ART. 650 C.P.
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ – ELEMENTO OGGETTIVO.
L’art. 650 c.p. non punisce qualsiasi inottemperanza a ordini dell’autorità,
limitando la protezione penale a inosservanze connesse ad ordini emessi
per ragioni: a) di giustizia, b) di sicurezza pubblica, c) di ordine pubblico,
d) di igiene.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/11/1996
N. 432/96
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ – CASISTICA.
Sebbene in passato la giurisprudenza abbia ritenuto sussistere ragioni
di giustizia e/o di sicurezza pubblica, rilevanti ex art. 650 c.p., consimili
ragioni non sono più ravvisabili in caso di inottemperanza, da parte
di un automobilista, all’ordine di rimuovere il proprio veicolo parcheggiato
in divieto di sosta, violazione per la quale il codice della strada prevede
attualmente solo sanzioni pecuniarie e mezzi di autotutela idonei ad ovviare
al permanere della situazione antigiuridica come la rimozione forzata del
veicolo (il giudice ha infatti ritenuto non più ravvisabili in un
caso del genere né le ragioni di giustizia, per effetto della depenalizzazione
della fattispecie di “parcheggio in zona non consentita” già prevista
dal codice della strada, né le ragioni di sicurezza pubblica, a
motivo del fatto che il parcheggio in divieto di sosta determina di per
sé soltanto un intralcio alla circolazione deli altri veicoli ma
non mette necessariamente in pericolo l’incolumità dei cittadini).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/11/1996
N. 432/96
L’ordine di presentare la carta di circolazione che sia impartito al
conducente e al proprietario di un veicolo è finalizzato a ragioni
di giustizia (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 23/3/1992).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/5/1994
N. 149/94
Non
è punibile ex art. 650 c.p. l’amministratore di condominio che a seguito di
ordinanza emessa dal sindaco per ragioni di sicurezza pubblica abbia
sottoposto l’ordine ivi previsto all’assemblea condominiale, ricevendone
la contraria volontà della maggioranza (nella specie all’amministrazione
condominiale era stato rivolto l’ordine di rifacimento di una facciata a
causa del pericolo costituito dalle precarie condizioni di questa).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 28/2/2003 n.
122/03
Nel
caso in cui un’ordinanza di sgombero sia annullata in sede di autotutela con
efficacia ex tunc, l’inosservanza della stessa ordinanza non dà luogo al
reato di cui all’art. 650 c.p. per il venir meno del presupposto stesso
della contravvenzione in questione.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n.
377/03
Art.
651 c.p.
rifiuto
di indicare la propria identità personale – elemento oggettivo.
Il
reato di cui all’art. 651 c.p. è reato istantaneo a condotta omissiva,
talchè è irrilevante che le generalità che l’agente si rifiuti in un
primo tempo di dichiarare siano fornite successivamente ovvero che lo stesso
agente sia altrimenti identificato o identificabile.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/10/2003 n.
517/03
Il
reato di cui all’art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice diniego di
favorire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, a nulla
rilevando, ai fini della sussistenza dell’illecito, che dette indicazioni
siano fornite in un momento successivo (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
26/9/1997 n. 8624).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 345/02
ART. 659 C.P.
DISTURBO DEL RIPOSO E DELLA QUIETE - ELEMENTO OGGETTIVO.
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
previsto dall’art. 659 comma 1 c.p., è reato di pericolo e non di danno, di
tal che per la sua sussistenza non è necessario che il disturbo investa un
numero indeterminato di persone, essendo sufficiente che la condotta posta in
essere dall’agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di
persone, ancorchè non tutte poi effettivamente disturbate (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 13/2/1997 n. 1284; 4/2/2000 n. 1394).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03
disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone – elemento soggettivo.
Ai
fini dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 659 c.p. non
occorre l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete
pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta, desunta da
circostanze obiettive (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/2/1994 n. 1730).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03
disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone – prova.
