Club Alpino Italiano

 

STATUTO

 

REGOLAMENTO GENERALE

 

Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano

tel 022057231  fax 02205723201

www.cai.it

 

 

 

REGOLAMENTO

CONVEGNO DELLE SEZIONI LOMBARDE

 

 

Via Longhi, 3 – 20052 Monza

tel e fax 039361485

www.cailombardia.it

 

 



STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Finalità - Sede - Organizzazione - Autonomia patrimoniale...................................................................... 5

TITOLO II

Soci................................................................................................................................................................................................ 6

TITOLO III

Sezioni........................................................................................................................................................................................... 7

TITOLO IV

Convegni di Sezioni, Comitati di coordinamento e Delegazioni........................................................................................ 8

TITOLO V

Assemblea................................................................................................................................................................................... 8

TITOLO VI

Organi Centrali............................................................................................................................................................................ 9

TITOLO VII

Collegio dei Revisori dei conti – Collegio dei Probiviri..................................................................................................... 10

TITOLO VIII

Organizzazione – Direttore – Bilanci – Amministrazione.................................................................................................. 11

TITOLO IX

Ordinamento particolare di alcune strutture periferiche................................................................................................... 11

TITOLO X

Disposizioni finali..................................................................................................................................................................... 12

 

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO I

Capo I – Scopi e modi per conseguirli................................................................................................................................. 14

Capo II – Stemmi e distintivi................................................................................................................................................... 14

Capo III – Pubblicazioni........................................................................................................................................................... 15

TITOLO II

Capo I – Soci onorari............................................................................................................................................................... 15

Capo II – Soci benemeriti, Ordinari, Familiari e Giovani – Aggregati............................................................................. 15

Capo III – Diritti e obblighi dei soci........................................................................................................................................ 16

Capo IV – Quote sociali contributi ordinari e straordinari................................................................................................. 17

Capo V – Cessazione della qualita’ di socio...................................................................................................................... 17

TITOLO III

Capo I – Sezioni........................................................................................................................................................................ 18

Capo II – Sottosezioni.............................................................................................................................................................. 20

Capo III – Tesseramento........................................................................................................................................................ 21

TITOLO IV

Capo I – Convegni di Sezioni, Comitati di coordinamento – Delegazioni..................................................................... 22

TITOLO V

Capo I – Assemblea dei Delegati......................................................................................................................................... 24

TITOLO VI

Capo I – consiglio..................................................................................................................................................................... 26

Capo II – Comitato di presidenza.......................................................................................................................................... 27

Capo III – Organi Tecnici Centrali.......................................................................................................................................... 28

TITOLO VII

Capo I – Collegio dei Revisori dei conti............................................................................................................................... 29

Capo II – Collegio dei Probiviri............................................................................................................................................... 29

TITOLO VII-BIS

Gratuità delle cariche - Condizioni di eleggibilità - Ineleggibilità - Incompatibilità...................................................... 30

TITOLO VIII

Capo I – Organizzazione – Bilanci – Amministrazione – Contabilità.............................................................................. 31

Capo II – Congresso nazionale............................................................................................................................................. 31

TITOLO IX

Capo I – Sezioni nazionali....................................................................................................................................................... 31

Capo II – Sezioni particolari.................................................................................................................................................... 31

TITOLO X

Capo I – Modifiche del Regolamento generale.................................................................................................................. 32

Capo II – Norme transitorie.................................................................................................................................................... 32

 

REGOLAMENTO CONVEGNO DELLE SEZIONI LOMBARDE

TITOLO I - Istituzione e scopo............................................................................................................................................................. 8

TITOLO II - Organi del Convegno........................................................................................................................................................ 8

TITOLO III - Assemblea delle Sezioni................................................................................................................................................ 8

TITOLO IV - Presidente del Convegno............................................................................................................................................... 8

TITOLO V - Comitato di coordinamento............................................................................................................................................ 8

TITOLO VI - Collegio dei Revisori dei conti....................................................................................................................................... 8

TITOLO VII - Organi Tecnici Regionali............................................................................................................................................... 8

TITOLO VIII - Norme finali..................................................................................................................................................................... 8



STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - ORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA PATRIMONIALE

 

Art. 1 – Costituzione e scopo

Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

 

Art. 2 – Denominazione e stemma

La denominazione e lo stemma appartengono al Club alpino italiano per tradizione storica.

 

Art. 3 – Sede sociale e sede legale – Anno sociale

1.  La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e il museo nazionale della montagna, è a Torino.

2.  La sede legale è a Milano.

3.  L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 4 – Organizzazione – Personalità giuridica

1.  Il Club alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni; su base regionale e interregionale le sezioni sono raggruppate e coordinate secondo le norme previste al titolo IV. Più sezioni possono riunirsi per specifiche attività istituzionali.

2.  Sono organi del Club alpino italiano:

a)    l’assemblea dei delegati;

b)    il consiglio centrale;

c)    il comitato di presidenza;

d)    il presidente generale;

e)    il collegio dei revisori dei conti;

f)     il collegio dei probiviri.

3.  Gli uffici degli organi centrali, di cui al titolo VI, della direzione, di cui al titolo VIII, e gli uffici subordinati costituiscono la struttura centrale, ove è posta la sede legale del Club alpino italiano; le sezioni  e i gruppi di più sezioni di cui al titolo IV costituiscono le sue strutture periferiche.

4.  Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato.

5.  Il Club alpino italiano adotta propri regolamenti per la organizzazione e per il funzionamento amministrativo della struttura centrale – anche in deroga alla legge 15 marzo 1975, n.70 e alle altre disposizioni di legge e di regolamento in vigore per gli enti pubblici nazionali.

 

Art. 4-bis – Autonomia patrimoniale

1.  Il Club alpino italiano e le singole strutture periferiche hanno ciascuno un proprio patrimonio autonomo e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

2.  Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Club alpino italiano e le sue strutture periferiche dispongono:

a)    delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;

b)    dei contributi pubblici;

c)    dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;

d)    di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3.  L'alienazione a soggetti estranei al Club alpino italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente approvate dal consiglio centrale e, ove di proprietà del Club alpino italiano, dall'assemblea dei delegati.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II

SOCI

 

Art. 5 – Categorie dei soci

1.  I soci sono onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

2.  Non è ammessa l’istituzione di altre categorie di soci.

 

Art. 6 – Soci onorari

1.  Il socio onorario è iscritto presso la sede legale ed ha i diritti del socio ordinario.

2.  Possono essere nominate soci onorari le persone che hanno acquisito alte benemerenze per l’alpinismo o per l’associazione.

3.  La nomina dei soci onorari spetta all’assemblea dei delegati, su proposta del consiglio centrale.

 

Art. 7 – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani

1.  Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguano l’iscrizione ad una sezione versando alla stessa un notevole contributo.

2.  Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.

3.  Sono soci famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

4.  Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

5.  E’ ammessa l’iscrizione a soci di cittadini stranieri.

6.  L’ammissione dei soci spetta al consiglio direttivo della sezione alla quale è stata chiesta l’iscrizione.

 

Art. 8 – Diritti del socio

1.  I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro sezione o della loro sottosezione nonché a tutte le attività del sodalizio e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dal regolamento generale.

2.  I soci ordinari e famigliari, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione o della loro sottosezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui all’art. 28.

3.  I soci ordinari, famigliari e giovani di ogni sezione possono aggregarsi ad altra sezione, rimanendo inclusi, a tutti gli effetti, nel conteggio del numero di soci della sezione presso la quale sono iscritti.

4.  I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 9 – Obblighi del socio

1.  Ciascun socio, ordinario, famigliare o giovane, deve corrispondere alla sezione presso la quale intende iscriversi o è iscritto:

     a)    una quota di ammissione;

     b)    la quota associativa annuale;

     c)    il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

     d)    eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuali o pluriennali.

2.  I soci ordinari, famigliari e giovani, ammessi ad altra sezione, devono corrispondere alla sezione presso la quale si sono aggregati una quota associativa sezionale.

3.  Una parte della quota associativa annuale, i contributi ordinari annuali e gli eventuali contributi straordinari, riscossi dalle sezioni, sono da queste corrisposti al sodalizio. Il regolamento generale fissa le modalità relative.

 

Art. 10 – Cessazione della qualità di socio

1.  La qualità di socio cessa: per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal consiglio direttivo sezionale o dal consiglio centrale.

2.  Il regolamento generale determina le modalità relative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

SEZIONI

 

Art. 11 – Costituzione

1.  La costituzione di una sezione deve essere richiesta al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale, di cui all’art. 16, competente per territorio; deve essere da questo approvata e successivamente ratificata dal consiglio centrale. Il regolamento generale fissa modalità e limiti di costituzione delle sezioni.

2.  Nel territorio di un comune si può costituire una sola sezione.

3.  Alle sezioni è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di altra sezione.

 

Art. 12 – Autonomia e regolamento

1.  Ogni sezione – con osservanza delle norme statutarie e regolamentari – gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, salvo le limitazioni di cui agli articoli 14 e 27.

2.  Essa è retta da un proprio regolamento e dalle deliberazioni approvate dalla propria assemblea generale, che è l’organo sovrano della sezione ed alla quale partecipano i soci ad essa iscritti.

3.  Detto regolamento e le sue riforme non saranno esecutivi se non dopo la ratifica del consiglio centrale.

4.  E’ vietato alle sezioni di costituire gruppi di non soci.

 

 

Art. 13 – Consiglio direttivo – Presidente della sezione

1.  Ogni sezione nomina, in conformità del proprio regolamento, il consiglio direttivo mediante elezioni a scrutinio segreto.

2.  Al consiglio direttivo spetta di osservare e far osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni dell’assemblea, di curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria della sezione e del suo patrimonio, di guidarla in conformità degli scopi sociali, con esclusione assoluta di altri fini.

3.  Il presidente della sezione, nominato secondo il regolamento e a scrutinio segreto, dall’assemblea fra i soci della sezione o dal consiglio direttivo fra i propri componenti, presiede il consiglio stesso, rappresenta la sezione a tutti gli effetti ed ha la firma sociale.

 

Art. 14 – Assemblea – Violazioni – Scioglimento della sezione

1.  L’assemblea sezionale determina la quota associativa per la parte eccedente le quote stabilite dall’assemblea dei delegati, approva annualmente i programmi della sezione, i bilanci preventivo e consuntivo; delibera l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

2.  Per i casi di violazione da parte di organi di una sezione delle norme statutarie o regolamentari, provvede il regolamento generale.

3.  Ogni sezione può sciogliersi per deliberazione della propria assemblea generale, con l’osservanza delle norme previste dal proprio regolamento, col voto favorevole dei tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto.

4.  In caso di scioglimento, la liquidazione dovrà farsi sotto il controllo degli organi centrali.

5.  Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno assunte in consegna e amministrate per tre anni dalla segreteria generale, per il caso di ricostituzione della sezione. Dopo tale periodo, resteranno acquisite al sodalizio.

6.  E’ escluso, in ogni caso, il riparto di attività fra i soci.

 

Art. 15 – Sottosezioni

1.  Le sezioni possono costituire, nelle rispettive zone di attività, una o più sottosezioni.

2.  La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale (art. 16). Il regolamento generale fissa modalità e limiti di costituzione delle sottosezioni.

3.  Le sottosezioni fanno parte integrante della rispettiva sezione, anche agli effetti del computo dei delegati all’assemblea dei delegati, in conformità alle norme di cui all’art. 17.

4.  I rapporti fra sezioni e sottosezioni e la composizione degli organi di queste ultime sono determinati dai regolamenti sezionali.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

CONVEGNI DI SEZIONI, COMITATI DI COORDINAMENTO E DELEGAZIONI

 

Art. 16 – Costituzione e scopi – Violazioni

1.  Le sezioni di una stessa regione o di regioni finitime – ferma restando l’autonomia sezionale, sancita dall’art. 12 – costituiscono il convegno regionale o interregionale il quale nomina il comitato di coordinamento, che rappresenta ufficialmente il convegno e pone in atto le sue deliberazioni, per raggiungere concordemente scopi comuni nell’ambito territoriale del raggruppamento e secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento generale.

