GIURISPRUDENZA SUL LIBRO II DEL CODICE PENALE (SECONDA PARTE)

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

 

ART. 416 C.P.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO OGGETTIVO - GENERALITA'.
Ai fini della sussistenza del reato associativo occorre un accordo fra un numero minimo di persone che prevede la riunione durevole delle stesse per realizzare insieme un programma di attività penalmente illecite.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 101/95

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l’associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, giacchè essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un’unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmatici; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea e soprattutto adeguata per realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 14/6/1995 n. 11413).

Tribunale di Sanremo, sent. 13/12/2002 n. 541/02
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO OGGETTIVO - ORGANIZZAZIONE.
Ai fini della sussistenza del reato associativo occorre che l'associazione sia dotata di una struttura organizzativa anche rudimentale che va intesa come quella essenziale al perseguimento dello scopo comune degli associati e che perciò non richiede particolari modalità strutturali: é sufficiente che siano evidenziati e riconoscibili un metodo da adottare per perpetrare gli illeciti e una distribuzione di compiti fra gli associati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 101/95

Associazione per delinquere – ELEMENTO SOGGETTIVO – affectio societatis scelerum.

Nel reato associativo occorre che l’agente abbia la coscienza e la volontà di compiere un’atto dell’associazione cioè la c.d. affectio societatis scelerum, di tal che la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non dimostra automaticamente l’adesione alla stessa (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 10/5/1994 in Cass. pen. 1996, 1124).

Tribunale di Sanremo, sent. 13/12/2002 n. 541/02
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - PROGRAMMA.
Il reato associativo necessita di un programma criminoso dell'associazione caratterizzato da indeterminatezza che ben può limitarsi all'entità numerica dei delitti e non estendersi anche alla loro tipologia.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1995 N. 102/95
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CONCORSO DI PERSONE.
Ai fini della partecipazione nel reato associativo occorre un inserimento stabile nell'organizzazione criminale che può essere escluso nei confronti di soggetto che abbia partecipato solo ad alcuni dei reati assumendo un ruolo marginale.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 101/95
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CONCORSO ESTERNO DI PERSONE.
È concorrente esterno colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la fisiologia dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase patologica che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, di tal che si tratta di soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa, che esplica un solo contributo temporaneo, che è riconducibile a sole situazioni sporadiche e di emergenza e per il quale è richiesta la conoscenza di una tale situazione (cfr. Cass. Sez. Unite 28.2.1994, Cass. sez. VI 13.6.1997, Cass. sez. I 8.2.1999).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1999 N. 182/99

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DISTINZIONE DAL CONCORSO DI PERSONE.
Sia nel reato associativo sia nel concorso di persone nel reato si ha un accordo partecipativo dei soggetti: sussiste il concorso se tale accordo sia delimitato temporalmente, prevedendosi la comune esecuzione di determinati fatti illeciti già individuati dai compartecipi al momento del perfezionamento dell'accordo stesso, talché il comune programma ideativo si esaurisce nel raggiungimento di esso e la fase esecutiva in quello della perpetrazione dell'ultimo reato programmato. Se invece é previsto il compimento di una serie indeterminata di fatti illeciti sussiste l'elemento psicologico del reato associativo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 101/95
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DISTINZIONE DAL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO.
Criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell’accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda, con la realizzazione del quale tale accordo si esaurisce, facendo così venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell’associazione per delinquere invece l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati, cosiccè è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa per la configurazione, quale autonomo titolo di reato, del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza, peraltro, è irrilevante l’eventuale mancata partecipazione di tutti, o di alcuni degli associati, alla consumazione dei delitti programmati (nella specie, era emerso che gli imprenditori coinvolti in reiterati episodi di turbata libertà degli incanti e truffa si contattavano in occasione di ogni gara per testare la rispettiva disponibilità alle offerte d’appoggio e talvolta si verificavano contrapposizioni e tentativi di “fronda”, per il che doveva ritenersi esclusa l’esistenza di un programma e di vincoli associativi a carattere generalizzato e permanente).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PROVA.
La prova dell’esistenza dell’associazione per delinquere non può desumersi dalla sola commissione di fatti criminosi, dovendo invece essere dimostrata l’esistenza del vincolo associativo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01

ART. 416 BIS C.P.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO OGGETTIVO - LEGAME STABILE TRA GLI IMPUTATI.
Ai fini della sussistenza del reato associativo di tipo mafioso, o anche semplice, occorre uno stabile contatto tra gli imputati per il compimento di un comune programma delinquenziale che si articoli nella commissione di un numero indeterminato di reati; non basta, invece, la comune origine geografica degli imputati, l'esistenza fra di loro di contatti solo episodici e sporadici, ed il semplice accordo di commettere uno o più affari lucrosi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ELEMENTO OGGETTIVO - FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO.
La forza intimidatoria dell'associazione per delinquere di tipo mafioso deve risiedere nella sua stessa capacità di essere percepita all'esterno quale fattore idoneo a generare paura ed omertà nei consociati condizionandone l'operato e costringendoli a subire le iniziative espansionistiche nei più diversi settori economici aggrediti dai partecipi all'organizzazione criminale. A tal fine é necessario che tale forza intimidatoria si esplichi nell'ambito territoriale ove gli associati operano.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/12/1996 N. 379/96

ART. 444 C.P.
ALIMENTI NOCIVI - ELEMENTO OGGETTIVO - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.
La presenza in prodotti ittici di quantitativi di mercurio in misura lievemente superiore a quanto ammesso dalla normativa ministeriale non costituisce di per sé pericolo per la salute pubblica, ove sia accertata la non letalità dei prodotti medesimi.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 18/12/1996 N. 531/96

 

ART. 449 C.P.
INCENDIO - ELEMENTO OGGETTIVO.
Pur essendo l’incendio di beni di proprietà altrui un reato di pericolo astratto o presunto é necessario, affinché operi la presunzione di pericolo per l’incolumità pubblica, che nel fatto ricorrano elementi specifici che giustifichino tale presunzione, come vaste proporzioni dell’incendio, violenza e capacità distruttiva, diffusività, difficoltà di spegnimento.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/1/1992 N. 8/92
Si verte in tema di incendio di beni propri ai sensi dell’art. 449 c.p. allorché il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (nella specie, il g.u.p. ha escluso nella fattispecie la sussistenza di un pericolo del genere non risultando né che il terreno incolto di proprietà dell'imputato, in cui si erano sviluppate le fiamme, confinasse con abitati né che il fuoco avesse causato danni a terzi).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1997 N. 46/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/10/1995 N. 254/95
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 490/01
(nella specie, il Tribunale ha accertato che il fuoco aveva interessato una superficie di soli 400 mq., non aveva avuto violenza irrefrenabile ed era stato domato in un quarto d’ora circa)

Incendio – ELEMENTO sOGGETTIVO.

