La professione dello psicologo è
regolamentata dalla legge n. 56 del 1989: ”la
professione di psicologo comprende l’uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì
le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito”.
Per esercitare la professione di psicologo è
necessaria l’acquisizione dell’abilitazione
attraverso l’Esame di Stato e la successiva
iscrizione all’albo professionale.
Senza l’iscrizione all’Albo non si è psicologi ma
solo dottori in psicologia.
L’abilitazione una volta ottenuta è valida per
sempre.
L’Esame di Stato e l’Ordine degli Psicologi
permettono agli psicologi la tutela della propria
professione e ai clienti la tutela e il controllo
ufficiale della competenza professionale.
Sono ammessi all’esame di stato coloro che
sono laureati in psicologia e hanno
effettuato il tirocinio pratico.
Il superamento dell’esame di stato permette di
ottenere l’abilitazione alla professione ma per
esercitarla è necessaria l’iscrizione all’Albo
professionale. L’insieme degli psicologi iscritti
all’Albo forma l’Ordine degli psicologi che è
organizzato a livello regionale (tranne le
province di Trento e Bolzano che sono strutturati a
livello provinciale). I presidenti di tutti i
Consigli regionali costituiscono il Consiglio
Nazionale dell’Ordine.
E’ possibile iscriversi all’esame di stato in
qualsiasi sede universitaria, anche diversa
da quella in cui si è conseguita la laurea. I moduli
e l’entità delle tasse da sostenere per l’iscrizione
all’esame di stato variano a seconda delle facoltà
universitarie.
Gli esami di stato si tengono ogni anno e,
prima della riforma del 2001, erano costituiti
da una parte scritta e una orale. La parte scritta
era costituita da una prima prova di carattere
teorico su argomenti di psicologia generale,
psicologia evolutiva e metodologia e una seconda
rappresentata da una esercitazione scritta suddivisa
per indirizzi; la prova orale verteva su un commento
degli elaborati scritti, l’attività di tirocinio e
la deontologia professionale.
A seguito della riforma, nell’Albo sono state
istituite due sezioni: la sezione A è formata da
coloro che hanno il titolo di psicologo, mentre la
sezione B è costituita da coloro che hanno il titolo
di psicologo junior.
L’attività professionale degli iscritti alla
sezione A è rimasta immutata rispetto alla
normativa vigente a cui si aggiunge il coordinamento
e la supervisione dell’attività degli psicologi
juniores.
Per quanto riguarda gli iscritti alla sezione B,
gli psicologi juniores si occupano di partecipare
alla programmazione e verifica degli interventi
psicologici e psico-sociali, di realizzare
interventi psico-educativi, di utilizzare strumenti
psicologici (colloquio, tests, osservazione) per la
valutazione della personalità, delle interazioni
sociali, delle opinioni e degli atteggiamenti, di
realizzare attività di orientamento scolastico e
professionale e di gestione delle risorse umane, di
raccogliere e elaborare statisticamente i dati
psicologici ai fini di ricerca, di realizzare
interventi per migliorare la qualità e la sicurezza
in ambito lavorativo e di utilizzare con persone
disabili strumenti psicologici per recuperare
competenze di tipo cognitivo, emotivo, relazionale e
pratico.
Conseguentemente è stato modificato anche l’esame
di stato.
- Per quanto riguarda la sezione A, per
l’ammissione all’esame di stato è richiesta la
laurea specialistica nella classe 58/S
psicologia (3+2) e un tirocinio della durata di
un anno.
L’esame di stato è costituito da una prima
prova scritta che verte su argomenti teorici e
applicativi della psicologia, da una seconda
prova scritta che riguarda la progettazione di
interventi per lo sviluppo delle potenzialità, per
la prevenzione del disagio psicologico, per il
sostegno psicologico e per la promozione e
riabilitazione della salute psicologica e da una
terza prova scritta che tratta di un caso
relativo a un progetto di intervento rivolto a
individui o a strutture. La prova orale
concerne la discussione delle prove scritte,
dell’attività di tirocinio e degli aspetti
legislativi e deontologici.
- Per quanto riguarda la sezione B, per
l’ammissione all’esame di stato è richiesta la
laurea nella classe 34 - scienze e tecniche
psicologiche (3 anni) e sei mesi di
tirocinio.
La prima prova scritta dell’esame di stato
riguarda la conoscenza di base delle discipline
psicologiche e dei metodi di indagine e di
intervento; la seconda prova scritta tratta
delle discipline e dei metodi caratterizzanti il
settore e la terza prova scritta verte su un
intervento professionale all’interno di un progetto
proposto dalla commissione. La prova orale
consiste nel commento alle prove scritte, l’attività
di tirocinio e gli aspetti legislativi e
deontologici.
Ci si può iscrivere a qualsiasi Ordine Psicologi regionale
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).
Contattando la segreteria dell’Ordine regionale
vengono fornite le indicazioni sui documenti da
inoltrare e sulle tasse da pagare. Ogni anno viene
pagata la tassa di iscrizione all’ordine.
E’ anche presente all’interno dell’Ordine un
elenco degli psicoterapeuti.
La professione di psicoterapeuta è esercitata da uno
psicologo o un medico che ha conseguito un diploma
presso una scuola di specializzazione in
psicoterapia (universitaria o privata
riconosciuta) della durata di almeno 4 anni.