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 Il maltrattamento degli animali

 

Ogni anno nel nostro paese migliaia di animali sono vittime di torture e maltrattamenti: un vero e proprio “sevizio completo”, di fatto lecito e possibile semplicemente pagando una piccola sanzione pecuniaria. 

 

Cani e gatti randagi bruciati vivi, torturati e seviziati, cani impiccati, cuccioli di cane uccisi da petardi, cavalli squartati nel loro recinto o uccisi a colpi di balestra: questi sono solo alcuni delle decine di casi di maltrattamento giunti, negli ultimi mesi, agli onori delle cronache.

 

Purtroppo i responsabili di questi gravi atti non saranno perseguiti dalla legge. Gli animali sono infatti considerati dal nostro ordinamento giuridico “cose” ed in quanto “cose” privi di reale tutela; basti pensare che l’oggetto del reato non è la salute o l’integrità dell’animale, bensì il sentimento di pietà, compassione dell’uomo offeso, se presente, quando l’animale subisce crudeltà o maltrattamenti.
 

 
Le leggi vigenti


Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono regolati dagli articoli
638 e 727 del Codice Penale. Dal 1993, anno della sua entrata in vigore, l’articolo 727 si è rivelato totalmente inefficace nella repressione del fenomeno: difficile da far applicare, inadeguato nella sua impostazione e per le pene comminate, che si limitano nei casi più gravi ad un’ammenda di pochi migliaia di euro. 

 

E’ inoltre possibile per i colpevoli di tali atti di estinguere il reato attraverso l’oblazione, il che permette, con il pagamento di una modestissima somma, di evitare il processo. E poiché cade in prescrizione dopo due anni, massimo tre (non da quando il reato è stato scoperto bensì da quando è stato compiuto) ha un effetto deterrente nullo, a causa dello svolgimento medio di un processo, superiore ai tre anni. 

 

L’articolo 638 invece, mira a tutelare solamente il proprietario per il valore economico dell’animale allevato ed è attivabile solo su querela di parte.
 
Per in formazioni sulla campagna
maltrattamenti 

della LAV contattare: Gianluca Felicetti
 

 

 

Articolo 727 Maltrattamento di animali.
(Legge 22 novembre 1993, n.473) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 26 novembre 1993

 
"Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"

 
1.L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 

 

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 

 

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. 

 

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con 1' ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente 1'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. 

 

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."

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Articolo 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

 
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

 
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

 
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

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La proposta di legge della LAV

 

L’accresciuta sensibilità verso gli animali, recenti sentenze e la crescita del numero delle denunce di casi di maltrattamento, rendono necessaria una normativa adeguata per la repressione di questi crimini, allineando il nostro paese agli altri paesi dell’Unione. La LAV ha elaborato una proposta di revisione della legge in vigore, redigendo un nuovo testo assolutamente innovativo per la giurisprudenza italiana, in grado di fornire efficaci strumenti di tutela degli animali. 

 

Questi i punti qualificanti della nuova “Norma per la protezione degli animali” proposta dalla LAV:

 

il riconoscimento degli animali quali “esseri senzienti”; l’impossibilità di estinguere il reato attraverso l’oblazione; la detenzione in casi di particolare gravità; il sequestro degli animali in flagranza di reato; la confisca “obbligatoria” degli animali in caso di condanna; la perdita della facoltà di detenere animali (da 1 a 10 anni – definitiva in caso di recidiva); la sospensione dalla professione (per un periodo che varia a seconda del reato) e pubblicazione della sentenza. Ti invitiamo a sostenere la proposta di legge della LAV firmando la petizione maltrattamenti.

 

 

 

 

 

 

 

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