ART. 191 C.P.P.
PROVE – UTILIZZABILITÀ – CASISTICA.
Non è ravvisabile una vulnerazione della libertà personale
degli imputati per essere stati ripresi di nascosto, con riferimento all'art.
13 Cost., in quanto detta norma tutela la libertà personale, sotto
la quale non è possibile ricomprendere una sorta di riservatezza
visiva (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità
di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria presso una casa
da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme
di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati
diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata
dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati
da agenti della polizia giudiziaria presso una casa da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
In caso di filmati realizzati da agenti di polizia ritraenti gli imputati
non sono applicabili le norme concernenti i delitti contro l’inviolabilità
dei segreti di cui agli art. 616 segg. c.p. in quanto lo stesso art. 623
bis c.p., che pure parla di immagini, si riferisce unicamente alla trasmissione
a distanza delle stesse.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
Costituisce un limite invalicabile, anche per la Polizia Giudiziaria,
l'inviolabilità del domicilio delle persone (art. 614 segg. C.p.)
ma tale limitazione non ricorre nel caso in cui agenti di polizia realizzino
filmati ritraenti gli imputati all’interno di una casa da gioco municipale
nell’ambito delle indagini, poiché tale casa da gioco non può
considerarsi abitazione ovvero luogo di privata dimora, bensì luogo
aperto al pubblico, ancorché le modalità di accesso siano
regolamentate.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
Anche in assenza di rogatoria internazionale, nulla impedisce agli
organi giudiziari italiani, e, in genere, all'autorità italiana,
di compiere direttamente atti di acquisizione probatoria nel territorio
di altro Stato, nel rispetto, naturalmente, delle regole riguardanti i
rapporti tra gli stati e della disciplina processuale degli atti compiuti
(cfr. Cassazione sezione VI, sent. 9/4/1988 n. 4353).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/10/1995
ART. 192 C.P.P.
PROVE - VALUTAZIONE.
Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano
il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre
quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni
dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità
di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine
all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione
dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza
causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di
un muro adiacente).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00
Prove
- notorio.
Poiché
il giudice deve interpretare i fatti dando di essi spiegazioni non astratte
bensì adeguate alla realtà storica e non può quindi pretermettere il
notorio, ancorché locale, deve ritenersi appartenente al notorio che, con
riguardo a beni di lusso, la realtà locale attuale si caratterizzi per lo
sviluppo, accanto al mercato dell’originale, di quello delle sue imitazioni,
più o meno accurate, il quale è separato e privo di interferenze perché
nettamente distinto dal primo ed è pertanto inidoneo a ledere l’affidamento
dei cittadini sugli indicatori di provenienza (nella specie, l’imputato, un
cittadino senegalese, era accusato di aver detenuto per vendere prodotti con
marchio contraffatto presso il mercato settimanale di Ventimiglia,
notoriamente alimentato soprattutto da cittadini francesi, che non trovano
prodotti analoghi nel loro paese ove il marchio si tutela penalmente
prescindendo dalla lesione della pubblica fede).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 30/5/2003 n.
334/03
PROVE - INDIZI – GENERALITÀ.
Le prove c.d. critiche possono condurre ad affermare la responsabilità
dell’imputato a condizione che gli indizi a carico di quest’ultimo siano
gravi, precisi e concordanti, così da raggiungere una ragionevole
certezza, tale da rendere inipotizzabile una diversa ricostruzione dei
fatti in termini di liceità.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/7/1996
N. 336/96
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI CONDUCENTE - VALUTAZIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di detenzione di stupefacenti la mera qualità di conducente
dell'autovettura su cui lo stupefacente sia rinvenuto tenuto conto delle
dichiarazioni del preteso concorrente che ne affermi l'estraneità
perché tenuto del tutto all'oscuro del carico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 143/97
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di detenzione di stupefacenti la mera qualità di conducente
dell'autovettura trasportante il preteso concorrente sulla cui persona
lo stupefacente sia rinvenuto tenuto conto dell’assenza di elementi ulteriori
a carico dell’imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/2/1992 N. 19/92
Non consente di affermare la responsabilità nella falsità
di documenti intestati a persona diversa da quella dell’imputato la mera
qualità di conducente del detto autoveicolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/10/1990 N. 330/90
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI PASSEGGERO - VALUTAZIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di ricettazione di autovettura di provenienza furtiva e nelle
relative falsità la mera qualità di passeggero dell'autovettura
ricettata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/1/1994 N. 8/94
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di detenzione illecita di stupefacenti la mera qualità
di passeggero dell'autovettura su cui lo stupefacente è stato rinvenuto,
perché tale qualità costituisce mero indizio, da solo insufficiente
a dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nel reato commesso dal conducente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 217/98
Il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione
di sostanza stupefacente non può essere escluso dall’eventuale appartenenza
di questa ad uno solo dei concorrenti laddove la sostanza si trovi nella
disponibilità di tutti e tutti partecipino consapevolmente al suo
trasporto viaggiando nella stessa autovettura, perchè tale condotta
realizza un apporto all’azione criminosa configurabile non già come
mero favoreggiamento reale bensì come vero e proprio concorso nel
reato di detenzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cassazione, sent. 7567/90
e 9912/98).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE E CONSUMATORE
DI STUPEFACENTE - VALUTAZIONE.
La mera consapevolezza che taluno detenga droga, non implica che l'imputato,
che si trovi insieme a costui a bordo dell'autovettura di quest'ultimo
all'interno della quale stia facendo uso di una dose della droga, possa
anche disporre in qualche modo dello stupefacente stesso, al di là
di quello preventivamente destinato all'uso comune, e quindi ne abbia effettivamente
la materiale disponibilità in concorso col detentore.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/6/1994 N. 99/94
PROVE - INDIZI - PRESENZA SUL LUOGO DEL REATO - VALUTAZIONE.
In mancanza di univoci elementi di valutazione la sola presenza dell'imputato
nell'appartamento in cui é stato trovato il corpo del reato e dove
però vivono altre persone non consente di attribuire con sufficiente
grado di certezza proprio all'imputato la detenzione del bene in questione
(nella specie, armi e munizioni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 62/97
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità
del reato di cui agli artt. 18 e 39 lettera a) della L. 157/92, che punisce
l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, il fatto che l'imputato
sia stato sorpreso dal guardiacaccia a vagare per la campagna in periodo
vietato con un cane ed un fucile a spalla, poco dopo che lo stesso guardiacaccia
aveva udito uno sparo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 61/97
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità
del reato di cui all'art. 10 L. 497/74, che punisce l'illegale detenzione
di esplosivi (nella specie gelatina esplosiva), il fatto che l'imputato
sia stato sorpreso a rovistare ripetutamente nel luogo di occultamento
dell'esplosivo, posto in località fuori mano ed in posizione alquanto
scomoda.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/8/1994 N. 149/94
PROVE - INDIZI - PORTO DI ARMI - VALUTAZIONE.
Non sussiste il reato di porto di arma allorché l’imputato sia
visto portare una pistola, senza che la stessa sia sequestrata o almeno
descritta con precisione, non essendo consentito presumere che si tratti
di un’arma vera e propria piuttosto che di un’arma giocattolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/2/1992 N. 25/92
PROVE - TESTIMONIANZA - VALUTAZIONE.
