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La Donazione |
c.1 L’Associazione “Avis Comunale
di MONTEFIASCONE.” è costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in MONTEFIASCONE, via NINO
BIXIO n. 6 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito
del Comune di MONTEFIASCONE.
c.3 L’Avis Comunale di
MONTEFIASCONE . che aderisce all’AVIS Nazionale,
nonché all’Avis Regionale o equiparata, Provinciale o
equiparata , è dotata di piena autonomia giuridica,patrimoniale e processuale
rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale – o equiparate –medesime.
c.1 L’Avis Comunale di MONTEFIASCONE è un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza,
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue -
intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non
remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà,
della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali
propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale - o equiparate
- sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio
Sanitario Nazionale, si propone di:
a)
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b)
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia
trasfusionale;
c)
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
d)
Favorire l’incremento della propria base associativa
e)
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati
nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Comunale - coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o
equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
a)
Attività di chiamata: provvede alle chiamate dei donatori della
sezione nei giorni di apertura del proprio “ punto di
prelievo” concordato con l’Avis Provinciale. Cura e
programma l’invio dei donatori di sangue presso il S.I.T.
Programma l’esecuzione degli esami di controllo
annuali con il S.I.T.
b)
Attività di raccolta : programma le
giornate di apertura del proprio “ punto prelievo “ e ne cura la gestione
c)
Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue, nonché
tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria
competenza territoriale;
d)
Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini
che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi
e della donazione del midollo osseo;
e)
Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività
svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché
la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
f)
Svolge, anche in armonia con gli
obiettivi e le finalità indicate dall’AVIS Provinciale e/o Provinciale e/o
Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria
competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare
riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
g)
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di
fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della
ricerca scientifica;
h)
Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
al proprio livello territoriale e partecipa alle
Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo
nominati;
c.2 Al fine del
perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse
strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
c.1 E’ socio dell’Avis Comunale (o
equiparata) chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o
di salute ha cessato l’attività donazionale e
partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando
donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta
validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che
esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può
superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis
Comunale o equiparata).
c.3 L’adesione all’Avis Comunale (o
equiparata) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma
del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis
Comunale (o equiparata) comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS
Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e
Regionale o equiparate .
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può
essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né
in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente
statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed
è eleggibile alle cariche sociali.
c.1 La qualifica di socio si perde per:
a)
dimissioni;
b)
cessazione dell’attività
donazionale o di collaborazione, senza giustificato
motivo, per un periodo di due anni;
c)
espulsione per gravi
inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento
contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione
e i suoi membri;
c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del
comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci
con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà
presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri
competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme
statutarie dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è
ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al
Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente,
ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione
deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde
automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva
sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai
sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis
Comunale, da quella Provinciale e Regionale - o equiparate - sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI (facoltativo)
c.1 L’Avis Comunale (o equiparata)
può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o
che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo
sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali
dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o
accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito
di attività associativa.
c.1 Sono organi di governo dell’Avis
Comunale (o equiparata):
a)
l’Assemblea
Comunale degli Associati;
b)
il Consiglio
Direttivo Comunale;
c)
il Presidente e
il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis
Comunale (o equiparata) il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da
tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni
e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte
le Avis di base eventualmente esistenti sul
territorio di competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti
legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla
seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli
delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una
delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione
del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché
per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve
assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi
vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità
di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo
riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un
decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in
caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica
spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda
convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti
direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove
risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati
partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio
consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli
stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data
comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà
inviare un proprio rappresentante.
c.1 Spetta all’Assemblea:
a)
l’approvazione
del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti;
b)
la ratifica del
preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c)
l’approvazione
delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio
Direttivo Comunale;
d)
la nomina e la
revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e)
la nomina dei
delegati (1 ogni 200 soci) che rappresenteranno i soci nell’Assemblea
Provinciale o equiparata sovraordinata;
f)
la nomina e la
revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
l’approvazione
delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h)
la formulazione
all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’Avis Provinciale;
i)
lo scioglimento
dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di
almeno un terzo degli associati,
j)
la nomina dei
liquidatori
k)
la devoluzione
dell’eventuale patrimonio residuo;
l)
ogni altro
adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla
competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non
sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri,
eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea
elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al
proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere -
che, per delibera del Consiglio stesso, può
anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via
ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio,
rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e
dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Comunale degli Associati nei termini di cui al
comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la
variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno -
tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea
Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite
ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori
entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato
nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della
maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta
di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale,
per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è
verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare
uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero
corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine
di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio
procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i
soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà
al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica
insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare
contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli
espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli
Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e
l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per
il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove
ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un
Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze,
funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di
diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per
quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto
consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre,
costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con
apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenza del
Comitato medesimo –
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia
impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei
termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere
singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente,
all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al
proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la
rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a)
convocare e presiedere
l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio
di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b)
curare l’esecuzione
e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c)
proporre al Consiglio
Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria
opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo
ovvero di consulenza;
d)
assumere, solo in
casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del
Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del
Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata
entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è
coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente
è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di
fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del
Presidente.
ART.12
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati
di adeguata professionalità
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere
rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea
Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle
sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in
ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a
partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro
competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione
non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il
Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli
Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato
di adeguata professionalità
c.1 Il patrimonio dell’Avis
Comunale, costituito da beni mobili ed immobili , ammonta attualmente a
complessivi [obbligatorio •] Euro. 2.547,50
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed
alimentato con:
a)
il reddito del
patrimonio;
b)
i contributi
dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)
i contributi
di organismi internazionali;
d)
i rimborsi
derivanti da convenzioniin sede locale;
e)
le oblazioni,
le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti –
soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il
potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o
settoriali;
f) ogni altro incremento
derivante anche dalle attività commerciali
e produttive marginali svolte dall’Avis
Comunale(dovrà essere preventivamente autorizzate dall’organo superiore);
c.3
Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei
propri scopi
c.4
E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali
utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il
31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo
Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro
il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella
stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite,
fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il
Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati
consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono
compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché
quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art.
10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori
ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale,
tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga
in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
c.1 Lo scioglimento dell’Avis
Comunale (o equiparata) può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli
Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del
voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla
liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti
all’AVIS provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe,
sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle
dello statuto dell’ Avis Provinciale o equiparata e
di quello dell’ Avis Regionale sovraordinate
che afferiscano all’Avis
Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed
integrazioni.
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei
modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto
dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico -
salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale
del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario
attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 15
del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da
esse derivante oggi vigente.