Circolare n. 13 - Prot. 47188/30 del 19/07/2002

Testo integrale della circolare per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

Circolare n. 13 

   
                             Roma, 19 luglio 2002   
Prot. N. 47188/30

 

      AI SIGG. PREFETTI        LORO  SEDI

      AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
      PER LA PROVINCIA AUTONOMA
      DI TRENTO

                 AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
      PER LA PROVINCIA AUTONOMA
                 DI BOLZANO

      AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                 REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
      AOSTA
    e, p.c.:
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE   
      POLITICHE SOCIALI
      Gabinetto
      Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali 
      ROMA
      
                 AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
       SEDE

      AL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI
      E TERRITORIALI
      SEDE

                 AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
      SEDE

      ALL’UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI
      LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI
      SEDE           

                      
OGGETTO:   Legge di modifica della normativa in materia di immigrazione e di  asilo – Art. 33 concernente la  dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza – Ordine del giorno del Senato riguardante la legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato.
 


  Come noto, la legge in oggetto è stata approvata definitivamente dal Senato l’11 luglio 2002  ed è in attesa di pubblicazione.

 L’art. 33  della predetta legge prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico o all’assistenza di familiari affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
 Inoltre, con ordine del giorno dell’11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato ha impegnato quest’ultimo  ad emanare un provvedimento che prevede la possibilità di legalizzare  gli extracomunitari che prestano lavoro subordinato.

  In entrambi i casi, la regolarizzazione riguarda i lavoratori extracomunitari che siano stati occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle relative norme, che avverrà, presumibilmente, nei primi giorni di settembre 2002.

 Ciò premesso, si evidenziano, qui di seguito, i principali punti della  NORMATIVA e della PROCEDURA riguardante la presentazione delle dichiarazioni di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare, nonché la fase conclusiva della stipula del contratto di lavoro e del rilascio del permesso di soggiorno.


A. NORMATIVA

 L’art. 33 della legge di modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo – di cui si unisce copia (all. 1) - prevede che chiunque abbia occupato personale extracomunitario nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può regolarizzare il rapporto di lavoro denunciandone la sussistenza  entro due mesi dall’entrata in vigore della  legge.

         La regolarizzazione è limitata ad un’unità per nucleo familiare, riguardo al personale che svolge lavoro domestico, mentre non sono posti limiti per il numero di coloro che sono adibiti all’assistenza di familiari affetti da patologie o handicap.

 Il Senato della Repubblica, nell’approvare la suddetta legge, con ordine del giorno accolto dal Governo, ha impegnato quest’ultimo a presentare un provvedimento che, all’atto dell’entrata in vigore della stessa legge, legalizzi la posizione degli extracomunitari che prestano lavoro subordinato, a condizioni analoghe a quelle previste per la regolarizzazione di cui all’art. 33 della legge approvata.
 Per quest’ultima legalizzazione,  i termini per la presentazione della dichiarazione saranno presumibilmente limitati ad un mese dall’entrata in vigore della legge.

 I datori di lavoro che presenteranno la dichiarazione di emersione o di legalizzazione di lavoro irregolare, secondo quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, non saranno punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, nonché per quelle di carattere finanziario, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione.
 Non potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro degli extracomunitari:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
-  che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 La normativa in parola prevede che siano indicati nella dichiarazione vari elementi conoscitivi, a pena di inammissibilità;  prevede, inoltre,  che alla stessa siano uniti alcuni allegati, a pena di irricevibilità della dichiarazione.
 In proposito, si richiama l’attenzione sulla circostanza che:
- la mancanza degli allegati comporterà che la pratica debba essere accantonata e posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione;
- le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati, a pena di inammissibilità, dalla legge andranno, invece, ugualmente trattate, essendo sempre possibile il completamento degli elementi informativi mancanti, nell’incontro finale con il datore di lavoro, come più avanti sarà precisato.

 Nel rinviare al testo di legge per la specificazione degli elementi richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza e degli allegati necessari ai fini della ricevibilità, si evidenzia che tali requisiti generali sono identici, sia per il lavoro domestico che per quello subordinato.


