinciale sul cui territorio ha sede l'impianto proposto.

Procedura VIA statale

Sono sottoposti a procedura statale di VIA i progetti di opere previsti dalla Legge 8 luglio 1986, n.349, dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Si tratta di opere aventi rilevanza nazionale per le quali la procedura di VIA viene gestita dal Ministero dell'Ambiente.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIAAi sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, sono sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità della VIA (c. d. "screening"):

- i progetti di cui all'Elenco B dell'Allegato III della Parte II del D.Lgs. 152/2006, quando non ricandono in aree naturali protette;

- i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionali;

- i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

- i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.

 

 

 

la cava di Cedarmas: alcuni dati relativi al progetto

 

il progetto iniziale

il progetto più recente
(12 dicembre 2006)

le integrazioni
(18 giugno 2007)

eventi

 

il progetto iniziale

- Il progetto iniziale relativo alla cava di Cedarmas prevedeva una superficie estrattiva di 74.800 metri quadri e un volume movimentato pari a 650.000 metri cubi, di cui solo il 38% commercializzato sotto forma di blocchi o scogliera, mentre il rimanente volume (400.000 metri cubi), doveva essere “stoccato in apposite aree interne” e riutilizzato contestualmente alla coltivazione, per le necessarie operazioni di ripristino. Secondo il proponente questo quantitativo di materiale sarebbe risulta sufficiente all’intero recupero ambientale dell’area, evitando così di dover far giungere materiale da altre zone di scavo e diminuendo così gli impatti sul traffico locale.

- L’area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e a destinazione urbanistica: “agricola con poss. Strutture”.

- L’approfondimento medio rispetto al profilo attuale era previsto in circa 15 metri con l'utilizzo per lo scavo di mezzi meccanici ed esplosivo (limitatamente alla rimozione dei blocchi volumetricamente più consistenti).

- Erano previsti 4 lotti di scavo e ripristino della durata di 5 anni cadauno più un quinto lotto di solo ripristino della durata di tre anni, per un totale di 23 anni.

- Il proponente non prevedeva produzione di rifiuti di alcun genere. La rumorosità connessa ai mezzi di movimentazione degli inerti era contenuta e l’emissione in atmosfera di polveri trascurabile

- La relazione segnalava infine come l’attività estrattiva avrebbe comportato l’abbattimento della vegetazione che sarebbe stata comunque ripristinata completamente al termine dell’attività. Riguardo al paesaggio l’impatto più significativo sarebbe derivato da temporanee presenze di accumuli di materiali che comunque sarebbero stati contenuti in altezza.

- La viabilità principale di accesso alla cava che si sarebbe distaccata dalla S.P. 13 di Torreano e avrebbe portato direttamente all’area di cava con un traffico relativo al materiale in uscita di circa 247.000 metri cubi complessivi in 20 anni. (pari, mediamente, a 3 camion al giorno).

il progetto più recente (12.12.06)

La ditta ALSAF. di Ronchis di Faedis ha presentato lo scorso mese di dicembre un nuovo progetto. Un dato balza subito all'occhio: la riduzione della superficie della cava e dei volumi della roccia da movimentare. Imputiamo questa riduzione anche al fatto che la ditta non è riuscita ad acquisire alcuni terreni vicini all'area inizialmente acquistata da un locale contadino. Vi proponiamo una pianta approssimata dell'area in oggetto e di seguito la mappa catastale dell'area interessata alla cava (foglio mappa n. 13 - p.c. n. 94 - del c.c. di Pulfero)

strada per Cedarmas

 

 

 

 

 

 

 

 

strada per Spignon 

Intanto, nelle righe seguenti, vi proponiamo le caratteristiche a nostro avviso più significative del nuovo progetto della cava.
L'autorizzazione richiesta in Regione riguarda un'area circa 40.600 metri quadrati di cui circa 35.000 da coltivare con l'estrazione di pietra piasentina. Nel progetto si propone l'estrazione della roccia con una progressione da quote inferiori a quote superiori (cava "a mezza costa") con la realizzazione di una serie di gradini di circa 5-6 metri di altezza.

