LEGGI/da sapereANIMALI E CONDOMINIO/sentenze cassazione/precedenti/avvertimenti/drittenon abbandonate MAI il vostro amico!!rivolgetevi alle associazioni

Avvocati animalisti:
>
> Maurizio Santoloci <pqbsa@tin.it> (www.dirittoambiente.com/)
> "cristina tognoni" <cristina_tognoni@tin.it>
>
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> ecco cosa siamo riusciti -con il vostro aiuto(di
> francesca/nisema/avv.animalisti ecc.)- a raccogliere per aiutare
legalmente
> mario e gli altri amici del condominio di ivrea
> :
> da www.animalieanimali.it
>
> francesca@cuccefelici.com
> www.cuccefelici.com
>
> SENTENZA "ALLONTANACANI", NON E' UN PRECEDENTE
> 28 mag 03 - G. Adamo
> Cani in condominio e giudizio del Tribunale di Ivrea provvisoriamente
> esecutivo: quali rimedi?
>
> 28 maggio 2003 - La vicenda dei cani in condominio, in via di prossimo
> allontanamento in forza della sentenza del Tribunale di Ivrea della quale
si
> è molto discusso su questo sito, pone delle interessanti problematiche
> giuridiche.
> In primo luogo mi sentirei di rassicurare gli increduli proprietari (non
più
> increduli di chi scrive, seppure "addetto ai lavori").
> E' vero, infatti, che, a tenore dell'art. 282 c.p.c., "la sentenza di
primo
> grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". Tuttavia, la
esecutorietà
> della sentenza può essere sottratta da un provvedimento del giudice. Con
> riguardo alle sentenze di primo grado, infatti, l'art. 283 c.p.c.
stabilisce
> espressamente che "Il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con
> l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi
> motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
> della sentenza impugnata".
> Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento avente natura cautelare
e
> provvisoria (fino alla decisione sul merito), e che il giudice
dell'appello
> pronuncia in tempi brevissimi (solitamente pochi giorni).
> Nella specie, poi, non solo sembrano ampiamente ricorrere i "gravi motivi"
> richiesti dalla norma citata da ultimo (basti pensare al mutamento della
> situazione di fatto che l'adempimento alle prescrizioni contenute nella
> sentenza del Tribunale richiederebbe), ma sembra di ravvisare anche seri
> motivi di fondatezza dell'appello.
> Ed infatti, qui non sembra farsi questione della pericolosità degli
animali
> in questione. Questo è un profilo da affrontarsi, semmai, in seguito.
> Vi è, infatti, un profilo preliminare, sulla base del quale la sentenza in
> questione sembrerebbe (ma occorrerebbe comunque visionarla) errata.
> Per giurisprudenza costante, nessun regolamento condominiale, nemmeno se
> approvato all'unanimità, può in alcun modo vietare a priori la detenzione
di
> animali, a meno che un'apposita clausola fosse inserita nel contratto di
> acquisto dell'immobile.
> Dice, infatti, la Cassazione, che "la detenzione di animali in un
> condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto
> dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si
sia
> contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio
appartamento,
> non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale,
> quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e
> servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà
> esclusiva".
> E prosegue: "pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che
vieti
> al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva
> proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla
luce
> dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle
> immissioni".
> A questo punto, e solo a questo punto, si può aprire il dibattito sulla
> eventuale pericolosità o rumorosità degli animali in questione. Che vanno
> valutate secondo il criterio generale in materia di "immissioni", ai sensi
> dell'art. 844 c.c., per il quale "il proprietario di un fondo non può
> impedire le immissioni.. I rumori e simili propagazioni derivanti dal
fondo
> del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo
> alla condizione dei luoghi. Nell'applicare la norma, l'autorità
giudiziaria
> deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
> proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".
> Personalmente, non ritengo che la sentenza in esame sia destinata a
> diventare "precedente". Tuttavia sarebbe comunque bene agire subito, ed
> anche in via cautelare nelle modalità sopra indicate, onde evitare anche
> solo il rischio che questo si verifichi.
>
> * Avvocato - Cultore della Materia di Diritto Civile nell'università di
> Bologna
>

> da www.geocities.com/Paris/Bistro/9971/animalicondominio.html
>
> Animali in condominio
>
> Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di
affezione
> (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale
divieto;
> la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078
> del 30.10.1979 - n. 5769 del 6.12.1978 - n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che
> tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale
> dell'individuo, cioè anticostituzionali.
> IN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi
> mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o
> dell'atto d'acquisto, se il regolamento non esiste ancora o, se esistente,
> non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali;
> se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà
> vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sarà
da
> voi menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sarà da voi
> accettato e firmato.Solo in quest'ultimo caso i vicini potranno agire
contro
> di voi e comunque dopo aver dimostrato che l'animale ha arrecato gravi
> disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento degli
> animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844 del
> Codice Civile).
> *****************
> vedere anche
> http://www.enpa.it/it/animali_e_legge/Animali_in_condominio.html
> ********************+
>
> Da "Metro" dell' 8/1/2003
>
> ANIMALI IN CASA: VIETATO VIETARLI
>
> Volete tenere un animale in casa anche se il regolamento condominiale
> lo vieta? Secondo la Cassazione ne avete pieno diritto.
>
> La legislazione vigente concede piena cittadinanza condominiale agli
> animale. Nessuna norma infatti può vietare il possesso di un animale di
> affezione (cane o gatto) in un condominio, pur in presenza di
> regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha
> stabilito,
> con diverse sentenze, che tali regolamenti sono nulli in quanto
> limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè
anticostituzionali.
> I
> regolamenti condominiali non possono impedire ad alcuno il possesso di
> animali neanche se approvati all'unanimità.