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INDICE
Nuova ordinanza in materia di cani
Il microchip
Il passaporto europeo
Trasporti
Animali in condominio
Maltrattamento e abbandono
Detrazione spese veterinarie
Le colonie feline
Il taglio della coda e delle orecchie (caudotomia
e conchectomia)
Modulistica
Nuova ordinanza in materia
di cani
Ordinanza
per la tutela ell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani.
Il 23 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale n.68) è entrata
in vigore la nuova ordinanza per la tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressione dei cani.
Ecco le principali norme dell'ordinanza:
Cancellazione della black list (lista nera): scompare
la lista nera delle razze pericolose e viene introdotto il registro
dei cani impegnativi.
Responsabilità civile e penale del proprietario: il
proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dellanimale e risponde,
sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,
animali e cose provocati dallanimale stesso.
Il guinzaglio diventa obbligatorio: diventa obbligatorio
condurre sempre al guinzaglio (non superiore a 1,50 metri) il
proprio cane, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
fatte eccezione delle aree apposite per cani individuate dai comuni.
Museruola: il proprietario del cane dovrà portare
con sé la museruola, da far indossare al proprio cane in
caso di pericolo o sotto richiesta delle Autorità competenti.
Obbligatoria per i cani impegnativi.
Patentino e percorsi formativi per i proprietari di cani:
verranno organizzati corsi formativi per i proprietari dei
cani, con il rilascio del patentino a fine percorso, dai Comuni
e Servizi veterinari Asl. Tali corsi formativi sono obbligatori
per i cani impegnativi.
Registro dei cani morsicatori: i servizi veterinari, nel
caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione
e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali
cui devono essere sottoposti i cani impegnativi e
tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
Assicurazione: i proprietari di cani "impegnativi"
devono stipulare obbligatoriamente una polizza di assicurazione
di responsabilità civile. I cani indicati nel registro
dei cani impegnativi, devono obbligatoriamente indossare sempre
museruola e guinzaglio quando si trovano in aree pubbliche.
Raccolta deiezioni: chiunque conduca un cane in aree urbane
è obbligato a raccogliere le deiezioni e deve portare sempre
con sé gli strumenti necessari e idonei alla raccolta.
Divieti:
- è vietato l'addestramento di cani che ne esalti laggressività,
sono vietate le operazioni di selezione e di incroci di cani
tese allo stesso scopo;
- è vietato sottoporre i cani a doping;
sono vietati gli interventi chirurgici non finalizzati a scopi
curativi, atti a modificare la morfologia del cane che prevedono
la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e
della coda. È fatta eccezione del taglio della coda per
le razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard;
- è vietato possedere o detenere cani impegnativi inseriti
nel registro a chi ha subito una condanna, anche non definitiva,
e ai minori di 18 anni.
Leggete il testo completo dell'Ordinanza.
Maggiori info: Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
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Il microchip
Il
microchip è un sistema d'identificazione elettronica che con la
nuova legge (legge regionale: vedi legge della regione di riferimento),
sostituisce il vecchio tatuaggio. Il cane sarà poi, automaticamente
iscritto all'Anagrafe Canina di residenza.
Tutti i possessori di cani devono obbligatoriamente identificare
tramite il microchip il proprio animale, fatta eccezione per quelli
già contrassegnati con un tatuaggio ancora perfettamente leggibile.
Nel caso in cui il tatuaggio non sia più leggibile, il proprietario
ha l'obbligo di procedere all'identificare elettronica del proprio
cane.
Il codice di identificazione è abbinato al nome del proprietario
e costituisce titolo di proprietà.
L'operazione di inserimento del microchip, può essere effettuata
dal vostro medico veterinario o dal medico veterinario del Servizio
Veterinario Asl.
L'Anagrafe Canina rilascerà un documento che certifica l'avvenuta
iscrizione. Questo documento riporta i dati del cane e quelli
del proprietario, quindi deve essere conservato con cura.
I proprietari dei cani devono denunciare al Comune o all'Anagrafe
Canina di riferimento, i seguenti casi:
- cambio di residenza;
- cessione della proprietà/detenzione del cane a terzi.
