ART. 468 C.P.P.
DIBATTIMENTO - LISTA DEI TESTI – PRESENTAZIONE – TERMINE.
Il termine finale per il deposito della lista testi ex art. 468 c.p.p. prima
del dibattimento è di sette giorni liberi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/12/2001
DIBATTIMENTO - LISTA DEI TESTI – PRESENTAZIONE – LEGITTIMAZIONE.
Dall’inefficacia prevista dall'art. 24 disp. att. c.p.p. in caso di
nomina di un secondo difensore di parte civile non può farsi discendere
la conseguenza della inefficacia anche delle istanze probatorie della difesa
di parte civile ritualmente costituita.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO – LISTA DEI TESTI – REQUISITI - CIRCOSTANZE.
E’ ammissibile la richiesta di prova di testi che nella prescritta
lista erano indicati in relazione agli “accertamenti di polizia giudiziaria
eseguiti” e alle “dichiarazioni rese”, ove sia espresso il riferimento
a persone offese e a operanti di p.g., la cui attività è
certamente nota alle difese degli imputati per essere stata riepilogata
in atti allegati al fascicolo delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Art.
469 c.p.p.
dibattimento
– proscioglimento predibattimentale.
All’udienza
fissata per la celebrazione del dibattimento il giudice può procedere ai
sensi dell’art. 469 c.p.p. ove ritenga di non dover procedere al
dibattimento per accertare l’estinzione del reato e di non poter pronunciare
sentenza di assoluzione.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/4/2003 n.
221/03
ART. 491 C.P.P.
DIBATTIMENTO – QUESTIONI PRELIMINARI – NULLITÀ DEL DECRETO
CHE DISPONE IL GIUDIZIO.
La tecnica della enunciazione per relationem del fatto reato
mediante il richiamo alla fonte probatoria su cui l’accusa si fonda non
solo non costituisce violazione della disciplina dettata dall’art. 429
c.p.p. ma anzi agevola l’esercizio del diritto di difesa, consentendo l’individuazione
specifica del momento e del luogo in cui il presunto fatto è stato
accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel decreto che dispone il giudizio l’enunciazione
in forma schematica di un reato associativo, che riproduca la fattispecie
astratta prevista dalla legge, non viola il diritto di difesa se vi sia
delimitazione nel tempo e nello spazio della condotta ascritta all’imputato,
e comunque se l'imputazione sia ulteriormente circoscritta dall'indicazione
di reati fine.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
La mancata indicazione della data e del luogo del commesso reato
determina nullità del decreto che dispone il giudizio solo quando
non è possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio contestato
mentre tale mancanza è irrilevante quando dagli altri elementi enunciati
e dai richiami contenuti nel decreto risulti chiaramente in tutti i suoi
termini quale è il fatto per cui il giudizio è stato disposto:
nella specie la richiesto di rinvio a giudizio richiamava in ogni capo
di imputazione le intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui l’imputazione
era scaturita e ciò era stato considerato sufficiente all’inquadramento
degli episodi criminosi nello spazio e nel tempo (Cassazione n. 6276/96,
11304/93).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non
possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio,
a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello
spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344/01
La data di consumazione del preteso reato non costituisce elemento
essenziale del fatto la cui assenza determini nullità del decreto
che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio
del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza
dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
Laddove nel decreto che dispone il giudizio sia omessa l’indicazione
dei correi e dei soggetti a cui vantaggio siano compiute le presunte
condotte delittuose deve ritenersi impedito l’effettivo esercizio del diritto
di difesa e conseguentemente nullo il decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che nell’imputazione relativa ai
c.d. reati fine in un procedimento avente ad oggetto gli stessi reati nonché
il reato associativo sia omessa l’indicazione di alcuni imputati, ove tali
reati fine siano ascritti in concorso a tutti gli imputati e di essi sia
indicato l’autore materiale.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
E’ nullo il decreto che dispone il giudizio nella parte relativa all’imputazione
di bancarotta fraudolenta nel caso in cui il provvedimento di rinvio a
giudizio sia emesso in assenza e comunque prima della declaratoria fallimentare
e quindi sia omessa l’indicazione della sentenza di fallimento,
in quanto l’imputazione deve ritenersi incompleta ove non contenga riferimenti
alla sentenza medesima, che del reato di bancarotta è elemento essenziale
e non mera condizione di procedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/12/1999 IN PROC. PEN. 458/99 R.G.N.R.
E’ irrilevante ai fini della validità dell’atto l’omessa
indicazione delle norme di legge violate con il fatto reato enunciato
nel decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
DIBATTIMENTO - QUESTIONI PRELIMINARI - CONTENUTO DEL FASCICOLO PER
IL DIBATTIMENTO.
