ASSOCIAZIONE FILATELICA ASTIGIANA

“GIGI E MARIO CONTE"

STATUTO SOCIALE

 

Art. 1.   E’ costituita in Asti, con durata illimitata, un’Associazione tra filatelici, denominata  “ASSOCIAZIONE FILATELICA ASTIGIANA GIGI E MARIO CONTE”,   di seguito A.F.A.

 

Art. 2.   L’A.F.A. è un associazione a carattere culturale, assolutamente apolitica e senza fini speculativi o di lucro.

 

Art. 3.   Scopo dell’ A.F.A.  è diffondere la passione per la filatelia, facilitare le relazioni fra i collezionisti e  favorire fra i propri associati lo scambio e l’acquisto di materiale filatelico.

L’A.F.A. intende conseguire tali fini mediante riunioni, conferenze, letture, mostre filateliche e mantenendo relazioni con circoli e associazioni filateliche, italiane ed estere.

 

Art. 4.   Il vincolo di associato viene a cessare: a) per dimissioni scritte indirizzate al Presidente e al Consiglio Direttivo. b) per delibera di espulsione adottata dall'Assemblea di Soci. c) per perdita dei requisiti morali. d) i soci in mora ingiustificata nel pagamento della quota annuale da oltre 12 mesi, sono automaticamente esclusi dall’associazione, la loro eventuale riammissione avverrà con le modalità previste dall’ art . 2.

 

Art. 5.   L'attività ordinaria dell'A.F.A. è finanziata con la quota annuale di tesseramento.

Le attività saltuarie o straordinarie come  mostre, convegni, pubblicazioni, possono essere finanziate con contributi di privati, enti pubblici o privati.

 

Art. 6.   Lo scioglimento dell'A.F.A.  dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 7.   I soci pagheranno una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, per i soci con età inferiore ai 18 anni tale quota sarà ridotta del 50%.

 

Art. 8.   La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la stessa quota non è rivalutabile.

 

Art. 9.   All'A.F.A. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le cariche sociali e eventuali prestazioni dei soci.

                                                                       

Art. 10.  L'A.F.A.  ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

Art. 11.  In caso di scioglimento, per qualunque causa l'A.F.A.  ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 12 .  L'A.F.A. Dovrà redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

  

Art. 13.    Ogni persona, incensurata, senza distinzione di sesso, può far parte dell’Associazione.

L’ammissione di nuovi soci deve essere proposta  da un socio, con richiesta scritta, dovrà essere approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivare un eventuale rifiuto.

Le domande degli aspiranti  con età inferiore a 18 anni dovranno avere la firma d’assenso di chi  ne esercita la patria potestà.

 

Art. 14.   L'appartenenza alla A.F.A.  ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle norme statutarie.

Gli associati devono mantenere contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni morali e materiali arrecati all'A.F.A.

 

Art. 15.   L'A.F.A, ha nell'Assemblea dei Soci, il suo organo sovrano

Spetta all’Assemblea generale dei Soci:

a) eleggere il consiglio direttivo con votazione segreta

b) approvare lo statuto sociale e le eventuali sue modifiche

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi

d)  approvare la radiazione dei soci per indegnità

e) approvare tutti i provvedimenti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

f) dichiarare lo scioglimento dell’ A.F.A.

 

Art.. 16.  Organi sociali sono:

Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori dei Conti formato da tre soci

Collegio dei Probiviri formato da tre soci

 

Art. 17.  Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri nominati dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta.   Esso dura in carica tre anni.

La convocazione scritta con l'ordine del giorno è individuale e deve avvenire almeno 15 giorni prima. E' ammesso il voto per corrispondenza purché in busta chiusa e anonima.

I consiglieri possono essere riconfermati senza alcun limite.

I consiglieri deceduti o dimissionari sono sostituiti, per la residua durata del mandato, dal primo socio non eletto

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) Eleggere tra i componenti  il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere,

b) Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri) il Collegio dei  Probiviri (3 membri).

c) Il  buon andamento amministrativo, economico e morale  dell’ A.F.A.

d) Proporre al presidente la convocazione dell’assemblea straordinaria

e) Accettare l’ammissione di nuovi soci, e le dimissioni volontarie dei soci stessi.

f)  Convocare le assemblee ordinarie e straordinarie.

 

Art. 18.   In caso di dimissioni del Presidente, surrogato il Consigliere,  il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente.

 

Art. 19.   Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate  a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio stesso, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

La convocazione scritta e individuale, per le votazioni delle cariche dell'A.F.A., deve avvenire 15 giorni prima. Ogni consigliere può rappresentare con delega un solo altro consigliere assente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà dei componenti il Consiglio Direttivo, trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri convenuti.

 

Art. 20.    Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.F.A. di fronte alle autorità e ai terzi.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci,

cura l’applicazione delle delibere e dirige la corrispondenza sociale.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituirà in tutte le suddette funzioni

 

Art. 21.   Il Segretario cura la tenuta della posta, redige e conserva i verbali delle riunioni, svolge ogni opportuno servizio di informazione ai Soci sia in sede che per corrispondenza e svolge ogni altra mansione inerente alla Segreteria, dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite..

 

Art.  22.   Il Tesoriere è consegnatario del denaro dell’A.F.A. e provvede agli incassi ed  ai pagamenti di normale amministrazione. Registra le operazioni contabili, appronta il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite.

 

Art. 23.  Il collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione , esamina i bilanci e partecipa alla determinazione delle quote associative, dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite.

 

Art. 24.   Le eventuali controversie sociali tra gli associati e l' A.F.A.  o tra i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri  nominati dal Consiglio Direttivo ogni triennio, scelti tra associati maggiorenni. Il Collegio dei Probiviri funzionerà con i poteri di amichevole composizione in conformità al presente Statuto. Il suo lodo sarà inappellabile, Il Collegio dei Probiviri  dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite.

 

Art. 25.   Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee ordinarie eleggono il Consiglio Direttivo, e approvato il bilancio consuntivo annuale, Inoltre deliberano su tutte le questioni legate alle iniziative e alle attività dell'A.F.A.

Le assemblee straordinarie vengono indette per eventuali modifiche allo statuto o per scioglimento dell'A.F.A.

Il Segretario provvederà alla convocazione delle assemblee informando gli associati verbalmente e a mezzo avviso scritto con un accurato e preciso ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Tutte le assemblee si considerano aperte in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi degli associati all'ora stabilita. Se non si raggiunge tale numero,saranno aperte in seconda convocazione almeno un'ora dopo quella fissata, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la sua carica.

 

Art. 26.   Tutti gli associati hanno il diritto di un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e possono farsi rappresentare con delega scritta con diritto di voto, da un altro associato.

Ogni associato presente può rappresentare in Assemblea un solo altro associato.

 

Art. 27.   Per quanto non contemplato nel presente statuto,si deve fare riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.