Attenzione fino a quando non verrà effettuata la comunicazione
di cessione, il cane rimarrà di vostra proprietà e per ogni
cosa sarete voi a risponderne;
- smarrimento del cane. In caso di smarrimento del cane,
entro tre giorni dell'avvenuta scomparsa (vedi legge regionale),
occorre denunciarlo anche ai Vigili Urbani e al Canile Sanitario
di residenza, questo per facilitare il ritorno a casa del vostro
adorato cane;
- morte del cane.
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Il passaporto europeo
Con
l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 998/2003, tutti i cani,
gatti e furetti che viaggiano con il proprietario, diretti nei
Paesi dell'Unione Europea, sono obbligati a viaggiare con il passaporto
europeo per animali d'affezione. Questo passaporto consente l'identificazione
dell'animale e del suo proprietario. Sul passaporto deve essere
riportato in lingua italiana e inglese le seguenti voci:
- dati del proprietario;
- descrizione dell'animale;
- identificazione dell'animale (numero di microchip o
tatuaggio);
- vaccinazione antirabbica (è importante che ci sia anche
la firma del veterinario);
- test sierologico antirabbico (richiesto dal Regno Unito,
Irlanda, Svezia e Malta);
- vaccinazioni ordinarie e trattamento contro parassiti
(per tutti i paesi che lo richiedono).
Oltre al passaporto è necessario portare in viaggio:
- il documento di identificazione rilasciato dal Servizio
Veterinario Asl;
- il libretto delle vaccinazioni;
- il certificato di vaccinazione antirabbica.
Il passaporto è rilasciato dal Servizio Veterinario Asl della vostra
regione. Attenzione, i costi del passaporto variano da regione a
regione, quindi informatevi prima.
Attenzione è bene ricordare che nei paesi del Regno Unito, Irlanda,
Svezia e Malta, vigono regole diverse e sono ammessi solo gli animali
identificati dal microchip.
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Trasporti
Autobus
e Metropolitana: ai proprietari dei cani è consentito
salire sulle vetture con i propri cani se muniti di guinzaglio
e museruola. I cani non possono salire nel caso in cui il mezzo
sia affollato o nel caso in ci siano persone che non gradiscono
la loro presenza, ad esempio, per paura o per casi di allergia.
E' previsto il pagamento dell'intero biglietto. I regolamenti
cambiano da comune a comune, quindi è importante informarsi.
Treno: Dal 1 dicembre 2008, entra in vigore il nuovo
regolamento per il trasporto degli animali domestici sui treni
Trenitalia. Gli animali domestici di piccola taglia viaggiano
gratuitamente (1° e 2° classe), fatta eccezione per i
treni ES* ETR450, custoditi nel loro trasportino di dimensioni
non superiori 70x30x50.
Per singolo viaggiatore, si consente il trasporto di un cane di
media/grossa taglia, solo se munito di apposita museruola e guinzaglio.
È previsto il pagamento del biglietto alla tariffa prevista
ridotta al 50%. Il trasporto di animali domestici, deve essere
richiesto al momento dellacquisto del biglietto. Inoltre:
- sui treni Espressi, IC, IC Plus ed ICN negli ultimi sei posti
dellultima carrozza di 2^ classe;
- sui treni Regionali è ammesso il trasporto utilizzando
il vestibolo dell'ultima carrozza, escluso nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort
e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 è ammesso il
trasporto solo in caso si occupi l'intero compartimento.
Sono esclusi dal trasporto i cani che rientrano nella lista
dell'Ordinanza
12 dicembre 2006 "Tutela dellincolumità
pubblica dallaggressione di cani", pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007.
Si ricorda inoltre, che occorre obbligatoriamente esibire
il certificato di iscrizione allanagrafe canina del proprio
cane.
Per il costo del biglietto, informatevi prima di partire.
I cani guida per non vedenti viaggiano in qualunque treno (compresi
i treni ES* ETR450) gratuitamente.
È importante ricordare che le condizioni possono variare,
quindi, prima di partire consultate il regolamento sul sito www.trenitalia.com
oppure chiamate il call center Trenitalia 89 20 21.