 

 

 

 

 

 

ingresso cava

 

magazzino e uffici 

La coltivazione della cava è prevista in 3 lotti secondo il seguente schema:

---lotto 1 5 anni  173.000 metri cubi 
---lotto 2 5 anni  142.000 metri cubi 
---stato finale 1 anni  -22.000 metri cubi 
---ripristino  2 anni  

Si stima di movimentare circa 337.000 metri cubi di roccia di cui il 38% dovrebbe essere costituito da blocchi e da scogliera
Nell'estrazione del materiale è prevista la possibilità dell'uso di esplosivi (polvere nera) con cariche del peso di circa 200 grammi ed è previsto, in casi particolari per blocchi di maggior integrità, anche l'uso del filo diamantato. Già in fase di scavo, secondo la ditta, sarà avviata l'attività di risistemazione della cava.

Quadro delle distanze

Nella relazione tecnica riassuntiva, oltre ad alcuni dati a nostro avviso errati (si parla ad esempio di una distanza media della cava da Pegliano di circa 550 metri quando la distanza del sito previsto per la cava da Cedarmas è decisamente inferiore) ci ha molto colpito un passaggio che la dice lunga sulla filosofia che sta alla base della scelta dei siti di estrazione della pietra piasentina.
Leggiamo infatti:
"Per quanto concerne le ragioni della scelta del sito, sotto il profilo dell'impatto ambientale, bisogna innanzitutto considerare che il territorio in cui andrebbe a inserirsi non si presenta estraneo a ospitare attività estrattive. La zona interessata al progetto si situa all'interno del bacino estrattivo compreso fra i Comuni di Torreano, San Pietro al Natisone, Pulfero e Faedis, dove sono presenti la maggior parte dei bacini estrattivi di Pietra Piasentina. Le cave già presenti e attive all'interno del bacino, infatti, fanno ormai parte integrante della realtà territoriale, nonché del tessuto economico e sociale di quelle zone. L'esperienza inoltre non ha evidenziato particolari impatti negativi né sull'ambiente circostante né sulla locale popolazione."
Molto interessanti sono a nostro avviso anche alcuni dati relativi alle opere di ripristino che, almeno secondo il progetto, verrà fatto con parte del materiale movimentato e stoccato in una opportuna area della cava. Si prevedono diverse tipologie di copertura vegetale, una volta risistemato il suolo: dal bosco preesistente (ipotesi 1), al bosco misto di alberi e arbusti (ipotesi 2), al prato recintato da una "cornice" di alberi (ipotesi 3). I costi dei tre tipi di interventi sono diversi (il documento li riporta, ma abbiamo la sensazione che siano un pò sovrastimati). Crediamo che alla fine si opterà per il bosco preesistente che spontaneamente, come altre volte successo, si riprenderà negli anni l'area della cava. In alcuni passaggi si ipotizza anche la possibilità di un impianto di frutteto con 2 operatori designati alla sua manutenzione.Non commentiamo questa eventualità già proposta in passato da alcuni autorevoli rappresentanti del mondo dell'artigianato cividalese e dei cavatori; diciamo solo che se proprio si vuole impiantare un frutteto non c'è bisogno di sbancare la montagna.
Circa le quota da versare al Comune queste sono previste in 0,18 euro al metro cubo (delibera G.R. 4127 del 29 dicembre 2003) eventualmente rivalutabili anche sulla base di opportuni indici statistici. Per quanto riguarda l'utile d'impresa esso è previsto attorno ai 950.000 euro (nel caso del ripristino più caro) o attorno ai 998.000 euro nel caso che si opti per le opere di ripristino più economiche).
Al Comune di Pulfero è prevista un assegnazione di circa 187.000 euro in 10 anni.