La testimonianza deve rispondere pienamente ai canoni tradizionalmente
richiesti per un giudizio di intrinseca attendibilità: essa deve
essere perciò articolata e circostanziata mediante una narrazione
lucida di fatti precisi e ben collocati nello spazio e nel tempo e, quando
é possibile, deve essere reiterata in modo che non vi siano incoerenze
tra le narrazioni rese dal testimone nelle diverse fasi procedimentali.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94
PROVE - TESTIMONIANZA - PARTE CIVILE - VALUTAZIONE.
La testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile deve
essere vagliata con particolare rigore in quanto proviene da persona portatrice
di un interesse nel giudizio, di natura patrimoniale, che rende le sue
asserzioni non immediatamente acquisibili come veritiere, imponendosi in
simili casi la ricerca di altri dati probatori che ne confermino l'attendibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/3/1997 N. 49/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/10/1997 N. 184/97
PROVE - TESTIMONIANZA - PERSONA OFFESA - VALUTAZIONE.
La testimonianza della persona offesa ha piena efficacia probatoria
qualora ne sia accertata l’intrinseca coerenza logica, anche ove essa costituisca
l’unica fonte di prova (cfr. Cassazione sezione III, sent. 28/7/1998 n.
8791; Cassazione Sezione I, sent. 11/6/1992 n. 6911). Tuttavia, atteso
che colui che riferisce è portatore di un interesse particolare
all’esito del giudizio, occorre che sia effettuato un penetrante riscontro
della sua credibilità soggettiva e oggettiva, attraverso la conferma
fornita dal restante materiale probatorio (cfr. Cassazione Sezione II,
sent. 16/9/1998 n. 9804; Cassazione Sezione II, sent. 12/11/1996 n. 9649;
Cassazione Sezione II, sent. 13/11/1996 n. 9650; Cassazione Sezione V,
sent. 6/11/1996 n. 9439; Cassazione Sezione VI, sent. 4/3/1994 n. 2732;
Cassazione Sezione II, sent. 23/6/1994 n. 7241; Cassazione Sezione V, sent.
1/2/1993 n. 839).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/11/1998 N. 337/98
La testimonianza della persona offesa é inficiata nel caso in
cui quest'ultima, in pessimi rapporti coll'imputato, sia in lite con l’imputato
in sede civile e costituisca l’unica fonte di prova a sostegno dell’accusa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/1996
N. 370/96
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 26/1/2000 N. 25/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 17/5/2000 N. 87/00
La testimonianza della persona offesa é inficiata nel caso in
cui quest'ultima, in pessimi rapporti coll'imputato, denoti una personalità
disturbata e non affidabile ed un comportamento non lineare.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1996 N. 373/96
La testimonianza della persona offesa è inficiata nel caso in
cui sia accertato un elevatissimo tasso di conflittualità con l'imputato,
rivelato da reciproche denunce e altre liti giudiziarie, e le dichiarazioni
testimoniali difettino di coerenza interna e di riscontri esterni.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/12/2001 N. 497/01
La testimonianza della persona offesa può essere pervasa da
intenti persecutori o, quanto meno, di rivalsa nei confronti dell'imputato,
nel qual caso é utile una ricerca di altre prove, indizi o solo
elementi che forniscano un riscontro c.d. esterno alla prova base, anche
se quest'ultima, essendo già di per sé appunto prova, non
necessiterebbe di alcuna integrazione (come invece richiesto per le dichiarazioni
dei coimputati dall'art. 192 comma 3 c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94
La testimonianza del querelante deve essere valutata con particolare
prudenza laddove sia accertata una grave inimicizia tra il dichiarante
e l’imputato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 15/12/2000 N. 279/00
PROVE - TESTIMONIANZA – PROSSIMO CONGIUNTO - VALUTAZIONE.
La testimonianza del prossimo congiunto della parte privata deve essere
valutata con particolare attenzione, stante la sua intrinseca minore attendibilità
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 15/12/2000 N. 279/00
PROVE - TESTIMONIANZA - TERZO - VALUTAZIONE.
La testimonianza del terzo può essere valutata positivamente
nell'ipotesi in cui il teste non abbia alcun interesse a calunniare l'imputato,
avendo riferito un fatto assolutamente verosimile ed essendo persona informata
direttamente del fatto, di tal che non necessitano elementi di riscontro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/11/1997 N. 230/97
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - TERZO - VALUTAZIONE.
La testimonianza indiretta deve essere disciplinata dalle regole e
dai principi stabiliti in tema di chiamata di correo e ciò attesa
l’identità di "ratio" tra i due istituti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - APPLICAZIONE DELL'ART. 192 COMMA
3 C.P.P.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. si riferisce non solo alle dichiarazioni
rese dal coimputato del medesimo reato o dall'imputato in procedimento
connesso ma anche alla testimonianza (indiretta) del soggetto che, ancorché
non compreso tra quelli indicati nell'articolo 192 c.p.p., sia comunque
imputato in altro processo e collabori con la giustizia (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 70/7/1992 n. 7946).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - NATURA.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. ha natura di vera e propria prova e non di
mero indizio, risultando ciò evidente alla stregua di argomenti
di ordine sistematico (l’art. 192 essendo intitolato “valutazione della
prova” ed essendo inserito nel libro terzo del codice, dedicato alle prove),
di ordine letterale (il terzo comma della menzionata disposizione recando
l’inciso “altri elementi di prova”) e di ordine storico (tenuto conto dei
lavori preparatori).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – OGGETTO.
In ogni caso la dichiarazione resa da un chiamante in correità
deve riguardare fatti oggetto di conoscenza diretta da parte del dichiarante,
e non già, come del resto per il testimone, mere deduzioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - APPLICAZIONE DELL'ART. 192
COMMA 3 C.P.P.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. si riferisce a tutte le dichiarazioni rese
dal coimputato del medesimo reato o dall'imputato in procedimento connesso
e non solo alle chiamate in correità vere e proprie, ed é
pertanto applicabile non solo alle dichiarazioni confessorie implicanti
anche l'altrui responsabilità ma a qualunque dichiarazione purché
proveniente dai soggetti contemplati dalla disposizione in esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1996 N. 43/96
In
virtù del comma 3 dell’art. 192 c.p.p. le dichiarazioni accusatorie del
c.d. teste garantito, esaminato con le modalità di cui all’art. 197 bis
c.p.p., non consentono l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in
assenza di elementi di riscontro come dichiarazioni testimoniale o sequestri.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/10/2002 n.
414/02
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - REQUISITI FONDAMENTALI.
Poiché a norma dell'art. 192 terzo comma c.p.p. l'attendibilità
della chiamata in correità deve essere confermata dagli altri elementi
di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. é evidente che il legislatore,
per conferire dignità di prova alle dichiarazioni del coimputato,
richiede due cose: 1) il crisma dell'attendibilità della dichiarazione
e 2) il riscontro della stessa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996
N. 216/96
secondo cui “la chiamata di correo deve essere connotata da una serie
di requisiti: 1) l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni
del propalante, basata sulla coerenza logica del racconto, sulla fermezza,
sul carattere disinteressato, sulla mancanza di un movente calunniatorio;
2) la presenza di elementi esterni di riscontro c.d. individualizzante
cioè di elementi di qualsiasi tipo, sia materiali sia logici, non
provenienti dal propalatore, da cui possa trarsi il convincimento dell’esattezza
del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell’imputato (cfr. Cassazione
sezione II, 21/3/1996 n. 2968)”.
