A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
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LEGALIZZAZIONE
DEL LAVORO IRREGOLARE DEI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA "I minori stranieri non
accompagnati" Newsletter - n. 3 / Settembre 2002 Save the
Children Italia A cura di Elena Rozzi In
questo numero: 1)
Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni 2)
Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare
il permesso di soggiorno 3)
Ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro prima del compimento dei
18 anni attraverso la regolarizzazione ________________________________________________________ Nota
dell’autrice Carissime/i, questo numero della Newsletter e' interamente dedicato al
problema del permesso di soggiorno. Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione (c.d.
Bossi-Fini) e del decreto-legge concernente la regolarizzazione, infatti, si
apre la possibilita' per alcuni minori non accompagnati e per alcuni ragazzi
che sono diventati irregolari al compimento dei 18 anni, di ottenere un
permesso di soggiorno per lavoro o per studio. E' importante che le informazioni siano diffuse il piu' ampiamente e
rapidamente possibile, soprattutto per quanto riguarda la
regolarizzazione, in quanto i tempi per accedervi sono molto stretti. Per qualsiasi chiarimento o consulenza su specifici casi riguardanti
minori stranieri non accompagnati, Save the Children ha attivato un servizio di
consulenza legale via e-mail al quale potrete rivolgervi, a
partire dal 16 settembre, scrivendo a: legale@savethechildren.it Cordiali saluti, Elena Rozzi (responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati"
Save the Children Italia) ________________________________________________________ 1) Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni 1.1) La possibilita' di rinnovo introdotta dalla nuova legge Con
l'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione n. 189/2002 possono
convertire il permesso di soggiorno per minore eta' o per affidamento in
permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio, al compimento dei 18
anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti
condizioni: -
non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i
minori stranieri; -
sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioe' prima del compimento dei 15
anni; -
hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e
che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di
attuazione D.P.R. 394/99; non e' chiaro che cosa debba intendersi
esattamente per "progetto di integrazione sociale e civile" e come
questa disposizione sara' interpretata dalle Questure, ma e'
ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio o corsi di formazione
professionale, o aver svolto attivita' lavorative o attivita' finalizzate
all'avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro possano essere
elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di integrazione;
si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo; -
frequentano corsi di studio, o svolgono attivita' lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, o sono in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato; -
hanno la disponibilita' di un alloggio. La
sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea
documentazione, dall'ente gestore del progetto di integrazione. La
legge stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori
non accompagnati al compimento della maggiore eta' sia detratto dalle quote
di ingresso definite annualmente dal decreto flussi, ma non chiarisce se la
detrazione debba essere effettuata rispetto alle quote fissate per l'anno
successivo o rispetto alle quote precedentemente definite. Questa seconda
interpretazione implicherebbe la necessita' di attendere ogni anno
l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto
stesso, l'impossibilita' di convertire questi permessi a causa
dell'esaurimento delle quote. Si attendono chiarimenti in proposito da parte
del Governo. Riportiamo
l'articolo della legge 189/2002 concernente i minori stranieri non
accompagnati: Art.
25. Il
testo della legge n. 189/2002 può essere consultato alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
Prossimamente
sara' disponibile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm una
lettera che verra' inviata al Governo per chiedere che il regolamento di
attuazione della nuova legge, che dovra' essere discusso e approvato nei
prossimi mesi, chiarisca gli aspetti attualmente oggetto di incertezze
interpretative stabilendo disposizioni conformi al principio del
"superiore interesse del minore". 1.2) I minori esclusi dalla nuova legge Riguardo
ai minori che non soddisfino le condizioni previste dalla legge 189/2002
(ad es. minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni), la
normativa e' piu' incerta. A)
Fino all'entrata in vigore della legge 189/2002, la maggior parte delle
Questure, applicando la circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, consentivano
di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' solo
ai minori che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: -
hanno ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al
rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri; -
hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83
dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare. E'
auspicabile che si continui a consentire la conversione del permesso di
soggiorno a questi minori, a prescindere dalle condizioni fissate dalla nuova
legge 189/2002 (quali ad es. le condizioni relative alla data di ingresso in
Italia o di inizio del progetto di integrazione). B)
Ai minori che non soddisfino ne' le condizioni previste dalla nuova legge
189/2002, ne' quelle previste dalla circolare del Ministero dell'Interno del
9.4.2001, le Questure in generale rifiutano la conversione del permesso di
soggiorno al compimento dei 18 anni. Tuttavia,
in diversi casi sono stati vinti ricorsi al TAR contro il rifiuto della
Questura di convertire il permesso di soggiorno. In
generale, hanno più possibilità di vincere un ricorso al TAR i minori che,
pur non avendo ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al
rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri, si trovano
nelle seguenti condizioni: -
hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83
dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare,
oppure un provvedimento di tutela (l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98
stabilisce infatti che possono convertire il permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni i minori "comunque affidati" ai sensi
dell'art. 2 della legge 184/83); -
