Avvocati animalisti:
>
> Maurizio Santoloci <pqbsa@tin.it>
(www.dirittoambiente.com/)
> "cristina tognoni" <cristina_tognoni@tin.it>
>
>
> ecco cosa siamo riusciti -con il vostro aiuto(di
> francesca/nisema/avv.animalisti ecc.)- a raccogliere per
aiutare
legalmente
> mario e gli altri amici del condominio di ivrea
> :
> da www.animalieanimali.it
>
> francesca@cuccefelici.com
> www.cuccefelici.com
>
> SENTENZA "ALLONTANACANI", NON E' UN PRECEDENTE
> 28 mag 03 - G. Adamo
> Cani in condominio e giudizio del Tribunale di Ivrea
provvisoriamente
> esecutivo: quali rimedi?
>
> 28 maggio 2003 - La vicenda dei cani in condominio, in via
di prossimo
> allontanamento in forza della sentenza del Tribunale di
Ivrea della quale
si
> è molto discusso su questo sito, pone delle interessanti
problematiche
> giuridiche.
> In primo luogo mi sentirei di rassicurare gli increduli
proprietari (non
più
> increduli di chi scrive, seppure "addetto ai lavori").
> E' vero, infatti, che, a tenore dell'art. 282 c.p.c., "la
sentenza di
primo
> grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".
Tuttavia, la
esecutorietà
> della sentenza può essere sottratta da un provvedimento del
giudice. Con
> riguardo alle sentenze di primo grado, infatti, l'art. 283 c.p.c.
stabilisce
> espressamente che "Il giudice d'appello, su istanza di
parte, proposta con
> l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando
ricorrono gravi
> motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione
> della sentenza impugnata".
> Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento avente
natura cautelare
e
> provvisoria (fino alla decisione sul merito), e che il
giudice
dell'appello
> pronuncia in tempi brevissimi (solitamente pochi giorni).
> Nella specie, poi, non solo sembrano ampiamente ricorrere i
"gravi motivi"
> richiesti dalla norma citata da ultimo (basti pensare al
mutamento della
> situazione di fatto che l'adempimento alle prescrizioni
contenute nella
> sentenza del Tribunale richiederebbe), ma sembra di
ravvisare anche seri
> motivi di fondatezza dell'appello.
> Ed infatti, qui non sembra farsi questione della pericolosità
degli
animali
> in questione. Questo è un profilo da affrontarsi, semmai,
in seguito.
> Vi è, infatti, un profilo preliminare, sulla base del quale
la sentenza in
> questione sembrerebbe (ma occorrerebbe comunque visionarla)
errata.
> Per giurisprudenza costante, nessun regolamento
condominiale, nemmeno se
> approvato all'unanimità, può in alcun modo vietare a
priori la detenzione
di
> animali, a meno che un'apposita clausola fosse inserita nel
contratto di
> acquisto dell'immobile.
> Dice, infatti, la Cassazione, che "la detenzione di
animali in un
> condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione
del diritto
> dominicale, può essere vietato solo se il proprietario
dell'immobile si
sia
> contrattualmente obbligato a non detenere animali nel
proprio
appartamento,
> non potendo un regolamento condominiale di tipo non
contrattuale,
> quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri
reali e
> servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro
proprietà
> esclusiva".
> E prosegue: "pertanto, in mancanza di un regolamento
contrattuale che
vieti
> al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di
sua esclusiva
> proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere
accertata alla
luce
> dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità
delle
> immissioni".
> A questo punto, e solo a questo punto, si può aprire il
dibattito sulla
> eventuale pericolosità o rumorosità degli animali in
questione. Che vanno
> valutate secondo il criterio generale in materia di "immissioni",
ai sensi
> dell'art. 844 c.c., per il quale "il proprietario di un
fondo non può
> impedire le immissioni.. I rumori e simili propagazioni
derivanti dal
fondo
> del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo
> alla condizione dei luoghi. Nell'applicare la norma,
l'autorità
giudiziaria
> deve contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della
> proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso".
> Personalmente, non ritengo che la sentenza in esame sia
destinata a
> diventare "precedente". Tuttavia sarebbe comunque
bene agire subito, ed
> anche in via cautelare nelle modalità sopra indicate, onde
evitare anche
> solo il rischio che questo si verifichi.
>
> * Avvocato - Cultore della Materia di Diritto Civile
nell'università di
> Bologna
>
> da www.geocities.com/Paris/Bistro/9971/animalicondominio.html
>
> Animali in condominio
>
> Nessuna norma può vietare il possesso di un animale
cosiddetto di
affezione
> (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che
contemplino tale
divieto;
> la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse
sentenze (n. 5078
> del 30.10.1979 - n. 5769 del 6.12.1978 - n. 832 del 5.2.1980,
ecc.), che
> tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della
libertà personale
> dell'individuo, cioè anticostituzionali.
> IN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro
appartamento, fatevi
> mostrare una copia del regolamento condominiale prima della
locazione o
> dell'atto d'acquisto, se il regolamento non esiste ancora o,
se esistente,
> non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della
compagnia di animali;
> se nel regolamento è invece posto il divieto in questione,
questo sarà
> vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della
locazione sarà
da
> voi menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso
sarà da voi
> accettato e firmato.Solo in quest'ultimo caso i vicini
potranno agire
contro
> di voi e comunque dopo aver dimostrato che l'animale ha
arrecato gravi
> disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale
comportamento degli
> animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art.
844 del
> Codice Civile).
> *****************
> vedere anche
> http://www.enpa.it/it/animali_e_legge/Animali_in_condominio.html
> ********************+
>
> Da "Metro" dell' 8/1/2003
>
> ANIMALI IN CASA: VIETATO VIETARLI
>
> Volete tenere un animale in casa anche se il regolamento
condominiale
> lo vieta? Secondo la Cassazione ne avete pieno diritto.
>
> La legislazione vigente concede piena cittadinanza
condominiale agli
> animale. Nessuna norma infatti può vietare il possesso di
un animale di
> affezione (cane o gatto) in un condominio, pur in presenza
di
> regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di
Cassazione ha
> stabilito,
> con diverse sentenze, che tali regolamenti sono nulli in
quanto
> limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè
anticostituzionali.
> I
> regolamenti condominiali non possono impedire ad alcuno il
possesso di
> animali neanche se approvati all'unanimità.