GIURISPRUDENZA SUI LIBRI IX, X E XI DEL C.P.P. E SULLE DISP. ATT. DEL C.P.P.

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 589 C.P.P.
RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE – RINUNCIA ALL’OPPOSIZIONE A DECRETO DI CONDANNA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 15/6/2000

ART. 591 C.P.P.
INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO DI CONDANNA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 15/6/2000

 

ART. 606 C.P.P.
RICORSO PER CASSAZIONE – PROVVEDIMENTO ABNORME.
L’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione costituisce provvedimento abnorme, non essendo in alcun modo previsto dalla legge (cfr. Cassazione n. 2299/92, 1488/92, 573/92).
G.U.P.  DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.

 

Art. 649 c.p.p.

giudicato – ne bis in idem - violazione.

In caso di violazione della regola del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. per sopravvenuta irrevocabilità di sentenza relativa al medesimo fatto contro il medesimo imputato il proscioglimento si impone con la formula "perché l’azione penale non può essere proseguita ex art. 649 c.p.p.".

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n. 407/02

 

ART. 651 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salve le eccezioni previste dalla legge in cui la sospensione del giudizio civile non va disposta): tale norma è evidentemente riferita alle azioni civili restitutoria e risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le quali l’efficacia del giudicato penale di condanna e di assoluzione è regolata dagli art. 651 e 652 c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98 R.G. TRIB. CIV.

ART. 652 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salve le eccezioni previste dalla legge in cui la sospensione del giudizio civile non va disposta): tale norma è evidentemente riferita alle azioni civili restitutoria e risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le quali l’efficacia del giudicato penale di condanna e di assoluzione è regolata dagli art. 651 e 652 c.p.p.
G.I.  DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98 R.G. TRIB. CIV.

ART. 654 C.P.P.
ESECUZIONE – EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - PARTE CIVILE – PREGIUDIZIALITÀ PENALE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio civile abbia per oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale norma si riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per le quali l’efficacia del giudicato penale è regolata dall’art. 654 c.p.p.
G.I.  DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98 R.G. TRIB. CIV.

ART. 656 C.P.P.
ESECUZIONE – PENE DETENTIVE – SOSPENSIONE – CONDANNATO IN STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA.
In caso di ordine di esecuzione da emettersi nei confronti di condannato che sia già in stato di detenzione per altra causa, quest’ultimo è da considerarsi in stato di libertà relativamente al fatto per il quale interviene il nuovo titolo esecutivo e, pertanto, in relazione a quest’ultimo deve trovare applicazione la disciplina generale dettata dal comma 5 dell’art. 656 c.p.p., che prevede la sospensione automatica in presenza delle cd. pene brevi per le quali il legislatore ha inteso ridurre l’eventualità del passaggio in carcere del condannato in previsione della possibile fruizione di misure alternative (cfr. tra le tante: Cassazione Sezione V, sent. 20/1/2000 n. 295; Cassazione Sezione I, sent. 2/10/99).
G.E.  DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/12/2001

ART. 657 C.P.P.
ESECUZIONE – COMPUTO – CUSTODIA CAUTELARE SUBITA ALL’ESTERO.
Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in attesa di estradizione deve essere conteggiato e detratto dall’entita della pena residua da scontare.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 31/7/2000

ART. 671 C.P.P.
ESECUZIONE – CONTINUAZIONE - REQUISITI.
Non è ravvisabile l’identità di disegno criminoso fra reati che risultino commessi in epoche e con correi diversi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/12/2000

ART. 687 C.P.P.
CASELLARIO GIUDIZIALE – ELIMINAZIONE DI ISCRIZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – CONCESSIONE – PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER DELITTO ELIMINATA DAL CASELLARIO GIUDIZIALE.
In caso di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale per decorrenza di ottanta anni dalla nascita dell’imputato nulla osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (nella specie, l’interessato, imputato del reato di evasione, aveva compiuto gli ottantaquattro anni).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/11/2001

 

Art. 720 c.p.p.

rapporti con autorità straniere - estradizione dall’estero – condizioni dello stato estero per la concessione dell’estradizione – sindacabilità - competenza.