 

ipotesi 0

ipotesi 1

ipotesi 2

ipotesi 3
--resa cava

0

1.036.534

1.036.534

1.036.534
--resa ripristino

859

- 58.190

- 86.354

- 38.732
--totale utile di impresa

859

978.344

950.179

997.802
--introiti per il Comune

0

187.040

187.040

187.040

Lo scorso 16 aprile la Regione ha inviato all'ALSAF. una richiesta di chiarimenti e integrazioni al progetto relativi:
- a eventuali interazione della cava con il sistema ipogeo delle Grotte di Antro;
- alla distanza della cava dalla borgata di Cedarmas;
- all'uso di esplosivi in relazione alla distanza dalle abitazioni e alla possibilità che questo arrechi disturbo agli allevamenti di animali;
- all'interferenza con sorgenti, con l'acqua superficiale;

- alla stabilità del versante soggetto all'escavazione;
- alla viabilità d'accesso all'area della cava;
- alle zone di deposito del materiale per verificarne la compatibilità con la conformazine del versante;
- alla valutazione della reale possibiltà di produzione annua dei materiale;
- ecc.
L'azienda ha 90 giorni per rispondere alle richieste della Regione. Vedremo quali ulteriori sviluppi prenderà il progetto.
La viabilità d'accesso alla cava è sicuramente uno dei punti più complessi dell'intera vicenda: la strada che la ditta si propone di usare, una vecchia strada militare, è in cattivo stato di conservazione e, a nostro avviso, ha una carreggiata limitata, un fondo non adatto ai camion carichi di pietra e anche alcuni problemi di stabilità. Stentiamo a credere che l'Ansaf voglia utilizzare la strada così come è e facciamo fatica a pensare che voglia assumersi anche l'onere di un suo totale ripristino. In passato l'Amministrazione comunale di Torreano ha proposto una risistemazione della strada sia in chiave turistica che per migliorare i collegamenti con il fondo valle di alcune frazioni montane. Siamo sospettosi e non crediamo nelle coincidenze. Siamo convinti che qualcuno stia adoperandosi per ripristinare la strada con i fondi pubblici per favorire gli interessi privati dei cavatori.

le integrazioni al progetto

La ditta ALSAF. ha consegnato alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici un documento (datato 18 giugno 2007) contenente una serie di integrazioni al progetto di cui sopra.
Si tratta di un documento tecnico di una certa complessità e con richiami tecnici non sempre di immediata e facile comprensione. Riportiamo nelle righe seguenti i passi a nostro avviso più significativi e su cui il comitato ha proposto agli organi competenti delle osservazioni:

- Sistema ipogeo di Antro

(...) Secondo al scheda del Catasto Regionale delle Grotte, la Grotta di S. Giovanni d'Antro ha uno sviluppo complessivo di circa 4.000 m con un dislivello di 96 m, la quota d'ingresso è posta a 350 m s.l.m. In questi ultimi anni è stata attrezzata turisticamente per circa 280 m.
Si allega una sezione esplicativa, in opportuna scala che evidenzia le distanze tra l'area da autorizzare e l'imbocco della suddetta grotta. Il dislivello è pari a circa 305 m, mentre la distanza orizzontale è di 1.610 m. Data, quindi, la profondità e la notevole distanza, non si prevede alcun tipo di interferenza, neanche secondaria, con l'attività estrattiva che andrà a svilupparsi.
Inoltre, come già riportato nella carta geologica dell'Allegato n. 17, nonché nella stessa "Cartografia Geologico - Tematica del territorio Provinciale" redatta dalla Provincia di Udine, l'area ricade all'interno di "masse rocciose in facies flyschioide con presenza di arenarie, con intercalazioni di marne, conglomerati, calcareniti e di breciole calcaree"
Date, quindi, le caratteristiche dei suoli interessati e la presenza di marne, non si ritiene che la grotta possa avere uno sviluppo ulteriore oltre a quanto già scoperto ed esplorato allo stato attuale.
Per quanto riguarda l'impiego dell'esplosivo (polvere nera), questo risulta marginale ed avviene unicamente per la riduzione volumetrica dei blocchi; vi è, quindi, un uso particolarmente limitato nei quantitativi che di volta in volta vengono utilizzati, tali da non provocare in nessun caso fenomeni microsismici.
(...)

