ART. 589 C.P.P.
RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE – RINUNCIA ALL’OPPOSIZIONE A DECRETO DI
CONDANNA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista
per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi
ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla
inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 15/6/2000
ART. 591 C.P.P.
INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITÀ
DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO DI CONDANNA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista
per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi
ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla
inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 15/6/2000
ART. 606 C.P.P.
RICORSO PER CASSAZIONE – PROVVEDIMENTO ABNORME.
L’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare che dichiari la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione
costituisce provvedimento abnorme, non essendo in alcun modo previsto dalla
legge (cfr. Cassazione n. 2299/92, 1488/92, 573/92).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
Art.
649 c.p.p.
giudicato
– ne bis in idem - violazione.
In
caso di violazione della regola del ne bis in idem di cui all’art. 649
c.p.p. per sopravvenuta irrevocabilità di sentenza relativa al medesimo fatto
contro il medesimo imputato il proscioglimento si impone con la formula
"perché l’azione penale non può essere proseguita ex art. 649 c.p.p.".
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n.
407/02
ART. 651 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ
PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata
dall’art. 75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta
in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale
o dopo la sentenza penale di primo grado (salve le eccezioni previste dalla
legge in cui la sospensione del giudizio civile non va disposta): tale
norma è evidentemente riferita alle azioni civili restitutoria e
risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le quali l’efficacia del giudicato
penale di condanna e di assoluzione è regolata dagli art. 651 e
652 c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98 R.G.
TRIB. CIV.
ART. 652 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ
PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata
dall’art. 75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta
in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale
o dopo la sentenza penale di primo grado (salve le eccezioni previste dalla
legge in cui la sospensione del giudizio civile non va disposta): tale
norma è evidentemente riferita alle azioni civili restitutoria e
risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le quali l’efficacia del giudicato
penale di condanna e di assoluzione è regolata dagli art. 651 e
652 c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98
R.G. TRIB. CIV.
ART. 654 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ
PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata
dall’art. 211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio
civile abbia per oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento
degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale
norma si riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per
le quali l’efficacia del giudicato penale è regolata dall’art. 654
c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98
R.G. TRIB. CIV.
ART. 656 C.P.P.
ESECUZIONE – PENE DETENTIVE – SOSPENSIONE – CONDANNATO IN STATO
DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA.
In caso di ordine di esecuzione da emettersi nei confronti di condannato
che sia già in stato di detenzione per altra causa, quest’ultimo
è da considerarsi in stato di libertà relativamente al fatto
per il quale interviene il nuovo titolo esecutivo e, pertanto, in relazione
a quest’ultimo deve trovare applicazione la disciplina generale dettata
dal comma 5 dell’art. 656 c.p.p., che prevede la sospensione automatica
in presenza delle cd. pene brevi per le quali il legislatore ha inteso
ridurre l’eventualità del passaggio in carcere del condannato in
previsione della possibile fruizione di misure alternative (cfr. tra le
tante: Cassazione Sezione V, sent. 20/1/2000 n. 295; Cassazione Sezione
I, sent. 2/10/99).
G.E. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/12/2001
ART. 657 C.P.P.
ESECUZIONE – COMPUTO – CUSTODIA CAUTELARE SUBITA ALL’ESTERO.
Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in attesa di estradizione
deve essere conteggiato e detratto dall’entita della pena residua da scontare.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 31/7/2000
ART. 671 C.P.P.
ESECUZIONE – CONTINUAZIONE - REQUISITI.
Non è ravvisabile l’identità di disegno criminoso fra
reati che risultino commessi in epoche e con correi diversi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/12/2000
ART. 687 C.P.P.
CASELLARIO GIUDIZIALE – ELIMINAZIONE DI ISCRIZIONI - SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA – CONCESSIONE – PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA
O PECUNIARIA PER DELITTO ELIMINATA DAL CASELLARIO GIUDIZIALE.
In caso di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale
per decorrenza di ottanta anni dalla nascita dell’imputato nulla osta alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (nella
specie, l’interessato, imputato del reato di evasione, aveva compiuto gli
ottantaquattro anni).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/11/2001
Art.
720 c.p.p.
rapporti
con autorità straniere - estradizione dall’estero – condizioni dello
stato estero per la concessione dell’estradizione – sindacabilità -
competenza.