Per
la sussistenza della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone, previsto dall’art. 659 comma 1 c.p., non è necessaria
la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo
sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia
tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone, ancorchè non
tutte poi effettivamente disturbate (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
13/2/1997 n. 1284; 4/2/2000 n. 1394).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03
disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone - casistica.
Sussiste
il reato di cui all’art. 659 c.p. in caso di rumori intensi e continui,
anche in ore notturne, provocati da animali dell’imputato (nella specie, il
giudice ha apprezzato l’entità del disturbo, verificatosi in un contesto
condominiale).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 29/10/2001 n. 307/01
Il
disturbo notevole cagionato dal rumore di cani detenuti dall’agente,
percepito e denunciato da più persone, integra gli estremi della
contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (nella specie, il giudice ha
ritenuto la sussistenza del reato in esame negli strepiti di nove cani
detenuti nell’abitazione dell’agente).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/10/2003 n. 500/03
Art.
660 c.p.
molestie
- motivi.
La
condotta posta in essere non già per un motivo biasimevole né per petulanza
ma al fine specifico (e più grave) di minacciare la persona offesa
costituisce minaccia ex art. 612 c.p., nella quale è assorbita la
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/10/2002 n. 451/02
molestie
- casistica.
L’effettuazione
di telefonate mute nel cuore della notte costituisce atteggiamento di insistenza
eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione
inopportuna nell’altrui sfera, ed integra gli estremi della molestia ex art.
660 c.p.
Tribunale
di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03
Il
corteggiamento invadente, sfociato nel tentativo di dare un bacio alla persona
offesa, costituisce molestia ex art. 660 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 18/4/2003 n. 153/03
Nell’espressione
"atti sessuali" riportata dall’art. 609 bis c.p. l’aggettivo
"sessuale" attiene al sesso dal punto di visto anatomico, fisiologico
o funzionale cioè assume un significato prevalentemente oggettivo e non
soggettivo, rispetto alla nozione previgente di atti di libidine, talchè i casi
del bacio non profondo e non diretto a zone erogene, di alcuni toccamenti
fuggevoli in zone erogene, di atti esibizionistici non comportanti rapporti
intercorporali devono considerarsi irrilevanti ai sensi dell’art. 609 bis c.p.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 6/11/2002 n. 357/02
ART. 663 C.P.
AFFISSIONE ABUSIVA – SCRITTE MURALI.
Sussiste il reato di cui all’art. 663 comma 2 c.p. nel caso di iscrizioni
abusive in luogo pubblico (nella specie, la scritta “test nucleari – crimini
mondiali” apposta con bomboletta spray di vernice sui muri di un sottopassaggio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/10/1995 N. 245/95
ART. 671 C.P.
ACCATTONAGGIO – IMPIEGO DI MINORI – DIFFERENZA DALL’ABBANDONO.
Per l'ipotesi di abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p. occorre
la consapevolezza di abbandonare un minore incapace di provvedere a sé
stesso in una situazione di pericolo di cui abbia l'esatta percezione (nella
specie il dolo del delitto in questione é stato escluso nei confronti
di donna nomade affidataria del minore che era stato lasciato a mendicare
in una via cittadina, ravvisandosi invece l'ipotesi contravvenzionale di
cui all'art. 671 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1998 N. 131/98
ART.
672 C.P.
omessa
custodia di animali - soggetto attivo.
In
tema di custodia di animali l’obbligo sorge ogni volta che sussiste una
relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data
persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero
l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale,
possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che
sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (cfr.
Cassazione Sezione IV, sent. 18/1/1999 n. 599).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03
ART. 674 C.P.
GETTO PERICOLOSO DI COSE – NATURA DEL REATO.
Il reato di cui all’art. 674 c.p. è di pericolo presunto per
cui è sufficiente ad integrare tale contravvenzione la mera virtualità
del pericolo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/1996
N. 426/96
GETTO PERICOLOSO DI COSE - EMISSIONI.
