GIURISPRUDENZA SUI LIBRI V E VI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 328 C.P.P.
 INDAGINI PRELIMINARI – GIUDICE - PROCEDIMENTO PER DELITTI DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., in relazione all'art. 25 comma 1 Cost. (questione dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23/10/1995 n. 481)
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994 CIT. IN SENT. 17/12/1996 N. 379/96

ART. 336 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA - REQUISITI.
La frase "intendo querelarmi" contenuta in un processo verbale di esame testimoniale integra formalmente un atto di querela perché il termine "intenzione" non indica solo un moto dell'animo finalizzato ad una qualche determinazione ma è anche sinonimo di volontà di proposito, cioé di concreta ed attuale volizione e tale premessa linguistica va tenuta presente per interpretare l'effettiva volontà della persona offesa all'atto della formulazione della frase; inoltre il contesto in cui tale frase si inserisce, le modalità espositive e le vicende antecedenti sono tutti elementi che inducono ad interpretare le parole della persona offesa quale effettiva volontà di ottenere la punizione dei responsabili dei reati commessi in suo danno. In definitiva il convincimento del Tribunale si fonda sull'applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 ss. c.c.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1994 N. 138/94
Può parlarsi di formale querela nel caso della sottoscrizione del verbale di polizia espressamente qualificato "denuncia-querela" che pure non contenga l'esplicita enunciazione della volontà di perseguire il denunciato ma dal cui contenuto sia comunque desumibile la volontà del denunciante di chiedere la punizione del reo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94

Anche se la volontà di proporre querela può ritenersi implicita nella stessa esposizione dei fatti da parte della persona offesa , dalla denuncia deve però risultare, in modo inequivoco, la precisa volontà del denunciante di veder perseguito il denunciato e quindi non può ravvisarsi querela in un esposto che contenga la semplice narrazione dell’episodio senza accenno alcuno all’intenzione che si proceda penalmente contro il reo (cfr. Cassazione 4/3/1981 in Giust. Pen. 1982, II, 36).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 63/03

La mancanza di formule sacramentali nell’atto di querela fa sì che possa essere attribuito tale valore ad un qualunque atto dal quale sia dato evincere una manifestazione della volontà di chiedere l’accertamento della responsabilità del colpevole, circostanza che può anche essere desunta da comportamenti susseguenti alla stesura dell’atto: cfr. Cassazione 86/172884 (nella specie il giudice ha valorizzato la circostanza che la persona offesa si era presentata all’udienza dibattimentale, così dimostrando interesse al procedimento contro l’imputato).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 138/03
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – TITOLARITÀ DEL DIRITTO.
L’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall’art. 337 comma 3 c.p.p., non costituisce condizione di validità della querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione perché quando il querelante si qualifica come soggetto cui la rappresentanza compete ex lege deve ritenersi implicito ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte del potere: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 11/6/1999 n. 7599 (nella specie, il giudice ha escluso la legittimazione in capo ad un querelante qualificatosi genericamente “mandatario” e non legale rappresentante di una s.p.a.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
Nelle società di capitali il diritto di querela può essere validamente esercitato, oltre che dal consiglio di amministrazione, anche dal consigliere delegato, in virtù della delega generale prevista dall’art. 2381 c.c. (cfr. Cassazione sezione II, sent. 6/6/1991).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/7/1998 N. 229/98
In caso di appropriazione indebita delle somme di una società di cui sia socio il querelante, non rileva che lo stesso ometta di specificare nell’atto di querela di agire nella veste di rappresentante della società medesima.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01