A
norma dell’art. 720 comma 4 c.p.p. il solo ministro della giustizia è
competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni
eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purchè
non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02
rapporti
con autorità straniere - estradizione dall’estero – condizioni dello
stato estero per la concessione dell’estradizione – sindacabilità -
criteri.
La
decisione sull’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato
estero per concedere l’estradizione avviene mediante valutazione in concreto
della convenienza dell’accettazione delle condizioni medesime nell’economia
generale della procedura di estradizione avviata, con il solo limite della
ragionevolezza e dell’etica e del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico italiano.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02
Tra i
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, da considerare ai
fini della decisione sull’accettazione delle condizioni eventualmente poste
dallo stato estero per concedere l’estradizione, non può essere annoverato
il dovere di repressione dei reati da parte dello stato, in quanto, se così
fosse, sarebbe svuotato di significato l’art. 720 c.p.p. e inoltre perché
il principio di specialità di cui sia fatta applicazione dallo stato estero
nel concedere l’estradizione in Italia è principio recepito sia dall’art.
721 c.p.p. sia dalla convenzione europea di estradizione di Parigi del
13/12/1957, approvata nel nostro paese con la L. 30/1/1963 n. 300 (nella
specie, il presidente della Colombia, nel concedere l’estradizione dell’imputato
in Italia per altri reati, l’aveva negata per i delitti di detenzione e
porto di armi in luogo pubblico e il ministro della giustizia aveva accettato
tale condizione).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02
ART. 727 C.P.P.
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO –
ESAME DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – MODALITÀ DI ASSUNZIONE
DELLA PROVA.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959 nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità
Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato
in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore,
previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché
con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese
dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
Nella richiesta di rogatoria avente ad oggetto l’esame di imputato
in procedimento connesso il giudice italiano concede il nulla osta, esclusivamente
per quanto di competenza, a che tutte le parti del processo assistano all’esame
delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO –
ATTI DI ACQUISIZIONE PROBATORIA ALL’ESTERO SENZA ROGATORIA - AMMISSIBILITÀ.
Anche in assenza di rogatoria internazionale, nulla impedisce agli
organi giudiziari italiani, e, in genere, all'autorità italiana,
di compiere direttamente atti di acquisizione probatoria nel territorio
di altro Stato, nel rispetto, naturalmente, delle regole riguardanti i
rapporti tra gli stati e della disciplina processuale degli atti compiuti
(cfr. Cass. sez. VI, 9.4.88, n. 4353).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/10/1995
ART. 24 ATT. C.P.P.
DIFENSORE – PARTE CIVILE.
Quanto al numero dei difensori di parte civile l'art. 100 c.p.p. limita
ad uno il numero stesso, con la sanzione dell’inefficacia prevista dall'art.
24 disp. att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.
ART. 38 ATT. C.P.P.
DIFENSORE - INVESTIGAZIONI - LIMITI.
Le dichiarazioni rilasciate da persona informata dei fatti al difensore
dell'imputato non sono utilizzabili perché l'art. 38 att. c.p.p.
non attribuisce al difensore il potere di documentare o di ricevere dichiarazioni
rese da persone informate sui fatti di cui si può pertanto solo
richiedere l'assunzione al pubblico ministero.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/11/1993 N. 211/93
ART. 78 ATT. C.P.P.
PROVE – ATTI IRRIPETIBILI DELLA POLIZIA STRANIERA.
Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera non possono
far parte ab initio del fascicolo del dibattimento a ciò ostando
gli artt. 431 c.p.p. e 78 att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/11/2001
ART. 211 ATT. C.P.P.
PARTE CIVILE – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata
dall’art. 211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio
civile abbia per oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento
degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale
norma si riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per
le quali l’efficacia del giudicato penale è regolata dall’art. 654
c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98
R.G. TRIB. CIV.
L. 215/61
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO –
ESAME DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – MODALITÀ DI ASSUNZIONE
DELLA PROVA.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959, nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità
Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato
in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore,
previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché
con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese
dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
Art.
2 L. 742/69
sospensione
feriale - giudizio direttissimo.
Nel
caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di
sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale
sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data posteriore al
15 settembre.
