ZONE
ADDESTRAMENTO CANI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95; D.G.R.M. 4/7/00)
Soggetti
interessati:
Associazioni
venatorie e cinofile, imprenditori agricoli, singoli o associati, che
intendono effettuare addestramento, allenamento e gare di cani da caccia,
anche su fauna selvatica o con abbattimento fauna di allevamento
Iter
procedurale:
Provincia,
verificata compatibilità con piano faunistico venatorio, autorizza
istituzione zone destinate ad allevamento ed addestramento cani da caccia ed
alle gare cinofile gestite da:
a)
Associazioni venatorie riconosciute. Hanno carattere temporaneo (Permanente
solo se di notevole
interesse cinotecnico e su terreni demaniali), limitato a durata
allenamenti o prove. Su parere
Istituto Nazionale Fauna Selvatica possono interessare
anche oasi protezione, zone
ripopolamento, parchi regionali. Divieto abbattimento;
b)
Associazioni cinofile. Hanno estensione di 3.000 ha. con carattere permanente,
salvo revoca.
Possono essere utilizzate per tutto l'anno con divieto abbattimento e
caccia;
c)
Associazioni professionali addestratori cinofili. Superfice da 3 a 50 ha. con
carattere permanente,
destinate ad allenamento cani, anche con abbattimento fauna di
allevamento delle specie cacciabili.
Periodo di funzionamento fissato da Provincia;
d)
Imprenditori agricoli, singoli o associati. Estensione inferiore ad 1 ha.,
destinate ad addestramento
cani da tana, recintate.
Provincia
può istituire anche zone recintate, di estensione inferiore a 100 ha., per
allenamento cani da seguito con presenza di cinghiale.
Provincia,
previo consenso proprietari o conduttori fondi agricoli, può autorizzare gare
cinofile con selvaggina liberata in territorio non vincolato.
Fuori
zone autorizzate, addestramento consentito per anno 2000 per 5 giorni
settimanali (Esclusi martedì e venerdì), dalle ore 6,00 alle ore 20,00 a
partire da 13 Agosto fino a 31 Agosto
Addestramento
consentito su
stoppie, calanchi, terreni incolti, boschi, prati naturali ed
artificiali "a condizione che non arrechi danno alle colture",
mentre è vietato entro 500 m. da confine con aziende
faunistico-venatorie ed aziende agrituristiche venatorie.
Ogni
cacciatore può allenare contemporaneamente solo 2 cani da cerca o da ferma e
non più di 6 cani segugi (Limiti non validi per caccia alla volpe od al
cinghiale "svolta in battuta").
Provincia
può ridurre periodo ed orario di addestramento.
Sanzioni:
Chiunque
non rispetta divieti su norme addestramento cani: multa da 200.000 a
1.2000.000