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo
per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano
di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le
stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il
giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai
sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale
e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione
solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é
privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92
Le questioni sull’inserimento di atti irripetibili nel fascicolo del
dibattimento è questione che deve formare oggetto di questione ex
art. 491 c.p.p. nella fase preliminare all’apertura del dibattimento e
non già oggetto di richiesta di prova ex art. 493 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Le annotazioni di polizia giudiziaria non costituiscono atto irripetibile.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera non possono
far parte ab initio del fascicolo del dibattimento a ciò ostando
gli artt. 431 c.p.p. e 78 att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/11/2001
DIBATTIMENTO – QUESTIONI PRELIMINARI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
L’atto di costituzione di parte civile è tempestivamente depositato
fino a che non abbia inizio la formale esposizione delle questioni preliminari
ai sensi dell’art. 491 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - PATTEGGIAMENTO – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
Il regime normativo disciplinante il c.d. rito del patteggiamento in
limine litis consente alla parte civile di interloquire solo in ordine
alle spese di costituzione e difesa e non anche in ordine al calcolo della
pena prospettato dalle parti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1996 N. 371/96
ART. 493 C.P.P.
DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI PROVA - CIRCOSTANZE INDICATE IN LISTA TESTI.
E’ ammissibile la richiesta di prova di testi che nella prescritta
lista siano indicati sugli “accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti”
e sulle “dichiarazioni rese”, ove sia espresso il riferimento di tali circostanze,
invero scarne, a persone offese e a operanti di p.g., la cui attività
è certamente nota alle difese degli imputati per essere stata riepilogata
in atti allegati al fascicolo delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI PROVA - CASISTICA.
La nota dell’Amministrazione dell’Interno con cui si attesta la falsità
di un permesso di soggiorno ha carattere documentale e pertanto non costituisce
atto di indagine (nella specie, il giudice ha affermato che tale documento
costituisce attestazione proveniente dall’autorità amministrativa
preposta al rilascio della certificazione amministrativa della quale si
asserisce la falsità, cioè il permesso di soggiorno, ovvero
dell’unico soggetto in grado di attestare il fatto storico del rilascio di
tale atto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
In un procedimento in cui sia contestato il delitto di ricettazione
è legittima l’acquisizione del verbale di denuncia di furto, in
assenza della citazione del denunciante, perché l’atto in questione
costituisce prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile
con le stesse forme.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02
In
un procedimento in cui sia contestato un reato tributario è acquisibile il
verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ORD. 18/11/2002
In
un procedimento in cui sia contestato un reato fallimentare è acquisibile la
relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore fallimentare.
Tribunale
di Sanremo, ord. 28/3/2003
Le
relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili
come prova documentale in ogni caso e non solo quando sono ricognitivi di un’organizzazione
aziendale e di una realtà contabile, atteso che risulta comunque rilevante il
fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base
delle valutazioni in essa documentati (cfr. Cassazione Sezione V, sent.
13/4/1999 n. 6887).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 16/11/2001 n. 433/01
DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI
PROVA - PRECLUSIONI.
Le questioni sull’inserimento di atti irripetibili nel fascicolo del
dibattimento è questione che deve formare oggetto di questione ex
art. 491 c.p.p. nella fase preliminare all’apertura del dibattimento e
non già oggetto di richiesta di prova ex art. 493 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
ART. 500 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - CONTESTAZIONI.
Allorchè
il teste abbia rammentato solo a seguito di contestazione fatti in un primo
tempo dimenticati, deve essere attribuito valore probatorio a quanto
dichiarato dopo tale sollecitazione.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n.
92/03
Il
riconoscimento della rispondenza a verità del contenuto di atti utilizzati
per le contestazioni comporta un ingresso (mediato attraverso il ricordo e la
conferma del teste) non già delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso
delle indagini preliminari ma dei fatti che in quelle dichiarazioni sono stati
narrati.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n.
92/03
Ai sensi dell’art. 500 cpv. c.p.p. il verbale di sommarie informazioni
testimoniali utilizzato per le contestazioni ad un teste nel corso dell’istruzione
dibattimentale serve solo a valutare la credibilità del teste medesimo
e non già a ritenere la sussistenza di un fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 16/02
Non occorrono formule sacramentali per l’effettuazione delle contestazioni
di cui all’art. 500 c.p.p. ma é comunque necessaria l’acquisizione
al fascicolo del dibattimento, tramite lettura ad opera della parte o tramite
l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla parte stessa, del
verbale contenente le dichiarazioni contestate ed é inoltre necessaria
l’acquisizione integrale del verbale medesimo, dovendo il giudice conoscere
le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nella loro interezza,
e non nella sola parte oggetto di contestazione, affinché di esse
possa dare una valutazione compiuta in sede di decisione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1997 N. 128/97
L’acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni oggetto di contestazione
al fascicolo del dibattimento deve avvenire o tramite lettura ad opera
della parte o tramite l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla
parte stessa, senza che il giudice possa disporne d’ufficio l’acquisizione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/6/1992 N. 87/92
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte
costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma
dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma
che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto
esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere
l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - PROVE – CONTESTAZIONI – QUERELA.
La querela della persona offesa non costituisce "dichiarazione" nel
senso indicato dal comma 1 dell’art. 500 c.p.p. ma mera condizione di procedibilità
e pertanto non è utilizzabile per le contestazioni (contra Cassazione
Sezione V, sent. 9/11/1995, in D.P.P. 1996, 174).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/7/2002
Dibattimento
- prove – contestazioni – denuncia o esposto.
