GIURISPRUDENZA SUL LIBRO III DEL CODICE PENALE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

ART. 650 C.P.
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ – ELEMENTO OGGETTIVO.
L’art. 650 c.p. non punisce qualsiasi inottemperanza a ordini dell’autorità, limitando la protezione penale a inosservanze connesse ad ordini emessi per ragioni: a) di giustizia, b) di sicurezza pubblica, c) di ordine pubblico, d) di igiene.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/11/1996 N. 432/96
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ – CASISTICA.
Sebbene in passato la giurisprudenza abbia ritenuto sussistere ragioni di giustizia e/o di sicurezza pubblica, rilevanti ex art. 650 c.p., consimili ragioni non sono più ravvisabili in caso di inottemperanza, da parte di un automobilista, all’ordine di rimuovere il proprio veicolo parcheggiato in divieto di sosta, violazione per la quale il codice della strada prevede attualmente solo sanzioni pecuniarie e mezzi di autotutela idonei ad ovviare al permanere della situazione antigiuridica come la rimozione forzata del veicolo (il giudice ha infatti ritenuto non più ravvisabili in un caso del genere né le ragioni di giustizia, per effetto della depenalizzazione della fattispecie di “parcheggio in zona non consentita” già prevista dal codice della strada, né le ragioni di sicurezza pubblica, a motivo del fatto che il parcheggio in divieto di sosta determina di per sé soltanto un intralcio alla circolazione deli altri veicoli ma non mette necessariamente in pericolo l’incolumità dei cittadini).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/11/1996 N. 432/96
L’ordine di presentare la carta di circolazione che sia impartito al conducente e al proprietario di un veicolo è finalizzato a ragioni di giustizia (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 23/3/1992).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/5/1994  N. 149/94

Non è punibile ex art. 650 c.p. l’amministratore di condominio che a seguito di ordinanza emessa dal sindaco per ragioni di sicurezza pubblica abbia sottoposto l’ordine ivi previsto all’assemblea condominiale, ricevendone la contraria volontà della maggioranza (nella specie all’amministrazione condominiale era stato rivolto l’ordine di rifacimento di una facciata a causa del pericolo costituito dalle precarie condizioni di questa).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 28/2/2003 n. 122/03

Nel caso in cui un’ordinanza di sgombero sia annullata in sede di autotutela con efficacia ex tunc, l’inosservanza della stessa ordinanza non dà luogo al reato di cui all’art. 650 c.p. per il venir meno del presupposto stesso della contravvenzione in questione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n. 377/03

 

Art. 651 c.p.

rifiuto di indicare la propria identità personale – elemento oggettivo.

Il reato di cui all’art. 651 c.p. è reato istantaneo a condotta omissiva, talchè è irrilevante che le generalità che l’agente si rifiuti in un primo tempo di dichiarare siano fornite successivamente ovvero che lo stesso agente sia altrimenti identificato o identificabile.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/10/2003 n. 517/03

Il reato di cui all’art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice diniego di favorire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza dell’illecito, che dette indicazioni siano fornite in un momento successivo (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/9/1997 n. 8624).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 345/02

 

ART. 659 C.P.
DISTURBO DEL RIPOSO E DELLA QUIETE - ELEMENTO OGGETTIVO.
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, previsto dall’art. 659 comma 1 c.p., è reato di pericolo e non di danno, di tal che per la sua sussistenza non è necessario che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone, ancorchè non tutte poi effettivamente disturbate (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 13/2/1997 n. 1284; 4/2/2000 n. 1394).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03

disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – elemento soggettivo.

Ai fini dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 659 c.p. non occorre l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta, desunta da circostanze obiettive (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/2/1994 n. 1730).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03

disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – prova.

Per la sussistenza della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, previsto dall’art. 659 comma 1 c.p., non è necessaria la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone, ancorchè non tutte poi effettivamente disturbate (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 13/2/1997 n. 1284; 4/2/2000 n. 1394).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03

disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - casistica.

Sussiste il reato di cui all’art. 659 c.p. in caso di rumori intensi e continui, anche in ore notturne, provocati da animali dell’imputato (nella specie, il giudice ha apprezzato l’entità del disturbo, verificatosi in un contesto condominiale).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 29/10/2001 n. 307/01

Il disturbo notevole cagionato dal rumore di cani detenuti dall’agente, percepito e denunciato da più persone, integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (nella specie, il giudice ha ritenuto la sussistenza del reato in esame negli strepiti di nove cani detenuti nell’abitazione dell’agente).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03

 

Art. 660 c.p.

molestie - motivi.

La condotta posta in essere non già per un motivo biasimevole né per petulanza ma al fine specifico (e più grave) di minacciare la persona offesa costituisce minaccia ex art. 612 c.p., nella quale è assorbita la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 25/10/2002 n. 451/02

molestie - casistica.