- Borgata di Cedarmas

(...) Per quanto concerne il rumore generato dall'attività, si stima che i valori che giungeranno presso Cedarmas saranno compresi tra 43,37 dB(A) e i 41,79 dB(A). La stressa direzione principale dei venti, provenienti da Nord - Est, limita al minimo la possibile diffusione dei rumori e delle polveri verso l'abitato (posto proprio a Nord - Est dell'area di cava).
Si registra inoltre una situazione di mitigazione derivante dalla presenza di barriere vegetazionali e vaste aree boscate.
(...) L'efficacia dell'attenuazione dell'impatto visivo rimane, comunque, connessa alla metodologia e criteri esecutivi, nonché alla pronta realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale. Proprio per questo, già al termine del Lotto 2, la maggior parte dell'area orientale risulterà completamente ripristinata.
Non sono da segnalare attività di allevamento neanche a livello familiare. E' da molti anni, infatti che tale risorsa è diventata assolutamente marginale nelle vallate; in particolare non vi sono stalle operanti negli abitati vicini.
(...)

- Impatto paesaggistico

L'impatto visivo della attività estrattiva sarà determinato, soprattutto, dal contrasto cromatico tra le aree scavate e ricoperte da sola roccia e terra e le superfici circostanti ricoperte da vegetazione. Si specifica che non tutta l'area sarà contemporaneamente interessata all'attività di scavo, ma questa si concentrerà principalmente nel settore occidentale nel corso di entrambi i Lotti operativi previsti.
Va, inoltre, precisato che l'impatto sarà temporaneo in quanto, già durante la coltivazione, si provvederà ad un rinverdimento delle aree esaurite. Già al termine del Lotto 2, infatti, la maggior parte dell'area orientale risulterà completamente ripristinata.
(...)
Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, possono essere considerati i seguenti fattori:
- L'area non è ricadente nei limiti di parchi naturali o riserve.
- L'area non ricade all'interno o in prossimità di Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale) o S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario).
- La zona non appartiene ad alcuna tessitura territoriale storica.
- La zona non presenta aspetti caratteristici o peculiarità, quale ad esempio particolari assetti culturali o sistemi tipologici rurali;
- La zona non appartiene ad alcun sistema topologico di caratterizzazione locale e sovralocale.
(...)

- Viabilità d'accesso

La zona interessata è ubicata in località Cedarmas, a circa 10 Km di percorrenza dal centro abitato di Pulfero seguendo la strada per Spignon e risulta anche raggiungibile dalla rotabile Masarolis - Spignon risalendo , quindi, dalla Valle del Chiarò di Torreano.
Il numero dei transiti connessi allo sviluppo dell'attività sarà sempre inferiore ai tre mezzi al giorno nel corso dei primi due lotti e nel corso del lotto finale sarà inferiore ai 2 mezzi al giorno.
Dato il numero limitato dei mezzi e le caratteristiche strutturali delle strade interessate, non si ritiene possano insorgere ripercussioni negative sul traffico locale già presente.
Le strade presentano, infatti, tutte caratteristiche compatibili coni mezzi di transito sia per quanto riguarda le larghezze sia per le tipologie e la portanza dei manti stradali. Non vi sono elementi geologici o idrogeologici tali da mettere eventualmente a rischio il transito dei mezzi.
Prendendo in considerazione, in particolare, la viabilità di accesso all'area, tale strada in prossimità dell'ingresso ha una larghezza superiore ai 4,50 m, mentre a valle dell'immissione della strada sterrata la larghezza risulta di 3,65 m.
(...)