La
denuncia o l’esposto presentato dal testimone è pacificamente utilizzabile
per le contestazioni nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 500
c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 11/12/2002
DIBATTIMENTO - PROVE – CONTESTAZIONI – RELAZIONE DI SERVIZIO DELLA
POLIZIA GIUDIZIARIA.
Le relazioni di servizio redatte dagli agenti di polizia giudiziaria
non costituiscono "dichiarazioni" nel senso indicato dal comma 1 dell’art.
500 c.p.p. e pertanto non sono utilizzabili per le contestazioni (nella
specie il tribunale aveva rigettato l'istanza proposta dalla difesa degli
imputati di utilizzare le relazioni di servizio ai fini delle contestazioni
nel corso del controesame e, conseguentemente, di farle acquisire ai sensi
dell'art. 500 comma 4 c.p.p).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/1995
DIBATTIMENTO - PROVE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE DEL TESTE.
La facoltà di astensione di cui al comma 4 dell’art. 6 della
legge n. 63/2001 (che ha introdotto l’art. 197 bis comma 4 c.p.p.) opera
solo nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna e non anche
di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che nel contesto
di uno stesso articolo di legge il legislatore non può, senza ragione,
formulare al primo comma, peraltro richiamato anche dal quarto, tre ipotesi
tenendo distinta la condanna non solo dal proscioglimento ma anche dal
patteggiamento, per poi abbandonare tale distinzione nel successivo comma
4.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/4/2001
DIBATTIMENTO - PROVE – DICHIARAZIONI AUTOINDIZIANTI DEL TESTE.
Nel caso in cui il teste affermi di avere detto il falso nelle dichiarazioni
rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, con ciò
facendo emergere indizi di reità a suo carico, il suo esame deve
essere sospeso con la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 210 c.p.p.
(per il quale si applicano le garanzie dell’imputato in procedimento connesso
all’imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) in
relazione alla medesima disposizione dell’art. 371 comma 2 lettera b c.p.p.
(per il quale è collegato il procedimento per un reato la cui prova
influisca sulla prova di un altro reato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/1/2001 IN PROC. N. 436/93/21 R.G.N.R.
ART. 503 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - CONFESSIONE.
Nel caso in cui durante il suo esame l'imputato ammetta fatti più
gravi e diversi rispetto ad altri che invece neghi deve ritenersi che,
in assenza di elementi univoci di segno contrario, lo stesso sia credibile
in toto e quindi anche in relazione alla negazione di tali ultimi addebiti.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/7/2001
N. 249/01
ART. 507 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - AMMISSIONE D'UFFICIO.
I poteri attribuiti al giudicante dall'art. 507 c.p.p. hanno natura
non solo integrativa ma anche sostitutiva rispetto all'iniziativa delle
parti ma non consentono al giudicante di attivarsi legittimamente nell'ipotesi
in cui il pubblico ministero non abbia ritenuto di svolgere alcuna richiesta
istruttoria, né presentando la lista dei testi né formulando
istanze di ammissione di prove in sede di esposizione introduttiva.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/3/1997
N. 128/97
I poteri attribuiti al giudicante dall'art. 507 c.p.p. non consentono
al giudicante di attivarsi legittimamente nell'ipotesi in cui gli elementi
a carico dell'imputato siano di tale esiguità da non assurgere al
ruolo di prova storica o logica, potendo al più integrare gli estremi
del mero sospetto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 7/2/1997
N. 17/97
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo
per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano
di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le
stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il
giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai
sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale
e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione
solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é
privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92
L’acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni oggetto di contestazione
al fascicolo del dibattimento deve avvenire o tramite lettura ad opera
della parte o tramite l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla
parte stessa, senza che il giudice possa disporne d’ufficio l’acquisizione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/6/1992 N. 87/92
ART. 512 C.P.P.
DIBATTIMENTO – LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ
DI RIPETIZIONE – ATTI ACQUISIBILI.
Ai
fini della possibilità di dare lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p. dei
verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali è necessaria la
sussistenza di una situazione improbabile, verificatasi successivamente, che,
al momento dell’assunzione dell’atto da parte del pubblico ministero, non
era prevedibile con obiettiva probabilità (nella specie, non sono state
acquisite le dichiarazioni di uno straniero sedicente senza fissa dimora in
Italia e suscettibile di immediato respingimento verso la Francia).
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/12/2002 n. 522/02
Non
può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia querela della persona
offesa non comparsa al dibattimento, non potendo essere attribuita ad essa il
valore di dichiarazione utilizzabile ai fini della decisione ove sussistano
dubbi sulla sua provenienza dalla persona offesa e non risulti come la querela
medesima sia stata inoltrata all'autorità giudiziaria.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/6/1999 n. 180/99
Può
essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia querela ricevuta dalla polizia
giudiziaria che provenga da persona offesa non comparsa al dibattimento, in
quanto deceduta nelle more del procedimento, potendo essere attribuita ad essa
il valore di atto assunto dalla polizia giudiziaria di cui è divenuta
impossibile la ripetizione per fatti imprevedibili.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 28/2/2000 in
proc. n. 2791/94/P N.R.
