Quale soluzione e' piu' adatta per te...?
1) INCENTIVI PER GLI IMPIANTI REALIZZATI SU UN EDIFICIO
Anche il "Quarto Conto Energia" per gli impianti fotovoltaici su edifici - (cioè su facciate, tetti, etc.), ma non integrati negli stessi edifici o non "innovativi", come sono invece, ad es., i vetri fotovoltaici e le coperture in film sottile integrate - stabilisce degli incentivi riconosciuti per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tali incentivi prevedono, per il 2011, tariffe diverse a seconda del mese di entrata in esercizio (v. Tabella 1), mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (v. Tabella 2). Limitatamente al periodo dall'1/06/11 al 31/12/11 ed a tutto l’anno 2012, i piccoli impianti realizzati su edifici - definiti come quelli che hanno una potenza non superiore a 1 MW - sono ammessi all’incentivo senza limite alcuno, mentre i grandi impianti (cioè oltre 1 MW) sono ammessi al regime incentivante del Conto Energia soltanto nei limiti o "tetti" di costo annuo (corrispondenti a obiettivi indicativi di potenza annui) predefiniti dal Quarto Conto Energia.
Incentivi 4° Conto Energia 2011
(in €/kWh) in base al mese di entrata in esercizio
|
Intervallo di potenza
(in kWp) |
GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 1<P<3 | 0,387 | 0,379 | 0,368 | 0,361 | 0,345 | 0,320 | 0,298 |
| 3<P<20 | 0,356 | 0,349 | 0,339 | 0,325 | 0,310 | 0,288 | 0,268 |
| 20<P<200 | 0,338 | 0,331 | 0,321 | 0,307 | 0,293 | 0,272 | 0,253 |
| 200<P<1000 | 0,325 | 0,315 | 0,303 | 0,298 | 0,285 | 0,265 | 0,246 |
| 1000<P<5000 | 0,314 | 0,298 | 0,280 | 0,278 | 0,256 | 0,233 | 0,212 |
| P>5000 | 0,299 | 0,284 | 0,269 | 0,264 | 0,243 | 0,221 | 0,199 |
Tabella 1. Le tariffe del Quarto Conto Energia per gli impianti FV su edificio che entrano in funzione nel corso del 2011.
Incentivi 4° Conto Energia 2012
(in €/kWh)
| Intervallo
di potenza (in kWp) |
1° SEMESTRE 2012 | 2° SEMESTRE 2012 |
| 1<P<3 | 0,274 | 0,252 |
| 3<P<20 | 0,247 | 0,227 |
| 20<P<200 | 0,233 | 0,214 |
| 200<P<1000 | 0,224 | 0,202 |
| 1000<P<5000 | 0,182 | 0,164 |
| P>5000 | 0,171 | 0,154 |
Tabella 2. Le tariffe per gli impianti su edificio che entrano in funzione nel 2012.
2) TARIFFE INCENTIVANTI PER IL 2013 ED I PERIODI SUCCESSIVI
A decorrere dal primo semestre 2013, le tariffe assumono valore onnicomprensivo (cioè che somma l'incentivo + il prezzo di vendita in rete) sull’energia immessa nel sistema elettrico, mentre sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica (v. Tabella 3). Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla Tabella 4 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla Tabella 4, sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione: tale riduzione verrà calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) attraverso un'opportuna formula matematica e comunicata a tempo debito. Per gli anni dal 2013 al 2016, infatti, il superamento dei costi indicativi annui predefiniti non limita l’accesso dei grandi e piccoli impianti alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
Incentivi 4° Conto Energia - I° seme
stre 2013 (in €/kWh)
|
Intervallo di potenza (in kWp) |
Tariffa onnicomprensiva |
Tariffa autoconsumo |
| 1<P<3 | 0,375 | 0,230 |
| 3<P<20 | 0,352 | 0,207 |
| 20<P<200 | 0,299 | 0,195 |
| 200<P<1000 | 0,281 | 0,183 |
| 1000<P<5000 | 0,227 | 0,149 |
| P>5000 | 0,218 | 0,140 |
Tabella 3. Le tariffe per gli impianti su edificio che entrano in funzione nel primo semestre 2013.