Al momento dell’accensione di sterpaglie deve tenersi in debito conto il verificarsi di folate di vento, specie in periodi dell’anno caratterizzati da variazioni atmosferiche repentine (cfr. Cassazione 5/4/1995 in Cass. pen. 1997, 59).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/4/2003 n. 245/03
INCENDIO - SOGGETTO ATTIVO.
Il direttore dei lavori del committente di opera nel corso dell’esecuzione della quale, per inosservanza della normativa antincendio, si sviluppi un incendio rilevante ai sensi dell’art. 449 c.p., non risponde di tale reato, non avendo un obbligo giuridico ex art. 40 cpv. c.p. di intervenire di fronte alle deficienze organizzative dell’appaltatore che incidano sulla prevenzione degli incendi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/5/1992 N. 68/92
INCENDIO - DISTINZIONE TRA INCENDIO DI COSA ALTRUI E INCENDIO DI COSA PROPRIA.
Il reato di incendio sussiste in caso di vastità delle proporzioni delle fiamme, di diffusività delle stesse – ossia della loro tendenza a progredire ed espandersi – e di difficoltà di spegnimento; e si distingue nell’incendio di cosa altrui ove il pericolo per l’incolumità pubblica è presunto iuris et de iure e in quello di cosa propria ove il pericolo deve essere concreto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 202/02

NAUFRAGIO - ELEMENTO OGGETTIVO.
Pur essendo il naufragio di nave di proprietà altrui un reato di pericolo astratto o presunto é necessario, affinché operi la presunzione di pericolo per l’incolumità pubblica, che nel fatto ricorrano elementi specifici che giustifichino tale presunzione e quindi, in primo luogo, che il fatto stesso riguardi un numero indeterminato di persone (nella specie la presunzione é stata ritenuta inapplicabile in quanto il naufragio riguardò una barca a vela nel corso di una regata, avvenne in un tratto libero di mare in prossimità alle banchine del porto e in momento in cui il mare era in normali condizioni, e riguardò solo le persone imbarcate che erano tutti velisti agonisti e che ebbero il tempo di lasciare la barca senza difficoltà).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/1/1992 N. 8/92
Si verte in tema di naufragio di nave propria ai sensi dell’art. 449 c.p. solo allorché risulti sussistere un effettivo pericolo per l’incolumità pubblica.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/1/1992 N. 10/92

crollo – distinzione dalla rovina di edifici.

Non sussiste il reato di cui all’art. 676 c.p. (rovina di edifici o altre costruzioni) ma quello di cui all’art. 449 c.p. (disastro) quando l’evento verificatosi presenti, per dimensioni e conseguenze prodotte, tutte le caratteristiche del crollo.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 425/02

 

ART. 455 C.P.
FALSIFICAZIONE DI MONETE - DETENZIONE - OFFENSIVITA'.
Deve essere esclusa la rilevanza penale del falso grossolano, da intendersi quale azione inidonea unicamente nel caso in cui sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell’inganno, essendo il falso riconoscibile prima facie da qualsiasi persona di comune discernimento: cfr. Cassazione Sezione I 21/5/1983 n. 4687; Cassazione Sezione V 18/1/1983 n. 342; Cassazione Sezione V 27/3/1992 n. 3672 (nella specie le banconote sequestrate apparivano manifestamente contraffatte alla vista per essere di carta trasparente quasi traslucida, prive di filigrana e con disegni imprecisi).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/11/1998 N. 314/98
FALSIFICAZIONE DI MONETE - DETENZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO.
La mera detenzione di banconote contraffatte non vale ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 455 c.p. non essendo dimostrato in base alla mera detenzione il dolo specifico del delitto in questione cioé il fine di mettere le banconote falsificate in circolazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/2/1996 N. 34/96
FALSIFICAZIONE DI MONETE - ESIBIZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO.
La mera esibizione di banconote contraffatte non vale a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 455 c.p. non essendo dimostrata in base alla mera esibizione il dolo generico del delitto in questione cioé la consapevolezza da parte dell'agente in ordine alla falsità delle banconote in questione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/5/1997 N. 100/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/6/1997 N. 131/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/6/2001 N. 381/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 120/02

Falsificazione di monete – concorso con la truffa.

Le norme di cui agli artt. 455 e 640 c.p. tutelano beni giuridici diversi: la prima attiene alla regolare circolazione monetaria e dunque all’autorità e alla credibilità degli interessi patrimoniali e finanziari degli istituti di emissione; la seconda invece afferisce al patrimonio del privato, punendo le defraudazioni e gli inganni altrui, talchè per le predette ipotesi criminose ben può esservi un concorso formale (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 7/7/1981 n. 6713).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 26/2/2003 n. 110/03

ART. 468 C.P. 
CONTRAFFAZIONE DI SIGILLI – CASISTICA - PUNZONI PER IL TITOLO DELL’ORO O DELL’ARGENTO.
La contraffazione dei punzoni impiegati per imprimere il titolo dell’oro o dell’argento su oggetti destinati alla vendita, in quanto preposti per una certificazione di carattere pubblico, integra la figura criminosa di cui all’art. 468 comma 2 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/9/1998 N. 272/98
CONTRAFFAZIONE DI SIGILLI  - CASISTICA - TARGA E CARTA DI CIRCOLAZIONE.
Le contraffazioni della carta di circolazione, della targa automobilistica, del certificato di assicurazione obbligatoria e del relativo contrassegno costituiscono contraffazione di certificati amministrativi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1996 N. 32/96
CONTRAFFAZIONE DI SIGILLI - DIFFERENZA DALLA CONTRAFFAZIONE DI IMPRONTE.
L’uso di strumenti idonei a realizzare una riproduzione in serie di impronte distingue la fattispecie di cui all’art. 468 c.p. da quella di cui all’art. 469 c.p., che punisce la riproduzione artigianale di impronte false mediante strumenti idonei alla formazione di un’impronta unica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/10/2000 N. 148/00
Ai fini della sussistenza del delitto di falsità in sigilli previsto dall’art. 468 c.p. occorre che l’impronta provenga da sigillo contraffatto, in difetto di che sussiste solo il delitto previsto dall’art. 469 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 232/91

contraffazione di sigilli – concorso con la contraffazione di certificati amministrativi.

Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida ed abbia all’uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell’intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente (art. 477-482 c.p.) sia di concorso nella contraffazione del timbro della prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (art. 468 c.p.): cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 7/7/1987 n. 8101.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/1/2003 n. 31/03
USO DI SIGILLI CONTRAFFATTI - CONCORSO CON  LA CONTRAFFAZIONE DI CERTIFICATI AMMINISTRATIVI.
Nel caso di contraffazione di procura notarile formata mediante l'uso di sigillo contraffatto riferito a notaio inesistente, il reato di uso di sigilli contraffatti punito dall'art. 468 c.p. ben può concorrere con quello di contraffazione di certificati amministrativi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/11/1996 N. 334/96

ART. 469 C.P.
CONTRAFFAZIONE DI IMPRONTE - DIFFERENZA DALLA CONTRAFFAZIONE DI SIGILLI.
L’uso di strumenti idonei a realizzare una riproduzione in serie di impronte distingue la fattispecie di cui all’art. 468 c.p. da quella di cui all’art. 469 c.p., che punisce la riproduzione artigianale di impronte false mediante strumenti idonei alla formazione di un’impronta unica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/10/2000 N. 148/00
Ai fini della sussistenza del delitto di falsità in sigilli previsto dall’art. 468 c.p. occorre che l’impronta provenga da sigillo contraffatto, in difetto di che sussiste solo il delitto previsto dall’art. 469 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 232/91

ART. 470 C.P.
VENDITA DI COSE CON IMPRONTE CONTRAFFATTE – CONCORSO CON LA RICETTAZIONE.
Tra i reati di cui all’art. 648 c.p. e quelli di cui all’art. 470 c.p. non esiste un rapporto di specialità in quanto tra le due figure criminose non è dato rinvenire alcun elemento in comune: né l’obiettività giuridica, essendo il reato di cui all’art. 470 c.p. diretto a tutelare la pubblica fede e non il patrimonio, come la ricettazione, né l’elemento materiale, in quanto l’aver detenuto per vendere l’oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricettazione – ancorchè necessaria – della merce di origine delittuosa (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 2/12/1996 n. 10297).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/9/1998 N. 272/98

 