La
spontanea dichiarazione di querela, ricevuta dalla polizia giudiziaria e
divenuta irripetibile per circostanze imprevedibili, può essere acquisita al
fascicolo del dibattimento per essere utilizzata ai fini della decisione in
deroga al disposto del comma 4 dell’art. 511 c.p.p. che consente la lettura
dei verbali delle dichiarazioni orali di querela solo ai fini dell’accertamento
della condizione di procedibilità (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 8/7/1993
n. 6837).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 3/4/2002 n. 203/02
In
relazione all’art. 512 c.p.p. negli atti assunti dalla polizia giudiziaria
si includono non solo gli atti formati a seguito di attività investigativa ma
anche quelli semplicemente ricevuti, come una dichiarazione di querela, che si
ritiene rivesta un contenuto descrittivo del tutto assimilabile all’assunzione
di informazioni da persona informata sui fatti ed è del pari redatta secondo
le forme garantite previste dagli artt. 357 e 373 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n.
231/03
Per
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice
dell’udienza preliminare devono intendersi non solo gli atti formati a
seguito di attività diretta delle predette autorità ma anche gli atti
semplicemente ricevuti dalle stesse (nella specie, è stata acquisita al
fascicolo del dibattimento una spontanea dichiarazione di querela).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 3/4/2002 n. 203/02
Se
il querelante non può essere esaminato al dibattimento per cause sopravvenute
imprevedibili, la lettura della querela assolve ad una duplice funzione,
rilevando sia ai fini dell’accertamento delle condizioni di procedibilità
sia come atto di assunzione probatoria (cfr. Cassazione Sezione IV, sent.
25/6/1997 n. 6106; Cassazione Sezione III, sent. 11/6/1999 n. 7530).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n.
231/03
DIBATTIMENTO – LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ
DI RIPETIZIONE – IRRIPETIBILITÀ IMPREVEDIBILE.
La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria da cittadino extracomunitario
residente all’estero e senza fissa dimora in Italia non può essere
acquisita né ex art. 512 c.p.p., non trattandosi di irripetibilità
imprevedibile, né ex art. 512 bis c.p.p., ove non sia disposta rogatoria
internazionale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 256/02
Può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia, ricevuta
dalla polizia giudiziaria, che provenga da persona offesa non comparsa
al dibattimento, in quanto resasi irreperibile nelle more del procedimento,
e ciò ancorchè si tratti di straniero sedicente, in quanto
la condizione di straniero senza documenti non implica di per sé
la prognosi di una sua futura irreperibilità, presupposto che peraltro
è inidoneo a fondare una richiesta di incidente probatorio, non
rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 392
c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 15/02
Non può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la dichiarazione,
resa nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria, che
provenga da persona non comparsa al dibattimento, in quanto resasi irreperibile
nelle more del procedimento, e ciò ove si tratti di straniero sedicente,
senza fissa dimora, in possesso di documenti falsi, non identificato, dovendosi
prevedere la sua successiva irreperibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
ART. 512 BIS C.P.P.
DIBATTIMENTO – LETTURA DI DICHIARAZIONI RESE DA STRANIERO.
La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria da cittadino extracomunitario
residente all’estero e senza fissa dimora in Italia non può essere
acquisita né ex art. 512 c.p.p., non trattandosi di irripetibilità
imprevedibile, né ex art. 512 bis c.p.p., ove non sia disposta rogatoria
internazionale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 256/02
ART. 513 C.P.P.
Dibattimento
- dichiarazioni di imputato contumace.
Non
è acquisibile ai sensi dell’art. 513 comma 1 c.p.p. il verbale di spontanee
dichiarazioni rese dall’imputato rimasto contumace.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 23/10/2002 n. 443/02
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
– AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma
2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della
legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64
c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito
non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì
come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.,
sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza
irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art.
64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
– ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - CONSEGUENZE.
Nei confronti del teste garantito, che è pur sempre un imputato
in procedimento connesso (o per reato collegato), non può negarsi
l’applicazione dell’art. 513 comma 2 c.p.p. che subordina alla previa acquisizione
del consenso delle parti l’utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede
di indagini preliminari da chi si avvalga della facoltà di non rispondere
(nella specie la facoltà di astensione dal deporre era stata esercitata
per la qualità di prossimo congiunto dell’imputato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere
applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato
collegato) ma anche ai prossimi congiunti che si avvalgano della facoltà
di astensione dal deporre, per il che nel caso di esercizio della facoltà
predetta in sede dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova
della colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo
congiunto al p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
– CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte
costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma
dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma
che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto
esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere
l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte
costituzionale, è applicabile anche dopo la riforma dell’art. 111
cost. in quanto tale disposizione è stata dettata dalla finalità
di stimolare il contraddittorio fra le parti, che proprio le recenti modifiche
legislative puntano a introdurre quale criterio di formazione della prova.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
– CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO
- INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione
delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p.
che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina
di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione
dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO -
QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
E’ irrilevante la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p., in relazione all’art. 111 cost., nella
parte in cui consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni
di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte
di rendere l’esame laddove non sia stata richiesta l’acquisizione delle
dichiarazioni oggetto di contestazione e comunque tenuto conto che la disciplina
di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione
dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 210 comma 4 e 513 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 111
e 112 cost., nella parte in cui non prevedono un obbligo di rispondere
a carico dell’imputato in procedimento connesso sui fatti altrui, in quanto
tale mancata previsione non integra la concreta violazione di una norma
di rango costituzionale, soprattutto alla luce delle più recenti
modifiche normative, e l’eccezione sollevata mirerebbe a sollecitare un
intervento del giudice delle leggi sostitutivo dell’attività del
legislatore nell’identificazione dei casi di connessione e collegamento.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/7/2000 IN PROC. N. 1238/93 R.G.N.R.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3,
24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo
delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà
di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere
dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da
sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del
codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione
al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere
l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice
di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta
con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione
complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111
e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo
penale é la ricerca della verità (Corte Costituzionale n.