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ SOGGETTIVA
- VALUTAZIONE.
In caso di chiamata in correità occorre anzitutto procedere
alla verifica dell'attendibilità soggettiva del dichiarante in relazione
alla sua personalità, al suo passato ed ai suoi rapporti con i chiamati
in correità, verificando l'esistenza e la gravità di eventuali
motivi di contrasto fra accusatori e accusati; non hanno peraltro rilievo
i motivi intimi che hanno spinto il collaboratore a pentirsi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
In caso di chiamata in correità, la positiva verifica dell'esistenza
e della gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatore
e accusato non può di per sé determinare l'inattendibilità
delle accuse come conseguenza automatica e necessaria ma deve indurre il
giudice ad accertare con particolare attenzione se i motivi di contrasto
siano stati tali, in concreto, da dar luogo alla suddetta conseguenza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
In caso di chiamata in correità, una valutazione anche negativa
della personalità del dichiarante non può portare alla conseguenza
estrema di escluderne l'attendibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– SPECIFICITÀ DEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la specificità
del racconto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/1996 N. 77/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– COERENZA DEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la coerenza
del racconto. Talvolta, anzi, l'esistenza di imprecisioni e discordanze
nella chiamata costituisce il segno della complessiva attendibilità
del collaboratore di giustizia: infatti non può inferirsi l'inaffidabilità
della fonte di prova ove le imprecisioni e le discordanze riguardino fatti
e circostanze sostanzialmente marginali e ove le concordanze siano di ben
maggiore spessore e concorrano con cospicui riscontri di carattere oggettivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– COSTANZA NEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la fermezza
nel rendere le dichiarazioni accusatorie (nella specie il giudice ha escluso
tale intrinseca attendibilità anche a fronte dell’esercizio della
facoltà di non rispondere da parte del propalante in sede dibattimentale).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996
N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– GENUINITÀ DEL RACCONTO.
Anche se alcuni chiamanti in correità abbiano avuto contatti
tra loro ciò non comporta necessariamente che abbiano preso accordi
per favorire o pregiudicare la posizione di questo o di quell'imputato
del processo, talché in assenza di fondati elementi per affermarlo,
le chiamate in correità si corroborano reciprocamente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Grava sulla difesa dell'imputato l'onere di provare che le accuse dei
collaboratori di giustizia siano frutto di concertazione tra i medesimi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
Se da un lato é perfettamente verosimile ipotizzare una legittima
e doverosa pressione degli inquirenti nei confronti di una persona ben
introdotta in ambienti delinquenziali e propensa a cedere all'impulso di
staccarsi dal proprio ambiente, dall'altro lato non é lecito ipotizzare,
in mancanza di alcun serio dato che vada in tale direzione, che le dichiarazioni
di un c.d. pentito siano state in qualche modo "pilotate" dalla polizia
giudiziaria e dal pubblico ministero.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
Più chiamate in correità si integrano e si rafforzano
reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente ad un giudizio
di certezza (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/5/1992 n. 5426), sempre
che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento
psicologico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– MANCANZA DI INTERESSE.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando genuinità, specificità,
coerenza, costanza, logica interna del racconto, assenza di contrasto con
altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili,
spontaneità, mancanza di interesse diretto all'accusa (tenuto conto
che non costituisce motivo di interesse la fruizione di misure premiali
in funzione della collaborazione prestata).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la mancanza
di interesse personale nel rendere le dichiarazioni accusatorie (nella
specie il giudice ha escluso tale intrinseca attendibilità anche
in relazione al momento della chiamata, avvenuta solo dopo il coinvolgimento
del propalante nel procedimento penale e prima della definizione di quest’ultimo
con patteggiamento a pena mite anche grazie alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche in virtù del buon comportamento processuale
del chiamante stesso).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996
N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
– MANCANZA DI MOVENTE CALUNNIATORIO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante
in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, l’assenza
di un movente calunniatorio in chi rende le dichiarazioni accusatorie (nella
specie il giudice ha escluso tale intrinseca attendibilità anche
a fronte del deterioramento dei rapporti tra la famiglia del chiamante
e quella del chiamato, in conseguenza dell’accusa di illeciti mossa da
un componente di quest’ultima nei confronti di un membro della prima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996
N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
- INATTENDIBILITÀ PARZIALE - VALUTAZIONE FRAZIONATA.
La valutazione dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione
resa da un chiamante in correità può essere frazionata talché
la provata attendibilità o inattendibilità di una parte delle
dichiarazioni non può estendersi per ciò solo ad altra parte,
non essendo ammesse reciproche inferenze totalizzanti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ INTRINSECA
- PRESTAZIONE "A RATE" - VALUTAZIONE.
La valutazione dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione
resa da un chiamante in correità può essere positiva anche
se prestata "a rate", cioé non immediatamente completa ma completatasi
ed integratasi progressivamente, dovendosi ritenere umanamente impossibile
che il soggetto collaborante riesca a ricordare, nella prima occasione
in cui viene sentito, tutti gli episodi criminosi a lui noti ed essendo
assolutamente naturale che nel tempo lo stesso possa aggiungere nuovi episodi
o chiamare altri correi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
- NATURA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
L'area coperta dagli elementi di riscontro della chiamata in correità
é assai vasta comprendendo anche i comportamenti o le ammissioni
dell'imputato, l'accertata falsità del suo alibi (cfr. Cassazione
sezione I, sent. 24/2/1992), l'esito di esperimenti, l'assenza di coerenza
fra un dato acquisito e la sua spiegazione logica, sotto il profilo dell'irragionevolezza
della versione fornita.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/5/1995 N. 95/95
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata
in correità - che deve seguire alla positiva valutazione della sua
attendibilità intrinseca - ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi
di riscontro che possono essere di qualsiasi tipo o natura (potendo essere
anche soltanto di ordine logico ovvero consistere nelle dichiarazioni,
nelle parziali ammissioni e nelle confessioni dei chiamati in correità)
e possono riguardare il thema decidendum oppure no (potendo riguardare
anche altri fatti purché strettamente connessi ai fatti oggetto
della chiamata in correità: per es. fatti prodromici).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Il riscontro convalidante può consistere in qualsiasi elemento
di prova, comprese ulteriori chiamate in correità, non essendo necessario
che sia obiettivo, potendo essere anche di ordine logico (cfr. Cassazione
Sezione II, sent. 18/3/1993 n. 2583).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
Il riscontro convalidante non deve avere la consistenza di una prova
di colpevolezza, potendo concernere anche circostanze marginali al fatto
investigato, purchè corroborative delle dichiarazioni accusatorie.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
- SPECIFICITÀ DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata
in correità ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi di riscontro
che devono essere specifici non essendo sufficiente che si risolvano in
circostanze generiche (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/1/1997 n. 3790).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/1997 N. 132/97
In presenza di inesattezza ed errori la chiamata di correo assurge
a prova dei fatti commessi solo in presenza di specifico riscontro convalidante.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
- SIGNIFICANZA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata
in correità ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi di riscontro
che devono essere dotati di adeguata significanza per assumere rilevanza
ai fini dell'applicazione dell'art. 192 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione
I, sent. 10/9/1993 n. 1849). (Nella specie é stato ritenuto insufficiente
ai fini del riscontro che un teste avesse affermato che tra il preteso
corrotto e il preteso corruttore sussistessero rapporti di conoscenza).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
- INCROCIO DI CHIAMATE IN CORREITÀ.
