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LEGALIZZAZIONE  DEL LAVORO IRREGOLARE DEI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

                 

 

 

 

 

"I minori stranieri non accompagnati"

Newsletter - n. 3 / Settembre 2002

Save the Children Italia

 

A cura di Elena Rozzi

 

 

 

 

 

In questo numero:

1) Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno

3) Ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro prima del compimento dei 18 anni attraverso la regolarizzazione

 

 

 

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 Nota dell’autrice

 

Carissime/i,

questo numero della Newsletter e' interamente dedicato al problema del permesso di soggiorno.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione (c.d. Bossi-Fini) e del decreto-legge concernente la regolarizzazione, infatti, si apre la possibilita' per alcuni minori non accompagnati e per alcuni ragazzi che sono diventati irregolari al compimento dei 18 anni, di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro o per studio.

E' importante che le informazioni siano diffuse il piu' ampiamente e rapidamente possibile, soprattutto per quanto riguarda la regolarizzazione, in quanto i tempi per accedervi sono molto stretti.

 

Per qualsiasi chiarimento o consulenza su specifici casi riguardanti minori stranieri non accompagnati, Save the Children ha attivato un servizio di consulenza legale via e-mail al quale potrete rivolgervi, a partire dal 16 settembre, scrivendo a: legale@savethechildren.it  

 

Cordiali saluti,

Elena Rozzi

(responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati" Save the Children Italia)

 

 

 

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1) Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

 

1.1) La possibilita' di rinnovo introdotta dalla nuova legge

 

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione n. 189/2002 possono convertire il permesso di soggiorno per minore eta' o per affidamento in permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:

- non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;

- sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioe' prima del compimento dei 15 anni;

- hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; non e' chiaro che cosa debba intendersi esattamente per "progetto di integrazione sociale e civile" e come questa disposizione sara' interpretata dalle Questure, ma e' ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio o corsi di formazione professionale, o aver svolto attivita' lavorative o attivita' finalizzate all'avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro possano essere elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di integrazione; si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo;

- frequentano corsi di studio, o svolgono attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;

- hanno la disponibilita' di un alloggio.

La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall'ente gestore del progetto di integrazione.

 

La legge stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori non accompagnati al compimento della maggiore eta' sia detratto dalle quote di ingresso definite annualmente dal decreto flussi, ma non chiarisce se la detrazione debba essere effettuata rispetto alle quote fissate per l'anno successivo o rispetto alle quote precedentemente definite. Questa seconda interpretazione implicherebbe la necessita' di attendere ogni anno l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso, l'impossibilita' di convertire questi permessi a causa dell'esaurimento delle quote. Si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo.

 

Riportiamo l'articolo della legge 189/2002 concernente i minori stranieri non accompagnati:

Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".

 

Il testo della legge n. 189/2002 può essere consultato alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm

 

Prossimamente sara' disponibile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm una lettera che verra' inviata al Governo per chiedere che il regolamento di attuazione della nuova legge, che dovra' essere discusso e approvato nei prossimi mesi, chiarisca gli aspetti attualmente oggetto di incertezze interpretative stabilendo disposizioni conformi al principio del "superiore interesse del minore".

 

 

 

1.2) I minori esclusi dalla nuova legge

 

Riguardo ai minori che non soddisfino le condizioni previste dalla legge 189/2002 (ad es. minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni), la normativa e' piu' incerta.

 

A) Fino all'entrata in vigore della legge 189/2002, la maggior parte delle Questure, applicando la circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, consentivano di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' solo ai minori che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- hanno ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri;

- hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare.

E' auspicabile che si continui a consentire la conversione del permesso di soggiorno a questi minori, a prescindere dalle condizioni fissate dalla nuova legge 189/2002 (quali ad es. le condizioni relative alla data di ingresso in Italia o di inizio del progetto di integrazione).

 

B) Ai minori che non soddisfino ne' le condizioni previste dalla nuova legge 189/2002, ne' quelle previste dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, le Questure in generale rifiutano la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

Tuttavia, in diversi casi sono stati vinti ricorsi al TAR contro il rifiuto della Questura di convertire il permesso di soggiorno.

In generale, hanno più possibilità di vincere un ricorso al TAR i minori che, pur non avendo ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri, si trovano nelle seguenti condizioni:

- hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare, oppure un provvedimento di tutela (l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98 stabilisce infatti che possono convertire il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni i minori "comunque affidati" ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83);

- possono dimostrare di essersi integrati nella societa' italiana, dimostrando di aver frequentato la scuola o corsi di formazione professionale o di aver lavorato o di avere un'offerta di lavoro.