ART. 473 C.P.
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI - ELEMENTO OGGETTIVO.
In relazione alla contestata violazione dell’art. 473 c.p. il giudice deve considerare che il marchio non svolge la sua funzione distintiva in maniera illimitata quando esiste una notevole distanza merceologica tra il prodotto fabbricato dal titolare del marchio e quello introdotto sul mercato dall’imputato oppure quando il titolare del marchio usi lo stesso per un prodotto solo, tenuto conto che il legislatore con il D.L. 4/12/1992 n. 480, che ha modificato l’art. 1 R.D. 21/6/1942 n. 999, ha limitato la tutela dei marchi con segno identico o simile solo “se a causa dell’identità o somiglianza e dell’identità od affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico” (nella specie il giudice ha ritenuto che non vi fosse confusione tra i prodotti con marchio originale e quelli dell’imputato in considerazione della scarsa qualità di questi ultimi nonché del difetto di prova sull’estensione dell’impiego del marchio originale ai medesimi).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/10/2001 N. 377/01
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI - PENA.
Rimangono dubbi sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio riservato al contraffattore-venditore o a colui che concorre con questi concordando preventivamente la messa in commercio per parte sua degli oggetti da fabbricarsi rispetto a chi, senza aver ciò preventivamente concertato, si limiti a porre in vendita gli oggetti contraffatti, poiché i primi sono puniti con le pene previste solo dall'art. 473 c.p. mentre i secondi con quelle previste sia dall'art. 474 c.p. sia dall'art. 648 c.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 79/97

CONTRAFFAZIONE DI MARCHI - RAPPORTO CON LA RICETTAZIONE.

L’apposizione di un segno contraffatto su un bene, fattispecie delittuosa ai sensi dell’art. 473 c.p., funge da fonte rispetto alla cosa così realizzata, di tal che l’apprensione di quest'ultima, in quanto entità con segni o marchi contraffatti, è, in astratto, riconducibile alla ricettazione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 300/02

Nel caso di inoffensività del fatto astrattamente sussumibile nell’art. 474 c.p. per difetto di lesione della fede pubblica, non essendovi lesione dell’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza del prodotto, deve ritenersi inoffensiva anche l’attività di contraffazione perché deve presumersi che tale attività sia proiettata verso lo stesso mercato del falso cui si rivolge l’attività di messa in vendita (nella specie, il giudice ha chiarito che laddove non sussista il reato di cui all’art. 473 c.p. per le anzidette ragioni non sussiste neppure la ricettazione, per difetto della sussistenza del reato presupposto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01

Contraffazione di marchi – RAPPORTO CON il reato di cui alL’art. 474 c.p.

Colui che fabbrica o concorre nella fabbricazione di segni distintivi che successivamente ponga in vendita risponde del solo art. 473 c.p. (cfr. Cassazione 18/5/1976 in Cass. pen. 1978, 35).

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/12/1992 n. 302/92

 

ART. 474 C.P.
DETENZIONE PER VENDERE MERCE CON MARCHIO CONTRAFFATTO - ELEMENTO OGGETTIVO.

Le previsioni di cui agli artt. 473 e 474 c.p. - al pari di quelle da cui discendono, ossia gli artt. 296 e 297 del codice penale del 1889, a loro volta derivati dall’art. 394 del codice penale sardo-italiano del 1859 e dalle leggi speciali - dettano una tutela della pubblica fede in quanto richiamata da quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento, che servono a contraddistinguere e a garantire la circolazione dei prodotti intellettuali o industriali., talchè il bene giuridico protetto da tali norme incriminatrice è esclusivamente la pubblica fede.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 30/5/2003 n. 334/03

La contraffazione del marchio non sussiste nel caso in cui il modello di confezionamento del bene detenuto abbia uno stile simile a quello di un prodotto con marchio protetto, non essendo preclusa l’imitazione ove questa sia attuata senza plagio di marchi o segni distintivi protetti (nella specie, la detenzione riguardava borse confezionate con uno stile simile a quello di una nota casa di produzione ma recanti la dicitura “Altamoda” e non già la denominazione di tale casa).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/5/2000 N. 86/00

In caso di mancato accertamento in ordine all’esistenza e alla registrazione di un marchio viene meno il presupposto della tutela penale dettata dall’art. 474 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 23/10/2002 n. 453/02

L’art. 474 c.p. non richiede la dimostrazione che l’agente abbia posto in essere concrete trattative per la vendita delle cose contraffatte o alterate, essendo sufficiente che dalle circostanze del fatto il giudice abbia tratto la convinzione logica che gli oggetti detenuti fossero destinati alla vendita (cfr. Cassazione 15/3/1978).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 182/03
DETENZIONE PER VENDERE MERCE CON MARCHIO CONTRAFFATTO – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il dolo specifico del reato di cui all’art. 474 c.p., consistente nella volontà di destinare alla vendita la merce contraffatta, si può desumere dalla natura e dal numero degli articoli detenuti nonché dall’esposizione della merce, perché tali elementi consentono di escludere la destinazione della merce all’uso personale.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/12/2000 N. 290/00
DETENZIONE PER VENDERE MERCE CON MARCHIO CONTRAFFATTO - OFFENSIVITÀ.
In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati il reato di cui all'art. 474 c.p.è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Cassazione Sezione V, sent. 16/3/2000 n. 3336).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01
Un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato di cui all'art. 474 c.p. solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l'unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali l'evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 23/2/2000 n. 2119).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01
In caso di detenzione per vendere o vendita di oggetti con marchio contraffatto da parte di extracomunitari con le modalità del commercio ambulante occorre distinguere l’ipotesi in cui siano venduti beni di semplice realizzazione e di esiguo valore, come tali facilmente confondibili con gli originali che, comunque, sono destinati ad un consumo di massa, dalle imitazioni, vili e dozzinali, di beni di lusso cui è coessenziale la destinazione ad una clientela selezionata che non si mescola con quella interessata all’acquisto delle imitazioni, perché in tale ultima ipotesi non vi è lesione della fede pubblica non essendovi lesione dell’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza (nella specie, il Tribunale ha evidenziato che il compratore è consapevole di acquistare un falso, che anzi è proprio quello che cerca). 
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01
In caso di detenzione per vendere o vendita di oggetti con marchio contraffatto da parte di extracomunitari con le modalità del commercio ambulante, non può affermarsi la inoffensività del fatto sol perché l'acquirente di strada normalmente sia consapevole di comprare un bene contraffatto ed anzi miri proprio a ciò, per ottenere con poca spesa un oggetto apparentemente di prestigio, in quanto anzitutto è ben possibile l’insorgere di equivoci per la particolare sprovvedutezza dell'acquirente, per le modalità di vendita o per il non elevato valore intrinseco del bene (ad esempio, cinture con marchio falso esposte su di un bancone, nell'ambito di un mercato annonario controllato dalla polizia), è comunque probabile l’inganno di coloro che vengano successivamente in possesso del bene ed infine è certa l’offesa al diritto del titolare del marchio ed alla correttezza del mercato.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/10/2001 N. 493/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/1/2002 N. 43/02
In caso di detenzione per vendere o vendita di beni apparentemente di lusso con marchio contraffatto da parte di cittadini extracomunitari per strada, il produttore non può lamentare né un danno diretto da sottrazione o sviamento di clientela, ipotizzabile solo ove il bene sia venduto come autentico in un comune esercizio commerciale, al prezzo di listino, o magari ad un prezzo leggermente inferiore per catturare qualche cliente in più, nè una lesione dell'immagine commerciale del prodotto, che anzi può esaltarsi proprio nel momento in cui riesce a suscitare il falso; può solo ipotizzarsi che col tempo la diffusione del falso volgarizzi il prodotto autentico e lo privi del suo connotato di distinzione, ciò che tuttavia costituisce un mero danno mediato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01
L'art. 474 c.p. è reato plurioffensivo, perché tutela non solo la pubblica fede, sebbene ciò avvenga in via primaria, ma anche il patrimonio, e precisamente il monopolio sull'opera o sul marchio.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/10/2001 N. 493/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/1/2002 N. 43/02
DETENZIONE PER VENDERE MERCE CON MARCHIO CONTRAFFATTO - CONCORSO CON IL REATO DI CUI ALL'ART. 648 C.P.
Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. non essendovi concorso apparente delle norme incriminatrici per ragioni formali e sostanziali perché non sussiste un rapporto di genere a specie tra le fattispecie astratte di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (essendo nettamente distinti i comportamenti contemplati da tali norme dal punto di vista della cronologia, da quello dell'elemento materiale, da quello dell'elemento soggettivo nonché da quello dei beni giuridici offesi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/3/1994 N. 80/94
CFR. PRETORE DI SANREMO, SENT. 4/11/1996 N. 444/96
In tema di concorso tra il reato di ricettazione e quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, qualora si detenga una cosa senza averla ricevuta in malafede, si risponderà, se sussiste il dolo specifico (di destinazione alla vendita), del solo reato di cui all'art. 474 c.p.; qualora, invece, si riceva una cosa in malafede, con la consapevolezza cioè della provenienza delittuosa, sempre in presenza della volontà di destinare i beni alla vendita, troveranno applicazione gli art. 474 e 648 c.p. 
PRETURA DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/3/1997 IN RIV. PEN. 1997, 506 (NOTA DELL’AVV. FASCE)
Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. perché i due delitti non presentano elementi in comune, differenziandosi sensibilmente: 1) quanto all'elemento soggettivo, consistente nella cosciente volontà di ricevere, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (ricettazione), ovvero di detenere, porre in vendita e immettere in circolazione prodotti con marchi e segni contraffatti (art. 474 c.p.); 2) quanto all’oggettività giuridica, che nella ricettazione è la tutela del patrimonio e nel reato ex art. 474 c.p. della fede pubblica (quantomeno in via primaria); 3) quanto agli scopi, posto che il legislatore mira ad impedire con l'art. 648 c.p. la circolazione di cose provenienti da reato e con l'art. 474 c.p. gli abusi della pubblica fede.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/10/2001 N. 493/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/1/2002 N. 43/02

Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. in caso di ricevimento e di detenzione per vendere prodotti con marchio contraffatto, essendo ininfluente che il prodotto sia venduto a prezzi bassi rispetto a quelli degli originali perché il pubblico può ritenere che la merce sia originale in quanto di buona fattura e i prezzi bassi siano dovuti all’illecita provenienza, in ipotesi furtiva (nella specie la merce risultava messa in vendita a prezzi inferiori di 10-20 volte rispetto agli originali).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 57/03
Il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. in tema di contraffazione di marchi industriali non dà luogo ad un'irragionevole maggior tutela di beni di minor rilevanza rispetto all'ipotesi di contraffazione di monete o valori bollati, in cui il concorso materiale con il delitto di ricettazione é escluso, perché la contraffazione di questi ultimi non fa scemare in misura rilevante il valore degli originali mentre la contraffazione dei marchi conduce alla volgarizzazione degli stessi ed al rischio di perdita di clientela per il titolare (nella motivazione il giudice ha peraltro evidenziato che rimangono dubbi sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio riservato al contraffattore-venditore o a colui che concorre con questi concordando preventivamente la messa in commercio per parte sua degli oggetti da fabbricarsi rispetto a chi, senza aver ciò preventivamente concertato, si limiti a porre in vendita gli oggetti contraffatti, poiché i primi sono puniti con le pene previste solo dall'art. 473 c.p. mentre i secondi con quelle previste sia dall'art. 474 c.p. sia dall'art. 648 c.p.).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 79/97

L’art. 474 c.p., incriminando colui che "detiene ... per la vendita marchi o segni ... contraffatti", e quindi provenienti da delitto (quello di cui all’art. 473 c.p.), deve essere considerata norma speciale ai sensi dell’art. 15 c.p., rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 648 c.p. che punisce "colui che acquista o riceve ... cose provenienti da delitto".

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/12/1992 n. 302/92

 

ART. 476 C.P.
FALSITÀ MATERIALE - ELEMENTO OGGETTIVO.

Il concetto di atto pubblico agli effetti della legge penale è più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 c.c. dovendo rientrare in detta nozione anche l’atto formato dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell’esercizio delle sue funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire pubblica fede, purchè avente l’attitudine di assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, talchè hanno rilievo anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 13/8/1998 n. 9358).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/2/2003 n. 50/03
Il "foglio di presenza mensile" di una scuola comunale, cioé il modulo attraverso cui sono rilevate le presenze e l’orario di servizio del personale dell’istituto a fini retributivi e di controllo delle prestazioni lavorative, compilati dai dipendenti stessi e trasmessi in comune a fine mese previa sottoscrizione "per conferma" da parte della direzione didattica, hanno funzione non dissimile dai cartellini-orario installati in molti uffici pubblici, la cui caratteristica di atto pubblico non può essere contestata solo perché fino alla fine del mese rimangono presso la sede di servizio effettivo del dipendente (il tribunale ha infatti ritenuto che ogni attestazione di servizio ivi registrata assuma il valore di certificazione dell’effettuazione della prestazione lavorativa, mediante indicazione dell’orario di inizio e fine del turno di servizio).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 302

Il bollettino di versamento in conto corrente postale costituisce un unitario atto pubblico, talchè è atto pubblico anche il tagliando che viene rilasciato al privato per ricevuta (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 10/3/1983 n. 1987).

Tribunale MONOCRATICO di Sanremo SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, sent. 3/10/2003 n. 499/03
FALSITÀ MATERIALE - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la prevalente giurisprudenza nel reato di falsità materiale il dolo richiesto dalla norma incriminatrice é generico consistendo nella mera coscienza e volontà della immutatio veri. Tuttavia tale principio può condurre a risultati inaccettabili sul piano delle conseguenze applicative, sicché deve escludersene l'applicazione nelle situazioni in cui é chiaro che l'intento dell'agente non é lesivo o addirittura tende ad un fine di giustizia. In ogni caso deve escludersi il dolo generico ove l'operato dell'agente sia improntato più a leggerezza che ad una vera e propria volontà di immutare il vero.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/3/1998 N. 92/98
Per integrare la fattispecie della falsità non basta la contraffazione dell’atto ma va anche accertato il dolo in capo all’agente che, benché generico, non può essere individuato o essere desunto dalla sola materialità del fatto occorrendo verificare se il comportamento dell’agente sia dipeso da leggerezza o negligenza o se invece le modalità della condotta indichino una consapevolezza di immutare il vero creando un atto falso: a tale fine giova valutare lo scopo che l’agente si propone di perseguire quale indice sintomatico della sua volontà.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 302/98
L’elemento soggettivo del delitto di falso in atto pubblico non inest in re ipsa, dovendo essere provato rigorosamente e dovendo essere escluso ove la falsità risulti essere oltre o contro l’intenzione dell’agente, come quando risulti dovuto semplicemente a negligenza o a leggerezza, non essendo prevista nel vigente ordinamento la figura del falso documentale colposo (Cassazione 16/3/1992 n. 2888).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1995 N. 40/95

FALSITÀ MATERIALE - OFFENSIVITA'.
Deve ritenersi il carattere grossolano del falso solo nel caso in cui questo sia immediatamente riconoscibile da chiunque e non anche quando sia riscontrabile soltanto da soggetti particolarmente qualificati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1996 N. 31/96
Deve ritenersi il carattere grossolano del falso solo in caso di assoluta inidoneità dell’azione tale da rendere  assolutamente impossibile l’inganno in una persona di normale intelligenza e diligenza (nella specie non è stata ravvisata la grossolanità del falso nella falsificazione di una patente di guida che risultava priva della data di rilascio e di scadenza).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/2/1999 N. 24/99

