IL QUADRO DEI CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
L’art. 4, comma 8, dell’Ipotesi di
Contratto collettivo nazionale per il personale degli Enti locali del 21.2.2018
riporta testualmente che <<per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione,
in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non
disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL>>, sostituendo interi
apparati del quadro contrattuale di specie pur non innovandone la morfogenesi di corpus più che di digesto normativo.
Già il Contratto
collettivo nazionale per il personale degli Enti locali del 22.1.2004 avrebbe
dovuto sussumere tutti i precedenti contratti, proponendosi come unica fonte
esaustivamente concernente i sottesi rapporti di lavoro. Così non è stato: il
contratto ha rappresentato ancora una volta uno jus
superveniens, con forza parzialmente abrogativa,
il quale ha demandato ad un’ipotetica negoziazione il delicato compito della
collazione testuale. Nella Dichiarazione congiunta n° 3, infatti, si dava atto
che: <<Le parti assumono l’impegno di
avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL,
il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall’ARAN>>. Quanto alla portata normativa
del medesimo contratto, poi, l'art. 45 recitava testualmente, al primo comma: <<Per
quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del
testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano
confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi
nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001 (omissis)>>.
Neppure il successivo CCNL dell’11.4.2008, adottato nelle more di una crisi di
Governo, aveva aggiunto altro se non un’ulteriore clausola di mero rinvio
temporale per la problematica di cui trattasi, così come l’ulteriore CCNL sulla
“parte economica” del 2009.
Quanto precede, quasi
lapalissianamente, significa che resta in vigore tutto ciò che non è stato
abrogato.
Viene, dunque, ancora
deferito al compito dell'interprete il verificare cosa, fra i vari contratti di
categoria succedutisi, sia rimasto in vigore, cosa sia sopravvissuto, cosa sia
stato modificato e cosa sia stato del tutto abrogato. Nello specchietto
sinottico da me redatto viene evidenziata la successione del Contratti
collettivi nazionali per gli Enti locali, stipulati a seguito del D.Lgs. 29/1993 (oggi D.Lgs.165/2001), dei quali tutti
qualcosa è sopravvissuto (senza menzionare la circostanza che qualche sottile
riferimento varrebbe ancora per alcuni istituti di fonte decretizia),
quale prospettiva cronologica a sussidio della necessità di operare, istituto
per istituto, una fine esegesi normativa in un quadro contrattuale dalla non
palese linearità.
Avv. Prof. Mauro Gaballo
SCHEMA RIEPILOGATIVO, IN ORDINE CRONOLOGICAMENTE INVERSO,
DEI CONTRATTI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI, CON I RELATIVI PERIODI DI RIFERIMENTO
----------------------------------------------------------------
Anno
di| Denominazione |Periodo di
stipula|
|riferimento
----------------------------------------------------------------
Contratti riguardanti il personale di qualifica non
dirigenziale:
2022 CCNL AA.LL. 16.11.2022
relativo al triennio
2019-2021
2018 CCNL AA.LL. 21.02.2018
relativo al triennio
2016-2018
2016 Accordo del giorno 8.3.2016 di
integrazione
dell’accordo collettivo nazionale in
materia di
norme di garanzia de servizi pubblici
essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero
nell'ambito
del comparto Regioni-autonomie
locali dal 2016
2009 CCNL EE.LL. 31.7.2009 “Biennio economico” 2008-2009
2008 CCNL EE.LL. 11.4.2008 “Quadriennio
normativo” 2006-2009
n.b.: parte normativa 2006-2009 e biennio economico
2006-2007
2006 CCNL EE.LL. 9.5.2006 c.d. “Parte
economica” 2004-2005
2004 CCNL EE.LL. 22.1.2004 c.d. “Nuovo
contratto” 2002-2005
2002 Accordo del 19.2.2002 sui servizi pubblici
essenziali dal 2002
2000 CCNL EE.LL. 14.9.2000 c.d. “Code
contrattuali” 2000-2001
n.b.: ha definito esaustivamente l’apparato contrattuale
per gli
enti
locali abrogando precedenti fonti contrastanti(v.appendice)
1999 CCNL EE.LL. 1.4.1999 “Contratto del
personale 1998-2001
delle Autonomie locali e delle Regioni”
1999 CCNL EE.LL. 31.3.1999 “Ordinamento del
personale”
dal 1998
1995 CCNL EE.LL. 13.5.1996 “Accordo
integrativo” 1994-1997
n.b.: solo alcuni articoli dei precedenti in materia di
permessi,
assenze
e ferie restano vigenti con numerosi emendamenti,
soprattutto ad opera del Nuovo C.C.N.L.
1995 CCNL EE.LL. 6.7.1995 “Contratto del
personale 1994-1997
delle Autonomie locali e delle Regioni”
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2020 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL.
17.12.2020 2016-2018
2010 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL.
22.02.2010 2006-2009
n.b.
parte normativa 2006–2009 e biennio economico 2006–2007
2010 CCNL Dirig.
AA.LL. 3.8.2010 “Biennio economico” 2008-2009
2007 CCNL Dirig.
AA.LL.14.5.2007 “Biennio economico” 2004-2005
2006 CCNL dell’Area Dirigenza AA.LL.
22.2.2006 2002-2005
n.b.: parte
normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
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2011 CCNL Segr.Com.Prov
1.3.2011 “Biennio economico” 2008-2009
2010 CCNL Segretari Comunali-Provinciali
14.12.2010 2006-2009
n.b.
parte normativa 2006–2009 e biennio economico 2006–2007
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BREVE APPENDICE
NORMATIVA
Commi
2 e 3 dell’art. 2 D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165: (già art. 2,
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998), “Fonti”:
<<[1] Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i
modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea. [2] I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario. [3] I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III
del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 45, comma
Commi
1 e 2, lett. a, dell’art. 42 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali, “Attribuzioni dei Consigli”: <<[1] Il
consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. [2]
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a)
statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui
all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi; (…) e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività
o servizi mediante convenzione (lettera modificata dall'art.35, comma 12, Legge
n. 448/2001) (…)>>
Comma 3 dell’art. 48 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali,
“Competenze delle Giunte”:<<[3]
E',altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio.>>
CCNL
EE.LL. del 21.2.2018, Art. 4, comma 8: <<Per quanto non previsto, continuano a trovare
applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o
non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL.>>
TITOLO II [RELAZIONI SINDACALI] Art. 3, comma 7: <<Le clausole del
presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia
di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto
disapplicate.>>
Art. 49, “Disapplicazioni”:
Dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle
seguenti norme:
a) art. 14 CCNL 6.7.1995 (Il
contratto individuale di lavoro)
b) art. 14 bis del CCNL
6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20
CCNL 14.9.2000 (Periodo di prova)
c) art. 17 CCNL 6.7.1995
(Orario di lavoro)
d) art. 22 CCNL 14.9.2000
(Turnazioni)
e) art. 23 CCNL 14.9.2000,
come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001 (Reperibilità)
f) Servizio militare (art. 9
CCNL 14.9.2000)
g) Congedi per la formazione
(art. 16 CCNL 14.9.2000)
h) Permessi retribuiti (art.
19 CCNL 6.7.1995)
i) Assenze per malattia
(art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art.
13 CCNL 5.10.2001)
l) Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio261 (art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato
dall’art. 10 bis CCNL 14.9.2000)
m) Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche (art. 21 CCNL 14.9.2000)
n) Congedi dei genitori
(art. 17 CCNL 14.9.2000)
o) Congedi per eventi e
cause particolari (art. 18 CCNL 14.9.2000)
p) Aspettativa per motivi
personali (art. 11 CCNL 14.09.2000)
q) Aspettativa per dottorato
di ricerca o borsa di studio (art. 12 CCNL 14.9.2000)
r) Altre aspettative
previste da disposizioni di legge (art. 13 CCNL 14.9.2000)
s) Cumulo di aspettative
(art. 14 CCNL 14.9.2000)
t) Diritto allo studio (art.
15 CCNL 14.9.2000).
TITOLO VIII [TRATTAMENTO ECONOMICO] Art. 71, “Disapplicazioni”: <<La nuova disciplina sui
fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline
in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate,
fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.>>
Comma 5 dell’art. 1
CCNL EE.LL. 11.4.2008, “Campo di applicazione”: <<[5] Per quanto non previsto dal presente contratto
collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.>>
Art. 51 CCNL
EE.LL. del 14.9.2000, “Disapplicazioni”: <<[1] Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai
sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre
effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro. [2] Dalla data
di cui al comma 1 sono inapplicabili
le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai
singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare,
incompatibili con il presente CCNL.>>
Art. 45 CCNL EE.LL. del
22.1.2004, “Conferma di discipline precedenti”: <<[1] Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in
attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali
del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei
contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al
5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell’art.
17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla relativa quantificazione
in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive
modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in
materia di orario e sue articolazioni e
tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e
38 del CCNL del 14.9.2000. [2] E’ confermata, anche per il
quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno degli
enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse
finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.>>
Art.
12 CCNL EE.LL. del 22.1.2004, “Commissione paritetica per il sistema di
classificazione”: <<[1] Al
fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo
contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità
dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come
concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di
ammodernamento dei sistemi organizzativi
degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione
del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli
elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati
e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare devono: ricomporre i processi lavorativi
attraverso un arricchimento delle
attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai
nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma
istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione
di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti
per l’accesso all’impiego; dare attuazione ai contenuti dell’art 24 del
CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie
operanti nelle IPAB; per il personale
docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il
personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e
dell’anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla informazione;
perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i
punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3; rivisitare i profili
professionali alla luce di nuove competenze e professionalità. [2] Eventuali
decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base
della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.>>
Dichiarazione congiunta n.
Art. 10 CCNL EE.LL. 11.4.2008, “Clausola
di rinvio”: <<Le parti, in considerazione
del ritardo con il quale sono state
avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009
ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi
brevi la presente fase negoziale, si impegnano a disciplinare, in sede di
rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, le seguenti materie:
(...) e) sistema di classificazione professionale, con prioritario e
particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004
ed alle alte professionalità; f) predisposizione del testo unificato delle
vigenti disposizioni contrattuali.>>
Art. 7 CCNL EE.LL. 4.6.2009, “Clausola di
rinvio”: <<Le parti, in
considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il
CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere
in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in
occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche conesse all’eventuale revisione dei profili normativi
dell’attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le
seguenti materie: (...) d) sistema di classificazione professionale, con
prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL
del 22.1.2004 ed alle alte professionalità; (...) i) predisposizione del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.>>