Tra i possibili elementi di riscontro delle chiamate in correità
trovano anche posto le c.d. chiamate di correo incrociate quando le distinte
dichiarazioni accusatorie siano rese autonomamente, in tempi diversi e
siano convergenti nel confermare l'accusa sì da realizzare quella
sinergia tra le varie chiamate le quali, sottoposte ad una valutazione
unitaria, inducono a ritenere che il chiamato abbia effettivamente commesso
il fatto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/4/1996 N. 76/96
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Più chiamate in correità si integrano e si rafforzano
reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente ad un giudizio
di certezza (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/5/1992 n. 5426), sempre
che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento
psicologico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
- CONTRASTI TRA CHIAMATE IN CORREITÀ.
Non sussiste il requisito dell'attendibilità estrinseca nel
caso di chiamate in correità incrociate che risultino contrastanti
su punti decisivi degli fatti ascritti all'imputato, non costituendo in
tal caso l'incrocio tra dichiarazioni accusatorie un serio e attendibile
riscontro oggettivo della chiamata in correità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/10/1997 N. 196/97
Eventuali discordanze su alcuni punti delle deposizioni possono anche
costituire attestazioni della reciproca autonomia delle varie propalazioni
in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente
presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA
– CIRCOLARITÀ DELLA PROVA.
Nel caso in cui il chiamante in correità abbia riferito fatti
afferenti al thema decidendum ed il riscontro sia consistito nelle confidenze
sugli stessi fatti che il medesimo chiamante in correità abbia fatto
ad altro chiamante in correità che ne abbia riferito in dibattimento,
la c.d. circolarità della prova cioé l'oggettiva mancanza
di una diversa fonte di conoscenza dei fatti rispetto al primo chiamante
in correità non é di ostacolo alla valutazione positiva della
chiamata di costui perché la mancanza di una diversa fonte di conoscenza
dei fatti rispetto alla chiamata in correità non equivale a mancanza
di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità visto
che la dichiarazione del secondo chiamante in correità, che riferisce
la confidenza del primo sui medesimi fatti, costituisce pur sempre un altro
elemento di prova che il giudice deve valutare a conferma dell'attendibilità
della dichiarazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Prove
- perizia –- valutazione.
Il
giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da
quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo
di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica
delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al
contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le
conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico
di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano
tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia
delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
ART. 195 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - INFORMATORI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Non può essere utilizzata in sede decisoria la testimonianza
de relato dell'ufficiale di polizia giudiziaria che non sia in grado di
indicare la fonte, perché anonima, ovvero non intenda fornirne le
generalità, perché confidenziale (v. art. 195, ult. comma
c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/6/1994 N. 122/94
Può essere utilizzata in sede di giudizio abbreviato la testimonianza
de relato del personale di polizia giudiziaria che non intenda fornirne
le generalità della fonte, trattandosi di agente "undercover" cioé
sotto copertura, perché l'art. 195 c.p.p. che prevede l'inutilizzabilità
della testimonianza de relato resa da chi si rifiuta di indicare la fonte
della notizia non trova applicazione in sede di giudizio abbreviato ove
per effetto della scelta del rito sono utilizzabili tutti gli elementi
acquisiti al fascicolo processuale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/1=14/2/1998 N. 2/98
ART. 197 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO – AVVERTIMENTI
EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma
2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della
legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64
c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito
non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì
come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.,
sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza
irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art.
64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
ART. 197 BIS C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – FACOLTÀ
DI NON RISPONDERE.
La facoltà di astensione di cui al comma 4 dell’art. 6 della
legge n. 63/2001 (che ha introdotto l’art. 197 bis comma 4 c.p.p.) opera
solo nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna e non anche
di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che nel contesto
di uno stesso articolo di legge il legislatore non può, senza ragione,
formulare al primo comma, peraltro richiamato anche dal quarto, tre ipotesi
tenendo distinta la condanna non solo dal proscioglimento ma anche dal
patteggiamento, per poi abbandonare tale distinzione nel successivo comma
4.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/4/2001
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO – AVVERTIMENTI
EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma
2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della
legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64
c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito
non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì
come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.,
sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza
irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art.
64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
ART. 199 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA DEL PROSSIMO CONGIUNTO – FACOLTÀ DI
ASTENSIONE.
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere
applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato
collegato) ma anche ai prossimi congiunti dell’imputato che si avvalgano
della facoltà di astensione dal deporre di cui all’art. 199 c.p.p.,
per il che nel caso di esercizio della facoltà predetta in sede
dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova della colpevolezza
dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo congiunto al
p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
ART. 200 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – SEGRETO PROFESSIONALE.
Deve essere estesa al praticante giornalista la facoltà di astensione
dal deporre riconosciuta al giornalista professionista, così come
è riconosciuta pacificamente l’estensione al praticante avvocato
della facoltà dell’avvocato di non deporre su circostanze conosciute
in ragione della professione, non essendovi motivo per non estendere al
praticante giornalista le facoltà riconosciute al praticante avvocato
in considerazione del fatto che, analogamente, l’attività del praticante
giornalista, come qualsiasi tirocinio, tende all’acquisizione della preparazione
tecnico pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della
professione ed ha lo stesso contenuto dell’attività del giornalista
professionista, e che pertanto l’esclusione della predetta facoltà
al praticante giornalista determinerebbe una ingiustificabile disparità
di trattamento rispetto al giornalista professionista, oltre all’esposizione
del medesimo praticante giornalista alla violazione dell’ordinamento professionale
di cui alla L. 69/63, art. 2 comma 3, nella parte in cui impone anche a
costui il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle
notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/12/2000 N. 662/00
ART. 210 C.P.P.
PROVE – ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONDIZIONI.
La condizione di imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi
dell’art. 210 c.p.p. deve essere provata da chi ne invoca il riconoscimento
mediante la produzione di idonea documentazione, che non si identifica
con un semplice atto di denuncia-querela, dal momento che alla presentazione
di quest’ultimo non segue necessariamente l’iscrizione di una notizia di
reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/7/2002
PROVE – ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – AVVERTIMENTI
EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un indagato in procedimento collegato ex art. 371 comma
2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della
legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64
c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito
non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì
come ai sensi dell’art. 210 c.p.p., sempre che nei suoi confronti non sia
stata già pronunciata sentenza irrevocabile, e deve perciò
ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
PROVE - ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - GARANZIE.