L’effettuazione di telefonate mute nel cuore della notte costituisce atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione inopportuna nell’altrui sfera, ed integra gli estremi della molestia ex art. 660 c.p.

Tribunale di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03

Il corteggiamento invadente, sfociato nel tentativo di dare un bacio alla persona offesa, costituisce molestia ex art. 660 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/4/2003 n. 153/03

Nell’espressione "atti sessuali" riportata dall’art. 609 bis c.p. l’aggettivo "sessuale" attiene al sesso dal punto di visto anatomico, fisiologico o funzionale cioè assume un significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo, rispetto alla nozione previgente di atti di libidine, talchè i casi del bacio non profondo e non diretto a zone erogene, di alcuni toccamenti fuggevoli in zone erogene, di atti esibizionistici non comportanti rapporti intercorporali devono considerarsi irrilevanti ai sensi dell’art. 609 bis c.p.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 6/11/2002 n. 357/02

ART. 663 C.P.
AFFISSIONE ABUSIVA – SCRITTE MURALI.
Sussiste il reato di cui all’art. 663 comma 2 c.p. nel caso di iscrizioni abusive in luogo pubblico (nella specie, la scritta “test nucleari – crimini mondiali” apposta con bomboletta spray di vernice sui muri di un sottopassaggio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/10/1995  N. 245/95

ART. 671 C.P.
ACCATTONAGGIO – IMPIEGO DI MINORI – DIFFERENZA DALL’ABBANDONO.
Per l'ipotesi di abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p. occorre la consapevolezza di abbandonare un minore incapace di provvedere a sé stesso in una situazione di pericolo di cui abbia l'esatta percezione (nella specie il dolo del delitto in questione é stato escluso nei confronti di donna nomade affidataria del minore che era stato lasciato a mendicare in una via cittadina, ravvisandosi invece l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 671 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1998 N. 131/98

 

ART. 672 C.P.

omessa custodia di animali - soggetto attivo.

In tema di custodia di animali l’obbligo sorge ogni volta che sussiste una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 18/1/1999 n. 599).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03

ART. 674 C.P.
GETTO PERICOLOSO DI COSE – NATURA DEL REATO.
Il reato di cui all’art. 674 c.p. è di pericolo presunto per cui è sufficiente ad integrare tale contravvenzione la mera virtualità del pericolo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/1996 N. 426/96
GETTO PERICOLOSO DI COSE - EMISSIONI.
Poiché l’interesse tutelato dall’art. 674 c.p. è la sicurezza e quindi la salute delle persone, l’esistenza di un provvedimento autorizzativo non può rendere lecita l’emissione di sostanze atte ad offendere le persone: pertanto, tale autorizzazione ha solo la funzione di rimuovere un limite all’attività dell’imprenditore da contenersi comunque nell’ambito del complesso normativo vigente e quindi può consentire solo un esercizio dell’industria rientrante nel limite della c.d. normale tollerabilità, che, ove superato, dà luogo alla presunzione di pericolo per la salute pubblica (Cass. Sez. I 9826/83).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/1996 N. 426
GETTO PERICOLOSO DI COSE - SVERSAMENTI.
In caso di ripetuti sversamenti di orine ed escrementi di animali dell’imputato sulla via pubblica e sui terrazzi di condomini vicini è ravvisabile la messa in pericolo dell’incolumità delle persone e conseguentemente sussiste il reato di cui all’art. 674 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001 N. 307/01

 

Art. 676 c.p.

rovina – distinzione dal disastro.

Non sussiste il reato di cui all’art. 676 c.p. (rovina di edifici o altre costruzioni) ma quello di cui all’art. 449 c.p. (disastro) quando l’evento verificatosi presenti, per dimensioni e conseguenze prodotte, tutte le caratteristiche del crollo.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 425/02

ART. 688 C.P.
UBRIACHEZZA - REQUISITI.
La contravvenzione di cui all’art. 688 c.p. non sussiste se il livello di ubriachezza non sia tale da arrecare fastidio e da turbare la tranquillità di terzi (nella specie, l’imputato era stato trovato in condizioni di ubriachezza ma era cosciente e si era comportato rispettosamente nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/2000 N. 281/00

ART. 697 C.P.
ARMI – DETENZIONE ABUSIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.
L’art. 697 c.p., a seguito dell’entrata in vigore della normativa di cui alla L. 497/74, prevede esclusivamente l’ipotesi di omessa denuncia concernente la detenzione di armi proprie da taglio o da punta nonché di munizioni per armi comuni da sparo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/11/1999 N. 292/99
L’art. 697 c.p., diversamente dall’art. 4 comma 3 u.p. L. 110/75, punisce la detenzione di “armi bianche” e non anche di armi improprie come le armi da taglio (nella specie, un coltello a serramanico).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/11/2000 N. 213/00

