Ordine Psicologi: Esame Stato Psicologia, Iscrizione Albo Psicologi e Psicoterapeuti

Esame di Stato Psicologia e Iscrizione all'Albo


La professione dello psicologo è regolamentata dalla legge n. 56 del 1989: ”la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.


Per esercitare la professione di psicologo è necessaria l’acquisizione dell’abilitazione attraverso l’Esame di Stato e la successiva iscrizione all’albo professionale.

Senza l’iscrizione all’Albo non si è psicologi ma solo dottori in psicologia.

L’abilitazione una volta ottenuta è valida per sempre.

L’Esame di Stato e l’Ordine degli Psicologi permettono agli psicologi la tutela della propria professione e ai clienti la tutela e il controllo ufficiale della competenza professionale.

Sono ammessi all’esame di stato coloro che sono laureati in psicologia e hanno effettuato il tirocinio pratico.

Il superamento dell’esame di stato permette di ottenere l’abilitazione alla professione ma per esercitarla è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale. L’insieme degli psicologi iscritti all’Albo forma l’Ordine degli psicologi che è organizzato a livello regionale (tranne le province di Trento e Bolzano che sono strutturati a livello provinciale). I presidenti di tutti i Consigli regionali costituiscono il Consiglio Nazionale dell’Ordine.

E’ possibile iscriversi all’esame di stato in qualsiasi sede universitaria, anche diversa da quella in cui si è conseguita la laurea. I moduli e l’entità delle tasse da sostenere per l’iscrizione all’esame di stato variano a seconda delle facoltà universitarie.

Gli esami di stato si tengono ogni anno e, prima della riforma del 2001, erano costituiti da una parte scritta e una orale. La parte scritta era costituita da una prima prova di carattere teorico su argomenti di psicologia generale, psicologia evolutiva e metodologia e una seconda rappresentata da una esercitazione scritta suddivisa per indirizzi; la prova orale verteva su un commento degli elaborati scritti, l’attività di tirocinio e la deontologia professionale.

A seguito della riforma, nell’Albo sono state istituite due sezioni: la sezione A è formata da coloro che hanno il titolo di psicologo, mentre la sezione B è costituita da coloro che hanno il titolo di psicologo junior.

L’attività professionale degli iscritti alla sezione A è rimasta immutata rispetto alla normativa vigente a cui si aggiunge il coordinamento e la supervisione dell’attività degli psicologi juniores.

Per quanto riguarda gli iscritti alla sezione B, gli psicologi juniores si occupano di partecipare alla programmazione e verifica degli interventi psicologici e psico-sociali, di realizzare interventi psico-educativi, di utilizzare strumenti psicologici (colloquio, tests, osservazione) per la valutazione della personalità, delle interazioni sociali, delle opinioni e degli atteggiamenti, di realizzare attività di orientamento scolastico e professionale e di gestione delle risorse umane, di raccogliere e elaborare statisticamente i dati psicologici ai fini di ricerca, di realizzare interventi per migliorare la qualità e la sicurezza in ambito lavorativo e di utilizzare con persone disabili strumenti psicologici per recuperare competenze di tipo cognitivo, emotivo, relazionale e pratico.

Conseguentemente è stato modificato anche l’esame di stato.

- Per quanto riguarda la sezione A, per l’ammissione all’esame di stato è richiesta la laurea specialistica nella classe 58/S psicologia (3+2) e un tirocinio della durata di un anno.

L’esame di stato è costituito da una prima prova scritta che verte su argomenti teorici e applicativi della psicologia, da una seconda prova scritta che riguarda la progettazione di interventi per lo sviluppo delle potenzialità, per la prevenzione del disagio psicologico, per il sostegno psicologico e per la promozione e riabilitazione della salute psicologica e da una terza prova scritta che tratta di un caso relativo a un progetto di intervento rivolto a individui o a strutture. La prova orale concerne la discussione delle prove scritte, dell’attività di tirocinio e degli aspetti legislativi e deontologici.

- Per quanto riguarda la sezione B, per l’ammissione all’esame di stato è richiesta la laurea nella classe 34 - scienze e tecniche psicologiche (3 anni) e sei mesi di tirocinio.

La prima prova scritta dell’esame di stato riguarda la conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento; la seconda prova scritta tratta delle discipline e dei metodi caratterizzanti il settore e la terza prova scritta verte su un intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione. La prova orale consiste nel commento alle prove scritte, l’attività di tirocinio e gli aspetti legislativi e deontologici.

Ci si può iscrivere a qualsiasi Ordine Psicologi regionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto). Contattando la segreteria dell’Ordine regionale vengono fornite le indicazioni sui documenti da inoltrare e sulle tasse da pagare. Ogni anno viene pagata la tassa di iscrizione all’ordine.

E’ anche presente all’interno dell’Ordine un elenco degli psicoterapeuti.

La professione di psicoterapeuta è esercitata da uno psicologo o un medico che ha conseguito un diploma presso una scuola di specializzazione in psicoterapia (universitaria o privata riconosciuta) della durata di almeno 4 anni.