Poiché l’interesse tutelato dall’art. 674 c.p. è la sicurezza
e quindi la salute delle persone, l’esistenza di un provvedimento autorizzativo
non può rendere lecita l’emissione di sostanze atte ad offendere
le persone: pertanto, tale autorizzazione ha solo la funzione di rimuovere
un limite all’attività dell’imprenditore da contenersi comunque
nell’ambito del complesso normativo vigente e quindi può consentire
solo un esercizio dell’industria rientrante nel limite della c.d. normale
tollerabilità, che, ove superato, dà luogo alla presunzione
di pericolo per la salute pubblica (Cass. Sez. I 9826/83).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/1996
N. 426
GETTO PERICOLOSO DI COSE - SVERSAMENTI.
In caso di ripetuti sversamenti di orine ed escrementi di animali dell’imputato
sulla via pubblica e sui terrazzi di condomini vicini è ravvisabile
la messa in pericolo dell’incolumità delle persone e conseguentemente
sussiste il reato di cui all’art. 674 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001
N. 307/01
Art.
676 c.p.
rovina
– distinzione dal disastro.
Non
sussiste il reato di cui all’art. 676 c.p. (rovina di edifici o altre
costruzioni) ma quello di cui all’art. 449 c.p. (disastro) quando l’evento
verificatosi presenti, per dimensioni e conseguenze prodotte, tutte le
caratteristiche del crollo.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n.
425/02
ART. 688 C.P.
UBRIACHEZZA - REQUISITI.
La contravvenzione di cui all’art. 688 c.p. non sussiste se il livello
di ubriachezza non sia tale da arrecare fastidio e da turbare la tranquillità
di terzi (nella specie, l’imputato era stato trovato in condizioni di ubriachezza
ma era cosciente e si era comportato rispettosamente nei confronti degli
agenti di polizia giudiziaria intervenuti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 15/12/2000 N. 281/00
ART. 697 C.P.
ARMI –
DETENZIONE ABUSIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.
L’art. 697 c.p., a seguito dell’entrata in vigore della normativa di
cui alla L. 497/74, prevede esclusivamente l’ipotesi di omessa denuncia
concernente la detenzione di armi proprie da taglio o da punta nonché
di munizioni per armi comuni da sparo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/11/1999 N. 292/99
L’art. 697 c.p., diversamente dall’art. 4 comma 3 u.p. L. 110/75, punisce
la detenzione di “armi bianche” e non anche di armi improprie come le armi
da taglio (nella specie, un coltello a serramanico).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 22/11/2000 N. 213/00
La
detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e non per armi da
guerra integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 697
c.p.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - CASISTICA.
Sussiste il reato di cui all'art. 697 c.p. in caso di detenzione di
495 proiettili cal. 22 Eley, di 50 cartucce per fucile da caccia cal. 16,
di una balestra con 5 dardi e di un coltello con lama di cm. 9 di lunghezza
e avente lunghezza complessiva di cm. 20,05.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/9/1995 N. 152/95
La
detenzione abusiva di munizioni calibro 9 (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
2/12/1993 n. 11060) e calibro 38 (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 15/5/1997 n.
4506) così come quella di una baionetta (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent.
18/12/1984 n. 11137) integra la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
187/03
ART. 699 C.P.
ARMI - PORTO ABUSIVO.
Il reato di cui all’art. 699 cpv. c.p. è figura autonoma di
reato, per cui non è ammesso il giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. (cfr. Cassazione Sezione
I, sent. 18/1/1995 in Mass. Cass. pen. 200424).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 154/02
Il pugnale con lama acuminata è arma propria, per cui non ne
è ammessa la licenza e il suo porto fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione di cui all’art.
699 cpv. c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 29/9/1986 in Riv. pen.
1987, 974; 18/3/1996 in Mass. Cass. pen. 204676).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 154/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
22/4/2002 n. 223/02
ARMI - PORTO ABUSIVO – DIFFERENZE CON L’ART. 4 L. 110/75.
