Carta del Carnaro |
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Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.
Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del
mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è
l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del
segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di
lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro
di Dante. Da lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianità
per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona,
da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. E questo è il suo diritto
storico.Fiume, come già l'originaria Tarsàtica posta contro
la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle
Giulie.
E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione la storia
e la scienza confermano confine sacro d'Italia. E questo è il suo
diritto terrestre.
Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare
patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la libertà
di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto
principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.
E questo è il suo diritto umano.Le contrastano il triplice diritto
l'iniquità la
cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista
Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.Per
ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fiso al
suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera
di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova,
non limitandoli al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum"
era assegnato alla Corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione
di quelli comunità adriatiche le quali desiderassero di rompere
gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere
nel nome della nuova Italia. Cosí, nel nome della nuova Italia,
il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento
di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo, per mantenere contro
chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore
e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.
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I Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un piú giusto e piú sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.
II La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affìni che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.
III La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le piú larghe e le piú varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.
IV La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e piú ricca la vita comune.
V La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari;assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne, costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.
VI Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.
VII Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garentite a tutti i cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.
VIII Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri; l'educazione corporea in palestre aperte e fornite; il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del domicilio;' l' "habeas corpus"; il risarcimento del danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.
IX Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la piú utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.
X Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato. E' concesso - con un Breve del Porto franco - ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.
XI Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi, fondate.
XII Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri. Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.
XIII Tre specie di sorti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento e all'incremento dell'università:i Cittadini le Corporazioni e i Comuni.
XIV Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella
università dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che
severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà;
l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria
virtú per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il
lavoro anche il piú umile, anche il piú oscuro, se sia bene
eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.
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XV Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città diFiume; tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte; tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati; tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.
XVI I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età. Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.
XVII Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, cittadini
condannati in pena d'infamia; ribelli al servizio militare per la difesa
del territorio; morosi al pagamento delle tasse, parassiti incorreggibili
a carico della comunità, se non sieno corporalmente incapaci di
lavorare per malattia o per vecchiezza.
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XVIII Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre piú alto grado di materiale e spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente. Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze.
XIX Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria,
dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani míntiti
e i piccoli proprietario di terre che compiano essi medesimi la fatica
rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizii. La Corporazione seconda
raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e
amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi
i comproprietari di essa azienda. Nella terza si radunano tutti gli addetti
alle aziende commerciali, che non sieno veri operai; e anche da questa
sono esclusi i comproprietari. La quarta Corporazione associa i datori
d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti,
quando essi non sieno soltanto proprietario ma - secondo lo spirito dei
nuovi statuti - conduttori sagaci e accrescitori assidui dell'azienda.Sono
compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comun, ali e statuali
di qualsiasi ordine. La sesta comprende il fiore intellettuale del Popolo:
la gioventú studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole
pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori,
i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le
arti belle, le arti sceniche, le arti ornative. Della settima fanno parte
tutti quelli che esercitano professioni libere non considerate nelle precedenti
rassegne. L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici
di produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può
essere rappresentata se non dagli amministratori alle Società stesse
preposti. La nona assomma tutta la gente di mare. La decima non ha arte
né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come
quella della decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo
in travaglio e in ascendimento. E'quasi una figura votiva consacrata al
genio ignoto, all'apparizione dell'uomo novissímo, alle trasfigurazioni
ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito
sopra l'ànsito penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel
santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica
parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualízzata
del lavoro umano: "Fatica senza fatica ".
XX Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica
complutamente riconosciuta dallo Stato. Sceglie i suoi consoli; manifesta
nelle sue adunanze la sua volontà; detta i suoi patti, i suoi capitoli,
le sue convenzioni, regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze
la propria autonomia; provvede ai suoi
bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una
imposta pecuniaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto
d'azienda, del lucro professionale; difende in ogni campo la sua propria
classe e si sforza di accrescerne la dignità; si studia di condurre
a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri; cerca di disciplinare
il lavoro volgendolo verso modelli di modema bellezza; incorpora lavoratori
minuti per animarli e avviarli a miglior prova; consacra gli obblighi del
mutuo soccorso; determina le provvidenze in favore dei compagni infermi
o indeboliti; inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i
suoi canti, le sue preghiere; instituisce le sue cerimonie e i suoi riti;
concorre, quanto piú magnificamente possa, all'apparato delle comuni
allegrezze, delle feste anniversarie, dei giochi terrestri e marini; venera
i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.