 

La giurisprudenza e alcuni testi di ricorsi possono essere consultati alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm

 

 

 

 

2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno

 

I ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno e che si trovano attualmente in Italia come irregolari, possono accedere alla regolarizzazione se soddisfano le condizioni stabilite in merito dalla legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e dalle relative circolari ministeriali.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni fondamentali, rimandando al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni che saranno successivamente introdotte mediante circolari (suggeriamo di consultare periodicamente gli aggiornamenti anche perche' e' possibile che le circolari introducano disposizioni meno restrittive di quelle stabilite inizialmente).

 

Sono previste norme parzialmente differenti per la regolarizzazione di assistenti alla persona e collaboratori domestici e per la regolarizzazione degli altri lavoratori dipendenti.

 

2.1) Chi puo' accedere alla regolarizzazione:

 

A) Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 189/2002 e del decreto-legge 195/2002, ovvero tra il 10 giugno e il 10 settembre 2002. E' necessario aver lavorato per tutti e tre i mesi e non solo aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, anche se non e' chiaro come questo dovra' essere dimostrato; probabilmente, in mancanza di prove contrarie (quali timbri a data sul passaporto che dimostrino un ingresso in Italia successivo al 10 giugno) sara' sufficiente la dichiarazione da parte del datore di lavoro secondo la quale il rapporto di lavoro ha avuto luogo per tutti e tre i mesi.

Per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e collaboratori domestici, il datore di lavoro deve impegnarsi a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque di durata non inferiore a un anno.

 

B) Non possono essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- hanno ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno

- risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni internazionali in tal senso;

- sono stati denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilita', e salvi gli effetti della riabilitazione;

- sono destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;

- hanno ricevuto un provvedimento limitativo della liberta' personale (questa condizione e' posta solo per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e collaboratori domestici);

- risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

 

2.2) Cenni sulla procedura:

 

A) scadenze: la domanda di regolarizzazione deve essere presentata:

- entro il 10 novembre 2002, per la regolarizzazione di assistenti alla persona e collaboratori domestici;

- entro il 10 ottobre 2002, per la regolarizzazione degli altri lavoratori.

 

B) costo: il datore di lavoro deve versare per la regolarizzazione di un lavoratore:

- 330 euro (290 per i contributi + 40 per la spedizione), per assistenti alla persona e collaboratori domestici;

- 800 euro (700 per i contributi + 100 per la spedizione), per altri lavoratori.

 

C) avvio della procedura:

- i moduli per la regolarizzazione possono essere ritirati presso gli Uffici Postali e presso altre sedi stabilite a livello locale (sindacati, associazioni, patronati ecc.);

- il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei contributi e quindi inviare per posta alla Prefettura-UTG la busta con il modulo compilato, la ricevuta del pagamento dei contributi, e gli altri documenti richiesti; la spedizione puo' essere effettuata anche da altra persona per conto del datore di lavoro, purche' munita di delega e di documento di identita' del datore di lavoro;

- per le fasi successive della procedura: vedi il sito dell'ASGI: http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm

 

 

 

 

3) Ottenimento di un permesso per lavoro prima del compimento dei 18 anni attraverso la regolarizzazione

 

La legge e il decreto-legge che dettano le disposizioni relative alla regolarizzazione non escludono la possibilita' di accedervi per gli stranieri minorenni: di conseguenza, dovrebbero poter ottenere un permesso per lavoro ancora durante la minore eta' quei minori titolari di permesso di soggiorno per minore età o sprovvisti di permesso di soggiorno che soddisfino:

 

A) le condizioni previste per la regolarizzazione (vedi par. precedente)

 

B) le condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di attivita' lavorative da parte di minorenni, tra le quali ricordiamo:

- possono svolgere attivita' lavorative i minori che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico;

- i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni e quindi possono stipulare solo contratti di lavoro con contenuti formativi, quali i contratti di apprendistato; l'obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale;

- per la stipula del contratto, e' necessario che l'ASL competente certifichi, a seguito di visita medica, l'idoneita' del minore a svolgere quella specifica attivita' lavorativa;

- i minori non possono in generale svolgere determinati tipi di lavoro (lavori insalubri o pericolosi, lavoro notturno ecc.).

 

La possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione risolverebbe i noti problemi connessi al permesso di soggiorno per minore eta', in quanto i minori titolari di permesso per lavoro potrebbero ovviamente lavorare e potrebbero rinnovare il permesso al compimento dei 18 anni.

 

Si attendono chiarimenti da parte del Governo sulla possibilita' per i minorenni di accedere alla regolarizzazione: non appena tali chiarimenti saranno resi noti, ne daremo comunicazione alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm

 

 

 

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Per informazioni scrivere a elena@savethechildren.it