---per leggere le osservazioni presentate dal Comitato alle integrazioni al progetto di cava

---per leggere l'istruttoria relativa al parere di compatibilità ambientale della cava

eventi ...

data
 

contenuto
 

autore
         

- 1 aprile 2009

  Deliberazione di non compatibilità ambientale della cava denominata “Pulfero” sita in località Cedarmas – Comune di Pulfero   Giunta Regionale

- 23 febbraio 2009

  Invio delle osservazioni relative alla documentazione relativa alla procedura VIA del progetto relativo alla cava denominata “Pulfero” sita in località Cedarmas – Comune di Pulfero   Comitato "Difendiamo il Craguenza"

- 8 maggio 2008

  Richiesto al Presidente Tondo un incontro per illustrare le problematiche delle attività estrattive nelle Valli del Natisone   Comitato "Difendiamo il Craguenza"

- gennaio 2008 

  Presentate alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici una serie di osservazioni al parere del CTC VIA relativo al progetto della cava di Cedarmas   Legale rappresentante della ALSAF

- 21 gennaio 2008

  Inviato al Presidente Illy un documento sulle attività estrattive nelle Valli del Natisone   Comitato "Difendiamo il Craguenza"

- 31 dicembre 2007

  Il Comune di Pulfero e la Comunità Montana ricevono comunicazione di ricorso al TAR avverso ad alcune deliberazioni relative al progetto di apertura della cava di Cedarmas   Legale rappresentante della ALSAF

- 3 ottobre 2007

  La Commissione Tecnico Consultiva del servizio V.I.A. (valutazione impatto ambientale) della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione non ha deliberato la compatibiltà ambientale del progetto della cava che la ditta ALSAF vuole realizzare a Cedarmas.   Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Commissione Tecnico Consultiva del servizio V.I.A.

- 25 luglio 2007

  ll Comune di Pulfero esprime parere negativo alle integrazioni al progetto della cava di Cedarmas presentate dall'ALSAF.   Consiglio Comunale di Pulfero

- 28 giugno 2007

  Il Comune di Pulfero riceve le integrazioni al progetto della cava di Cedarmas che l'ALSAF ha presentato alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Da oggi decorrono 30 giorni per esprimere le osservazioni del caso.   Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici

- 26 giugno 2007

  Viene approvata all'unanimità una mozione che impegna l'Amministrazione comunale a modificare la parte attuativa del PRG per ostacolare l'apertura di nuove cave in aree non espressamente riservare a questa attività e senza il preventivo parere favorevole del Comune.   Consiglio Comunale di San Pietro al Natisone
    La richiesta di proroga avanzata dal Comune di Pulfero in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla cava di Cedarmas viene respinta.   Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
- 17 aprile 2007   proposta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'ARPA di Udine di individuazione con maggior dettaglio di: rumori della attività della cava, impatto visivo del fronte di scavo e impatto con la fauna locale   Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Settore Tutela del Suolo ...
- 16 aprile 2007   richiesta alla ditta ALSAF di documentazione integrativa per la pronuncia di impatto ambientale   Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
- 4 aprile 2007    in una comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si evidenzia come non siano precisati i tragitti utilizzati per la distribuzione dei prodotti lapidei in uscita dalla cava e di conseguenza i dati di traffico riportati nello S.I.A. non sono considerati significativi. Si valuta positivamente il carico veicolare e l'ipotesi di riutilizzo del materiale inidoneo per il ripristino ambientale.   Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità, ... 
- 2 aprile 2007    in una nota inviata alla Direzione centrale ambiente si segnalano carenze circa: il bacino di riferimento per i materiali estratti e l'attuale livello di offerta; l'indicazione delle distanze del sito da altre aree analoghe, il sito di lavorazione del prodotto, i livelli sonori, il rischio delle frane, l'impatto visivo, i tempi di crescita delle piante in fase di ripristino, ...   ASS n. 4 - "Medio Friuli"
- 30 marzo 2007    in una nota inviata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si richiedono ulteriori informazioni sulla distanza reale tra il bacino di cava e le abitazioni della borgata di Cedarmas (distanza reale 160 m), sull'utilizzo della strada forestale, sul fronte di scavo (200 m), su interferenze con le Grotte di Antro, con le acque superficiali, ...   Servizio Tutela Beni Paesaggistici
- 27 marzo 2007    richiesta di proroga di 60 giorni per esprimere il parere circa la valutazione dell'impatto ambientale della cava    Consiglio Comunale di Pulfero
- 13 marzo 2007   in una nota al Servizio di Valutazione impatto Ambientale si segnalano le seguenti carenze del progetto: non viene dimostrata la stabilità della pista di servizio nella fase di riordino ambientale; mancano le pendenze finali per quanto riguarda il riordino dei luoghi, carenze nella descrizione dell'ingresso delle acque di ruscellamento; l'area di coltivazione è ricca di fauna e si trova a circa 1 km dall'area denominata IBA 049, si elimina la faggeta ma nella ricostruzione non viene proposto nessun impianto riconducibile a questa tipologia di bosco, si ritiene - anche sulla base delle produzioni della cava di Tamoris (in media attorno ai 6.000 m cubi annui) - che la ditta ALSAF non possa produrre quanto previsto (25.900 metri cubi)     Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
- 8 marzo 2007   in una nota alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si esprime parere favorevole alla apertura della cava   Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Udine 
- 13 febbraio 2007   comunicazione di avvio dell'istruttoria relativa alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale   Servizio di Valutazione Impatto Ambientale
- 31 gennaio 2007   individuazione delle autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale della cava (Comuni di Pulfero, Cividale del Friuli, Faedis, Torreano, Provincia di Udine, ASS 4 Medio Friuli, Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Ispettorato Dipartimentale Foreste di Udine)     Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
- 22 gennaio 2007   comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell'impatto ambientale   Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
- 10 gennaio 2007   richiesta di avvio della procedura di impatto ambientale   Legale rappresentante della ALSAF

- 19 dicembre 2005

  si decreta che il progetto riguardante l’apertura e contestuale ripristino ambientale-paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata “Pulfero” sita in località Cedermas in Comune di Pulfero – presentato da ALSAF di Cettolo Liviana & C. è da assoggettare alla procedura di VIA di cui all’art. 5 e seguenti del D.P.R. 12 aprile 1996 e delle correlate disposizioni regionali.   Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia

 

 

 

le cave del nostro territorio: l'iter autorizzativo
attraverso i decreti della Regione
(sezione in via di completamento)

 

Tamoris lotto 2

Noglaret 

Sant'Ermacora 

Altovizza 1 e 2

Pulfero

Prehot - Faedis

           

La Spicula

Grobbia

Prestento

Tarpezzo

Clastra

Salandri

 

 

 

 

gli importi riscossi per la coltivazione delle cave

Nota della Redazione: per il completamento delle tabelle sottostanti stiamo attendendo che alcuni Comuni ci inviino i dati richiesti a suo tempo

 

anno 2006

Carbonaria Pietra s.a.s
cava di Altovizza

Friulana Marmi
cava di Altovizza

Julia Marmi
cave di Tarpezzo e Clastra

269,46 euro

2.955,00 euro

2.430,00 + 3.060,00 euro
importo totale riscosso dal Comune di San Pietro al Natisone = 8.714, 46 euro
     

Iaconcig
cava di Clastra

Anfas
cava di Tamoris
 
     

anno 2005

Carbonaria Pietra s.a.s
cava di Altovizza

Friulana Marmi
cava di Altovizza

Julia Marmi
cave di Tarpezzo e Clastra

990,00 euro

936,00 euro

2.844,00 + 2.538,00 euro
importo totale riscosso dal Comune di San Pietro al Natisone = 7.308,00 euro
     

Iaconcig
cava di Clastra

ALSAF.
cava di Tamoris