DECRETO-LEGGE 9
settembre 2002, n. 195 (in G.U. n. 211 del 9 settembre 2002 - in vigore dal 10
settembre 2002) - Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto dal
Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in
vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite
dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 2002;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque,
nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata
dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La
dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati
identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante;
b) l'indicazione
delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale
si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: "testo unico", approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non
inferiore ad un anno;
b) attestato di pagamento
di un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta
giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima
dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e
la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione
del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo
accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
6. I soggetti di
cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non
si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità
per l'imputazione del contributo forfetario di cui al comma 3, lettera b), sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti
lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento
restrittivo della libertà personale;
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione
europea;
c) che risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere
le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data
di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere
adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti
dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo
che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la
contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei
confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari
che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di
legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano
anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro
irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni
di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano
allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere
a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per
cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il
trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis
e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7
della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della
consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
8. Al comma 4,
primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto
destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo
si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6,
del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
9. I datori di
lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno
per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n.
189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160
per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro
1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì
9 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro
della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli