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ZONE ADDESTRAMENTO CANI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95; D.G.R.M. 4/7/00)

Soggetti interessati:

Associazioni venatorie e cinofile, imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono effettuare addestramento, allenamento e gare di cani da caccia, anche su fauna selvatica o con abbattimento fauna di allevamento

Iter procedurale:

Provincia, verificata compatibilità con piano faunistico venatorio, autorizza istituzione zone destinate ad allevamento ed addestramento cani da caccia ed alle gare cinofile gestite da:

a) Associazioni venatorie riconosciute. Hanno carattere temporaneo (Permanente solo se di notevole

    interesse cinotecnico e su terreni demaniali), limitato a durata allenamenti o prove. Su parere

    Istituto Nazionale Fauna Selvatica possono interessare anche oasi protezione, zone

    ripopolamento, parchi regionali. Divieto abbattimento;

b) Associazioni cinofile. Hanno estensione di 3.000 ha. con carattere permanente, salvo revoca.

    Possono essere utilizzate per tutto l'anno con divieto abbattimento e caccia;

c) Associazioni professionali addestratori cinofili. Superfice da 3 a 50 ha. con carattere permanente, 

    destinate ad allenamento cani, anche con abbattimento fauna di allevamento delle specie cacciabili. 

    Periodo di funzionamento fissato da Provincia;

d) Imprenditori agricoli, singoli o associati. Estensione inferiore ad 1 ha., destinate ad addestramento

    cani da tana, recintate.

Provincia può istituire anche zone recintate, di estensione inferiore a 100 ha., per allenamento cani da seguito con presenza di cinghiale.

Provincia, previo consenso proprietari o conduttori fondi agricoli, può autorizzare gare cinofile con selvaggina liberata in territorio non vincolato.

Fuori zone autorizzate, addestramento consentito per anno 2000 per 5 giorni settimanali (Esclusi martedì e venerdì), dalle ore 6,00 alle ore 20,00 a partire da 13 Agosto fino a 31 Agosto

Addestramento consentito su  stoppie, calanchi, terreni incolti, boschi, prati naturali ed artificiali "a condizione che non arrechi danno alle colture", mentre è vietato entro 500 m. da confine con aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristiche venatorie.

Ogni cacciatore può allenare contemporaneamente solo 2 cani da cerca o da ferma e non più di 6 cani segugi (Limiti non validi per caccia alla volpe od al cinghiale "svolta in battuta").

Provincia può ridurre periodo ed orario di addestramento.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta divieti su norme addestramento cani: multa da 200.000 a 1.2000.000