Casa Protetta per Anziani
|
|
STATUTO CASA PROTETTA PER ANZIANI – SENIGALLIA ART. 1 ORIGINI
L’Istituzione Pubblica di Asistenza e Beneficienza Casa Protetta per Anziani con sede in Senigallia in via Pisacane n, 32, ente pubblico ex L. n. 6972 del 10.07.1890 trae la sua origine dalla fusione delle seguenti IPAB: · CASA DI RIPOSO “VITTORIO EMANUELE II” · ORFANOTROFIO MASCHILE “SCEBERRAS TESTAFERRATA” · ORFANOTROFIO FEMMINILE “SANTA MARIA DELLA MERCEDE” · ASILO INFANTILE “REGINA ELENA”. Detta fusione è stata riconosciuta con Decreti del Presidente della Regione Marche nn. 16451 e 16450 del 20.04.1984. Il patrimonio della Casa Protetta per Anziani è costituito da lasciti e donazioni di benefattori ricevuti dalle predette IPAB nel corso della loro secolare esistenza e dalla Casa Protetta per Anziani in quanto tale. ART. 2 SCOPI
L’IPAB Casa Protetta per Anziani ha lo scopo di fornire interventi assistenziali e servizi sociali a favore delle persone anziane e/o disabili ed in particolare a favore di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per garantire loro la migliore qualità di vita possibile. L’Ente conserva, adeguate alla situazione e alle disponibilità attuali, le finalità originarie purchè non contrastanti o assorbite da funzioni di altri enti locali o statali e assolve a compiti specifici in materia socio-assistenziale derivanti da lasciti o donazioni ritenuti prioritari. ART. 3 INTERVENTI E SERVIZIGli scopi di cui al precedente art. 2 vengono perseguiti tramite la erogazione di servizi, residenziali e non, ed altri interventi socio-assistenziali rivolti alle persone che li richiedano. Tali scopi vengono perseguiti anche mediante iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche gli anziani esterni alla Casa di Riposo, per favorire la vita di relazione degli interni con altre categorie di cittadini, migliorando il rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all’origine della loro emarginazione. Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l’Ente può sottoscrivere accordi di programma e convenzioni con altre IPAB o enti pubblici e privati non aventi scopi di lucro. ART. 4 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’
L’Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. All’interno dei servizi socio-assistenziale residenziali erogati è garantita l’assistenza religiosa mediante accordi con le autorità competenti. Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabilite in appositi regolamenti o in apposite delibere a contenuto regolamentare. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate l’ente può costituire organi consultivi. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono definiti in apposito regolamento. L’ente favorisce inoltre l’apporto e l’utilizzo del volontariato nell’ambito delle attività di cui all’art. 3. L’Ente, in quanto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha autonomia statutaria e finanziaria. ART. 5 MEZZI
Tutte le risorse dell’Ente devono essere destinate direttamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. L’IPAB Casa Protetta per Anziani provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio nonché con i proventi derivanti a) dalle rendite del patrimonio b) da rette e contributi corrisposti da parte di soggetti pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 3 c) da erogazioni collegate ai servizi socio-assistenziali prestati d) da contributi previsti in disposizioni legislative nazionali e/o regionali e) da contributi spontanei di soggetti pubblici e privati. ART. 6 ORGANI
Sono organi dell’Ente il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente ART. 7 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 (sette) membri eletti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo coincidente con la permanenza in carica del Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque, per evitare vuoti amministrativi, fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ente. Il Consiglio Comunale può eleggere quali componenti del Consiglio di Amministrazione membri che già hanno fatto parte dello stesso. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito. I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne da immediata comunicazione all’Ente che ha proceduto alla nomina. ART. 8 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIl Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondneza dei risultati della gestione alle direttive impartite. Il Consiglio ha competenza generale su tutti gli atti dell’Ente non riservati per legge ai dirigenti o ai responsabili dei servizi. Il Consiglio delibera in particolare sui seguenti argomenti: · elezione del Presidente e del Vice Presidente · Statuto e i Regolamenti dell’Ente · Bilancio annuale, relative variazioni e conto consuntivo · Dotazione organica del personale dipendente e non e relative variazioni · Convenzioni e costituzione o modificazione di forme associative · Contrazione di mutui e spese che impegnino il bilancio per più esercizi · Acquisti, permute, alienazioni, affitti, locazioni e contratti di comodato · Nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi ed istituzioni · Organizzazione dei servizi in favore degli assistiti ART. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIl Consiglio di Amministrazione si insedia, nella sede dell’Ente, dietro convocazione del Consigliere Anziano neo eletto entro 10 giorni dall’accettazione della nomina. Per Consigliere Anziano si intende il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di nomina da parte del Consiglio Comunale. Nella stessa seduta, che è presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente. Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell’art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dell’art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257; le altre ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell’Autorità Regionale. In questi casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza o dell’invito, salvo che in quest’ultimo non si disponga diversamente. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone. L’o.d.g. è formulato del Presidente; singoli punti possono essere aggiunti su richiesta di almeno due consiglieri. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio: il numero legale deve perdurare e venga a mancare nel corso dell’adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell’Ente, con funzioni anche di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza funge da verbalizzante il Consigliere più giovane d’età. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare. Ai Consiglieri compete, per ogni seduta, un gettone di presenza il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. ART. 10 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie nonché l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Per la validità della seduta non è computato che, avendo interesse, giusto l’art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione e dai Consiglieri intervenuti alla seduta. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato all’atto deliberativo. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione. Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti deliberativi dell’Ente. FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. In particolare: a) ha la rappresentanza legale dell’Ente e cura i rapporti con gli Enti e le autorità; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l’ordine del giorno delle sedute; c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell’Ente; In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci. Al Presidente spetta una indennità di carica il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. ART. 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ferma restando la disciplina legislativa specifica delle IPAB, l’attività dell’Ente di svolge nel rispetto e con l’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e dei principi generali stabiliti dall’ordinamento per le pubbliche amministrazioni. ART. 13 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell’azione amministrativa. ART. 14 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
L’Ente disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Spettano ai dirigenti, o, in loro assenza, ai responsabili dei servizi, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati perché in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica e comunque per almeno una unità. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere instaurati rapporti di collaborazione esterna al alto contenuto di professionalità. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è determinato in base agli accordi collettivi nazionali del comparto enti locali. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere nominato un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e sovraintende alla gestione dell'’nte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi ad eccezione del Segretario. ART. 15 COMPITI E FUNZIONI DEL SEGRETARIO
L’Istituzione ha un Segretario dipendente o incaricato ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 17.07.1890 n. 6972. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi., allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni del personale. Il Segretario inoltre: > partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e ne cura la verbalizzazione > esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento il Segretario può delegare specifici compiti o adempimenti ad un impiegato. ART. 16 COMPITI DI GESTIONE
Ai responsabili dei servizi, individuati a termini di legge e in conformità ai programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, spetta la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e dei servizi socio-assistenziali, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno ART. 17 SERVIZIO DI TESORERIA
Il servizio di esazione di cassa è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il tesoriere, se non muniti della firma del responsabile del servizio, del Segretario, del Presidente e del consigliere anziano.
ART. 18 NORMA FINALEPer le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza.
|
|
Sito realizzato per la Casa Protetta per Anziani di Senigalliawebmaster |