XXI Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra
Corporazione, sono regolate nei modi medesimi che gli statuti definiscono
nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni
giurati, e fra l'uno e l'altro Comune. I soci di ciascuna Corporazione
costituiscono un libero corpo elettorale per eleggere i rappresentanti
al Consiglio dei Provvisori. Ai consoli delle Corporazioni e alle loro
insegne è dovuto nelle cerimonie pubbliche i1 primo luogo.
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XXII Si ristabilisce per tutti i Comuni l'antico potere normativo, che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo. Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli offici legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza.
XXIII A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, varíarnente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza. Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede quando essi statuti non contengano nulla di palesernente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione; quando essi statuti sieno approvati accettati votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza cittadina.
XXIV Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi,
praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di
legislazione e di amministrazione. Ma è fatto a essi obbligo di
sottoporli all'esame del Potere esecutivo centrale.Se il Potere stima che
tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della
Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della
Ragione. Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il
Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.
XXV Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia, quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante, il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore, se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi, se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.
XXVI Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria
secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato; nominare
i giudici comunali; instituire e mantenere la polizia comunale; mettere
imposte; contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori
del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la
concede se non nei casi di manifesta necessità.
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XXVII Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione: il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori.
XXVIII Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del sufragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che siano, investiti dei diritti politici. Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.
XXIX. Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico. L'elezione si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.
XXX Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice penale e civile, della Polizia, della Difesa nazionale, della Istruzione pubblica secondaria, delle Arti belle, dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni. Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità spiccatamente concisa.
XXXI Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nel modo del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale: Dieci Provvisori sono eletti dagli operai d'industria e dai lavoratori della terra; dieci dalla gente di mare; dieci dai datori d'opra; cinque dai tecnici agrarii e industriali; cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private; cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione; cinque dalle professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.
XXXII I Provvisori durano nell'officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengano alla Corporazio rappresentata.
XXXIII Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico. Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice commerciale e marittimo; delle Discipline che conducono il lavoro continuato; dei trasporti; delle opere pubbliche; dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini; della Istruzione tecnica e professionale; delle Industrie e delle Banche; delle Arti e dei Mestieri.
XXXIV Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono
una volta l'anno in un sol corpo, sul principio del mese di dicembre, costituendo
un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro. L'Arengo
tratta e delibera delle Relazioni con gli altri Stati; della Finanza e
del Tesoro; degli Alti Studii; della
riformabile Costituzione; dell' ampliata Libertà.
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XXXV Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale. Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares".
XXXVI L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera
di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente. Il Primo Rettore
regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità. I Rettori
sono eletti per un anno, e non sono rieleggibili se non per una volta sola.
Ma, dopo l'intervallo di un anno, possono essere nuovamente nominati.
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XXXVII Partecipano del potere giudiziario i Buoni uomini, i Giudici del Lavoro, i Giudici togati, i Giudici del Maleficio, la Corte della Ragione.
XXXVIII I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei varii comuni in misura del numero, giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.
XXXIX I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra
i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra. Essi
costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono
il Consiglio dei Provvisori. In questa misura: due dagli operai d'industrie
e dai lavoratori della terra; due dalla gente di mare; due dai datori d'opra;
uno dai tecnici industriali ed agrarii; uno dalle libere professioni; uno
dagli addetti alle amministrazioni delle private aziende; uno dagli impiegati
pubblici; uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori
e dagli altri socii della sesta Corporazione; uno dalle Società
cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo. I Giudici del Lavoro
hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare
i giudizii, servitori pronti d'úna giustizia
leggera ed espeditissima. Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio
d'appello.