2.  Le sezioni di una stessa regione o provincia autonoma nominano la delegazione regionale o provinciale, che le rappresenta presso le autorità regionali o provinciali, sempre secondo le norme dello statuto e del regolamento generale.

3.  Il regolamento generale stabilisce le condizioni per la costituzione e per la modifica dei convegni, dei comitati di coordinamento e delle delegazioni regionali e provinciali; i loro compiti specifici e le norme per il loro funzionamento.

4.  Per i casi di violazione da parte di organi di un convegno di sezioni o di una delegazione delle norme statutarie o regolamentari, provvede il regolamento generale.

 

 

 

Titolo V

ASSEMBLEA

 

Art. 17 – Assemblea dei delegati – Delegati

1.  L'assemblea dei delegati è l'organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle sezioni e dei soci.

2.  Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono - ogni anno, nell'assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni - un ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.

3.  Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare alla assemblea dei delegati in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene e di altre sezioni dello stesso convegno fino ad un massimo di altri tre delegati; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le modalità.

 

Art. 17-bis – Compiti dell'assemblea dei delegati

1.  L'assemblea dei delegati assolve le seguenti funzioni specifiche:

a)  adotta lo statuto;

b)  adotta i programmi di indirizzo del Club alpino italiano;

c)  delibera sulla relazione annuale del presidente generale sullo stato del Club alpino italiano e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno; la relazione annuale è accompagnata dal bilancio di cui al titolo VIII;

d)  elegge il presidente generale, i vicepresidenti generali, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;

e)  nomina i soci onorari;

f)   attribuisce i riconoscimenti del Club alpino italiano;

g)  delibera lo scioglimento del Club alpino italiano.

2.  Stabilisce annualmente per le diverse categorie di soci:

a)  la quota di ammissione;

b)  la quota associativa annuale minima e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale;

c)  i contributi ordinari da corrispondere integralmente alla struttura centrale;

d)  delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali.

 

Art. 18 – Modalità di funzionamento dell’assemblea dei delegati

1.  L’assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee straordinarie ogni volta che il comitato di presidenza lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del consiglio centrale, del collegio dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto dei delegati.

 

 

 

Titolo VI

ORGANI CENTRALI

 

Art. 19 – Consiglio centrale

1.  Il consiglio centrale è composto da diciannove consiglieri. Esso viene rinnovato per un terzo ogni anno.

2.  A ciascun convegno, di cui al titolo IV, è attribuita una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al numero di soci appartenenti al convegno stesso al 31 dicembre dell'anno sociale precedente le elezioni; ciascun convegno elegge i consiglieri ad esso attribuiti – nella osservanza del proprio regolamento e con la medesima rappresentanza stabilita per l’assemblea.

3.  I componenti del consiglio centrale durano in carica non più di tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

4.  Gli ex presidenti generali e il presidente del C.A.A.I. hanno facoltà di intervenire nelle riunioni del consiglio centrale e prendervi la parola.

 

Art. 20 – Compiti del consiglio centrale

1.  Il consiglio centrale esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale; verifica la rispondenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi adottati dall'assemblea dei delegati; attua i compiti delegatigli dall'assemblea; assolve le seguenti funzioni specifiche:

a)  approva i programmi del Club alpino italiano da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea dei delegati;

b)  redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto, preparate per iniziativa propria, del comitato di presidenza o di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il testo alle deliberazioni della assemblea;

c)  adotta il regolamento generale per l'attuazione dello statuto; su proposta del comitato di presidenza adotta il regolamento di organizzazione; il regolamento di amministrazione e di contabilità e ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo statuto;

d)  approva, anche nelle sue modifiche, l'ordinamento di ciascuna struttura periferica del Club alpino italiano;

e)  approva i bilanci d’esercizio di cui al titolo VIII;

f)   su proposta del comitato di presidenza, delibera in ordine alle adesioni, collaborazioni o convenzioni del Club alpino italiano con istituzioni di qualunque tipo, nazionali o internazionali, che abbiano finalità simili; nomina i propri rappresentanti;

g)  su proposta del comitato di presidenza delibera la costituzione e la partecipazione in società di capitali, per attività economiche a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle società;

h)  propone all'assemblea dei delegati la nomina di soci onorari e l'attribuzione dei riconoscimenti del Club alpino italiano a persone e ad enti altamente benemeriti dell'alpinismo o del Club alpino italiano;

i)   su proposta del comitato di presidenza, costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici centrali - commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti; approva preventivamente i programmi annuali di attività;

l)   attribuisce incarichi ai propri componenti.

2.  I componenti del consiglio centrale partecipano alle sedute dell'assemblea dei delegati; possono prendervi la parola senza diritto di voto.

 

Art. 21 – Modalità di funzionamento del consiglio centrale

1.  Le sedute del consiglio centrale si svolgono in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria ogni volta che il comitato di presidenza lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio centrale o dal collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 22 – Presidenza – Comitato di presidenza

1.  Il presidente generale e i tre vicepresidenti generali costituiscono la presidenza.

2.  Il comitato di presidenza è composto dalla presidenza e da altri due componenti che – su proposta della presidenza, formulata in funzione delle competenze professionali e di quanto richiesto dallo svolgimento dei programmi adottati – il consiglio centrale elegge nella prima seduta successiva alla elezione del presidente generale.

3.  Il comitato di presidenza viene rinnovato parzialmente ogni anno.

4.  I componenti del comitato di presidenza durano in carica non più di tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta nella carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

5.  In caso di impedimento, il presidente generale è sostituito da uno dei vicepresidenti generali da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.

 

 

 

Art. 23 – Compiti del comitato di presidenza e del presidente generale

1.  Il comitato di presidenza attua i programmi adottati dall’assemblea dei delegati e gli indirizzi deliberati dal consiglio centrale; svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo; a tal fine: individua obiettivi e risorse; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; attua i compiti ad essa delegati dal consiglio centrale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

a)  imposta e tratta tutte le questioni attinenti alle finalità istituzionali; in particolare mantiene i rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato, con ogni tipo di organismo o istituzione, nazionale o internazionale o estero;

b)  predispone i programmi del Club alpino italiano, li sottopone alla approvazione del consiglio centrale e alle deliberazioni della assemblea dei delegati;

c)  sottopone al consiglio centrale i bilanci d’esercizio di cui al titolo VIII;

d)  nomina e revoca il direttore; indica le priorità ed impartisce le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da conseguire, dei quali rimane unico responsabile il direttore; su proposta di questi determina la pianta organica e le sue variazioni; fatte salve le competenze del direttore, delibera sui contratti e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;

e)  attribuisce incarichi ai propri componenti anche al fine di assicurare i rapporti tra gli organi del Club alpino italiano – inclusi  gli organi tecnici centrali – e tra questi e le strutture periferiche per ogni questione attinente alle finalità istituzionali; istituisce un sistema di controllo interno e uno di relazioni con l’esterno;

f)   affida – per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti – incarichi di consulenza e di collaborazione ad esperti dei settori attinenti alle finalità istituzionali;

g)  delibera sull'edizione di pubblicazioni, anche periodiche, e ne nomina i responsabili;

h)  convoca l'assemblea dei delegati; ratifica la nomina del comitato elettorale; nomina la commissione per la verifica dei poteri;

i)   convoca il congresso nazionale.

2.  Il comitato di presidenza ha facoltà di portare in assemblea dei delegati le deliberazioni non adottate dal consiglio centrale.

3.  I componenti del comitato di presidenza partecipano alle sedute della assemblea dei delegati e del consiglio centrale; possono prendervi la parola senza diritto di voto.

4.  Il presidente generale è il legale rappresentante del Club alpino italiano; ha poteri di rappresentanza esterna che può anche delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

a)  convoca e presiede le sedute del comitato di presidenza e del consiglio centrale;

b)  invita persone estranee alle sedute del comitato di presidenza e del consiglio centrale;

c)  adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al comitato di presidenza per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d)  riferisce periodicamente al consiglio centrale sui risultati della gestione rispetto ai programmi deliberati dalla assemblea dei delegati;

e)  presenta la relazione annuale all'assemblea dei delegati.

 

Art. 24 – Organi tecnici centrali

1.  Gli organi tecnici centrali contribuiscono allo sviluppo e al progresso del Club alpino italiano nell’ambito delle finalità istituzionali.

2.  Specifico regolamento ne determina la composizione e le modalità di funzionamento.

 

 

 

Titolo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti è composto da due componenti effettivi ed uno supplente e da un rappresentante nominato dal Ministero del Tesoro.

2.  I componenti elettivi del collegio durano in carica tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

3.  Il collegio elegge il presidente tra i propri componenti elettivi con il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

4.  Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Club alpino italiano, ne esamina i bilanci d’esercizio; esprime pareri ogni volta che è richiesto, con relazioni scritte che trasmette al consiglio centrale; assiste alle sedute dell’assemblea dei delegati, del comitato di presidenza e del consiglio centrale.

Art. 26 – Collegio dei probiviri

1.  Il collegio dei probiviri è l’organo giudicante del sodalizio.

2.  Esso è costituito da cinque componenti eletti dall’assemblea dei delegati, fra i soci non ricoprenti cariche negli organi centrali, negli organi tecnici centrali, nel collegio dei revisori e nei comitati di coordinamento.

3.  Il collegio elegge fra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.

4.  Esso decide – in conformità alla procedura stabilita nel regolamento generale – sulle controversie tra organi dell’associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze; decide sui ricorsi dei soci radiati dall’associazione per deliberazione del consiglio centrale; su quelli dei consigli direttivi sezionali, avverso la loro decadenza e lo scioglimento della sezione; designa il comitato di coordinamento competente nel caso di controversia tra sezioni, o soci di sezioni, o tra soci di una sezione e altra sezione, appartenenti a convegni diversi; assolve ogni altro compito demandatogli dallo statuto e dal regolamento generale.

5.  Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti; peraltro il provvedimento di radiazione è appellabile avanti l’assemblea dei delegati.

6.  I componenti del collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

 

 

 

Titolo VIII

ORGANIZZAZIONE – DIRETTORE – BILANCI – AMMINISTRAZIONE

 

Art. 27- ha preso il n. 4-bis

 

Art. 28 – Gratuità delle cariche – Responsabilità

1.  Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo a soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione al sodalizio.

2.  Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.

 

Art. 28-bis – Organizzazione – Direttore – Bilanci – Amministrazione – Contabilità

1.  Specifico regolamento di organizzazione stabilisce la consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di valutazione relativi al direttore, ai dirigenti e agli addetti agli uffici della struttura centrale del Club alpino italiano.

2.  Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ha autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo del personale degli uffici della struttura centrale; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; è soggetto ai controlli e ai criteri di valutazione previsti nel regolamento di organizzazione o deliberati per obiettivi specifici dal consiglio centrale; partecipa alle sedute dell’assemblea dei delegati, del comitato di presidenza e  del consiglio centrale; cura la redazione dei relativi verbali; esprime parere di legittimità formale e sostanziale sulle proposte di deliberazione da sottoporre al comitato di presidenza; riferisce direttamente al presidente generale.

3.  I bilanci d’esercizio del Club alpino italiano sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 1991, n.127 e successive modificazioni.

4.  Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità ispirato a principi civilistici e recante deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni di legge e di regolamento per gli enti pubblici nazionali, stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo della struttura centrale del Club alpino italiano.

 

 

 

Titolo IX

ORDINAMENTO PARTICOLARE DI ALCUNE STRUTTURE PERIFERICHE

 

Art. 29 – Sezioni nazionali

1.  Possono essere istituite sezioni nazionali rette da appositi regolamenti approvati dal consiglio centrale.

2.  Le sezioni nazionali sono costituite dai soci ad esse ammessi, riuniti in un numero indeterminato di raggruppamenti su base territoriale.

3.  I soci delle sezioni nazionali sono di diritto soci ordinari del sodalizio. Tale diritto ha termine alla cessazione della qualità di socio di una sezione nazionale. Essi possono mantenere o ottenere l’associazione anche a una sezione del sodalizio. Il regolamento generale ne fissa le norme relative.

4.  I soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare uno speciale distintivo, approvato d’intesa con il consiglio centrale del Club alpino italiano.

5.  Il Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.) e l’Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) sono sezioni nazionali del Club alpino italiano.