255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 L. 267/97, in relazione agli artt. 3, 24, 111
e 112 cost., nella parte in cui non consente, se non con l'accordo delle
parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
in procedimento connesso, e già acquisite al fascicolo del dibattimento
in base alla previgente disciplina dell'art. 513 c.p.p. a seguito dell'esercizio
della facoltà di non rispondere da parte dello stesso imputato in
procedimento connesso, nell'ipotesi in cui detto imputato, citato per il
nuovo esame dibattimentale a norma del secondo comma dell'art. 6 L. 267/97,
si avvalga nuovamente della facoltà di non rispondere, posto che
la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti
l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del
giudice:
a) viola i principi informatori del codice di rito (come la parità
tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto
delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi
di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico
dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost.;
b) impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio
e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost. tenuto conto che fine
primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità
(Corte Costituzionale n. 255/92);
c) determina un'inspiegabile ed irragionevole disparità di trattamento
rispetto al caso in cui ad avvalersi della facoltà di non rispondere
sia l'imputato (laddove si ritiene sussistere l'ipotesi di sopravvenuta
irripetibilità dell'atto con conseguente possibilità di applicazione
dell'art. 512 c.p.p., norma che consente di dare senz'altro lettura delle
precedenti relative dichiarazioni) e quindi contrasta con l'art. 3 cost.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
ART. 514 C.P.P.
DIBATTIMENTO - LETTURE.
La
lettura delle precedenti dichiarazioni in sede di esame del testimone è una
lettura-contestazione ben diversa dalla lettura acquisizione, in quanto il nuovo
testo dell’art. 500 cpv. c.p.p. consente di utilizzare il precedente difforme
soltanto per valutare la credibilità della persona esaminata e non in chiave
probatoria positiva.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 16/6/2003 n. 227/03
In caso di richiesta del difensore dell’imputato e nonostante l’opposizione
del pubblico ministero, è acquisibile al fascicolo del dibattimento
il verbale formato dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari
e recante dichiarazioni spontanee dell’imputato perché il divieto
di acquisizione di atti delle indagini preliminari al fascicolo del dibattimento
è posto in favore della difesa dell’imputato e conseguentemente
essa può abdicare ai diritti spettantile in caso di ritenuta necessità
o utilità degli atti in questione, come nel caso in cui la possibilità
di far emergere dati e circostanze favorevoli all’imputato risulti ostacolata
da preclusioni di carattere processuale (nella specie, trattavasi di dichiarazioni
spontanee rese dall’imputato alla polizia giudiziaria cui non era consentito
deporre sul contenuto delle dichiarazioni medesime stante il divieto inderogabile
di cui all’art. 62 c.p.p.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 3/12/2001
La visione di filmati compiuti dalla polizia giudiziaria non contrasta
con le norme di cui all’art. 514 comma 2 c.p.p. in quanto gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno realizzato il filmato siano
previamente esaminati come testimoni, riferendo sulle vicende da loro accertate
direttamente e poi indicando quali parti dei filmati si riferivano agli
episodi narrati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
DIBATTIMENTO – LETTURE DI DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO
CONNESSO - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3,
24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo
delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà
di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere
dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da
sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del
codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione
al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere
l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice
di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta
con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione
complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111
e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo
penale é la ricerca della verità (Corte Costituzionale n.
255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
ART. 516 C.P.P.
DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - CONDIZIONI.
È inammissibile la modifica dell'imputazione mediante nuova
contestazione e conseguente riformulazione dell'imputazione originaria
nell'ipotesi in cui la diversità del fatto fosse nota al pubblico
ministero fin dal momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio
perché condizione per la modifica legittima dell'imputazione é
che la diversità del fatto risulti nel corso dell'istruzione dibattimentale
(nella specie si é ritenuto fatto diverso la ricettazione il cui
delitto presupposto consisteva nella sottrazione di documento in bianco
dagli uffici di un comune anziché di un altro).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/3/1997
N. 123/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/3/1997
N. 156/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/11/1997
N. 432/97
DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE – CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE.
La data del commesso reato che sia indicata erroneamente nel decreto
di citazione a giudizio può essere oggetto di correzione, senza
che occorra attivare la procedura prevista per la modificazione dell’imputazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 10/10/2001 IN PROC. N. 804/95 R.G.N.R.
ART. 521 C.P.P.
DIBATTIMENTO – DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO.