Aereo: Ogni compagnia aerea ha le sue regole, quindi,
prima di partire occorre contattare la compagnia aerea con la
quale si vuole volare. In genere, i cani di piccola taglia possono
viaggiare in cabina, all'interno di un trasportino considerato
come bagaglio a mano. Stessa sorte per i gatti. Alcune compagnie
richiedono che il trasportino abbia dimensioni specifiche, in
genere la dimensione massima è di cm 46x25x31 e non deve
superare gli 8 kg. Gli animali dovranno stare all'interno del
trasportino per tutto il viaggio. I cani di media e grossa taglia,
devono viaggiare nella stiva pressurizzata in apposite gabbie.
I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario
muniti di museruola.
Navi e traghetti: sulle navi da crociera non sono
ammessi cani di media e grossa taglia. Solo alcune compagnie,
accettano cani di piccola taglia.
Sui traghetti sono ammessi i cani di piccola, media e grossa taglia
muniti di guinzaglio e museruola. I cani di piccola taglia possono
stare in cabina con i proprietari se è occupata interamente. Il
cane di media e grossa taglia viaggia in appositi spazi. Alcune
compagnie permettono ai proprietari di cani di taglia media e
grossa, di viaggiare con loro sul ponte superiore muniti sempre
di guinzaglio e museruola.
In ogni caso, prima di partire informatevi sulle regole della
compagnia e sul costo del biglietto.
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Animali in condominio
Gli
animali possono stare in condominio senza alcuna restrizione e
l'assemblea condominiale non può impedire la detenzione di un
animale. Esistono, infatti, numerose sentenze che sanciscono chiaramente
che nessun regolamento condominiale, può limitare a libertà di
possedere un animale d'affezione.
Ad esempio, la sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990
cita testualmente: "La detenzione di animali in un condominio,
essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale,
può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia
contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio
appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo
non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire
limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini
sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza
di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino
di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà,
la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce
dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle
immissioni..."
Quindi prima di firmare il contratto di compravendita o di locazione,
controlliamo che non ci sia riportato il consenso a non detenere
animali in condominio.
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Maltrattamento e abbandono
La nuova legge sul maltrattamento degli animali approvata dal
senato (Legge 20 luglio 2004, n. 189), rappresenta finalmente
un miglioramento per la tutela degli animali.
Con la nuova legge, maltrattare e abbandonare gli animali diventa
un reato penale con sanzioni economiche ingenti. Ecco come si
pronuncia la legge:
- in caso di maltrattamenti di animali è prevista una
pena da 3 mesi ad un anno con una multa da 3.000 a 15.000 euro;
- Uccisione di animali è prevista la reclusione da tre
mesi a diciotto mesi;
- identificazione dell'animale (numero di microchip o
tatuaggio);
- In caso di abbandono di animali è prevista la reclusione
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro;
- Spettacoli e manifestazioni vietati è prevista la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000
euro;
- Combattimento tra animali è prevista la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Se volete prendere visione della legge completa, la troverete pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 oppure visitate
il link:
Legge
20 luglio 2004, n.189
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Detrazione spese veterinarie
I
proprietari di animali da compagnia o per la pratica sportiva
legalmente detenuti, possono detrarre dall'irpef il 19% delle
spese veterinarie documentabili, fino all'importo di 387,34 euro
e limitatamente alla parte che eccede i 129,11 euro. A prevedere
questa detrazione è il Decreto del 6 giugno 2001 n. 289 del Ministero
delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del
17 luglio 2001.
Quando non è ammessa la detraibilità delle spese veterinarie sostenute
- per gli animali destinati all'allevamento, quelli da
riproduzione o al consumo alimentare;
- per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di
attività agricole e/o commerciali;
- per gli animali utilizzati in attività illecite e per
quelli detenuti illegalmente;
Per saperne di più visitate il link:
agenziaentrate.it
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Le colonie feline
Finalmente,
è stata costituita la colonia felina protetta, formata da un numero
di gatti, più o meno numeroso, che vive in un determinato territorio
censito dal Comune di appartenenza e seguito da persone, privati
cittadini o volontari, che se ne prendono cura.