 

Art. 30 – Società degli alpinisti tridentini

1.  La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) entrata a far parte del Club alpino italiano, quale sua sezione – può mantenere la propria originale struttura interna ed essere organizzata e amministrata secondo il proprio regolamento, soggetto all’approvazione del consiglio centrale, ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.

 

Art. 31 – C.A.I. Alto Adige

1.  Ordinamento unitario, analogo a quello della Società degli alpinisti tridentini, può essere adottato per le sezioni della provincia di Bolzano.

 

Art. 32 – Altre sezioni

1.  Nei comuni di Torino, Milano, Trieste, Genova, Venezia e Verbania sono ammesse rispettivamente anche le esistenti sezioni UGET Torino, S.E.M., XXX Ottobre, ULE, Mestre e Pallanza.

 

Art. 33 – Sezioni particolari

1.  Il consiglio centrale può istituire per il raggiungimento delle finalità istituzionali, sia in Italia che all'estero, strutture periferiche non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni particolari, rette da specifico ordinamento che ne riconosce autonomia patrimoniale, organizzativa e funzionale soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio centrale.

2.  Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) - operante su tutto il territorio nazionale - è sezione particolare del Club alpino italiano, dotata di proprio ordinamento.

 

 

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 34 – Regolamento generale

1.  Il regolamento generale – individuando quando necessario gli organi del Club alpino italiano o le strutture periferiche competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:

a)  finalità del Club alpino italiano; tipi e usi di stemmi e distintivi; pubblicazioni;

b)  iscrizione al Club alpino italiano nelle diverse categorie di soci; cessazione della qualità di socio; nomina dei soci onorari;

c)  diritti e obblighi dei soci; gratuità delle cariche elettive e degli incarichi su base volontaristica; criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali e di incompatibilità tra cariche sociali; loro accertamento; quote annuali sociali, contributi ordinari e straordinari; tesseramento;

d)  costituzione e scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni di soci, nel territorio nazionale e all'estero; delle sezioni nazionali e particolari; delle altre strutture periferiche; individuazione di compiti particolari da attribuire alle strutture periferiche e norme generali per il loro funzionamento;

e)  elezione dei delegati dei soci per l'assemblea dei delegati, funzionamento dell'assemblea dei delegati, costituzione del comitato elettorale e della commissione per la verifica dei poteri;

f)   elezione dei soci negli organi del Club alpino italiano; modalità di funzionamento di questi ultimi; composizione e modalità di funzionamento degli organi tecnici centrali e periferici;

g)  metodo di attribuzione del numero di consiglieri ai convegni di cui al titolo IV; rinnovazione parziale annuale degli organi – anche tecnici – delle strutture centrale e periferiche del Club alpino italiano;

h)  convocazione del congresso nazionale;

i)   violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti disciplinari.

2.  In tutti i casi contemplati nel comma 1, o quando il consiglio centrale ne ravvisi la opportunità, il regolamento generale può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento generale siano individuati gli organi responsabili della redazione e dell’adozione            degli     stessi.

3.  Il consiglio centrale coordina le disposizioni del regolamento generale con le norme dello statuto, entro e non oltre sei mesi dalla adozione dello stesso da parte dell’assemblea dei delegati.

 

 

 

 

Art. 35 – Modifiche dello statuto

1.  Le modifiche dello statuto sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal consiglio centrale – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima dell'assemblea dei delegati; l'assemblea dei delegati è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

 

Art. 36 – Scioglimento del Club Alpino Italiano

1.  L'assemblea dei delegati – con le modalità e maggioranze previste per le modifiche dello statuto – può deliberare lo scioglimento del Club alpino italiano e la nomina di un commissario ad hoc per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio del Club alpino italiano a fini di pubblica utilità.

 

Art. 37 – Poteri di vigilanza

1.  Nell’ambito di una effettiva autonomia del Club alpino italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:

a)  approvazione dello statuto e dello scioglimento del Club alpino italiano deliberato dalla assemblea dei delegati;

b)  nomina di un commissario straordinario – anche nella persona del presidente generale – con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei casi e nei termini perentori previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n.91, art.8;

c)  approvazione del regolamento di contabilità, dei bilanci d’esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club alpino italiano.

2.  I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte strategiche degli organi del Club alpino italiano.

3.  Le approvazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni. In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti trasmessi si intendono approvati a tutti gli effetti.

 


REGOLAMENTO GENERALE

 

 

Titolo I

Capo I – SCOPI E MODI PER CONSEGUIRLI

 

Art. 1

Il Club alpino italiano (C.A.I.), per conseguire gli scopi indicati dall’art.1 dello statuto sociale:

a      tutela gli interessi generali dell’alpinismo e collabora con tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all’alpinismo;

b      promuove l’educazione spirituale e l’istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani, mediante la pratica dell’alpinismo, dello sci-alpinismo e della speleologia; con l’organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, di scuole e di corsi, di conferenze e riunioni didattiche;

c      facilita le escursioni alpine, costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi-fissi, sentieri e altre opere alpine;

d      promuove l’alpinismo extraeuropeo;

e      provvede alla formazione di guide, di istruttori di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia, e alla loro organizzazione;

f        assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio dell’alpinismo o per il soccorso degli alpinisti, nonché per il recupero delle salme dei caduti, e a tale scopo organizza il soccorso alpino e il servizio valanghe, in collaborazione con gli organismi dello stato, le regioni, le provincie, i comuni e altri enti;

g      assume iniziative atte a perseguire la difesa dell’ambiente montano, in collaborazione con gli istituti scientifici e con gli organismi e le associazioni aventi scopi analoghi, e ciò per mantenere incontaminate talune zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico, e per tutelare le rimanenti zone alpinistiche; promuove la propaganda per la protezione della natura alpina, per la quale richiede provvedimenti agli organi amministrativi e legislativi;

h      promuove la compilazione e la pubblicazione di guide e di monografie ( specialmente attinenti alla montagna italiana), di relazioni di ascensioni, di memorie, di carte topografiche, geologiche, glaciologiche, speleologiche, e di altre opere grafiche di interesse alpinistico; pubblica una rivista, un bollettino e altri eventuali periodici, cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e promuove la costituzione e lo sviluppo di quelle sezionali;

i        provvede a mantenere in efficienza il museo nazionale della montagna;

j        favorisce gli studi sientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna;

k      collabora con società, enti e privati all’esecuzione di opere, alla pubblicazione di studi e ad altre iniziative attinenti agli scopi sociali;

l        promuove la fotografia e la cinematografia alpina e cura l’organizzazione della cineteca con particolare riguardo a quella storica;

m    provvede a mantenere in efficienza il C.I.S.D.A.E. (Centro Italiano studi documentazione alpinismo extraeuropeo);

n      assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

 

 

Capo II – STEMMI E DISTINTIVI

Art. 2

1.       Lo stemma del sodalizio è costituito da uno scudo di azzurro alla stella a cinque punte, affiancato da corda, piccozza e binocolo e fregiato da un nastro con la scritta «CLUB ALPINO ITALIANO», sormontato da un’aquila ad ali spiegate.

2.       Ogni sezione deve esporre nella sua sede lo stemma del sodalizio.

 

Art. 3

1.       Tutti i distintivi sociali sono forniti alle sezioni esclusivamente dalla segreteria generale, contro rimborso della spesa.

2.       I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal consiglio centrale.

3.       Il socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da cinquanta o da venticinque anni, riceve in omaggio dalla propria sezione uno speciale distintivo.

 

Art. 4

1.       Il consiglio centrale ha facoltà di autorizzare: l’affiliazione al sodalizio e l’uso dello stemma sociale a rifugi ed alberghi privati; in via eccezionale, e ove ricorrano motivi di opportunità, l’uso dello stemma sociale a terzi.

Capo III – PUBBLICAZIONI

Art. 5

1.       Il consiglio centrale determina la sede della redazione della rivista, del bollettino e degli altri eventuali periodici editi dagli organi centrali.

2.       Il consiglio centrale delibera in materia di pubblicazioni, e dispone periodicamente l’edizione dell’annuario.

 

 

Titolo II

Capo I – SOCI ONORARI

Art. 6

1.       Il cittadino italiano, proposto alla nomina di socio onorario, deve avere acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo o verso il sodalizio; intendendo per queste ultime l’avere svolto un’effettiva attività collaborativa, personale e prolungata, nell’ambito dell’organizzazione centrale  e di una o più sezioni, si che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell’alpinismo, contribuendo efficacemente all’attuazione degli scopi sociali.

2.       Il cittadino straniero, proposto alla  nomina di socio onorario, deve avere acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo; intendendo per queste l’esercizio di una notevolissima attività in questo campo e lo svolgimento di una proficua azione di proselitismo, compiuta con l’esempio o con altre opere di efficacia propagandistica, idonee a diffondere la passione per l’alpinismo, l’amore per le montagne e la loro conoscenza.

 

Art. 7

1.       La candidatura a socio onorario dev’essere presentata al consiglio centrale per iscritto, da almeno due consiglieri, accompagnata da un’esauriente motivazione,  e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della riunione in cui il consiglio sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta all’assemblea dei delegati.

2.       Il consiglio centrale voterà  a scheda segreta, e la proposta sarà considerata accolta se avrà ottenuto una maggioranza di voti favorevoli pari ai due terzi dei consiglieri votanti.

3.       Presso la presidenza generale viene conservato un apposito albo d’onore.

 

 

Capo II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMILIARI E GIOVANI – AGGREGATI

Art. 8

1.       Chiunque intenda far parte del sodalizio deve presentare domanda, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da almeno un socio, appartenente alla sezione da non meno di due anni – al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto e deve pagare la quota di ammissione, la quota associativa e i contributi stabiliti per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.

2.       Chi chiede l’iscrizione a socio familiare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa sezione con il quale convive e il relativo grado di parentela.

3.       Chi chiede l’ammissione in qualità di aggregato deve indicare la sezione presso la quale è iscritto al sodalizio.

4.       I soci ordinari, familiari e giovani, per passare da una sezione ad un’altra, devono chiedere il nulla-osta alla sezione di provenienza almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale, con effetto dall’anno successivo. il nulla-osta è dovuto nel termine di trenta giorni, salvo impedimenti o obbligazioni contratte dal socio nei confronti della sezione di provenienza.

5.       Nel corso dello stesso anno sociale si può essere iscritti al sodalizio presso una sola sezione.

 

Art. 9

1.       La sezione, dopo l’accettazione, comunica alla segreteria generale i dati anagrafici e i dati associativi del nuovo socio e le loro variazioni successive.

 

Art. 10

1.       Il socio riceve dalla sezione a cui è iscritto la tessera di riconoscimento con le proprie generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza, le firme del presidente della sezione e del presidente generale, il distintivo sociale, copia dello statuto e del regolamento generale e sezionale. La tessera per essere valida, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione e del bollino dell’anno in corso.

2.       L’aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l’ammissione un apposito tesserino con spazio per le validazioni annuali.

3.       Ai soci benemeriti vengono intestati appositi diplomi, rilasciati dalla segreteria generale, a richiesta delle sezioni.

4.       Le tessere, i distintivi, le copie dello statuto e del regolamento generale, i diplomi e i moduli per le domande d’iscrizione e per la denuncia degli iscritti sono forniti dalla segreteria generale.

5.       Può essere istituito, presso le sezioni, un albo d’onore per iscrivere anche alla memoria i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici o nell’attività sezionale.

 

Art. 11

1.       I soci ordinari vitalizi registrati al 4 ottobre 1981 rimangono iscritti al sodalizio con i diritti e gli obblighi dei soci ordinari.

2.       In caso di scioglimento di una sezione, i soci ordinari vitalizi restano iscritti presso l’organizzazione centrale. Possono tuttavia richiedere il trasferimento ad altra sezione.

3.       Si considera che non facciano più parte del sodalizio i soci ordinari vitalizi che risultino irreperibili da oltre un quinquennio.