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello
più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello
a serramanico cioè di un coltello avente nel manico una concavità
destinata ad accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente, perché
lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2
L. 110/75, norma che riguarda gli “strumenti da punta o da taglio atti
ad offendere”, da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione
naturale è l’offesa, tra cui rientra il coltello c.d. a scatto o
“molletta” (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/2000 N. 260/00
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello
più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello
a serramanico, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria
ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/3/1996 N. 61/96
CFR. PRETORE DI SANREMO, SENT. 21/10/1996 N. 421/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 16/2/1999
N. 64/99
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 6/02
ART. 703 C.P.
ACCENSIONI PERICOLOSE - CASISTICA.
Sussiste il reato di cui all'art. 703 c.p. nel caso dell’accensione
di un fuoco, alimentato con cassette e cartoni, all’interno di un mercato
ortofrutticolo, con fiamme alte fino a un metro di altezza e possibilità
di espansione per la vicinanza di altre cassette e cartoni.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/10/2000 N. 201/00
ART. 708 C.P.
POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI – PROVA DELLA PROVENIENZA DEI
VALORI.
La prova della provenienza lecita del denaro da parte del condannato
per delitti contro il patrimonio impone l’assoluzione perché il
fatto non costituisce reato (nella specie l’imputato aveva prodotto un
atto di compravendita che dimostrava l’introito, da parte del medesimo,
di una notevole somma di denaro, assai superiore a quella sequestratagli).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/7/1996
N. 346/96
ART. 712 C.P.
INCAUTO ACQUISTO - ELEMENTO SOGGETTIVO.
La ricettazione, sia per la sua struttura giuridica sia per la necessaria
correlazione con la contravvenzione dell'incauto acquisto, non prevede
la punibilità a titolo di dolo eventuale o indiretto, richiedendo
la piena consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa
della cosa ricevuta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1996 N. 226/96
L'art. 712 c.p. é applicabile nei confronti di chi, pur potendo
sospettare l'illecita provenienza del bene, in considerazione della sua
qualità, del prezzo o delle altre condizioni proposte dall'offerente,
li acquista o li riceve ugualmente: trattasi di comportamento improntato
essenzialmente a colpa in quanto il soggetto omette di verificare la legittima
provenienza del bene, pur in presenza di alcuni elementi indiziari che
dovrebbero orientare l'acquirente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/12/1993 N. 269/93
ART. 726 C.P.
Atti
contrari alla pubblica decenza - elemento oggettivo.
Non
costituisce atto contrario alla pubblica decenza il denudarsi di fronte alle
forze dell’ordine al fine di dimostrare di non avere indosso alcunchè, a
causa del travisamento dell’ordine impartito in occasione di un controllo,
semprechè non siano posti in essere atti volgari o indecenti (nella specie il
travisamento dell’ordine è stato riferito al fatto che l’imputato era
straniero e versava in uno stato di moderata ebbrezza).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 133/03
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - DIFFERENZA DAGLI ATTI OSCENI.
Costituiscono atti contrari alla pubblica decenza e non atti osceni
l'esibizione del deretano accompagnata dal gesto di infilarvi il dito pollice
e lo sbottonamento dei pantaloni seguito dall’esibizione dei genitali,
scrollati ripetutamente, ove ciò avvenga per offendere l'onore e
il decoro della persona offesa, perché tale condotta non costituisce
manifestazione della sessualità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 24/10/1996 N. 428/96
ART. 734 C.P.
BELLEZZE NATURALI - DETURPAMENTO.
Il preesistente stato di degrado di una zona sottoposta a vincolo paesistico
non esclude la sussistenza del reato (Cassazione Sezione V, sent. n. 181285
del 1989), anche se occorre la prova di una effettiva alterazione dei luoghi
rispetto alla situazione preesistente (nella specie, enunciando la massima
che precede, il giudice ha assolto l’imputato cui era ascritto un modesto
intervento edilizio che tuttavia era risultato inaccessibile alla vista
altrui a causa della presenza di alberi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 18/5/1994
N. 167/94 |