Riduzioni programmate per i semestri successivi
| Anno | I° semestre | II° semestre |
| 2013 | -9% | |
| 2014 | -13% | -13% |
| 2015 | -15% | -15% |
| 2016 | -30% | -30% |
Tabella 4. Le riduzioni degli incentivi, relative alle tariffe del semestre precedente
.
3) MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SU EDIFICI
I moduli fotovoltaici devono essere posizionati su un edificio secondo una delle seguenti modalità:
1) Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°: l'altezza dei moduli rispetto al piano del tetto non deve superare i 30 cm, ma se e' presente una balaustra perimetrale la quota massima dei moduli, riferita al loro asse mediano, non deve superare l'altezza minima della balaustra;
2) Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie;
3) Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2: i moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi;
4) Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole: i moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
| Moduli fotovoltaici installati... | Modalità di posizionamento |
| Su tetti piani oppure inclinati con pendenze inferiori a 5° | L'altezza dei moduli rispetto al piano del tetto non deve superare i 30 cm, ma se e'presente una balaustra perimetrale la quota massima dei moduli, riferita al loro asse mediano, non deve superare l'altezza minima della balaustra. |
| Su tetti a falda | I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie. |
| Su altri tipi di tetti | I moduli devono essere installati in modo complanare al piano (o ai piani) tangente del tetto con una tolleranza di +/-10°. |
| In qualità di frangisole | I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. |
Tabella 2. Schema dei requisiti di posizionamento dei moduli per avere diritto agli incentivi statali.
I pannelli FV tradizionali integrati o non integrati sul tetto di un edificio rientrano in questa categoria di incentivi.
4) REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" O "CESSIONE IN RETE"
In aggiunta alle tariffe incentivanti previste dal "Nuovo Conto Energia 2011-2013", l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello "Scambio sul posto", che continua ad applicarsi dopo i 20 anni di durata delle tariffe incentivanti. Nello scambio sul posto l'energia immessa in rete - la quale funge da gigantesco accumulatore - viene conteggiata e prelevata al bisogno in un secondo tempo, con un conguaglio a fine anno tra l'energia ceduta in rete e quella prelevata: nel caso in cui la prima superi la seconda, si potrà consumarla in seguito. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che invece non beneficiano dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica (usufruendo quindi del regime cosiddetto di "Cessione in rete"), può essere: o (a) ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - opzione nota come "Ritiro dedicato" - oppure (b) ceduta sul mercato libero.
5) CHI PUÒ USUFRUIRE DI QUESTI INCENTIVI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici i seguenti soggetti: le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, i condomini di unità immobiliari o di edifici. Possono, inoltre, beneficiare delle tariffe incentivanti solo gli impianti in possesso dei seguenti requisiti:
(a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
(b) conformità dei vari componenti alle pertinenti norme tecniche e alle disposizioni specificate nell'art.10 del D.L. 28/2011 (in particolare, i pannelli FV devono essere garantiti per almeno 10 anni, certificati secondo le norme CEI EN 61215 se si tratta di moduli in silicio cristallino, CEI EN 61646 se a film sottile);
(c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
(d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti FV.
6) ESCLUSIONI E CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI
Le tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Inoltre, non possono accedere alle nuove tariffe incentivanti gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe delle precedenti "versioni" del Conto Energia. Gli incentivi del Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici sono cumulabili, fra gli altri, con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
(a) contributi in conto capitale non superiori al 30% del costo di investimento per impianti aventi potenza non superiore a 20 kW;
(b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole, strutture sanitarie, sedi amministrative di enti locali, edifici di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
(c) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome;
(d) finanziamenti a tasso agevolato.
Scarica cliccando
qui
il testo del "Quarto Conto Energia" del 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n°109 del 12/5/11.
Torna a SinergieCasa