XXXX I Giudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili, commerciali e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici del Maleficio.Costituiscono il Tribunale d'appello per le sentenze dei Buoni uomini. Sono dalla Corte della Ragione scelti per concorsi fra i cittadini addottorati in legge.
XXXXI Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice togato, compongono il Tribunale del Maleficio, che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti quei misfatti che sieno da punire con la privazione della libertà corporale per un tempo superiore al triennio.
XXXXII Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte della Ragione si compone
di cinque membri effettivi e di due supplenti. Dei membri effettivi almeno
tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge. La
Corte della Ragione giudica degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo
e dal Potere esecutivo, per accertarli
conformi alla Costituzione; di ogni conflitto statutario fra il Potere
legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune
e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati,
fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati; dei casi di alto
tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere
legislativo e dell'esecutivo; degli attentati al diritto delle genti; delle
contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune; delle
trasgressioni commesse da partecipi dei poteri; delle questioni riguardanti
i diritti di cittadinanza e i privi di patria; delle questioni di competenza
fra i vari magistrati giudiciali. La Corte della Ragione rivede in ultima
istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini
costituiti in Corte
della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio,
sia nella sede sia in altro Comune. Né possono essi esercitare professione
o Industria o mestiere per tutta la durata della carica.
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XXXIII Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione.Il Consiglio determina il piú o men breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.
XXXXIV Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi.I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissario.
XXXXV Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera di riconfermare il Comandante nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino, oppure di deporlo, o anche di bandirlo.
XXXXVI Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia
partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo
officio.
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XXXXVII Nella Reggenza italiana del Camaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l'attitudine e secondo la perizia di ognuno.
XXXXVIII A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se siano in distratta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.
XXXXIX In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito
armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita
legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare.
Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi
di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d'istruzione
e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili
e politici; e può esercitarli quando sieno conciliaboli con la necessità
della disciplina attiva.
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L Per ogni gente di nobile origine la coltura è la piú
luminosa delle armi lunghe.Per la gente adriatica, di secolo in secolo
costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è
piú che un'arme: è una potenza indomabile come il diritto
e come la fede. Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita
a libertà, diviene il piú efficace strumento di salute e
di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe. La cultura
è l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza
contro le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di Dante
è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i
tempi fu considerato come il piú prezioso tesoro dei popoli, come
la piú alta testimonianza della loro nobiltà originaria,
come l'indice supremo del loro sentimento di dominazioiie morale. La dominazione
morale è la necessità guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione
delle belle idee umane sorge dalla sua volontà di vittoria.Mentre
compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre
instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi
proporsi di difendere conservare propugnare
la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione
dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura. L'Italia
deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano, il ritmo fatale
del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta
che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare
la grande storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal
vomere latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi dallo
spirito creatore della latinità: il qualé non è se
non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla
formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui si prepara
il regno dello spirito, pur nello sforzo del lavoro e nell'acredine del
traffico. Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità
delle sue leggi la
coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina
il suo patrimonio.
LI E' instituita nella città di Fiume una Università libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni maggiore aumento di studi e di studiosi, retta da suoi proprii statuti come la Corporazione. Sono nella città di Fiume instituite una scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal piú sincero e ardito spirito di ricerca nella novità, rette da un acume atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella scoperta di se e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento umano.
LII Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede a ordinare le Scuole tecniche e professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli Alti Studi il Consiglio nazionale.In tutte le scuole di tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana ha privilegio insigne. Nelle Scuole medie è obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro.L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli. Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercíta il suo diritto di provvedervi, aggravando della spesa il Comune.
LIII Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento primario, che è d'obbligo nelle scuole di tutti i Comuni. L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi della piú ingenua poesia paesana e l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della piú fresca arte rustica hanno il primo luogo. Compongono il Consiglio un rappresentante di ciascun Comune due rappresentanti delle Scuole medie due delle Scuole tecniche e professionali due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti due della Scuola di Musica due della Scuola di Arti decorative.
LIV Alle chiare pareti delle scuole aerate non
convengono emblemi di religione né figure di parte politica. Le
scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose,
i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e
senza Dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza.