All'indagato nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione
spettano tutte le garanzie riconosciute dall'art. 210 c.p.p. in favore
dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Pertanto costui dovrà
essere sentito con l'assistenza del difensore e dovrà essere avvisato
della facoltà di non rispondere (nella specie il Tribunale aveva
dichiarato la nullità dell'audizione di un ex indagato avvenuta
con le forme della testimonianza, disponendo che lo stesso venisse risentito
con le garanzie dell'art. 210 c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 16/7/1998 IN PROC. N. 372/95 R.G. TRIB.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – ROGATORIA
ALL’ESTERO.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959 nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità
Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato
in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore,
previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché
con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese
dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI
– AMMISSIBILITÀ.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte
costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma
dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma
che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto
esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere
l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte
costituzionale, è applicabile anche dopo la riforma dell’art. 111
cost. in quanto tale disposizione è stata dettata dalla finalità
di stimolare il contraddittorio fra le parti, che proprio le recenti modifiche
legislative puntano a introdurre quale criterio di formazione della prova.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI
– AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione
delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p.
che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina
di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione
dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - CONTESTAZIONI
– AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ
- QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
E’ irrilevante la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p., in relazione all’art. 111 cost., nella
parte in cui consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni
di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte
di rendere l’esame laddove non sia stata richiesta l’acquisizione delle
dichiarazioni oggetto di contestazione e comunque tenuto conto che la disciplina
di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione
dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 210 comma 4 e 513 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 111
e 112 cost., nella parte in cui non prevedono un obbligo di rispondere
a carico dell’imputato in procedimento connesso sui fatti altrui, in quanto
tale mancata previsione non integra la concreta violazione di una norma
di rango costituzionale, soprattutto alla luce delle più recenti
modifiche normative, e l’eccezione sollevata mirerebbe a sollecitare un
intervento del giudice delle leggi sostitutivo dell’attività del
legislatore nell’identificazione dei casi di connessione e collegamento.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/7/2000 IN PROC. N. 1238/93 R.G.N.R.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3,
24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo
delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà
di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere
dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da
sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del
codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione
al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere
l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice
di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta
con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione
complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111
e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo
penale é la ricerca della verità (Corte Cost. n. 255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 L. 267/97, in relazione agli artt. 3, 24, 111
e 112 cost., nella parte in cui non consente, se non con l'accordo delle
parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
in procedimento connesso, e già acquisite al fascicolo del dibattimento
in base alla previgente disciplina dell'art. 513 c.p.p. a seguito dell'esercizio
della facoltà di non rispondere da parte dello stesso imputato in
procedimento connesso, nell'ipotesi in cui detto imputato, citato per il
nuovo esame dibattimentale a norma del secondo comma dell'art. 6 L. 267/97,
si avvalga nuovamente della facoltà di non rispondere, posto che
la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti
l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del
giudice:
a) viola i principi informatori del codice di rito (come la parità
tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto
delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi
di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico
dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost.;
b) impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio
e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost. tenuto conto che fine
primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità
(Corte Cost. n. 255/92);
c) determina un'inspiegabile ed irragionevole disparità di trattamento
rispetto al caso in cui ad avvalersi della facoltà di non rispondere
sia l'imputato (laddove si ritiene sussistere l'ipotesi di sopravvenuta
irripetibilità dell'atto con conseguente possibilità di applicazione
dell'art. 512 c.p.p., norma che consente di dare senz'altro lettura delle
precedenti relative dichiarazioni) e quindi contrasta con l'art. 3 cost.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
Art.
213 c.p.p.
Prove
– RICOGNIZIONI – ricognizioni informali.
Il
giudice può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni informali e
da riconoscimenti fotografici che vanno tenuti distinti dalle ricognizioni
personali previste dall’art. 213 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
191/03
Prove
– RICOGNIZIONI – ricognizioni fotografiche.
Il
riconoscimento fotografico costituisce accertamento di fatto, utilizzabile in
virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle c.d. prove legali ma
anche ad elementi di giudizio diversi, purchè non acquisiti in violazione di
specifici divieti (Cassazione Sezione IV, sent. 4/5/1996 n. 4580).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
191/03
L’individuazione
fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione
espressamente regolata nel codice di rito, può essere utilizzata ai fini della
decisione anche se compiuta senza particolari formalità (sempre che sia
legittimamente introdotta nel processo) in forza dei principi della libertà di
prova e del libero convincimento del giudice.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n.
170/03
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
26/3/2003 n. 191/03
L’esito
di un’individuazione fotografica può risultare da qualsiasi atto di indagine
della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la
deposizione indiretta del persona di polizia giudiziaria che ha ricevuto l’atto
ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto (cfr. Cassazione
Sezione V, sent. 21/10/1999 n. 12027).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n.
170/03
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
26/3/2003 n. 191/03
Ove
in dibattimento si contesti l’efficacia dimostrativa dell’individuazione,
personale o fotografica, poichè si tratta di una manifestazione riproduttiva di
una percezione visiva che rappresenta la specie del più generale concetto di
dichiarazione, l’acquisizione al fascicolo e la conseguente utilizzabilità
sono comunque possibili purchè ex art. 500 c.p.p. si sia proceduto alle
necessarie contestazioni (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 8/5/2000 n. 5401).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
191/03
ART. 220 C.P.P.
PROVE - PERIZIA - VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA GRAFOLOGICA.
La perizia grafologica non consente di raggiungere certezze assolute,
trattandosi di mezzo fondato esclusivamente su valutazioni soggettive del
perito che, per quanto raffinate ed argomentate, possono assumere valore
solo indiziario, sia pure di un certo peso e di una certa gravità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1991 N. 117/91
PROVE - PERIZIA - VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA VIDEO-ANTROPOMETRICA.
La perizia video-antropometrica, avente per oggetto l’esame dei caratteri
somatici ed antropometrici dell’imputato e dell’autore del reato ritratto
dalle immagini di un video, può pervenire ad un giudizio di compatibilità
certa (nella specie l’identità tra imputato e autore del reato è
stata affermata dal giudice anche sulla base di tale risultanza).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99
Art.
228 c.p.p.
Prove
- perizia – ATTIVITà DEL PERITO.
Non
sussiste nullità della perizia allorchè il perito utilizzi una prova
documentale fornita da una parte in quanto al perito sono riconosciuti poteri
istruttori dall’art. 228 comma 3 c.p.p. secondo cui il perito può assumere
notizie dall’imputato, dalla persona offesa o da altri, e gli elementi
cognitivi così acquisiti, proprio perché se ne ammette espressamente l’utilizzabilità
ai fini dell’accertamento peritale e nella misura in cui vengono in esso
recepiti, devono ritenersi autonomamente valutabili in esito al dibattimento
ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Prove
- perizia – ATTIVITà DEL PERITO - valutazione.
Il
giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da
quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo
di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica
delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al
contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le
conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico
di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano
tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia
delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
Art.
230 c.p.p.
Prove
- perizia – ATTIVITà DEL consulente tecnico.
I
poteri attribuiti al consulente di parte dall’art. 230 c.p.p. sono
riconosciuti sul presupposto che, in funzione dell’accertamento della
verità, il metodo dialettico abbia valenza superiore a quella dell’indagine
unilaterale, di tal che il consulente tecnico di parte può presentare
elaborati e/o memorie ex art. 121 c.p.p. con la relativa documentazione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Prove
- perizia – ATTIVITà DEL CONSULENTE - valutazione.
Il
giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da
quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo
di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica
delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al
contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le
conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico
di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano
tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia
delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
ART. 234 C.P.P.
PROVE – DOCUMENTI – FOTOCOPIE.
Non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento mere fotocopie di
documenti perchè la loro provenienza non può essere accertata
in modo processualmente idoneo.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 14/12/1998
PROVE - DOCUMENTI - REGISTRAZIONI AUDIO.
La manipolazione di cassetta audio, che sia copia dell'originale e
contenga registrazioni che sono parti di più estese conversazioni,
comporta l'esclusione della sua rilevanza probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/4/1998 N. 121/98
PROVE - DOCUMENTI - REGISTRAZIONI VIDEO.