ART. 337 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – LEGITTIMAZIONE.
L’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall’art. 337 comma 3 c.p.p., non costituisce condizione di validità della querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione perché quando il querelante si qualifica come soggetto cui la rappresentanza compete ex lege deve ritenersi implicito ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte del potere: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 11/6/1999 n. 7599 (nella specie, il giudice ha escluso la legittimazione in capo ad un querelante qualificatosi genericamente “mandatario” e non legale rappresentante di una s.p.a.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
Nelle società di capitali il diritto di querela può essere validamente esercitato, oltre che dal consiglio di amministrazione, anche dal consigliere delegato, in virtù della delega generale prevista dall’art. 2381 c.c. (cfr. Cassazione sezione II, sent. 6/6/1991).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/7/1998 N. 229/98
In caso di appropriazione indebita delle somme di una società di cui sia socio il querelante, non rileva che lo stesso ometta di specificare nell’atto di querela di agire nella veste di rappresentante della società medesima.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – PRESENTAZIONE.
Laddove vi sia incertezza sul soggetto depositante o inoltrante l'atto di querela e sulle modalità di presentazione di tale atto non è dato ritenere che la querela sia stata inoltrata volontariamente dalla persona offesa, non essendo sufficiente a tal fine la redazione e la sottoscrizione dell'atto (nella specie la querela recava un timbro indicante "depositato/pervenuto nella segreteria della Procura della Repubblica c/o la Pretura Circ.le di Milano").
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/1/1999 N. 36/99
E’ validamente presentata la querela che sia stata raccolta dalla polizia giudiziaria mediante apposita relazione in cui risulta identificata la persona del querelante (nella specie è stato ritenuto irrilevante che nella relazione non siano riportati gli estremi del documento di identificazione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.

ART. 340 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA - REMISSIONE.

L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal senso (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 27/8/2001 del n 31.963).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 5/4/2002 n. 204/02

L’avvenuta remissione della querela è idonea ex se a produrre l’effetto estintivo del reato ove l’imputato non adempia ex art. 155 c.p. al prescritto onere di ricusazione, in forma espressa o tacitamente, mediante fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 42/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 5/4/2002 n. 204/02

Ricusa tacita del querelato alla remissione di querela si ha solo quando il medesimo compie atti incompatibili con la volontà di accettare la remissione (nella specie, la mera inerzia del querelato è stata ritenuta idonea ad integrare gli estremi dell’accettazione tacita).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 n. 491/02

Si ha estinzione del reato per intervenuta remissione della querela anche nel caso in cui tale remissione non sia seguita da una formale accettazione da parte dell'imputato, sempre che dagli atti non sia desumibile alcun rifiuto della remissione medesima.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 22/11/1996 N. 466/96
CFR. PRETORE DI SANREMO, SENT. 29/11/1996 N. 474/96

 

Art. 342 c.p.

INDAGINI PRELIMINARI - richiesta DI PROCEDIMENTO.

E’ legittima la richiesta di procedimento firmata non già dal ministro personalmente ma dal direttore generale degli affari penali del ministero "per il ministro" ovvero su delega rilasciata da questi nell’ambito del rapporto organico.

Tribunale di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91

Pur essendo ammissibile la richiesta di procedimento per relationem e senza specificazione dei delitti cui si riferisce, una richiesta di procedimento deve pur sempre ritenersi limitata al fatto reato formante oggetto della documentazione richiamata dalla richiesta medesima.

Tribunale di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91

Nel caso in cui l’imputato straniero sia sorpreso all’ingresso nel territorio nazionale con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito la disponibilità all’estero, deve ritenersi che la ricettazione sia stata commessa all’estero, con conseguente applicazione dell’art. 10 c.p. che rende necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia a pena di improcedibilità.

Tribunale di Sanremo, sent. 25/9/1990 n. 293/90

 

ART. 350 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI – DICHIARAZIONI SPONTANEE - UTILIZZABILITÀ.
Le dichiarazioni spontanee dell’indagato sono utilizzabili nel giudizio abbreviato (cfr. Cassazione sezione VI, sent. 4/11/1993 n. 9942; sezione III, sent. 16/6/1994 n. 7072).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/2/1999 N. 24/99
Le dichiarazioni confessorie rese nell’immediatezza non possono costituire fonte di prova a carico dell’imputato ove non risulti che sono state rese spontaneamente o alla presenza del difensore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/11/1999 N. 155/99

 

Art. 354 c.p.p.

indagini preliminari – accertamenti urgenti.

L’analisi dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n. 171/02

 

Art. 360 c.p.p.

indagini preliminari – accertamenti tecnici non ripetibili - avviso.

L’analisi dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n. 171/02

indagini preliminari – accertamenti tecnici non ripetibili – riserva di incidente probatorio.

