INDICE

Nuova ordinanza in materia di cani
Il microchip
Il passaporto europeo
Trasporti
Animali in condominio
Maltrattamento e abbandono
Detrazione spese veterinarie
Le colonie feline
Il taglio della coda e delle orecchie (caudotomia e conchectomia)
Modulistica










































Nuova ordinanza in materia di cani

Ordinanza per la tutela ell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Il 23 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale n.68) è entrata in vigore la nuova ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ecco le principali norme dell'ordinanza:

Cancellazione della “black list” (lista nera): scompare la lista nera delle razze pericolose e viene introdotto il registro dei cani impegnativi.

Responsabilità civile e penale del proprietario: il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

Il guinzaglio diventa obbligatorio: diventa obbligatorio condurre sempre al guinzaglio (non superiore a 1,50 metri) il proprio cane, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte eccezione delle aree apposite per cani individuate dai comuni.

Museruola: il proprietario del cane dovrà portare con sé la museruola, da far indossare al proprio cane in caso di pericolo o sotto richiesta delle Autorità competenti. Obbligatoria per i cani impegnativi.

Patentino e percorsi formativi per i proprietari di cani: verranno organizzati corsi formativi per i proprietari dei cani, con il rilascio del patentino a fine percorso, dai Comuni e Servizi veterinari Asl. Tali corsi formativi sono obbligatori per i cani impegnativi.

Registro dei cani morsicatori: i servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani impegnativi” e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

Assicurazione: i proprietari di cani "impegnativi" devono stipulare obbligatoriamente una polizza di assicurazione di responsabilità civile. I cani indicati nel registro dei cani impegnativi, devono obbligatoriamente indossare sempre museruola e guinzaglio quando si trovano in aree pubbliche.

Raccolta deiezioni: chiunque conduca un cane in aree urbane è obbligato a raccogliere le deiezioni e deve portare sempre con sé gli strumenti necessari e idonei alla raccolta.

Divieti:

  • è vietato l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività, sono vietate le operazioni di selezione e di incroci di cani tese allo stesso scopo;
  • è vietato sottoporre i cani a doping;
    sono vietati gli interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi, atti a modificare la morfologia del cane che prevedono la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e della coda. È fatta eccezione del taglio della coda per le razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
  • è vietato possedere o detenere cani impegnativi inseriti nel registro a chi ha subito una condanna, anche non definitiva, e ai minori di 18 anni.

Leggete il testo completo dell'Ordinanza.

Maggiori info: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

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Il microchip

Il microchip è un sistema d'identificazione elettronica che con la nuova legge (legge regionale: vedi legge della regione di riferimento), sostituisce il vecchio tatuaggio. Il cane sarà poi, automaticamente iscritto all'Anagrafe Canina di residenza.
Tutti i possessori di cani devono obbligatoriamente identificare tramite il microchip il proprio animale, fatta eccezione per quelli già contrassegnati con un tatuaggio ancora perfettamente leggibile. Nel caso in cui il tatuaggio non sia più leggibile, il proprietario ha l'obbligo di procedere all'identificare elettronica del proprio cane.
Il codice di identificazione è abbinato al nome del proprietario e costituisce titolo di proprietà.
L'operazione di inserimento del microchip, può essere effettuata dal vostro medico veterinario o dal medico veterinario del Servizio Veterinario Asl.
L'Anagrafe Canina rilascerà un documento che certifica l'avvenuta iscrizione. Questo documento riporta i dati del cane e quelli del proprietario, quindi deve essere conservato con cura.
I proprietari dei cani devono denunciare al Comune o all'Anagrafe Canina di riferimento, i seguenti casi:

  •  cambio di residenza;
  •  cessione della proprietà/detenzione del cane a terzi. Attenzione fino a quando non verrà effettuata la comunicazione di cessione, il cane rimarrà di vostra proprietà e per ogni cosa sarete voi a risponderne;
  •  smarrimento del cane. In caso di smarrimento del cane, entro tre giorni dell'avvenuta scomparsa (vedi legge regionale), occorre denunciarlo anche ai Vigili Urbani e al Canile Sanitario di residenza, questo per facilitare il ritorno a casa del vostro adorato cane;
  •  morte del cane.

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Il passaporto europeo

Con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 998/2003, tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano con il proprietario, diretti nei Paesi dell'Unione Europea, sono obbligati a viaggiare con il passaporto europeo per animali d'affezione. Questo passaporto consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Sul passaporto deve essere riportato in lingua italiana e inglese le seguenti voci:

  •  dati del proprietario;
  •  descrizione dell'animale;
  •  identificazione dell'animale (numero di microchip o tatuaggio);
  •  vaccinazione antirabbica (è importante che ci sia anche la firma del veterinario);
  •  test sierologico antirabbico (richiesto dal Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta);
  •  vaccinazioni ordinarie e trattamento contro parassiti (per tutti i paesi che lo richiedono).
Oltre al passaporto è necessario portare in viaggio:
  •  il documento di identificazione rilasciato dal Servizio Veterinario Asl;
  •  il libretto delle vaccinazioni;
  •  il certificato di vaccinazione antirabbica.
Il passaporto è rilasciato dal Servizio Veterinario Asl della vostra regione. Attenzione, i costi del passaporto variano da regione a regione, quindi informatevi prima.
Attenzione è bene ricordare che nei paesi del Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta, vigono regole diverse e sono ammessi solo gli animali identificati dal microchip.