La
videoripresa dei luoghi dell’evento rientra nella nozione di documento di
cui all’art. 234 comma 1 c.p.p., e, ove provenga dall’imputato, attraverso
il suo consulente, e sia da questi offerta, deve sempre essere acquisita ai
sensi dell’art. 237 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Le videoregistrazioni effettuate da agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle indagini preliminari sono documenti ai sensi dell’art. 234
c.p.p. in quanto rappresentazione diretta di persone e fatti e non già
verbali di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal
momento che non sono consacrati in verbali ex art. 431 lettera b) c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Non è ravvisabile una vulnerazione della libertà personale
degli imputati per essere stati ripresi di nascosto, con riferimento all'art.
13 Cost., in quanto detta norma tutela la libertà personale, sotto
la quale non è possibile ricomprendere una sorta di riservatezza
visiva (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità
di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme
di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati
diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata
dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati
da agenti della polizia giudiziaria).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
PROVE – DOCUMENTI – RELAZIONI E INVENTARI DEL CURATORE FALLIMENTARE.
Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono
ammissibili come prova documentale in ogni caso e non solo quando sono
ricognitivi di un’organizzazione aziendale e di una realtà contabile,
atteso che risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura
fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essa
documentati (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 13/4/1999 n. 6887).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/11/2001 N. 433/01
PROVE - DOCUMENTI – ATTESTAZIONI SULLA FALSITÀ DI CERTIFICATI
AMMINISTRATIVI.
La nota dell’Amministrazione dell’Interno con cui si attesta la falsità
di un permesso di soggiorno ha carattere documentale e pertanto non costituisce
atto di indagine (nella specie, il giudice ha affermato che tale documento
costituisce attestazione proveniente dall’autorità amministrativa
preposta al rilascio della certificazione amministrativa della quale si
asserisce la falsità, cioè il permesso di soggiorno, ovvero
dell’unico soggetto in grado di attestare il fatto storico del rilascio
si siffatto atto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
Art.
237 c.p.P.
Prove
– documenti – documenti provenienti dall’imputato.
La
videoripresa dei luoghi dell’evento rientra nella nozione di documento di
cui all’art. 234 comma 1 c.p.p., e, ove provenga dall’imputato, attraverso
il suo consulente, e sia da questi offerta, deve sempre essere acquisita ai
sensi dell’art. 237 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
ART. 238 BIS C.P.P.
PROVE – DOCUMENTI – SENTENZA STRANIERA.
Le sentenza straniere non sono acquisibili tout court ma necessitano
di riconoscimento a norma di legge, che peraltro può avvenire solo
nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/11/1998
Prove
– documenti – sentenza di patteggiamento.
La
sentenza irrevocabile di patteggiamento, acquisibile ex art. 238 bis c.p.p.,
sottende un’ammissione di responsabilità dell’imputato che faccia
richiesta di applicazione della pena.
Tribunale
di Sanremo, sent. 21/1/2003 n. 17/03
ART. 262 C.P.P.
PROVE – SEQUESTRO - RESTITUZIONE.
In caso di richiesta del pubblico ministero il giudice deve disporre,
a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e della pena pecuniaria,
il mantenimento del sequestro della somma di denaro sequestrata all’imputato
che sia condannato in primo grado.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 19/1/2000 N. 13/00
ART. 266 C.P.P.
PROVE – INTERCETTAZIONI– NATURA GIURIDICA.
Le intercettazioni sono soltanto un mezzo di ricerca della prova ma
possono essere idonee a ricostruire un determinato fatto da accertare,
fornendo elementi di valutazione al giudicante che possono portarlo a considerare
provato il fatto medesimo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/12/2000 N. 679/00
PROVE – INTERCETTAZIONI– VALENZA PROBATORIA.
Per effetto delle intercettazioni può dirsi certo che determinati
soggetti in un determinato tempo, debitamente registrato dall'operazione
di intercettazione, abbiano pronunciato determinate parole; in base a ciò
possono dirsi provati ulteriori fatti specifici, come quando siano fissati
appuntamenti con finalità delittuose o siano ricostruiti accadimenti
precedenti, sempre di natura illecita, o siano tenuti comportamenti illeciti;
tuttavia, non può ritenersi provato un fatto attribuito ad un terzo
da due dichiaranti ove il terzo non sia partecipe di alcuna conversazione
o non sussistano riscontri alle dichiarazioni degli altri (nella specie,
il tribunale ha ritenuto che fosse necessario verificare volta per volta
il contenuto delle dichiarazioni intercettate, accertando se fossero disponibili
sufficienti, reali, circostanziati elementi per ritenere un fatto realmente
accaduto ovvero se si vertesse in tema di vanterie o di costruzioni artificiose
per trarre in inganno l’interlocutore o per diffamare terzi ecc.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/12/2000 N. 679/00
PROVE – INTERCETTAZIONI AMBIENTALI – DISCIPLINA – AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le norme predisposte per l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
(art. 266 segg. c.p.p.) non sono applicabili al caso di filmati realizzati
da agenti della polizia giudiziaria, essendo limitate esclusivamente alle
"conversazioni e comunicazioni" cioè a tutto ciò che cade
sotto la percezione uditiva, a parte i casi delle nuove forme di comunicazione
introdotte da innovazioni tecnologiche, cui fa riferimento la stessa normativa
(nella fattispecie il tribunale ha escluso che si potesse parlare di "intercettazione
ambientale visiva" non autorizzate dal giudice competente e quindi illegittime,
perché gli agenti di P.G. hanno filmato gesti e comportamenti degli
imputati, non già intercettato conversazioni o comunicazioni degli
stessi).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
L’esecuzione di intercettazioni ambientali all’interno di un’autovettura
appare legittimamente autorizzata in quanto l’abitacolo di un automezzo
non rientra tra i luoghi indicati dall’art. 614 c.p. e cioè tra
i luoghi per i quali l’intercettazione è consentita solo se vi è
fondato timore di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività
criminosa.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Il fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività
criminosa, che consente le intercettazioni ambientali nei luoghi indicati
dall’art. 614 c.p., sussiste anche in caso di accordi, trattative e contatti
intercorsi tra i compartecipi di un’attività criminosa.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
ART. 267 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – GRAVE INDIZIO DI REATO.
Quanto riferito da fonte confidenziale non può essere considerato
grave indizio di reato ex art. 267 c.p.p. (nel caso di specie non era presente
alcun riscontro adeguato alle informazioni riservate acquisite dalla polizia
giudiziaria, non ritenendosi tale il mero accertamento dell'esistenza dell’imputato
quale persona fisica residente nella località indicata dalla fonte
confidenziale, peraltro pregiudicato per reati diversi rispetto a quelli
per cui si procede).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/2/1995
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – AUTORIZZAZIONE – FORMA.
L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche
va riferito solo alla violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p.
mentre le eventuali illegittimità formali (quali l’omessa motivazione
del decreto autorizzazione, la violazione delle restanti disposizioni dell’art.