 

 

Capo III – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 12

1.       I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto:

a)   ad usufruire dei rifugi del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

b)   ad usufruire dei rifugi delle associazioni alpinistiche, italiane  ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il nostro sodalizio;

c)   ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico degli organi centrali, delle sezioni e delle sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;

d)   ad essere ammessi alle scuole a ai corsi istituiti dagli organi centrali, dalle sezioni e dalle sottosezioni, e a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico-culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;

e)   ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli organi centrali ricorrendone le condizioni regolamentari;

f)     ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni, ed a partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;

g)   a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla segreteria generale e l’impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci in regola con l’iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell’anno seguente;

h)   a fregiarsi del distintivo sociale, e, quando ciò sia stato consentito dal consiglio centrale, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno.

 

Art. 13

1.       L’appartenenza al Club alpino italiano implica l’obbligo di osservarne lo statuto, il regolamento generale e tutte le norme che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali.

 

Art. 14

1.       I soci di una sezione che – in conformità dell’art. 14 dello Statuto – intendano ricorrere contro eventuali violazioni dello statuto, del regolamento generale o del regolamento sezionale, da parte del consiglio direttivo o dell’assemblea generale della loro sezione, devono presentare – entro trenta giorni dalla presunta violazione – motivato reclamo, firmato da almeno venti soci, al competente comitato di coordinamento, il quale dovrà decidere entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

2.        Contro la decisione del comitato di coordinamento è ammesso ricorso – entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio – al collegio dei probiviri. Qualora il comitato di coordinamento non emetta la decisione nel termine di novanta giorni il ricorso può essere proposto al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla scadenza del termine predetto.

 

Art. 15

1.       I consigli direttivi sezionali possono sospendere dall’attività e dalla frequenza alla sede nazionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali – per un periodo non superiore ad un anno – i soci che tengano un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza.

2.       Nei casi lievi possono infliggere un’ammonizione.

3.       E’ ammesso in ogni caso entro trenta giorni il ricorso al competente comitato di coordinamento che deciderà definitivamente.

 

 

Capo IV – QUOTE SOCIALI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

 

Art. 16

1.       La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima iscrizione e dà diritto alla tessera, al distintivo e alla copia dello statuto e del regolamento generale e sezionale.

2.       La quota associativa annuale deve essere pagata non oltre il 31 marzo, contemporaneamente alla consegna del bollino relativo all’anno in corso da parte della sezione di appartenenza.

 

Art. 17

1.       Il contributo ordinario per le coperture assicurative è obbligatorio per tutti i soci, con l’unica eccezione dei soci benemeriti.

2.       Il contributo ordinario per le coperture assicurative dei soci onorari è a carico dell’organizzazione centrale. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di rivalsa.

3.       Il contributo ordinario per le pubblicazioni periodiche è obbligatorio per i soci che hanno diritto a riceverle. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di rivalsa.

4.       Il contributo ordinario per le coperture assicurative e per le pubblicazioni periodiche sociali, nonchè gli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla quota associativa, di cui fanno parte integrante ad ogni effetto.

 

Art. 18

1.       Il consiglio centrale determina ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, le quote associative minime e la parte di esse da corrispondere all’organizzazione centrale, i contributi di cui all’art. 17 e li sottopone all’approvazione dell’assemblea dei delegati.

 

 

Capo V – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Art. 19

1.       Le dimissioni del socio devono essere presentate al consiglio direttivo della sezione almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale con effetto dall’anno successivo.

2.       L’accertamento della morosità del socio è di competenza del consiglio direttivo della sezione ed è immediatamente esecutivo: non si può riacquistare la qualità di socio, conservando l’anzianità di iscrizione, se non previo pagamento alla sezione presso la quale si era iscritti delle quote associative e dei contributi arretrati.

3.       La radiazione del socio viene deliberata dal consiglio direttivo della sezione o dal consiglio centrale. La delibera di radiazione è immediatamente esecutiva. Il dispositivo deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni. La eventuale reintegrazione dei soci radiati può essere deliberata solo dal consiglio centrale.

4.       Contro la radiazione deliberata dal consiglio direttivo sezionale è ammesso ricorso – entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato – al comitato di coordinamento competente, che deciderà in merito entro novanta giorni.

5.       Contro la decisione del comitato – o qualora questo non provveda entro novanta giorni ad emettere il giudizio – è ammesso entro trenta giorni il ricorso al collegio dei probiviri.

6.       Contro la radiazione deliberata dal consiglio centrale è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione all’interessato.

7.       In quest’ultimo caso, contro la decisione del collegio dei probiviri in materia di radiazione è ammesso ricorso all’assemblea dei delegati, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

8.       Tale ricorso dovrà essere inviato alla segreteria generale, che ne curerà l’inoltro alla prossima assemblea dei delegati.

9.       Il provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato dal giudicante alla presidenza generale che ne darà comunicazione ai comitati di coordinamento e a  tutte le sezioni.

 

Titolo III

Capo I – SEZIONI

Art. 20

1.       Le sezioni, fuori dai casi previsti dal titolo IX dello statuto, prendono il nome della località dove si costituiscono. Al nome della località non può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni.

2.       La domanda di costituzione in sezione deve essere presentata dall’organo direttivo della sottosezione al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale competente per territorio, corredata dai seguenti documenti: a) un elenco di soci ordinari e familiari della sottosezione in numero non inferiore a cento con i loro dati associativi e le loro firme; b) un elenco di quanti altri intendono aderire al sodalizio come soci ordinari o familiari con i loro dati anagrafici e le loro firme; il numero complessivo di cui alle lettere a) e b) non può essere inferiore a duecentocinquanta; c) una precisa indicazione del territorio sul quale la nuova sezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. La sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali completi. Il comitato di coordinamento delibera, sentite la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni vicine, entro novanta giorni.

3.       In via subordinata, la domanda di costituzione di una nuova sezione può essere presentata dal comitato promotore al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale competente per territorio, corredato dai seguenti documenti: a) un elenco degli aderenti che intendono iscriversi al sodalizio nelle categorie soci ordinari o soci  familiari con i loro dati anagrafici e le loro firme; b) un elenco di soci ordinari o familiari del sodalizio, con almeno due anni di anzianità di iscrizione, in numero sufficiente a ricoprire tutte le cariche elettive nella costituenda sezione; detti soci devono esibire una impegnativa della sezione di appartenenza a perfezionare la proceduta di trasferimento alla nuova sezione all’ atto di costituzione; il numero complessivo dei proponenti di cui agli elenchi delle lettere a) e b) non può essere inferiore a duecentocinquanta; c) una precisa indicazione del territorio sul quale la nuova sezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Il comitato di coordinamento delibera, sentite le sezioni vicine, entro novanta giorni, dopo aver valutato, quale soluzione preferenziale, la costituzione di una sottosezione.

4.       In casi eccezionali, il comitato di coordinamento valutate le particolari condizioni locali (popolazione del territorio, distanza e numero delle sezioni più vicine) e considerato ogni altro opportuno elemento di giudizio, può approvare la costituzione di nuove sezioni anche in presenza di un numero complessivo di proponenti inferiore a duecentocinquanta ma comunque non inferiore a centocinquanta. Qualora il comitato di coordinamento non deliberi nei termini previsti dai commi precedenti, vi provvederà il consiglio centrale su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni.

5.       Gli effetti della costituzione della nuova sezione decorrono dal 1° gennaio successivo alla ratifica da parte del consiglio centrale, sempre che entro tale data i richiedenti abbiano versato alla segreteria generale l’importo delle quote associative, dei contributi e di quanto compreso nella quota di ammissione, corrispondente al numero complessivo dei soci.

6.       L’anzianità della sezione decorre dalla data della ratifica da parte del consiglio centrale.

 

Art. 21

1.       Le sezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali del sodalizio, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla assemblea dei delegati, mediante l’opera dei propri soci, attraverso l’organizzazione sezionale e con tutti i mezzi a loro disposizione.

2.       A tale effetto, qualora si tratti di opere o di manifestazioni alpinistiche di interesse generale, e solo quando i relativi progetti tecnici e finanziari o programmi organizzativi abbiano avuto la preventiva approvazione degli organi competenti del sodalizio, le sezioni potranno chiedere contributi agli organi centrali.

3.       La costruzione di rifugi alpini e di bivacchi-fissi, la ristrutturazione che comporti ampliamento della capacità ricettiva, l’acquisizione a qualunque titolo di immobili da destinare a rifugio alpino o bivacco-fisso nonchè la loro gestione sono disciplinate dal regolamento generale rifugi del sodalizio approvato dal consiglio centrale. Le sezioni devono inoltre assicurarsi preventivamnete il titolo occorrente per un periodo adeguato. Nel caso di acquisto le sezioni devono curare la regolarità del trasferimento.

4.       Nessuna sovvenzione potrà essere accordata dagli organi centrali se non dopo l’accertamento della regolarità del titolo e se non dopo l’ approvazione dell’opera, del progetto e del preventivo di spesa relativi da parte dell’organo centrale competente del sodalizio, che è tenuto a pronunciarsi entro due mesi dalla richiesta della sezione.

5.       I rifugi delle sezioni, al pari di quelli del sodalizio, devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli incendi, o con la polizza generale stipulata dagli organi centrali, o direttamente, con l’obbligo in tal caso, da parte delle singole sezioni di comprova agli stessi organi centrali, i quali hanno la facoltà di controllo dei valori da assicurare o assicurati.

 

 

Art. 22

1.       Fermo il principio dell’autonomia sezionale, le sezioni – ogni qualvolta intendano svolgere iniziative presso le autorità centrali dello stato – devono informare preventivamente gli organi centrali ed il comitato di coordinamento del proprio convegno; così pure, in caso di eventuali accordi con altre organizzazioni alpinistiche nazionali od estere.

 

Art. 23

1.       Ogni sezione è tenuta ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato dalla collana «Guida Monti d’Italia» ogni duecento soci o frazione superiore a cento, secondo il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’edizione.

2.       Ogni sezione è tenuta ad inviare, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del sodalizio almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

 

Art. 24

1.       I consigli direttivi sezionali durano in carica non oltre tre anni e sono composti da un presidente e almeno quattro componenti nominati e rinnovati secondo le norme del regolamento sezionale.

2.       Alle riunioni dei consigli direttivi sezionali possono essere invitate anche persone estranee al consiglio, qualora questo lo ritenga  utile o necessario.

 

Art. 25

1.       In ogni sezione, l’assemblea generale ordinaria nomina almeno tre revisori dei conti i quali esercitano il controllo nella gestione della sezione e ne riferiscono al consiglio direttivo e all’assemblea generale dei soci.

2.       I revisori dei conti durano in carica non oltre un triennio e sono rinnovati a termini del regolamento sezionale.

 

Art. 26

1.       Il presidente della sezione – entro il 30 aprile di ogni anno e dopo l’assemblea generale ordinaria dei soci da tenersi entro il 31 marzo – deve comunicare alla segretera generale la composizione del consiglio direttivo sezionale, presentare una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e trasmettere i bilanci, indicando l’importo delle quote sociali, stabilite per le diverse categorie dei soci.

2.       La sezione deve inviare alla segreteria generale entro trenta giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea generale dei soci, per la ratifica da parte del consiglio centrale, il regolamento sezionale  e le sue modifiche, predisposti attenendosi alle norme di base di cui al regolamento tipo approvato dal consiglio centrale stesso.

3.       La sezione deve provvedere a modificare il regolamento sezionale ogniqualvolta intervengano modifiche di statuto e di regolamento generale incompatibili e ciò entro un anno dall’introduzione delle nuove norme.

 

Art. 27

1.       In caso di violazione da parte di organi di una sezione di norme dello statuto o del regolamento generale o di norme, atti o provvedimenti che vengono emessi , ai sensi delle stesse, dai competenti organi del Club alpino italiano, nonchè in caso di atti in contrasto con i principi informatori dell’associazione, il consiglio centrale prende i provvedimenti, di cui al comma successivo, atti a reprimere le infrazioni.

2.       Il consiglio centrale può procedere alle opportune ispezioni delegando ad eseguirle uno dei suoi componenti; può disporre nei confronti dei soci responsabili la sospensione o la decadenza dalla carica ricoperta nella sezione e, nei casi più gravi, la inibizione a ricoprire cariche sociali nel sodalizio per un periodo non superiore a cinque anni.