A norma dell’art. 720 comma 4 c.p.p. il solo ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02

rapporti con autorità straniere - estradizione dall’estero – condizioni dello stato estero per la concessione dell’estradizione – sindacabilità - criteri.

La decisione sull’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione avviene mediante valutazione in concreto della convenienza dell’accettazione delle condizioni medesime nell’economia generale della procedura di estradizione avviata, con il solo limite della ragionevolezza e dell’etica e del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02

Tra i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, da considerare ai fini della decisione sull’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, non può essere annoverato il dovere di repressione dei reati da parte dello stato, in quanto, se così fosse, sarebbe svuotato di significato l’art. 720 c.p.p. e inoltre perché il principio di specialità di cui sia fatta applicazione dallo stato estero nel concedere l’estradizione in Italia è principio recepito sia dall’art. 721 c.p.p. sia dalla convenzione europea di estradizione di Parigi del 13/12/1957, approvata nel nostro paese con la L. 30/1/1963 n. 300 (nella specie, il presidente della Colombia, nel concedere l’estradizione dell’imputato in Italia per altri reati, l’aveva negata per i delitti di detenzione e porto di armi in luogo pubblico e il ministro della giustizia aveva accettato tale condizione).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 25/6/2002 n. 330/02

 

ART. 727 C.P.P.
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO – ESAME DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore, previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
Nella richiesta di rogatoria avente ad oggetto l’esame di imputato in procedimento connesso il giudice italiano concede il nulla osta, esclusivamente per quanto di competenza, a che tutte le parti del processo assistano all’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO – ATTI DI ACQUISIZIONE PROBATORIA ALL’ESTERO SENZA ROGATORIA - AMMISSIBILITÀ.
Anche in assenza di rogatoria internazionale, nulla impedisce agli organi giudiziari italiani, e, in genere, all'autorità italiana, di compiere direttamente atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato, nel rispetto, naturalmente, delle regole riguardanti i rapporti tra gli stati e della disciplina processuale degli atti compiuti (cfr. Cass. sez. VI, 9.4.88, n. 4353).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/10/1995

ART. 24 ATT. C.P.P.
DIFENSORE – PARTE CIVILE.
Quanto al numero dei difensori di parte civile l'art. 100 c.p.p. limita ad uno il numero stesso, con la sanzione dell’inefficacia prevista dall'art. 24 disp. att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.

ART. 38 ATT. C.P.P.
DIFENSORE - INVESTIGAZIONI - LIMITI.
Le dichiarazioni rilasciate da persona informata dei fatti al difensore dell'imputato non sono utilizzabili perché l'art. 38 att. c.p.p. non attribuisce al difensore il potere di documentare o di ricevere dichiarazioni rese da persone informate sui fatti di cui si può pertanto solo richiedere l'assunzione al pubblico ministero.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/11/1993 N. 211/93

ART. 78 ATT. C.P.P.
PROVE – ATTI IRRIPETIBILI DELLA POLIZIA STRANIERA.
Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera non possono far parte ab initio del fascicolo del dibattimento a ciò ostando gli artt. 431 c.p.p. e 78 att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/11/2001

ART. 211 ATT. C.P.P.
PARTE CIVILE – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio civile abbia per oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale norma si riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per le quali l’efficacia del giudicato penale è regolata dall’art. 654 c.p.p.
G.I.  DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98 R.G. TRIB. CIV.

L. 215/61
RAPPORTI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE ALL’ESTERO – ESAME DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore, previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998

 

Art. 2 L. 742/69

sospensione feriale - giudizio direttissimo.

Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data posteriore al 15 settembre.