268 c.p.p. ovvero, secondo il tribunale, anche l’insufficiente motivazione
del decreto autorizzativo) non determinano l’inutilizzabilità delle
conversazioni intercettate (cfr. Cassazione Sezioni Unite 25/3/1998, Manno;
Cassazione Sezioni Unite 27/3/1996, Sala; Cassazione 4/4/1998, Fornaro,
che ammette la motivazione del giudice mediante integrale recepimento della
richiesta del pubblico ministero).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – AUTORIZZAZIONE – SOGGETTO PASSIVO.
Le intercettazioni, se ritualmente autorizzate, possono essere disposte
anche nei confronti di soggetto non indagato (cfr. Cassazione 1/2/1995,
Catti).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
ART. 268 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE AMBIENTALE - TRASCRIZIONE - COMPETENZA.
La disposizione di perizia trascrittiva della registrazione di intercettazioni
ambientali é attività demandata della competenza funzionale
del g.i.p. ai sensi dell'art. 268 comma 7 c.p.p. Peraltro può essere
ugualmente disposta dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 507
c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1994 N. 114/94
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia proceduto
alla effettuazione delle trascrizioni delle intercettazioni di conversazioni
pur indicate quali fonti di prova che, ai sensi dell’art. 268 comma 7 c.p.p.,
devono far parte del fascicolo del dibattimento, deve essere disposta l’immediata
trascrizione della stessa da parte del tribunale con nomina di un perito.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 N. 440/96 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel corso dell'indagine preliminare il pubblico ministero
abbia richiesto la trascrizione senza che via abbia provveduto il giudice
cui era stata rivolta, competente funzionalmente del giudice per le indagini
preliminari in ordine alle operazioni di trascrizione di cui all'art. 268
c.p.p. il giudice collegiale deve disporre la richiesta trascrizione allo
scopo di evitare irragionevoli preclusioni nell'acquisizione di mezzi di
prova, sostituendosi al giudice per le indagini preliminari in un’attività
che è preparatoria del processo vero e proprio, non essendo utilizzabile
a tale scopo, nella fase degli atti introduttivi del giudizio, neanche
i poteri d'ufficio dell'art. 507 c.p.p. utilizzabili solo al termine dell'acquisizione
delle prove richieste dalle parti.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 1/7/1993
PROVE - INTERCETTAZIONE AMBIENTALE - TRASCRIZIONE - COMPLETEZZA.
La perizia trascrittiva della registrazione di intercettazioni ambientali
deve essere completa. In particolare deve essere comprensiva delle parole
in lingua diversa da quella nazionale ovvero in dialetto ed in tal caso
deve esserne altresì disposta la traduzione (nella specie la perizia
aveva omesso la trascrizione di parole in dialetto calabrese e conseguentemente
ne era stata disposta la rinnovazione).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1994 N. 114/94
ART. 271 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE - UTILIZZABILITÀ.
Laddove l’intercettazione telefonica sia validamente autorizzata essa
può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico
della quale lasci emergere elementi di responsabilità (cfr. Cassazione
30/9/1996, Corona).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
La gravità degli indizi idonea a giustificare l'adozione di
intercettazioni utilizzabili nel dibattimento penale deve essere valutata
in modo rigoroso nel senso che gli indizi debbono concretarsi in fatti
o circostanze verificabili da parte del giudice.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/2/1995
ART. 273 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.
I
gravi indizi di colpevolezza che sono alla base dell’applicazione di misure
cautelari rappresentano qualcosa di diverso, e di meno consistente, rispetto a
quanto necessario per il rinvio a giudizio e ovviamente ancor più distanti
dagli elementi occorrenti per l’affermazione di penale responsabilità.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 4/12/2002 n. 391/02
Va disattesa l'istanza di revoca della ordinanza cautelare in atto
presentata a dibattimento non ancora aperto, in quanto nessun elemento
nuovo (o diverso da quelli valutati dal giudice per l'udienza preliminare
che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato) può risultare
al giudice del dibattimento, che quindi non dispone di elementi per ritenere
venuti meno gli indizi posti a fondamento della misura cautelare e del
rinvio a giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 25/3/1995
Art.
274 c.p.p.
Misura
coercitiva – ESIGENZE CAUTELARI – PERICOLOSITà SOCIALE.
Sussistono
le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. nel caso in cui
l’indagato per reati contro il patrimonio sia uno straniero sedicente, senza
fissa dimora nel territorio dello Stato, senza stabile attività lavorativa
e/o senza qualunque altra forma di sostentamento, ancorchè incensurato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2003 n. 1/03
Non
sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. nel
caso in cui l’indagato per reati contro il patrimonio sia uno straniero
incensurato, regolarmente identificato, residente in altro Stato dell’Unione
Europea ove svolga attività lavorativa.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 8/03
ART. 275 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – SCELTA – VINCOLI.
Il testo vigente dell’art. 275 comma 3 c.p.p., ove non risulti l'insussistenza
di alcuna esigenza, impone la custodia cautelare in carcere, con esclusione
di ogni altra misura meno afflittiva, essendo stata soppressa l'originaria
dicitura "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure"
con D.L. 292/91 convertito con legge 356/91: infatti, se, come richiede
la norma oggi in vigore, non sussistono esigenze cautelari, non la sola
custodia in carcere è preclusa, bensì ogni altra misura cautelare.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/3/1995
Ove il titolo dei reati ascritti all’imputato non consentirebbe la
concessione degli arresti domiciliari (art. 275 comma 3 c.p.p.) ma questa
sia stata concessa precedentemente, il giudice non ha il potere di disporre
ex officio l'adozione della più afflittiva misura della custodia
carceraria, che pure la legge impone, e, ove l’imputato chieda di essere
autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari a norma
dell’art. 284 c.p.p., l’istanza può essere accolta nel caso in cui
miri a salvaguardare legittime esigenze di vita in ordine alle quali l'imputato
non può altrimenti provvedere.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/4/1995
ART. 280 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – APPLICABILITÀ – CONDIZIONI - PENA.
Una volta pronunciatosi in ordine alla responsabilità penale
dell’imputato il giudice non può che riferirsi al reato così
come ritenuto sussistente e quindi deve tener conto anche del bilanciamento
delle circostanze operato (nel caso di specie, in cui all’imputato era
ascritto un furto aggravato, il tribunale ha ritenuto che fosse venuto
meno il requisito dell’art. 280 c.p.p. e cioè che si procedesse
per delitti per cui la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/10/1990 N. 318/90
Il giudice procedente ha sempre il potere e il dovere di procedere
anche in via incidentale alla corretta qualificazione giuridica del fatto
quando ne derivino conseguenze giuridiche direttamente rilevanti in ordine
all’applicabilità e alla durata delle misure cautelari (in tal senso
Cassazione Sezioni Unite 22/10/1996 n. 16, Cassazione Sezione VI 21/3/1996
n. 948 e 15/12/1998 n. 3658).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
Ai fini dei provvedimenti de libertate il giudice deve tenere conto,
al di là della contestazione del pubblico ministero ed anche nel
corso delle indagini preliminari, di tutti gli elementi da cui emerga “ictu
oculi” l’applicabilità di una circostanza attenuante speciale (nella
specie il g.i.p. ha ritenuto di qualificare la detenzione di stupefacente
ascritta all’indagato come fatto di lieve entità e ha quindi applicato
i conseguenti termini di custodia cautelare).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
ART. 284 C.P.P.