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Trasporti

Autobus e Metropolitana: ai proprietari dei cani è consentito salire sulle vetture con i propri cani se muniti di guinzaglio e museruola. I cani non possono salire nel caso in cui il mezzo sia affollato o nel caso in ci siano persone che non gradiscono la loro presenza, ad esempio, per paura o per casi di allergia. E' previsto il pagamento dell'intero biglietto. I regolamenti cambiano da comune a comune, quindi è importante informarsi.

Treno: Dal 1 dicembre 2008, entra in vigore il nuovo regolamento per il trasporto degli animali domestici sui treni Trenitalia. Gli animali domestici di piccola taglia viaggiano gratuitamente (1° e 2° classe), fatta eccezione per i treni ES* ETR450, custoditi nel loro trasportino di dimensioni non superiori 70x30x50.
Per singolo viaggiatore, si consente il trasporto di un cane di media/grossa taglia, solo se munito di apposita museruola e guinzaglio. È previsto il pagamento del biglietto alla tariffa prevista ridotta al 50%. Il trasporto di animali domestici, deve essere richiesto al momento dell’acquisto del biglietto. Inoltre:
- sui treni Espressi, IC, IC Plus ed ICN negli ultimi sei posti dell’ultima carrozza di 2^ classe;
- sui treni Regionali è ammesso il trasporto utilizzando il vestibolo dell'ultima carrozza, escluso nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 è ammesso il trasporto solo in caso si occupi l'intero compartimento.
Sono esclusi dal trasporto i cani che rientrano nella lista dell'Ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007.
Si ricorda inoltre, che occorre obbligatoriamente esibire il certificato di iscrizione all’anagrafe canina del proprio cane.
Per il costo del biglietto, informatevi prima di partire.
I cani guida per non vedenti viaggiano in qualunque treno (compresi i treni ES* ETR450) gratuitamente.
È importante ricordare che le condizioni possono variare, quindi, prima di partire consultate il regolamento sul sito www.trenitalia.com oppure chiamate il call center Trenitalia 89 20 21.

Aereo: Ogni compagnia aerea ha le sue regole, quindi, prima di partire occorre contattare la compagnia aerea con la quale si vuole volare. In genere, i cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina, all'interno di un trasportino considerato come bagaglio a mano. Stessa sorte per i gatti. Alcune compagnie richiedono che il trasportino abbia dimensioni specifiche, in genere la dimensione massima è di cm 46x25x31 e non deve superare gli 8 kg. Gli animali dovranno stare all'interno del trasportino per tutto il viaggio. I cani di media e grossa taglia, devono viaggiare nella stiva pressurizzata in apposite gabbie.
I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario muniti di museruola.

Navi e traghetti: sulle navi da crociera non sono ammessi cani di media e grossa taglia. Solo alcune compagnie, accettano cani di piccola taglia.
Sui traghetti sono ammessi i cani di piccola, media e grossa taglia muniti di guinzaglio e museruola. I cani di piccola taglia possono stare in cabina con i proprietari se è occupata interamente. Il cane di media e grossa taglia viaggia in appositi spazi. Alcune compagnie permettono ai proprietari di cani di taglia media e grossa, di viaggiare con loro sul ponte superiore muniti sempre di guinzaglio e museruola.
In ogni caso, prima di partire informatevi sulle regole della compagnia e sul costo del biglietto.

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Animali in condominio

Gli animali possono stare in condominio senza alcuna restrizione e l'assemblea condominiale non può impedire la detenzione di un animale. Esistono, infatti, numerose sentenze che sanciscono chiaramente che nessun regolamento condominiale, può limitare a libertà di possedere un animale d'affezione.
Ad esempio, la sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990 cita testualmente: "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Quindi prima di firmare il contratto di compravendita o di locazione, controlliamo che non ci sia riportato il consenso a non detenere animali in condominio.