Pretore
di Sanremo, ord. 2/9/1998
Nel
caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di
sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale
sospensione il giudizio medesimo può aver luogo in periodo feriale anche in
assenza di rinuncia ove il predetto rito sia obbligatorio ovvero allorchè l’imputato
sia tratto a giudizio direttissimo senza la previa notificazione del decreto
di citazione (cfr. Cass. Sez. VI n. 4803 del 3.7.72 e n. 7587 del 13.11.72,
Cass. Sez. II n. 9094 del 7.5.91 e n. 6471 del 11.6.91, Cass. Sez. I n. 2981
del 7.12.89, Cass. Sez. IV n. 3020 del 22.1.03).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 6/8/2003
ART. 1 L. 217/90
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – STRANIERO NON RESIDENTE
NELLO STATO.
Non è prevista dalla L. 217/90 l’ammissione al gratuito patrocinio
a spese dello Stato di straniero non residente in Italia, che, appartenendo
ad altra comunità, ad essa deve fare riferimento per i sussidi o
le sovvenzioni mecessarie per il pagamento del difensore.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/1/2002 PROC. N. 1030/2001 R.G.TRIB.
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO
CONNESSO.
Non è prevista dalla L. 217/90 l’ammissione al gratuito patrocinio
a spese dello Stato di imputato di reato connesso ai sensi dell’art.
210 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 22/7/1997
ART. 4 L. 217/90
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – SOSTITUTO PROCESSUALE.
Non occorre la previa autorizzazione del giudice nel caso in cui il
difensore di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato nomini o chieda che sia nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. altro
difensore come suo sostituto, non trovando applicazione in tale ipotesi
la normativa di cui all'art. 4 L. 217/90 che riguarda la diversa ipotesi
della sostituzione definitiva del difensore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/6/1998 PROC. N. 849/95 R.G.G.I.P
ART. 1 L. 35/00
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
– CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO
- INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione
delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p.
che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina
di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione
dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
Art.
34 D.Lgs. 274/00
giudice
di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – esiguità
del danno o del pericolo.
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare
tenuità del fatto il requisito dell’esiguità del danno (o del pericolo
derivato) può essere ritenuto laddove sia stato commesso un reato c.d.
bagatellare.
Giudice
di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03
giudice
di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – grado di
colpevolezza.
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare
tenuità del fatto il requisito del grado di colpevolezza che non giustifica l’esercizio
dell’azione penale può essere ritenuto quando sia commesso un reato c.d.
bagatellare a seguito di un’evidente provocazione da parte della persona
offesa.
Giudice
di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03
giudice
di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto –
occasionalità del fatto.
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare
tenuità del fatto il requisito dell’occasionalità del fatto può essere
ritenuto quando sia tenuta una condotta non ripetuta né professionale.
Giudice
di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03
giudice
di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – non
opposizione della persona offesa.
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare
tenuità del fatto, e dopo l’esercizio dell’azione penale, è necessario
che la persona offesa non si opponga alla relativa declaratoria e tale
situazione può ritenersi integrata in caso di decesso, intervenuto nelle more
del giudizio, della persona offesa.
Giudice
di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03
ART.
5 L. 134/03
DIBATTIMENTO
- PATTEGGIAMENTO ALLARGATO - RICHIESTA DI SOSPENSIONE - REQUISITI.
La
richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 può essere
presentata anche dal difensore dell'imputato.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 30/6/2003
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003 (secondo cui con la
previsione della legittimazione dell’imputato a chiedere la sospensione del
dibattimento il legislatore non ha inteso limitare ad esso solo tale facoltà
che pertanto può essere esercitata anche dal difensore ai sensi dell’art.
99 c.p.p.)
La
richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 è improponibile
quando si versi in una fase anteriore al dibattimento perché dal dettato
della disposizione in esame si evince che la facoltà di chiedere la
sospensione del dibattimento è riservata ai casi in cui un dibattimento sia
in corso (nella specie la richiesta era stata formulata nella fase degli atti
preliminari cioè poco prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003
contra
Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 29/10/2003 (secondo cui la
sospensione del dibattimento può essere disposta anche nella fase degli atti
preliminari al dibattimento).
La
richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 è improponibile
quando si versi in una fase diversa dal dibattimento e non vale in contrario
il riferimento al comma 1 dell’anzidetta disposizione, ove la prima udienza
utile successiva all’entrata in vigore della L. 134/03 è indicata come dies
ultra quem non per la proposizione solo della richiesta di applicazione di
pena e non anche della richiesta di sospensione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003
La
richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 può essere
presentata anche nel caso in cui sia già stato disposto giudizio abbreviato
condizionato ad integrazione probatoria che non abbia ancora avuto luogo.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 7/7/2003 |