LEGGI MESSICANE SULLA RACCOLTA DI PIANTE

 

 

Governo del Messico - dicembre 1996

L’articolo 417 stabilisce da 6 mesi a 6 anni di reclusione e una multa pari ad un salario minimo relativo ad un periodo da 100 a 20.000 giorni lavorativi, a chiunque introduca nel territorio messicano o che faccia commercio con risorse forestali, fauna e flora viventi, loro prodotti o derivati o resti, che soffrano o abbiano sofferto di qualsiasi disturbo che potrebbe essere fonte di contagio per la flora, per la fauna, per le risorse forestali, per gli ecosistemi e per la salute pubblica.

Inoltre l’articolo 420 stabilisce la medesima pena per chiunque faccia qualsiasi attivitā con fini commerciali con specie di fauna e flora considerate endemiche, minacciate, in pericolo di estinzione, rare o soggette a protezione speciale, come pure dei loro prodotti o sottoprodotti e qualsiasi altra risorsa genetica, senza l’autorizzazione o permesso necessario.

 

 

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