Può sussistere il delitto di falsità anche in relazione ad un atto mancante della sottoscrizione in quanto sia comunque possibile l’identificazione del soggetto da cui l’atto medesimo proviene (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 7/11/1997 in Riv. Pen. 1998, 159).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/10/2002 n. 440/02
FALSITÀ MATERIALE – DIFFERENZE DALLA FALSITÀ IDEOLOGICA.
Si ha falsità materiale e non ideologica quando, pur non essendovi divergenza tra autore apparente e autore reale, la falsità investa l’intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si faccia apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non sia mai stato formato (cfr. Cassazione 20/7/1984 n. 6754).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/2000 N. 355/00

ART. 477 C.P.
FALSITÀ MATERIALE – ELEMENTO OGGETTIVO - CASISTICA - CERTIFICATO AMMINISTRATIVO.
Costituiscono certificati amministrativi gli atti contenenti una mera attestazione di verità o di scienza, privi di contenuto negoziale e svincolati dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale (nella specie, il giudice ha considerato certificato amministrativo un permesso di soggiorno).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/10/2000 N. 148/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/10/2000 N. 180/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 18/5/2001 N. 186/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/2001 N. 403/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/3/2001 N. 90/01
 (in relazione alla natura di certificato amministrativo di una carta di identità)
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/2001 N. 400/01
 (in relazione alla natura di certificato amministrativo di una patente di guida)
FALSITÀ MATERIALE – ELEMENTO OGGETTIVO - CASISTICA - RIPRODUZIONE FOTOSTATICA DI CERTIFICATO AMMINISTRATIVO.
Non sussiste alcun divieto di riproduzione fotostatica di certificazioni amministrative e, nel caso in cui la riproduzione abbia luogo senza l’attestazione del pubblico ufficiale in ordine alla corrispondenza della copia all’originale, non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 477 c.p. (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 7/8/1996).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997 N. 18/97
FALSITÀ MATERIALE – CONCORSO DI PERSONE.
La responsabilità penale per il reato di contraffazione di carte di identità e di apposizione e uso di sigillo contraffatto del comune emittente sussiste anche nell’ipotesi in cui la falsificazione sia stata materialmente commessa da altri, in quanto l’agente ne è comunque promotore attraverso la fornitura al falsificatore delle proprie generalità e della propria fotografia, e attraverso la richiesta dell’apposizione del sigillo falso su documento di identità da utilizzare per superare i controlli di frontiera.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/10/1990 N. 327/90

 

ART. 479 C.P.
FALSITÀ IDEOLOGICA - ELEMENTO OGGETTIVO.
In tema di falsità ideologica in atto pubblico anche un giudizio di valore, al pari di un enunciato di fatto, può essere falso, ciò che avviene allorchè il giudizio sia operato nell’ambito di contesti che implicano accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi e provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia, talchè il giudizio, siccome fondato su criteri predeterminati, rappresenta la realtà in modo analogo alla descrizione o alla constatazione (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/9/2000 n. 9618 in Guida al diritto n. 41/00).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 138/02
FALSITÀ IDEOLOGICA - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il dolo del delitto di falsità ideologica in autorizzazioni sanitarie deve essere escluso ogni volta che la falsità risulti oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti dovuta a mera leggerezza o negligenza di costui.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/6/1993 N. 36/93
Il dolo del delitto di falsità ideologica in autorizzazioni sanitarie deve essere escluso ogni volta che la falsità risulti oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti dovuta a mera leggerezza o negligenza di costui, posto che il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Del resto ritenere implicito il dolo generico nella mera materialità del fatto porterebbe a conseguenze aberranti e, spesso, a condanne manifestamente ingiuste.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/2/1997 N. 21/97
Per integrare il reato di falso ideologico non basta la materialità della condotta ritenendosi il dolo, quale coscienza e volontà dell'immutatio veri, desumibile da essa, al contrario occorrendo accertare la concreta sussistenza dell'elemento soggettivo, ricostruendo la volontà dell’agente dall'insieme dei comportamenti che ne hanno caratterizzato l'azione (nella specie la mancata timbratura del cartellino orario é stata ritenuta espressione di negligenza o leggerezza da parte dell'imputato, non uso ad attribuire particolare importanza alla rilevazione dell'orario di permanenza in ospedale, presumibilmente perché abituato a prestare servizio secondo le effettive esigenze del reparto).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1995 N. 41/95
L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 479 c.p. consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus decipiendi né un animus nocendi ed essendo quindi irrilevante che l’agente agisca senza intenzioni fraudolente ovvero con l’intima persuasione di non produrre nocumento alcuno.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/10/2000 N. 294/00
FALSITÀ IDEOLOGICA - OFFENSIVITA'.
La falsa attestazione su libretti sanitari di dipendenti di bar e ristoranti del regolare espletamento delle analisi prescritte per il loro rilascio non è mai inoffensiva essendo sempre potenzialmente idonea ad arrecare gravi danni per il pericolo di affezione da malattia contagiosa da parte dei dipendenti medesimi (nella specie, il medico imputato aveva sostenuto inutilmente a propria difesa di essere stato comunque a conoscenza del buono stato di salute dei dipendenti).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1996 N. 255/96

FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA.
In tema di falsità ideologica in atto pubblico anche un giudizio di valore, al pari di un enunciato di fatto, può essere falso, ciò che avviene allorchè il giudizio sia operato nell’ambito di contesti che implicano accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi e provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia, talchè il giudizio, siccome fondato su criteri predeterminati, rappresenta la realtà in modo analogo alla descrizione o alla constatazione (nella specie, all’imputato, funzionario di un ente locale, era ascritto di non essersi attenuto, nel redigere una graduatoria riguardante il personale dell’ente e nel valutare i titoli dei candidati, ai criteri determinati da un accordo per la mobilità interna del personale in attuazione all’art. 10 D.P.R. 347/83).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 138/02
In tema di falsità ideologica in atto pubblico anche un giudizio di valore, al pari di un enunciato di fatto, può essere falso, laddove contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni, come nel caso di diagnosi o di valutazioni compiute dal medico.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 138/02

 

Art. 481 c.p.

falsità ideologica – esercente un servizio di pubblica necessità - progettista.

Il progettista che assevera la conformità agli strumento urbanistici delle opere realizzate assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità ex art. 359 c.p. e quindi la falsità della relazione tecnica allegata alla denuncia di inizio lavori in ordine all’assenza di vincoli integra il reato di cui all’art. 481 c.p.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/2/2002 n. 105/02

ART. 482 C.P.
FALSITÀ MATERIALE - OFFENSIVITA'.
Deve ritenersi il carattere grossolano del falso nel caso in cui questo sia immediatamente riconoscibile da chiunque (nella specie il documento contraffatto, costituito da un permesso di soggiorno, presentava grossolani errori di ortografia ed un sigillo dell’Ufficio stranieri privo dello stemma della repubblica italiana).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1992 N. 72/92
FALSITÀ MATERIALE - CASISTICA.
In caso di imputato sedicente, non sottoposto ad alcun accertamento fotosegnaletico o fotodattiloscopico, é impossibile avere certezza dell'identità reale della persona trovata in possesso di documento contraffatto, nella specie passaporto estero, e quindi sedicente, di tal che si impone l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997 N. 18/97

 

