UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA 
NELLE INDAGINI DIFENSIVE

(testo approvato in data 17 novembre 2000)




Articolo 1
1. Il difensore nello svolgimento delle indagini difensive si attiene alle Regole deontologiche delle Camere Penali approvate a Catania il 30 marzo 1996 e non sospese dal provvedimento 17 novembre 2000 della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, nonché alle seguenti ulteriori regole di comportamento.

Articolo 2
1. Il conferimento dell’incarico professionale, rilasciato con atto scritto, legittima il difensore a svolgere indagini difensive senza necessità di specifico mandato.
2. Salvo che sia immediatamente comunicato o depositato all’autorità giudiziaria, è preferibile che l’incarico risulti di data certa.

Articolo 3
1. L’incarico agli investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici, previsto dal comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, è conferito dal difensore con atto scritto, nel quale indica i loro doveri:
a) di attenersi alle disposizioni di legge sulle indagini difensive, incluse quelle in materia di tutela dei dati personali;
b) di comunicare senza ritardo le notizie e i risultati delle indagini e di trasmetterne l’eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l’incarico o al suo sostituto;
c) di rifiutare, salva specifica autorizzazione scritta del difensore, ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.

Articolo 4
1. Nel mandato con firma autenticata, necessario per svolgere le indagini preventive, previste dall’articolo 391 -nonies del codice di procedura penale, i fatti ai quali esse si riferiscono sono indicati in modo sintetico al solo fine della individuazione dell’oggetto dell’indagine con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi criminose.

Articolo 5
1. Il difensore, direttamente o incaricando i soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, procede senza formalità alla individuazione delle persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, il difensore o i suoi incaricati informano sempre le persone interpellate della propria qualità.
2. Nello stesso modo si procede nell’attività di individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre notizie utili alla indagine.

Articolo 6
1. Per chiedere una dichiarazione scritta ovvero informazioni da documentare, secondo la disposizione del comma 2 dell’articolo 391-bis del codice di procedura penale, il difensore o il suo sostituto procedono di preferenza mediante un invito scritto.
2. Se destinataria della richiesta è la persona offesa dal reato, la quale risulti assistita da un difensore, l’invito è rivolto anche a questi. Se la persona offesa non risulta assistita da un difensore o ne sia priva, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all’atto.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di colloquio non documentato.

Articolo 7
1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli articoli 391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura penale, sono documentate in forma integrale ovvero, se in forma riassuntiva, sono accompagnate da riproduzione almeno fonografica.
2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono specificatamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore.

Articolo 8
1. Il difensore o il suo sostituto, dopo gli avvertimenti prescritti dal comma 3 dell’art.391 bis del codice di procedura penale, rendono noto alle persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti ad un giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
2. Se si tratta di persone sottoposte ad indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura penale, il difensore o il suo sostituto rendono loro noto che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al Giudice in incidente probatorio.
3. Se si tratta di prossimo congiunto dell’imputato o della persona sottoposta a indagini, il difensore o il suo sostituto lo avvisano della facoltà comunque, in ragione di tale qualità, di non rispondere o di non rendere la dichiarazione.
4. Il difensore o il sostituto hanno altresì la facoltà di ricordare ai soggetti interpellati che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.