ATTO COSTITUTIVO

(stipulato il 21 giugno 1986)





Articolo 1

Tra i sottoscritti viene costituita una associazione non riconosciuta denominata "Camera penale di San Remo".

Articolo 2

L'associazione ha sede in San Remo (Im), attualmente presso il Tribunale di San Remo.
Il consiglio direttivo dell'associazione potrà spostare l'ubicazione degli uffici sociali nell'ambito del territorio del Comune in cui ha la sede sociale.

Articolo 3

L'associazione ha per scopi quelli riportati nell'art. 2 dello statuto sociale più oltre menzionato.

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Ciascuno dei sottoscritti soci ordinari dichiara di avere versato in data odierna l'importo di una quota sociale nella cassa dell'associazione.

Articolo 6

L'organizzazione ed il funzionamento della associazione sono disciplinati dalla statuto riportato in calce al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante.

Articolo 7

A membri onorari del consiglio direttivo i sottoscritti alla unanimità nominano i seguenti soci benemeriti, con la carica onorifica accanto a ciascuno di essi riportata, e precisamente:
- avvocato Ciurlo Luca, presidente onorario
- avvocato Dian Silvio, presidente emerito.

Articolo 8

A membri effettivi del consiglio direttivo per i primi due esercizi sociali i sottoscritti all'unanimità nominano i seguenti soci ordinari: Lombardi Erino, Moreno Franco, Cristel Evelina, Moroni Roberto, Giuliani Giuliano, Boscetto Gabriele. 
Questi accettano la carica ed all'unanimità eleggono per i primi due esercizi sociali:
- a presidente del consiglio direttivo: l'avvocato Lombardi Erino;
- a vice presidenti del consiglio direttivo: gli avvocati Cristel Evelina, Moroni Roberto e Boscetto Gabriele;
- a segretario del consiglio direttivo: l'avvocato Moreno Franco;
- a tesoriere del consiglio direttivo: l'avvocato Giuliani Giuliano.

Articolo 9

I sottoscrittori del presente atto accettano la rispettiva carica. 
Coloro che non sottoscrivono il presente atto dovranno accettare la rispettiva carica con dichiarazione a parte.

Articolo 10

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1986. 
I successivi esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.