UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

DIRETTIVE DEONTOLOGICHE SUI TEMI 
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI, 
DEI RAPPORTI CON LA STAMPA E 
DELLE INDAGINI DIFENSIVE 

(testo approvato in data 30 marzo 1996 e
aggiornato in data 17 novembre 2000)

Parte I 
(RAPPORTI CON I COLLEGHI)

Art. 1
(RAPPORTI CON ALTRI DIFENSORI)

Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nel rispetto dell'interesse del cliente e della legge.

Art. 2
(RAPPORTI CON CODIFENSORI)

Nei casi di difesa congiunta é dovere del difensore consultare il proprio codifensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

Parte II 
(RAPPORTI CON LA STAMPA)

Articolo 1
(RAPPORTI CONSENTITI)

Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa.

Articolo 2
(RAPPORTI VIETATI)

Il difensore non deve intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità professionale.

Parte III 
(INDAGINI DIFENSIVE)

Articolo 1
(OGGETTO DELLE INDAGINI DIFENSIVE)

L'indagine difensiva ha per oggetto l'accesso sui luoghi, l'individuazione di persone informate e la loro eventuale intervista, la ricerca, la richiesta e l'acquisizione di cose, documenti e certificati, l'approfondimento tecnico specialistico e quant'altro possa risultare utile per la migliore esplicazione del mandato.

Articolo 2
(DURATA DELLE INDAGINI DIFENSIVE)

Il difensore ha il dovere di svolgere l'indagine difensiva sin da quando ciò appare necessario ai fini della difesa del proprio assistito.
Previo specifico mandato scritto l'indagine difensiva può essere svolta indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché oltre il giudicato.

Articolo 3
(ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI DIFENSIVE)

Il difensore decide la direzione da imprimere alle indagini.
Egli procede direttamente o a mezzo di sostituti, consulenti ed investigatori privati, all'individuazione delle fonti di prova in favore del proprio assistito.

Articolo 4
(RAPPORTI CON SOSTITUTI, CONSULENTI E INVESTIGATORI)

Il sostituto, il consulente tecnico e l'investigatore privato vengono incaricati dal difensore dello svolgimento delle indagini ed informati delle notizie necessarie per la loro attività nonché dell'obbligo del segreto professionale.
Il difensore può fornire a sostituti, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico nonché le informazioni che siano di sua legittima conoscenza, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.

Articolo 5
(RAPPORTI CON PERSONE INFORMATE DEI FATTI)

(Il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti al fine di assumere eventuali dichiarazioni deve procedere a mezzo di invito scritto, salvo casi di urgenza.
L'invito deve contenere l'avvertimento della facoltà di non presentarsi ma che comunque la persona potrà essere indicata come testimone dall'autorità giudiziaria.
Il difensore deve convocare la persona informata sui fatti presso il proprio studio o presso gli altri luoghi previsti dall'articolo 8, salvi i casi di comprovata difficoltà.
All'intervista della persona informata possono assistere soltanto sostituti, collaboratori, consulenti e investigatori privati del difensore nonché, qualora la persona lo richieda, un suo legale.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 6
(ATTI PRELIMINARI ALL'INTERVISTA)

(Preliminarmente all'intervista il difensore avverte la persona informata che non é obbligata a rispondere.
Verifica inoltre la conoscenza da parte della persona delle circostanze relative ai fatti oggetto dell'indagine difensiva allo scopo di valutare se effettuare o meno l'intervista.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 7
(MODALITÀ DELL'INTERVISTA)

(Se procede all'intervista il difensore deve avvertire la persona che depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere; deve altresì avvertirla che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate processualmente.
Nel corso dell'intervista il difensore non può effettuare contestazioni all'intervistato, avvertirlo dell'inverosimiglianza del suo assunto né delle pene previste per la falsa testimonianza.
Il difensore non può consigliare la persona informata sul contenuto delle eventuali dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria né suggerire comportamenti volti ad attribuire credibilità alle stesse.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 8
(DOCUMENTAZIONE DELL'INTERVISTA)

(Il difensore procede alla verbalizzazione dell'intervista non omettendo le eventuali circostanze sfavorevoli al proprio assistito.
E' consentita la registrazione fonografica o audiovisiva dell'intervista.
Alla verbalizzazione e alla registrazione può procedersi anche presso la camera penale o il consiglio dell'ordine del luogo, con la eventuale presenza del presidente dell'una o dell'altro o di un loro delegato, comunque vincolati al segreto professionale.
Il verbale, redatto secondo le modalità indicate, é sottoscritto da tutti i soggetti che hanno partecipato all'adempimento e conservato dal difensore.
Il difensore non può assumere a verbale né utilizzare dichiarazioni di persone informate sui fatti che sa false.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 9
(LIMITI E DIVIETI)

Il difensore può intervistare la persona informata sui fatti già escussa dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ma non può chiederle informazioni sul contenuto dell'interrogatorio reso.
(Non può intervistare il teste già indicato al giudice ai sensi degli articoli 422, 468 e 603 c.p.p. da altre parti processuali, a meno che ciò non si renda necessario in seguito a nuove iniziative ed attività di indagine del pubblico ministero o di altre parti processuali.)
N.B. comma sospeso in data 17 novembre 2000

Articolo 10
(RAPPORTI CON COINDAGATI E COIMPUTATI)

(Il difensore nell'interesse del suo assistito può avere contatti con i coindagati e con i coimputati anche di reato connesso, con l'assenso del loro avvocato che può presenziare al colloquio.
L'oggetto del colloquio é limitato alle informazioni che il coindagato o il coimputato possono fornire, compatibilmente con la loro posizione processuale e con le norme a tutela del segreto d'indagine.
Il difensore non può comunque esprimere pareri né dare consigli al cliente altrui né redigere un verbale delle affermazioni rese da quest'ultimo.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 11
(RAPPORTI CON PERSONE OFFESE)

(Il difensore può intervistare la persona offesa solo in presenza del suo avvocato.)
N.B. norma sospesa in data 17 novembre 2000

Articolo 12
(RIMBORSO DELLE SPESE)

E' ammesso in favore dell'intervistato il rimborso delle spese sostenute documentate.
Non é ammessa alcuna forma di compenso.

Articolo 13
(AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE DEONTOLOGICHE)

Le presenti norma operano, se ed in quanto applicabili, anche per i difensori della persona offesa e delle altre parti private diverse dall'imputato.