IL QUADRO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

 

L’art. 4, comma 8, dell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale per il personale degli Enti locali del 21.2.2018 riporta testualmente che <<per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL>>, sostituendo interi apparati del quadro contrattuale di specie pur non innovandone la morfogenesi di corpus più che di digesto normativo.

Già il Contratto collettivo nazionale per il personale degli Enti locali del 22.1.2004 avrebbe dovuto sussumere tutti i precedenti contratti, proponendosi come unica fonte esaustivamente concernente i sottesi rapporti di lavoro. Così non è stato: il contratto ha rappresentato ancora una volta uno jus superveniens, con forza parzialmente abrogativa, il quale ha demandato ad un’ipotetica negoziazione il delicato compito della collazione testuale. Nella Dichiarazione congiunta n° 3, infatti, si dava atto che: <<Le parti assumono l’impegno di  avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN>>. Quanto alla portata normativa del medesimo contratto, poi, l'art. 45 recitava testualmente, al primo comma: <<Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001 (omissis)>>. Neppure il successivo CCNL dell’11.4.2008, adottato nelle more di una crisi di Governo, aveva aggiunto altro se non un’ulteriore clausola di mero rinvio temporale per la problematica di cui trattasi, così come l’ulteriore CCNL sulla “parte economica” del 2009.

Quanto precede, quasi lapalissianamente, significa che resta in vigore tutto ciò che non è stato abrogato.

Viene, dunque, ancora deferito al compito dell'interprete il verificare cosa, fra i vari contratti di categoria succedutisi, sia rimasto in vigore, cosa sia sopravvissuto, cosa sia stato modificato e cosa sia stato del tutto abrogato. Nello specchietto sinottico da me redatto viene evidenziata la successione del Contratti collettivi nazionali per gli Enti locali, stipulati a seguito del D.Lgs. 29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001), dei quali tutti qualcosa è sopravvissuto (senza menzionare la circostanza che qualche sottile riferimento varrebbe ancora per alcuni istituti di fonte decretizia), quale prospettiva cronologica a sussidio della necessità di operare, istituto per istituto, una fine esegesi normativa in un quadro contrattuale dalla non palese linearità.

                                                                       Avv. Prof. Mauro Gaballo

 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO, IN ORDINE CRONOLOGICAMENTE INVERSO,

DEI CONTRATTI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E

AUTONOMIE LOCALI, CON I RELATIVI PERIODI DI RIFERIMENTO

 

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Anno di|               Denominazione                |Periodo di

stipula|                                            |riferimento

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Contratti riguardanti il personale di qualifica non dirigenziale:

 

 

 2022 CCNL AA.LL.  16.11.2022  relativo  al  triennio  2019-2021

 

 2018 CCNL AA.LL.  21.02.2018  relativo  al  triennio  2016-2018

 

 2016 Accordo del giorno 8.3.2016 di integrazione

      dell’accordo collettivo nazionale in materia di

      norme di garanzia de servizi pubblici essenziali

      e sulle procedure di raffreddamento e

      conciliazione in caso di sciopero nell'ambito

      del comparto Regioni-autonomie locali            dal 2016

 

 2009 CCNL EE.LL. 31.7.2009 “Biennio economico”       2008-2009

 

 2008 CCNL EE.LL. 11.4.2008 “Quadriennio normativo”   2006-2009

      n.b.: parte normativa 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

 

 2006 CCNL EE.LL. 9.5.2006 c.d. “Parte economica”     2004-2005

 

 2004 CCNL EE.LL. 22.1.2004 c.d. “Nuovo contratto”    2002-2005

 

 2002 Accordo del 19.2.2002 sui servizi pubblici essenziali dal 2002

 

 2000 CCNL EE.LL. 14.9.2000 c.d. “Code contrattuali”  2000-2001

      n.b.: ha definito esaustivamente l’apparato contrattuale per gli

      enti locali abrogando precedenti fonti contrastanti(v.appendice)

 

 1999 CCNL EE.LL. 1.4.1999 “Contratto del personale   1998-2001

      delle Autonomie locali e delle Regioni”

 

 1999 CCNL EE.LL. 31.3.1999 “Ordinamento del personale” dal 1998

 

 1995 CCNL EE.LL. 13.5.1996 “Accordo integrativo”     1994-1997

      n.b.: solo alcuni articoli dei precedenti in materia di permessi,

      assenze e ferie restano vigenti con numerosi emendamenti,

      soprattutto ad opera del Nuovo C.C.N.L.