In caso di accertamento tecnico non ripetibile la nomina di un consulente tecnico da parte dell’indagato non pregiudica la precedente riserva di promuovere incidente probatorio formulata dal medesimo imputato, di talchè non può ritenersi acquisibile agli atti un accertamento tecnico disposto dal P.M. nonostante la predetta riserva ove quest’ultima sia stata legittimamente opposta.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 5/5/2003 in proc. n. 664/96 r.g.n.r.

 

ART. 371 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – COLLEGAMENTO TRA PROCEDIMENTI.
Nel caso in cui il teste affermi di avere detto il falso nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, con ciò facendo emergere indizi di reità a suo carico, il suo esame deve essere sospeso con la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 210 c.p.p. (per il quale si applicano le garanzie dell’imputato in procedimento connesso all’imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) in relazione alla medesima disposizione dell’art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. (per il quale è collegato il procedimento per un reato la cui prova influisca sulla prova di un altro reato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/1/2001 IN PROC. N. 436/93/21 R.G.N.R.

ART. 375 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - INTERROGATORIO – AVVISO – MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE.
Non é nullo il decreto di citazione a giudizio che, preceduto dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art. 375 comma 3 c.p.p., sia stato seguito da interrogatorio di persona detenuta per altra causa non documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, come tale, inutilizzabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.

ART. 382 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO - FLAGRANZA.
Non é convalidabile l'arresto operato dalla polizia giudiziaria allorché all'esito dell'udienza di convalida emergano incertezze gravi in ordine alla responsabilità dell'arrestato.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998 IN PROC. N. 335/98 R.G. PRET.

 

Art. 386 c.p.p.

indagini preliminari - Arresto – comunicazione al difensore.

Non è nullo il verbale di arresto nel caso in cui non sia data immediata comunicazione dello stesso al difensore dell’arrestato, non rientrando tale violazione tra quelle previste dall’art. 178 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 9/4/2003

ART. 391 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO – INTERROGATORIO DI GARANZIA – IMPEDIMENTO DELL’INDAGATO.
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona arrestata non abbia luogo all’udienza di convalida a causa dell’assoluto impedimento dello stesso indagato, trova applicazione la disciplina dell’art. 294 comma 2 c.p.p. secondo cui il giudice dà atto dell’impedimento con decreto motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso (tenuto conto che occorre comunque assumere l’interrogatorio di garanzia alla luce del comma 1 dello stesso art. 294 c.p.p., per il quale il giudice deve procedere all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere se non vi ha proceduto nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato di delitto).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/7/2000 IN PROC. N. 3645/2000 R.G.N.R.

ART. 392 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – INCIDENTE PROBATORIO – FUTURA IRREPERIBILITA' DEL TESTE.
Può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia, ricevuta dalla polizia giudiziaria, che provenga da persona offesa non comparsa al dibattimento, in quanto resasi irreperibile nelle more del procedimento, e ciò ancorchè si tratti di straniero sedicente, in quanto la condizione di straniero senza documenti non implica di per sé la prognosi di una sua futura irreperibilità, presupposto che peraltro è inidoneo a fondare una richiesta di incidente probatorio, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 392 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 15/02

 

ART. 417 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE – RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - REQUISITI.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Non è consentito al giudice per l’udienza preliminare, il quale pure ravvisi la genericità dell’imputazione, dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 178 lettera b) e c) c.p.p. e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, atteso che per la difettosità dell’enunciazione del fatto (che pure costituisce uno dei requisiti formali della richiesta ex art. 417 lettera b) non è prevista alcuna nullità ed è invece consentito nel corso dell’udienza preliminare procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni dell’imputazione che si rendano necessarie ex art. 423 c.p.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.

 

ART. 420 TER C.P.P.

Dibattimento – impedimento – generalità.

L’art. 420 ter c.p.p. distingue tra la situazione prevista al primo comma, in cui risulta obiettivamente che l’assenza dell’imputato è dovuta ad assoluto impedimento, nel qual caso il giudice ha il potere-dovere di rinviare il procedimento, e la situazione prevista al secondo comma, in cui appare solo la probabilità che l’assenza sia dovuta ad assoluto impedimento, nel qual caso detta probabilità viene liberamente apprezzata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione: cfr. Cass. 8305/90, 10633/92 (nella specie, il giudice ha affermato che in caso di impedimento dell’imputato per motivi di salute la distinzione tra una situazione e l’altra dipende dal contenuto delle attestazioni o delle certificazioni prodotte e che non è ravvisabile la probabilità di un assoluto impedimento nel caso in cui la difesa dell’imputato produca un certificato rilasciato da un’amministrazione ospedaliera attestante soltanto il ricovero in ospedale senza ulteriori indicazioni, perché in tal caso vi è una totale impossibilità per il giudice di esaminare la natura dell’infermità e di valutare il carattere impeditivo).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02