3.       Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell’attività di una sezione, il consiglio centrale, con motivato provvedimento, può dichiarare decaduto il consiglio direttivo sezionale e nominare un reggente che, entro sei mesi, dovrà convocare l’assemblea generale dei soci,  per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

4.       In caso di eccezionale gravità il consiglio centrale può disporre lo scioglimento di una sezione.

5.       La dichiarazione di decadenza di un consiglio direttivo sezionale e la nomina di un reggente, nonchè i provvedimenti nei confronti dei soci sono immediatamente esecutivi. Essi possono essere impugnati entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione con ricorso al collegio dei probiviri, da almeno la metà più uno dei componenti del consiglio decaduto o dai singoli soci oggetto dei provvedimenti.

6.       La deliberazione di scioglimento di una sezione da parte del consiglio centrale può essere impugnata – con le modalità di cui al comma precedente – dal consiglio direttivo della sezione o dalla maggioranza dei soci,  con ricorso al collegio dei probiviri.

 

Art. 28

1.       La segreteria generale alla data del 31 dicembre accerta gli eventuali casi di mora di una sezione verso il sodalizio negli adepimenti relativi al tesseramento, protrattasi per due anni sociali consecutivi, o di riduzione dei suoi soci a meno di duecentocinquanta e ne dà comunicazione entro i trenta giorni successivi alla sezione e al comitato di di coordinamento del convegno regionale o interregionale competente: in tali casi la sezione non dispone del diritto di voto all’assemblea dei delegati.

2.       La sezione che venga a trovarsi con meno di duecentocinquanta soci può consorziarsi, al fine dell’esercizio del diritto di voto all’asssemblea dei delegati, con altre sezioni dello stesso comprensorio, della stessa provincia, dalla stessa regione o dello stesso convegno fino al raggiungimento di un numero complessivo di soci non inferiore a duecentocinquanta, secondo le norme del regolamento del convegno regionale o inerregionale competente per territorio. La comunicazione relativa deve pervenire alla segreteria generale entro il 31 marzo successivo, sottoscritta dai presidenti delle sezioni consorziate e deve contenere il nominativo del delegato avente diritto di voto.

3.       Nel caso in cui la sezione venga a trovarsi nelle condizioni di mora di cui al comma 1 o con meno di cento soci il consiglio centrale, sentito il comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale competente e valutata l’attività istituzionale svolta, può deliberare lo scioglimento della sezione stessa e disporre il trasferimento dei soci ad altra sezione.

4.       Le disposizioni del presente Art. non sono applicabili alle sezioni nazionali C.A.A.I. e A.G.A.I, che pertanto dispongono di un delegato con conseguente diritto di voto anche in ipotesi di riduzione del numero dei soci a meno di duecentocinquanta.

5.       Anche in caso di scioglimento per morosità è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nei termini di cui all’ultimo comma dell’Art. precedente.

 

Art. 29

1.       I provvedimenti del consiglio centrale – da prendersi ai sensi dei due articoli precedenti – devono essere posti all’ordine del giorno di una sua riunione, dopo l’istruttoria da parte di uno o più consiglieri all’uopo delegati.

 

Art. 30

1.       Ogni inadempienza verso l’organizzazione centrale accertata dal consiglio centrale determina la sospensione o la revoca di qualsiasi provvidenza deliberata a favore della sezione.

 

Art. 31

1.       Ogni controversia che insorga tra organi del sodalizio o tra questi e singoli soci o tra singoli soci anche di sezioni diverse, non potrà essere sottoposta all’autorità giudiziaria nè al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio se prima non sarà adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo statuto ed il presente regolamento, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

2.       Non è altresì ammesso che durante l’iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

3.       Gli organi competenti, di cui al primo comma, sono: per controversie tra un socio e la propria sezione, tra sezioni, tra soci di sezioni diverse, tra soci di una sezione e altra sezione, il comitato di coordinamento del proprio convegno; per controversie tra sezioni e soci, appartenenti a convegni diversi, il comitato di coordinamento designato dal collegio dei probiviri; per controversie tra comitati di coordinamento, tra organi centrali o tra soci o sezioni e organi centrali, il collegio dei probiviri.

4.       La richiesta del tentativo di conciliazione, di cui al primo comma del presente Art., da parte di una sezione, dev’essere deliberata dal consiglio direttivo sezionale. Copia della deliberazione dev’essere trasmessa all’organo competente che dovrà tentare la conciliazione.

5.       Il collegio dei probiviri è organo giudicante di secondo grado avverso le decisioni dei comitati di coordinamento; esso deve essere adito con  ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Se il comitato di coordinamento non ottiene la conciliazione delle parti o non emette la decisione sulla controversia entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, qualsiasi parte interessata può adire il collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla scadenza del termine predetto.

 

 

Capo II – SOTTOSEZIONI

Art. 32

1.      La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata dal comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti: a) un elenco dei soci ordinari o familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a venti, con i loro dati associativi e le loro firme; b) un elenco di quanti altri intendono aderire al sodalizio come soci ordinari o familiari con i loro dati anagrafici e le loro firme; il numero complessivo dei proponenti di cui agli elenchi delle lettere a) e b) non può essere inferiore a cinquanta; c) una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

2.      Il consiglio direttivo della sezione delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi trasmette al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezioni e la composizione degli organi delle sottosezioni.

3.      ll comitato di coordinamento, sentite le sezioni vicine, delibera entro novanta giorni ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione alla segreteria generale.

4.      Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l’organizzazione centrale. Hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con il regolamento della sezione ed è esecutivo solo dopo la ratifica del consiglio direttivo della sezione.

5.      I soci delle sottosezioni partecipano alla elezione dei delegati della sezione di appartenenza.

6.      Alle riunioni dei consigli direttivi delle sottosezioni possono essere invitate anche persone estranee al consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario.

 

Art. 33

1.      Una sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea generale dei propri soci o del consiglio direttivo sezionale.

2.      In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’assemblea generale della sezione da parte della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo della sottosezione, entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento; se l’assemblea sezionale conferma lo scioglimento, è ammesso il ricorso, in seconda istanza, entro trenta giorni da tale ultima deliberazione, al comitato di coordinamento competente, che deciderà inappellabilmente entro novanta giorni.

 

 

Capo III – TESSERAMENTO

Art. 34

1.      Ogni anno la segreteria generale consegna a ciascuna sezione, in deposito fiduciario, un numero di bollini per l’anno successivo;

2.      la sezione consegna i bollini ai soci contro il pagamento della quota associativa e dei contributi, fa pervenire alla segreteria generale gli elenchi nominativi dei soci, nel termine di quindici giorni, e gli importi delle quote e dei contributi, nei termini deliberati dal consiglio centrale. I soci ordinari di diritto ( C.A.A.I. e A.G.A.I.) e i soci ordinari vitalizi, di cui all’art. 11, sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

3.      La sezione trasmette gli elenchi dei soci ordinari vitalizi alla segreteria generale, entro il 31 marzo.

4.      L’efficacia delle iscrizioni decorre dal giorno successivo a quello di spedizione o consegna alla segreteria generale degli elenchi dei nominativi, comprovate mediante documento avente data certa.

5.      Le iscrizioni sono ricevute dalle sezioni fino al 31 ottobre per l’anno sociale in corso.

6.      La segreteria generale fissa le norme e i termini per la restituzione dei bollini non esitati: quelli non restituiti nei termini vengono addebitati alla sezione.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

Capo I – CONVEGNI DI SEZIONI , COMITATI DI COORDINAMENTO – DELEGAZIONI

 

Art. 35

1.      Il convegno è costituito dalla totalità delle sezioni la cui sede ricade nel territorio di una o più regioni.

2.      I convegni regionali e interregionali attualmente esistenti e i loro comitati di coordinamento hanno le seguenti denominazioni:

3.      ligure – piemontese – valdostano;

4.      lombardo;

5.      veneto – friulano – giuliano;

6.      tosco – emiliano-romagnolo;

7.      centro meridionale e insulare;

8.      trentino – alto adige.

9.      La richiesta di costituzione di un nuovo convegno o di modifica di quelli esistenti dev’essere presentata al consiglio centrale da almeno due terzi delle sezioni territorialmente interessate.

10.  Su proposta del consiglio centrale l’assemblea dei delegati può modificare il numero dei convegni e determinare le regioni in ciascuno comprese.

11.  Il consiglio centrale, sentiti i comitati di coordinamento competenti, decide sulla presentazione della proposta all’assemblea dei delegati e comunica la sua decisione ai comitati di coordinamento interessati e alle sezioni che hanno avanzato la richiesta.

12.  La decisione del consiglio centrale può essere impugnata dai due terzi dei consigli direttivi delle sezioni richiedenti, entro trenta giorni dalla comunicazione del consiglio centrale, con ricorso al collegio dei probiviri.

 

Art. 36

1.      L’assemblea delle sezioni del convegno regionale o interregionale, rappresentate secondo i criteri dettati dall’art. 17 comma 2 dello statuto, elegge: il presidente del convegno, il comitato di coordinamento, il collegio dei revisori dei conti del convegno, i componenti del consiglio centrale attribuiti al proprio raggruppamento di sezioni; nomina i componenti del comitato elettorale dell’assemblea dei delegati; propone all’assemblea dei delegati per l’elezione: il presidente generale, i vicepresidenti generali, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri; approva e modifica il regolamento del convegno e delle delegazioni regionali o provinciali delle sezioni.

2.      Per il raggiungimento degli scopi enunciati dallo statuto, i convegni hanno anche i fini particolari seguenti, che attuano conformemente ai propri regolamenti: coordinano le iniziative delle delegazioni e delle sezioni, secondo le esigenze locali e in conformità alle legislazioni regionali o provinciali; nominano i componenti degli organi tecnici periferici regionali o interregionali; propongono al consiglio centrale per la loro nomina i componenti degli organi tecnici centrali.

 

Art. 37

1.      Il comitato di coordinamento è composto da almeno cinque componenti eletti dall’assemblea delle sezioni del convegno secondo le norme del proprio regolamento; il comitato nomina uno o due vicepresidenti e un segretario, quest’ultimo anche al di fuori dei suoi componenti. I componenti del comitato durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e possono esserlo ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

2.      Per il raggiungimento degli scopi enunciati nello statuto, il comitato di coordinamento ha anche i fini particolari seguenti, che attua secondo le disposizioni del regolamento del convegno regionale o interregionale: approva la costituzione di nuove sottosezioni e sezioni nel proprio ambito territoriale; vigila sul rispetto e sull’applicazione delle norme statutarie o regolamentari da parte delle sezioni e comunica al consiglio centrale le inosservanze e le violazioni; valuta le attività istituzionali delle sezioni; decide sulle controversie deferite alla propria competenza.

 

 

 

Art. 38

1.      I convegni devono riunire le proprie sezioni almeno due volte all’anno e comunicano per iscritto alla presidenza generale i risultati delle elezioni e delle designazioni alle cariche centrali di loro competenza, almeno quindici giorni prima dell’assemblea dei delegati a cui spetta l’elezione delle cariche centrali.

2.      I comitati di coordinamento devono inviare alla segreteria generale entro trenta giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea delle sezioni, per la ratifica da parte del consiglio centrale, il regolamento del proprio convegno e delle delegazioni regionali o provinciali delle sezioni o le sue modifiche, predisposti attenendosi alle norme di base di cui al regolamento tipo approvato dal consiglio centrale stesso.

3.      Ciascun convegno e delegazione deve modificare il proprio regolamento ogniqualvolta intervengano modifiche di statuto e di regolamento generale incompatibili e ciò entro un anno dalla introduzione delle nuove norme.

4.      I comitati di coordinamento devono inviare almeno una volta all’anno alla presidenza generale una relazione sull’attività dei convegni.

 

Art. 39

1.      Le sezioni di una medesima regione o provincia autonoma, riunite in assemblea e rappresentate secondo i criteri dettati dall’art. 17 comma 2 dello statuto: eleggono i componenti della delegazione regionale o della delegazione provinciale secondo le norme del regolamento del proprio convegno; formulano proposte al comitato di coordinamento o al convegno interregionale di appartenenza su tutte le materie di competenza di questi organi.

2.      La delegazione regionale, come quella provinciale, è composta da almeno tre componenti proposti dalle sezioni della regione o della provincia autonoma che rappresentano, i quali durano in carica tre anni sono rieleggibili una prima volta e possono esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione. I componenti di ciascuna delegazione eleggono fra loro il presidente e nominano un segretario, anche al di fuori dei componenti eletti.

