LEGGE REGIONALE 13/04/95, n. 62

Norme per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali

La legge regionale 62/95 č stata pubblicata sul BURP del 19/4/95, suppl. n 16.  

Di seguito proponiamo gli articoli 34 e 42 che si occupano della determinazione delle figuri professionali e delle competenze in materia di formazione ed aggiornamento.

Art. 34

Delega di funzioni amministrative regionali

1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che gestiscono le attivitā socio assistenziali nelle forme di cui all'art. 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:

a)...omissis...

b)...omissis...

c)...omissis...

d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano relativamente alla formazione di base, alla riqualificazione , aggiornamento e formazione permanente.

 

Art. 42

Requisiti professionali del personale dei servizi socio assistenziali

1. La Regione definisce, nel Piano, nel rispetto della normativa statale in materia, le figure professionali, i requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano le funzioni proprie delle figure professionali di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" e di "educatore professionale" sono quelle definite nella normativa regionale vigente.

3. per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, agli operatori č richiesto il possesso rispettivamente:

a) ...omissis...

b) del diploma di "educatore professionale" o di "educatore specializzato" o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Universitā.

4. ...omissis...

5. Gli operatori di cui al comma 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dei titoli professionali suddetti devono essere riqualificati ai sensi del comma 3, entro i termini stabiliti nel Piano.

6. Per l'accesso ai posti di "educatore agli handicappati" previsti nelle piante organiche, ai sensi del DPR 25/6/83, n. 347, sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto al comma 3 e fino alla data del 31/12/95 (*), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad almeno due anni di esperienza nella funzione, ferma restando la necessitā della successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.

 

(*) la legge regionale 94/1995 all'art. 5 ha prorogato tale termine al 31/12/96.

 

 

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