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Maltrattamento e abbandono

La nuova legge sul maltrattamento degli animali approvata dal senato (Legge 20 luglio 2004, n. 189), rappresenta finalmente un miglioramento per la tutela degli animali.
Con la nuova legge, maltrattare e abbandonare gli animali diventa un reato penale con sanzioni economiche ingenti. Ecco come si pronuncia la legge:

  •  in caso di maltrattamenti di animali è prevista una pena da 3 mesi ad un anno con una multa da 3.000 a 15.000 euro;
  •  Uccisione di animali è prevista la reclusione da tre mesi a diciotto mesi;
  •  identificazione dell'animale (numero di microchip o tatuaggio);
  •  In caso di abbandono di animali è prevista la reclusione fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro;
  •  Spettacoli e manifestazioni vietati è prevista la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro;
  •  Combattimento tra animali è prevista la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Se volete prendere visione della legge completa, la troverete pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 oppure visitate il link:

Legge 20 luglio 2004, n.189

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Detrazione spese veterinarie

I proprietari di animali da compagnia o per la pratica sportiva legalmente detenuti, possono detrarre dall'irpef il 19% delle spese veterinarie documentabili, fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla parte che eccede i 129,11 euro. A prevedere questa detrazione è il Decreto del 6 giugno 2001 n. 289 del Ministero delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001.
Quando non è ammessa la detraibilità delle spese veterinarie sostenute

  •  per gli animali destinati all'allevamento, quelli da riproduzione o al consumo alimentare;
  •  per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole e/o commerciali;
  •  per gli animali utilizzati in attività illecite e per quelli detenuti illegalmente;
Per saperne di più visitate il link:

agenziaentrate.it

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Le colonie feline

Finalmente, è stata costituita la colonia felina protetta, formata da un numero di gatti, più o meno numeroso, che vive in un determinato territorio censito dal Comune di appartenenza e seguito da persone, privati cittadini o volontari, che se ne prendono cura.
I Comuni sono obbligati per legge (legge quadro 14 agosto 1991, n. 281), a tutelare l'integrità fisica dei gatti randagi e il Servizio Veterinari, provvede invece, alla sterilizzazione gratuita delle colonie feline censite, importante per il contenimento dei gatti e fornendo inoltre, l'assistenza sanitaria.
L'ubicazione della colonia felina è tutelata per legge (vedi anche regolamento regionale di riferimento*) quindi, vi è il divieto di dislocazione dei gatti dal loro habitat. Solo in casi eccezionali, le colonie possono essere spostate e in tal caso il Comune ha l'obbligo di trovare una nuova sistemazione.
E' bene ricordare che con la nuova legge sui maltrattamenti (20 luglio 2004, n. 189), i reati commessi a danno anche dei gatti randagi, sono puniti dal codice penale.
Ai cittadini non si chiede altro, per una buona convivenza, di rispettare e tollerare le colonie feline, perché questo rappresenta un semplice gesto di civiltà.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi all'Ufficio Tutela Animali del vostro Comune o al Servizio Veterinario della vostra regione.

* ogni regione in materia di animali, ha i propri regolamenti quindi, si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di residenza.

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Il taglio della coda e delle orecchie (caudotomia e conchectomia)

Il taglio delle orecchie e della coda praticate per fini estetici è una forma non lecita, a stabilirlo è il CNB (Comitato Nazionale di Bioetica) che si richiama alla Convenzione Europea del 5 maggio del 1987 art. 10 che vieta tali pratiche
Art. 10
1)  Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

  • il taglio della coda;
  • il taglio delle orecchie;
  • la recisione delle corde vocali;
  • l'esportazione delle unghie e dei denti;
2)  Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
  • se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
  • per impedire la riproduzione;
3)  In caso di intervento:
  • gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
  • gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.


I membri del CNB sono unanimi nel dichiarare che il taglio della coda e delle orecchie per fini estetici, è da ritenere una forma di crudeltà verso gli animali e un danno non giustificato. Il principio di bioetica si basa sull'obbligo morale dell'uomo a rispettare tutte le creature viventi, evitando loro sofferenze e danni.
La Convenzione Europea del 5 maggio 1987, è stata firmata anche dall'Italia, ma non è stata ancora regolamentata, quindi nell'attesa di leggi specifiche, è il medico veterinario che ha l'obbligo di tutelare il benessere animale.

Clicca qui per leggere la convenzione

AGGIORNAMENTO: la nuova ordinanza in materia di cani, entrata in vigore il 23 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale n.68) presentata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, prevede nell'art. 2 alla lettera d), il divieto di interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi, atti a modificare la morfologia del cane che prevedono la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e della coda.
È fatta eccezione del taglio della coda per le razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale.

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Modulistica

I seguenti moduli sono utili se si vuole affidare un animale d'affezione o per segnalazioni di smarrimento, abbandono, maltrattamento, ecc. In ogni caso, dopo la compilazione di questi moduli, bisogna presentarli alle autorità competenti (Asl veterinaria, anagrafe canina, polizia municipale, uffici per la tutela degli animali, ecc), quindi ricordatevi di farne sempre tre copie! Per scaricare il modulo, aprite il documento prescelto e poi, "salvate con nome" sul vostro pc.

MODULO D'AFFIDO
MODULO SMARRIMENTO
MODULO SEGNALAZIONE DECESSO/CAMBIO DI RESIDENZA
MODULO MALTRATTAMENTO
MODULO ABBANDONO
MODULO CESSIONE DEL CANE - AUTOCERTIFICAZIONE

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