DIBATTIMENTO – IMPEDIMENTO – DETENZIONE PER ALTRA CAUSA DELL’IMPUTATO.
In caso di detenzione dell'imputato per altra causa, per precludere la possibilità giuridica di svolgimento del giudizio in contumacia ed inficiarlo di nullità assoluta è necessario che lo stato di detenzione risulti provato con idonea certezza allo stato degli atti, nel momento cioè in cui il giudice è chiamato nel dibattimento a valutare  la mancata comparizione dell'imputato (cfr. Cassazione 20/12/1989 in Cass. pen. 1991, 442).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, al quale risulti notificata regolarmente la citazione, perché la presunzione di conoscenza di quest'atto da parte  dell'imputato comporta per il medesimo anche l'impegno di rendere noto all'autorità procedente lo stato di detenzione, onde si possa provvedere tempestivamente per il suo accompagnamento in udienza o raccogliere la sua dichiarazione di non volere presenziare al giudizio (cfr. Cassazione 2/6/1992 in Cass. pen. 1993, 2017).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
DIBATTIMENTO – IMPEDIMENTO – DETENZIONE ALL’ESTERO DELL’IMPUTATO.
Ove l’imputato risulti detenuto all’estero per reati ivi commessi, lo stesso deve essere considerato legittimamente impedito ai sensi dell'art. 486 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO – CONCORRENTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE.
Il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento dà luogo a un'impossibilità assoluta a comparire ai sensi dell'art. 486 n. 5 c.p.p. Tuttavia al fine di evitare dilazioni in danno di un regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, occorre che la prospettazione, da parte del difensore, dell'impedimento con la richiesta di rinvio avvenga non appena sia conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni con l'indicazione della essenzialità dell'espletamento della funzione anche per l'eventuale assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (Cassazione sezione I, sent. 23/11/1995 n. 4512).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996

Il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento dà luogo a un'impossibilità assoluta a comparire ai sensi dell'art. 486 n. 5 c.p.p. solo a condizione che nella relativa comunicazione al giudice sia adeguatamente motivata dal difensore l’impossibilità di fare ricorso ad un sostituto processuale sia nel processo ove l’impedimento è fatto valere sia nel processo impediente.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 8/11/2002
DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO - ASTENSIONE DEL DIFENSORE.
L'astensione dalle udienze del difensore costituisce legittimo impedimento nel caso dell'imputato libero, ma non anche in quello dell'imputato detenuto. In tale ultimo caso l'astensione, ancorché consentita dall'imputato e riconosciuta dal codice di autoregolamentazione, comporta un pregiudizio in termini di libertà personale dell'imputato tale da non consentire il rinvio del dibattimento (nella specie il difensore di fiducia astenutosi é stato sostituito d'ufficio).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/5/1997 PROC. N. 54/97 R.G.T.

ART. 420 QUATER C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONTUMACIA.
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, al quale risulti notificata regolarmente la citazione, perché la presunzione di conoscenza di quest'atto da parte  dell'imputato comporta per il medesimo anche l'impegno di rendere noto all'autorità procedente lo stato di detenzione, onde si possa provvedere tempestivamente per il suo accompagnamento in udienza o raccogliere la sua dichiarazione di non volere presenziare al giudizio (cfr. Cass. 2.6.1992, Rotondo, Cass. pen. 1993, 2017).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995

 

Art. 425 c.p.p.

udienza preliminare – sentenza di non luogo a procedere.