Anche in caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
in relazione al reato indicato nell’imputazione il giudice può dare
al fatto una diversa definizione giuridica (nella specie la diversa definizione
giuridica non ha inciso sull’entità della pena concordata dalle
parti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01
Dibattimento
- correlazione tra imputazione e sentenza - mutamento del fatto.
Nel
caso in cui l’imputato sia tratto a giudizio per il delitto di ricettazione ed
all’esito dell’istruzione dibattimentale emergano indizi tali da farne
presumere la responsabilità per il diverso delitto di furto, il giudice deve
disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, e non già condannare
per furto, poiché il delitto di ricettazione ha una previsione più
circoscritta e specifica nella quale non è possibile ritenere compresa quella
del delitto di furto.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 24/7/2003
DIBATTIMENTO - CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA - MUTAMENTO
DEL FATTO SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA - IRRILEVANZA.
Per aversi mutamento del fatto in sentenza, e conseguentemente violazione
del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella
quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da
pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca
un reale pregiudizio dei diritti di difesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/1996 N. 369/96
DIBATTIMENTO - CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA - MUTAMENTO
DEL FATTO PROSPETTATO DALLO STESSO IMPUTATO - IRRILEVANZA.
Non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora
quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato
con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento
a sua discolpa ovvero per farne derivare in via eventuale una sua penale
responsabilità per reato di gravità minore, dal momento che,
in tal caso, l'imputato si é fatto carico automaticamente del suo
assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/1996 N. 369/96
Art.
523 c.p.p.
dibattimento
– discussione - Parte civile - conclusioni.
Non
costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il deposito
delle conclusioni scritte solo alla fine della discussione, a condizione che le
stesse siano concordanti con le conclusioni orali formulate in precedenza (il
tribunale ha sostenuto il principio che precede richiamando una massima della
corte di cassazione relativa al caso, opposto, in cui le conclusioni fossero
state presentate dapprima per scritto e quindi formulate oralmente dolo alla
fine della discussione ed in cui non era stata ravvisata revoca implicita:
Cassazione Sezione V, sent. 19/11/2001 n. 41141).
Tribunale
di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03
ART. 526 C.P.P.
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE -
DICHIARAZIONI DEL PROSSIMO CONGIUNTO – ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI
ASTENSIONE - CONSEGUENZE.
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere
applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato
collegato) ma anche ai prossimi congiunti che si avvalgano della facoltà
di astensione dal deporre, per il che nel caso di esercizio della facoltà
predetta in sede dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova
della colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo
congiunto al p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE -
DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA – IRREPERIBILITÀ - CONSEGUENZE.
Ove la prova dell’accusa si esaurisca nella denuncia della persona
offesa e questa si renda successivamente irreperibile, su di essa non può
fondarsi la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in quanto il denunciante,
scomparendo, non lo mette in condizione di contraddirlo, posto che l’art.
526 comma 1 bis c.p.p., ricalcando il dettato dell’art. 111 Cost., stabilisce
che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/1/2002 N. 15/02
Dibattimento
– prove utilizzabili ai fini della deliberazione - dichiarazioni della
persona informata dei fatti – IRREPERIBILITà - conseguenze.
Ove
la prova dell’accusa provenga da soggetto che per libera scelta si renda
irreperibile al dibattimento e che abbia reso nella fase delle indagini
preliminari dichiarazioni successivamente acquisite al fascicolo del
dibattimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p., tali dichiarazioni accusatorie
sono valutabili esclusivamente ed eventualmente in utilibus cioè non
inutilizzabili ai fini dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato.
Tribunale
di Sanremo, sent. 14/1/2003 n. 9/03
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE -
DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA – ASSENZA – OMESSA RICHIESTA DI ESAME
- CONSEGUENZE.
In caso di mancata comparizione al dibattimento della persona offesa,
non è applicabile l’art. 526 comma 1 bis c.p.p. se l’imputato resti
contumace, così rinunciando implicitamente all’esame della persona
offesa non comparsa, e se il difensore non ne faccia richiesta, in quanto
in tal caso non si versa nell’ipotesi di volontaria sottrazione della persona
offesa all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 203/02
ART. 530 C.P.P.
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE – PROVA INSUFFICIENTE E PROVA CONTRADDITTORIA.
Si ha insufficienza della prova solo se la stessa non assume quella
consistenza ed efficacia tale da poter fondare un’affermazione di responsabilità;
mentre si ha contraddittorietà quando sussista l’equivalenza delle
prove di reità con quelle di innocenza. Non si versa né nell’una
né nell’altra ipotesi se il giudice svalorizza motivatamente determinate
prove, di modo che esse non ritornano più nella valutazione complessiva
del materiale probatorio che il giudice deve compiere ai fini della decisione
(cfr. Cassazione 14/3/1997 Cass. pen. 1998, 2421).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/2/2002 N. 81/02
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO – DUBBI
SULLA SUSSISTENZA.
Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano
il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre
quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni
dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità
di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine
all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione
dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza
causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di
un muro adiacente).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.