Pretore di Sanremo, ord. 2/9/1998

Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale sospensione il giudizio medesimo può aver luogo in periodo feriale anche in assenza di rinuncia ove il predetto rito sia obbligatorio ovvero allorchè l’imputato sia tratto a giudizio direttissimo senza la previa notificazione del decreto di citazione (cfr. Cass. Sez. VI n. 4803 del 3.7.72 e n. 7587 del 13.11.72, Cass. Sez. II n. 9094 del 7.5.91 e n. 6471 del 11.6.91, Cass. Sez. I n. 2981 del 7.12.89, Cass. Sez. IV n. 3020 del 22.1.03).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 6/8/2003

ART. 1 L. 217/90
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – STRANIERO NON RESIDENTE NELLO STATO.
Non è prevista dalla L. 217/90 l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di straniero non residente in Italia, che, appartenendo ad altra comunità, ad essa deve fare riferimento per i sussidi o le sovvenzioni mecessarie per il pagamento del difensore.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/1/2002 PROC. N. 1030/2001 R.G.TRIB.
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO.
Non è prevista dalla L. 217/90 l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di  imputato di reato connesso ai sensi dell’art. 210 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 22/7/1997

ART. 4 L. 217/90
DIFENSORE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – SOSTITUTO PROCESSUALE. 
Non occorre la previa autorizzazione del giudice nel caso in cui il difensore di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nomini o chieda che sia nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. altro difensore come suo sostituto, non trovando applicazione in tale ipotesi la normativa di cui all'art. 4 L. 217/90 che riguarda la diversa ipotesi della sostituzione definitiva del difensore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/6/1998 PROC. N. 849/95 R.G.G.I.P

ART. 1 L. 35/00
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.

 

Art. 34 D.Lgs. 274/00

giudice di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – esiguità del danno o del pericolo.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare tenuità del fatto il requisito dell’esiguità del danno (o del pericolo derivato) può essere ritenuto laddove sia stato commesso un reato c.d. bagatellare.

Giudice di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03

giudice di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – grado di colpevolezza.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare tenuità del fatto il requisito del grado di colpevolezza che non giustifica l’esercizio dell’azione penale può essere ritenuto quando sia commesso un reato c.d. bagatellare a seguito di un’evidente provocazione da parte della persona offesa.

Giudice di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03

giudice di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – occasionalità del fatto.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare tenuità del fatto il requisito dell’occasionalità del fatto può essere ritenuto quando sia tenuta una condotta non ripetuta né professionale.

Giudice di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03

giudice di pace – proscioglimento – particolare tenuità del fatto – non opposizione della persona offesa.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 D.Lgs. 274/00 per la particolare tenuità del fatto, e dopo l’esercizio dell’azione penale, è necessario che la persona offesa non si opponga alla relativa declaratoria e tale situazione può ritenersi integrata in caso di decesso, intervenuto nelle more del giudizio, della persona offesa.

Giudice di pace di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 101/03

 

ART. 5 L. 134/03

DIBATTIMENTO - PATTEGGIAMENTO ALLARGATO - RICHIESTA DI SOSPENSIONE - REQUISITI.

La richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 può essere presentata anche dal difensore dell'imputato.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 30/6/2003

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003 (secondo cui con la previsione della legittimazione dell’imputato a chiedere la sospensione del dibattimento il legislatore non ha inteso limitare ad esso solo tale facoltà che pertanto può essere esercitata anche dal difensore ai sensi dell’art. 99 c.p.p.)

La richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 è improponibile quando si versi in una fase anteriore al dibattimento perché dal dettato della disposizione in esame si evince che la facoltà di chiedere la sospensione del dibattimento è riservata ai casi in cui un dibattimento sia in corso (nella specie la richiesta era stata formulata nella fase degli atti preliminari cioè poco prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003

contra Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 29/10/2003 (secondo cui la sospensione del dibattimento può essere disposta anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento).

La richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 è improponibile quando si versi in una fase diversa dal dibattimento e non vale in contrario il riferimento al comma 1 dell’anzidetta disposizione, ove la prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della L. 134/03 è indicata come dies ultra quem non per la proposizione solo della richiesta di applicazione di pena e non anche della richiesta di sospensione.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003

La richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 può essere presentata anche nel caso in cui sia già stato disposto giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria che non abbia ancora avuto luogo.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 7/7/2003