 

 1995 CCNL EE.LL. 6.7.1995 “Contratto del personale   1994-1997

       delle Autonomie locali e delle Regioni”

 

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 2020 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL. 17.12.2020       2016-2018

 2010 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL. 22.02.2010       2006-2009

      n.b. parte normativa 2006–2009 e biennio economico 2006–2007

 

 2010 CCNL Dirig. AA.LL. 3.8.2010 “Biennio economico” 2008-2009

 

 2007 CCNL Dirig. AA.LL.14.5.2007 “Biennio economico” 2004-2005

 

 2006 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL. 22.2.2006       2002-2005

      n.b.: parte normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

 

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 2011 CCNL Segr.Com.Prov 1.3.2011 “Biennio economico” 2008-2009

 

 2010 CCNL Segretari Comunali-Provinciali 14.12.2010  2006-2009

      n.b. parte normativa 2006–2009 e biennio economico 2006–2007

 

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BREVE APPENDICE NORMATIVA

 

 

Commi 2 e 3 dell’art. 2  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: (già art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998), “Fonti”: <<[1] Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. [2] I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. [3] I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.>>

Commi 1 e 2, lett. a, dell’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, “Attribuzioni dei Consigli”: <<[1] Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. [2] Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (…) e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lettera modificata dall'art.35, comma 12, Legge n. 448/2001) (…)>>

Comma 3 dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, “Competenze delle Giunte”:<<[3] E',altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.>>

 

CCNL EE.LL. del 21.2.2018, Art. 4, comma 8: <<Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL.>>

TITOLO II [RELAZIONI SINDACALI] Art. 3, comma 7: <<Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate.>>

           

Art. 49, “Disapplicazioni”:

Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:

a) art. 14 CCNL 6.7.1995 (Il contratto individuale di lavoro)

b) art. 14 bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000 (Periodo di prova)

c) art. 17 CCNL 6.7.1995 (Orario di lavoro)

d) art. 22 CCNL 14.9.2000 (Turnazioni)

e) art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001 (Reperibilità)

f) Servizio militare (art. 9 CCNL 14.9.2000)

g) Congedi per la formazione (art. 16 CCNL 14.9.2000)

h) Permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6.7.1995)

i) Assenze per malattia (art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL 5.10.2001)

l) Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio261 (art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 10 bis CCNL 14.9.2000)

m) Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 21 CCNL 14.9.2000)

n) Congedi dei genitori (art. 17 CCNL 14.9.2000)

o) Congedi per eventi e cause particolari (art. 18 CCNL 14.9.2000)

p) Aspettativa per motivi personali (art. 11 CCNL 14.09.2000)

q) Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (art. 12 CCNL 14.9.2000)

r) Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art. 13 CCNL 14.9.2000)

s) Cumulo di aspettative (art. 14 CCNL 14.9.2000)

t) Diritto allo studio (art. 15 CCNL 14.9.2000).

 

TITOLO VIII [TRATTAMENTO ECONOMICO] Art. 71, “Disapplicazioni”: <<La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.>>

 

 

Comma 5 dell’art. 1 CCNL EE.LL. 11.4.2008, “Campo di applicazione”: <<[5] Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.>>

Art. 51 CCNL EE.LL. del 14.9.2000, “Disapplicazioni”: <<[1] Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro. [2] Dalla data di  cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.>>

Art. 45 CCNL EE.LL. del 22.1.2004, “Conferma di discipline precedenti”: <<[1] Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e  sue articolazioni e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000. [2] E’ confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.>>

 

Art. 12 CCNL EE.LL. del 22.1.2004, “Commissione paritetica per il sistema di classificazione”: <<[1] Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento  dei sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono: ricomporre i processi lavorativi attraverso un  arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso all’impiego; dare attuazione ai contenuti dell’art 24 del CCNL  5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per  il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla informazione; perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3; rivisitare i profili professionali alla luce di nuove competenze e professionalità. [2] Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.>>

 

Dichiarazione congiunta n. 3 in calce al CCNL EE.LL. del 22.1.2004: <<Le parti assumono l’impegno di  avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.>>

 

Art. 10 CCNL EE.LL. 11.4.2008, “Clausola di rinvio”: <<Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono  state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano a disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, le seguenti materie: (...) e) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità; f) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.>>

 

Art. 7 CCNL EE.LL. 4.6.2009, “Clausola di rinvio”: <<Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche conesse all’eventuale revisione dei profili normativi dell’attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie: (...) d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità; (...) i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.>>