UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA
NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
(testo approvato il 14 luglio 2001)
REGOLE GENERALI
Articolo 1
(Norme deontologiche applicabili)
1. Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore
osserva le norme del Codice deontologico forense, con particolare riferimento
ai doveri di probità, fedeltà, competenza e verità,
nonché le ulteriori norme degli articoli che seguono, nel rispetto
del principio di lealtà processuale e a garanzia della reale dialettica
nel procedimento.
2. Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia
di investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia
e difensore d'ufficio.
Articolo 2
(Legittimazione alle investigazioni difensive)
1. Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni
difensive sin dal momento della nomina senza necessità di specifico
mandato ed indipendentemente dal deposito dell'atto di nomina presso l'autorità
giudiziaria.
2. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per
svolgere l'attività investigativa preventiva prevista dall'articolo
391-nonies del codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce
in modo sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto di tale
attività, con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.
3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato
dalla persona offesa dal reato.
4. Le disposizioni sull'attività investigativa preventiva
si intendono applicabili, oltre che per l'eventualità che si instauri
un procedimento penale, anche per le ipotesi: a) che possa essere richiesta
la riapertura delle indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione;
b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non
luogo a procedere;
c) che possa essere richiesta la revisione;
d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice
dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.
Articolo 3
(Dovere di valutazione)
1. Il difensore, fin dal momento dell'incarico e successivamente
fino alla sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle
esigenze e agli obbiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità
di svolgere investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla
difesa stessa, sia per l'ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento,
secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.
Articolo 4
(Direzione delle investigazioni)
1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le
scelte sull'oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore
[, in accordo con l'eventuale condifensore].
2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo
la previsione del comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura
penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti
tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie,
cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti
i loro obblighi previsti dalla legge.
3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi
indicati al comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti
alle persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla
ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli
atti e sul loro contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente
i risultati dell'attività svolta.
4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà
ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire
a essi, anche nell'ipotesi di segretazione dell'atto, copie di atti e documenti,
in ogni caso con vincolo di segreto.
5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici
è conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al
comma 3, il difensore indica i loro doveri di:
a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle
sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;
b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni
e rimetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito
l'incarico o al suo sostituto;
c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare
ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene
quello conferito.
Articolo 5
(Informazioni preventive tra difensore e persona assistita)
1. Nell'ambito dei rapporti informativi con la persona assistita
al fine di coordinare la difesa tecnica e l'autodifesa, il difensore, oltre
ad attingere eventuali notizie utili per apprezzare la necessità
o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive, valuta la
esigenza di comunicare tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento,
anche con riguardo alle spese prevedibili per le relative attività.
Articolo 6
(Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della
documentazione)
1. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché
non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse del proprio assistito.
2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli
atti delle investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti
e nei tempi in cui siano necessari all'esercizio della difesa.
3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione, anche informale, delle investigazioni difensive per
tutto il tempo in cui egli ritiene che possa essere necessaria o utile
per l'esercizio della difesa.
Articolo 7
(Rimborso delle spese documentate)
1. E' fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari
e ai loro collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto
qualsiasi forma, alle persone che ai fini delle investigazioni difensive
danno informazioni o si prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione
di cose, rilievi, consegna o esame di documenti e in genere alla esecuzione
di atti .
2. Alle persone indicate al comma 1 è dovuto il solo rimborso
delle spese documentate.
REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE
Articolo 8
(Ricerca e individuazione di fonti)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono
senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire
circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento
dell'attività di individuazione di tali persone, informano sempre
le persone interpellate della propria qualità, senza necessità
di rivelare il nome dell'assistito.
2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre
fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.
Articolo 9
(Avvertimenti)
1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate
della loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono
investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell'assistito.
2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-bis
del codice di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare
se si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall'articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.
3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del difensore.
4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello
stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi
dell'articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una
persona sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di
tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere
la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che
ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti
e all'accertamento della verità in un procedimento penale anche
rendendo dichiarazioni al difensore.
7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto,
gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non
sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono
comunque precedere l'atto.
Articolo 10
(Inviti e avvisi: casi particolari)
1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o
assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti
della difesa procedono mediante un invito scritto.
2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a
costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta
assistita da un difensore, nell'invito è indicata l'opportunità
che comunque un difensore sia consultato e intervenga all'atto.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende
chiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da
documentare da una persona minore. L'invito è comunicato anche a
chi esercita la potestà dei genitori, con l'avviso della facoltà
di intervenire all'atto.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391-bis
del codice di procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato per l'atto,
che ne faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli
previsti dall'articolo 108 del codice di procedura penale.
Articolo 11
(Rapporti tra difensore e assistito nell'ambito delle investigazioni
difensive)
1. E' fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni
degli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale nei confronti
della persona assistita.
2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza
degli ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio
assistito, nelle forme e nei tempi opportuni, le informazioni necessarie
ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e dell'autodifesa
su tutti i temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono
in relazione agli atti, orali o scritti, nonché alle scelte che
egli compie personalmente nel procedimento.
Articolo 12
(Garanzie di genuinità delle dichiarazioni)
1. Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni
necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità
delle dichiarazioni.
Articolo 13
(Documentazione)
1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni
degli articoli 391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura
penale, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la
riproduzione almeno fonografica possono essere documentate in forma riassuntiva.
2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma
1, sono specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto
da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore ai sensi
del comma 6 dell'articolo 3.
3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ACCESSI AI LUOGHI, ALLA ISPEZIONE DI COSE
E AGLI ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI
Articolo 14
(Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli
atti indicati nell'articolo 391-sexies del codice di procedura penale,
anche quando non redigono un verbale, documentano nelle forme più
opportune lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo
391-septies del codice di procedura penale, quando intendono compiere un
accesso a luogo privato o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa,
nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertono
della propria qualità, della natura dell'atto da compiere e della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato
dal giudice.
3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno
mediante annotazione.
Articolo 15
(Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici
irripetibili)
1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti
tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato
avviso senza ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può
avere effetto e dei quali si abbia conoscenza.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni
difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.
2. Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della
applicazione delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative,
modificative o soppressive.
3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale
Forense per tutte le determinazioni di competenza.
La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane è autorizzata
al coordinamento formale delle norme così approvate.
ROMA, 14 LUGLIO 2001.
Il presidente del Consiglio delle Camere Penali
Vittorio Chiusano
Il segretario del Consiglio delle Camere Penali
Guido Sorbara
Visto, per l'avvenuto coordinamento formale e per la pubblicazione.
Roma, 30 agosto 2001.
Il presidente dell'Unione delle Camere Penali
Giuseppe Frigo
Il segretario dell'Unione delle Camere Penali
Domenico Battista
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