I gravi indizi di colpevolezza che sono alla base dell’applicazione di misure cautelari rappresentano qualcosa di diverso, e di meno consistente, rispetto a quanto necessario per il rinvio a giudizio e ovviamente ancor più distanti dagli elementi occorrenti per l’affermazione di penale responsabilità.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 4/12/2002 n. 391/02

ART. 429 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE – DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
La mancanza della data e del luogo del commesso reato determina nullità del decreto che dispone il giudizio solo quando non è possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio contestato mentre tale mancanza è irrilevante quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto risulti chiaramente in tutti i suoi termini quale è il fatto per cui il giudizio è stato disposto: nella specie la richiesto di rinvio a giudizio richiamava in ogni capo di imputazione le intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui l’imputazione era scaturita e ciò era stato considerato sufficiente all’inquadramento degli episodi criminosi nello spazio e nel tempo (Cassazione n. 6276/96, 11304/93).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio, a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344
La data di consumazione del preteso reato non costituisce elemento essenziale del fatto la cui assenza determini nullità del decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
Laddove nel decreto che dispone il giudizio non vi sia indicazione dei correi e dei soggetti a cui vantaggio siano compiute le presunte condotte delittuose deve ritenersi impedito l’effettivo esercizio del diritto di difesa e conseguentemente nullo il decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
La tecnica di circoscrivere il fatto reato mediante il richiamo alla fonte probatoria su cui l’accusa si fonda non solo non costituisce violazione della disciplina dettata dall’art. 429 c.p.p. ma anzi agevola l’esercizio del diritto di difesa, consentendo l’individuazione specifica del momento e del luogo in cui il presunto fatto è stato accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel decreto che dispone il giudizio siano contestate ipotesi di reato associativo in forma schematica, che riproducano la fattispecie astratta prevista dalla legge, non è comunque violato il diritto di difesa se vi sia delimitazione nel tempo e nello spazio della condotta ascritta all’imputato, e comunque se l'imputazione sia ulteriormente circoscritta dall'indicazione di reati fine.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’imputazione relativa ai c.d. reati fine in un procedimento avente ad oggetto gli stessi reati nonché il reato associativo non faccia menzione di alcuni imputati, ove tali reati fine siano ascritti in concorso a tutti gli imputati e di essi sia indicato l’autore materiale.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
E’ nullo il decreto che dispone il giudizio nella parte relativa all’imputazione di bancarotta fraudolenta nel caso in cui il provvedimento di rinvio a giudizio sia emesso in assenza e comunque prima della declaratoria fallimentare, in quanto l’imputazione deve ritenersi incompleta ove non contenga riferimenti alla sentenza di fallimento, che del reato di bancarotta è elemento essenziale e non mera condizione di procedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/12/1999 IN PROC. PEN. 458/99 R.G.N.R.
UDIENZA PRELIMINARE – DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - COMPETENZA.
L'art. 328, comma 1 bis, c.p.p., non definisce specificamente quale giudice debba svolgere le funzioni di G.U.P. nel procedimenti per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e, ove sia intesa nel senso che il G.I.P. distrettuale può anche definire nel merito tali procedimenti, tale disposizione appare presupporre un giudice non preventivamente e con certezza predeterminato, poiché esso sarebbe individuato solo in forza della completa obliterazione del criterio del locus commissi delicti in favore del criterio derogativo, come tale eccezionale: pertanto, deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1 bis, c.p.p. nella parte in cui non indica quale  magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. in relazione all'art. 25 Cost., comma 1 (questione dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23/10/1995 n. 481).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
Poiché a fronte dell'eccezione di incompetenza del G.U.P. distrettuale nei procedimenti per delitti di cui all’art. 51 comma 3 c.p.p. il Tribunale non dispone di strumenti normativi che gli consentano di trarre le dovute conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri attributivi di competenza - non essendo ipotizzabile alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio avendo il legislatore intenzionalmente omesso di prevedere tale sanzione per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia (arg. ex art. 34 c.p.p. 1930, la cui previsione non è richiamata dal legislatore del 1988) - deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 comma 2 e 25 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del G.U.P. distrettuale, già eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento (questione dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23/10/1995 n. 481).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994

ART. 431 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO.
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92

 

ART. 438 C.P.P.
GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI.
L’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, una volta introdotto il rito abbreviato e così delineato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, deve essere confermata anche dopo le modifiche normative introdotte in tema di giudizio abbreviato che hanno escluso la subordinazione dello stesso alla valutazione di definibilità allo stato degli atti da parte del giudice, perché la ratio di tale interpretazione risiede sempre nella facoltà concessa all’imputato di poter invocare la diminuzione della pena quale corrispettivo dell’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai fini della decisione (il giudice ha così precisato che è onere dell’interessato eccepire l’eventuale illegittima acquisizione di atti processuali preliminarmente e cioè prima dell’introduzione del procedimento speciale).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/8/2001 N. 466/01

Giudizio abbreviato – richiesta condizionata.

In caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e costituita da prova testimoniale nonchè di ammissione del rito unitamente alla prova, deve essere dichiarata la decadenza della prova medesima per difetto di citazione del teste da escutere e conseguentemente deve essere revocata l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato alla detta prova costituenda, anche se nel caso di successiva richiesta di giudizio abbreviato ordinario il giudice può procedere ad integrazione probatoria.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02

ART. 440 C.P.P.
GIUDIZIO ABBREVIATO - DIMINUENTE.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., consentita al tribunale a seguito della sentenza n. 23/92 della corte costituzionale, é ingiustificato il diniego del giudice per le indagini preliminari al giudizio abbreviato che sia motivato in base alla necessità di sopperire alle carenze probatorie, allorché nulla di nuova sia emerso dall'istruttoria dibattimentale.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Ai fini dell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., consentita al tribunale a seguito della sentenza n. 81/91 della corte costituzionale, é ingiustificato il diniego del pubblico ministero al giudizio abbreviato, allorché tutto il materiale probatorio utilizzato per la decisione dibattimentale era già noto all'epoca dell'udienza preliminare, non essendo emerso alcun fatto nuovo nel corso del dibattimento.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/1995 N. 44/95

ART. 444 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO - OGGETTO DELL'ACCORDO.
L'applicazione della pena su richiesta, disciplinata dagli artt. 444 ss. c.p.p., può anche avvenire con riferimento soltanto ad alcuni dei reati oggetto di imputazione, con conseguente svolgimento del rito ordinario per i restanti capi di imputazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 27/3/1998 IN PROC. N. 1105/96/21 R.G.N.R.

Patteggiamento - natura della richiesta.

La sentenza irrevocabile di patteggiamento sottende un’ammissione di responsabilità dell’imputato che faccia richiesta di applicazione della pena.

Tribunale di Sanremo, sent. 21/1/2003 n. 17/03
PATTEGGIAMENTO – DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO.
Anche in caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato indicato nell’imputazione il giudice può dare al fatto una diversa definizione giuridica (nella specie la diversa definizione giuridica non ha inciso sull’entità della pena concordata dalle parti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01
PATTEGGIAMENTO - PARTE CIVILE.
Anche in caso di costituzione di parte civile avvenuta dopo l'accordo sulla pena raggiunto tra l'imputato e il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari sussiste l'interesse di quest'ultima a esercitare l'azione civile in sede penale tenuto conto dell'esigenza di recuperare le spese. Queste ultime peraltro sono limitate alle spese occorrenti per la costituzione di parte civile e quindi non comprendono le spese anteriormente sostenute in qualità di mera persona offesa (nella specie, nella successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. l'imputato é stato condannato a rifondere alla parte civile le sole spese strettamente occorse per costituirsi parte civile mentre sono state escluse le spese per onorari del consulente tecnico della persona offesa).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 8/6/1998 IN PROC. N. 678/97/21 R.G.N.R.
Il regime normativo disciplinante il c.d. rito del patteggiamento in limine litis consente alla parte civile di interloquire solo in ordine alle spese di costituzione e difesa e non anche in ordine al calcolo della pena prospettato da pubblico ministero e imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1996 N. 371/96

ART. 445 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO – PENE ACCESSORIE - ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L. 27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della pubblica amministrazione (come avviene invece con riguardo all’ordine di demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85): detto ordine, pertanto, ha natura non già di sanzione penale accessoria o amministrativa ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, di tipo principale; ne consegue la piena possibilità di subordinare al suo adempimento la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e l’obbligatorietà della sua imposizione anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/2/1993 n. 1585).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99

patteggiamento – pene accessorie - demolizione.

All’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato edilizio (art. 20 lett. b L. 47/85) consegue la sanzione amministrativa della demolizione dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 7 L. cit.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/7/2001 n. 258/01

patteggiamento – pene accessorie – sospensione della patente di guida.