ART. 483 C.P.
FALSITÀ IDEOLOGICA - ELEMENTO OGGETTIVO – USO DELL’ATTO FALSO.
L’uso dell’atto falso non è necessario ai fini del perfezionamento del reato di falso, potendo integrare la condotta di un reato ulteriore, quale ad esempio la truffa (Cassazione Sezione V, sent. 29/7/1997 n. 7531).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/4/2000  N. 104/00
FALSITÀ IDEOLOGICA - ELEMENTO OGGETTIVO – CASISTICA.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 L. 15/68 è pacificamente atto pubblico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/4/2000  N. 104/00
In caso di false attestazioni a funzionario comunale l’omissione dell’ammonimento di quest’ultimo al dichiarante, che costituisce una mera formalità estrinseca e non già un requisito di validità dell’atto, non fa venir meno il reato di cui all’art. 483 c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/4/2000  N. 104/00

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della L. 15/68, la cui falsità rileva ai sensi dell’art. 483 c.p., può attenere, oltre che a stati e qualità personali, ai quali si riferisce l’art. 2, anche a fatti, cioè a ogni situazione concreta ed obiettiva attinente a persone o a beni, di cui il dichiarante affermi di essere direttamente a conoscenza, poiché l’ambito di operatività previsto dall’art. 4 è più ampio di quello previsto dall’art. 2 (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 20/12/1996 n. 10877).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 5/3/2003 n. 131/03

Nella falsa denuncia di smarrimento di un assegno è ravvisabile una falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, punibile ai sensi dell’art. 483 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02

Nella falsa denuncia di smarrimento di una patente di guida è ravvisabile una falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, punibile ai sensi dell’art. 483 c.p., attesa la rilevanza normativa della denuncia ai fini del rilascio sia di un permesso di guida provvisorio (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 24/11/2000 n. 4208) sia di un duplicato della patente (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 1/9/1999 n. 10388).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/2/2003 n. 50/03

ART. 485 C.P.
FALSITÀ MATERIALE - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il dolo del delitto di falsità materiale in atti privati é specifico consistendo nel fine di procurare a sé o al altri un vantaggio e quindi non sussiste nell'ipotesi in cui l'agente falsifichi la sottoscrizione della persona offesa in uno dei moduli in cui si articola il rapporto negoziale tra agente e persona offesa, da considerarsi costituito nella sua integralità a seguito della sottoscrizione degli altri moduli da parte della stessa persona offesa, laddove scopo della falsificazione della sottoscrizione sia soltanto l'esigenza di sistemare la modulistica rimasta formalmente incompleta.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/6/1998 N. 173/98

 

Art. 486 c.p.

Falsità materiale - casistica.

Sussiste il reato di falsità di foglio firmato in bianco, punibile ai sensi dell’art. 486 c.p., in caso di riempimento abusivo di un assegno bancario, utilizzato dall’emittente come strumento di credito e messo all’incasso dal prenditore prima della data convenuta.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02

 

ART. 490 C.P.

OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - ELEMENTO OGGETTIVO.

Il reato di distruzione di atti di cui all’art. 490 c.p. si realizza anche quando il contenuto degli atti possa essere ricostruito attraverso altri originali ovvero duplicati: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 8/4/1982 n. 3716 (nella specie, l’imputato aveva tagliato e distrutto i documenti di identità della persona offesa, cioè la carta di identità e il passaporto).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01

OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il reato di occultamento di atti veri di cui all’art. 490 c.p. si realizza anche con la sottrazione di atti giuridicamente rilevanti per un tempo minimo e strettamente necessario alla esecuzione di un controllo o di un’ispezione da parte dell’organo a ciò preposto, senza che abbiano giuridica rilevanza il proposito di restituire gli atti occultati e l’effettiva restituzione di essi dopo un certo periodo (cfr. Cassazione, sent. 27/10/1989 n. 14525).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/2000 N. 355/00

ART. 494 C.P.
SOSTITUZIONE DI PERSONA – CONCORSO COL REATO DI CUI ALL’ART. 495 C.P.P.
Il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità propria concorre con quello di sostituzione di persona perché mentre il primo prescinde dagli effetti giuridici della falsa dichiarazione, il secondo costituisce reato (a condotta vincolata) di evento (l’induzione di taluno in errore) e a dolo specifico (il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/4/1994  N. 100/94

ART. 495 C.P.
FALSA ATTESTAZIONE SULL’IDENTITÀ – CONCORSO COL REATO DI CUI ALL’ART. 494 C.P.P.
Il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità propria concorre con quello di sostituzione di persona perché mentre il primo prescinde dagli effetti giuridici della falsa dichiarazione, il secondo costituisce reato (a condotta vincolata) di evento (l’induzione di taluno in errore) e a dolo specifico (il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/4/1994  N. 100/94

 

ART. 496 C.P.

falsa attestazione sull’identità – MODALITà.

Le mendaci dichiarazioni di cui all’art. 496 c.p. comprendono non solo le dichiarazioni rese mediante pronuncia di parole o frasi ma anche qualsiasi atto che comporti e configuri in sé una risposta al pubblico ufficiale, quale l’esibizione di un documento di identità (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 10/4/1976 n. 4576).

Tribunale monocratico di Sanremo SEZIONE DISTACCATA DI vENTIMIGLIA, sent4/6/2003 n. 347/03
FALSA ATTESTAZIONE SULL’IDENTITÀ – PROVA.
Vi è prova della sussistenza del delitto di cui all’art. 496 c.p. allorchè sia accertata la difformità tra le generalità declinate alla polizia giudiziaria e quelle risultanti dal casellario centrale di identità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 151/02

 

Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali – distinzione dai reati di cui agli art. 473 e 474 c.p.

Ove siano lesi gli interessi generali dell’industria nazionale, e sia ritenuta prevalente la lesione di tali interessi, alle fattispecie di cui agli artt 473 o 474 c.p. si sostituisce quella contemplata dall’art 514 c.p., aggravata ove si attenti anche alla pubblica fede.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 30/5/2003 n. 334/03

ART. 515 C.P.
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO – ELEMENTO OGGETTIVO.
La semplice consegna di cosa diversa da quella pattuita è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 515 c.p., essendo irrilevante la consapevolezza da parte dell'acquirente del fatto che gli sia consegnato un prodotto diverso da quello concordato, a meno che le modalità del fatto non siano tali da palesare un'accettazione anticipata di un prodotto alternativo a fronte della conclamata indisponibilità presso il venditore del prodotto richiesto (nella specie l'unico prodotto esposto dal venditore era un prosciutto denominato "nostrano" e recante un prezzo inferiore a quello del prodotto col marchio garantito e tutelato).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/1/1999 N. 31/99
Non sussiste il reato di cui all’art. 515 c.p. nel caso di cessione di un autoveicolo con l’indicazione di un anno di immatricolazione di un anno diverso rispetto a quello effettivo (nella specie, la cessione riguardava un’autovettura immatricolata nel 1996 e non già come dichiarato dal venditore nel 1997 e prevedeva un corrispettivo di importo superiore di circa lire 1.500.000 rispetto al valore reale del mezzo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/2/2001 N. 59/01

Nell’ambito dell’attività di ristorazione, per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurabile il tentativo di frode in commercio, non solo quando venga omessa l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all’estremo margine inferiore della lista, in senso verticale, in modo da sfuggire all’attenzione della clientela (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/10/1999 n. 12107),

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/1/2003 n. 19/03

Frode nell'esercizio del commercio – elemento soggettivo.

Il reato di cui all’art. 515 c.p. richiede la sussistenza del dolo, non essendo sufficiente la mera colpa.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/5/2003 n. 177/03

Frode nell'esercizio del commercio – inoffensività.

Nel caso in cui sul bene venduto sia apposto un marchio grossolanamente contraffatto non sussiste né il reato di cui all’art. 474 né quello di cui all’art. 515 c.p. (nella specie, gli oggetti in vendita, palesemente non in oro, erano esposti sulla pubblica via da un cittadino extracomunitario, circostanza ritenuta di per sè rivelatrice dello scarso pregio della mercanzia).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 23/10/2002 n. 453/02

Frode nell'esercizio del commercio – casistica.