B. PROCEDURA

 La procedura riguardante la presentazione delle dichiarazioni di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare e la fase conclusiva della stipula del contratto di lavoro e del rilascio del permesso di soggiorno (rappresentata nello schema di cui all’allegato 2) – che si ispira alla massima semplificazione e semplicità del procedimento – può essere distinta nelle seguenti fasi:

1. Il datore di lavoro che intende presentare la dichiarazione di emersione/ legalizzazione dovrà    recarsi presso uno qualsiasi dei 14.000  sportelli postali per ritirare l’apposito plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato), contenente tutto il necessario  per la presentazione delle dichiarazioni, con le relative istruzioni. 
Al fine di agevolare al massimo il cittadino interessato, le SS.LL. potranno, altresì, individuare – ed adeguatamente pubblicizzare – ulteriori sedi dove ritirare i plichi, avvalendosi anche della collaborazione dei patronati, sindacati, associazioni di volontariato, ecc. operanti nell’ambito dei Consigli territoriali per l’immigrazione, che potranno svolgere anche un’utile attività di assistenza alla compilazione della dichiarazione.
Nel suddetto plico, il dichiarante troverà:

a. il modulo per la dichiarazione di emersione/ legalizzazione di lavoro irregolare (all.3 e 3 bis);

b. il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario indicato dalla legge;

c. la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati;

d. la cedola dell’assicurata, con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore (all. 4);

e. le istruzioni  relative (all. 5 e 5 bis);

2. Una volta compilata la dichiarazione, il datore di lavoro, fatte le opportune fotocopie da conservare (una per se stesso ed una per il lavoratore), si recherà all’Ufficio postale dove, facendo un’unica fila:  pagherà il contributo forfettario richiesto;  presenterà la dichiarazione di regolarizzazione e pagherà le relative spese. L’interessato inserirà, quindi, l’istanza con gli allegati nella busta prestampata, consegnandola, chiusa, all’impiegato delle Poste e ritirando il tagliando – timbrato –  della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore, che dovrà essere conservato, dal lavoratore, assieme alla fotocopia del modulo compilato, a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge.

3. Gli Uffici Postali trasmetteranno al Centro Servizi delle Poste Italiane (C.S.) le buste di cui trattasi.  Il C.S. apporrà il codice identificativo alle denunce presentate (in alto a sinistra del modulo); provvederà alla ‘scansione informatizzata’ delle stesse e ripartirà le istanze in relazione alle singole province e per “gruppi omogenei”.
Con tale ultimo adempimento, saranno accorpate le istanze e suddivise in due grandi blocchi: quelle per lavoro domestico e quelle per lavoro subordinato.
Ognuno dei due blocchi sarà ancora suddiviso in due parti: una contenente le dichiarazioni presentate nei termini e complete degli allegati necessari per la ricevibilità delle istanze;  l’altra contenente le istanze che ‘prima facie’ non appaiono ricevibili perché presentate fuori termine o non complete degli allegati richiesti.
Così suddivise, le pratiche saranno inviate alla Prefettura – UTG competente (v. foglio istruzioni all. 5).
Al fine di accelerare l’intera procedura e  dilazionare un pesante, eventuale contenzioso, che le strutture non sarebbero in grado di affrontare contestualmente, si suggerisce di trattare prioritariamente   le    pratiche  già ricevibili,  perché nei termini e  complete degli  allegati   e trattare quindi, alla fine della procedura,  le dichiarazioni che appaiono non ricevibili, così come tutte le altre dichiarazioni che presentino aspetti di dubbio o di particolare complessità.


4. Il Centro Servizi  delle Poste Italiane provvederà ad una doppia operazione:
- da una parte, come detto, trasmetterà le istanze cartacee ad ogni Prefettura-UTG, con relativo supporto magnetico per la realizzazione dell’archivio informatizzato previsto dalla legge; 
- dall’altra, invierà i relativi dati informatici al Centro Elaborazione Nazionale della P.S. di Napoli (CEN) ed alle Questure competenti, per ogni indagine finalizzata all’accertamento della sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno a favore del lavoratore straniero.


5. Le Prefetture-UTG, che avranno già istituito lo ‘Sportello Polifunzionale’ di cui si farà cenno più avanti, e potranno avvalersi di un terminalista messo a disposizione dalle Poste, riceveranno, tramite il suddetto Centro Servizi, le necessarie comunicazioni dalle Questure, che  trasmetteranno l’elenco dei nominativi per i quali non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché l’elenco dei nominativi per i quali sussistono, invece, motivi ostativi al rilascio. 
Anche le pratiche concernenti questi ultimi nominativi di lavoratori, per le quali è ipotizzabile il successivo rigetto e l’archiviazione, è opportuno che siano accantonate e sottoposte a trattazione al termine di tutta la procedura di regolarizzazione.


6. La Prefetture-UTG dovranno, quindi, predisporre un’agenda di appuntamenti relativamente a quelle pratiche per le quali sussista il nulla osta della Questura.
Stabilite le pratiche da trattare nelle giornate a venire, le Prefetture-UTG faranno notificare le relative convocazioni ai dichiaranti, avvalendosi del terminalista distaccato delle Poste.
Nella convocazione dovranno essere stabiliti il luogo, il giorno e l’orario dell’appuntamento ed ogni ulteriore elemento informativo o documentale eventualmente necessario.

