Circolare n. 13 - Prot. 47188/30 del 19/07/2002 |
Testo
integrale della circolare per la dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare |
Circolare n.
13 AI SIGG.
PREFETTI LORO SEDI AL COMMISSARIO
DEL GOVERNO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA AL
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI
AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. ALL’UFFICIO
CENTRALE PER GLI AFFARI
L’art. 33
della predetta legge prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori
extracomunitari addetti al lavoro domestico o all’assistenza di familiari
affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. In
entrambi i casi, la regolarizzazione riguarda i lavoratori extracomunitari
che siano stati occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore delle relative norme, che avverrà, presumibilmente, nei primi giorni
di settembre 2002. Ciò
premesso, si evidenziano, qui di seguito, i principali punti della
NORMATIVA e della PROCEDURA riguardante la presentazione delle dichiarazioni
di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare, nonché la fase
conclusiva della stipula del contratto di lavoro e del rilascio del permesso
di soggiorno.
L’art. 33
della legge di modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo –
di cui si unisce copia (all. 1) - prevede che chiunque abbia occupato
personale extracomunitario nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della legge, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può
regolarizzare il rapporto di lavoro denunciandone la sussistenza entro
due mesi dall’entrata in vigore della legge.
La regolarizzazione è limitata ad un’unità per nucleo familiare, riguardo al
personale che svolge lavoro domestico, mentre non sono posti limiti per il
numero di coloro che sono adibiti all’assistenza di familiari affetti da
patologie o handicap. Il Senato
della Repubblica, nell’approvare la suddetta legge, con ordine del giorno
accolto dal Governo, ha impegnato quest’ultimo a presentare un provvedimento
che, all’atto dell’entrata in vigore della stessa legge, legalizzi la
posizione degli extracomunitari che prestano lavoro subordinato, a condizioni
analoghe a quelle previste per la regolarizzazione di cui all’art. 33 della
legge approvata. I datori di
lavoro che presenteranno la dichiarazione di emersione o di legalizzazione di
lavoro irregolare, secondo quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, non
saranno punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, nonché per quelle di carattere finanziario, in relazione
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione. La normativa
in parola prevede che siano indicati nella dichiarazione vari elementi
conoscitivi, a pena di inammissibilità; prevede, inoltre, che
alla stessa siano uniti alcuni allegati, a pena di irricevibilità della
dichiarazione. Nel rinviare
al testo di legge per la specificazione degli elementi richiesti ai fini
dell’ammissibilità dell’istanza e degli allegati necessari ai fini della
ricevibilità, si evidenzia che tali requisiti generali sono identici, sia per
il lavoro domestico che per quello subordinato.
La procedura
riguardante la presentazione delle dichiarazioni di emersione e
legalizzazione del lavoro irregolare e la fase conclusiva della stipula del
contratto di lavoro e del rilascio del permesso di soggiorno (rappresentata
nello schema di cui all’allegato 2) – che si ispira alla massima
semplificazione e semplicità del procedimento – può essere distinta nelle
seguenti fasi: 1. Il datore di
lavoro che intende presentare la dichiarazione di emersione/ legalizzazione
dovrà recarsi presso uno qualsiasi dei 14.000
sportelli postali per ritirare l’apposito plico (di due tipi distinti, uno
relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato),
contenente tutto il necessario per la presentazione delle
dichiarazioni, con le relative istruzioni. a. il modulo
per la dichiarazione di emersione/ legalizzazione di lavoro irregolare (all.3
e 3 bis); b. il
bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario
indicato dalla legge; c. la busta
prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati; d. la cedola
dell’assicurata, con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore
(all. 4); e. le
istruzioni relative (all. 5 e 5 bis); 2. Una volta
compilata la dichiarazione, il datore di lavoro, fatte le opportune fotocopie
da conservare (una per se stesso ed una per il lavoratore), si recherà
all’Ufficio postale dove, facendo un’unica fila: pagherà il contributo
forfettario richiesto; presenterà la dichiarazione di regolarizzazione
e pagherà le relative spese. L’interessato inserirà, quindi, l’istanza con
gli allegati nella busta prestampata, consegnandola, chiusa, all’impiegato
delle Poste e ritirando il tagliando – timbrato – della cedola
dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e
del lavoratore, che dovrà essere conservato, dal lavoratore, assieme alla
fotocopia del modulo compilato, a dimostrazione dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione. Nessuna ulteriore
attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al lavoratore
interessato, in attesa della lettera di convocazione della Prefettura-UTG,
che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento tra le parti
(luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge. 3. Gli Uffici
Postali trasmetteranno al Centro Servizi delle Poste Italiane (C.S.) le buste
di cui trattasi. Il C.S. apporrà il codice identificativo alle denunce
presentate (in alto a sinistra del modulo); provvederà alla ‘scansione
informatizzata’ delle stesse e ripartirà le istanze in relazione alle singole
province e per “gruppi omogenei”.