La semplice consegna di cosa diversa da quella pattuita è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 515 c.p., come nel caso in cui sia consegnato un prosciutto denominato "nostrano" e recante un prezzo inferiore a quello del prodotto col marchio garantito e tutelato.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/1/1999 n. 31/99

Non sussiste il reato di cui all’art. 515 c.p. nel caso di cessione di un autoveicolo con l’indicazione di un anno di immatricolazione di un anno diverso rispetto a quello effettivo (nella specie, la cessione riguardava un’autovettura immatricolata nel 1996 e non già come dichiarato dal venditore nel 1997 e prevedeva un corrispettivo di importo superiore di circa lire 1.500.000 rispetto al valore reale del mezzo).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/2/2001 n. 59/01

Nell’ambito dell’attività di ristorazione, per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurabile il tentativo di frode in commercio, non solo quando venga omessa l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all’estremo margine inferiore della lista, in senso verticale, in modo da sfuggire all’attenzione della clientela (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/10/1999 n. 12107),

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/1/2003 n. 19/03

La detenzione per vendere un giubbotto sintetico con la scritta "Shearling" (cioè "pecora tosata una sola volta") può integrare un caso di aliud pro alio rilevante ai fini della sussistenza del delitto tentato di frode in commercio (nella specie, il giudice ha però escluso la sussistenza del reato in questione poichè il termine "Shearling" era stato preceduto da una "T" puntata, a significare presumibilmente "Tipo Shearling").

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/10/2003 n. 541/03

 

ART. 517 C.P.
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - ELEMENTO OGGETTIVO.
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 517 c.p. occorre la messa in vendita o, quanto meno, la messa in circolazione di merce recante segni distintivi idonei ad ingannare il compratore in ordine alla provenienza della stessa, talché non risultano punibili le condotte di mera detenzione ovvero di introduzione nel territorio dello Stato di merce di tale genere perché la messa in circolazione prescritta dalla norma incriminatrice postula che la merce sia fatta uscire dalla sfera di custodia del detentore. Del resto ove il legislatore ha inteso punire la condotta di mera detenzione personale o di introduzione nello Stato l'ha affermato espressamente, come nell'ipotesi di cui all'art. 474 c.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/2/1997 N. 50/97

ART. 527 C.P.
ATTI OSCENI - ELEMENTO OGGETTIVO.
Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p. costituisce luogo esposto al pubblico un'autovettura ferma in una strada a diffusa percorrenza non solo veicolare ma anche pedonale qualora non siano adottate cautele e accorgimenti per evitare di essere visti, posto che il reato in questione é reato di pericolo per cui non occorre la realizzazione dell'evento.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 27/11/1996 N. 471/96
CFR. CASSAZIONE 28/4/1992 IN CASS. PEN. 1993, 2260
ATTI OSCENI - DIFFERENZA DAGLI ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA.
Costituiscono atti contrari alla pubblica decenza e non atti osceni l'esibizione del deretano facendo il gesto di infilarvi il dito pollice e lo sbottonamento dei pantaloni con esibizione dei genitali, scrollati ripetutamente, ove ciò avvenga per offendere l'onore e il decoro della persona offesa, perché tale condotta non costituisce manifestazione della sessualità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 24/10/1996 N. 428/96

ART. 528 C.P.
PUBBLICAZIONI OSCENE - ELEMENTO OGGETTIVO.
Sussiste il reato di pubblicazioni oscene nel caso in cui pubblicazioni di contenuto osceno, ritraenti giovani nudi intenti a compiere atti sessuali, siano cedute a titolo oneroso tramite fermo posta e direttamente a persone non sempre rimaste anonime, perché in tal caso il commercio non si svolge con appropriati accorgimenti tali da assicurare la riservatezza e da escludere l'idoneità della condotta alla realizzazione di una indiscriminata diffusione del materiale osceno (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 16/5/1995 n. 5).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/7/1995 N. 176/95

ART. 570 C.P.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – ELEMENTO OGGETTIVO - PRIVAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare occorre distinguere tra assegno di mantenimento stabilito dal giudice e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile e comprendendo solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 87/03

Non sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. nell’ipotesi in cui il genitore non affidatario ometta il versamento del contributo per il mantenimento della prole minore soltanto nel mese in cui la stessa sia da questi accudita, allorchè l’agente provveda al suo mantenimento in via esclusiva.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/2/2002 N. 98/02
Sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. solo nell’ipotesi in cui i beneficiari siano privati dei mezzi di sussistenza e ciò non discende automaticamente dall’omissione del versamento della somma stabilita dal tribunale (nella specie, il genitore non affidatario aveva omesso il versamento del contributo per il mantenimento dei figli solo temporaneamente, provvedendo tardivamente al saldo di quanto dovuto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/12/2000 N. 289/00
Sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. solo nell’ipotesi in cui i beneficiari siano privati dei mezzi di sussistenza e ciò non si verifica in caso di corresponsione di somme di denaro in favore della prole pur in misura inferiore a quanto concordato in sede di separazione consensuale nonché in caso di ospitalità accordata dall’imputato alla prole medesima seppur solo occasionalmente (nella specie, il genitore non affidatario era stato licenziato ed aveva così potuto adempiere alle sue obbligazioni alimentari in misura solo parziale ma non tale da far mancare i mezzi di sussistenza alla prole).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/5/2001 N. 217/01
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – ELEMENTO OGGETTIVO - STATO DI BISOGNO DEL BENEFICIARIO.
Il provvedimento con cui il giudice civile fissa un assegno alimentare ben può essere assunto come prova dell’elemento obiettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ove non risulti aliunde che le condizioni economiche del soggetto passivo siano mutate in melius, in quanto detto provvedimento presuppone l’accertamento dello stato di bisogno che l’art. 570 cpv. n. 2 c.p. eleva a condizione per la punibilità dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/10/1968 n. 1231).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 152/02
Il fatto che il figlio minore abbia ricevuto da terzi, coobligati o non coobbligati, i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità non esclude la responsabilità del genitore obbligato, in quanto tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 24/4/1985 n. 3917).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 152/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/5/2002 n. 250/02
Sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. nell'ipotesi di omesso adempimento degli obblighi nei confronti della prole minore imposti in sede giudiziaria, non escludendo la responsabilità dell'agente la circostanza che i minori predetti non siano comunque rimasti privi di mezzi di sussistenza grazie all'intervento del genitore affidatario che abbia provveduto in via sussidiaria al loro mantenimento (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 4/6/1996 n. 5525).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/2/2002 N. 101/02
Sussiste il reato di cui all'art. 570 c.p. nell'ipotesi di omesso adempimento degli obblighi imposti in sede di separazione personale, non escludendo la responsabilità dell'agente la circostanza che i familiari beneficiari dei predetti obblighi non siano comunque rimasti privi di mezzi di sussistenza grazie all'intervento di terzi (cfr. Cassazione Sezione VI 18/2/1992 n. 1748).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 8/11/1995  N. 281/95
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 80/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997 N. 113/97
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – ELEMENTO SOGGETTIVO - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE DELL’OBBLIGATO.