I Comuni sono obbligati per legge (legge
quadro 14 agosto 1991, n. 281), a tutelare l'integrità
fisica dei gatti randagi e il Servizio Veterinari, provvede invece,
alla sterilizzazione gratuita delle colonie feline censite, importante
per il contenimento dei gatti e fornendo inoltre, l'assistenza
sanitaria.
L'ubicazione della colonia felina è tutelata per legge (vedi anche
regolamento regionale di riferimento*) quindi, vi è il divieto
di dislocazione dei gatti dal loro habitat. Solo in casi eccezionali,
le colonie possono essere spostate e in tal caso il Comune ha
l'obbligo di trovare una nuova sistemazione.
E' bene ricordare che con la nuova legge sui maltrattamenti (20
luglio 2004, n. 189), i reati commessi a danno anche dei gatti
randagi, sono puniti dal codice penale.
Ai cittadini non si chiede altro, per una buona convivenza, di
rispettare e tollerare le colonie feline, perché questo rappresenta
un semplice gesto di civiltà.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi all'Ufficio Tutela Animali
del vostro Comune o al Servizio Veterinario della vostra regione.
* ogni regione in materia di animali, ha i propri regolamenti
quindi, si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di
residenza.
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Il taglio della coda
e delle orecchie (caudotomia e conchectomia)
Il taglio delle orecchie e della coda praticate per fini estetici
è una forma non lecita, a stabilirlo è il CNB (Comitato Nazionale
di Bioetica) che si richiama alla Convenzione Europea del 5 maggio
del 1987 art. 10 che vieta tali pratiche
Art. 10
1) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto
di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi
debbono essere vietati, in particolare:
- il taglio della coda;
- il taglio delle orecchie;
- la recisione delle corde vocali;
- l'esportazione delle unghie e dei denti;
2) Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
- se un veterinario considera un intervento non curativo necessario
sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse
di un determinato animale;
- per impedire la riproduzione;
3) In caso di intervento:
- gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà
suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati
solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- gli interventi che non richiedono anestesia possono essere
praticati da una persona competente in conformità con la legislazione
nazionale.
I membri del CNB sono unanimi nel dichiarare che il taglio della
coda e delle orecchie per fini estetici, è da ritenere una forma
di crudeltà verso gli animali e un danno non giustificato. Il
principio di bioetica si basa sull'obbligo morale dell'uomo a
rispettare tutte le creature viventi, evitando loro sofferenze
e danni.
La Convenzione Europea del 5 maggio 1987, è stata firmata anche
dall'Italia, ma non è stata ancora regolamentata, quindi nell'attesa
di leggi specifiche, è il medico veterinario che ha l'obbligo
di tutelare il benessere animale.
Clicca qui per
leggere la convenzione
AGGIORNAMENTO: la nuova
ordinanza in materia di cani, entrata in vigore il 23
marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale n.68) presentata dal Sottosegretario
alla Salute Francesca Martini, prevede nell'art. 2 alla lettera
d), il divieto di interventi chirurgici non finalizzati a scopi
curativi, atti a modificare la morfologia del cane che prevedono
la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e della
coda.
È fatta eccezione del taglio della coda per le razze canine
riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard
sino allemanazione di una legge di divieto generale specifica
in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere
eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima
settimana di vita dellanimale.
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Modulistica
I seguenti moduli sono utili se si vuole affidare un animale d'affezione
o per segnalazioni di smarrimento, abbandono, maltrattamento,
ecc. In ogni caso, dopo la compilazione di questi moduli, bisogna
presentarli alle autorità competenti (Asl veterinaria,
anagrafe canina, polizia municipale, uffici per la tutela degli
animali, ecc), quindi ricordatevi di farne sempre tre copie!
Per scaricare il modulo, aprite il documento prescelto e poi,
"salvate con nome" sul vostro pc.
MODULO D'AFFIDO
MODULO SMARRIMENTO
MODULO
SEGNALAZIONE DECESSO/CAMBIO DI RESIDENZA
MODULO
MALTRATTAMENTO
MODULO ABBANDONO
MODULO
CESSIONE DEL CANE - AUTOCERTIFICAZIONE
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