chi siamo | contatto | italia in spagna
cerca

Home > attualità giuridica > Direttiva 2002/8/CE accesso alla giustizia
nelle controversie giudiziali e stragiudiziali transfrontaliere

le altre sezioni della rivista

pratica processuale
diritto d'impresa
studi di diritto spagnolo

							

DIRETTIVA 2002/8/CE DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

Sommario

Preambolo
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1. Obiettivi e campo di applicazione
Articolo 2. Controversie transfrontaliere

CAPITOLO II
DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Articolo 3. Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Articolo 4. Non discriminazione

CAPITOLO III
CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Articolo 5. Condizioni relative alle risorse finanziarie
Articolo 6. Condizioni legate al merito della controversia
Articolo 7. Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Articolo 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Articolo 9. Continuità del patrocinio a spese dello Stato
Articolo 10. Procedimenti stragiudiziali
Articolo 11. Atti autentici
Articolo 12. Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato
Articolo 13. Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato
Articolo 14. Autorità competenti e lingue
Articolo 15. Trattamento delle domande
Articolo 16. Formulario uniforme

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17. Comitato
Articolo 18. Informazione
Articolo 19. Disposizioni più favorevoli
Articolo 20. Nesso con altri strumenti
Articolo 21. Recepimento nella legislazione nazionale
Articolo 22. Entrata in vigore
Articolo 23. Destinatari


IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e

sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione

delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la

Comunità deve adottare tra l'altro le misure relative alla

cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni

transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento

del mercato interno.

(2) L'articolo 65, lettera c), del trattato cita, fra le misure da

adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione

degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti

civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle

norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16

ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme

minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio

a spese dello Stato nelle cause transnazionali in

tutta l'Unione.

(4) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le

materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate

nel rispetto di detta convenzione e in particolare del

principio di eguaglianza delle parti in una controversia.

(5) La presente direttiva mira a promuovere l'applicazione

del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello

Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere

concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi

sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un

accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente

riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito

all'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea.

(6) Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore

o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere

transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire

ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia.

(7) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono

essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri

e possono dunque essere realizzati meglio a livello

comunitario, la Comunità può intervenire in base al

principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato

che istituisce la Comunità europea. La presente

direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire

tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità

enunciato nello stesso articolo.

(8) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire

un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle

controversie transfrontaliere definendo al riguardo talune

norme minime comuni. Una direttiva del Consiglio è lo

strumento legislativo più idoneo per conseguire tale

obiettivo.

(9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle

controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

(10) Ciascuna parte in una controversia in materia civile o

commerciale che rientra nel campo d'applicazione della

presente direttiva deve avere la possibilità di far valere i

suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria

non le consente di sostenere le spese processuali. Il

patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato

quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla

giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

(11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la

consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di

giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione

legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la

rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero totale o

parziale dalle spese processuali.

(12) La legge nazionale dello Stato membro del foro o in cui

si chiede l'esecuzione delle decisioni può prevedere che

nelle spese processuali siano incluse le spese della parte

avversa poste a carico del beneficiario del patrocinio a

spese dello Stato.

(13) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo

di domicilio o dimora abituale nel territorio di uno Stato

membro, devono poter beneficiare del patrocinio a spese

dello Stato nelle controversie transfrontaliere se soddisfano

le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo

stesso vale per i cittadini di paesi terzi regolarmente e

abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato

membro.

31.1.2003 L 26/41 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 368.

(2) Parere reso il 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 64.

(14) È opportuno che gli Stati membri siano lasciati liberi di

stabilire il limite al di sopra del quale si presume che

una persona sia in grado di sostenere le spese processuali,

alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Detti limiti devono essere definiti alla luce di vari fattori

obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione

familiare.

(15) L'obiettivo della presente direttiva non potrebbe tuttavia

essere conseguito se i richiedenti il patrocinio a spese

dello Stato non avessero la facoltà di dimostrare che non

sono in grado di sostenere le spese processuali anche se

dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo

Stato membro del foro. Le autorità dello Stato membro

del foro, all'atto di valutare se il patrocinio a spese dello

Stato deve essere concesso su tale base, tengono conto

delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte

del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento

nello Stato membro di domicilio o di dimora abituale.

(16) Gli altri meccanismi che permettono in casi specifici l'accesso

effettivo alla giustizia non sono una forma di

patrocinio a spese dello Stato. Si può tuttavia presumere

che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa

sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione

finanziaria sfavorevole.