MISURA COERCITIVA - ARRESTI DOMICILIARI - FACOLTÀ DI ASSENTARSI.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 284 comma 3 c.p.p. e quindi
non può autorizzarsi l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare
al fine di consentire l'esercizio di attività lavorativa nel caso
in cui l'imputato non versi in situazione di assoluta indigenza.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6=20/2/1998 N. 22/98
Ove il titolo dei reati ascritti all’imputato non consentirebbe la
concessione degli arresti domiciliari (art. 275 comma 3 c.p.p.) ma questa
sia stata concessa precedentemente, il giudice non ha il potere di disporre
ex officio l'adozione della più afflittiva misura della custodia
carceraria, che pure la legge impone, e, ove l’imputato chieda di essere
autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari a norma
dell’art. 284 c.p.p., l’istanza può essere accolta nel caso in cui
miri a salvaguardare legittime esigenze di vita in ordine alle quali l'imputato
non può altrimenti provvedere.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/4/1995
ART. 294 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – INTERROGATORIO DI GARANZIA – OMISSIONE.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, disciplinato
dall'art 294 c.p.p. e sanzionato, in caso di omissione, con l’immediata
perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del successivo art.
302 c.p.p., costituisce un preciso obbligo per il giudice solo nella fase
delle indagini preliminari, di tal che, allorché la misura cautelare
sia stata disposta dopo il rinvio a giudizio, nessun obbligo di interrogatorio,
al di fuori dell'eventuale esame dibattimentale (predisposto ad altri fini),
incombe sul Tribunale competente per il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/11/1994
MISURA COERCITIVA – INTERROGATORIO DI GARANZIA – IMPEDIMENTO DELL’INDAGATO.
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona arrestata non abbia
luogo all’udienza di convalida a causa dell’assoluto impedimento dello
stesso indagato, trova applicazione la disciplina dell’art. 294 comma 2
c.p.p. secondo cui il giudice dà atto dell’impedimento con decreto
motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data
in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento
o comunque accerta la cessazione dello stesso (tenuto conto che occorre
comunque assumere l’interrogatorio di garanzia alla luce del comma 1 dello
stesso art. 294 c.p.p., per il quale il giudice deve procedere all`interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare in carcere se non vi ha proceduto
nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato
di delitto).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/7/2000 IN PROC. N. 3645/2000
R.G.N.R.
ART. 299 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – REVOCA - COGNIZIONE.
È consentito al giudice del dibattimento conoscere ed avvalersi
degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ai fini della decisione sullo
status libertatis dell'imputato (cfr. Cassazione sezione I, sent. 27/10/1993-30/6/1993
n. 3115).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/3/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - ACCERTAMENTI.
In caso di istanza di revoca o in subordine di modifica della misura
cautelare in corso di esecuzione per sopraggiunta carenza di gravi indizi
di colpevolezza alla luce dell’esito della perizia trascrittivi delle intercettazioni
ambientali attuate nel corso delle indagini preliminari ed in presenza
di un contrasto fra l’esito della perizia trascrittiva e la trascrizione
delle intercettazioni medesime in sede di indagini preliminari, ai fini
della decisione di cui all’art. 299 c.p.p. il giudice può procedere
in camera di consiglio all’audizione dell’intercettazione in questione,
con l’ausilio degli strumenti tecnici che il perito trascrittore può
fornire.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000
MISURA COERCITIVA – REVOCA - INTERROGATORIO.
Ove la nuova istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere
non è basata su elementi nuovi o diversi da quelli già valutati,
non si deve far luogo all'interrogatorio ai sensi dell'art. 299 comma 3
ter c.p.p. nella nuova formulazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/12/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - REQUISITI.
Va disattesa l'istanza di revoca della misura cautelare in atto presentata
a dibattimento non ancora aperto, in quanto nessun elemento nuovo (o diverso
da quelli valutati dal giudice per l'udienza preliminare che ha disposto
il rinvio a giudizio dell'imputato per le imputazioni ascritte) risulta
al giudice del dibattimento, che quindi non dispone di elementi per ritenere
venuti meno gli indizi posti a fondamento della misura cautelare e del
rinvio a giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/12/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - CASISTICA.
Va revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto,
senza necessità di disporre misure meno afflittive, in caso di cessazione
delle esigenze cautelari ritenute precedentemente, cessazione desumibile
in base al tempo trascorso in stato di custodia cautelare e al corretto
comportamento serbato dopo la scarcerazione (non risultando violazioni
alle prescrizioni imposte).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/11/1995
Va disattesa l'istanza di revoca della misura cautelare in atto presentata
sul rilievo del rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dalla
misura medesima atteso che non può essere attribuita rilevanza alla
mera circostanza dell’ossequio delle prescrizioni imposte, giacchè,
diversamente, si sarebbe provveduto alla revoca della concessa misura.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/3/2001
ART. 302 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – ESTINZIONE.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, disciplinato
dall'art 294 c.p.p. e sanzionato, in caso di omissione, con l’immediata
perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del successivo art.
302 c.p.p., costituisce un preciso obbligo per il giudice solo nella fase
delle indagini preliminari, di tal che, allorché la misura cautelare
sia stata disposta dopo il rinvio a giudizio, nessun obbligo di interrogatorio,
al di fuori dell'eventuale esame dibattimentale (predisposto ad altri fini),
incombe sul giudice competente per il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/11/1994
ART. 303 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – TERMINI DI DURATA.
Il giudice procedente ha sempre il potere e il dovere di procedere
anche in via incidentale alla corretta qualificazione giuridica del fatto
quando ne derivino conseguenze giuridiche direttamente rilevanti in ordine
all’applicabilità e alla durata delle misure cautelari (in tal senso
Cassazione Sezioni Unite 22/10/1996 n. 16, Cassazione Sezione VI 21/3/1996
n. 948 e 15/12/1998 n. 3658).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
Ai fini dei provvedimenti de libertate il giudice deve tenere conto,
al di là della contestazione del pubblico ministero, di tutti gli
elementi da cui emerga “ictu oculi” l’applicabilità di una circostanza
attenuante speciale (nella specie il g.i.p. ha ritenuto di qualificare
la detenzione di stupefacente ascritta all’indagato come fatto di lieve
entità e ha quindi applicato i conseguenti termini di custodia cautelare).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
L’intervento della sentenza di condanna in primo grado con la quale
è stata esclusa la sussistenza di aggravante rilevante ai fini della
determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della misura coercitiva
in corso di esecuzione non incide in alcun modo sulla valutazione antecedentemente
effettuata in sede di applicazione della misura medesima, di tal che in
base al disposto dell’art. 303 comma 1 lett. c) c.p.p. l’attuale, più
contenuto termine di custodia cautelare va computato con decorrenza dalla
sentenza di condanna.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/7/2000
ART. 305 C.P.P.
MISURA COERCITIVA - PROROGA.
Ai fini della proroga del termine di custodia cautelare di cui all'art.
305 c.p.p. l'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. disposto
dal P.M. non può equipararsi alla perizia disposta dal giudice,
perché l'art. 305 comma 1 c.p.p. parla esclusivamente di "perizia"
e una norma incidente sulla libertà personale dell'imputato come
quella in questione ha natura eccezionale e, come tale, é insuscettibile
di applicazione estensiva o analogica, talché non può essere
accolta la richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia
cautelare per il periodo di tempo occorrente per l'espletamento dell'accertamento
tecnico.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 25/10/1997 N. 1042/96/21 R.G.N.R. |