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Il maltrattamento degli animali
Ogni anno nel nostro paese migliaia di animali sono vittime di torture e maltrattamenti: un vero e proprio “sevizio completo”, di fatto lecito e possibile semplicemente pagando una piccola sanzione pecuniaria.
Cani e gatti randagi bruciati vivi, torturati e seviziati, cani impiccati, cuccioli di cane uccisi da petardi, cavalli squartati nel loro recinto o uccisi a colpi di balestra: questi sono solo alcuni delle decine di casi di maltrattamento giunti, negli ultimi mesi, agli onori delle cronache.
Purtroppo
i responsabili di questi gravi atti non saranno perseguiti dalla legge. Gli
animali sono infatti considerati dal nostro ordinamento giuridico “cose”
ed in quanto “cose” privi di reale tutela; basti pensare che l’oggetto
del reato non è la salute o l’integrità dell’animale, bensì il
sentimento di pietà, compassione dell’uomo offeso, se presente, quando
l’animale subisce crudeltà o maltrattamenti.
E’ inoltre possibile per i colpevoli di tali atti di estinguere il reato attraverso l’oblazione, il che permette, con il pagamento di una modestissima somma, di evitare il processo. E poiché cade in prescrizione dopo due anni, massimo tre (non da quando il reato è stato scoperto bensì da quando è stato compiuto) ha un effetto deterrente nullo, a causa dello svolgimento medio di un processo, superiore ai tre anni.
L’articolo
638 invece, mira a tutelare solamente il proprietario per il valore
economico dell’animale allevato ed è attivabile solo su querela di parte. della LAV contattare:
Gianluca Felicetti
Articolo
727 Maltrattamento di animali.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con 1' ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente 1'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."
La proposta di legge della LAV
L’accresciuta
sensibilità verso gli animali, recenti sentenze e la crescita del numero
delle denunce di casi di maltrattamento, rendono necessaria una normativa
adeguata per la repressione di questi crimini, allineando il nostro paese
agli altri paesi dell’Unione. La LAV ha elaborato una proposta di
revisione della legge in vigore, redigendo un nuovo testo
assolutamente innovativo per la
Questi i punti qualificanti della nuova “Norma per la protezione degli animali” proposta dalla LAV:
il riconoscimento degli animali quali “esseri senzienti”; l’impossibilità di estinguere il reato attraverso l’oblazione; la detenzione in casi di particolare gravità; il sequestro degli animali in flagranza di reato; la confisca “obbligatoria” degli animali in caso di condanna; la perdita della facoltà di detenere animali (da 1 a 10 anni – definitiva in caso di recidiva); la sospensione dalla professione (per un periodo che varia a seconda del reato) e pubblicazione della sentenza. Ti invitiamo a sostenere la proposta di legge della LAV firmando la petizione maltrattamenti.
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