STATUTO DEL MAUSS

(modificato dall’Assemblea Generale del 14/12/2002,

di prossima pubblicazione sul Giornale Ufficiale) 

 

 

Articolo 1: Viene fondata un’associazione tra gli aderenti al presente statuto, redatto in base alle legge del 1° luglio 1901 e il decreto del 16 agosto 1901 avente per titolo: “Movimento Anti-Utilitarista nelle Scienze Sociali”.

 

Articolo 2: Quest’associazione ha per oggetto, nelle scienze sociali, nel campo della filosofia morale e politica, o più generalmente nei terreni politico, sociale e culturale di lottare contro la colonizzazione delle menti da parte dell’immaginario economicista e utilitarista.

            — Essa si richiama all’ideale di una scienza sociale rispettosa della pluralità dei suoi dati antropologici, economici, filosofici, storici o sociologici, ma preoccupata ugualmente, nel solco della tradizione sociologica classica, ed in particolare maussiana, rispettivamente della sua unità asintotica e della sua efficacia politica.

            — Aperta a ogni dibattito in buona fede, essa assicura la sua autonomia materiale e opera in piena indipendenza di spirito.

            — La riflessione sulle dimensioni non monetarie e non mercantili dello scambio che costituiva l’oggetto primo del MAUSS, ancora attuale, si inscrive oramai in questo quadro più generale.

            — L’associazione è internazionale. Essa utilizzerà tutti i mezzi legali che giudicherà utili alla realizzazione dei suoi scopi, in particolare la pubblicazione di una rivista, l’edizione o la riedizione di opere concernenti la propria ricerca, l’organizzazione di incontri e, all’occorenza, la presa in carico di contratti di ricerca o di ordinazioni afferenti al proprio oggetto.

 

Articolo 3: La sede sociale del MAUSS è stabilita presso il domicilio di Alain Caillé, 3 avenue du Maine, 75015, Parigi. Potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio d’Amministrazione.

 

Articolo 4 :  Per fare parte dell’associazione, è necessario

            — Essere stati membri fondatori o essere stati accettati da almeno i 2/3 dei membri fondatori, così come definiti nello statuto modificato del 08/01/94 e avendo pagato un diritto d’accesso di 5000 Franchi.

            — O, a datare dal 14 dicembre 2002, pagando un diritto d’accesso di 1OO Euro (75 Euro per gli studenti o i disoccupati), e avendo visto la propria candidatura accolta dalla maggioranza dei membri del MAUSS.

 

Articolo 4bis: Si potranno creare delle associazioni sorelle del MAUSS, fuori dalla Francia. Esse dovranno allora fondarsi in conformità con gli obiettivi statutari del MAUSS. Il Consiglio d’amministrazione del MAUSS ha l’incarico di vegliare su questa conformità.

 

Articolo 5: Per continuare ad essere membri dell’associazione, si deve inoltre, pagare una quota annuale equivalente all’abbonamento a La Revue du MAUSS  che da diritto a ricevere gratuitamente i libri pubblicati dall’associazione. L’ammontare di questa quota, precisato dal regolamento interno, è fissato dal Consiglio d’Amministrazione.

 

Articolo 6: La qualifica di membro si perde per dimissione, per il mancato pagamento del diritto d’accesso o della quota annuale o per inosservanza del regolamento interno.

 

Articolo 7: Le risorse dell’associazione si compongono : dei diritti d’accesso, delle quote annuali, d’eventuali sovvenzioni, delle somme eventualmente percepite come contropartita di prestazioni fornite dall’associazione, e di tutte le altre risorse autorizzate dai testi legislativi e dai regolamenti.

 

Articolo 8: L’associazione è diretta da un Consiglio d’Amministrazione composto da sette membri eletti per quattro anni dall’Assemblea Generale. I membri sono rieleggibili.

 

Articolo 9: Il Consiglio d’Amministrazione sceglie tramite scrutinio segreto, un esecutivo composto almeno da tre membri ; un presidente, un segretario, un tesoriere. Il Consiglio potrà aggiungere uno o più vice-presidenti, un segretario aggiunto, un tesoriere aggiunto.

 

Articolo 10: Nel caso di un posto vacante, il consiglio provvede provvisoriamente ad una sostituzione dei suoi membri. La sostituzione è resa definitiva alla prima assemblea generale. I poteri dei membri così eletti terminano nel momento in cui doveva normalmente estinguersi il mandato dei membri rimpiazzati.

 

Articolo 11: Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del presidente o per richiesta di un quarto dei suoi membri. La riunione fisica dell’ufficio può essere rimpiazzata da una consultazione dei suoi membri via Internet. In questo caso, tutti i membri dell’ufficio, devono essere informati dell’ordine del giorno e delle posizioni espresse dagli uni e dagli altri. La riunione fisica dell’ufficio è un diritto se essa è richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza delle opinioni. In caso di parità, l’opinione del presidente è preponderante.

            Il consiglio d’amministrazione designa il comitato di redazione della Revue du MAUSS.

 

Articolo 12: L’Assemblea Generale comprende tutti i membri dell’associazione. Essa si riunisce almeno una volta ogni due anni. L’ordine del giorno è indicato sulle convocazioni. L’esecutivo presenta il rapporto delle attività e il rapporto finanziario. Dopo l’esaurimento dell’ordine del giorno si procede all’elezione dei membri del Congliglio d’Amministrazione per scrutinio segreto.

 

Articolo 13: L’Assemblea Generale è regolarmente convocata ogni due anni. Essa può d’altra parte essere convocata a richiesta del Consiglio d’Amministrazione e o per richiesta di metà dei membri iscritti all’associazione.

 

Articolo 14: L’Assemblea Generale prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati per quel che concerne le assemblee che rivestono un carattere ordinario e la maggioranza dei 2/3 per quel che concerne le assemblee che rivestono un carattere straordinario.

 

Articolo 15: Un regolamento interno sarà redatto dal Consiglio d’Amministrazione e approvato dall’Assemblea Generale.

 

Articolo 16: In caso di scioglimento pronunciato da almeno 2/3 dei membri presenti o rappresentati all’Assemblea Generale, uno o più liquidatori vengono appositamente nominati e l’attivo, qualora sia presente, è devoluto conformemente, all’Articolo 9 della legge de 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto 1901.