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art. 15 del D.P.R. 447/01 (..omissis...) Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo; ai titolari è consentito .......(..omissis...)

In data 31 dicembre scadono pertanto i dieci anni di validità della nosta Autorizzazione. Per il suo rinnovo per i successivi dieci anni le

ISTRUZIONI EMANATE DALL'ISPETTORATO TERRITORIALE
per il PIEMONTE e la VALLE D'AOSTA,

come verificato da un nostro Socio in occasione di un recente rinnovo avvenuto nel corso dell'anno 2007, prevedono la presentazione del seguente modulo allegato:

Scaricare il MODULO =>

Scaricare le ISTRUZIONI =>

 


 

Per le Autorizzazioni ancora in corso di validità si faccia riferimento a quanto segue:

 

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI GENERALI

Tra i tanti quesiti che ci vengono posti dai soci, quello ricorrente riguarda gli adempimenti necessari alla data di scadenza della validità della licenza.

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 447/01, la posizione giuridica del radioamatore è passata da concessionario ad autorizzato, per cui non siamo più titolari di licenza, ma di autorizzazione generale e come tale deve intendersi il documento di cui siamo in possesso.

Le nostre licenze avevano una validità di cinque anni, mentre il nuovo D.P.R. ha stabilito che la validità delle autorizzazioni generali sia di dieci anni.

Alla luce di tale disposizione le licenze scadute dopo il 1° gennaio 2002 o di prossima scadenza sono automaticamente prorogate, per cui non è necessario chiedere il rinnovo.

Per una più precisa informazione si riporta il testo dell’art. 15 del D.P.R. 447/01 che dispone in appunto in materia di proroga di validità.

Art. 15

Adeguamento

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.

Omissis

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo; ai titolari consentito di rinunciare alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.

N.B. la data del 31 dicembre 2001 è poi stata posticipata da un successivo decreto.

Alessio Ortona I1 BYH

 

Come sperimentato dai Soci della nostra sezione di Chivasso per richiedere il prolungamento al decimo anno della licenza in scadenza è sufficiente inviare una richiesta in tal senso, via fax, al seguente indirizzo:

Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
sezione 1° Autorizzazioni e Concessioni
via dell'Arsenale 13
10121 TORINO

Tel - 011,5763443 Fax - 011,5763436 - 011,5763437
e-mail URP
piemonte@comunicazioni.it