3.      La delegazione regionale ha il compito di mantenere i contatti con le autorità regionali, provinciali e degli enti locali, curando gli interessi delle sezioni che rappresenta; di svolgere ogni azione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi sociali del sodalizio.

4.      La delegazione provinciale ha analogo compito, nell’ambito della provincia autonoma di propria pertinenza.

 

Art. 40

1.      I comitati di coordinamento affidano alle delegazioni regionali e provinciali lo svolgimento dei programmi da intraprendere in collaborazione con gli enti locali. Le delegazioni riferiscono in sede di convegno sulle attività effettuate.

2.      Le delegazioni non possono assumere impegni che coinvolgano il sodalizio, se non delegate dal consiglio centrale, tramite il comitato di coordinamento.

3.      Le delegazioni regionali e provinciali di uno stesso convegno interregionale si riuniscono periodicamente, per uno scambio di informazioni e per coordinare un’eventuale azione comune, nell’interesse reciproco delle sezioni che rappresentano e nell’interesse finale del sodalizio.

 

Art. 41

1.      In caso di violazione da parte di organi di un convegno di sezioni o di una delegazione di norme di statuto o del regolamento generale o di norme, atti o provvedimenti che vengono emessi, ai sensi delle stesse, dai competenti organi del Club alpino italiano, nonché in caso di atti in contrasto con i principi informatori della associazione, il consiglio centrale procede in analogia a quanto stabilito per le sezioni.

 

Art. 41-bis

1.      I soci eletti nel consiglio centrale, nel comitato di presidenza e  nel  collegio  dei revisori dei conti sono invitati alle sedute degli organi dei raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza. Se ritenuto opportuno, possono essere invitati anche alle sedute delle assemblee dei delegati di altri raggruppamenti regionali e interregionali.

2.      I past-presidenti generali sono invitati alle sedute delle assemblee dei delegati dei raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza.

3.      I soggetti di cui ai due commi precedenti partecipano senza diritto di voto alle sedute alle quali sono invitati.

 

 

Titolo V

Capo I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 42

1.      Il numero dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione, si determina in base al numero di soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene comunicato alle sezioni dalla direzione entro l'ultimo giorno di febbraio.

2.      I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci delle sezioni esclusivamente tra i soci ordinari e familiari maggiorenni, secondo le modalità previste dall’ordinamento sezionale.

3.      I nomi dei delegati di diritto e elettivi, con i loro dati associativi, devono essere comunicati dalle sezioni alla direzione entro sette giorni dalla loro elezione.

4.      Se i soci di una sezione rimangono per qualsiasi motivo privi di un delegato elettivo, si provvede alla sua sostituzione nella prima assemblea generale della sezione o, in caso d'urgenza, con deliberazione del consiglio direttivo ratificata nella successiva assemblea generale della sezione.

 

Art. 43

1.      In previsione di una assemblea dei delegati, la direzione prepara il calendario degli adempimenti.

2.      L'assemblea dei delegati si svolge nella località e alla data stabilita dal comitato di presidenza, ma non più di due volte consecutive nella medesima località.

3.      Il comitato di presidenza delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; invita i past-presidenti generali e quanti altri ritiene opportuno alle sedute delle assemblee dei delegati.

4.      Il consiglio centrale, il collegio dei revisori dei conti o ciascun convegno possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno delle assemblee dei delegati ordinarie; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dall’indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire al comitato di presidenza entro il termine perentorio dell'ultimo giorno di febbraio, per l’assemblea dei delegati seguente.

5.      La direzione provvede alla organizzazione dell’assemblea dei delegati; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno  – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della assemblea dei delegati – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

6.      La richiesta di convocazione di una assemblea dei delegati straordinaria da parte della maggioranza dei componenti il consiglio centrale, del collegio dei revisori dei conti, o di un quinto del numero totale dei delegati deve essere sottoscritta dai singoli richiedenti e deve essere indirizzata al presidente generale, al comitato elettorale  e al collegio dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. Dalla ricezione della richiesta, il comitato di presidenza ha sessanta giorni per provvedere.

7.      In caso di inerzia accertata del comitato di presidenza nel completamento degli adempimenti preliminari o nella convocazione dell’assemblea dei delegati ordinaria e delle assemblee dei delegati straordinarie – di cui al precedente comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il collegio dei revisori dei conti – nel più breve tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al comitato di presidenza.

 

Art. 44

1.      Il Comitato elettorale è composto da un rappresentante effettivo per ciascun convegno, più un supplente che lo sostituirà a tutti gli effetti in caso di suo impedimento; ciascun convegno elegge i propri rappresentanti, nella osservanza del proprio ordinamento e con la medesima rappresentanza stabilita per l’assemblea dei delegati; il comitato elettorale dura in carica non più di tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta; potranno essere nuovamente rieletti dopo almeno un anno dalla scadenza del mandato; il rappresentante supplente sostituisce a tutti gli effetti il rappresentante effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione nella successiva seduta del convegno di appartenenza; il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

2.      Il comitato di presidenza, nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio, ratifica la composizione del comitato elettorale; il comitato di presidenza convoca il comitato elettorale ogni qual volta si renda necessario, secondo il calendario degli adempimenti; a tutte le sedute del comitato elettorale partecipa il direttore o un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.

3.      Il comitato elettorale raccoglie le candidature alle cariche sociali; controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità esistenti per ciascun candidato; ne dichiara la eleggibilità; cura l'allestimento delle liste di candidati e delle schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla rosa di candidati eleggibili, prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione.

4.      Nessun'altra lista di candidati o scheda di votazione può essere presentata all’assemblea dei delegati o distribuita ai delegati.

5.      Nel caso l'assemblea dei delegati elegga – alle cariche sociali poste in votazione – soci il cui nominativo non risulti inserito nelle liste di candidati preparate dal comitato elettorale, quest'ultimo effettua i controlli previsti al comma 3 nel termine perentorio di quindici giorni dalle elezioni; se il controllo ha esito positivo proclama eletto il candidato, se ha esito negativo, proclama eletto il successivo nell'elenco dei votati; il direttore ne dà comunicazione a tutti gli interessati.

6.      Il comitato elettorale esamina le richieste di convocazione delle assemblee dei delegati straordinarie; ne controlla la regolarità formale e sostanziale; il direttore trasmette gli atti al comitato di presidenza per le azioni successive.

 

Art. 45

1.      Il comitato di presidenza nomina, almeno quindici giorni prima dell'assemblea dei delegati, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere centrale e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'assemblea dei delegati; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale.

 

Art. 46.1

1.      I delegati per partecipare all'assemblea dei delegati devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori dell'assemblea dei delegati.

2.      Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare e votare anche a nome di altri delegati, a condizione che la rappresentanza sia autorizzata dal presidente della sezione di appartenenza dei rappresentati.

3.      Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione dello stesso convegno.

4.      I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

 

Art. 46.2

1.      Le assemblee dei delegati sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di delegati – di persona o per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti.

2.      L'assemblea dei delegati straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare sullo scioglimento del Club alpino italiano – è validamente costituita a partire dal momento nel quale il numero complessivo dei delegati – di persona o per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri supera la metà del totale dei delegati, indipendentemente dal numero di sezioni presenti.

3.      2 bis. Ogni assemblea dei delegati validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente dell’assemblea dei delegati ne dichiara chiusi i lavori. 

4.      La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al presidente dell’assemblea dei delegati – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate. Il presidente dell’assemblea dei delegati ne dà comunicazione ufficiale.

5.      Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata prescritta dallo Statuto per l’adozione delle sue modifiche e per lo scioglimento del Club alpino italiano.

 

Art. 47

1.      Specifico Regolamento per il funzionamento delle assemblee dei delegati ordinarie e straordinarie – redatto dal consiglio centrale e adottato dall’assemblea dei delegati – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:

a.    nomina preliminare del presidente dell’assemblea dei delegati e degli scrutatori;

b.    poteri del presidente di assemblea e degli scrutatori;

c.    modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;

d.    modalità di svolgimento delle elezioni per le cariche negli organi del Club alpino italiano; determinazione degli eletti in caso di parità di voti ricevuti.

2.      Sono ammessi alla discussione e alle deliberazioni dell’assemblea dei delegati solamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nell’ordine ivi stabilito, sulla base dei documenti trasmessi ai delegati con la convocazione.

3.      Al termine dell’assemblea dei delegati il presidente dell’assemblea dei delegati proclama i risultati delle elezioni per le cariche negli organi del Club alpino italiano, salva la riserva di cui all’Art. 44, comma 5, e ne dà comunicazione scritta agli interessati e al comitato elettorale entro sette giorni. 

 

 

Titolo VI

Capo I – CONSIGLIO

Art. 48

1.      Il consiglio centrale, nella sua prima riunione successiva al 1° gennaio, determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascun convegno, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni dello stesso convegno al 31 dicembre dell'anno precedente.

2.      La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del divisore comune.

3.      La rinnovazione parziale del consiglio centrale prevista dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine del terzo, sette consiglieri.

4.      Nel caso di rinnovazione totale del consiglio centrale, la norma del comma precedente viene attuata mediante sorteggio dopo il primo e il secondo anno; il sorteggio è  effettuato nella prima riunione del consiglio centrale successiva al 1° gennaio.

5.      I consiglieri eletti, fuori dei casi previsti dal successivo Art., assumono le funzioni al termine della assemblea dei delegati ordinaria immediatamente successiva.

6.      I consiglieri, se rieletti, sono in ogni caso soggetti alla norma della rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.

7.      In caso di diminuzione del numero complessivo di consiglieri attribuiti a un convegno, si opera come segue:

e.    se uno o più consiglieri del convegno interessato hanno completato il loro mandato, l'assemblea dei delegati delle sezioni di quel convegno non provvede alla sostituzione del o dei consiglieri decaduti;

f.      se la condizione precedente non si verifica o non è sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di consiglieri attribuito, decadono uno o più consiglieri dello stesso convegno, scelti a partire dai consiglieri con maggiore anzianità per carica; a parità di condizioni si procede secondo volontà degli interessati o mediante sorteggio;

g.    ai consiglieri eletti in sostituzione dei consiglieri decaduti si applica il successivo Art..    

 

Art. 49

1.      La sostituzione di un consigliere – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato – viene effettuata alla prima assemblea dei delegati delle sezioni del convegno competente, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea dei delegati delle sezioni del convegno; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea.

2.      Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

 

Art. 50

1.      Specifico Regolamento per il funzionamento del consiglio centrale – redatto e adottato dal consiglio centrale – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:

a.    forme di pubblicità della convocazione;

b.    validità delle sedute;

c.    modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;

d.    validità delle deliberazioni;

e.    decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.

 

 

Capo II – COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 51

1.      La rinnovazione parziale dei componenti  della   presidenza   prevista   dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il presidente e un vicepresidente. I due ulteriori componenti del comitato di presidenza seguono per analogia le disposizioni relative al consiglio centrale, in quanto applicabili.

2.      Nel caso di rinnovazione totale della presidenza, la norma del comma 1 viene attuata mediante sorteggio dopo il primo e il secondo anno. Il sorteggio è effettuato nella prima riunione del comitato di presidenza successiva al 1° gennaio.

3.      Il componente della presidenza, eletto in sostituzione di altro componente giunto al termine naturale del mandato, assume le funzioni alla chiusura dell'assemblea dei delegati ordinaria nella quale è stato eletto.

4.      Il componente della presidenza, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma della rotazione di cui alle norme statutarie, dopo il periodo di seconda elezione.

 

Art. 52

1.      La sostituzione di un componente della presidenza – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato – viene effettuata alla prima assemblea dei delegati ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea dei delegati ordinaria; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea dei delegati ordinaria.

2.      Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

 

Art. 53

1.      Specifico Regolamento per il funzionamento del comitato di presidenza – redatto dal comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:

a.    forme di pubblicità della convocazione;

b.    validità delle sedute;

c.    modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;

d.    validità delle deliberazioni;

e.    decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.