In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere applicata la sospensione della patente di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria ex art. 186 c.d.s.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/2001 N. 99/01

In caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere ordinata la sospensione della patente di guida (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 21/7/1998 n. 8488).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 61/03
PATTEGGIAMENTO – MISURE DI SICUREZZA - CONFISCA.
In caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. per il reato di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball avente lunghezza di 80 cm, deve essere ordinata la confisca e la sua distruzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996 N. 414/96
PATTEGGIAMENTO – RECIDIVA.
La recidiva è correttamente contestata anche nel caso in cui il precedente penale consista in una sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. atteso che, secondo quanto previsto espressamente dall’art. 445 c.p.p., tale sentenza “salve diverse disposizioni di legge … è equiparata ad una pronuncia di condanna”.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 21/99

ART. 446 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO – RICHIESTA – PROCURA SPECIALE.
Anche quando sia stato conferito dall’imputato al difensore designato il potere di presentare al giudice richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituto processuale, la stessa richiesta, formulata dal sostituto successivamente indicato dal difensore, non è ammissibile in quanto la predetta richiesta è atto personalissimo e in tanto può essere delegata ad un terzo in quanto contenga in modo preciso il soggetto investito dei poteri rappresentativi (nella specie è stata ritenuta insufficiente ai fini della richiesta di rito alternativo la procura speciale contenente il conferimento del potere di presentare richiesta ex art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituti senza tuttavia indicare nominativamente il sostituto, ciò costituendo un conferimento “in incertam personam”).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 12/11/2001 IN PROC. N. 10372/01 R.G.N.R.

ART. 451 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE A DIFESA.
La richiesta del termine a difesa e la sua concessione non precludono la richiesta di rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato).
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOSPENSIONE FERIALE.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data posteriore al 15 settembre.

Pretore di Sanremo, ord. 2/9/1998

Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale sospensione il giudizio medesimo può aver luogo in periodo feriale anche in assenza di rinuncia ove il predetto rito sia obbligatorio ovvero allorchè l’imputato sia tratto a giudizio direttissimo senza la previa notificazione del decreto di citazione (cfr. Cass. Sez. VI n. 4803 del 3.7.72 e n. 7587 del 13.11.72, Cass. Sez. II n. 9094 del 7.5.91 e n. 6471 del 11.6.91, Cass. Sez. I n. 2981 del 7.12.89, Cass. Sez. IV n. 3020 del 22.1.03).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 6/8/2003

ART. 452 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZIO ABBREVIATO - INTEGRAZIONE PROBATORIA.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia trasformato in giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 452 c.p.p. non solo il pubblico ministero ma anche l’imputato può essere ammesso a richiedere l'integrazione probatoria allorché il giudice indichi alle parti temi nuovi o incompleti, dal momento che in tale caso trova applicazione l'art. 422 c.p.p.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998

ART. 456 C.P.P.
GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - INDICAZIONE DI RITI ALTERNATIVI.
Non è richiesta a pena di nullità l’indicazione del termine per la richiesta di riti alternativi nel decreto che dispone il giudizio immediato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/10/2000 IN PROC. N. 3740/00 R.G.N.R.

GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - ENUNCIAZIONE DEL FATTO.

All’opposizione al decreto di condanna con richiesta di giudizio immediato o senza richiesta alcuna consegue l’emissione del decreto di giudizio immediato che deve enunciare il fatto addebitato in forma chiara e precisa, in difetto di che il decreto è nullo e gli atti devono essere restituiti al giudice emittente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 10/2/2003
GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - NOTIFICAZIONE.
Al difensore deve essere notificato il solo avviso della data di udienza e non anche il decreto di giudizio immediato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/10/2000 IN PROC. N. 3740/00 R.G.N.R.

 

ART. 461 C.P.P.
PROCEDIMENTO PER DECRETO – OPPOSIZIONE – RINUNCIA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 15/6/2000

 

Art. 464 c.p.p.

procedimento per decreto – opposizione – decreto di giudizio immediato.

All’opposizione al decreto di condanna con richiesta di giudizio immediato o senza richiesta alcuna consegue l’emissione del decreto di giudizio immediato che deve enunciare il fatto addebitato in forma chiara e precisa, in difetto di che il decreto è nullo e gli atti devono essere restituiti al giudice emittente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 10/2/2003