(17) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere

le domande di patrocinio a spese dello Stato relative

ad azioni giudiziarie manifestamente infondate o per

motivi connessi al merito della causa purché sia fornita

la consulenza legale nella fase precontenziosa e sia

garantito l'accesso alla giustizia. Nel prendere una decisione

sul merito di una domanda gli Stati membri

possono respingere le richieste di patrocinio a spese

dello Stato qualora il richiedente chieda il risarcimento

dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite

materiali o finanziarie o la domanda riguardi una pretesa

derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale

del richiedente.

(18) La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli

Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere

transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare

l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il

patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente

collegate al carattere transfrontaliero di una controversia.

(19) Nel considerare se la presenza fisica di una persona sia

richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero

valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento

(CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio

2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie

degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle

prove in materia civile o commerciale (1).

(20) Se concesso, il patrocinio a spese dello Stato deve

coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute

affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia

eseguita; il beneficiario dovrebbe continuare a ricevere

tale patrocinio anche se una sentenza a lui favorevole è

impugnata oppure se egli propone ricorso, purché le

condizioni relative alle risorse finanziarie e al merito

della controversia continuino ad essere soddisfatte.

(21) Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle

stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari

tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la

mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto

per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale.

(22) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione

di atti autentici in un altro Stato membro alle

condizioni stabilite nella presente direttiva.

(23) Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo

Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione

della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un

avvocato locale nella fase precontenziosa quando il

richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto

domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato

membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione,

nel rispetto dei principi della presente direttiva.

(24) È opportuno che il patrocinio a spese dello Stato sia

concesso o rifiutato dall'autorità competente dello Stato

membro del foro o di esecuzione della sentenza. Ciò è il

caso sia quando il tribunale giudica nel merito che

quando deve prima decidere se è competente o meno.

(25) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati

membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire

l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto,

nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione

delle richieste di patrocinio a spese dello Stato da uno

Stato membro all'altro.

(26) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti

dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti

dall'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di

assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27

gennaio 1970. Occorre fissare un termine, non previsto

dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande

di patrocinio a spese dello Stato. Fissare un termine relativamente

breve contribuirebbe al buon funzionamento

della giustizia.

(27) Occorre che i dati trasmessi in forza della presente direttiva

godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e

la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei

dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore

delle telecomunicazioni (3), non si rendono necessarie

disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nella

presente direttiva.

31.1.2003 L 26/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(28) La messa a punto di un formulario uniforme per le

domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro

trasmissione nei casi di controversie transfrontaliere

dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure.

(29) Inoltre, tali formulari nonché i formulari di richiesta

nazionali dovrebbero essere messi a disposizione a

livello europeo attraverso il sistema di informazione

della rete giudiziaria europea, istituita ai sensi della decisione

2001/470/CE (1).

(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva

sono adottate in conformità della decisione del

Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante

modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

conferite alla Commissione (2).

(31) È opportuno precisare che l'introduzione di norme

minime nelle controversie transfrontaliere non osta

all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni

più favorevoli ai richiedenti il patrocinio a spese

dello Stato o ai beneficiari di detto patrocinio.

(32) L'accordo del 1997 e il protocollo addizionale all'accordo

europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza

giudiziaria gratuita, firmato a Mosca nel 2001

rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri

e i paesi terzi parti dell'accordo del 1977 o protocollo.

Le disposizioni della presente direttiva prevalgono

tuttavia su quelle dell'accordo del 1997 e dei protocolli

per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.

(33) Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del

protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda,

allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che

istituisce la Comunità europea, hanno notificato che

desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.

(34) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del

protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al

trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce

la Comunità europea, non partecipa all'adozione della

presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa

né la applica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla

giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione

di norme minime comuni relative al patrocinio a spese

dello Stato nelle suddette controversie.

2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia

civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo

giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la

materia fiscale, doganale e amministrativa.

3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono

gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera

si intende una controversia in cui la parte che chiede il

patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è

domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro

diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere

eseguita.

2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato

conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n.

44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (3).

3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia

transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in

conformità della presente direttiva.

CAPITOLO II

DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Articolo 3

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai

sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio

adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo

alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla

presente direttiva.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se

garantisce:

a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere

a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio,

nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali,

comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle

persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il

procedimento.

Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in

cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute

dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le

spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei

casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente

nello Stato membro del foro.

31.1.2003 L 26/43 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del

22.8.2002, pag. 13).

3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza

legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti

intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare

personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale

o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per

assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità

della controversia.

4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del

patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo

ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto

delle condizioni previste all'articolo 5.

5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente

abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio

a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale,

delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata

sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio

a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni

inesatte fornite dal beneficiario.