 

Art. 54 (Trasferito all’Art. 50)

Art. 55 (Abrogato)

 

 

Capo III – ORGANI TECNICI CENTRALI

Art. 56

1.      Gli organi tecnici centrali, che sono costituiti da commissioni e da altri organismi, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e la capacità nel campo in cui devono operare, provvedono soprattutto alle necessità pratiche dell’esercizio dell’alpinismo e indirizzano tecnicamente e moralmente gli analoghi organismi sezionali e i singoli soci.

2.      Ad essi fanno capo le commissioni interregionali e regionali dei convegni delle sezioni, per ricevere i necessari orientamenti e le conseguenti direttive per l’azione da svolgere in campo periferico.

 

Art. 57

1.      L’ordinamento amministrativo e l’organizzazione generale degli organi tecnici centrali e periferici sono disposti dal consiglio centrale. A tal fine il consiglio centrale predispone un regolamento quadro degli organi tecnici centrali e periferici.

2.      Gli organi tecnici centrali, per il loro funzionamento, si attengono alle disposizioni dei propri regolamenti, approvati dal consiglio centrale, del quale seguono le direttive programmatiche. I loro componenti sono nominati dal consiglio centrale sulla base delle proposte dei convegni e delle scelte effettuate dal consiglio centrale stesso e tenute presenti le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

 

Art. 58

1.      Il consiglio centrale stabilisce il numero dei componenti di ogni organo tecnico centrale.

2.      I componenti di ogni organo tecnico centrale, nella prima riunione convocata dal presidente generale, eleggono tra loro il presidente, il vicepresidente e il segretario (il quale può essere scelto anche all'infuori dei componenti l'organo tecnico centrale).

3.      Salvi i casi di decadenza previsti da ciascun regolamento, i componenti durano in carica non più di tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta; potranno essere nuovamente rieletti dopo almeno un anno dalla scadenza del mandato.

4.      Le successive riunioni dell’organo tecnico centrale vengono indette dal presidente o da chi ne fa le veci, e di esse viene data comunicazione alla presidenza generale.

 

Art. 59

1.      Gli organi tecnici centrali presentano al consiglio centrale un programma di attività per l’anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, e una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata dal relativo consuntivo.

2.      Il consiglio centrale esamina e discute i programmi, preventivi, relazioni e consuntivi alla luce degli indirizzi programmatici, comunicando poi agli organi tecnici centrali l’esito delle sue decisioni.

3.      La segreteria generale fissa le modalità e i termini per la presentazione di programmi e previsioni, e di relazioni e consuntivi.

 

Art. 60

1.      In caso di violazione delle norme statutarie o regolamentari da parte di un organo tecnico centrale, il consiglio centrale può disporne lo scioglimento con effetto immediatamente esecutivo.

 

 

 

Titolo VII

Capo I – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 61

1.      Alla carica di revisore dei conti supplente viene eletto il primo degli esclusi tra i candidati alla carica di revisore dei conti effettivo.

2.      Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione nella successiva assemblea dei delegati.

 

Art. 62.1

1.      La sostituzione di un revisore dei conti – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato – viene effettuata alla prima assemblea dei delegati ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea dei delegati ordinaria; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea dei delegati ordinaria.

2.      Il revisore dei conti assume le sue funzioni alla chiusura dell'assemblea dei delegati ordinaria nella quale è stato eletto; il revisore eletto in sostituzione di altro decaduto prima del completamento del mandato assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

 

Art. 62.2

1.      Specifico Regolamento per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti – redatto dal Collegio e adottato dal consiglio centrale – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:

a.    forme di pubblicità della convocazione;

b.    validità delle sedute;

c.    modalità di svolgimento delle sedute, di intervento e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali;

d.    validità delle deliberazioni;

e.    decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.

2.      Il collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

3.      I revisori dei conti effettuano ispezioni collegiali o individuali agli atti contabili e amministrativi della struttura centrale del Club alpino italiano; di ogni loro atto redigono un verbale che inviano al consiglio centrale e per conoscenza al comitato di presidenza; i verbali sono sottoscritti collegialmente da tutti i revisori dei conti presenti alla seduta, incluso il revisore dei conti supplente.

 

 

Capo II – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 63

1.      Il collegio dei probiviri ha sede presso la sede legale e si riunisce anche altrove, su convocazione del suo presidente o di chi lo sostituisce.

2.      Le riunioni del collegio sono valide se ad esse intervengono almeno tre componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.

3.      Nel caso di cessazione dall’incarico di un componente del collegio, la sua sostituzione verrà effettuata dalla prossima assemblea dei delegati, e l’eletto assume l’anzianità del componente sostituito.

4.      I componenti del collegio dei probiviri assistono all’assemblea dei delegati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VII-bis

GRATUITÀ DELLE CARICHE - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ - INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ

Art. 63.1

1.      Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi su base volontaristica sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalità deliberate periodicamente dal comitato di presidenza.

2.      Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella misura e con le modalità di cui al comma precedente – a quanti intervengano alle sedute degli organi del Club alpino italiano, inclusi gli organi tecnici centrali.    

 

Art. 63.2

1.      Il candidato alla carica di presidente generale o di vicepresidente deve avere maturato esperienza negli organi del Club alpino italiano per un intero mandato e deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura periferica del Club alpino italiano.

2.      Il candidato alla carica di componente del comitato di presidenza o del consiglio centrale deve avere maturato esperienza negli organi del Club alpino italiano o delle strutture periferiche del Club alpino italiano o in alternativa deve essere in possesso di specifica esperienza professionale (di tipo organizzativo-gestionale).

3.      Il candidato alla carica di revisore dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori contabili o essere in possesso di specifica esperienza professionale.

4.      Il candidato alla carica di proboviro deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni; non può intrattenere alcun incarico professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano.

5.      Non possono essere candidati alle cariche sociali quanti sono eletti a far parte del comitato elettorale o sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri; quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano; quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con la struttura centrale o con le strutture periferiche.

6.      La perdita di una qualsiasi delle condizioni di eleggibilità o l’insorgere di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità previste nei commi 3, 4 e 5, è insanabile e determina automaticamente la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

 

Art. 63.3

1.      Il socio eletto alle cariche negli organi del Club alpino italiano di cui all’Art. 4, comma 2, lettere da b) a f) dello Statuto non può ricoprire alcuna altra carica elettiva all'interno del Club alpino italiano, incluse tutte le strutture periferiche.

2.      Il socio che viene a trovarsi in una delle condizioni previste nel comma precedente deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente.

3.      Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo all'assemblea dei delegati in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima dell’assemblea dei delegati; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.

 

Art. 63.4

1.      Per le elezioni effettuate in assemblea dei delegati, il comitato elettorale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità o di incompatibilità in essere dei candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano secondo quanto stabilito nel presente Titolo VII-bis; per le elezioni effettuate negli organi tecnici centrali e in tutte le strutture periferiche dispongono i relativi ordinamenti.

 

 

 

 

Titolo VIII

Capo I – ORGANIZZAZIONE – BILANCI – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ

Art. 64

1.      Specifico Regolamento di organizzazione – redatto dalla Direzione su direttive del comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – disciplina tutti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione del personale della struttura centrale del Club alpino italiano.

2.      Specifico Regolamento di amministrazione e di contabilità – redatto dalla Direzione su direttive del comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – disciplina tutti gli aspetti relativi all’amministrazione, alla contabilità e ai bilanci della struttura centrale del Club alpino italiano.

Art. 65 (Abrogato)

Art. 66 (Trasferito all’art. 63.2)

 

 

Capo II – CONGRESSO NAZIONALE

Art. 67

1.      Il congresso nazionale del sodalizio viene organizzato dalla sezione designata dal precedente congresso o, in mancanza di tale designazione, dalla sezione autorizzata dal consiglio centrale, secondo le direttive da esso impartite.

2.      Gli scopi, l’epoca e il programma di massima del congresso devono essere comunicati dalla sezione designata almeno quattro mesi prima dell’effettuazione della manifestazione, al consiglio centrale per la sua approvazione, e quindi portati a conoscenza delle sezioni e dei soci.

 

 

Titolo IX

Capo I – SEZIONI NAZIONALI

Art. 68

1.      I regolamenti del Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.) e dell’Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) e le loro eventuali modifiche devono essere approvati dal consiglio centrale.

2.      Le sezioni nazionali non sono inquadrate in alcun convegno ma fanno parte, a tutti gli effetti, della sede legale.

3.      I convegni regionali o interregionali devono invitare alle riunioni delle proprie sezioni i rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell’A.G.A.I. aventi sede entro la propria giurisdizione.

4.      A tali riunioni gruppi e comitati partecipano con gli stessi diritti delle sezioni del convegno.

5.      I soci delle sezioni nazionali devono dare comunicazione alla segreteria generale di voler mantenere o di aver ottenuto l’associazione anche a una sezione del sodalizio. In essa, nella qualità di soci ordinari di diritto iscritti a una sezione nazionale, hanno tutti i diritti previsti dallo statuto per i soci ordinari, pur rimanendo inclusi nel conteggio del numero dei soci della sola sezione nazionale di appartenenza.

 

 

Capo II – SEZIONI PARTICOLARI

Art. 69

1.      Le sezioni particolari fanno parte di quei convegni regionali o interregionali entro la giurisdizione dei quali sarà stata stabilita ufficialmente la sede della sezione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo X

Capo I – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO GENERALE

Art. 70

1.      Il comitato di presidenza comunica all’assemblea dei delegati e a tutte le strutture periferiche il testo delle modifiche del regolamento generale adottate dal consiglio centrale, accompagnato da adeguata documentazione; la comunicazione all’assemblea dei delegati è inserita nell’ordine del giorno della seduta utile immediatamente successiva e alle strutture periferiche è inoltrata entro trenta giorni di calendario dalla loro adozione.

 

 

Capo II – NORME TRANSITORIE

Art. 71

1.      Agli effetti dell’eventuale scioglimento della sezione, il limite di cento soci trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite dopo l’approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari (assemblea dei delegati dell’1.12.1991). Per le sezioni costituite in data precedente, rimane in vigore il limite di cinquanta soci, fino all’inizio dell’anno sociale 1995.

 

Art. 72

1.      Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello Statuto del Club alpino italiano e l’adozione da parte del consiglio centrale del Regolamento generale, del regolamento di organizzazione, del regolamento di amministrazione e di contabilità e di ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo Statuto o dal Regolamento generale, rimangono in vigore i regolamenti preesistenti – se non espressamente abrogati – limitatamente alle parti non incompatibili con i princìpi stabiliti dallo Statuto.

2.      Tutte le norme regolamentari preesistenti al momento dell’adozione di nuovi regolamenti, relative a condizioni di eleggibilità alle cariche sociali, a incompatibilità tra cariche e più in generale alle cariche elettive nel Club alpino italiano, rimangono in vigore ad personam – se non espressamente abrogate – fino al termine naturale del mandato dei singoli eletti.


REGOLAMENTO

CONVEGNO DELLE SEZIONI LOMBARDE

Approvato dal Convegno delle Sezioni Lombarde a Sondrio il 14 novembre 1992. Approvato dal Consiglio centrale il 24 settembre 1994. Modificato dal Convegno di Carate Brianza del 13 novembre 1994, e successivamente dal Convegno di Bovegno del 11 aprile 1999.

 

Titolo I - ISTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

Le Sezioni del Club Alpino Italiano della Regione Lombardia costituiscono il Convegno Lombardo.

Il Convegno ha lo scopo di perseguire, in sede locale, le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, nel rispetto delle varie caratteristiche ambientali e sociali, e in armonia con le diverse legislazioni regionali nei settori di competenza.

 

 

Titolo II - ORGANI DEL CONVEGNO

Art. 2

Sono organi del Convegno:

            a- L'Assemblea del Convegno

            b- Il Presidente

            c- Il Comitato di Coordinamento

            d- Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

 

Titolo III - ASSEMBLEA DELLE SEZIONI

Art. 3 - Costituzione

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, le Sezioni e i Consorzi di Sezioni del Convegno, nonché un rappresentante del Gruppo C.A.A.I. ed un rappresentante del Comitato A.G.A.I. di appartenenza: questi ultimi possono esprimere un solo voto ciascuno.

Partecipano all'Assemblea, inoltre:

- il Presidente Generale del C.A.I.