L’accertamento della concreta capacità economica dell’obbligato di fornire i mezzi di sussistenza all’avente diritto alla somministrazione non può essere meno rigoroso rispetto all’accertamento dello stato di bisogno poiché solo la prova certa di tale capacità – o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole – può giustificare un’affermazione di responsabilità penale (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 4/6/1996 n. 5523; Cassazione Sezione VI, sent. 8/9/1997 n. 8419).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 87/03

La semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stati di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di aempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l’imputato, ai fini dell’esclusione della propria responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 2/2/2000 n. 1283).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/5/2002 n. 250/02

L’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione integra ex se la violazione degli obblighi di assistenza familiare mentre lo stato di bisogno o l’impossibilità di adempiere dell’obbligato impediscono che si realizzi la fattispecie ma l’onere di provare tali fatti impeditivi grava sull’imputato.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/3/2002 n. 152/02

L’incapacità economica dell’agente scrimina solo quando si estende a tutto il tempo delle inadempienze (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 11/12/1969 in Cass. pen. 1971, 313; Cassazione Sezione VI, sent. 7/5/1998 in Mass. Cass. pen. 211258).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/3/2002 n. 152/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 87/03

L’impossibilità di adempiere dell’obbligato non deve derivare dalla sua volontaria determinazione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 8/7/1997 in Mass. Cass. pen. 209103) o da sua negligenza (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 1/6/1989 in Mass. Cass. pen. 182275) o ancora dal suo non essersi attivato, benchè abile, nella ricerca di un’occupazione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 25/10/1990 in Mass. Cass. pen. 187313).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 87/03
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - CONTINUAZIONE.
Quando la sottrazione agli obblighi di assistenza familiare consista esclusivamente nell'omesso versamento dell'assegno mensile al coniuge le singole violazioni punite dal comma 1 dell'art. 570 c.p. si perfezionano allo scadere del termine (essenziale) previsto per l'adempimento, talchè ad ogni omissione corrisponde una singola autonoma violazione. La prestazione della querela dà luogo al c.d. esaurimento del reato, di tal che per le violazioni commesse successivamente occorre la presentazione di un nuovo atto di querela.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 9/2/1999 N. 52/99
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PROCEDIBILITÀ.
Per procedere per la violazione degli obblighi di assistenza familiare punita dal comma 2 dell'art. 570 c.p. non è necessaria la proposizione di nuova querela in relazione a condotte successive alla prima proposizione, in quanto tali ulteriori violazioni sono coperte dalla condizione di procedibilità già presente e valida per il reato precedente.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 9/2/1999 N. 52/99

ART. 571 C.P.
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – ELEMENTO OGGETTIVO.
L’uso in funzione rieducativa del mezzo di correzione o di disciplina astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, trasmoda nell’abuso in ragione dell’arbitrarietà o dell’intempestività della sua applicazione ovvero dell’eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 26/3/1998 n. 3789).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
Non possono ritenersi preclusi quegli atti di correzione o di disciplina, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare le proibizioni, non arbitrarie né ingiuste, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
L’impiego di mezzi di correzione violenti è per ciò stesso fuori della previsione dell’art. 571 c.p. (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 16/5/1996 in MCP n. 205034).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ.
La condizione di punibilità del reato di cui all’art. 571 c.p. sussiste se dal fatto derivi un pericolo di malattia nel corpo e nella mente cioè la probabilità di tale evento dannoso, accertata sul piano medico o desumibile dalla natura stessa dell’abuso (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 21/5/1998 n. 6001).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – DISTINZIONE DA ALTRI REATI.
Il delitto di cui all’art. 571 c.p. presuppone un uso consentito e legittimo del potere corruttivo e non è configurabile ove si eserciti con mezzi ex se illeciti perché in tal caso i fatti configurano altri reati, quali percosse, ingiurie, lesioni o violenza privata, eventualmente attenuati ex art. 62 n. 1 c.p. se esercitati a fini educativi.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – CASISTICA.
Non costituisce il delitto di cui all’art. 571 c.p. l’inflizione, a fini educativi, di un colpo tipo schiaffo sulla mano del minore affidato all’agente per ragioni di istruzione, non derivandone alcun concreto pericolo di grave danno nel corpo o nella mente del minore.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02

 

ART. 572 C.P.

MALTRATTAMENTI – NATURA DEL REATO.

Il delitto di maltrattamenti, quantunque non permanente, è a condotta abituale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 24/10/2003 n. 539/03
MALTRATTAMENTI – ELEMENTO OGGETTIVO.
I maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. consistono in atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono causa di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 1/2/1999 n. 3570).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/11/2001 N. 429/01
Cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 24/10/2003 n. 539/03

I maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. consistono in una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 18/9/1996 n. 8510).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 250/02
Sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia in presenza di una serie di atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà e del decoro dei propri familiari, nei confronti dei quali è posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/10/1999 N. 248/99
La commissione di ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti di figli conviventi integra il reato di cui all’art. 572 c.p. ove si tratti di condotte delittuose di carattere unitario poste in essere in maniera continua e abituale così da incidere profondamente sulla personalità in formazione dei minori, compromettendone lo sviluppo e la crescita attraverso un regolare percorso educativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01

La sporadicità degli episodi di percosse e di ingiurie, inseriti in quadro di conflittualità reciproca, esclude l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 24/10/2003 n. 539/03
MALTRATTAMENTI – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Sussiste l’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia in caso di sottoposizione cosciente e volontaria dei propri familiari in modo continuo e abituale ad una serie di violenze fisiche e morali (cfr. Cass. 4080/98, 11476/97).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/10/1999 N. 248/99
Comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento manifestano l’esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e, per quanto possibile, penosa l’esistenza dei familiari (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 18/3/1999 n. 3570).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 250/02

Cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 24/10/2003 n. 539/03
MALTRATTAMENTI – PRESUPPOSTO.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nei confronti di persona non convivente solo in presenza del presupposto che la persona offesa sia unita al reo da vincoli di coniugio o di filiazione: cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 5/11/1980 n. 11463; 10/2/1990 n. 1857; 24/2/1998 n. 282; 18/3/1999 n. 3570 (nella specie, il reato non è stato ravvisato in quanto la condotta dell’agente venne posta in essere in danno dell’ex convivente).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
Sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia anche nel caso in cui maltrattamenti siano posti in essere in danno del coniuge legalmente separato ovvero di persone non conviventi legate all’agente da vincoli nascenti dal rapporto di coniugio o filiazione (in particolare il giudice ha evidenziato come la separazione legale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza e di collaborazione, rendendo configurabile il reato in esame: cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 22/11/1996 n. 10023).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/4/1999 PROC. N. 223/99/21 R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/10/1999 N. 248/99
MALTRATTAMENTI - CASISTICA.
Sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui maltrattamenti siano posti in essere in danno del convivente more uxorio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/1/1998 N. 22/98
MALTRATTAMENTI - PERSONE OFFESE.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si ha non solo nei confronti dei familiari conviventi oggetto dei comportamenti violenti dell'agente ma anche nei confronti degli altri familiari conviventi non direttamente attinti da tale comportamenti violenti, ai quali però sia imposta la sofferenza morale di vivere in un nucleo familiare reso degradato dalla violenza dell'agente e dalla continua soggezione degli altri familiari a mortificazioni e umiliazioni.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/1995 N. 291/95
MALTRATTAMENTI - ESIMENTI.
Il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano, posto che dette sub-culture, ove vigenti, si porrebbero in contrasto assoluto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost. i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli art. 29-31 Cost. (cfr. Cassazione Sezione VI, ord. 24/11/1999 n. 3398).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 250/02

MALTRATTAMENTI – CONCORSO CON L'OMICIDIO.

In caso di omicidio in un quadro di maltrattamenti in famiglia si ha concorso dei reati ma non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. perché non si può ritenere che l’omicidio costituisca il mezzo di un reato permanente come quello di maltrattamenti, in quanto la volontà di uccidere costituisce un fine e non un mezzo.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 77/02
MALTRATTAMENTI – CONCORSO CON LA VIOLENZA SESSUALE.
Il reato di maltrattamenti non è assorbito nel reato di violenza sessuale (cfr. Cassazione 27/3/1996 n. 3111; Cassazione 19/5/1975 n. 5329).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01