Associazione Culturale ASTE TAURINE

 

 

Statuto

 

Art. 1

E’ costituita in Roma un’ Associazione senza scopo di lucro, denominata "ASTE TAURINE".

Art. 2

Gli scopi sociali perseguiti sono: il recupero delle tradizioni locali, la valorizzazione culturale, turistica e sociale della zona di S. Maria Di Galeria e di Osteria Nuova nel Comune di Roma; recupero, conservazione e valorizzazione del sito archeologico-naturalistico di Galeria.

Per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma l’ Associazione potrà organizzare e promuovere: manifestazioni folcloristiche popolari, culturali varie (pubblicazioni, mostre, convegni, proiezioni, ecc.), attività sportive, corsi, mostre-mercato, manifestazioni teatrali, attività ricreative ecc.

Art. 3

Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la loro realizzazione.

Art. 4

La durata dell’ Associazione è illimitata.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell’ Associazione.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio di Amministrazione che deciderà sull’ ammissione in modo inappellabile.

Art. 7

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Art. 8

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio che non osserva le disposizioni dell' Atto Costitutivo, i deliberati dell’ Assemblea, i deliberati del Consiglio di Amministrazione e che, in qualunque modo, danneggi moralmente e materialmente l’ Associazione.

Art. 10

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dalle donazioni, elargizioni e lasciti dei soci e dei simpatizzanti dell’ Associazione medesima.

Art. 11

Il patrimonio dell’ Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini di cui all’ articolo 2 del presente Statuto.

Art. 12

Sono organi dell’ Associazione: l’ Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato Scientifico.

Art. 13

L’ Assemblea Ordinaria approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 14

L’ Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente alla vita dell’ Associazione, sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e lo scioglimento dell’ Associazione.

Art. 15

Le assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

Art. 16

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque membri e dura in carica sino a revoca o dimissioni.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando sono presenti almeno i tre quinti dei consiglieri.

Art. 19

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed ha il mandato di controllare l’ amministrazione e la contabilità dell’ Associazione.

Il Presidente del Collegio è nominato dall’ Assemblea.

Art. 20

Il Comitato Scientifico, composto da un numero illimitato di membri, è formato da quanti possono e vogliono contribuire all’ attività dell’ Associazione definendo il piano di lavoro annuale e la sua attuazione.

 

 

Note

Ultima modifica: 14/10/1996

 

 


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