L’elemento soggettivo, in quanto costitutivo del reato al pari di quello
oggettivo, deve considerarsi rilevante sotto il profilo della sussistenza
del fatto, per tale intendendo il reato nel suo complesso. La sua mancanza,
pertanto, porta ad escludere che il fatto reato sussista e non già
semplicemente che costituisca reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/8/1991 N. 222/91
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - DUBBI SULLA
SUSSISTENZA.
La sussistenza di un dubbio sulla esimente della legittima difesa ai
sensi dell'art. 530 comma 3° c.p.p. opera a favore dell'imputato che
pertanto deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/10/1994 N. 196/94
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - IMPUTATO SEDICENTE - DUBBI SULL'IDENTIFICAZIONE.
Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso
il fatto nel caso in cui l'imputato, cittadino extracomunitario, sia sedicente
perché le sue generalità consistono unicamente in quelle
dallo stesso dichiarate all'autorità inquirente, mediante esibizione
di un falso permesso di soggiorno con un falso sigillo, senza alcuna possibilità
di controllo effettivo e tali generalità non possono presumersi
autentiche dovendo essere paventato il rischio di emanazione di una sentenza
di condanna nei confronti di un innocente e ciò in ragione della
possibilità che i dati forniti dall'autore del reato appartengano
ad altra persona effettivamente esistente: pertanto, se da un lato é
possibile procedere ex art. 66 c.p.p. nei confronti dell'autore del reato,
sulla cui identità fisica non sussistano dubbi di sorta, tuttavia
non può emettersi condanna nei confronti dell'imputato le cui generalità
verosimilmente non corrispondono a quelle dell'effettivo autore del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/3/1997 N. 41/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1997 N. 29/97
in tema di identificazione a mezzo di falso visto di reingresso con
falso sigillo
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/3/1997 N. 32/97
in tema di identificazione a mezzo di falsa carta di identità
con falso sigillo
Il processo nei confronti di imputato identificato mediante le sue
dichiarazioni sulle generalità e quindi sedicente, non sottoposto
ad alcun accertamento fotodattiloscopico e comunque in assenza di un idoneo
sistema di rilevazione delle impronte digitali, può portare ad una
condanna soltanto se questi sia detenuto e dunque sia certa l'identità
fisica del colpevole che, non potendo godere del beneficio della pena sospesa,
sarà costretto ad espiare per intero la pena: in tal senso deve
essere interpretato l'art. 66 c.p.p., così assumendo rilievo non
decisivo la veridicità o la falsità delle generalità
declinate.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/1/1997 N. 25/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1997 N. 112/97
In caso di imputato identificato mediante passaporto contraffatto e
quindi sedicente, non sottoposto ad alcun accertamento fotosegnaletico
o fotodattiloscopico, é impossibile avere certezza dell'identità
reale della persona trovata in possesso di documento contraffatto, di tal
che si impone l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto
essendo dubbia la sua identificazione con la persona trovata in possesso
di documento contraffatto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997
N. 18/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 17/1/1997
N. 10/97
In caso di imputato identificato mediante carta di identità
esibita a funzionario di banca e non acquisita al fascicolo del dibattimento,
neppure in copia, é impossibile avere certezza dell'identità
reale della persona responsabile della presentazione di travellers cheque
di provenienza furtiva, di tal che si impone l'assoluzione dell'imputato
per non avere commesso il fatto essendo dubbia la sua identificazione con
la persona responsabile del fatto medesimo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/1/1997
N. 29/97
Può essere applicato l'art. 66 comma 2 c.p.p., secondo cui l'impossibilità
di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica
il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, ivi
compresa l'emissione di sentenza di condanna, quando sia certa l'identità
fisica della persona, esclusivamente nel caso in cui quest'ultima sia stata
identificata o direttamente da parte del giudice che ne abbia avuto la
presenza al dibattimento o mediante accertamenti fotosegnaletici o fotodattiloscopici.
Infatti, laddove la condanna sia eseguita nei confronti di persona estranea
ai fatti, le cui generalità siano state declinate all'autorità
procedente dall'autore del reato, sarà possibile accertare la non
colpevolezza della prima mediante la comparazione dell'aspetto fisico e/o
delle impronte digitali di questa con le fotografie e/o le impronte digitali
del secondo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1997
N. 106/97
ART. 538 C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI.
In
tema di risarcimento del danno derivante dal reato non è necessaria, ai fini
della liquidazione della provvisionale, la prova dell’ammontare del danno
stesso ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza fino all’ammontare
della somma liquidata (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 29/3/2001 n. 12634).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 428/02
Per la liquidazione in via equitativa del danno biologico si applica
il sistema c.d. a punto di invalidità, con previsione delle fasce
di età dei danneggiati, del demoltiplicatore in relazione a dette
fasce e degli incrementi per punto di invalidità, prendendo inizialmente
a base le tabelle create dal Tribunale di Milano ma tenendo conto che i
risultati di dette tabelle ben possono essere modificati dal giudice del
merito in forza della particolarità del caso concreto volta a volta
prospettato (nella specie l’importo del danno biologico è stato
aumentato del 20% in via equitativa per il particolare carattere doloso
del fatto, rappresentato da lesione personale dolosa grave, in quanto determinativa
di malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI - PROVVISIONALE.