possono dimostrare di essersi integrati nella societa' italiana, dimostrando
di aver frequentato la scuola o corsi di formazione professionale o di aver
lavorato o di avere un'offerta di lavoro. La
giurisprudenza e alcuni testi di ricorsi possono essere consultati alla
pagina http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm 2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter
rinnovare il permesso di soggiorno I
ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di
soggiorno e che si trovano attualmente in Italia come irregolari, possono
accedere alla regolarizzazione se soddisfano le condizioni stabilite in
merito dalla legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e dalle relative
circolari ministeriali. Riportiamo
di seguito alcune indicazioni fondamentali, rimandando al sito curato
dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli aggiornamenti
riguardanti le disposizioni che saranno successivamente introdotte mediante
circolari (suggeriamo di consultare periodicamente gli aggiornamenti anche
perche' e' possibile che le circolari introducano disposizioni meno
restrittive di quelle stabilite inizialmente). Sono
previste norme parzialmente differenti per la regolarizzazione di assistenti
alla persona e collaboratori domestici e per la regolarizzazione degli altri
lavoratori dipendenti. 2.1) Chi puo' accedere alla regolarizzazione: A)
Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati
impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari
regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della legge 189/2002 e del decreto-legge 195/2002, ovvero tra il 10
giugno e il 10 settembre 2002. E' necessario aver lavorato per tutti e tre i
mesi e non solo aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo
periodo, anche se non e' chiaro come questo dovra' essere dimostrato;
probabilmente, in mancanza di prove contrarie (quali timbri a data sul
passaporto che dimostrino un ingresso in Italia successivo al 10 giugno)
sara' sufficiente la dichiarazione da parte del datore di lavoro secondo la
quale il rapporto di lavoro ha avuto luogo per tutti e tre i mesi. Per
la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e
collaboratori domestici, il datore di lavoro deve impegnarsi a stipulare un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque di durata
non inferiore a un anno. B)
Non possono essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in una delle
seguenti condizioni: -
hanno ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno -
risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato,
anche da parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi o
convenzioni internazionali in tal senso; -
sono stati denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale (per i quali e' previsto l'arresto
obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che abbiano ottenuto un
provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilita', e salvi gli
effetti della riabilitazione; -
sono destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione; -
hanno ricevuto un provvedimento limitativo della liberta' personale (questa
condizione e' posta solo per la regolarizzazione dei lavoratori diversi
da assistenti alla persona e collaboratori domestici); -
risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato. 2.2) Cenni sulla procedura: A)
scadenze: la domanda di regolarizzazione deve essere presentata: -
entro il 10 novembre 2002, per la regolarizzazione di assistenti alla persona
e collaboratori domestici; -
entro il 10 ottobre 2002, per la regolarizzazione degli altri lavoratori. B)
costo: il datore di lavoro deve versare per la regolarizzazione di un
lavoratore: -
330 euro (290 per i contributi + 40 per la spedizione), per assistenti alla
persona e collaboratori domestici; -
800 euro (700 per i contributi + 100 per la spedizione), per altri
lavoratori. C)
avvio della procedura: -
i moduli per la regolarizzazione possono essere ritirati presso gli Uffici
Postali e presso altre sedi stabilite a livello locale (sindacati,
associazioni, patronati ecc.); -
il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei contributi e quindi
inviare per posta alla Prefettura-UTG la busta con il modulo compilato,
la ricevuta del pagamento dei contributi, e gli altri documenti richiesti; la
spedizione puo' essere effettuata anche da altra persona per conto del datore
di lavoro, purche' munita di delega e di documento di identita' del datore di
lavoro; -
per le fasi successive della procedura: vedi il sito dell'ASGI: http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm 3) Ottenimento di un permesso per lavoro prima del compimento dei 18
anni attraverso la regolarizzazione La
legge e il decreto-legge che dettano le disposizioni relative alla
regolarizzazione non escludono la possibilita' di accedervi per gli stranieri
minorenni: di conseguenza, dovrebbero poter ottenere un permesso per lavoro
ancora durante la minore eta' quei minori titolari di permesso di soggiorno
per minore età o sprovvisti di permesso di soggiorno che soddisfino: A) le
condizioni previste per la regolarizzazione (vedi par. precedente) B) le
condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di attivita' lavorative da
parte di minorenni, tra le quali ricordiamo: - possono
svolgere attivita' lavorative i minori che hanno compiuto 15 anni e che
hanno assolto l'obbligo scolastico; -
i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni e quindi possono
stipulare solo contratti di lavoro con contenuti formativi, quali i contratti
di apprendistato; l'obbligo formativo si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale; -
per la stipula del contratto, e' necessario che l'ASL competente certifichi,
a seguito di visita medica, l'idoneita' del minore a svolgere quella
specifica attivita' lavorativa; -
i minori non possono in generale svolgere determinati tipi di lavoro (lavori
insalubri o pericolosi, lavoro notturno ecc.). La
possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro attraverso la
regolarizzazione risolverebbe i noti problemi connessi al permesso di
soggiorno per minore eta', in quanto i minori titolari di permesso per lavoro
potrebbero ovviamente lavorare e potrebbero rinnovare il permesso al
compimento dei 18 anni. Si
attendono chiarimenti da parte del Governo sulla possibilita' per i minorenni
di accedere alla regolarizzazione: non appena tali chiarimenti saranno resi
noti, ne daremo comunicazione alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm ________________________________________________________ Per
informazioni scrivere a elena@savethechildren.it |
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