Si precisa che,
nell’emanando decreto legge, è prevista una deroga alle disposizioni relative
alla presa dei rilievi fotodattiloscopici agli stranieri, stabilendo che tale
adempimento, con riferimento alla procedura di regolarizzazione, potrà essere
espletato entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e,
comunque, in sede di rinnovo dello stesso. 7. Il datore di
lavoro convocato dovrà recarsi, insieme al lavoratore, nella sede, nel
giorno e nell’orario stabiliti, presso lo Sportello Polifunzionale per tutti
gli ulteriori adempimenti, portando
Per lo
svolgimento della fase conclusiva della procedura, dovrà essere istituito un
apposito Sportello Polifunzionale, nel quale sarà presente almeno un
rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. a. un
rappresentante della carriera prefettizia; Per ogni
Sportello è stata inoltre concordata la presenza di un rappresentante
dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attribuzione del codice fiscale al
lavoratore straniero che non ne sia in possesso. Potrà,
infine, essere aggiunta una eventuale postazione dell’INPS, per la
definizione della posizione contributiva dello straniero, che deve essere
effettuata dopo la procedura di regolarizzazione. Le parti
convenute presso lo Sportello – datore di lavoro e lavoratore – si
recheranno: prima presso la postazione del rappresentante dell’Agenzia
delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale al lavoratore;
quindi dal rappresentante della Prefettura-UTG, che esaminerà, in via
definitiva, la dichiarazione presentata, completandola di quegli elementi
informativi eventualmente mancanti, necessari per l’ammissibilità della dichiarazione;
poi nella postazione del rappresentante dell’ Ufficio
provinciale del Lavoro, per la
stipula del contratto di
soggiorno; ed, infine, presso il rappresentante della
Questura, per la consegna del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. E’ importante, ai
fini della celerità delle operazioni – ed atteso che già si conoscono per
tempo i nominativi delle parti convocate – che ogni rappresentante abbia con
sé, già predisposti e stampati, i provvedimenti di competenza da emanare o
esaminare. Sarà cura
delle SS.LL. valutare quante unità operative di base debbano operare
contestualmente nell’ambito dello Sportello, in relazione al numero delle
istanze presentate. D. RIGETTO E
ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E’ opportuno che
tutte le pratiche che comportano un certo grado di difficoltà siano
momentaneamente accantonate e trattate al termine di tutta la procedura di
emersione e legalizzazione. I
provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno
essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale,
evidenziando che dalla data di notifica decorreranno i termini per
l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. Si informa,
infine, che il Ministero del Lavoro prevede di rafforzare gli Uffici
periferici, per il necessario supporto all’attività degli Sportelli
Polifunzionali. Sarà cura
delle SS.LL. individuare la più idonea collocazione dello Sportello
Polifunzionale e il modulo organizzativo più adatto, in relazione al
presumibile afflusso delle istanze (all.7). Tutte le
indicazioni sopra riportate sono state sviluppate e concordate dagli Uffici
Centrali interessati, sia al fine di realizzare un sistema quanto più
possibile omogeneo nel territorio nazionale, sia per il buon esito dei
suddetti procedimenti di regolarizzazione, grazie a nuove procedure che
dovranno risultare utili e agevoli per il cittadino. Le Poste
Italiane faranno pervenire a codeste Prefetture un congruo numero di
plichi per la presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi,
non appena conclusa la stampa e, comunque, entro la fine di agosto.
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