E’ illegittima l’assegnazione di una provvisionale con la sentenza
emessa ex art. 444 c.p.p., perché in tale sentenza manca un’affermazione
della responsabilità penale dell’imputato (cfr. Cassazione Sezione
IV, sent. 23/2/1992 n. 1556, 28/12/1993 n. 11788, 12/11/1999 n. 13013;
Sezione IV, sent. 26/3/1993 n. 3010, 16/1/1995 n. 306, 5/4/2000 n. 2, 1/2/2000
n. 4218, 2/6/2000 n. 6580).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 512/01
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE.
Se al momento della pronuncia di primo grado il reato è estinto
per prescrizione ed è quindi venuto meno il presupposto per la condanna
ai danni ed alla provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di
decidere sull’azione civile (vedi per tutte Cass.n.195462 1.10.93).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99
ART. 541 C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONDANNA – SPESE RELATIVE ALL’AZIONE CIVILE.
Nella liquidazione delle spese e degli onorari del difensore di parte
civile occorre avere riguardo non già ai parametri civilistici bensì
alle tabelle previste per il rito penale, per le quali è prevista
una richiesta ragguagliata ad una sola posizione processuale con la maggiorazione
del 20% per ciascuna parte.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 512/01
ART. 552 C.P.P.
DIBATTIMENTO - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ.
Si
ha nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa identificazione in
modo certo dell’imputato nel caso in cui quest’ultimo sia uno straniero
extracomunicatario sedicente e il pubblico ministero non sia in grado di
esibire il verbale degli accertamenti fotosegnaletici compiuti dalla polizia
giudiziaria sul medesimo imputato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 11/10/2002
La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non
possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio,
a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello
spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344/01
Non é nullo il decreto di citazione a giudizio che, preceduto
dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art.
375 comma 3 c.p.p., sia stato seguito da un interrogatorio dell’imputato,
detenuto per altra causa, che non sia stato documentato integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, come tale, sia inutilizzabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.
Non vi è nullità del decreto di citazione a giudizio
notificato a imputato extracomunitario capace di esprimersi in italiano
ma non anche di leggere la scrittura italiana in caso di omessa traduzione
del decreto nella lingua madre del medesimo, qualora all’atto della prima
contestazione dell’addebito abbia omesso di esercitare la facoltà
di precisare tale propria incapacità o difficoltà di comprensione
(nella specie, l’imputato aveva apposto la sua firma in calce al verbale
di elezione di domicilio senza rappresentare tale sua incapacità
o difficoltà di comprensione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
Non è nullo il decreto di citazione a giudizio privo della sottoscrizione
dell’ausiliario del pubblico ministero, poiché tale irregolarità
non rientra tra le nullità indicate tassativamente dall’art. 552
c.p.p. né concerne l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio
dell’azione penale ai sensi dell'art. 185 lettera b) c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 20/5/2002 IN PROC. N. 2813/01
R.G.N.R.
E’ nullo il decreto di citazione a giudizio con imputazione avente
ad oggetto il delitto di ricettazione ove siano indeterminati la persona
offesa e il delitto presupposto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 22/6/2001
Dibattimento
- decreto di citazione a giudizio – interruzione della prescrizione.
Il decreto di
citazione a giudizio privo della firma dell’ausiliario deve ritenersi
inidoneo ad interrompere la prescrizione del reato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02
L’effetto
interruttivo della prescrizione opera dal momento dell’emissione del decreto
di citazione a giudizio, completo di tutti gli elementi essenziali, compresi
quelli della lettera H dell’art. 552 c.p.p. (sottoscrizione del pubblico
ministero e firma dell’ausiliario, avente quest’ultima lo scopo di
autenticare la data dell’atto), e con il suo deposito il segreteria ha luogo
l’effetto interruttivo (Cass. 22/12/1998 n. 2909).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02
ART. 558 C.P.P.
ARRESTO - CONVALIDA - REQUISITI.
Non é convalidabile l'arresto operato dalla polizia giudiziaria
allorché all'esito dell'udienza di convalida emergano incertezze
gravi in ordine alla responsabilità dell'arrestato.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998 IN PROC. N. 335/98 R.G. PRET.
Ai
fini del rispetto del termine di quarantotto ore per la presentazione dell’arrestato
da parte del pubblico ministero all’udienza di convalida è sufficiente che
entro tale termine avvenga la presentazione in udienza senza che occorra che l’udienza
di convalida abbia inizio successivamente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 9/7/2003 in proc.
n. 2702/03 r.g.n.r.
ARRESTO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZIO ABBREVIATO - INTEGRAZIONE
PROBATORIA.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia trasformato in giudizio
abbreviato ai sensi dell'art. 452 c.p.p. non solo il pubblico ministero
ma anche l’imputato può essere ammesso a richiedere l'integrazione
probatoria allorché il giudice indichi alle parti temi nuovi o incompleti,
dal momento che in tale caso trova applicazione l'art. 422 c.p.p.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
ART. 567 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE A DIFESA.
La richiesta del termine a difesa e la sua concessione non precludono
la richiesta di un rito alternativo (applicazione di pena su richiesta
o giudizio abbreviato).
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOSPENSIONE FERIALE.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo
di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci
a tale sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data
posteriore al 15 settembre.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998 |