Si precisa che, nell’emanando decreto legge, è prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa dei rilievi fotodattiloscopici agli stranieri, stabilendo che tale adempimento, con riferimento alla procedura di regolarizzazione, potrà essere espletato entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

7. Il datore di lavoro convocato  dovrà recarsi, insieme al lavoratore, nella sede, nel giorno e nell’orario stabiliti, presso lo Sportello Polifunzionale per tutti gli ulteriori adempimenti, portando
con sé gli originali dei documenti identificativi, propri e del lavoratore straniero, oltre agli altri documenti eventualmente richiesti.


C. SPORTELLO POLIFUNZIONALE

 Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, dovrà essere istituito un apposito Sportello Polifunzionale, nel quale sarà presente  almeno un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
 Potranno essere costituite una o più ‘unità operative’ (v. All. 6).
 Ogni ‘unità operativa’ di base dello Sportello Polifunzionale dovrà essere formata da:

a. un rappresentante della carriera prefettizia;
b. un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro;
c. un rappresentante della Questura.

 Per ogni Sportello è stata inoltre concordata la presenza di un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attribuzione del codice fiscale al lavoratore straniero che non ne sia in possesso.

 Potrà, infine, essere aggiunta una eventuale postazione dell’INPS, per la definizione della posizione contributiva dello straniero, che deve essere effettuata dopo la procedura di regolarizzazione.

 Le parti convenute presso lo Sportello – datore di lavoro e lavoratore – si recheranno:  prima presso la postazione del rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale al lavoratore;  quindi dal rappresentante della Prefettura-UTG, che esaminerà, in via definitiva, la dichiarazione presentata, completandola di quegli elementi informativi eventualmente mancanti, necessari per l’ammissibilità della dichiarazione;  poi nella postazione del rappresentante dell’ Ufficio   provinciale  del  Lavoro,  per  la    stipula  del   contratto   di   soggiorno;   ed,   infine, presso il rappresentante della Questura, per la consegna del permesso di soggiorno al lavoratore straniero.
 Al termine della  procedura, una volta ritirato il permesso di soggiorno, le parti, qualora lo desiderino, potranno recarsi presso la postazione dell’INPS – ove istituita – per la definizione della successiva pratica previdenziale.

E’ importante, ai fini della celerità delle operazioni – ed atteso che già si conoscono per tempo i nominativi delle parti convocate – che ogni rappresentante abbia con sé, già predisposti e stampati, i provvedimenti di competenza da emanare o esaminare.

 Sarà cura delle SS.LL. valutare quante unità operative di base debbano operare contestualmente nell’ambito dello Sportello, in relazione al numero delle istanze presentate.

 

D. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

E’ opportuno che tutte le pratiche che comportano un certo grado di difficoltà siano momentaneamente accantonate e trattate al termine di tutta la procedura di emersione e legalizzazione.
 Solo in quest’ultima fase, andranno esaminate  le pratiche relative alle dichiarazioni ritenute irricevibili – per mancanza degli allegati richiesti o per scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione – nonché quelle che non si è riusciti a completare degli elementi informativi necessari ai fini dell’ammissibilità e quelle relative alla mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo nel giorno della convocazione (ovviamente, nel caso in cui le parti convocate non si presentino per giustificato motivo, andranno riconvocate).

 I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno  essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che dalla data di notifica decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.

 Si informa, infine, che il Ministero del Lavoro prevede di rafforzare gli Uffici periferici,  per il necessario supporto all’attività degli Sportelli Polifunzionali.
 Come già detto, è stata anche prevista la presenza, presso ogni Sportello, di una postazione informatica delle Poste Italiane, con relativo personale addetto,  per consentire una più agevole attivazione dei previsti archivi informatizzati,  per ricevere le comunicazioni delle Questure attraverso il Centro Servizi delle Poste, nonché  per i provvedimenti connessi agli appuntamenti con le parti.

 Sarà cura delle SS.LL. individuare la più idonea collocazione dello Sportello Polifunzionale e il modulo organizzativo più adatto, in relazione al presumibile afflusso delle istanze (all.7).
 

 Tutte le indicazioni sopra riportate sono state sviluppate e concordate dagli Uffici Centrali interessati, sia  al fine di realizzare un sistema quanto più possibile omogeneo nel territorio nazionale, sia per il buon esito dei suddetti procedimenti di regolarizzazione, grazie a nuove procedure che dovranno risultare utili e agevoli per il cittadino.

 Le Poste Italiane faranno pervenire a codeste Prefetture un congruo numero di plichi  per la presentazione delle dichiarazioni di cui  trattasi, non appena conclusa la stampa e, comunque, entro la fine di agosto.


       IL CAPO DIPARTIMENTO
        (D.ssa Anna M.D’Ascenzo)