A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE
E DELL’ASILO
Circolare
n. 14
Prot.
n. 47455/30
Roma, 9 settembre
2002
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AI SIGG. PREFETTI |
LORO SEDI |
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AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI |
TRENTO |
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AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI |
BOLZANO |
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AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VAL D'AOSTA |
AOSTA |
e, p.c.: |
AI SIGG. QUESTORI |
LORO SEDI |
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ALLE POSTE ITALIANE S.p.a. |
ROMA |
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AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI: Gabinetto - Dip. Politiche Sociali - |
ROMA |
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AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO |
SEDE |
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AL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI |
SEDE |
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AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. |
SEDE |
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ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI
LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI |
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OGGETTO: Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2002.
Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il Decreto Legge n. 195 in data
9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.
Con tale atto si è data attuazione all'impegno, a suo tempo assunto dal Governo
dinanzi al Parlamento, di provvedere - contestualmente all'entrata in vigore
della
nuova normativa sull'immigrazione - alla legalizzazione di lavoratori
dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni
stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro
domestico o di assistenza.
In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi - legge 189/2002 (Bossi
- Fini) e Decreto Legge 195/2002 - si richiama la particolare attenzione su
quanto segue:
1. il Decreto Legge n 195 del 9 settembre 2002 ammette alla
legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con "contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato" ovvero con
"contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno"-
2. Il termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore", dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessario avere svolto
il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno
interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute
nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata
a sé stante
Poiché il contributo forfetario che il datore di lavoro versa è "pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato",
deve prevalere l 'interpretazione restrittiva della disposizione dì cui
trattasi" per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato
almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla
data del 10 giugno
3. Con il Decreto Legge è stato previsto che il rilascio del permesso
di soggiorno all'atto della stipula del contratto di lavoro comporta la con
testuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei
confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale
revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito
provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che:
la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali".
Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli
uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire
apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un
documento di riconoscimento del delegante.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.sa Anna Maria D'Ascenzo)