- i componenti del Consiglio Centrale e del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti espressi dal Convegno.

- i componenti del Comitato di Coordinamento.

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

- i Presidenti degli Organi Tecnici Periferici.

- il Presidente Regionale e i Capidelegazione del C.N.S.A.S.

L'Assemblea deve essere indetta dal Comitato di Coordinamento, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 10 aprile e il 30 novembre; in seduta straordinaria, può essere indetta quando lo ritenga necessario il Comitato di Coordinamento o ne faccia richiesta motivata un numero di Sezioni corrispondente ad almeno un terzo del numero dei delegati dell'intero Convegno.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, dovranno essere spedite almeno trenta giorni prima della data fissata.

All'organizzazione di ciascuna Assemblea provvede una Sezione o Sottosezione del Convegno che ne abbia fatto richiesta e che sia stata designata dal Comitato di Coordinamento.

 

Art. 4 - Compiti e poteri

L'Assemblea delle Sezioni è l'organo sovrano a livello di Convegno, nel rispetto della normativa e delle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., nonché della autonomia delle Sezioni così come garantita dall' art. 12 dello Statuto.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale:

a- elegge i componenti del Consiglio Centrale attribuiti al proprio raggruppamento di Sezioni,

b- nomina i componenti del Comitato Elettorale per l'Assemblea dei Delegati,

c- propone all'Assemblea dei Delegati per l'elezione: il Presidente Generale, i Vice Presidenti, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri,

d- elegge il Presidente del Convegno,

e- approva e modifica il Regolamento del Convegno,

f- elegge i componenti del Comitato di Coordinamento e il Collegio dei Revisori dei Conti del Convegno,

g- elegge i componenti degli Organi Tecnici Periferici (O.T.P.) di competenza del Convegno, su proposta del Comitato di Coordinamento e richiesto il parere delle Sezioni e ai rispettivi O.T.P. in carica per gli O.T.P.: Scuole di Alpinismo, Scuole di Scialpinismo, Sci di Fondo Escursionistico, Alpinismo Giovanile, Speleologia, Escursionismo la elezione viene fatta su designazione dei rispettivi Congressi regionali degli Istruttori ed Accompagnatori,

h- propone al Consiglio Centrale, per la loro nomina, i componenti degli Organi Tecnici  Centrali (O.T.C.),

i- propone al Consiglio Centrale argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati,

l- approva i bilanci consuntivi e preventivi, modifica e approva i piani di attività predisposti dal Comitato di Coordinamento.

 

Art. 5 - Rappresentanze Sezionali - Consorziamento

Le Sezioni del Convegno partecipano all'Assemblea con le rappresentanze stabilite dall'art. 17 comma 2 dello Statuto.

Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, si applicano le limitazioni al diritto di voto stabilite dall'art.28 comma 1 u.p. del Regolamento Generale. Le Sezioni che vengono a trovarsi private del diritto di voto, possono consorziarsi, ai fini dell'esercizio di tale diritto, fino a raggiungere il numero minimo di 250 soci.

Le Sezioni interessate ad uno stesso Consorzio, dovranno costituirlo mediante delibera dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei votanti; con la stessa delibera l'Assemblea dovrà designare il nominativo del delegato che la rappresenterà, oppure dovrà dare mandato al Presidente della Sezione di scegliere il delegato di concerto con i Presidenti delle altre Sezioni interessate.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Presidenti dovranno far pervenire alla Segreteria Generale  e al Comitato di Coordinamento la comunicazione prevista dall'art. 28 comma 2 u.p. del Regolamento Generale o, nel caso di Consorzi a durata ultra annuale, la comunicazione del nominativo del delegato.

In mancanza di esplicita diversa previsione, i consorziamenti spiegano la loro validità dalla sucessiva Assemblea dei Delegati e decadono il giorno precedente all'Assemblea dei Delegati dell'anno seguente.

All'infuori degli scopi previsti dall'art.28 comma 2 del Regolamento Generale e dal presente articolo, le Sezioni consorziate conservano la loro individualità e autonomia.

 

Art. 6 - Funzionamento

Per ogni Assemblea ha luogo la verifica dei poteri da parte di una commissione composta da un Revisore dei Conti del Convegno, che la presiede, e da almeno due Soci della Sezione ospitante, designati dal Consiglio Direttivo di quest'ultima.

L'Assemblea elegge un Presidente e, su proposta di questi, un Segretario e almeno tre Scrutatori.

Ogni delegato dispone di un voto e può essere portatore di deleghe in numero non superiore a tre, purché vistate dal Presidente delle rispettive Sezioni.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o scheda segreta; deve sempre usarsi la scheda segreta quando le votazioni riguardino le elezioni o designazioni alle cariche sociali, o comunque comportino giudizi su persone, o quando lo richieda un numero di delegati non inferiore ad un decimo dei presenti o rappresentanti.

I Delegati, nelle votazioni plurime dei componenti di organi del Convegno, non possono esprimere un numero di voti di preferenza superiore al numero degli eligendi, diminuito di uno nelle votazioni fino a tre eligendi, diminuito di due nelle votazioni da quattro a sette eligendi, diminuito di tre nelle votaziononi con più di sette eligendi.

Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle Sezioni e dei Delegati presenti, e si ritengono approvate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con la convocazione.

Le Sezioni e i Delegati possono segnalare al Comitato argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee.

 

 

Titolo IV - PRESIDENTE DEL CONVEGNO

Art. 7 - Funzioni

Il Presidente del Convegno, eletto dall'Assemblea delle Sezioni,

- rappresenta il Convegno

- presiede e rappresenta il Comitato di Coordinamento

- convoca l'Assemblea delle Sezioni del Convegno, indetta dal Comitato di Coordinamento.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto una prima volta consecutivamente; può essere rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

 

 

Titolo V - COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 8 - Istituzione

è composto da 10 membri eletti dall'Assemblea delle Sezioni con i criteri dettatti dagli art. 5 e 6 del presente Regolamento; ciascun componente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per un solo triennio, ma può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

è presieduto dal Presidente del Convegno, ed alla prima riunione elegge un Vice Presidente e un Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Comitato è rappresentato dal suo Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando si procede a votazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno 4 volte all'anno.

Le sue riunioni sono valide quando sono presenti almeno 6 componenti.

 

Art. 9 - Compiti e poteri

Il Comitato mette in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea delle Sezioni, promuove e favorisce tutte le iniziative utili al perseguimento degli scopi istituzionali del C.A.I. sul territorio del Convegno.

Più specificatamente, il Comitato:

a- indice l'Assemblea del Convegno, di concerto con le Sezioni o Sottosezioni designate a curarne l'organizzazione e ne redige l'ordine del giorno,

b- predispone i bilanci annuali consuntivi e preventivi. Gli Organi Tecnici Periferici dovranno pertanto presentare i loro bilanci rispettivamente entro il 30-9 e il 28-2 di ogni anno,

c- trasmette immediatamente alla Sede Centrale i risultati delle elezioni e delle designazioni alle varie cariche sociali,

d- delibera sulle domande di costituzione di nuove Sezioni, previa acquisizione del parere motivato di tutte le Sezioni interessate per territorio, determinando la zona sulla quale la nuova Sezione svolgerà attività stabile e continuativa,

e- approva la costituzione di nuove Sottosezioni, a condizione che i relativi Regolamenti sezionali ne prevedano la costituzione e ne disciplinino i rapporti con la Sezione,

f- invia alla Presidenza Generale del C.A.I. una relazione annuale sull'attività svolta,

g- invia alla Segreteria Generale entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea delle Sezioni, per la ratifica da parte del Consiglio Centrale, il Regolamento del proprio Convegno e le sue modifiche,

h- decide in primo grado sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento Generale,

i- decide definitivamente sui ricorsi presentati dai Soci avverso provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale,

l- decide in secondo grado, inapellabilmente, sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Generale, avverso i provvedimenti di scioglimento di una Sottosezione,

m- esprime il tentativo di conciliazione nelle controversie deferite al suo giudizio,

n- ratifica i regolamenti ed i programmi degli O.T.P. costituiti nell'ambito del Convegno, che già abbiano avuto l'approvazione dei corrispondenti Organi Tecnici Centrali, e ne autorizza iniziative che coinvolgano il nome del C.A.I. al di fuori del Sodalizio,

o- interpone in via preventiva i propri buoni uffici ogni qualvolta si evidenzino, a livello sezionale o locale, situazioni suscettibili di conseguenze pregiudizievoli per il corpo sociale e per l'immagine del Club Alpino Italiano.

p- valuta le attività istituzionali delle Sezioni.

q- il Comitato di Coordinamento ha anche il compito di mantenere i contatti con le autorità regionali e con gli altri enti locali, curando gli interessi delle Sezioni, che rappresenta unitariamente; cura altresì gli interessi di Sezioni non appartenenti alla regione che siano proprietari di rifugi o opere alpine sul territorio di competenza, e limitatamente a tutela di dette opere.

r- Nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Centrale, e avvalendosi anche della consultazione dei competenti O.T.P., il Comitato di Coordinamento promuoverà rapporti con la Regione e le autorità locali al fine di instaurare una collaborazione permanente in tema di tutela della montagna e di interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine, secondo le competenze attribuite a questi Enti dalla Legge 3/12/1971 n. 1102 e dalla successive legislazioni regionali.

Alle Sezioni è fatto divieto di inoltrare direttamente alla regione e agli altri enti locali domande tendenti ad ottenere contributi finanziari per le proprie iniziative senza aver preventivamente informato il Comitato di Coordinamento.

 

Le riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, il quale, quando sono in discussione argomenti di carattere generale e di comune interesse, può invitare a parteciparvi, con solo voto consultivo, i componenti degli O.T.C. espressi dal Convegno, i Presidenti degli O.T.P. e delle Commisioni regionali, i Delegati del C.N.S.A.S.; può invitare altre persone di cui ritenga utile la presenza per particolari competenze specifiche.

Alle riunioni del Comitato devono sempre essere invitati il Collegio dei Revisori dei Conti del Convegno nonché i Consiglieri Centrali e i Revisori dei Conti Centrali espressi dal Convegno.

 

 

Titolo VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10 - Istituzione e funzione

è costituito da 3 membri, eletti dall'Assemblea delle Sezioni tra i suoi Soci, con gli stessi criteri e con le stesse limitazioni applicabili alla elezione del Comitato di Coordinamento.

Elegge tra i suoi membri il Presidente.

Esercita il controllo contabile e amministrativo sulla gestione finanziaria ed economica del Convegno, ne esamina i bilanci e i piani pluriennali di attività, relazionando per iscritto all'Assemblea delle Sezioni prima delle relative approvazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal suo Presidente a da chi ne fa le veci. Nel caso di rinnovo di tale organo, la prima convocazione spetta al Presidente uscente o a chi ne fa le veci.

 

 

Titolo VII - ORGANI TECNICI REGIONALI

Art. 11 - Commissioni regionali

Nell'ambito del Convegno possono costituirsi Commissioni regionali per i vari settori di attività; la loro costituzione ed il loro funzionamento sono regolati dall'art. 56 comma 2 del Regolamneto Generale e dalle rispettive norme di attuazione.

 

 

Titolo VIII - NORME FINALI

Art. 12 - Contributo al Comitato di Coordinamento

Le Sezioni lombarde contribuiscono alle spese di funzionamento del Comitato di Coordinamento con un contributo la cui misura sarà stabilita dall'Assemblea delle Sezioni del Convegno.

 

Art. 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvati da almeno due terzi dei Delegati votanti, e sono operativi solo dopo la ratifica da parte del Consiglio Centrale.

Qualora l'Assemblea dei Delegati approvi modifiche allo Statuto o al Regolamento Generale del C.A.I. nelle parti relative alla regolamentazione dei Convegni e delle Delegazioni Regionali, si riterranno automaticamente abrogate tutte le parti del presente Regolamento in contrasto con la nuova normativa; il Regolamento dovrà quindi essere integrato e adeguato alla nuova normativa alla prima Assemblea utile successiva.

 

Art. 14 - Convocazione degli Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali vengono convocati dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

Nel caso di rinnovo di tali Organi, la prima convocazione spetta al Presidente uscente o a chi ne faceva le veci.

 

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate, anche per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.