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e non per armi da guerra integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - CASISTICA.
Sussiste il reato di cui all'art. 697 c.p. in caso di detenzione di 495 proiettili cal. 22 Eley, di 50 cartucce per fucile da caccia cal. 16, di una balestra con 5 dardi e di un coltello con lama di cm. 9 di lunghezza e avente lunghezza complessiva di cm. 20,05.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/9/1995 N. 152/95

La detenzione abusiva di munizioni calibro 9 (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 2/12/1993 n. 11060) e calibro 38 (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 15/5/1997 n. 4506) così come quella di una baionetta (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 18/12/1984 n. 11137) integra la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 187/03

 

ART. 699 C.P.
ARMI - PORTO ABUSIVO.
Il reato di cui all’art. 699 cpv. c.p. è figura autonoma di reato, per cui non è ammesso il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 18/1/1995 in Mass. Cass. pen. 200424).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 154/02
Il pugnale con lama acuminata è arma propria, per cui non ne è ammessa la licenza e il suo porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione di cui all’art. 699 cpv. c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 29/9/1986 in Riv. pen. 1987, 974; 18/3/1996 in Mass. Cass. pen. 204676).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 154/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n. 223/02
ARMI - PORTO ABUSIVO – DIFFERENZE CON L’ART. 4 L. 110/75.
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello a serramanico cioè di un coltello avente nel manico una concavità destinata ad accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli “strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”, da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l’offesa, tra cui rientra il coltello c.d. a scatto o “molletta” (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/2000 N. 260/00
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello a serramanico, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/3/1996 N. 61/96
CFR. PRETORE DI SANREMO, SENT. 21/10/1996 N. 421/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 16/2/1999 N. 64/99
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 6/02

ART. 703 C.P.
ACCENSIONI PERICOLOSE - CASISTICA.
Sussiste il reato di cui all'art. 703 c.p. nel caso dell’accensione di un fuoco, alimentato con cassette e cartoni, all’interno di un mercato ortofrutticolo, con fiamme alte fino a un metro di altezza e possibilità di espansione per la vicinanza di altre cassette e cartoni.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/10/2000 N. 201/00

ART. 708 C.P.
POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI – PROVA DELLA PROVENIENZA DEI VALORI.
La prova della provenienza lecita del denaro da parte del condannato per delitti contro il patrimonio impone l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (nella specie l’imputato aveva prodotto un atto di compravendita che dimostrava l’introito, da parte del medesimo, di una notevole somma di denaro, assai superiore a quella sequestratagli).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/7/1996 N. 346/96

ART. 712 C.P.
INCAUTO ACQUISTO - ELEMENTO SOGGETTIVO.
La ricettazione, sia per la sua struttura giuridica sia per la necessaria correlazione con la contravvenzione dell'incauto acquisto, non prevede la punibilità a titolo di dolo eventuale o indiretto, richiedendo la piena consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa ricevuta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1996 N. 226/96
L'art. 712 c.p. é applicabile nei confronti di chi, pur potendo sospettare l'illecita provenienza del bene, in considerazione della sua qualità, del prezzo o delle altre condizioni proposte dall'offerente, li acquista o li riceve ugualmente: trattasi di comportamento improntato essenzialmente a colpa in quanto il soggetto omette di verificare la legittima provenienza del bene, pur in presenza di alcuni elementi indiziari che dovrebbero orientare l'acquirente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/12/1993 N. 269/93

ART. 726 C.P.

Atti contrari alla pubblica decenza - elemento oggettivo.

Non costituisce atto contrario alla pubblica decenza il denudarsi di fronte alle forze dell’ordine al fine di dimostrare di non avere indosso alcunchè, a causa del travisamento dell’ordine impartito in occasione di un controllo, semprechè non siano posti in essere atti volgari o indecenti (nella specie il travisamento dell’ordine è stato riferito al fatto che l’imputato era straniero e versava in uno stato di moderata ebbrezza).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 133/03
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - DIFFERENZA DAGLI ATTI OSCENI.
Costituiscono atti contrari alla pubblica decenza e non atti osceni l'esibizione del deretano accompagnata dal gesto di infilarvi il dito pollice e lo sbottonamento dei pantaloni seguito dall’esibizione dei genitali, scrollati ripetutamente, ove ciò avvenga per offendere l'onore e il decoro della persona offesa, perché tale condotta non costituisce manifestazione della sessualità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 24/10/1996 N. 428/96

ART. 734 C.P.
BELLEZZE NATURALI - DETURPAMENTO.
Il preesistente stato di degrado di una zona sottoposta a vincolo paesistico non esclude la sussistenza del reato (Cassazione Sezione V, sent. n. 181285 del 1989), anche se occorre la prova di una effettiva alterazione dei luoghi rispetto alla situazione preesistente (nella specie, enunciando la massima che precede, il giudice ha assolto l’imputato cui era ascritto un modesto intervento edilizio che tuttavia era risultato inaccessibile alla vista altrui a causa della presenza di alberi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 18/5/1994 N. 167/94