E ciascuno può fare la sua preghiera tacita.Ma ricorrono su le pareti
quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia
eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono
sulle pareti le imagini grandiose di quei capolavori che con la massima
potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione
degli uomini.
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LV Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea
straordinaria per la riforma della Costituzione.Ma la Costituzione può
essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini
in diritto di voto. Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo
della Costituzione i membri del Consiglio nazionale le rappresentanze dei
Comuni la Corte della Ragione le Corporazioni.
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LVI Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto
d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera
dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente. Ma l'iniziativa non è
valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio,
non la promuova e non la sostenga.
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LVII Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono
essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico qu'ando
la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al
quarto dei cittadini in diritto di voto.
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LVIII Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi
che da essi furono per buon diritto eletti.
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LIX Nessun cittadino può esercitare piú di un potere né
partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.
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LX. Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa,
quando egli perda i diritti politici per sentenza confermata dalla Corte
della Ragione, quando la rivocazine sia imposta per voto schietto dalla
metà piú uno degli inscritti al corpo elettorale.
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LXI Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici
ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del
danno che allo Stato al Comune alla Corporazione al semplice cittadino
rechino le loro trasgressioni, per abuso, per incuria, per codardia, per
inettezza.
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LXII A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati
nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione giusta; che una
legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.
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LXIII E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con
discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita
perizia, di educazione novissima.Piú che l'edilità
romana il collegio rinnovella quegli ufficiali dell'ornato della città
che nel nostro Quattrocento componevano una via o una piazza con quel medesimo
senso musicale che li guidava nell'apparato di una pompa repubblicana o
in una rappresentazione carnascialesca. Esso presiede
al decoro del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza, la sanità
degli edifizii pubblici e delle case particolari; impedisce il deturpamento
delle vie con fabbriche sconce o mal collocate; allestisce le feste
civiche di terra e di mare con sobria eleganza, ricordandosi di quei padri
nostri a cui per fare miracoli di gioia bastava la dolce luce, qualche
leggera ghirlanda, l'arte del movimento e dell'aggruppamento umano; persuade
ai lavoratori che l'ornare con qualche segno di arte popolesca la piú
umile abitazione è un atto pio, e che v'è un sentimento religioso
del mistero umano e della natura profonda nel piú semplice segno
che di generazione in generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia,
nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel forziere, nel giogo;
si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e del bel colore
nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno, mostrandogli quel che la
nostra gente vecchia sapesse fare con un leggero motivo geornetrico con
una stella, con un fiore, con un cuore, con un serpe, con una colomba sopra
un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina, sopra una panca, sopra un
cofano, sopra un vassoio;si studia di dimostrare al popolo perché
e come lo spirito delle antiche libertà comunali si manifestasse
non soltanto nelle linee, nei rilievi, nelle commettiture delle pietre,
ma perfino nell'impronta dell'uomo posta su l'utensile fatto vivente e
potente;infine, convinto che un popolo non può avere se non l'architettura
che meritano la robustezza delle sue ossa
e la nobiltà della sua fronte, si studia di incitare e di avviare
intraprenditori e costruttori a comprendere come le nuove maaterie - il
ferro, il vetro, í cementi - non domandino se non di essere inalzate
alla vita armoniosa nelle invenzioni della nuova architettura.
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LXIV Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica
è una istituzione religiosa e sociale.Ogni mille anni, ogni
duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua.
Un grande popolo non è soltanto qliello che crea il suo Dio a sua
somiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo Dio. Se ogni
rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento
unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è
un ordine lirico nel setiso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica
considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di
vita, dell'opera di vita. Non sembra che la grande Musica annunzi ogni
volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno
dello spirito umano non è cominciato ancora. "Quando la materia
operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo,
allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora della sua libertà"
disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico.
Come il grido del gallo eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora.
Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle
macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la
poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze. Delle sue pause
è formato il silenzio della decima Corporazione.
LXV Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi
istrumentali con sovvenzione dello Stato.Nella città di Fiume al
collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace
di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo
e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro. Le grandi
celebrazioni corali e orchestrali sono totalmente gratuite come dai
padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.
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