Articolo 4

Non discriminazione

Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato,

senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di

paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.

CAPITOLO III

CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO

Articolo 5

Condizioni relative alle risorse finanziarie

1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello

Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono

parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione

economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo

alla giustizia.

2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità

competente dello Stato membro del foro tenendo conto

di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la

situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle

persone a carico del richiedente.

3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei

quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello

Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese

processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono

determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente

articolo.

4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo

non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato

al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter

sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro

del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente

essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie

disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che

coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Condizioni legate al merito della controversia

1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di

patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria

che appaia manifestamente infondata possano essere respinte

dalle autorità competenti.

2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il

beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può

essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della

causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia.

3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e

fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza

del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener

conto della natura della causa quando il richiedente chieda il

risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto

perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi

una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o

commerciale del richiedente.

Articolo 7

Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia

Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro

del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere

transfrontaliero della controversia:

a) spese di interpretazione;

b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione

della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente

e presentati dal beneficiario; e

c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza

fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è

richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato

membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità

per sentire tali persone in modo appropriato.

Articolo 8

Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è

domiciliato o dimora abitualmente

Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello

Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio

a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario

a coprire:

a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi

altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale,

sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio

a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della

presente direttiva, nello Stato membro del foro;

b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti

giustificativi al momento della presentazione della domanda

alle autorità di tale Stato membro.

31.1.2003 L 26/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

Articolo 9

Continuità del patrocinio a spese dello Stato

1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente

o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la

sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro.

2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello

Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione

dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza

sia eseguita o dichiarata esecutiva.

3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello

Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da

parte del beneficiario o contro quest'ultimo.

4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un

nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in

qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo

3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di

cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Articolo 10

Procedimenti stragiudiziali

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti

stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva,

qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero

qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

Articolo 11

Atti autentici

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di

atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite

nella presente direttiva.

CAPITOLO IV

PROCEDURA

Articolo 12

Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità

competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo

8.

Articolo 13

Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

a spese dello Stato

1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono

essere presentate:

a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente

è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di

trasmissione); oppure

b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui

la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate

e i documenti giustificativi sono tradotti:

a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato

membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde

a una delle lingue delle istituzioni della Comunità;

oppure

b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di

poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.

3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere

di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora

sia manifesto:

a) che essa è infondata, o

b) che essa esula dal campo di applicazione della presente

direttiva.

A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15,

paragrafi 2 e 3.

4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente

provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti

giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché

la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo

qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in

conformità dell'articolo 8, lettera b).

L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda

all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel

termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della

domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al

paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove

necessario, in una di tali lingue.

5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva

sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità

equivalente.

6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento

per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in

cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato

o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente

rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di

trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese

dello Stato è respinta dall'autorità competente.

Articolo 14

Autorità competenti e lingue

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti

a trasmettere («autorità di trasmissione») e a ricevere

(«autorità di ricezione») la domanda.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le

seguenti informazioni:

— i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione

o trasmissione di cui al paragrafo 1,

— la rispettiva competenza territoriale,

31.1.2003 L 26/45 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

— i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e

— le lingue che possono essere usate per la compilazione della

domanda.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali

sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea,

diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente

è disposta ad accettare per la compilazione delle domande

di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità

della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni

di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004.

Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono

notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata

in vigore della modifica nello Stato membro in questione.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Trattamento delle domande

1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande

di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente

sia pienamente informato del trattamento della domanda.

2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande

siano respinte in tutto o in parte.

3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o

ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio

a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere

un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese

dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la

cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale

non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello.

4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro

una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese

dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in

ultima istanza a riesame giudiziario.

Articolo 16

Formulario uniforme

1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un

formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello

Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura

di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande

di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30

maggio 2003.

Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese

dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre

2004.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Informazione

Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare

l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto

riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in

particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi

della decisione 2001/470/CE.

Articolo 19

Disposizioni più favorevoli

Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli

Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti

il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello

stesso.

Articolo 20

Nesso con altri strumenti

Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle

quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni

contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi

dagli Stati membri, compresi:

a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza

giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977,

modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo

sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria,

firmato a Mosca nel 2001;

b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare

l'accesso internazionale alla giustizia.

Articolo 21

Recepimento nella legislazione nazionale

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004,

fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito

nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne

informano immediatamente la Commissione.

31.1.2003 L 26/46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste

contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati

membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano

nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

31.1.2003 L 26/47 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT


 

Fonte Eur - Lex



Vai all'indice della sezione




Su


Stampa questa pagina